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Vivere
      in
Piemonte
 Guida ai servizi
 per i cittadini
 stranieri




 ASSESSORATO ALLE
 POLITICHE SOCIALI
Vivere
  in Piemonte
guida ai servizi
per cittadini stranieri
Pubblicazione a cura di
Francesca Prunotto
Carla Martoglio

Hanno collaborato alla redazione dei testi
Annamaria Avonto - ASL 21 di Casale Monferrato
Daniela Baradel - INPS
Angelo Calà - Direzione Didattica Fontana
Flavio Campagna - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Maria Elena Coffano - Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
Mariella Console - ASGI : Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Alessia Crotta - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES)
Marta Guerra - Ufficio Stranieri del Comune di Torino
Massimo Pastore - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Caterina Pomo - UTG: Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Manuela Spadaro - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Antonella Sterchele - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Torino.

Segreteria
Manuela Dotto
Maria Musacchio

Progetto grafico
Carlo Gaffoglio Design

Stampa
Ages Arti Grafiche

Traduzioni
Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche (CLIFU) dell’Università di Torino.
Coordinazione: prof. Marie-Berthe Vittoz.
Kolici Sabina (Albanese); Hamdi Rachida (Arabo); Pecorale Roberto, NI Tianxiu (Cinese); Rigat Françoise,
Caron Anne-Catherine (Francese); Spencer Alice, Ouroussoff Tatiana (Inglese); Ileana Bunget, Vorotic
Roxana, Ghiurca Clara (Rumeno); Bolchakova Eugenia (Russo); Bermejo Calleja Felisa, Villen Peñalver
Francisca (Spagnolo).

Si ringraziano
Giorgio Albertino - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle persone
Enrico Allasino - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES)
Massimo Bocci - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle persone
Antonietta Ragone - INPS
Mario Carzana - Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
Rosanna Lavezzaro - Questura di Torino
Giovanna Vilasi - Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Giovanna Zincone - Università di Torino
CIDISS: Centro Informazione Documentazione Inserimento Scolastico Stranieri

Un particolare ringraziamento alle Province Piemontesi
che hanno curato la stesura dell’indirizzario e la diffusione della guida.
Direzione Regionale Politiche Sociali
Direttore Attilio Miglio
Settore Programmazione e Promozione Interventi Socio-Assistenziali

© Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata.
La guida “Vivere in Piemonte” è stata realizzata dall’Assessorato alle
Politiche Sociali della Regione Piemonte, nell’ambito di un Accordo di
Programma che quest’ultima ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, finalizzato all’attivazione e realizzazione di progetti che
mirano ad individuare un modello di buone pratiche per l’integrazione sociale
degli immigrati extracomunitari.

La Guida è disponibile in nove lingue:
albanese, arabo, cinese, francese, inglese, italiano, spagnolo, rumeno, russo.

Nella tasca al fondo è inserito un opuscolo contenente per ciascuna Provincia
gli indirizzi di Enti e Servizi.

La versione on-line della guida si trova sul sito dell’Osservatorio Regionale
sull’Immigrazione in Piemonte: www.piemonteimmigrazione.it
L’Italia, paese storicamente di emigrazione, nell’arco di questi ultimi decen-
ni è diventata un paese di immigrazione.
  Oggi il fenomeno caratterizza strutturalmente la nostra società, che
diviene sempre più mutietnica e multiculturale.
   In questo scenario è necessario ed importante che le istituzioni affrontino
le problematiche dell’integrazione per realizzare, non solo forme di conviven-
za pacifica, ma per costruire una società armonica che offra opportunità di
sviluppo e di realizzazione ad ognuno.
  La guida Vivere in Piemonte si rivolge a tutti i cittadini stranieri presenti
nella nostra Regione e si propone come strumento d’informazione e di aiuto
nell’accesso ai servizi.
  Si compone di una serie di capitoli che focalizzano ed illustrano gli aspetti
essenziali della vita in Italia e indicano le procedure fondamentali ad essi col-
legati.
  L’ingresso e il soggiorno degli immigrati in Italia, la loro integrazione nella
nostra società passano necessariamente anche attraverso l’informazione e, in
questa prospettiva, l’informazione sulle regole fondanti il nostro sistema,
esaminato dal punto di vista dello straniero, è quanto mai importante.
  L’auspicio è che questa guida non solo possa incontrare il gradimento del
pubblico, ma che soprattutto si riveli uno strumento utile ed efficace per tutti.


    Mariangela Cotto                                           Enzo Ghigo
Assessore alle Politiche Sociali                        Presidente Regione Piemonte
   della Regione Piemonte
indice

1     Ingresso e soggiorno                                                 13
1.1   Come si entra in Italia?                                             14
1.2   Come si soggiorna in Italia?                                         16
1.3   Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i
      quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con
      cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero?        20
1.4   Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigetta
      la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone
      l’allontanamento (espulsione) dello straniero?                       21
1.5   Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso?      25
1.6   Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia
      di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o
      della carta di soggiorno?                                            26
1.7   Come si propone ricorso contro il provvedimento di
      respingimento alla frontiera (espulsione)?                           27
1.8   Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione del
      Ministero dell’Interno?                                              27
2     Documenti: carta d’identità, codice fiscale,
      certificato di residenza, patente di circolazione.                   29
2.1   Che cosa è la “residenza”?                                           30
2.2   Che cosa è la “carta d’identità”?                                    32
2.3   Che cosa è il “codice fiscale”?                                      32
2.4   A cosa serve la “patente di guida”?                                  34
2.5   Che cos’è l’“autocertificazione”?                                    36
3 Servizi sociali                                                          39
3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria?         36
4 Salute e assistenza medica                                               43
4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale?                            44
4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra?
    E quali prestazioni garantiscono?                                      46
4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli
    esami (esami del sangue, radiologici ecc.)?                            47
4.4 A chi ci si deve rivolgere nel caso di ’Emergenza?                     47
4.5 Dove si acquistano le medicine?                                        48
4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici?                         48
4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza?         49
4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio
    alla nascita?                                                          51
indice

4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini?                   51
4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in
     Italia e le profilassi?                                                     52
4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni?                                    53
4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria?             53
5 Lavoro e Previdenza Sociale                                                    59
5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro?                                  60
5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è
     importante versarli?                                                        61
5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali?                        63
5.4 Quali sono le prestazioni a tutela della maternità?                          64
5.5 Cos’è l’indennità di maternità?                                              64
5.6 Che cos’è l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità?                65
5.7 Che cosa è l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità?                66
5.8 Cosa sono i riposi giornalieri orari per assistere i figli?                  67
5.9 Ci si può assentare dal lavoro nel caso di malattia del figlio?              68
5.10 Che cosa è l’assegno di maternità?                                          68
5.11 Che cosa è l’assegno di maternità concesso dai Comuni?                      69
5.12 Quali sono le principali prestazioni a tutela della vecchiaia?              69
5.13 Quali sono le principali prestazioni previdenziali in caso
     d’infermità fisiche o mentali del lavoratore?                               72
5.14 Di quali prestazioni gode il lavoratore che venga licenziato
     e che si trovi quindi disoccupato?                                          73
5.15 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione?                              73
5.16 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti?        75
5.17 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai agricoli?      75
5.18 Cosa sono i trattamenti speciali di disoccupazione per gli
     operai agricoli?                                                            76
5.19 Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia?             78
5.20 Quali sono le prestazioni a tutela della famiglia?                          78
5.21 Cos’è l’assegno per il nucleo familiare?                                    78
5.22 Cos’è l’assegno famigliare?                                                 79
5.23 Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute del lavoratore?      80
6 Famiglia                                                                       85
6.1 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?                              86
6.2 Come si propone ricorso contro il diniego di nulla osta e il
    diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare?                 89
indice

6.3 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia
    di soggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revoca
    del permesso di soggiorno per motivi familiari)?                       90
6.4 Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia?                  90
6.5 A chi si denuncia la nascita di un bambino?                            92
7 Minori non accompagnati                                                  95
7.1 Chi sono i minori stranieri non accompagnati?                          96
8   Scuola                                                                 101
8.1 Dove si possono portare i bambini dai 0 ai 3 anni d’età?               102
8.2 Dove vanno a scuola i bambini dai 3 ai 5 anni d’età?                   102
8.3 Dove vanno a scuola i bambini dai 6 ai 10 anni d’età?                  103
8.4 Dove vanno a scuola i bambini dagli 11 ai 13 anni di età?              104
8.5 Dove vanno a scuola i ragazzi dai 14 anni d’età in poi?                105
8.6 Esistono dei contributi economici per facilitare l’accesso
    all’istruzione?                                                        105
8.7 Che cos’è l’Obbligo Formativo?                                         107
8.8 Gli adulti possono frequentare la scuola?                              108
8.9 Dove si possono avere informazioni sull’iscrizione universitaria?      109
9 Cittadinanza italiana                                                    111
9.1 Chi ottiene automaticamente la cittadinanza italiana?                  112
9.2 Come si propone ricorso per il riconoscimento dello status
    di cittadino italiano per nascita?                                     113
9.3 Chi ottiene la cittadinanza italiana per matrimonio?                   114
9.4 Chi ottiene la cittadinanza italiana per naturalizzazione?             114
9.5 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda
    di naturalizzazione?                                                   115
10 Rifugiati                                                               117
10.1 Chi può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato?       118
10.2 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda
     di riconoscimento dello status di rifugiato?                          122
10.3 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda
     di riconoscimento dell’asilo politico, o asilo “costituzionale”?      123
11 Tutela giurisdizionale                                                  125
11.1 Com’è garantita l’assistenza legale (di un avvocato) al
     cittadino non abbiente?                                               126
11.2 Cosa s’intende per “parità di trattamento”?                           130
11.3 Come si tutela a livello giurisdizionale il principio della
     parità di trattamento?                                                133
Le principali sigle da conoscere


A.C.I.   Automobile Club d’Italia
A.S.L.   Azienda Sanitaria Locale
C.T.P.   Centri Territoriali Permanenti
INAIL    Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza
         per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
INPS     Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
I.S.E.   Indicatore della Situazione Economica
I.S.I.   Centri di Informazione Sanitaria
MIUR     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
p.d.s.   permesso di soggiorno
P.M.     Pubblico Ministero
S.T.P.   straniero temporaneamente presente
T.A.R.   Tribunale Amministrativo Regionale
T.C.M.   Tribunale Ordinario in Composizione Monocratica
U.R.P.   Uffici Relazioni con il Pubblico
U.T.G.   Ufficio Territoriale di Governo
1
    ingresso e
     soggiorno
ingresso e soggiorno




            Per poter entrare in Italia e per potervi soggiornare regolarmente, i cittadini di
            Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea devono ottenere dalle autorità
            italiane specifiche autorizzazioni (visti d’ingresso, permesso di soggiorno, ecc.).




                1.1 Come si entra in Italia?

                L’ingresso in Italia, salvo i casi di forza maggiore, può avvenire soltanto attraver-
                so i valichi di frontiera appositamente istituiti, dove lo straniero - se richiesto - deve
                dimostrare di disporre dei requisiti generali necessari e del visto di ingresso.


            Quali sono i requisiti necessari per l’ingresso?
            •    scopo e condizioni del soggiorno;
            •    disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
                 soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro,
                 anche per il ritorno nel paese di provenienza.
14
            Cos’è il visto d’ingresso?
            Il visto d’ingresso è il documento richiesto ad ogni straniero non comunitario 1
            che voglia entrare in Italia per soggiorni di durata superiore a 90 giorni.
            Per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni il visto non è sempre richiesto2.
            In questo caso sono validi anche i visti d’ingresso rilasciati dalle autorità diplo-
            matiche o consolari di altri stati.
            Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto
            nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazio-
            ne dei flussi migratori.
            Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, che esca e rientri dal terri-
            torio nazionale, è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di sog-
            giorno in corso di validità.

            Il visto di reingresso è invece necessario se il permesso di soggiorno è stato
            smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, in tal caso la richiesta di visto deve
            essere corredata dall’esibizione del documento scaduto da non più di 60 giorni.
Dove si richiede il visto?
Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari
italiane nel Paese d’origine o di residenza, allegando:
• il passaporto (o documento equipollente in corso di validità);
• la documentazione specifica necessaria in base al tipo di visto
     richiesto3.

Lo straniero è tenuto ad indicare i motivi del viaggio, il luogo in cui è diretto, i
mezzi di trasporto utilizzati e a dimostrare le disponibilità dei mezzi di sussi-
stenza per la durata del soggiorno.
                                                                                                                                1
1Ad eccezione di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono
accordi di libera circolazione.

2 I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, s o n o s o g g e t t i a d o b b l i g o d i v i s t o :

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica
                                                                                                                                    15
Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti,
Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica,
Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive,
Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico,
Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica
Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e
Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri
Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania,
Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan,
Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di
90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica,
Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta,
Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore,
Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

3 Tipi di visto:
per adozione, affari, cure mediche, motivi diplomatico, ricongiungimento familiare, gara sportiva, invito, lavoro
autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, studio, transito aeroportuale,
transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
ingresso e soggiorno

              1.2 Come si soggiorna in Italia?

              Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza gli stranieri entrati
              regolarmente in Italia a rimanere sul territorio nazionale4.


            Dove si richiede il permesso di soggiorno?
            Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore del luogo di desti-
            nazione5 entro 8 giorni lavorativi dalla data d’ingresso allegando i seguenti
            documenti:
            • la fotocopia dell’interno del passaporto e l’originale del passaporto
                (dopo averlo esaminato la polizia lo restituirà);
            • il visto d’ingresso;
            • tre fotografie formato tessera;
            • una marca da bollo da 10.33 Euro;
            • un’attestazione di domicilio.
            La Questura trattiene una copia della richiesta con tutta la documentazione e
            un’altra copia viene consegnata allo straniero come ricevuta della domanda.
            Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto al rilievo delle
            impronte digitali.
16
            Per quanto tempo è valido il permesso di soggiorno?
            La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e
            dipende dal motivo per cui il visto è stato rilasciato.
            In ogni caso non può essere superiore a:
            • 3 mesi per visite, affari e turismo;
            • 9 mesi per lavoro stagionale (allo straniero che dimostri di essere venuto in
            • Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere
                rilasciato un permesso pluriennale - fino a 3 annualità - per la durata temporale
                annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei 2 anni precedenti);
            • 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
            • 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo,
                ricongiungimenti familiari;
            • 1 anno per studio o formazione.
            Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha la stessa durata del contratto di
            soggiorno6.
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il
lavoratore extracomunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita
anche del permesso di soggiorno.
Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente sul territorio
dello Stato italiano per il periodo di residua sua validità, e comunque almeno 6
mesi (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).
In questo arco di tempo lo straniero ha la possibilità di cercare un nuovo posto
di lavoro.

Come si rinnova il permesso di soggiorno?
Il rinnovo va richiesto in doppia copia al Questore7 della provincia
di residenza, allegando i seguenti documenti:
                                                                                                                         1
• il permesso scaduto e il passaporto;
• 3 fotografie formato tessera;
• una marca da bollo da 10.33 Euro;
• un’attestazione di domicilio;
• un’attestazione che dimostri l’esistenza di propri mezzi di sostentamento;
• un’attestazione che dimostri l’adeguatezza di tali mezzi per la durata del
     soggiorno e per il ritorno in patria;
• i documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per                                               17
     turismo, per lavoro, per ricongiungimento familiare ecc.).
Il rinnovo e la proroga non sono consentiti per motivi di turismo e in caso di lun-
ghe e continuative assenze dall’Italia (per più di 6 mesi, e nel caso di permessi di
soggiorno biennali per più di 1 anno).
È invece consentito il rinnovo nel caso in cui si sia usciti dall’Italia per adempie-
re agli obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi.

