1. A.S. 2968
All'elenco 1 di cui all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire J'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e
dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze come da tabella allegata
relativa al Ministero medesimo.
b) sostituire J'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e
dei programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come da
tabella allegata relativa al Ministero medesimo.
c) alla riga "Totale" in corrispondenza della voce "Riduzioni" sostituire gli importi per gli
anni 2012, 2013 e 2014 coni seguenti:
2012: 9.606.088
2013: 4.401.811
2014: 4.259.348
Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con modijicazioni dalla Iegge 31 marzo 2005, n.43, le parole "a
decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2005 a/ 2011" e, alla fine, sono
aggiunte le seguenti: "e a decorrere da/2012/a somma di un milione di euro",·
b) al comma 27, sostituire Ia parola 57 con Ia seguente: "57-ter";
c) dopo il comma 57 aggiungere i seguenti commi:
57-bis "AI comma 3 dell'artico/o 53, secondo periodo, della Iegge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole "Iegge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti " il cui
onere nonpotra essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di
euro per /'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."
57-ter "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui
all'e/enco 3 allegata alla presente Iegge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014 per gli importi ivi indicati. ";
d) a/ comma 88, apportare le seguenti modijiche:
2. I) al prima periodo, sostituire le parole "da 80 a 87" con le seguenti parole: "da 74 a 76
e da 79 a 87";
2) aggiungere dopo l 'ultimo periodo le seguenti parole: "ll Ministro dell 'economia e delle
jinanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occ01renti variazioni di
bilancio. ";
Elenco 3 (articolo 4, comma 57-ter)
Norme 2012 2013 2014
Articolo I3, comma I, della Iegge 2 maggio I990, n. 102 38.960.000
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 30 marzo I998, n. 6I 13.097.259 10.832.306
Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, 11. 328,
convertito, con modificazioni, dalla Iegge 25 luglio 1994, n.
471 40.103.116 33.167.952 40.103.116
Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 16 febbraio
1995, 11. 35 1.500.000 827.067 1.200.000
Articolo 5 della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla [eJ?,ge 24 novembre 2003, n. 326 8.000.000 6.616.534 8.000.000
Articolo 29, comma I, della decreto-legge 20 settembre
2003, n. 269, convertito dalla Iegge 24 novembre 2003, n.
326 1.000.000 2.000.000
Conseguentemente, alia tabella C, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi
da sostituire):
2012 2013 2014
(in migliaia di euro)
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'amhiente
Tutela e conservazione della fauna
e della flora, salvaguardia della
biodiversita' e dell'ecosistema marino
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI
PER LA DIFESA DEL MARE
(1.10- CAPP. 1644, 1646) 21.700 21.700 5.612
(16.971) (21.168) (5.572)
3. DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL
1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA
DI COMMERCIO DETENZIONE DI ESEMPLARI DI
FAUNAE FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.
(1.10- CAPP. 1388, 1389) 187 155 155
154) (150) (105)
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI,.
ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED
ALTRI ORGANISM! E LEGGE FINANZIARIA N.
296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA
2007), ART. 1,COMHA 519- STABILIZZAZIONE
PERSONALE
(1.10 - CAP. 1551) 7.000 7.000 7.000
S.721) (7.000) (7.000)
Conseguentemente alta tabella E, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da
sostituire):
2012 2013 2014
(in migliaia di euro)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
del1 1 ambiente
Tutela e conservazione del territorio e delle
risorse idriche,trattamento e smaltimento
rifiuti, bonifiche
AHBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL HARE
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007:
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE
FINANZIARIA 2007)
-ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI
TELERILEJAHENTO
(Set.27)INTERVENTI DIVERS!
(1.9- CAP. 8534) 500
(411) (-) (-)
lRelatore
j j () h_:;k ..<
4. Rlduzloni delle dotazionl finanzlarie rimodu!abill di elascun Mlnistero
Triennio 2012-2014
{mlgiall-dl BJID)
Minis-t-ero
Mis-s !one
Progr.unma RIDUZK>Uf
2012
...
......
1-- RWUZIORI
2013
,.,_
.""
I~~ RJOUZfOHl
£014
I ,.,..,......
"""
.......
3.W£'~ 2454'.0~ 71U92 """-71< lli.9~3 ~T.!..t;V5
MINISlERO OELl'ECOHOMIA E DELLE F!NAI'IZE
41-o.ws 18-7.107 92.315 13J%!5 -MC•.S:?4 Z22.~Q-
1 Po'Jffiche- economlco-finanziarie e- di !Xlancio (29}
u Regotmor~ giori:!::diz..~ne
fuo.frla' !11
e oo:~nf:namenta d~ sistema della 1-tS.-;"!..£ 4.102 SS..291 0 65.575
"'"'
u Prevenfune e repressfcme delfe frodi e d.:Se -b~lazklni-al}1 !.M$0 21.224 .,.. • 9.31!.~ >0'.147
<~bb!ighi frscafl {3)
1.4 Regc!amen~cne e ~o'ig_lianza slli settore fhanzlado (4) 1.152. m m • = 0
2t47.S 19.502: :255'
1.5 RegOCazbnl ront-abilf, resilluzior.i a ri:nbcrsi d1mpcs-te (5} ~.2.!.3 30f
""
