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      Le nuove
  adozioni dei
libri di testo e
l'accessibilità                            scenari normativi



   dimenticata

                Maria Grazia Fiore
              mariagrazia.fiore@bibienne.com
       responsabile formazione e didattica BBN editrice
             referente Genitori Tosti per la Puglia
Foto: Roby Ferrari
Cosa hanno in comune i
 modifica all’art. 15 d.l. n. 112 del 2008

  gamberi e le politiche
per l'adozione dei libri di
            testo digitali?
Decreto-legge
         Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese




              Art. 11
  Libri e centri scolastici digitali

  modifica l’art. 15 d.l. n. 112 del 2008 (e
quindi l'art.15 della L.133/2008) dedicato al
            costo dei libri scolastici
Dalla relazione illustrativa del
           decreto, p.23 [1/2]
La proposta normativa […] persegue due obiettivi: da un lato,
conformemente a quanto previsto dall’Agenda digitale, introduce
nella didattica l’uso di contenuti digitali e dall’altro consente
alle famiglie un risparmio sull’acquisto dei libri di testo, ivi
definiti. Tale proposta decorrerà a partire dall’anno scolastico
2013/2014, a eccezione del primo ciclo d’istruzione, per il quale
decorrerà dall’a.s. 2014/2015...

Il passaggio ai contenuti digitali non può che essere, tuttavia,
graduale. È necessario infatti salvaguardare almeno in parte
l’esistente assetto normativo e, contemporaneamente, creando le
condizioni per sostenere il processo di innovazione nella didattica,
inducendo tutti gli operatori a preferire la scelta del digitale,
senza, peraltro, renderla subito obbligatoria.
Dalla relazione illustrativa del
           decreto, p.23 [2/2]
Risulta pertanto opportuno mantenere lo status quo con
riferimento all’adozione dei libri di testo... consistente nella
possibilità di adottare una particolare variante del concetto di
libro misto composta da due parti.

Una parte costituita da un testo in formato elettronico o
cartaceo, quindi organizzata e strutturata come un libro, cioè con
un indice e un’esposizione sequenziale degli argomenti; l’altra
rappresentata dai contenuti digitali, accessibili o acquistabili
in rete anche in modo disgiunto, che sono necessarie ed
indispensabili integrazioni della prima.
Cosa cambia?
1) Le caratteristiche dei libri di testo oggetto dell'articolo vengono
modificate anche (ma non esclusivamente) attraverso la
definizione di “una particolare variante del concetto di libro misto”.

2) Si pospone ulteriormente la scadenza per passare
obbligatoriamente alle adozioni di tali tipi di testi.

3) Si elimina il vincolo temporale che obbligava i docenti a non
modificare le adozioni già effettuate.

4) Per la prima volta si fa esplicito riferimento alla fornitura di
contenuti digitali e supporti da parte delle scuole.

5) Si rimandano a successivi dd.mm. le caratteristiche del libro
misto, i tetti di spesa per la fornitura dei contenuti ed
eventualmente dei supporti.
Per capire la portata del
 modifica all’art. 15 d.l. n. 112 del 2008

cambiamento, facciamo
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               gamberi...
Perché adottare libri di
        testo digitali?
Solo per risparmiare?

                        Immagine: aldoaldoz
Parlamento Italiano – Legge 6 agosto 2008, n.133
  Capo V Istruzione e ricerca
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E' un caso che la disposizione che sancisce l'obbligo del
        passaggio nasca da una legge Finanziaria?
1. A partire dall'anno scolastico
2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente [...] i competenti
organi individuano preferibilmente i
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in parte, nella rete internet.
Prima del decreto con le
                              misure urgenti per la
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2. Al fine di potenziare la disponibilità e la
fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti
e strumenti didattici da parte delle scuole,
degli alunni e delle loro famiglie [...] a partire
dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei
docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili
nelle versioni on line scaricabili da internet
o mista.
?                                        ?
                   ?
                                 ?
         ?
Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione
di strumenti didattici per i soggetti diversamente
abili.



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    ?
anche il testo a stampa
risponde a dei criteri di
economia...
Apprendimento simbolico-ricostruttivo
È economico per il sistema in quanto veicola
contenuti e simula l'esperienza attraverso
l'elaborazione simbolica, ottimizzando così il
rapporto tra numero di persone formate e tempo
impiegato a formarle.
Si serve della tecnologia a stampa, rafforzando il
primato del codice verbale nell'insegnamento ed il
conseguente modello didattico non inclusivo.
Il libro di testo a stampa è un mediatore didattico
   naturalmente selettivo in quanto pensato:
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• con un funzionamento cognitivo e sensoriale
   “nella norma”
• dei contenuti prestabiliti nella tematica e nel
   grado di approfondimento.
Ecco perché le Linee guida per l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità (2009, 18) sottolineano
“…la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo
studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché
possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano
ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento.
A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove
tecnologie per l’integrazione scolastica, anche in vista delle
potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico".
Non è quindi difficile comprendere
l'importanza delle "Disposizioni
per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti
informatici" (L.4/2004) e degli
annessi decreti applicativi
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al
principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 3
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni (scuole comprese)arte persone disabili.
Art. 4
(Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11
costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica,
tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di
accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente
motivata.
Art. 5
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato
nelle scuole di ogni ordine e grado.
art.5
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al
materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni
ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la
fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre
la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti
didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli
insegnanti di sostegno,nell'ambito delle disponibilità di
bilancio.
Prima della
                                              L.133/2008...