4 Tipi di permesso di soggiorno:

per turismo, visite a familiari, affari, lavoro stagionale, studio o formazione, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
motivi familiari, protezione sociale, lavoratori dello spettacolo, cure mediche, asilo politico, asilo umanitario.

5   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

6Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolar-
mente soggiornante in Italia, e un prestatore di lavoro, cittadino extracomunitario, e viene sottoscritto presso lo
Sportello Unico per l’Immigrazione (vedi indirizzario contenuto al fondo della guida) della provincia in cui risiede o
ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

7   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
ingresso e soggiorno




            Quando va chiesto il rinnovo?
            La richiesta va fatta:
            • 90 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno, in relazione ad un
               contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
            • 60 giorni prima, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
               determinato;
            • 30 giorni nei restanti casi.

            Quanto dura il rinnovo?
            Il rinnovo, generalmente, ha una durata non superiore a quella stabilita con
            rilascio iniziale.

            Quando può essere convertito un permesso di soggiorno?
            •   Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in permesso
                per lavoro subordinato e viceversa;
            •   il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso
                per lavoro subordinato, ma solo alla fine della seconda stagione (vedi sopra);
            •   il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro, ma
18              all’interno del numero di ingressi per lavoro previsti dal governo di anno in anno;
            •   il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso
                per studio o utilizzato per lavorare, se alla scadenza lo straniero sta lavoran-
                do o studiando.

            A chi deve mostrare il permesso di soggiorno il cittadino straniero?
            Il cittadino straniero deve mostrare il proprio permesso di soggiorno ogni volta che
            gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
            Le Forze dell’Ordine, se lo ritengo necessario, possono chiedere ulteriori infor-
            mazioni e documenti sul lavoro, l’alloggio, e il reddito di cui si dispone in Italia
            per mantenere i familiari a carico.

            Che cosa è la Carta di Soggiorno?
            La Carta di Soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a
            tempo indeterminato in Italia.
            Il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo per gravi motivi di
            ordine pubblico o sicurezza nazionale oppure se è socialmente pericoloso.
Deve essere vidimata ogni 10 anni e consente al titolare:
• di entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto;
• di svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani;
• di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione.

Chi può chiedere la Carta di soggiorno?
Il cittadino straniero che:
• soggiorna regolarmente in Italia da almeno 6 anni ed ha un permesso di
    soggiorno che consente più rinnovi;
• è sposato con uno straniero che abbia la carta di soggiorno;
• ha meno di 18 anni ed è figlio di uno straniero che abbia la carta di soggiorno;
• il coniuge, il minore e i genitori del cittadino italiano (quindi anche lo straniero
                                                                                              1
    che abbia ottenuto la cittadinanza italiana) o del cittadino comunitario residente
    in Italia, purché convivente.

Dove si presenta la domanda per ottenere la Carta di Soggiorno?
La Carta di Soggiorno si richiede direttamente alla Questura8.
Lo straniero deve indicare nella domanda:
• i propri dati anagrafici;                                                                       19
• i luoghi in cui ha vissuto nei cinque anni precedenti alla richiesta;
• il luogo di residenza al momento della domanda;
• le fonti di reddito che gli consentono di mantenersi in Italia.
Alla domanda vanno allegati:
• la copia di un documento di identità;
• la copia della dichiarazione dei redditi o dell’ultima dichiarazione delle entrate
    derivanti da attività di lavoro subordinato;
• il certificato del casellario giudiziale;
• il certificato che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso;
• una fotografia formato tessera.

Accertata la sussistenza di tutti i requisiti, il questore rilascia la Carta di Soggiorno
entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. La Carta di Soggiorno può


8   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
ingresso e soggiorno




            essere revocata nel caso di condanna per reati penali di particolari gravità.
            Chi possiede il permesso di soggiorno e dimora stabilmente in Italia può ottenere
            l’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d’identità, con validità
            pari alla durata del permesso di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale9.


              1.3 Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i quali si
              rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’al-
              lontanamento (espulsione) dello straniero?

              Quando l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno viene negata allo
              straniero, l’autorità competente adotta un provvedimento di rigetto.
              Se ne ricorrono i presupposti, inoltre, nei confronti dello straniero può essere
              adottato un decreto d’espulsione o di respingimento alla frontiera.

            In questi casi esistono alcune regole generali che le autorità amministrative
            devono osservare.
            • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno o l’e-
              spulsione dello straniero devono essere scritti e motivati.
20            All’interessato deve essere consegnato un atto scritto, in cui sono spiegati i
              presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione.
              Fanno eccezione i provvedimenti di diniego del visto d’ingresso, per i quali
              l’obbligo della motivazione è previsto soltanto se si tratta di richieste di visto
              per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, studio e cure mediche.
              Nel provvedimento inoltre deve essere chiaramente indicato a quale autorità
              è possibile fare ricorso, e in quali termini.
            • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’e-
              spulsione dello straniero, devono essere tradotti in una lingua comprensibi-
              le al destinatario.
              Non è necessaria la traduzione integrale dell’atto, perché la legge ritiene suf-
              ficiente anche una traduzione sintetica.
              Nel caso poi in cui non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta, il
              provvedimento deve essere tradotto in francese, inglese o spagnolo (o arabo,
              se si tratta di diniego del visto di ingresso), con preferenza per quella indica-
              ta dall’interessato.
            • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’e-
spulsione dello straniero, devono essere notificati direttamente all’interes-
       sato, al quale viene richiesto di firmare l’atto di notifica.
       La notifica è valida anche se il destinatario si rifiuta di firmare alla consegna
       dell’atto. In ogni caso all’interessato deve essere consegnata una copia del
       provvedimento, con relativa traduzione anche sintetica in una lingua conosci-
       uta, ovvero in francese, inglese o spagnolo.


     1.4 Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigetta la
     domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontana-
     mento (espulsione) dello straniero?

Allo straniero a cui sia stato notificato:
                                                                                                                  1
• un provvedimento di rigetto della domanda di visto d’ingresso;
• un provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno;
• ovvero sia stato notificato un decreto d’espulsione o di respingimento alla
   frontiera;
è riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale, la possibilità, cioè, di fare
ricorso davanti a un organo giudiziario.
                                                                                                                      21
Generalmente il ricorso è assoggettato ad un termine, che deve essere indicato
nel provvedimento di rigetto al momento della notifica e che decorre dal giorno
in cui il provvedimento da impugnare è stato notificato all’interessato.
I termini per la proposizione del ricorso sono previsti a pena di decadenza, il che
significa che il ricorso viene considerato inammissibile se è proposto quando il
termine è scaduto.
Tuttavia, in casi particolari (per es. quando nel provvedimento non era indicato il
termine di scadenza, oppure se il provvedimento è stato notificato senza la
traduzione) è possibile presentare il ricorso anche se il termine è scaduto,
chiedendo al giudice la “remissione in termini”.
In alcuni casi, la possibilità di presentare ricorso non è invece assoggettata a ter-
mine di decadenza.




9   Per sapere cosa sono e come si ottengono la carta d’identità e il codice fiscale vedi cap. n. 2. Documenti.
ingresso e soggiorno




            Per quanto concerne la disciplina delle spese di giudizio, è previsto il versamen-
            to di un contributo unificato per tutti i ricorsi al Tribunale Amministrativo
            Regionale e al Tribunale in composizione collegiale10.
            Sono invece, esenti dal pagamento d’imposte di bollo e di registro, e di ogni altra
            tassa, i ricorsi al Tribunale ordinario contro i decreti di espulsione del Prefetto e
            contro i provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare.
            È ancora incerta la disciplina dei nuovi ricorsi al Tribunale ordinario contro i
            provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di
            rifugiato, per i quali attualmente la legge non prevede forme di esenzione.

            Le modalità e i termini per proporre ricorso contro i provvedimenti di rigetto e
            di espulsione cambiano in relazione al tipo di provvedimento da impugnare.




22

            10   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
1


    23
ingresso e soggiorno


                                          TIPI DI RICORSO

            •   Ricorso contro il diniego del visto d’ingresso.

            •   Ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e
                revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

            •   Ricorso contro il provvedimento di respingimento alla frontiera.

            •   Ricorso contro il decreto di espulsione del Ministero
                dell’Interno.

            •   Ricorso contro il diniego di nulla osta e il diniego del visto
                d’ingresso per ricongiungimento familiare11.

            •   Ricorso contro i provvedimenti in materia di soggiorno per motivi
                familiari (rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per
                motivi familiari)12.

            •   Ricorso contro il rigetto della domanda di naturalizzazione13
                (concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale o
24              ultraquinquennale, per matrimonio con cittadino italiano e negli altri casi pre-
                visti dalla legge sulla cittadinanza)

            •   Ricorso per il riconoscimento dello status di cittadino italiano
                per nascita, o dello status di apolide14.
            •   Ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello
                status di rifugiato15.

            •   Ricorso per il riconoscimento dell’asilo politico, o asilo
                “Costituzionale” ex art. 10 della Costituzione16.
1.5 Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso?
    esclusi i visti per ricongiungimento familiare17.

Autorità giudiziaria competente.
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma18.
Termine per la proposizione del ricorso.
60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Spese di giustizia.
Contributo unificato.
Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al
patrocinio a spese dello Stato19.
Informazioni specifiche.
Trattandosi di visto d’ingresso, l’interessato riceve la notifica del rigetto della   1
richiesta di visto dal Consolato italiano nel Paese in cui risiede.
Le stesse autorità consolari sono tenute, se richiesto, ad autenticare la firma in
calce al ricorso e/o alla procura speciale conferita all’avvocato per proporre il
ricorso. Quest’ultimo deve essere notificato entro 60 giorni al Ministro degli
Esteri presso l’Avvocatura dello Stato a Roma.
Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)20.
                                                                                          25


11 - 12 Vedi cap. n. 6 Famiglia.
13 - 14 Vedi cap. n. 9 Cittadinanza.
15 - 16 Vedi cap. n. 10 Rifugiati.

17 Vedi cap. n. 6 Famiglia.

18 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

19 - 20 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.
ingresso e soggiorno



                 1.6 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di
                 rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta di
                 soggiorno? esclusi i visti per ricongiungimento familiare21.

            Autorità giudiziaria competente.
            Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede la
            Questura che ha emanato il provvedimento22.
            Termine per la proposizione del ricorso.
            60 giorni dalla notifica del provvedimento.
            Spese di giustizia.
            Contributo unificato.
            Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al
            patrocinio a spese dello Stato23.
            Informazioni specifiche.
            Al momento della notifica del provvedimento con cui viene respinta la domanda
            di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, oppure dell’atto con cui ne venga
            disposta la revoca, viene intimato allo straniero di lasciare entro 15 giorni il ter-
            ritorio nazionale, anche se il termine per proporre ricorso al T.A.R. è di 60 giorni.
            Trascorsi i 15 giorni, lo straniero che si trova ancora in Italia può ricevere un
26
            decreto d’espulsione, che viene notificato anche se nel frattempo è stato pro-
            posto ricorso al T.A.R.
            Il T.A.R. può, però, sospendere l’esecutività del provvedimento di rigetto impugnato.
            In questo caso, l’interessato non può più essere espulso per essersi trattenuto in
            Italia oltre il termine di 15 giorni.




            21 Vedi cap. n. 6 Famiglia.
            22 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
            23 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.

            24 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

            25 - 26 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.

            27 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

            28 - 29 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.
1.7 Come si propone ricorso contro il provvedimento di respingi-
  mento alla frontiera (espulsione)?



Autorità giudiziaria competente.
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede la polizia
di frontiera o il questore che ha adottato il provvedimento24.
Termine per la proposizione del ricorso.
60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Spese di giustizia.
Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventiva-
mente ammesso al patrocinio a spese dello Stato25.                                1
Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)26.



  1.8 Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione del
  Ministero dell’Interno?

Autorità giudiziaria competente.                                                      27
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma27.
Termine per la proposizione del ricorso.
60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Spese di giustizia.
Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventiva-
mente ammesso al patrocinio a spese dello Stato28.
Informazioni specifiche.
Si tratta di un caso molto particolare e raro, d’espulsione immediatamente
esecutiva disposta dal Ministro dell’interno per motivi d’ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato.
Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)29.
2
    documenti
      carta d’identità
       codice fiscale
       certificato di residenza
       patente di guida
documenti

               2.1 Che cosa è la “residenza”?

               La residenza è il luogo nel quale una persona dimora abitualmente1
               Il cittadino non comunitario, maggiorenne, in possesso di un permesso di
               soggiorno superiore ai 3 mesi, ha diritto all’iscrizione anagrafica presso il
               comune di residenza2.

             Dove e come si presenta la richiesta d’iscrizione di residenza?
             La richiesta di residenza deve essere presentata consegnando all’Ufficio
             Anagrafico del Comune3 nel quale s’intende dimorare abitualmente la domanda
             redatta su un apposito modulo e i seguenti documenti:
             • passaporto valido;
             • permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (ovvero non
                scaduti);
             • codice fiscale;
             • contratto d’affitto registrato;
             • autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (nel
                caso in cui sia la prima volta che si fa la richiesta), o la ricevuta del paga-
                mento della tassa relativa ai rifiuti.
             L’ufficiale anagrafico rilascia al richiedente una ricevuta attestante la richiesta di
30           residenza, e dispone un controllo, effettuato dalla Polizia municipale, dell’effetti-
             va residenza del richiedente.

             Nel caso in cui si rinnovi il permesso di soggiorno o la carta di sog-
             giorno?
             Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
             gli stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di
             dimora abituale unendo copia del nuovo permesso di soggiorno, con comuni-
             cazione diretta all’Ufficio d’Anagrafe del Comune di residenza.
             Nel caso in cui non venga fatta questa comunicazione, si viene cancellati dalle
             liste della popolazione residente nel Comune.

             A cosa serve l’iscrizione di residenza?
             L’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente in un determinato
             Comune è requisito indispensabile per:
             • il rilascio della carta d’identità;
• presentare domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• accedere alle prestazioni socio assistenziali4.

Chi vive in una comunità può richiedere l’iscrizione anagrafica di
residenza?
È possibile richiedere l’iscrizione della residenza anche se si abita
in una comunità (ad es. centro d’accoglienza, collegio).
In questo caso la richiesta deve essere sottoscritta dal Capo convivenza (ad es.
responsabile della struttura d’accoglienza).

Chi fa la dichiarazione di residenza per la famiglia?
                                                                                                                          2
La richiesta di residenza che riguarda tutti i componenti di una
famiglia può essere presentata da qualsiasi componente, purché maggiorenne.
Se si dimora presso un’altra famiglia, è necessario il consenso dell’intestatario
dello stato di famiglia ospitante.
Lo stato di famiglia (famiglia anagrafica) è composto da tutte le persone che
vivono nella stessa abitazione.                                                                                               31
Tuttavia se non sussistono vincoli di parentela, di matrimonio, affinità, adozione,
tutela, si può richiedere l’iscrizione in uno stato di famiglia diverso.




Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al
Numero Verde 800 19585


1   Il domicilio, invece, è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

2 Gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita, in possesso di valido permesso di soggior-
no, possono richiedere l’iscrizione anagrafica, necessaria per l’avvio della procedura per l’acquisto della cittadinan-
za italiana, a prescindere dal motivo e dalla durata del permesso di soggiorno.