1.B A!'lalisi e program marion~ econo~fmanziaria (5) ,, . rn
"'"' .Uf 1..1-G'S- J~~
1.7 Analisf, mo.'litorag!f.o e rontrcllo delia finanza pubblica e 101~rs 151l~7CJ I :US: nz.ro- Zll.29-~ 212705"-
po!f-tiche tfi bilanclo (7}
.!!!'.-&!2 o!P.SSZ 7.191 7.2P7 14.DP! Ut;!:JS
2 Refaz.ionl futanziarie con le autanomie t-erritaria!i (3-}
12.Q2.0
2.1 Eroga:it:m!- a Enfit'E!Il"itoriali p-erintervenU til retiore (1l ~sz...q ~5.J57 6500.
~'"" 12..92a
2.3 Regot.azbnl-oont-abili e4 allii trasf-=rimenli al!e R~klni a
stabf.o speciale {5) ·= ~225 1'?4- 704 1.175 1.175
~f;l 627 37
3 L'l!a!ia in Europa e nel mondo (4) JA93-
"' "'
3.1 Parle¢!p!IDne itaIiana aile pc...9tche di bUanclo-ln amtffio UE
(10)
UD1
• '"' • "'
32 Pciiti¢3. economica e finanriaria mamf:tito inemazion;;E (11} ... ., Jro
"' J!~ 37
eos 161 214 274
4 Difesn e sicurezza det temtofio {5) B""' ""
4.1 Mls:OOI milita:rl ill pace (a) -B69" ., ,.,
'"' 274 274-
5 Of!fme pubblico e sicureua (7) 61f43
• 5R3-92
• ""'"' •
!U Concorso. decful G-uanfia di Fnanu Dlla slcurezza pubb:~ (5) ~.943 0
• 0 63-7 0
52 srcurezza demoaaUca (4) 6iHit>G • 50.ill
• 4lt.fiQ
•
122..795 122.i'P5 13!:1~9-5 0'7.$!1 55.231 SS.ZJt
6 SOccoso cMie (8)
MilllSTERO OC....tt'ECONOMf:A E DElLE FlNANZE P-agina 1- tfi4
8. Riduzioni delle dotazionl finanziarle rlmoduJablli di ciascun Ministero
Triennio 2012-2614
{mfgl31a 41 E!!ro}
Ministero 2012 2013 2014
Miss:Ione: ,.., tt!OII 8ni
Programma RIDUZIONJ ~- RID!JZlO!ll Ip.~
EM!flonli RIOUZ!ONI I """"'"""'
124.f15-
"'""" l«il-ti"
MlNJSTERO DElL'AMBIEHTE E DELlA TUTElA DEl
TERR!TDR!O E DEL MARE
1 Sviluppo sosteru"blffi e tute!:a del terrnano e delJ'ambfente {1-8)
1.2 Pr~venri:.ne e: riduziw.e.int£-grai:a de-~.aqufnamento (3}
1Q--.171
1.6 V~giianza. pre'lenzlone e rep-ression!!' in ambito a..'Jlblentale {$) 95!
Coonf;nameffiacg.:--m~~. infurmaziroe ed educazione ., ,,,.
1.B
am!i*nbie-; comtmfcazillne- amblentale 11) ""
1.9 Tul:ela e ronser..razione dS terf1..00o -e d~lle- rlsor:se ldridte, 3S.121
tratlamarto e smatffmento rifi..rli', bonffiche (12)
1.10 Tutela e-oonse-Naz:bne deHa fa~a e delta flea-, sal'o'agaarrlia 5'.10!i
de!=..:a bJodN.ers!ta' e rlell'ecosfstema m-arin.o (U.}
2 Ricerca:e innovazione (17} t23
" '"'
0
3 Servizi i.stif.uz.looali e genem!i deUe amministrazioni
pubbHche (32}
'
3.1 lrnfiduo p.olitico {2} 0 • "
3..2 Servizi e- affa.:i genaali perle: ammin~:zic,•ti di: compet-=nz.a 414 0 0 7S.5
(3}
4 Fondi da ripartire (33) 71 101 U!
-4.-1 Fond! da asseunare (-1) 107 ~.0&7
MNISTERG OEU'AMBfENTE E DELLA TUTELA DEL TERR!TORJO E OEl Pag!na t di: 1
MA.qE
9. Relazione tecnica
L'emendamento e volto in primo luogo a considerare le proposte formulate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riduzione delle spese rimodulabili, pervenute
dopo Ia presentazione del disegno di Iegge di stabilita, da intendersi sostitutive delle riduzioni lineari
gi<l apportate a! medesimo stato di previsione, in applicazione dell' articolo 3 del provvedimento in
esame, incluse nell'elenco 1, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti disposti ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 98 del2011.
Daile variazioni delle citate voci di spesa non derivano effetti negativi sui saldi di frnanza
pubblica e risulta confermato i1 raggiungimento dell'obiettivo di riduzione relativo a! Ministero
medesimo per ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014.
Inoltre, per alcune Missioni di spesa della stato di previsione del Ministero dell' economia e
delle finanze, e necessaria procedere a modifiche di carattere tecnico del suddetto elenco, per tener
conto che talune delle riduzioni richiedono l'introduzione di interventi normativi, da inserire
nell'articolo 4 del disegno di Iegge di stabilita, a! fme di assicurare il conseguimento dei relativi
risparmi.