                    art.5 della Legge Stanca

Questo articolo va a disciplinare e a rendere obbligatorio per le
scuole (c.1) l'utilizzo di materiale formativo e didattico
aggiuntivo e/o alternativo rispetto al libro di testo a stampa, la
cui adozione è obbligatoria.

In questa prospettiva si prevede "la fornitura di copie su
supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali" (primo
fra tutti il libro di testo) alle biblioteche scolastiche, se però ci
sono i fondi...
art.2 D.M. 30 aprile 2008

3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),ove si
tratti dei libri di testo... sono forniti su supporto digitale contenente:
a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
b) relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato D
del decreto ministeriale 8 luglio 2005 nell' ultima versione ufficiale
disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di
licenza d'uso;
c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del contenuto
del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del
materiale fornito.
Dopo la L.133/2008 ma
                                             prima del decreto-
                                             legge ...



    art.5 della Legge Stanca + art.2 D.M. 30 aprile 2008

Il combinato rende obbligatoria l'accessibilità dei libri di testo
digitali in quanto prevede tale requisito per tutti i materiali
formativi e didattici veicolati da Internet.

In questa prospettiva, "la fornitura di copie su supporto digitale
degli strumenti didattici fondamentali" avrebbe dovuto
riguardare solo la parte cartacea dei libri misti,
auspicabilmente svincolata dalle disponibilità di bilancio...
1) Perché il decreto sembra aver “relegato” in Rete solo i
contenuti integrativi?

2) Perché sostituire “online” con un generico “digitale”? Il
nuovo modello testo digitale/cartaceo + contenuti integrativi
online implica che la parte definita “digitale” possa essere
fornita anche su memorie di massa?

3) In caso di copia digitale “offline”/cartacea come viene
garantito il rispetto dell'art.5 della legge Stanca?
in materia di adozioni cambia
qualcosa?
La c.m. 16/2009, richiamata
integralmente dalla più recente c.m.
18/2012 per l'adozione dei libri di testo,
richiedeva esplicitamente il rispetto dei
criteri di accessibilità solo per i
sussidi destinati specificatamente agli
studenti con disabilità, prefigurandoli
come una particolare tipologia di testi,
insieme a quelli trascritti in braille e a
caratteri ingranditi.
La c.m. 18/2012 raccomandava ai
dirigenti scolastici di avere cura
"di esercitare la necessaria vigilanza
affinché le adozioni dei libri di testo di
tutte le discipline siano deliberate nel
rispetto dei vincoli di legge”.
trascurando però di menzionare
esplicitamente i vincoli determinati dalla
L.4/2004.
ma il decreto-legge ha inserito
altri due commi...
“3-bis. La scuola assicura alle famiglie i
contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a
loro carico entro lo specifico limite definito dal
decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei
supporti tecnologici necessari alla fruizione dei
contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta
delle famiglie e con oneri a carico delle stesse
entro lo specifico limite definito con il decreto di cui
al comma 3.”.
L'art. 15 della L.
                                                133/2008 dopo il
                                                decreto-legge...

1) E' dunque esplicitamente della scuola la responsabilità di violare il
diritto allo studio degli studenti con disabilità proponendo l'adozione
di testi non accessibili?

2) Quale modello di “fornitura” contenuti+supporti si sta proponendo
alle famiglie, a loro carico? Perché prendersi la briga di sostituire
l'aggettivo “a stampa” con “cartaceo”?

                           Ma, soprattutto...
L'art. 15 della L.
                                           133/2008 dopo il
                                           decreto-legge...


Perché questa ennesima retromarcia in materia di adozioni digitali?

Perché la relazione introduttiva del decreto sembra ignorare che non
siamo all'anno 0 dell'introduzione dei contenuti digitali nella
didattica?

Chi si avvantaggia di questa politica “a singhiozzo”, portata avanti
senza alcun pudore e rispetto di una legge dello Stato e della
Costituzione stessa?
…
Il rispetto di una legge non
 scaturisce dal timore della
      punizione quanto dal
riconoscersi nei principi che
            sancisce.



                                Grazie!