3   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
4   Per saperne di più sulle prestazioni socio assistenziali vedi cap. n. 3. Servizi Sociali.
documenti

               2.2 Che cosa è la carta d’identità?

               È un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto da
               ogni cittadino straniero, che abbia le seguenti caratteristiche:

             • sia in possesso di regolare permesso di soggiorno;
             • abbia la residenza anagrafica nel territorio italiano;
             • e abbia più di 15 anni.
             La carta d’identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nel
             nostro paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere uti-
             lizzata per l’espatrio, poiché ha validità solo sul territorio italiano.
             Per ottenere la Carta d’Identità è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del
             Comune o della circoscrizione in cui si risiede5 presentando:
             • 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti;
             • un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione Europea;
             • il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di cit-
                tadini extracomunitari.
             In caso di smarrimento o furto della Carta d’identità è necessario fare la denun-
             cia all’autorità di Polizia, presentare una copia della denuncia in anagrafe per
             richiedere il nuovo rilascio, insieme alle fotografie, ad un documento valido, e al
32           permesso di soggiorno.


               2.3 Che cosa è il codice fiscale?

               È un codice composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle
               Finanze identifica la persona. Ognuno ha un suo codice fiscale personale.

             Subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno ci si deve recare presso gli
             Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, e chiedere il
             rilascio del codice fiscale.
             Gli indirizzi delle varie sedi dislocate sul territorio regionale si possono trovare
             consultando il seguente sito internet:
             www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=1&r=Piemonte
             Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire:
             • il permesso di soggiorno valido;
             • la fotocopia del passaporto in corso di validità.
Il possessore del codice fiscale può:
• essere iscritto al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale);
• essere assunto come lavoratore dipendente;
• iniziare un’attività lavorativa autonoma;
• concludere qualunque contratto (per esempio affitto, vendita ecc.);
• aprire un conto corrente bancario.
Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato all’Ufficio
Locale dell’Agenzia delle Entrate o anche agli sportelli self service del Ministero
delle Finanze, presenti negli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) dei Municipi
e della Prefettura di Roma, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici postali,
centri commerciali e aeroporti.
Il duplicato può essere anche richiesto tramite internet al sito:
                                                                                       2
www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf


    Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito internet:
    www.agenziaentrate.it/servizi
                                                                                           33
5   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
documenti

               2.4 A cosa serve la patente di guida?

               La patente di guida è un’abilitazione che consente di guidare un veicolo cor-
               rispondente alla categoria per la quale la patente è stata rilasciata.


             La domanda per il rilascio o il rinnovo deve essere inoltrata all’Ufficio della
             Motorizzazione Civile Trasporti Civili (MCTC)6 compente per territorio di residenza.

             È possibile guidare in Italia con patente di guida estera?
             Durante il primo anno di soggiorno, o fino a quando non venga richiesta l’iscrizione
             di residenza in Italia, i cittadini extracomunitari7 che vogliano guidare in Italia,
             devono essere muniti:
             • della propria patente
             • della Patente Internazionale (che consiste nella traduzione ufficiale della
                 patente originale).
             Nel caso in cui desiderino acquisire la residenza anagrafica in Italia o se
             risiedono in Italia da più di 1 anno, i cittadini extracomunitari devono convertire
             la patente estera in patente di guida italiana.
             La conversione è automatica nel caso in cui il cittadino extracomunitario
             appartenga ad un paese che ha firmato un accordo con l’Italia per la conversione
34           delle patenti di guida8.
             Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requi-
             siti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada9, ma senza sostenere alcun
             esame di guida.
             I cittadini, invece, appartenenti a paesi extracomunitari che non hanno stipulato
             con l’Italia accordi per la conversione automatica della patente di guida, devono
             sostenere gli esami teorici e pratici per ottenere la patente italiana.

             Dove si presenta la domanda di conversione della patente di guida?
             La domanda di conversione va presentata alla Direzione Provinciale della
             Motorizzazione Civile della provincia di residenza (anche per il tramite degli uffi-
             ci dell’A.C.I. - Automobile Club d’Italia)10, con i seguenti documenti:
             • certificato medico rilasciato o dal medico convenzionato con la A.S.L.-
                 Azienda Sanitaria Locale11, oppure dall’Ufficiale Sanitario (per le visite è pos-
                 sibile rivolgersi all’A.C.I.- Automobile Club d’Italia);
             • certificato di residenza in bollo da € 10,33;
• tre foto-tessera recenti, di cui una autenticata;
• patente estera valida e sua fotocopia;
• traduzione della patente estera, eseguita da un traduttore giurato e autenti-
  cata dal Tribunale;
• certificato penale generale del casellario giudiziario (in bollo da € 10,33).
Fatta la richiesta e consegnata la propria patente (che verrà rispedita al Paese
di provenienza), lo straniero riceve una patente italiana senza bisogno di supera-
re alcun esame.

Nel caso in cui si cambi residenza o abitazione?
Chiunque cambi residenza o abitazione, entro 30 giorni deve comunicare alla
Prefettura competente il cambio del Comune di residenza o d’abitazione all’in-
                                                                                                                              2
terno dello stesso Comune.
La Prefettura procederà ad annotare il cambiamento sulla patente.




                                                                                                                                  35

6   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

7 Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea sono, infatti, equiparate alle corrisponden-

ti patenti di guida italiane.

8 Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite (aggiornato a febbraio 2003): Algeria, Corea del Sud,

Croazia, Filippine, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Polonia, Principato di
Monaco, Romania, San Marino, Slovenia, Sri-Lanka, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria.
L’elenco riportato è suscettibile di variazione. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni inter-
venute, di contattare l’Ufficio della Motorizzazione della provincia. Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

9 In Italia, infatti, non può guidare:
•      Il malato fisico o psichico, con deficienza organica o minorazione psichiche, anatomiche e funzionali tale da
       impedire di guidare con sicurezza auto e moto;
•      il riconosciuto delinquente abituale, professionale o per tendenza, sottoposto a misure di sicurezza persona-
       li o a misure di prevenzione, salvo che sia stato riabilitato;
•      il condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzo del documento di guida possa ren-
       dere più facile la commissione di reati della stessa durata.

10   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

11   Per saperne di più sul sistema sanitario italiano e su cosa sono le A.S.L. vedi cap. n. 4. Salute e Assistenza Medica.
documenti

               2.5 Che cos’è l’autocertificazione?

               L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come
               “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, con la quale il cittadino attesta
                d
               una serie di fatti, stati e condizioni, senza dover presentare il relativo certificato.


             Ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.
             Va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autentica-
             ta. Può essere presentata, anche da un’altra persona, al posto dei certificati,
             insieme ad una fotocopia della carta di identità.
             Possono presentare autocertificazione anche i cittadini di Stati non appartenen-
             ti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia.

             Cosa si può dimostrare con l’autocertificazione?
             Con l’autocertificazione si possono attestare:
             • la data e il luogo di nascita;
             • la cittadinanza;
             • il godimento dei diritti civili e politici;
             • l’esistenza in vita;
             • la residenza;
36           • lo stato di famiglia;
             • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
             • la nascita di un figlio;
             • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio,
                nipote, ecc.);
             • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
             • l’appartenenza a ordini professionali;
             • il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami
                sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di forma-
                zione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
             • il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di
                benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l’assolvimento di specifici
                obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
             • il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
                presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
             • lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione,
                la qualità di studente;
• la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore,
  curatore e simili;
• l’iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese
  quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prov-
  vedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisio-
  ni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di vivere a carico di qualcuno;
• tutti i dati, a diretta conoscenza dell’interessato, contenuti nei registri dello
  stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presen-
                                                                                       2
  tato domanda di concordato.
Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadi-
nanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconosci-
mento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del
documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla           37
fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del
rilascio.
L’autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti
certificabili da soggetti pubblici italiani (ovvero tutti gli uffici delle Ammini-
strazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi).

Cosa non si può autocertificare?
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti:
• certificati medici, sanitari, veterinari;
• certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
• brevetti e marchi.
3
    servizi
       sociali
servizi sociali

                   3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria?

                   In Piemonte i servizi che forniscono assistenza sociale e socio-sanitaria pos-
                   sono essere gestiti in tante forme diverse a seconda del luogo di residenza.
                   Possono infatti essere erogati da Consorzi di Comuni, da Comuni singoli o
                   associati o dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
                   Gli enti che erogano i servizi socio assistenziali si chiamano Enti Gestori.


              Come si fa a conoscere con esattezza il nome dell’Ente Gestore al
              quale rivolgersi?
              Ci si deve rivolgere al proprio comune di residenza, che provvederà ad indicare
              l’Ente Gestore più vicino1.

              Chi può richiedere l’assistenza sociale?
              Tutti i cittadini stranieri in una situazione di regolarità.
              Agli stranieri privi del permesso di soggiorno e agli apolidi sono garantite le
              misure di prima assistenza e di emergenza.

              Quali sono i servizi sociali offerti dagli Enti Gestori?
              • informazioni di carattere generale tramite il segretariato sociale;
40
              • interventi di assistenza economica in base ai regolamenti interni adottati
                dall’Ente gestore;
              • servizi di assistenza domiciliare al fine di favorire la permanenza presso il
                nucleo o, comunque, a domicilio, di persone parzialmente o totalmente non
                autosufficienti;
              • servizi di educativa domiciliare a favore di persone, in particolare minori, a
                rischio di emarginazione sociale;
              • servizi relativi alla tutela dei minori in rapporto con l’Autorità Giudiziaria (casi
                di affidamenti familiari, adozioni);
              • interventi a tutela dei minori stranieri non accompagnati dai familiari;
              • interventi di assistenza a favore delle persone disabili;
              • assistenza alle persone anziane (assistenza domiciliare, inserimento in centro
                diurno o in casa di riposo);
              • mediazione culturale, mediazione familiare, corsi di formazione professionale, ecc.

              Non tutti gli Enti Gestori offrono gli stessi servizi, e soprattutto l’accesso a questi
              ultimi è regolamentato diversamente a seconda dell’Ente.
Come si fa a sapere quali sono esattamente i servizi che offre l’Ente
Gestore?
Attraverso la “Carta dei Servizi” che elenca tutti i tipi di interventi che L’Ente
Gestore competente per il territorio può erogare, e quali sono le caratteristiche
richieste per poterne usufruire.
La Carta dei servizi può essere richiesta direttamente all’Ente Gestore o al
Comune della tua città.
Nel caso in cui questo documento non fosse a disposizione, è possibile richiedere
informazioni al Segretariato Sociale dell’Ente gestore.

                                                                                     3
1   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.




                                                                                         41
4
    salute e
      assistenza
     medica
salute e assistenza medica

               4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale?

             Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è un insieme di strutture e servizi che
             tutelano la salute ed assicurano l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, italiani e
             stranieri regolari, senza differenza di trattamento.
             L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, ai familiari a carico regolar-
             mente soggiornanti.
             Per usufruire del diritto all’assistenza sanitaria bisogna innanzitutto iscriversi al
             Servizio Sanitario Nazionale.

             L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria:
             • per chi risiede e lavora regolarmente in Italia;
             • per chi risiede regolarmente ed è iscritto alle liste di collocamento;
             • per chi ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipenden-
                 te o autonomo, motivi familiari, asilo politico, attesa di adozione o affida-
                 mento e per domanda di acquisto di cittadinanza italiana.
             L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è facoltativa (pagando un contributo
             annuale):
             • per il titolare di un permesso di soggiorno per studio;
             • per chi è regolarmente soggiornante alla pari.

44           Dove si fa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?
             L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso le Aziende Sanitarie
             Locali (A.S.L.)1 del luogo in cui si vive.
             Le A.S.L. sono le strutture amministrative ed operative del Sistema Sanitario
             Nazionale.

             A cosa serve la tessera sanitaria?
             La tessera sanitaria è un documento che prova l’iscrizione al Servizio Sanitario
             Nazionale.
             Vi sono indicati il nome dell’assistito e quello del medico di famiglia (vedi più avanti).
             È necessario presentare la tessera per beneficiare delle prestazioni sanitarie, e
             per accedere ai servizi.

             Quanto tempo vale la tessera sanitaria?
             La durata di validità della tessera è la stessa di quella del permesso di soggiorno.
             Per i rifugiati politici riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951,
la durata è illimitata.
L’iscrizione cessa in caso di revoca, annullamento, scadenza e mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, ovvero nel caso sia avvenuta l’espulsione.
L’interessato potrà beneficiare ancora dell’iscrizione se esibisce la documen-
tazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale?
•      documento d’identità;
•      permesso di soggiorno;
•
•
       codice fiscale;
       certificato di residenza, o in mancanza di questo, un’autocertificazione di
                                                                                     4
       domicilio redatta dinanzi al funzionario dell’A.S.L.

A cosa dà diritto l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?
L’iscrizione dà diritto:
• alla scelta di un medico di medicina generale “medico di famiglia”, o di un
    pediatra;
• alle cure specialistiche e agli esami di laboratorio;                                  45
• ai Servizi d’Emergenza;
• al ricovero ospedaliero gratuito negli ospedali pubblici e convenzionati;
• all’assistenza farmaceutica.

Quanto costa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?
L’iscrizione è gratuita per:
• i disoccupati con permesso di soggiorno ed inseriti nella Banca Dati presso i
    Centri per l’Impiego2;
• i rifugiati con regolare certificato attestante lo status di rifugiato e richie-
    dente asilo;
• il cittadino coniugato e a carico di un cittadino italiano;
• il minore con genitore residente in Italia o con genitore appartenente ad una
    delle categorie sopra elencate.

1   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
2   Vedi cap. 5. Lavoro e Previdenza Sociale.
salute e assistenza medica




             L’iscrizione viene pagata:
             • con i contributi versati dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti con
                 regolare permesso di soggiorno;
             • con il versamento di una quota fissa annuale per i liberi professionisti, i lavo-
                 ratori autonomi, o gli studenti con regolare permesso di soggiorno.



               4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali pre-
               stazioni garantiscono?

               Tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto all’assistenza
               prestata da un medico di medicina generale. Per i bambini da 0 a 14 anni è pre-
               vista l’assistenza da parte di un pediatra, nei Comuni dove il pediatra è presente.
               Dall’età di 6 anni i genitori, se lo desiderano, possono optare per la scelta di
               un medico di medicina generale per l’assistenza del proprio figlio.


             La scelta del medico e del pediatra si compie quando ci si reca all’ufficio che
             rilascia la tessera sanitaria, consultando l’elenco dei medici disponibili.
46           La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e cittadino sono fondati
             sul rapporto di fiducia.
             Il medico può essere cambiato con un altro della stessa ASL in qualsiasi momento.
             Il medico di famiglia e il pediatra garantiscono:
             • visite in ambulatorio o a domicilio;
             • prescrizione di farmaci;
             • richieste di visite specialistiche ed esami;
             • rilascio di certificati di malattia per i lavoratori dipendenti, per i bambini che
                 devono essere riammessi a scuola dopo una malattia, o che devono accedere
                 agli asili nido, nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie.
             Ci si può rivolgere al medico di famiglia anche per avere consigli e suggerimenti
             per salvaguardare la propria salute, prevenendo l’insorgere di malattie.
             Il medico e il pediatra svolgono la propria attività in orari e giorni che sono tenu-
             ti ad esporre all’ingresso dei loro ambulatori.

             Tutte le prestazioni del medico di famiglia e del pediatra sono gratuite.
4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esami
  di laboratorio (esami del sangue, radiologici ecc.)?

  Ci si deve rivolgere all’ufficio prenotazioni dell’A.S.L.

Occorre presentare la propria tessera d’iscrizione al S.S.N. e la richiesta del
medico di famiglia o del pediatra.
La richiesta non è necessaria solo per le visite:
• odontoiatriche,
• ginecologiche,
• oculistiche.
La prenotazione è quasi sempre necessaria.
All’Ufficio Prenotazioni delle A.S.L. viene indicato il luogo, la data e l’ora dove
sarà effettuata la prestazione.
                                                                                          4
Le cure specialistiche e gli esami di laboratorio si effettuano presso ambulatori
pubblici e privati convenzionati.
Per le visite specialistiche o gli esami di laboratorio è previsto il pagamento di
una quota della spesa a carico dei cittadini, detto “ticket”.
Alcune categorie di assistiti (cittadini con basso reddito, invalidi civili, donne in
gravidanza, ecc.) possono ottenere l’esenzione dal ticket.
Per informazioni al riguardo occorre rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico         47
delle A.S.L., uffici presso cui è possibile fare reclami o richiedere informazioni per
tutto ciò che riguarda la tutela dell’utente.