Trattandosi di una mera ricollocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco e l'articolo 4 del
disegno di Iegge (che comunque rinvia allo specifico elenco 2), anche dalla presentazione delle citate
proposte emendative non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
In ordine aile modifiche a! citato articolo 4, Ia disposizione di cui a! comma 57-bis prevede Ia
rideterminazione a partire dall'armo 2012 delle risorse iscritte in bilancio sui capitola 1502 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per i servizi offerti in convenzione in
relazione agli obblighi del servizio universale dei recapiti postali. Di conseguenza il contratto di
programma con Poste italiane Spa in corso di definizione dovra risultare coerente con i1 nuovo
quadro cantabile e con Ia direttiva 2008/6/CE, per quanta riguarda il pieno completamento del
mercato interno dei servizi postali della Comunita Europea.
A tal fine, vengono rideterminate per l'armo 2012 le risorse iscritte sui predetto capitola con
corrispondente compensazione, per 50 milioni di euro, a carico del capitola 2175/MEF, relativo a
spese rimodulabili.
Pertanto, per l'armo 2012 lo stanziamento del capitola in parola a seguito delle suddette
modifiche si attestera a 321,6 milioni di euro (rispetto a 351,6 milioni previsti dal disegno di Iegge di
bilancio a legislazione vigente).
II comma 57-ter prevede l'introduzione di un nuovo elenco di interventi correttivi, da
aggiungere a quelli indicati dall'articolo 4, relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia
10. e delle finanze, concementi stanziamenti destinati a finanziare operazioni finanziarie con !a Cassa
depositi e prestiti non ancora utilizzati, nonch6 canoni di locazione di innnobili pubblici, con
conseguente razionalizzazione degli spazi in uso.
L'art. 4 comma 9 del diseguo di legge di stabilita, nell'ambito delle iniziative volte a!
raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione della spesa relativo a! Ministero dell'intemo, prefissato
dal DPCM del 28 settembre 2011, in applicazione dell'art 1, comma 1, del D.L. 138 del 2011,
prevede una modifica dell'art.7bis, comma 1, del d.!. 31 gennaio 2005, n.7, convertito nella legge
43/2005, che attribuiva a! comune di Campione d'Italia una somma di 2 milioni di euro annui per
l'assistenza sanitaria a favore degli abitanti di que! comune.
Nel ridurre tale asseguazione di 2 milioni ad 1 milione a decorrere dal2012, di fatto si ribadisce
che per gli anni dal 2005 a! 2011 l'assegnazione e pari a 2 ruilioni. Tuttavia, su proposta del
Ministero dell'interno, negli anni 2009, 2010 e 2011 e stata prevista, nell'ambito delle rimodulazioni
tra i programmi delle dotazioni fmanziarie di ciascuna missione di spesa, anche !a riduzione di 1
milione di euro della citata assegnazione.
A tal proposito, si rende necessaria una modifica del testo del suddetto comma 9, tenuto conto
che l'attuale forrnulazione potrebbe deterrninare l'eventuale insorgenza di richiesta di integrazione da
parte del comune di Campione d 'Italia, per i suddetti anni dal 2009 a! 2011. La disposizione non
comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le modifiche introdotte a! comma 88 sono volte ad individuare le disposizioni dell'articolo 4
che concorrono a! conseguimento dei risparmi di spesa peril Ministero dell'istruzione, dell'universita
e della ricerca, quota parte delle quali so no destinate a! fondo di nuova istituzione di cui all' articolo 4,
comma 88. Inoltre si introduce !a norma di autorizzazione ad apportare, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per il riparto del predetto fondo di nuova
istituzione.
Infme, nell'ambito del suddetto elenco 1, si propone una variazione compensativa, relativa allo
stato di previsione Ministero dell' economia e delle finanze, ridotando !a missione Comunicazioni -
programma Sostegno all'editoria (cap. 2183), per gli importi di euro 19.550.727 euro per l'anno
2012, di euro 16.257.524 per !'anno 2013 e di euro 12.920.019 per l'anno 2014, per tener conto di
talune obbligazioni pluriennali vincolanti.
AI fme di assicurare !a necessaria compensazione, e prevista la contestuale diminuzione,
rispettivarnente, per l'anno 2012, della dotazione della missione Fondi da ripartire - programma
Fondi da assegnare, da operare, sul cap. 2175, e, per gli anni 2013 e 2014, della dotazione della
missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio - programma Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte, sul cap. 3565, come riportato dal prospetto a seguire.