  4.4 A chi ci si deve rivolgere in caso d’emergenza?

  Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di peri-
  colo di vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale o richiedere l’in-
  tervento medico telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24.
za?

Nei casi di malattia è possibile chiedere al medico di famiglia di effettuare una
visita a domicilio gratuita. Durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.00),
il sabato pomeriggio (dalle ore 14), la domenica e tutti gli altri giorni prefestivi e
festivi è attivo invece il Presidio di Continuità Assistenziale (guardia medica).
Anche per questo servizio ci si può rivolgere al numero telefonico gratuito 118.
salute e assistenza medica

               4.5 Dove si acquistano le medicine?

             In Italia le medicine si vendono esclusivamente nelle farmacie.
             Solo il medico di famiglia, il pediatra ed il medico che effettua le visite specia-
             listiche, possono prescrivere le medicine con una dichiarazione scritta su un
             apposito modulo (ricetta).
                                 r
             Nella ricetta, che va data al farmacista, il medico autorizza l’acquisto della medici-
             na. La ricetta farmaceutica ha validità di 30 giorni dalla data del rilascio.

             Gli orari di apertura e di chiusura e i periodi di ferie delle farmacie sono fissati in
             un calendario predisposto periodicamente ed esposto in ogni farmacia.
             Durante le ore notturne di tutti i giorni e nelle giornate festive sono operanti le
             farmacie di “guardia”.
             Ogni farmacia è tenuta ad esporre all’esterno l’indicazione della farmacia di
             guardia più vicina.


               4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici3?

               Sono dei centri per la tutela della salute fisica e psichica della donna, del
               bambino, della coppia e della famiglia, presenti in ogni A.S.L.
48
             Che servizi offrono?
             • Assistenza alla donna in gravidanza (visite ostetrico-ginecologiche, corsi di
               preparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità);
             • assistenza alle donne che intendono interrompere volontariamente la gravi-
               danza (aborto);
             • assistenza ginecologica di base per malattie legate alla sessualità, sterilità ed
               infertilità;
             • assistenza alle donne con problemi di menopausa;
             • consulenza contraccettiva, per impedire gravidanze indesiderate;
             • prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale femminile;
             • assistenza e consulenza per i problemi psicologici e sociali riguardanti il rap-
               porto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza,il parto, la sessualità;
             • problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in famiglia;
             • informazioni sulle adozioni e gli affidamenti familiari;
             • salute del bambino prima della nascita, del neonato e del bambino nella prima
               infanzia.
Tutte le prestazioni dei consultori sono gratuite.
Non è necessaria alcuna autorizzazione e alcuna richiesta del medico di famiglia,
ma è sufficiente prendere appuntamento (anche telefonicamente).
I servizi sono destinati anche alle donne prive del permesso di soggiorno.


     4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza
     (aborto)?

     Sì, in Italia esiste una legge (Legge 194/1974) che disciplina e ammette l’in-
     terruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni.

È possibile interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni dal con-
                                                                                       4
cepimento?
Sì, ma solo in alcuni casi:
• quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della
    donna;
• quando il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in
    grave pericolo la salute fisica o psichica della madre.
                                                                                           49
A chi ci si rivolge per abortire?
Bisogna rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria,
o a un medico di fiducia.
Il consultorio, la struttura socio-sanitaria, o il medico hanno il compito di:
• garantire i necessari accertamenti medici;
• valutare, nel rispetto della libertà e della dignità della donna, insieme a lei, e
    al padre del concepito (ove la donna lo consenta), le circostanze che la por-
    tano a chiedere l’interruzione della gravidanza;
• metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre;
• promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole
    tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.




3   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
salute e assistenza medica




             Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
             fiducia riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento,
             rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza.
             Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate
             a praticare l’interruzione della gravidanza.
             Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del
             consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla
             richiesta della donna di interrompere la gravidanza, le rilascia copia di un docu-
             mento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta
             richiesta, e la invita ad attendere 7 giorni per pensarci.
             Trascorsi i 7 giorni la donna può presentarsi presso le sedi autorizzate a prati-
             care l’interruzione della gravidanza, presentando il documento rilasciatole.

             Chi può fare la richiesta d’interruzione della gravidanza?
             La richiesta deve essere fatta personalmente dalla donna.
             Se la donna è d’età inferiore ai 18 anni è richiesto l’assenso di chi esercita sulla
             donna stessa la potestà o la tutela.
             Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando:
50           • vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle per-
                sone esercenti la potestà o la tutela;
             • oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra
                loro difformi;
             il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, rinviano entro
             7 giorni dalla richiesta una relazione, contenente anche il loro parere, al giudice
             tutelare del luogo in cui essi operano.
             Il giudice tutelare, entro 5 giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volon-
             tà, può autorizzarla a decidere l’interruzione della gravidanza.
             Nel caso in cui il medico accerti l’urgenza dell’intervento, a causa di un grave
             pericolo per la salute della minore di diciotto anni, può certificare l’esistenza delle
             condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza, indipendentemente
             dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela, e senza rivolgersi al giudice
             tutelare.
             Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e,
             se necessario, il ricovero.
Dopo i primi 90 giorni, si applicano alla minore di diciotto anni le procedure delle
maggiori d’età, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

  4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio alla
  nascita?

  Sì, in Italia la donna ha il diritto di scegliere di partorire senza riconoscere il
  figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita (senza, quindi, che
  il bambino abbia il suo cognome).

In questo caso la donna ha il diritto a che il suo nome venga mantenuto segreto,
ed è rigorosamente vietato a coloro che, per motivi d’ufficio, sono venuti a
conoscenza del nome della madre, di rivelare tale conoscenza.
                                                                                         4
Se lo fanno commettono reato.
Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare
ricerche sulla paternità del bambino.


  4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini?
                                                                                             51
L’assistenza ai minori stranieri è assicurata:
• attraverso i pediatri di libera scelta presenti in ogni A.S.L. (cui si può accede-
    re anche se irregolari);
• attraverso i consultori pediatrici e i centri vaccinali.
salute e assistenza medica

               4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in Italia
               e le profilassi?

               Nella tabella seguente sono riportate le principali vaccinazioni obbligatorie
               e facoltative e l’epoca in cui tale vaccino va somministrato.


              Vaccinazioni obbligatorie
              Età                                   Poliomielite     Difterite      Epatite B
                                                                      Tetano
                                                                     Pertosse

              3° mese                                    ●               ●              ●
              5° mese                                    ●               ●              ●
              11° mese                                   ●               ●              ●
              12-15° mese
              3° anno                                    ●
              5-6° anno                                                  ●
              12° anno                                                             ● (3 dosi)


52            Vaccinazioni facoltative
              Età                                      Haemophilus               Morbillo
                                                                                 Rosolia
                                                     influenzae tipo b
                                                                                 Parotite

              3° mese                                        ●
              5° mese                                        ●
              11° mese                                       ●
              12-15° mese                                                           ●
              3° anno
              5-6° anno
              12° anno                                                    ● eventuale richiamo




             Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro il tetano (1 richiamo ogni
             dieci anni dopo il ciclo di base) e l’epatite virale di tipo B.
4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni?


  Per effettuare le vaccinazioni obbligatorie ci si può rivolgere al Centro
  Vaccinale, al Consultorio Pediatrico o al Servizio di Igiene Pubblica delle
  A.S.L. Il servizio è gratuito.

Un certificato di vaccinazione è richiesto all’ingresso nella scuola elementare,
scuola materna, nido d’infanzia, per essere ammessi ai soggiorni estivi, per svol-
gere attività sportiva agonistica.
Le vaccinazioni infantili sono un modo sicuro ed efficace per ottenere la pro-
tezione individuale e della popolazione da alcune gravi malattie.

È necessario sottoporsi a delle vaccinazioni quando si ritorna nel
paese d’origine?
                                                                                              4
È consigliabile ed importante la prevenzione delle malattie infettive per coloro
che si recano nel paese d’origine (malaria, febbre gialla, epatite virale A).
Per questa profilassi gli stranieri possono rivolgersi al proprio medico curante, ai
centri di medicina dei viaggiatori e, se non posseggono il permesso di soggiorno,
ai centri I.S.I. (Centri di Informazione Sanitaria, vedi più avanti) che li indi-
rizzeranno alla struttura più idonea.
                                                                                                  53



  4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria?

  Tutti gli stranieri presenti in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria essenziale.

Lo straniero regolarmente soggiornante, ma non iscritto al Servizio
Sanitario Nazionale?
Nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio Sanitario Nazionale gli
vengono assicurate:
• le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricove-
   ro o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe
   al momento della dimissione;
• le prestazioni sanitarie non urgenti, che possono venire programmate e per
   cui non si passa dal pronto soccorso, sia ambulatoriali che i ricoveri in ospe-
   dale, (per esempio la tonsillectomia), previo pagamento delle relative tariffe.
salute e assistenza medica




             L’erogazione di prestazioni sanitarie agli assicurati da istituzioni estere è,
             invece, disciplinata dalle norme previste dagli accordi internazionali.

             Lo straniero non in regola con le norme relative all’ingresso ed al sog-
             giorno?
             Allo straniero senza permesso di soggiorno, ovvero straniero temporaneamente
             presente (S.T.P.), è garantita l’assistenza sanitaria di base.
             In particolare nelle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio
             Sanitario Nazionale sono assicurate:
             • le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se
                continuative, per malattia ed infortunio;
             • l’assistenza sanitaria di base;
             • l’assistenza in gravidanza e durante la maternità;
             • l’assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza (aborto);
             • la tutela della salute del minore;
             • le vaccinazioni previste dalla normativa e nell’ambito di interventi di preven-
                zione collettiva autorizzati dalle Regioni;
             • gli interventi di profilassi internazionale;
54
             • la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive;
             • la distribuzione gratuita di farmaci essenziali.
             È comunque assicurato all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo
             riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.
             Allo straniero privo di permesso di soggiorno viene rilasciato dall’ASL di
             appartenenza un tesserino con un codice regionale a sigla S.T.P. (straniero tem-
             poraneamente presente) che deve essere esibito per usufruire delle prestazioni
             sanitarie.
             Questo tesserino ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza
             dello straniero sul territorio nazionale.

             Lo straniero senza permesso di soggiorno, in caso di bisogno, gode di
             un aiuto economico per usufruire dell’assistenza sanitaria?
             Le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini non iscritti, sono
             erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di
             risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket).
Lo stato d’indigenza del soggetto viene attestato al momento dell’assegnazione
del codice regionale a sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), median-
te la sottoscrizione di una dichiarazione, anch’essa valevole sei mesi.
Lo straniero indigente privo del permesso di soggiorno, è esonerato anche dalla
quota di partecipazione alla spesa (ticket) per quanto concerne:
• l’assistenza sanitaria di base;
• le urgenze;
• lo stato di gravidanza;
• le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da
   gravi stati invalidanti.
L’utilizzo da parte dello straniero senza permesso di soggiorno di tutti i
servizi sanitari non comporta nessuna segnalazione da parte degli operatori
                                                                                         4
sanitari alla Polizia giudiziaria.

Cosa sono i Centri ISI?
Sono dei Centri di Informazione Sanitaria per gli Stranieri non iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale, che la Regione Piemonte ha costituito in via speri-
mentale.
Gli “Stranieri Temporaneamente Presenti” (S.T.P.) trovano presso i Centri ISI un             55
accesso facilitato al Servizio Sanitario sia per gli aspetti terapeutici che per quel-
li preventivi e spesso anche burocratici grazie alla presenza dei mediatori culturali.
salute e assistenza medica




             Ecco gli indirizzi dei Centri di Informazione Salute Immigrati (Centri ISI) attivi
             in Piemonte.

              Asti ASL 19                  Via Orfanotrofio 15/17        0141-392743
              Biella ASL 12                Via Don Sturzo 20             015-3503681/350655
              Borgomanero (No) ASL 13      Viale Zoppis 6                0322-848343
              Bussoleno (To) ASL 5         Via Tonelli 1                 0122-48196
              Chieri (To) ASL 8            Via San Giorgio 20            011-94294682
              Collegno (To)                Via Oberdan 10                011- 4017814-44
              Cuneo ASL 15                 Via C. Boggio 14              0171-450271/270
              Domodossola ASL 14           Corso Dissegna 29             0324-491620
              Novara ASL 13                Via Dei Mille 2               0321-374573
              Omegna (Vb) ASL 14           Via Mazzini 117               0323-868355/166
              Orbassano (To) ASL 5         Viale Papa Giovanni XIII 11   011-9036461/32
              Torino ASL 2                 Via Tofane 71                 011-70952593/95
              Torino ASL 4                 Largo Dora Savona 24          011-2403717/12
56            Torino ASL 1                 Via San Domenico 22/c         011-5663050
              Vercelli ASL 11              Via Crosa 4                   0161-593622/16
4


    57
5
    lavoro e
      previdenza
     sociale
ingresso e soggiorno
lavoro e Previdenza sociale

                5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro?

                Ai Centri per l’Impiego1


            Quali servizi offrono i Centri per l’Impiego?
            I Centri per l’Impiego:
            • mettono in contatto lavoratori e datori di lavoro;
            • offrono informazioni:
               sul mercato del lavoro,
               sulle opportunità d’impiego,
               sulle offerte formative,
               sulla normativa vigente;
            • offrono la possibilità di effettuare tirocini formativi (ovvero periodi di forma-
               zione in ambito lavorativo) sulla base di convenzioni stipulate con i datori di
               lavoro (i tirocini promossi dai Centri per l’Impiego prevedono una durata di
               un minimo di 3 mesi e un massimo di 6 mesi; non possono configurarsi quale
               rapporto di lavoro e non prevedono retribuzione).

            A chi è rivolto il servizio?
            •    ai disoccupati ed inoccupati di lunga durata;
60          •    alle donne in reinserimento lavorativo;
            •    ai disoccupati beneficiari di trattamenti previdenziali;
            •    alle persone disabili;
            •    ai giovani disoccupati e apprendisti.

            Quali sono i documenti necessari per usufruire dei servizi dei Centri
            per l’Impiego?
            • documento d’identità;
            • codice fiscale;
            • permesso di soggiorno con motivo valido per:
              lavoro (subordinato, autonomo, stagionale);
              famiglia;
              asilo politico;
              studio (questo permesso di soggiorno permette di lavorare massimo 20 ore
              alla settimana);
              famiglia, minore età o affidamento per i minori stranieri soggetti all’obbligo
              formativo;
• è consigliabile portare la traduzione, asseverata dall’Ufficio Asseverazione
  Titoli della Pretura, dei titoli di studio conseguiti all’estero.

     5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è importante
     versarli?

     Il sistema della previdenza sociale prevede che il lavoratore venga tutelato
     in occasione di determinati eventi, quali:

•      la malattia,
•
•
       la maternità,
       la vecchiaia,
                                                                                            1
                                                                                            5
•      l’infermità fisica e mentale,
•      il licenziamento e quindi la disoccupazione,
•      gli infortuni e le malattie professionali.
Prevede, inoltre, una serie di strumenti volti alla tutela della famiglia del lavoratore.
Per poter usufruire e ottenere le diverse prestazioni previdenziali, occorre però
che siano stati versati i contributi previdenziali.
                                                                                                61
Chi ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali?
Per i lavoratori subordinati è il datore di lavoro che ha l’obbligo, oltre che di cor-
rispondere la retribuzione contrattuale, di versare la corrispondente con-
tribuzione previdenziale.
I lavoratori autonomi, come ad esempio i commercianti, devono invece versare
direttamente i contributi previdenziali.
Perché è importante che anche il lavoratore extracomunitario versi i
contributi previdenziali?
Perché il lavoratore extracomunitario che svolge in Italia un’attività lavorativa
regolare, per la quale vengono accreditati periodi di contribuzione, ha gli stessi
diritti riconosciuti alla generalità dei lavoratori. Può conseguire, in presenza dei
requisiti richiesti, il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione italiana.


1   Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
lavoro e Previdenza sociale




            Quali sono i principali Enti che erogano le prestazioni previdenziali?
            L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
            Pubblica), che si occupa della tutela previdenziale dei dipendenti pubblici.
            L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) che tutela i lavo-
            ratori dipendenti che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una
            malattia professionale, garantendogli le prestazioni economiche e sanitarie
            necessarie.
            L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) che è il principale ente che
            assicura i lavoratori privati, sia dipendenti che autonomi, e li tutela quando si
            verificano eventi quali la vecchiaia, la disoccupazione, la maternità, la malattia,
            garantendo delle indennità sostitutive della retribuzione.

            A chi si presenta la domanda per ottenere le varie indennità INPS?
            All’agenzia INPS competente territorialmente in base alla residenza/domicilio
            dell’interessato, nel caso di prestazioni pagate direttamente dall’INPS.
            Nel caso, invece, di prestazioni che devono essere pagate dal proprio datore di
            lavoro per conto dell’INPS, le domande devono essere presentate al proprio
            datore di lavoro e in alcuni casi ad entrambi.
62
            Le domande possono essere presentate anche per posta o per il tramite dei
            Patronati2 autorizzati che, per legge, offrono assistenza gratuita ai lavoratori
            nello svolgimento delle proprie pratiche previdenziali.
            L’elenco delle Agenzie INPS competenti in base alla residenza/domicilio è con-
            sultabile su internet al sito www.inps.it/AgendaSedi
            La maggior parte dei modelli di domanda delle singole prestazioni (contenenti le
            istruzioni per la compilazione e i documenti da allegare) e la specifica modulisti-
            ca sono disponibili, oltre che presso gli sportelli delle Agenzie INPS, anche su
            internet al sito www.inps.it, alla voce moduli.

            Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario ritorni nel paese d’ori-
            gine cosa succede dei contributi versati all’INPS?
            I contributi versati durante il periodo di lavoro in Italia vengono conservati a
            tempo indefinito negli archivi dell’INPS e costituiscono la posizione assicurativa
            di ciascun lavoratore. Tale posizione è pronta ad essere riattivata in caso di nuova
            occupazione in Italia, o ad essere utilizzata per la liquidazione di una pensione.
5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali?

     Nel caso in cui il lavoratore si ammali è prevista l’indennità di malattia.
                                                           n
     E’ un’indennità economica che permette al lavoratore di ricevere una parte
     della retribuzione anche in caso d’assenza dal lavoro per malattia.
     I primi 3 giorni di malattia sono pagati dal datore di lavoro.
     A partire dal 4° giorno di malattia, per un periodo massimo di 180 giorni
     all’anno è a carico dell’INPS.

A chi spetta l’indennità di malattia?
• Ai lavoratori dipendenti con qualifica di operai o impiegati nel settore privato;
• ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopraindica-
  te), purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 gior-
  ni prima dell’inizio della malattia.                                                  5
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, il diritto all’inden-
nità di malattia cessa con la cessazione del rapporto di lavoro.

Come si ottiene l’indennità di malattia?
Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia
redatto in due copie.
Entro 2 giorni dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima                63
copia alla propria sede dell’INPS (quella di residenza abituale) e la seconda copia
al datore di lavoro.
I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione,
attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso.
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali con-
trolli effettuati dai medici dell’INPS o delle A.S.L., nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
In caso d’assenza ingiustificata è prevista la perdita dell’indennità.
Se, durante il periodo in cui si percepisce l’indennità di malattia, ci si deve
trasferire ad un indirizzo diverso da quello indicato sul certificato di malattia,
bisogna darne comunicazione preventiva all’INPS e al proprio datore di lavoro.