11. elenco 1- variazioni saldo netto da finanziare lndebitamento netto
compensative MEF 2012 I 2013 I 2014 2012 I 2013 I 2014
capltolo 2183/MEF
· nuovo 1m porto della riduzione 50.269.932 41.802.002 33.220.550 50.269.932 41.802.002 33.220.550
- precedente lmporto della riduzione 69.820.659 58.059.526 46.140.569 69.820.659 58.059.526 46.140.569
- differenza da coprire - 19.550.727 - 16.257.524 - 12.920.019 - 19.550.727 - 16.257.524 - 12.920.019
capitola 2175/MEF 19.550.727 19.550.727
capitola 3565/MEF 16.257.524 12.920.019 16.257.524 12.920.019
L' einendamento comprende altresl Ie conseguenti modifiche tecniche aile tabelle C ed E del
DDL di stabilita, derivanti dalle nuove proposte di riduzione delle spese rimodulabili formulate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta di modifiche che assicurano
ii coordinamento tecnico tra ii nuovo elenco di riduzioni del citato Ministero e gli stanziamenti
esposti nelle suddette tabelle.
eff•.::Hi tl:..:/l'art. t7, Ct1mma 3, Jt.'Jl:i k.gr,t.! 'J.{ dkc111bro 20f}9 1 li, ll}h, !;.l
avtHoc::.iro
¥ POS!T!VO I J NfCGMNO
t 11 Raj!.ioniere Gun~ra-lc J.dlv .StaW
12. . '
4-. D. ,~LOOO A.S. 2968
Articolo 4-bis
( Patto di stabilita intemo)
1. All'articolo I del decreto Iegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Iegge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a! comma 12, primo periodo, le parole: "puo essere" sono sostituite dalla seguente: "e";
b) a! comma 12, il secondo periodo e sostituito dal seguente: "La riduzione e distribuita tra i
comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario,
370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano,
150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti;
c) a] comma 12-quater le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e" sono
sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui a! comma".
2. All'articolo 20, comma 3, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla Iegge 15 luglio 2011, n. 111, !'ultimo periodo esostituito dal seguente: "II contributo degli
enti territoriali alia manovra per l'anno 2012 e ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a
statuto ordinario, di 20 rnilioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di
euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alia sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il
decreto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 15 luglio 2011, n. 111 ".
3. All'articolo 20, comma 2, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla Iegge 15luglio 2011, n. Ill, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea le parole "in quattro classi, sulla base dei" sono sostituite dalle seguenti: "in
due classi, sulla base della valutazione ponderata dei";
b) alla lettera a), prima delle parole "prioritaria considerazione" sono inserite le seguenti
"a decorrere dall'armo 2013,";
1
13. c) alia lettera c), prima delle parole "incidenza della spesa del personale" sono inserite le
seguenti "a decorrere dall'anno 2013,";
d) alia lettera f), prima delle parole "tasso di copertura" sono inserite le seguenti "a
decorrere dall'anno 2013,";
e) alia lettera g), prima delle parole "rapporto tra gli introiti" sono inserite le seguenti "a
decorrere dall'anno 2013,";
f) alia lettera h), prima delle parole "effettiva partecipazione" sono inserite le seguenti "a
decorrere dall'anno 2013,";
g) alia lettera 1), prima delle parole "operazione di dismissione" sono inserite le seguenti
"a decorrere dall'anno 2013,".
4. All'articolo 20 del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Iegge
15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter esoppresso.
5. All'artico1o 14, comma 1, del decreto Iegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, sostituire le parole", ai fmi
della collocazione nella classe di enti territoriali pili virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Iegge 15 luglio 2011, n.
111, oltre a! rispetto dei parametri gia previsti dal predetto articolo 20, deb bono adeguare" con le
seguenti "adeguano".
6. All'articolo 3 del decreto Iegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
Iegge 14 settembre 2011, n. 148, i1 comma 4 esoppresso.
7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per i1
fmanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita intemo per l'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo procedere al finanziamento o a! collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione.
Articolo 4-ter
(Patio di stabilita intemo degli enti locali)
2
14. 1. Ai fini della tutela dell'unita economica della Repubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione
compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alia realizzazione degli obiettivi di frnanza pubblica
nel rispetto delle disposizioni di cui a! presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Ai fini della deterrninazione dello specifico obiettivo di saldo frnanziario, le province e i comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alia media della spesa corrente registrata negli
anni 2006-2008, cosl come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito
indicate:
a) perle province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento
per gli anni 2013 e successivi;
b) peri comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per
cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;
c) peri comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni
2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.
Le percentuali di cui aile lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 15 luglio 2011, n. 111.
3. II saldo finanziario tra entrate finali e spese frnali calcolato in termini di competenza mista e
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per Ia parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per Ia parte in conto capitale, a!
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di
crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo
4. Ai fini del concorso a! contenimento dei saldi di frnanza pubblica, gli enti di cui a! comma I
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini
di competenza mista non inferiore a! valore individuate ai sensi del comma 2 diminuito di un
importo pari alia riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggie 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto Iegge 6luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella
3
15. classe piu virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in
termini di competenza mista, come defmito a! comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.
6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui a!
comma 5 applicano le percentuali di cui a! comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per i rapporti con le Regioni e per Ia coesione territoriale, d'intesa con Ia Conferenza unificata, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2 del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 15 luglio 2011, n. Ill. Le percentuali di cui a! periodo precedente non
possono essere superiori:
a) perle province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e
successivi;
b) peri comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per !'anno 2012 e a
15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e
successivi, a 15,8 per cento.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante
ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita interno, non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle
province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in piu anni, purcM nei Iimiti complessivi delle medesime risorse e purche
relative a entrate registrate successivamente a! 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui a! comma 7 sono tenuti a presentare
alia Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro i1 mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita intemo, ripartite nella
parte corrente e nella parte in conto capitale.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle
iniziative di cui a! comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla Iegge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fmi del patto
di stabi!ita intemo, agli interventi di cui al comma 7.
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16. 10. Ne1 saldo fmanziario in tennini di competenza rnista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita intemo, non sono considerate le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le
spese connesse ai cofmanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in piu anni, purche nei lirniti complessivi delle medesime risorse e purch6 relative a
entrate registrate successivamente a! 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fmi
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente aile spese non
riconosciute e incluso tra le spese del patto di stabilita intemo relativo all'anno in cui e comunicato
il mancato riconoscimento. Ove !a comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui a! comma 2 dell'articolo
50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 30 luglio
2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per Ia progettazione e l'esecuzione dei censimenti,
nei lirniti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita intemo. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale
del 6° censimento dell'agricoltura di cui a! numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e
di cui a! comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla Iegge 30 luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai
fini del rispetto del patto di stabilita intemo relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale
deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia assegnati negli anni
precedenti, fmo alia concorrenza massima di 2,5 rnilioni di euro; con decreto del Ministro
dell'intemo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze, da emanare entro i1 15
settembre, si provvede alia ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto
della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo fmanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita intemo, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per Ia realizzazione degli
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17. interventi di cui a! comma I, dell'articolo I, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla Iegge 2 luglio 2004, n. 164, e per Ia realizzazione della Scuola per !'Europa
di Parma di cui alia Iegge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14
rnilioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
15. Aile procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi a! rispetio del patio di stabilita
intemo, per un importo corrispondente aile spese gia sostenute dallo Stato per Ia gestione e Ia
manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e deterrninato secondo i criteri e con le modalita
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'econornia e delle fmanze, di cui a! comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai
sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetio del patio di stabilita intemo, non sono
considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti defrniti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con iJ Ministro dell'econornia e delle fmanze, di cui al
comma 1, dell'articolo 5, del decreto Iegge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla
Iegge 14 setiembre 2011, n.148.
17. Sono abrogate Je disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti
ai fini del patio di stabilita intemo non previste dal presente articolo.
18. II bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patio di
stabilita intemo deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente
in rnisura tale che, unitamente aile previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto
capitale, a! netio delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetio delle regole
che disciplinano il patio medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare a! bilancio di
previsione un apposito prospetio contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patio di stabilita int()mo.
19. Per i1 monitoraggio degli adempimenti relativi a! patio di stabilita intemo e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per Ia finanza pubblica anche relativarnente alia !oro situazione debitoria,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal2013, i comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmetiono semestralmente a! Ministero
dell'econornia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
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18. giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti
le risultanze in termini di competenza rnista, attraverso un prospetto e con le modalita defrniti con
decreto del predetto Ministero, sentita !a Conferenza Stato-citta ed autonornie locali. Con lo stesso
decreto e definito i1 prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo.
La mancata trasrnissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi progranunatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce
inadempimento a! patto di stabilita interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita interno, ciascuno degli enti
di cui a! comma 1 etenuto a inviare, entro il terrnine perentorio· del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, a! Ministero dell'econornia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza rnista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio fmanziario e
dall'organo di revisione econornico-:finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita definiti dal
decreto di cui a! comma 19. La mancata trasrnissione della certificazione entro il terrnine perentorio
del 31 marzo costituisce inadempimento a! patto di stabilita interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui a! comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149. Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, !a
certificazione non puo essere rettificata.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si. registrino prelevarnenti non coerenti
con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'econornia e delle fmanze, sentita !a Conferenza Stato-citta ed autonomic locali, adotta adeguate
misure di contenimento dei prelevarnenti.
22. In considerazione della specificita della citta di Roma quale capitale della Repubblica e fmo
alia compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della Iegge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle
:finanze, entro i1 31 maggio di ciascun anno, le modalita del proprio concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fme, entro il31 marzo di ciascun anno, i1 sindaco trasmette
la proposta di accordo a! Ministro del!'economia e delle finanze.
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19. 23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilita
interno dal terzo anno successivo a quello della !oro istituzione assurnendo, quale base di calcolo su
cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesirna. Gli enti locali
istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole,
rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.
24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilitit interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di
commissariamento secondo le indicazioni di cui a! decreto previsto dal primo periodo del comma
19, detennina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita intemo.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, nonche dell'Unione delle province d'Italia (UP!) e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCl) da parte det Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo modalita e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
27. Dopo il primo periodo della 1ettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.l49, aggiungere, i1 seguente: "Gli enti locali della regione Siciliana e della
regione Sardegna, sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata a!
primo periodo.".
28. Agli enti locali per i quali !a violazione del patto di stabilita interno sia accertata
successivamente all'anno seguente a quello cui !a violazione si riferisce, si applicano, nell'anno
successivo a quello in cui e stato accertato i1 mancato rispetto del patto di stabilita interno, le
sanzioni di cui a! comma 26. La rideterminazione delle indennitit di funzione e dei gettoni di
presenza di cui a! comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, e app!icata ai soggetti di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosfo 2000, n. 267 e
successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e avvenufa !a violazione del patto di
stabilitit inferno.