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  • 1. Vivere in Piemonte Guida ai servizi per i cittadini stranieri ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
  • 2. Vivere in Piemonte guida ai servizi per cittadini stranieri
  • 3. Pubblicazione a cura di Francesca Prunotto Carla Martoglio Hanno collaborato alla redazione dei testi Annamaria Avonto - ASL 21 di Casale Monferrato Daniela Baradel - INPS Angelo Calà - Direzione Didattica Fontana Flavio Campagna - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Maria Elena Coffano - Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Mariella Console - ASGI : Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Alessia Crotta - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES) Marta Guerra - Ufficio Stranieri del Comune di Torino Massimo Pastore - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Caterina Pomo - UTG: Ufficio Territoriale del Governo di Torino Manuela Spadaro - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Antonella Sterchele - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Torino. Segreteria Manuela Dotto Maria Musacchio Progetto grafico Carlo Gaffoglio Design Stampa Ages Arti Grafiche Traduzioni Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche (CLIFU) dell’Università di Torino. Coordinazione: prof. Marie-Berthe Vittoz. Kolici Sabina (Albanese); Hamdi Rachida (Arabo); Pecorale Roberto, NI Tianxiu (Cinese); Rigat Françoise, Caron Anne-Catherine (Francese); Spencer Alice, Ouroussoff Tatiana (Inglese); Ileana Bunget, Vorotic Roxana, Ghiurca Clara (Rumeno); Bolchakova Eugenia (Russo); Bermejo Calleja Felisa, Villen Peñalver Francisca (Spagnolo). Si ringraziano Giorgio Albertino - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle persone Enrico Allasino - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES) Massimo Bocci - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle persone Antonietta Ragone - INPS Mario Carzana - Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Rosanna Lavezzaro - Questura di Torino Giovanna Vilasi - Ufficio Territoriale del Governo di Torino Giovanna Zincone - Università di Torino CIDISS: Centro Informazione Documentazione Inserimento Scolastico Stranieri Un particolare ringraziamento alle Province Piemontesi che hanno curato la stesura dell’indirizzario e la diffusione della guida. Direzione Regionale Politiche Sociali Direttore Attilio Miglio Settore Programmazione e Promozione Interventi Socio-Assistenziali © Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata.
  • 4. La guida “Vivere in Piemonte” è stata realizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, nell’ambito di un Accordo di Programma che quest’ultima ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato all’attivazione e realizzazione di progetti che mirano ad individuare un modello di buone pratiche per l’integrazione sociale degli immigrati extracomunitari. La Guida è disponibile in nove lingue: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, italiano, spagnolo, rumeno, russo. Nella tasca al fondo è inserito un opuscolo contenente per ciascuna Provincia gli indirizzi di Enti e Servizi. La versione on-line della guida si trova sul sito dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte: www.piemonteimmigrazione.it
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  • 6. L’Italia, paese storicamente di emigrazione, nell’arco di questi ultimi decen- ni è diventata un paese di immigrazione. Oggi il fenomeno caratterizza strutturalmente la nostra società, che diviene sempre più mutietnica e multiculturale. In questo scenario è necessario ed importante che le istituzioni affrontino le problematiche dell’integrazione per realizzare, non solo forme di conviven- za pacifica, ma per costruire una società armonica che offra opportunità di sviluppo e di realizzazione ad ognuno. La guida Vivere in Piemonte si rivolge a tutti i cittadini stranieri presenti nella nostra Regione e si propone come strumento d’informazione e di aiuto nell’accesso ai servizi. Si compone di una serie di capitoli che focalizzano ed illustrano gli aspetti essenziali della vita in Italia e indicano le procedure fondamentali ad essi col- legati. L’ingresso e il soggiorno degli immigrati in Italia, la loro integrazione nella nostra società passano necessariamente anche attraverso l’informazione e, in questa prospettiva, l’informazione sulle regole fondanti il nostro sistema, esaminato dal punto di vista dello straniero, è quanto mai importante. L’auspicio è che questa guida non solo possa incontrare il gradimento del pubblico, ma che soprattutto si riveli uno strumento utile ed efficace per tutti. Mariangela Cotto Enzo Ghigo Assessore alle Politiche Sociali Presidente Regione Piemonte della Regione Piemonte
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  • 8. indice 1 Ingresso e soggiorno 13 1.1 Come si entra in Italia? 14 1.2 Come si soggiorna in Italia? 16 1.3 Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero? 20 1.4 Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero? 21 1.5 Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso? 25 1.6 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno? 26 1.7 Come si propone ricorso contro il provvedimento di respingimento alla frontiera (espulsione)? 27 1.8 Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione del Ministero dell’Interno? 27 2 Documenti: carta d’identità, codice fiscale, certificato di residenza, patente di circolazione. 29 2.1 Che cosa è la “residenza”? 30 2.2 Che cosa è la “carta d’identità”? 32 2.3 Che cosa è il “codice fiscale”? 32 2.4 A cosa serve la “patente di guida”? 34 2.5 Che cos’è l’“autocertificazione”? 36 3 Servizi sociali 39 3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria? 36 4 Salute e assistenza medica 43 4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale? 44 4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali prestazioni garantiscono? 46 4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esami (esami del sangue, radiologici ecc.)? 47 4.4 A chi ci si deve rivolgere nel caso di ’Emergenza? 47 4.5 Dove si acquistano le medicine? 48 4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici? 48 4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza? 49 4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio alla nascita? 51
  • 9. indice 4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini? 51 4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in Italia e le profilassi? 52 4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni? 53 4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria? 53 5 Lavoro e Previdenza Sociale 59 5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro? 60 5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è importante versarli? 61 5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali? 63 5.4 Quali sono le prestazioni a tutela della maternità? 64 5.5 Cos’è l’indennità di maternità? 64 5.6 Che cos’è l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità? 65 5.7 Che cosa è l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità? 66 5.8 Cosa sono i riposi giornalieri orari per assistere i figli? 67 5.9 Ci si può assentare dal lavoro nel caso di malattia del figlio? 68 5.10 Che cosa è l’assegno di maternità? 68 5.11 Che cosa è l’assegno di maternità concesso dai Comuni? 69 5.12 Quali sono le principali prestazioni a tutela della vecchiaia? 69 5.13 Quali sono le principali prestazioni previdenziali in caso d’infermità fisiche o mentali del lavoratore? 72 5.14 Di quali prestazioni gode il lavoratore che venga licenziato e che si trovi quindi disoccupato? 73 5.15 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione? 73 5.16 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti? 75 5.17 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai agricoli? 75 5.18 Cosa sono i trattamenti speciali di disoccupazione per gli operai agricoli? 76 5.19 Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia? 78 5.20 Quali sono le prestazioni a tutela della famiglia? 78 5.21 Cos’è l’assegno per il nucleo familiare? 78 5.22 Cos’è l’assegno famigliare? 79 5.23 Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute del lavoratore? 80 6 Famiglia 85 6.1 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare? 86 6.2 Come si propone ricorso contro il diniego di nulla osta e il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare? 89
  • 10. indice 6.3 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di soggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari)? 90 6.4 Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia? 90 6.5 A chi si denuncia la nascita di un bambino? 92 7 Minori non accompagnati 95 7.1 Chi sono i minori stranieri non accompagnati? 96 8 Scuola 101 8.1 Dove si possono portare i bambini dai 0 ai 3 anni d’età? 102 8.2 Dove vanno a scuola i bambini dai 3 ai 5 anni d’età? 102 8.3 Dove vanno a scuola i bambini dai 6 ai 10 anni d’età? 103 8.4 Dove vanno a scuola i bambini dagli 11 ai 13 anni di età? 104 8.5 Dove vanno a scuola i ragazzi dai 14 anni d’età in poi? 105 8.6 Esistono dei contributi economici per facilitare l’accesso all’istruzione? 105 8.7 Che cos’è l’Obbligo Formativo? 107 8.8 Gli adulti possono frequentare la scuola? 108 8.9 Dove si possono avere informazioni sull’iscrizione universitaria? 109 9 Cittadinanza italiana 111 9.1 Chi ottiene automaticamente la cittadinanza italiana? 112 9.2 Come si propone ricorso per il riconoscimento dello status di cittadino italiano per nascita? 113 9.3 Chi ottiene la cittadinanza italiana per matrimonio? 114 9.4 Chi ottiene la cittadinanza italiana per naturalizzazione? 114 9.5 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di naturalizzazione? 115 10 Rifugiati 117 10.1 Chi può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato? 118 10.2 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato? 122 10.3 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dell’asilo politico, o asilo “costituzionale”? 123 11 Tutela giurisdizionale 125 11.1 Com’è garantita l’assistenza legale (di un avvocato) al cittadino non abbiente? 126 11.2 Cosa s’intende per “parità di trattamento”? 130 11.3 Come si tutela a livello giurisdizionale il principio della parità di trattamento? 133
  • 11. Le principali sigle da conoscere A.C.I. Automobile Club d’Italia A.S.L. Azienda Sanitaria Locale C.T.P. Centri Territoriali Permanenti INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.S.E. Indicatore della Situazione Economica I.S.I. Centri di Informazione Sanitaria MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca p.d.s. permesso di soggiorno P.M. Pubblico Ministero S.T.P. straniero temporaneamente presente T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale T.C.M. Tribunale Ordinario in Composizione Monocratica U.R.P. Uffici Relazioni con il Pubblico U.T.G. Ufficio Territoriale di Governo
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  • 14. 1 ingresso e soggiorno
  • 15. ingresso e soggiorno Per poter entrare in Italia e per potervi soggiornare regolarmente, i cittadini di Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea devono ottenere dalle autorità italiane specifiche autorizzazioni (visti d’ingresso, permesso di soggiorno, ecc.). 1.1 Come si entra in Italia? L’ingresso in Italia, salvo i casi di forza maggiore, può avvenire soltanto attraver- so i valichi di frontiera appositamente istituiti, dove lo straniero - se richiesto - deve dimostrare di disporre dei requisiti generali necessari e del visto di ingresso. Quali sono i requisiti necessari per l’ingresso? • scopo e condizioni del soggiorno; • disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel paese di provenienza. 14 Cos’è il visto d’ingresso? Il visto d’ingresso è il documento richiesto ad ogni straniero non comunitario 1 che voglia entrare in Italia per soggiorni di durata superiore a 90 giorni. Per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni il visto non è sempre richiesto2. In questo caso sono validi anche i visti d’ingresso rilasciati dalle autorità diplo- matiche o consolari di altri stati. Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazio- ne dei flussi migratori. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, che esca e rientri dal terri- torio nazionale, è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di sog- giorno in corso di validità. Il visto di reingresso è invece necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, in tal caso la richiesta di visto deve essere corredata dall’esibizione del documento scaduto da non più di 60 giorni.
  • 16. Dove si richiede il visto? Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza, allegando: • il passaporto (o documento equipollente in corso di validità); • la documentazione specifica necessaria in base al tipo di visto richiesto3. Lo straniero è tenuto ad indicare i motivi del viaggio, il luogo in cui è diretto, i mezzi di trasporto utilizzati e a dimostrare le disponibilità dei mezzi di sussi- stenza per la durata del soggiorno. 1 1Ad eccezione di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione. 2 I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, s o n o s o g g e t t i a d o b b l i g o d i v i s t o : Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica 15 Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela. 3 Tipi di visto: per adozione, affari, cure mediche, motivi diplomatico, ricongiungimento familiare, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
  • 17. ingresso e soggiorno 1.2 Come si soggiorna in Italia? Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza gli stranieri entrati regolarmente in Italia a rimanere sul territorio nazionale4. Dove si richiede il permesso di soggiorno? Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore del luogo di desti- nazione5 entro 8 giorni lavorativi dalla data d’ingresso allegando i seguenti documenti: • la fotocopia dell’interno del passaporto e l’originale del passaporto (dopo averlo esaminato la polizia lo restituirà); • il visto d’ingresso; • tre fotografie formato tessera; • una marca da bollo da 10.33 Euro; • un’attestazione di domicilio. La Questura trattiene una copia della richiesta con tutta la documentazione e un’altra copia viene consegnata allo straniero come ricevuta della domanda. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto al rilievo delle impronte digitali. 16 Per quanto tempo è valido il permesso di soggiorno? La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e dipende dal motivo per cui il visto è stato rilasciato. In ogni caso non può essere superiore a: • 3 mesi per visite, affari e turismo; • 9 mesi per lavoro stagionale (allo straniero che dimostri di essere venuto in • Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale - fino a 3 annualità - per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei 2 anni precedenti); • 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato; • 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, ricongiungimenti familiari; • 1 anno per studio o formazione. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha la stessa durata del contratto di soggiorno6.
  • 18. La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extracomunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno. Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato italiano per il periodo di residua sua validità, e comunque almeno 6 mesi (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale). In questo arco di tempo lo straniero ha la possibilità di cercare un nuovo posto di lavoro. Come si rinnova il permesso di soggiorno? Il rinnovo va richiesto in doppia copia al Questore7 della provincia di residenza, allegando i seguenti documenti: 1 • il permesso scaduto e il passaporto; • 3 fotografie formato tessera; • una marca da bollo da 10.33 Euro; • un’attestazione di domicilio; • un’attestazione che dimostri l’esistenza di propri mezzi di sostentamento; • un’attestazione che dimostri l’adeguatezza di tali mezzi per la durata del soggiorno e per il ritorno in patria; • i documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per 17 turismo, per lavoro, per ricongiungimento familiare ecc.). Il rinnovo e la proroga non sono consentiti per motivi di turismo e in caso di lun- ghe e continuative assenze dall’Italia (per più di 6 mesi, e nel caso di permessi di soggiorno biennali per più di 1 anno). È invece consentito il rinnovo nel caso in cui si sia usciti dall’Italia per adempie- re agli obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi. 4 Tipi di permesso di soggiorno: per turismo, visite a familiari, affari, lavoro stagionale, studio o formazione, lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, protezione sociale, lavoratori dello spettacolo, cure mediche, asilo politico, asilo umanitario. 5 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 6Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolar- mente soggiornante in Italia, e un prestatore di lavoro, cittadino extracomunitario, e viene sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (vedi indirizzario contenuto al fondo della guida) della provincia in cui risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa. 7 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
  • 19. ingresso e soggiorno Quando va chiesto il rinnovo? La richiesta va fatta: • 90 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • 60 giorni prima, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; • 30 giorni nei restanti casi. Quanto dura il rinnovo? Il rinnovo, generalmente, ha una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. Quando può essere convertito un permesso di soggiorno? • Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in permesso per lavoro subordinato e viceversa; • il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, ma solo alla fine della seconda stagione (vedi sopra); • il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro, ma 18 all’interno del numero di ingressi per lavoro previsti dal governo di anno in anno; • il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso per studio o utilizzato per lavorare, se alla scadenza lo straniero sta lavoran- do o studiando. A chi deve mostrare il permesso di soggiorno il cittadino straniero? Il cittadino straniero deve mostrare il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Le Forze dell’Ordine, se lo ritengo necessario, possono chiedere ulteriori infor- mazioni e documenti sul lavoro, l’alloggio, e il reddito di cui si dispone in Italia per mantenere i familiari a carico. Che cosa è la Carta di Soggiorno? La Carta di Soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale oppure se è socialmente pericoloso.
  • 20. Deve essere vidimata ogni 10 anni e consente al titolare: • di entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto; • di svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani; • di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione. Chi può chiedere la Carta di soggiorno? Il cittadino straniero che: • soggiorna regolarmente in Italia da almeno 6 anni ed ha un permesso di soggiorno che consente più rinnovi; • è sposato con uno straniero che abbia la carta di soggiorno; • ha meno di 18 anni ed è figlio di uno straniero che abbia la carta di soggiorno; • il coniuge, il minore e i genitori del cittadino italiano (quindi anche lo straniero 1 che abbia ottenuto la cittadinanza italiana) o del cittadino comunitario residente in Italia, purché convivente. Dove si presenta la domanda per ottenere la Carta di Soggiorno? La Carta di Soggiorno si richiede direttamente alla Questura8. Lo straniero deve indicare nella domanda: • i propri dati anagrafici; 19 • i luoghi in cui ha vissuto nei cinque anni precedenti alla richiesta; • il luogo di residenza al momento della domanda; • le fonti di reddito che gli consentono di mantenersi in Italia. Alla domanda vanno allegati: • la copia di un documento di identità; • la copia della dichiarazione dei redditi o dell’ultima dichiarazione delle entrate derivanti da attività di lavoro subordinato; • il certificato del casellario giudiziale; • il certificato che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso; • una fotografia formato tessera. Accertata la sussistenza di tutti i requisiti, il questore rilascia la Carta di Soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. La Carta di Soggiorno può 8 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
  • 21. ingresso e soggiorno essere revocata nel caso di condanna per reati penali di particolari gravità. Chi possiede il permesso di soggiorno e dimora stabilmente in Italia può ottenere l’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d’identità, con validità pari alla durata del permesso di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale9. 1.3 Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’al- lontanamento (espulsione) dello straniero? Quando l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno viene negata allo straniero, l’autorità competente adotta un provvedimento di rigetto. Se ne ricorrono i presupposti, inoltre, nei confronti dello straniero può essere adottato un decreto d’espulsione o di respingimento alla frontiera. In questi casi esistono alcune regole generali che le autorità amministrative devono osservare. • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno o l’e- spulsione dello straniero devono essere scritti e motivati. 20 All’interessato deve essere consegnato un atto scritto, in cui sono spiegati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione. Fanno eccezione i provvedimenti di diniego del visto d’ingresso, per i quali l’obbligo della motivazione è previsto soltanto se si tratta di richieste di visto per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, studio e cure mediche. Nel provvedimento inoltre deve essere chiaramente indicato a quale autorità è possibile fare ricorso, e in quali termini. • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’e- spulsione dello straniero, devono essere tradotti in una lingua comprensibi- le al destinatario. Non è necessaria la traduzione integrale dell’atto, perché la legge ritiene suf- ficiente anche una traduzione sintetica. Nel caso poi in cui non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta, il provvedimento deve essere tradotto in francese, inglese o spagnolo (o arabo, se si tratta di diniego del visto di ingresso), con preferenza per quella indica- ta dall’interessato. • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’e-
  • 22. spulsione dello straniero, devono essere notificati direttamente all’interes- sato, al quale viene richiesto di firmare l’atto di notifica. La notifica è valida anche se il destinatario si rifiuta di firmare alla consegna dell’atto. In ogni caso all’interessato deve essere consegnata una copia del provvedimento, con relativa traduzione anche sintetica in una lingua conosci- uta, ovvero in francese, inglese o spagnolo. 1.4 Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontana- mento (espulsione) dello straniero? Allo straniero a cui sia stato notificato: 1 • un provvedimento di rigetto della domanda di visto d’ingresso; • un provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno; • ovvero sia stato notificato un decreto d’espulsione o di respingimento alla frontiera; è riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale, la possibilità, cioè, di fare ricorso davanti a un organo giudiziario. 21 Generalmente il ricorso è assoggettato ad un termine, che deve essere indicato nel provvedimento di rigetto al momento della notifica e che decorre dal giorno in cui il provvedimento da impugnare è stato notificato all’interessato. I termini per la proposizione del ricorso sono previsti a pena di decadenza, il che significa che il ricorso viene considerato inammissibile se è proposto quando il termine è scaduto. Tuttavia, in casi particolari (per es. quando nel provvedimento non era indicato il termine di scadenza, oppure se il provvedimento è stato notificato senza la traduzione) è possibile presentare il ricorso anche se il termine è scaduto, chiedendo al giudice la “remissione in termini”. In alcuni casi, la possibilità di presentare ricorso non è invece assoggettata a ter- mine di decadenza. 9 Per sapere cosa sono e come si ottengono la carta d’identità e il codice fiscale vedi cap. n. 2. Documenti.
  • 23. ingresso e soggiorno Per quanto concerne la disciplina delle spese di giudizio, è previsto il versamen- to di un contributo unificato per tutti i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Tribunale in composizione collegiale10. Sono invece, esenti dal pagamento d’imposte di bollo e di registro, e di ogni altra tassa, i ricorsi al Tribunale ordinario contro i decreti di espulsione del Prefetto e contro i provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare. È ancora incerta la disciplina dei nuovi ricorsi al Tribunale ordinario contro i provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, per i quali attualmente la legge non prevede forme di esenzione. Le modalità e i termini per proporre ricorso contro i provvedimenti di rigetto e di espulsione cambiano in relazione al tipo di provvedimento da impugnare. 22 10 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
  • 24. 1 23
  • 25. ingresso e soggiorno TIPI DI RICORSO • Ricorso contro il diniego del visto d’ingresso. • Ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. • Ricorso contro il provvedimento di respingimento alla frontiera. • Ricorso contro il decreto di espulsione del Ministero dell’Interno. • Ricorso contro il diniego di nulla osta e il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare11. • Ricorso contro i provvedimenti in materia di soggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari)12. • Ricorso contro il rigetto della domanda di naturalizzazione13 (concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale o 24 ultraquinquennale, per matrimonio con cittadino italiano e negli altri casi pre- visti dalla legge sulla cittadinanza) • Ricorso per il riconoscimento dello status di cittadino italiano per nascita, o dello status di apolide14. • Ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato15. • Ricorso per il riconoscimento dell’asilo politico, o asilo “Costituzionale” ex art. 10 della Costituzione16.
  • 26. 1.5 Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso? esclusi i visti per ricongiungimento familiare17. Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma18. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato19. Informazioni specifiche. Trattandosi di visto d’ingresso, l’interessato riceve la notifica del rigetto della 1 richiesta di visto dal Consolato italiano nel Paese in cui risiede. Le stesse autorità consolari sono tenute, se richiesto, ad autenticare la firma in calce al ricorso e/o alla procura speciale conferita all’avvocato per proporre il ricorso. Quest’ultimo deve essere notificato entro 60 giorni al Ministro degli Esteri presso l’Avvocatura dello Stato a Roma. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)20. 25 11 - 12 Vedi cap. n. 6 Famiglia. 13 - 14 Vedi cap. n. 9 Cittadinanza. 15 - 16 Vedi cap. n. 10 Rifugiati. 17 Vedi cap. n. 6 Famiglia. 18 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 19 - 20 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.
  • 27. ingresso e soggiorno 1.6 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno? esclusi i visti per ricongiungimento familiare21. Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede la Questura che ha emanato il provvedimento22. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato23. Informazioni specifiche. Al momento della notifica del provvedimento con cui viene respinta la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, oppure dell’atto con cui ne venga disposta la revoca, viene intimato allo straniero di lasciare entro 15 giorni il ter- ritorio nazionale, anche se il termine per proporre ricorso al T.A.R. è di 60 giorni. Trascorsi i 15 giorni, lo straniero che si trova ancora in Italia può ricevere un 26 decreto d’espulsione, che viene notificato anche se nel frattempo è stato pro- posto ricorso al T.A.R. Il T.A.R. può, però, sospendere l’esecutività del provvedimento di rigetto impugnato. In questo caso, l’interessato non può più essere espulso per essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni. 21 Vedi cap. n. 6 Famiglia. 22 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 23 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale. 24 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 25 - 26 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale. 27 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 28 - 29 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.
  • 28. 1.7 Come si propone ricorso contro il provvedimento di respingi- mento alla frontiera (espulsione)? Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede la polizia di frontiera o il questore che ha adottato il provvedimento24. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventiva- mente ammesso al patrocinio a spese dello Stato25. 1 Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)26. 1.8 Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione del Ministero dell’Interno? Autorità giudiziaria competente. 27 Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma27. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventiva- mente ammesso al patrocinio a spese dello Stato28. Informazioni specifiche. Si tratta di un caso molto particolare e raro, d’espulsione immediatamente esecutiva disposta dal Ministro dell’interno per motivi d’ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)29.
  • 29.
  • 30. 2 documenti carta d’identità codice fiscale certificato di residenza patente di guida
  • 31. documenti 2.1 Che cosa è la “residenza”? La residenza è il luogo nel quale una persona dimora abitualmente1 Il cittadino non comunitario, maggiorenne, in possesso di un permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi, ha diritto all’iscrizione anagrafica presso il comune di residenza2. Dove e come si presenta la richiesta d’iscrizione di residenza? La richiesta di residenza deve essere presentata consegnando all’Ufficio Anagrafico del Comune3 nel quale s’intende dimorare abitualmente la domanda redatta su un apposito modulo e i seguenti documenti: • passaporto valido; • permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (ovvero non scaduti); • codice fiscale; • contratto d’affitto registrato; • autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (nel caso in cui sia la prima volta che si fa la richiesta), o la ricevuta del paga- mento della tassa relativa ai rifiuti. L’ufficiale anagrafico rilascia al richiedente una ricevuta attestante la richiesta di 30 residenza, e dispone un controllo, effettuato dalla Polizia municipale, dell’effetti- va residenza del richiedente. Nel caso in cui si rinnovi il permesso di soggiorno o la carta di sog- giorno? Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, gli stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale unendo copia del nuovo permesso di soggiorno, con comuni- cazione diretta all’Ufficio d’Anagrafe del Comune di residenza. Nel caso in cui non venga fatta questa comunicazione, si viene cancellati dalle liste della popolazione residente nel Comune. A cosa serve l’iscrizione di residenza? L’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente in un determinato Comune è requisito indispensabile per: • il rilascio della carta d’identità;
  • 32. • presentare domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; • accedere alle prestazioni socio assistenziali4. Chi vive in una comunità può richiedere l’iscrizione anagrafica di residenza? È possibile richiedere l’iscrizione della residenza anche se si abita in una comunità (ad es. centro d’accoglienza, collegio). In questo caso la richiesta deve essere sottoscritta dal Capo convivenza (ad es. responsabile della struttura d’accoglienza). Chi fa la dichiarazione di residenza per la famiglia? 2 La richiesta di residenza che riguarda tutti i componenti di una famiglia può essere presentata da qualsiasi componente, purché maggiorenne. Se si dimora presso un’altra famiglia, è necessario il consenso dell’intestatario dello stato di famiglia ospitante. Lo stato di famiglia (famiglia anagrafica) è composto da tutte le persone che vivono nella stessa abitazione. 31 Tuttavia se non sussistono vincoli di parentela, di matrimonio, affinità, adozione, tutela, si può richiedere l’iscrizione in uno stato di famiglia diverso. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Numero Verde 800 19585 1 Il domicilio, invece, è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 2 Gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita, in possesso di valido permesso di soggior- no, possono richiedere l’iscrizione anagrafica, necessaria per l’avvio della procedura per l’acquisto della cittadinan- za italiana, a prescindere dal motivo e dalla durata del permesso di soggiorno. 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 4 Per saperne di più sulle prestazioni socio assistenziali vedi cap. n. 3. Servizi Sociali.
  • 33. documenti 2.2 Che cosa è la carta d’identità? È un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto da ogni cittadino straniero, che abbia le seguenti caratteristiche: • sia in possesso di regolare permesso di soggiorno; • abbia la residenza anagrafica nel territorio italiano; • e abbia più di 15 anni. La carta d’identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nel nostro paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere uti- lizzata per l’espatrio, poiché ha validità solo sul territorio italiano. Per ottenere la Carta d’Identità è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione in cui si risiede5 presentando: • 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti; • un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione Europea; • il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di cit- tadini extracomunitari. In caso di smarrimento o furto della Carta d’identità è necessario fare la denun- cia all’autorità di Polizia, presentare una copia della denuncia in anagrafe per richiedere il nuovo rilascio, insieme alle fotografie, ad un documento valido, e al 32 permesso di soggiorno. 2.3 Che cosa è il codice fiscale? È un codice composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle Finanze identifica la persona. Ognuno ha un suo codice fiscale personale. Subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno ci si deve recare presso gli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, e chiedere il rilascio del codice fiscale. Gli indirizzi delle varie sedi dislocate sul territorio regionale si possono trovare consultando il seguente sito internet: www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=1&r=Piemonte Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire: • il permesso di soggiorno valido; • la fotocopia del passaporto in corso di validità.
  • 34. Il possessore del codice fiscale può: • essere iscritto al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale); • essere assunto come lavoratore dipendente; • iniziare un’attività lavorativa autonoma; • concludere qualunque contratto (per esempio affitto, vendita ecc.); • aprire un conto corrente bancario. Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato all’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate o anche agli sportelli self service del Ministero delle Finanze, presenti negli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) dei Municipi e della Prefettura di Roma, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici postali, centri commerciali e aeroporti. Il duplicato può essere anche richiesto tramite internet al sito: 2 www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito internet: www.agenziaentrate.it/servizi 33 5 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
  • 35. documenti 2.4 A cosa serve la patente di guida? La patente di guida è un’abilitazione che consente di guidare un veicolo cor- rispondente alla categoria per la quale la patente è stata rilasciata. La domanda per il rilascio o il rinnovo deve essere inoltrata all’Ufficio della Motorizzazione Civile Trasporti Civili (MCTC)6 compente per territorio di residenza. È possibile guidare in Italia con patente di guida estera? Durante il primo anno di soggiorno, o fino a quando non venga richiesta l’iscrizione di residenza in Italia, i cittadini extracomunitari7 che vogliano guidare in Italia, devono essere muniti: • della propria patente • della Patente Internazionale (che consiste nella traduzione ufficiale della patente originale). Nel caso in cui desiderino acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risiedono in Italia da più di 1 anno, i cittadini extracomunitari devono convertire la patente estera in patente di guida italiana. La conversione è automatica nel caso in cui il cittadino extracomunitario appartenga ad un paese che ha firmato un accordo con l’Italia per la conversione 34 delle patenti di guida8. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requi- siti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada9, ma senza sostenere alcun esame di guida. I cittadini, invece, appartenenti a paesi extracomunitari che non hanno stipulato con l’Italia accordi per la conversione automatica della patente di guida, devono sostenere gli esami teorici e pratici per ottenere la patente italiana. Dove si presenta la domanda di conversione della patente di guida? La domanda di conversione va presentata alla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile della provincia di residenza (anche per il tramite degli uffi- ci dell’A.C.I. - Automobile Club d’Italia)10, con i seguenti documenti: • certificato medico rilasciato o dal medico convenzionato con la A.S.L.- Azienda Sanitaria Locale11, oppure dall’Ufficiale Sanitario (per le visite è pos- sibile rivolgersi all’A.C.I.- Automobile Club d’Italia); • certificato di residenza in bollo da € 10,33;
  • 36. • tre foto-tessera recenti, di cui una autenticata; • patente estera valida e sua fotocopia; • traduzione della patente estera, eseguita da un traduttore giurato e autenti- cata dal Tribunale; • certificato penale generale del casellario giudiziario (in bollo da € 10,33). Fatta la richiesta e consegnata la propria patente (che verrà rispedita al Paese di provenienza), lo straniero riceve una patente italiana senza bisogno di supera- re alcun esame. Nel caso in cui si cambi residenza o abitazione? Chiunque cambi residenza o abitazione, entro 30 giorni deve comunicare alla Prefettura competente il cambio del Comune di residenza o d’abitazione all’in- 2 terno dello stesso Comune. La Prefettura procederà ad annotare il cambiamento sulla patente. 35 6 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 7 Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea sono, infatti, equiparate alle corrisponden- ti patenti di guida italiane. 8 Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite (aggiornato a febbraio 2003): Algeria, Corea del Sud, Croazia, Filippine, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Polonia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Slovenia, Sri-Lanka, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria. L’elenco riportato è suscettibile di variazione. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni inter- venute, di contattare l’Ufficio della Motorizzazione della provincia. Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 9 In Italia, infatti, non può guidare: • Il malato fisico o psichico, con deficienza organica o minorazione psichiche, anatomiche e funzionali tale da impedire di guidare con sicurezza auto e moto; • il riconosciuto delinquente abituale, professionale o per tendenza, sottoposto a misure di sicurezza persona- li o a misure di prevenzione, salvo che sia stato riabilitato; • il condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzo del documento di guida possa ren- dere più facile la commissione di reati della stessa durata. 10 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 11 Per saperne di più sul sistema sanitario italiano e su cosa sono le A.S.L. vedi cap. n. 4. Salute e Assistenza Medica.
  • 37. documenti 2.5 Che cos’è l’autocertificazione? L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, con la quale il cittadino attesta d una serie di fatti, stati e condizioni, senza dover presentare il relativo certificato. Ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce. Va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autentica- ta. Può essere presentata, anche da un’altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità. Possono presentare autocertificazione anche i cittadini di Stati non appartenen- ti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia. Cosa si può dimostrare con l’autocertificazione? Con l’autocertificazione si possono attestare: • la data e il luogo di nascita; • la cittadinanza; • il godimento dei diritti civili e politici; • l’esistenza in vita; • la residenza; 36 • lo stato di famiglia; • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero; • la nascita di un figlio; • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.); • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni; • l’appartenenza a ordini professionali; • il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di forma- zione, di aggiornamento e di qualifica tecnica; • il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; • il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; • lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;
  • 38. • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili; • l’iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo; • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prov- vedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisio- ni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; • di vivere a carico di qualcuno; • tutti i dati, a diretta conoscenza dell’interessato, contenuti nei registri dello stato civile; • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presen- 2 tato domanda di concordato. Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadi- nanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconosci- mento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla 37 fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio. L’autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani (ovvero tutti gli uffici delle Ammini- strazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi). Cosa non si può autocertificare? Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti: • certificati medici, sanitari, veterinari; • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; • brevetti e marchi.
  • 39.
  • 40. 3 servizi sociali
  • 41. servizi sociali 3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria? In Piemonte i servizi che forniscono assistenza sociale e socio-sanitaria pos- sono essere gestiti in tante forme diverse a seconda del luogo di residenza. Possono infatti essere erogati da Consorzi di Comuni, da Comuni singoli o associati o dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Gli enti che erogano i servizi socio assistenziali si chiamano Enti Gestori. Come si fa a conoscere con esattezza il nome dell’Ente Gestore al quale rivolgersi? Ci si deve rivolgere al proprio comune di residenza, che provvederà ad indicare l’Ente Gestore più vicino1. Chi può richiedere l’assistenza sociale? Tutti i cittadini stranieri in una situazione di regolarità. Agli stranieri privi del permesso di soggiorno e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza e di emergenza. Quali sono i servizi sociali offerti dagli Enti Gestori? • informazioni di carattere generale tramite il segretariato sociale; 40 • interventi di assistenza economica in base ai regolamenti interni adottati dall’Ente gestore; • servizi di assistenza domiciliare al fine di favorire la permanenza presso il nucleo o, comunque, a domicilio, di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti; • servizi di educativa domiciliare a favore di persone, in particolare minori, a rischio di emarginazione sociale; • servizi relativi alla tutela dei minori in rapporto con l’Autorità Giudiziaria (casi di affidamenti familiari, adozioni); • interventi a tutela dei minori stranieri non accompagnati dai familiari; • interventi di assistenza a favore delle persone disabili; • assistenza alle persone anziane (assistenza domiciliare, inserimento in centro diurno o in casa di riposo); • mediazione culturale, mediazione familiare, corsi di formazione professionale, ecc. Non tutti gli Enti Gestori offrono gli stessi servizi, e soprattutto l’accesso a questi ultimi è regolamentato diversamente a seconda dell’Ente.
  • 42. Come si fa a sapere quali sono esattamente i servizi che offre l’Ente Gestore? Attraverso la “Carta dei Servizi” che elenca tutti i tipi di interventi che L’Ente Gestore competente per il territorio può erogare, e quali sono le caratteristiche richieste per poterne usufruire. La Carta dei servizi può essere richiesta direttamente all’Ente Gestore o al Comune della tua città. Nel caso in cui questo documento non fosse a disposizione, è possibile richiedere informazioni al Segretariato Sociale dell’Ente gestore. 3 1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 41
  • 43.
  • 44. 4 salute e assistenza medica
  • 45. salute e assistenza medica 4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale? Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è un insieme di strutture e servizi che tutelano la salute ed assicurano l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, italiani e stranieri regolari, senza differenza di trattamento. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, ai familiari a carico regolar- mente soggiornanti. Per usufruire del diritto all’assistenza sanitaria bisogna innanzitutto iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria: • per chi risiede e lavora regolarmente in Italia; • per chi risiede regolarmente ed è iscritto alle liste di collocamento; • per chi ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipenden- te o autonomo, motivi familiari, asilo politico, attesa di adozione o affida- mento e per domanda di acquisto di cittadinanza italiana. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è facoltativa (pagando un contributo annuale): • per il titolare di un permesso di soggiorno per studio; • per chi è regolarmente soggiornante alla pari. 44 Dove si fa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.)1 del luogo in cui si vive. Le A.S.L. sono le strutture amministrative ed operative del Sistema Sanitario Nazionale. A cosa serve la tessera sanitaria? La tessera sanitaria è un documento che prova l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Vi sono indicati il nome dell’assistito e quello del medico di famiglia (vedi più avanti). È necessario presentare la tessera per beneficiare delle prestazioni sanitarie, e per accedere ai servizi. Quanto tempo vale la tessera sanitaria? La durata di validità della tessera è la stessa di quella del permesso di soggiorno. Per i rifugiati politici riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951,