29. Gli enfi locali di cui a! comma 28 sono fenufi a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni
dall'accertamenfo della violazione del patto di stabilitit inferno a! Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartirnenfo della Ragioneria Generale dello Sfafo.
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20. 30. I contratti di servizio e gli altri atii posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi
delle regole del patio di stabilita intemo sono nulli.
31. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che i1 rispetio del
patio di stabilita intemo e stato artificiosamente conseguito mediante una non corretia imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,
agli amministratori che hanno posto in essere atii elusivi delle regole del patio di stabilita intemo, la
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-
finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita del tratiamento retributivo, al netio degli
oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze possono essere aggiomati, ove
intervengano modifiche legislative alla disciplina del patio di stabilita intemo, i termini riguardanti
gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patio di stabilita
intemo.
Articolo 4-quater
(Patio di stabilita intemo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Ai fmi della tutela dell'unita economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetio
delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. II complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto
ordinario non pub essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obietiivi di
competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e
delle fmanze del 15 giugno 2011, concemente il monitoraggio e Ia certificazione del Patio di
stabilita intemo 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i
modelli 50B/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obietiivi ai sensi
dell'articolo I, comma 135, della Iegge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 60B/11,
ridotii degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle
9
21. spese fmali in tennini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non puo essere
superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinate ai sensi del presente comma.
(in migliaia di euro)
Ripartizione contribute agli obiettivi di finanza pubblica in
termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al2011
REGION! 2012 2013 e succ.
ABRUZZO 26.465 56.838
BASILICATA 18.348 39.405
CALABRIA 36.764 78.956
CAMPANIA 98.398 211.325
EMILIA ROMAGNA 49.491 106.289
LIGURIA 23.408 50.272
LAZIO 119.357 256.338
LOMBARDIA 95.810 205.765
MARCHE 22.223 47.728
MOUSE 9.396 20.179
PIEMONTE 68.892 147.957
PUGLIA 54.713 117.504
TOSCANA 47.183 101.332
UMBRIA 20.321 43.642
VENETO 54.231 116.470
TOTALE 745.000 1.600.000
Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla Iegge 15 luglio 2011, n. 111.
3. II complesso delle spese finali in tennini di cas sa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo
essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi
ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Ministero dell' economia e delle finanze del 15 giugno 2011,
concemente il monitoraggio e Ia certificazione del Patio di stabilita intemo 2011 per le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 50B/11/CS e, perle regioni che nel
2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della Iegge 13 dicembre
2010, n. 220, attraverso il modello 60B/11, ridotti degli importi di cui alia tabella seguente. Per gli
anni 2014 e successivi il complesso delle spese fmali in termini di cassa di ciascuna Regione a
statuto ordinario non puo essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinate ai sensi
del presente comma.
10
22. (in migliaia di euro)
Ripartizlone contribute agli obiettivi di finanza pubblica in
termini di cassa aggiuntivo rispetto al2011
REGION! 2012 2013 e succ.
ABRUZZO 26.557 57.035
BASILICATA 20.770 44.606
CALABRIA 39.512 84.857
CAMPANIA 89.286 191.755
EMILIA ROMAGNA 58.630 125.917
LIGURIA 28.687 61.609
LAZIO 69.539 149.346
LOMBARDIA 118.203 253.860
MARCHE 23.710 50.921
MOUSE 10.406 22.349
PIEMONTE 78.392 168.359
PUGLIA 46.824 100.561
TOSCANA 57.991 124.545
UMBRIA 19.582 42.056
VENETO 56.911 122.224
TOTALE 745.000 1.600.000
Gli importi di cui alia predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla Iegge 15 luglio 2011, n. 111.
4. II complesso delle spese frnali di cui ai commi 2 e 3 e determinato, sia in termini di competenza
sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo
a! netto:
a) delle spese per !a sanita, cui si applica !a specifica disciplina di settore;
b) delle spese per !a concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in canto capitale per interventi cofrnanziati correlati ai frnanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei
casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente a11e spese
non riconosciute e incluso tra le spese del patto di stabilita intemo relativo all'anno in cni e
comunicato i1 mancato riconoscimento. Ove Ia comunicazione sia effettuata nell'ultimo
quadrimestre, i1 recupero puo essere conseguito anche ne1l'anno successivo;
d) de1le spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85, per un importo corrispondente aile spese gia sostenute dallo Stato per !a gestione e !a
11
23. manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concementi ii conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato
in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagarnenti effettuati in favore degli enti Iocali soggetti a! patto di stabilita intemo a
valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti
locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i
pagarnenti in conto residui a favore degli enti Iocali risultanti nei consuntivi delle regioni per
gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali,
ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
g) delle spese concementi i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-Iegge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con. modificazioni, dalla Iegge 30 luglio 2010, n. 122, nei
Iimiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alia dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Iegge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi derivanti
dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della Iegge n. 225 del 1992,
acquisiti in apposito capitola di bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivarnente incassate entro il 30
novembre di ciascun anno, relative a! gettito derivante dall'attivita di recupero fiscale ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitola di bilancio;
j) delle spese fmanziate dal fondo per il finanziarnento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla Iegge 15 luglio 20 I 1, n. 111;
k) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ii Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui a! comma 1, dell'articolo 5, del decreto Iegge 13 agosto,
n.l3 8, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 14 settembre 2011, n.148.