  • 46. la durata è illimitata. L’iscrizione cessa in caso di revoca, annullamento, scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero nel caso sia avvenuta l’espulsione. L’interessato potrà beneficiare ancora dell’iscrizione se esibisce la documen- tazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti. Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? • documento d’identità; • permesso di soggiorno; • • codice fiscale; certificato di residenza, o in mancanza di questo, un’autocertificazione di 4 domicilio redatta dinanzi al funzionario dell’A.S.L. A cosa dà diritto l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione dà diritto: • alla scelta di un medico di medicina generale “medico di famiglia”, o di un pediatra; • alle cure specialistiche e agli esami di laboratorio; 45 • ai Servizi d’Emergenza; • al ricovero ospedaliero gratuito negli ospedali pubblici e convenzionati; • all’assistenza farmaceutica. Quanto costa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione è gratuita per: • i disoccupati con permesso di soggiorno ed inseriti nella Banca Dati presso i Centri per l’Impiego2; • i rifugiati con regolare certificato attestante lo status di rifugiato e richie- dente asilo; • il cittadino coniugato e a carico di un cittadino italiano; • il minore con genitore residente in Italia o con genitore appartenente ad una delle categorie sopra elencate. 1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 2 Vedi cap. 5. Lavoro e Previdenza Sociale.
  • 47. salute e assistenza medica L’iscrizione viene pagata: • con i contributi versati dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti con regolare permesso di soggiorno; • con il versamento di una quota fissa annuale per i liberi professionisti, i lavo- ratori autonomi, o gli studenti con regolare permesso di soggiorno. 4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali pre- stazioni garantiscono? Tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto all’assistenza prestata da un medico di medicina generale. Per i bambini da 0 a 14 anni è pre- vista l’assistenza da parte di un pediatra, nei Comuni dove il pediatra è presente. Dall’età di 6 anni i genitori, se lo desiderano, possono optare per la scelta di un medico di medicina generale per l’assistenza del proprio figlio. La scelta del medico e del pediatra si compie quando ci si reca all’ufficio che rilascia la tessera sanitaria, consultando l’elenco dei medici disponibili. 46 La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e cittadino sono fondati sul rapporto di fiducia. Il medico può essere cambiato con un altro della stessa ASL in qualsiasi momento. Il medico di famiglia e il pediatra garantiscono: • visite in ambulatorio o a domicilio; • prescrizione di farmaci; • richieste di visite specialistiche ed esami; • rilascio di certificati di malattia per i lavoratori dipendenti, per i bambini che devono essere riammessi a scuola dopo una malattia, o che devono accedere agli asili nido, nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie. Ci si può rivolgere al medico di famiglia anche per avere consigli e suggerimenti per salvaguardare la propria salute, prevenendo l’insorgere di malattie. Il medico e il pediatra svolgono la propria attività in orari e giorni che sono tenu- ti ad esporre all’ingresso dei loro ambulatori. Tutte le prestazioni del medico di famiglia e del pediatra sono gratuite.
  • 48. 4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esami di laboratorio (esami del sangue, radiologici ecc.)? Ci si deve rivolgere all’ufficio prenotazioni dell’A.S.L. Occorre presentare la propria tessera d’iscrizione al S.S.N. e la richiesta del medico di famiglia o del pediatra. La richiesta non è necessaria solo per le visite: • odontoiatriche, • ginecologiche, • oculistiche. La prenotazione è quasi sempre necessaria. All’Ufficio Prenotazioni delle A.S.L. viene indicato il luogo, la data e l’ora dove sarà effettuata la prestazione. 4 Le cure specialistiche e gli esami di laboratorio si effettuano presso ambulatori pubblici e privati convenzionati. Per le visite specialistiche o gli esami di laboratorio è previsto il pagamento di una quota della spesa a carico dei cittadini, detto “ticket”. Alcune categorie di assistiti (cittadini con basso reddito, invalidi civili, donne in gravidanza, ecc.) possono ottenere l’esenzione dal ticket. Per informazioni al riguardo occorre rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico 47 delle A.S.L., uffici presso cui è possibile fare reclami o richiedere informazioni per tutto ciò che riguarda la tutela dell’utente. 4.4 A chi ci si deve rivolgere in caso d’emergenza? Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di peri- colo di vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale o richiedere l’in- tervento medico telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24. za? Nei casi di malattia è possibile chiedere al medico di famiglia di effettuare una visita a domicilio gratuita. Durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.00), il sabato pomeriggio (dalle ore 14), la domenica e tutti gli altri giorni prefestivi e festivi è attivo invece il Presidio di Continuità Assistenziale (guardia medica). Anche per questo servizio ci si può rivolgere al numero telefonico gratuito 118.
  • 49. salute e assistenza medica 4.5 Dove si acquistano le medicine? In Italia le medicine si vendono esclusivamente nelle farmacie. Solo il medico di famiglia, il pediatra ed il medico che effettua le visite specia- listiche, possono prescrivere le medicine con una dichiarazione scritta su un apposito modulo (ricetta). r Nella ricetta, che va data al farmacista, il medico autorizza l’acquisto della medici- na. La ricetta farmaceutica ha validità di 30 giorni dalla data del rilascio. Gli orari di apertura e di chiusura e i periodi di ferie delle farmacie sono fissati in un calendario predisposto periodicamente ed esposto in ogni farmacia. Durante le ore notturne di tutti i giorni e nelle giornate festive sono operanti le farmacie di “guardia”. Ogni farmacia è tenuta ad esporre all’esterno l’indicazione della farmacia di guardia più vicina. 4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici3? Sono dei centri per la tutela della salute fisica e psichica della donna, del bambino, della coppia e della famiglia, presenti in ogni A.S.L. 48 Che servizi offrono? • Assistenza alla donna in gravidanza (visite ostetrico-ginecologiche, corsi di preparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità); • assistenza alle donne che intendono interrompere volontariamente la gravi- danza (aborto); • assistenza ginecologica di base per malattie legate alla sessualità, sterilità ed infertilità; • assistenza alle donne con problemi di menopausa; • consulenza contraccettiva, per impedire gravidanze indesiderate; • prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale femminile; • assistenza e consulenza per i problemi psicologici e sociali riguardanti il rap- porto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza,il parto, la sessualità; • problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in famiglia; • informazioni sulle adozioni e gli affidamenti familiari; • salute del bambino prima della nascita, del neonato e del bambino nella prima infanzia.
  • 50. Tutte le prestazioni dei consultori sono gratuite. Non è necessaria alcuna autorizzazione e alcuna richiesta del medico di famiglia, ma è sufficiente prendere appuntamento (anche telefonicamente). I servizi sono destinati anche alle donne prive del permesso di soggiorno. 4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza (aborto)? Sì, in Italia esiste una legge (Legge 194/1974) che disciplina e ammette l’in- terruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni. È possibile interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni dal con- 4 cepimento? Sì, ma solo in alcuni casi: • quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; • quando il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in grave pericolo la salute fisica o psichica della madre. 49 A chi ci si rivolge per abortire? Bisogna rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria, o a un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura socio-sanitaria, o il medico hanno il compito di: • garantire i necessari accertamenti medici; • valutare, nel rispetto della libertà e della dignità della donna, insieme a lei, e al padre del concepito (ove la donna lo consenta), le circostanze che la por- tano a chiedere l’interruzione della gravidanza; • metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre; • promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
  • 51. salute e assistenza medica Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l’interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, le rilascia copia di un docu- mento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita ad attendere 7 giorni per pensarci. Trascorsi i 7 giorni la donna può presentarsi presso le sedi autorizzate a prati- care l’interruzione della gravidanza, presentando il documento rilasciatole. Chi può fare la richiesta d’interruzione della gravidanza? La richiesta deve essere fatta personalmente dalla donna. Se la donna è d’età inferiore ai 18 anni è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando: 50 • vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle per- sone esercenti la potestà o la tutela; • oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi; il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, rinviano entro 7 giorni dalla richiesta una relazione, contenente anche il loro parere, al giudice tutelare del luogo in cui essi operano. Il giudice tutelare, entro 5 giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volon- tà, può autorizzarla a decidere l’interruzione della gravidanza. Nel caso in cui il medico accerti l’urgenza dell’intervento, a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, può certificare l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela, e senza rivolgersi al giudice tutelare. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.
  • 52. Dopo i primi 90 giorni, si applicano alla minore di diciotto anni le procedure delle maggiori d’età, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela. 4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio alla nascita? Sì, in Italia la donna ha il diritto di scegliere di partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita (senza, quindi, che il bambino abbia il suo cognome). In questo caso la donna ha il diritto a che il suo nome venga mantenuto segreto, ed è rigorosamente vietato a coloro che, per motivi d’ufficio, sono venuti a conoscenza del nome della madre, di rivelare tale conoscenza. 4 Se lo fanno commettono reato. Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino. 4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini? 51 L’assistenza ai minori stranieri è assicurata: • attraverso i pediatri di libera scelta presenti in ogni A.S.L. (cui si può accede- re anche se irregolari); • attraverso i consultori pediatrici e i centri vaccinali.
  • 53. salute e assistenza medica 4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in Italia e le profilassi? Nella tabella seguente sono riportate le principali vaccinazioni obbligatorie e facoltative e l’epoca in cui tale vaccino va somministrato. Vaccinazioni obbligatorie Età Poliomielite Difterite Epatite B Tetano Pertosse 3° mese ● ● ● 5° mese ● ● ● 11° mese ● ● ● 12-15° mese 3° anno ● 5-6° anno ● 12° anno ● (3 dosi) 52 Vaccinazioni facoltative Età Haemophilus Morbillo Rosolia influenzae tipo b Parotite 3° mese ● 5° mese ● 11° mese ● 12-15° mese ● 3° anno 5-6° anno 12° anno ● eventuale richiamo Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro il tetano (1 richiamo ogni dieci anni dopo il ciclo di base) e l’epatite virale di tipo B.
  • 54. 4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni? Per effettuare le vaccinazioni obbligatorie ci si può rivolgere al Centro Vaccinale, al Consultorio Pediatrico o al Servizio di Igiene Pubblica delle A.S.L. Il servizio è gratuito. Un certificato di vaccinazione è richiesto all’ingresso nella scuola elementare, scuola materna, nido d’infanzia, per essere ammessi ai soggiorni estivi, per svol- gere attività sportiva agonistica. Le vaccinazioni infantili sono un modo sicuro ed efficace per ottenere la pro- tezione individuale e della popolazione da alcune gravi malattie. È necessario sottoporsi a delle vaccinazioni quando si ritorna nel paese d’origine? 4 È consigliabile ed importante la prevenzione delle malattie infettive per coloro che si recano nel paese d’origine (malaria, febbre gialla, epatite virale A). Per questa profilassi gli stranieri possono rivolgersi al proprio medico curante, ai centri di medicina dei viaggiatori e, se non posseggono il permesso di soggiorno, ai centri I.S.I. (Centri di Informazione Sanitaria, vedi più avanti) che li indi- rizzeranno alla struttura più idonea. 53 4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria? Tutti gli stranieri presenti in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria essenziale. Lo straniero regolarmente soggiornante, ma non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale? Nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio Sanitario Nazionale gli vengono assicurate: • le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricove- ro o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione; • le prestazioni sanitarie non urgenti, che possono venire programmate e per cui non si passa dal pronto soccorso, sia ambulatoriali che i ricoveri in ospe- dale, (per esempio la tonsillectomia), previo pagamento delle relative tariffe.
  • 55. salute e assistenza medica L’erogazione di prestazioni sanitarie agli assicurati da istituzioni estere è, invece, disciplinata dalle norme previste dagli accordi internazionali. Lo straniero non in regola con le norme relative all’ingresso ed al sog- giorno? Allo straniero senza permesso di soggiorno, ovvero straniero temporaneamente presente (S.T.P.), è garantita l’assistenza sanitaria di base. In particolare nelle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale sono assicurate: • le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio; • l’assistenza sanitaria di base; • l’assistenza in gravidanza e durante la maternità; • l’assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza (aborto); • la tutela della salute del minore; • le vaccinazioni previste dalla normativa e nell’ambito di interventi di preven- zione collettiva autorizzati dalle Regioni; • gli interventi di profilassi internazionale; 54 • la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive; • la distribuzione gratuita di farmaci essenziali. È comunque assicurato all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso. Allo straniero privo di permesso di soggiorno viene rilasciato dall’ASL di appartenenza un tesserino con un codice regionale a sigla S.T.P. (straniero tem- poraneamente presente) che deve essere esibito per usufruire delle prestazioni sanitarie. Questo tesserino ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Lo straniero senza permesso di soggiorno, in caso di bisogno, gode di un aiuto economico per usufruire dell’assistenza sanitaria? Le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini non iscritti, sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket).
  • 56. Lo stato d’indigenza del soggetto viene attestato al momento dell’assegnazione del codice regionale a sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), median- te la sottoscrizione di una dichiarazione, anch’essa valevole sei mesi. Lo straniero indigente privo del permesso di soggiorno, è esonerato anche dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket) per quanto concerne: • l’assistenza sanitaria di base; • le urgenze; • lo stato di gravidanza; • le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti. L’utilizzo da parte dello straniero senza permesso di soggiorno di tutti i servizi sanitari non comporta nessuna segnalazione da parte degli operatori 4 sanitari alla Polizia giudiziaria. Cosa sono i Centri ISI? Sono dei Centri di Informazione Sanitaria per gli Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che la Regione Piemonte ha costituito in via speri- mentale. Gli “Stranieri Temporaneamente Presenti” (S.T.P.) trovano presso i Centri ISI un 55 accesso facilitato al Servizio Sanitario sia per gli aspetti terapeutici che per quel- li preventivi e spesso anche burocratici grazie alla presenza dei mediatori culturali.
  • 57. salute e assistenza medica Ecco gli indirizzi dei Centri di Informazione Salute Immigrati (Centri ISI) attivi in Piemonte. Asti ASL 19 Via Orfanotrofio 15/17 0141-392743 Biella ASL 12 Via Don Sturzo 20 015-3503681/350655 Borgomanero (No) ASL 13 Viale Zoppis 6 0322-848343 Bussoleno (To) ASL 5 Via Tonelli 1 0122-48196 Chieri (To) ASL 8 Via San Giorgio 20 011-94294682 Collegno (To) Via Oberdan 10 011- 4017814-44 Cuneo ASL 15 Via C. Boggio 14 0171-450271/270 Domodossola ASL 14 Corso Dissegna 29 0324-491620 Novara ASL 13 Via Dei Mille 2 0321-374573 Omegna (Vb) ASL 14 Via Mazzini 117 0323-868355/166 Orbassano (To) ASL 5 Viale Papa Giovanni XIII 11 011-9036461/32 Torino ASL 2 Via Tofane 71 011-70952593/95 Torino ASL 4 Largo Dora Savona 24 011-2403717/12 56 Torino ASL 1 Via San Domenico 22/c 011-5663050 Vercelli ASL 11 Via Crosa 4 0161-593622/16
  • 58. 4 57
  • 59.
  • 60. 5 lavoro e previdenza sociale
  • 61. ingresso e soggiorno lavoro e Previdenza sociale 5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro? Ai Centri per l’Impiego1 Quali servizi offrono i Centri per l’Impiego? I Centri per l’Impiego: • mettono in contatto lavoratori e datori di lavoro; • offrono informazioni: sul mercato del lavoro, sulle opportunità d’impiego, sulle offerte formative, sulla normativa vigente; • offrono la possibilità di effettuare tirocini formativi (ovvero periodi di forma- zione in ambito lavorativo) sulla base di convenzioni stipulate con i datori di lavoro (i tirocini promossi dai Centri per l’Impiego prevedono una durata di un minimo di 3 mesi e un massimo di 6 mesi; non possono configurarsi quale rapporto di lavoro e non prevedono retribuzione). A chi è rivolto il servizio? • ai disoccupati ed inoccupati di lunga durata; 60 • alle donne in reinserimento lavorativo; • ai disoccupati beneficiari di trattamenti previdenziali; • alle persone disabili; • ai giovani disoccupati e apprendisti. Quali sono i documenti necessari per usufruire dei servizi dei Centri per l’Impiego? • documento d’identità; • codice fiscale; • permesso di soggiorno con motivo valido per: lavoro (subordinato, autonomo, stagionale); famiglia; asilo politico; studio (questo permesso di soggiorno permette di lavorare massimo 20 ore alla settimana); famiglia, minore età o affidamento per i minori stranieri soggetti all’obbligo formativo;
  • 62. • è consigliabile portare la traduzione, asseverata dall’Ufficio Asseverazione Titoli della Pretura, dei titoli di studio conseguiti all’estero. 5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è importante versarli? Il sistema della previdenza sociale prevede che il lavoratore venga tutelato in occasione di determinati eventi, quali: • la malattia, • • la maternità, la vecchiaia, 1 5 • l’infermità fisica e mentale, • il licenziamento e quindi la disoccupazione, • gli infortuni e le malattie professionali. Prevede, inoltre, una serie di strumenti volti alla tutela della famiglia del lavoratore. Per poter usufruire e ottenere le diverse prestazioni previdenziali, occorre però che siano stati versati i contributi previdenziali. 61 Chi ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali? Per i lavoratori subordinati è il datore di lavoro che ha l’obbligo, oltre che di cor- rispondere la retribuzione contrattuale, di versare la corrispondente con- tribuzione previdenziale. I lavoratori autonomi, come ad esempio i commercianti, devono invece versare direttamente i contributi previdenziali. Perché è importante che anche il lavoratore extracomunitario versi i contributi previdenziali? Perché il lavoratore extracomunitario che svolge in Italia un’attività lavorativa regolare, per la quale vengono accreditati periodi di contribuzione, ha gli stessi diritti riconosciuti alla generalità dei lavoratori. Può conseguire, in presenza dei requisiti richiesti, il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione italiana. 1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.
  • 63. lavoro e Previdenza sociale Quali sono i principali Enti che erogano le prestazioni previdenziali? L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), che si occupa della tutela previdenziale dei dipendenti pubblici. L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) che tutela i lavo- ratori dipendenti che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, garantendogli le prestazioni economiche e sanitarie necessarie. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) che è il principale ente che assicura i lavoratori privati, sia dipendenti che autonomi, e li tutela quando si verificano eventi quali la vecchiaia, la disoccupazione, la maternità, la malattia, garantendo delle indennità sostitutive della retribuzione. A chi si presenta la domanda per ottenere le varie indennità INPS? All’agenzia INPS competente territorialmente in base alla residenza/domicilio dell’interessato, nel caso di prestazioni pagate direttamente dall’INPS. Nel caso, invece, di prestazioni che devono essere pagate dal proprio datore di lavoro per conto dell’INPS, le domande devono essere presentate al proprio datore di lavoro e in alcuni casi ad entrambi. 62 Le domande possono essere presentate anche per posta o per il tramite dei Patronati2 autorizzati che, per legge, offrono assistenza gratuita ai lavoratori nello svolgimento delle proprie pratiche previdenziali. L’elenco delle Agenzie INPS competenti in base alla residenza/domicilio è con- sultabile su internet al sito www.inps.it/AgendaSedi La maggior parte dei modelli di domanda delle singole prestazioni (contenenti le istruzioni per la compilazione e i documenti da allegare) e la specifica modulisti- ca sono disponibili, oltre che presso gli sportelli delle Agenzie INPS, anche su internet al sito www.inps.it, alla voce moduli. Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario ritorni nel paese d’ori- gine cosa succede dei contributi versati all’INPS? I contributi versati durante il periodo di lavoro in Italia vengono conservati a tempo indefinito negli archivi dell’INPS e costituiscono la posizione assicurativa di ciascun lavoratore. Tale posizione è pronta ad essere riattivata in caso di nuova occupazione in Italia, o ad essere utilizzata per la liquidazione di una pensione.
  • 64. 5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali? Nel caso in cui il lavoratore si ammali è prevista l’indennità di malattia. n E’ un’indennità economica che permette al lavoratore di ricevere una parte della retribuzione anche in caso d’assenza dal lavoro per malattia. I primi 3 giorni di malattia sono pagati dal datore di lavoro. A partire dal 4° giorno di malattia, per un periodo massimo di 180 giorni all’anno è a carico dell’INPS. A chi spetta l’indennità di malattia? • Ai lavoratori dipendenti con qualifica di operai o impiegati nel settore privato; • ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopraindica- te), purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 gior- ni prima dell’inizio della malattia. 5 Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, il diritto all’inden- nità di malattia cessa con la cessazione del rapporto di lavoro. Come si ottiene l’indennità di malattia? Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie. Entro 2 giorni dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima 63 copia alla propria sede dell’INPS (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro. I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso. Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali con- trolli effettuati dai medici dell’INPS o delle A.S.L., nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. In caso d’assenza ingiustificata è prevista la perdita dell’indennità. Se, durante il periodo in cui si percepisce l’indennità di malattia, ci si deve trasferire ad un indirizzo diverso da quello indicato sul certificato di malattia, bisogna darne comunicazione preventiva all’INPS e al proprio datore di lavoro. 2 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.