I) delle spese a valere sulle risorse del fondo per Io sviluppo e Ia coesione sociale, sui
cofmanziarnenti nazionali dei fondi comunitari a finalita strutturale e sulle risorse
individuate ai sensi di quanto previsto dall' articolo 6-sexies del decreto Iegge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 agosto 2008, n. 133,
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24. subordinatamente e nei lirniti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto Iegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 14 settembre 2011, n.l48.
5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di
stabilita intemo delle regioni a statuto ordinaria differenti da quelle previste a! comma 4.
6. Ai fmi della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate
considerando le spese correnti riclassificate secondo Ia qualifica :funzionale "Ordinamento degli
uffici. Anuninistrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1
e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui a!
presente comma e deterrninata con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro i1 31 ottobre di ogni armo, assumendo a riferimento i dati
comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla Iegge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le
disposizioni del presente comma si applicano nell'armo successivo a quello di emanazione del
decreto del Ministro dell' economia e delle fmanze di cui a! presente comma.
7. II complesso delle spese fmali relative all'armo 2012, 2013 e successivi, sia in termini di
competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla Iegge 15 luglio 20 l1, n. 111, risultano collocate nella classe piu virtuosa, non puo essere
superiore alia media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007 ~ 2009, ridotta dello 0,9 per
cento.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinaria calcolano Ia media della
spesa _finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per
ciascun anno, Ia spesa fmale con Ia differenza tra i1 relativo obiettivo programmatico e il
corrispondente risultato, e con Ia relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui a! comma 7, ai fini dell'applicazione dei
commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con i1 Ministro per i rapporti con le
regioni e per Ia coesione territoriale, d'intesa con Ia Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo
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25. 20, comma 2, del decreta legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 1egge 15
luglio 2011, n. 111.
10. II concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Balzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreta Iegge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Iegge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'artico1o 1,
comma 8, del decreta legge 13 agosto, n. 13 8, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 14
settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b),
del decreta Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 30 luglio 2010,
n. 122, eindicate, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.
(in migliaia di euro)
Ripartizione contribute agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo
rispetto al 2011
AUTONOMIE SPECIAL! 2012 2013 e successivi
DL 78 del DL 98 e 138 DL 78 del DL98e1381
2010 del2011 Totale 2010 del2011 Totale I
BOLZANO 59.347 242.216 301.563 59.347 297.198 356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA 77.217 229.350 306.567 77.217 281.411 358.628
SARDEGNA 76.690 237.544 314.234 76.690 291.466 368.156
SICILIA 198.582 572.826 771.408 198.582 702.853 901.435
TRENTINO ALTO ADIGE 4.537 27.571 32.108 4.537 33.829 38.366
TRENTO 59.346 225.462 284.808 59.346 276.641 335.987
VALLE D'AOSTA 24.281 95.031 119.312 24.281 116.602 140.883
TOTALE 500.000 1.630.000 2.130.000 500.000 2.000.000 2.500.000
11. AI fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale,
escluse Ia regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Balzano, concordano,
entro i1 31 dicembre di ciascun anna precedente, con il Ministro dell'econornia e delle fmanze, per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, illivello complessivo delle spese correnti e in canto
capitale, nonche dei relativi pagamenti, determinate riducendo gli obiettivi prograrnrnatici del 2011
della somma degli importi indicati dalla tabella di cui a! comma 10. A tale fme, entro il 30
novembre di ciascun anna precedente, i1 presidente dell'ente trasmette Ia proposta di accordo a!
Ministro dell'econornia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, i1 presidente dell'ente
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26. trasmetie Ia proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinaria.
12. AI fine di assicurare il concorso agli obietiivi di finanza pubblica, Ia regione Trentino-Alto
Adige e Je province autonome di Trento e di Balzano concordano, entro i1 31 dicembre di ciascun
anna precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, i1 saldo prograrnmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato
migliorando i1 saldo prograrnmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla
tabella di cui a1 comma 10. A tale fine, entro i1 30 novembre di ciascun anna precedente, il
presidente dell'ente trasmetie Ia proposta di accordo a! Ministro dell'economia e delle finanze. Con
riferimento all'esercizio 2012, i1 presidente dell'ente trasmette Ia proposta di accordo entro il 31
marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite perle regioni a statuto
ordinaria.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Balzano che esercitano in via
esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti Jocali dei rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalita attuative del patio di stabilita
interno, esercitando le competenze aile stesse attribuite dai rispetiivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione e fermo restando I' obietiivo complessivamente determinato in
applicazione dell'articolo 4-ter. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui a!
presente comma, le disposizioni previste in materia di patio di stabilita interno per gli enti locali del
restante territorio nazionale.
14. Le regioni cui si applicano limiti alia spesa possono ridefmire il proprio obietiivo di cassa
attraverso una corrispondente riduzione dell'obietiivo degli impegni di parte corrente relativi agli
interessi passivi e oneri fmanziari diversi, alia spesa di personale, ai trasferimenti correnti e
continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alia produzione
di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alia media
dei corrispondenti impegni del triennia 2007-2009. Entro il 31 Juglio di ogni anna le regioni
comunicano a! Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
della Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennia 2012-2014, l'obietiivo prograrnmatico
di cassa rideterminato, l'obietiivo prograrnmatico di competenza relativo aile spese compensate e
l'obietiivo prograrnmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli
elementi informativi necessari a verificare Je modalita di calcolo degli obiettivi. Le modalita per il
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27. monitoraggio e Ia certificazione dei risultati del patio di stabilita intemo delle regioni che chiedono
Ia ridefinizione del proprio obietiivo sono definite con i1 decreto di cui a! comma 17.
15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono a!
riequilibrio della fmanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con
misure fmalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione
dell'esercizio di funzioni statali, atiraverso 1'emanazione, con le modalita stabilite dai rispetiivi
statuti, di specifiche norrne di attuazione statutaria; tali norrne di attuazione precisano le modalita e
l'entita dei risparmi per il bilancio dello Stato da otienere in modo perrnanente o comunque per
armualita defmite.
16. A decorrere dall'armo 2013 le modalita di raggiungimento degli obiettivi di fmanza pubblica
delle singole regioni, esclusa Ia componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le
province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonornie locali e, ove non
istituito, coni rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predetie modalita si conforrnano a
criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo
valido per il patio di stabilita intemo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetio degli obietiivi di cui a! primo periodo,
attraverso un maggior concorso delle stesse nell'armo successivo in misura pari alia differenza tra
l'obietiivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferrne le vigenti sanzioni a
carico degli enti responsabili del mancato rispetio degli obietiivi del patio di stabilita intemo e il
monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonch6 il !ermine perentorio del 31
otiobre per Ia comunicazione della rimodulazione degli obietiivi, con riferimento a ciascun ente. La
Conferenza perrnanente per i1 coordinarnento della fmanza pubblica, con i1 supporto tecnico della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del
presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Ia Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adotiare entro il 30
novembre 2012, sono stabilite le modalita per l'attuazione del presente comma, nonche le modalita
e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'arnbito di applicazione del presente comma delle
regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti a! patio di stabilita intemo e
delle regioni sotioposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferrne per l'armo 2012 le
disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della Iegge 13 dicembre 2010, n. 220.
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28. 17. Per ii monitoraggio degli adempimenti relativi a! patto di stabilita intemo e per acquisire
elementi informativi utili per Ia finanza pubblica anche relativamente alia !oro situazione debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trirnestralmente a! Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando ii sistema web appositamente previsto per ii
patto di stabilita intemo nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti
sia Ia gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalita definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita Ia Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
18. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita intemo, ciascuna regione e
provincia autonoma e tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'armo
successivo a quello di riferimento, a! Ministero dell'economia e delle fmanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio fmanziario, secondo i prospetti e con le modalita definite dal decreto di cui
a! comma 17. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita intemo. Nel caso in cui la certificazione, sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c), del decreta legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
19. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della Iegge di bilancio provvedono a trasmettere a! Ministero dell'economia e delle fmanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi ii rispetto del patto di
stabilita con riferimento all'esercizio fmanziario cui ii bilancio di previsione si riferisce.
20. Le informazioni previste dai commi 17, 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, nonche della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle fmanze, secondo modalita e
contenuti individuati trarnite apposite convenzioni.
21. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreta legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
22. All'articolo 7, comma 1, lett. a), del decreta legislativo 6 settembre 2011, n. 149, !'ultimo
periodo e sostituito dal seguente: "La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita intemo sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati
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29. con Ia quota di :finanziamento nazionale e correlati ai :finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fmi del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per 1' anno di riferimento, nonche, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilitit nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati
finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi progrannnatici stessi.
23. Le regioni e le Province autonome di Trento di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate
dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma I, lettera a), del decreto legislativo 06 settembre 2011, n.
149 si considerano adempienti a! patio di stabilitit inferno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo,
provvedono a:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per !a sanitit, in misura non superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fme
riducono l'annnontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, a! netto delle
spese per !a sanitit, ad un importo non superiore a quello annuale rninimo dei corrispondenti
impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somrninistrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresl divieto di stipulare contratti di
servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.
A tal :fine, il rappresentante legale e i1 responsabile del servizio fmanziario certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La
certificazione e trasmessa, entro i dieci giorni successivi a! terrnine di ciascun trimestre, a!
Ministero dell'econornia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In
caso di mancata trasrnissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a! patio di
stabilitit intemo. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui
all'articolo 7, comma I, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto
decorso il terrnine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
24. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano perle quali Ia violazione del patio
di stabilitit intemo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui !a violazione si
riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e stato accertato il mancato rispetto del
patio di stabilitit intemo, le sanzioni di cui a! comma 21. In tali casi, Ia comunicazione della
violazione del patto e effettuata a! Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della
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30. Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli
uffici dell'ente.
25. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita intemo sono nulli.
26. Con decreto del Ministro dell'econornia e delle fmanze possono essere aggiomati, ove
intervengano modifiche legislative alia disciplina del patto di stabilita intemo, i termini riguardanti
gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi a!
monitoraggio e alia certificazione del patto di stabilita intemo.
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