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Le nuove adozioni dei libri di testo e l'accessibilità dimenticata

  • 1. EbookFest, San Remo 2012 Le nuove adozioni dei libri di testo e l'accessibilità scenari normativi dimenticata Maria Grazia Fiore mariagrazia.fiore@bibienne.com responsabile formazione e didattica BBN editrice referente Genitori Tosti per la Puglia
  • 3. Cosa hanno in comune i modifica all’art. 15 d.l. n. 112 del 2008 gamberi e le politiche per l'adozione dei libri di testo digitali?
  • 4. Decreto-legge Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Art. 11 Libri e centri scolastici digitali modifica l’art. 15 d.l. n. 112 del 2008 (e quindi l'art.15 della L.133/2008) dedicato al costo dei libri scolastici
  • 5. Dalla relazione illustrativa del decreto, p.23 [1/2] La proposta normativa […] persegue due obiettivi: da un lato, conformemente a quanto previsto dall’Agenda digitale, introduce nella didattica l’uso di contenuti digitali e dall’altro consente alle famiglie un risparmio sull’acquisto dei libri di testo, ivi definiti. Tale proposta decorrerà a partire dall’anno scolastico 2013/2014, a eccezione del primo ciclo d’istruzione, per il quale decorrerà dall’a.s. 2014/2015... Il passaggio ai contenuti digitali non può che essere, tuttavia, graduale. È necessario infatti salvaguardare almeno in parte l’esistente assetto normativo e, contemporaneamente, creando le condizioni per sostenere il processo di innovazione nella didattica, inducendo tutti gli operatori a preferire la scelta del digitale, senza, peraltro, renderla subito obbligatoria.
  • 6. Dalla relazione illustrativa del decreto, p.23 [2/2] Risulta pertanto opportuno mantenere lo status quo con riferimento all’adozione dei libri di testo... consistente nella possibilità di adottare una particolare variante del concetto di libro misto composta da due parti. Una parte costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo, quindi organizzata e strutturata come un libro, cioè con un indice e un’esposizione sequenziale degli argomenti; l’altra rappresentata dai contenuti digitali, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto, che sono necessarie ed indispensabili integrazioni della prima.
  • 7. Cosa cambia? 1) Le caratteristiche dei libri di testo oggetto dell'articolo vengono modificate anche (ma non esclusivamente) attraverso la definizione di “una particolare variante del concetto di libro misto”. 2) Si pospone ulteriormente la scadenza per passare obbligatoriamente alle adozioni di tali tipi di testi. 3) Si elimina il vincolo temporale che obbligava i docenti a non modificare le adozioni già effettuate. 4) Per la prima volta si fa esplicito riferimento alla fornitura di contenuti digitali e supporti da parte delle scuole. 5) Si rimandano a successivi dd.mm. le caratteristiche del libro misto, i tetti di spesa per la fornitura dei contenuti ed eventualmente dei supporti.
  • 8. Per capire la portata del modifica all’art. 15 d.l. n. 112 del 2008 cambiamento, facciamo anche noi un passo indietro come i gamberi...
  • 9. Perché adottare libri di testo digitali?
  • 10. Solo per risparmiare? Immagine: aldoaldoz
  • 11. Parlamento Italiano – Legge 6 agosto 2008, n.133 Capo V Istruzione e ricerca Art.15 Costo dei libri scolastici E' un caso che la disposizione che sancisce l'obbligo del passaggio nasca da una legge Finanziaria?
  • 12. 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente [...] i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet.
  • 13. Prima del decreto con le misure urgenti per la crescita del paese... 2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie [...] a partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.
  • 14. ? ? ? ? ? Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. ? ? ? ?
  • 15. anche il testo a stampa risponde a dei criteri di economia...
  • 16. Apprendimento simbolico-ricostruttivo È economico per il sistema in quanto veicola contenuti e simula l'esperienza attraverso l'elaborazione simbolica, ottimizzando così il rapporto tra numero di persone formate e tempo impiegato a formarle. Si serve della tecnologia a stampa, rafforzando il primato del codice verbale nell'insegnamento ed il conseguente modello didattico non inclusivo.
  • 17. Il libro di testo a stampa è un mediatore didattico naturalmente selettivo in quanto pensato: • per un alunno “tipo”, • con un funzionamento cognitivo e sensoriale “nella norma” • dei contenuti prestabiliti nella tematica e nel grado di approfondimento.
  • 18. Ecco perché le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009, 18) sottolineano “…la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico".
  • 19.
  • 20. Non è quindi difficile comprendere l'importanza delle "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (L.4/2004) e degli annessi decreti applicativi
  • 21. Art. 1 (Obiettivi e finalità) 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Art. 3 (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni (scuole comprese)arte persone disabili. Art. 4 (Obblighi per l'accessibilità) 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. Art. 5 (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
  • 22. art.5 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno,nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
  • 23. Prima della L.133/2008... art.5 della Legge Stanca Questo articolo va a disciplinare e a rendere obbligatorio per le scuole (c.1) l'utilizzo di materiale formativo e didattico aggiuntivo e/o alternativo rispetto al libro di testo a stampa, la cui adozione è obbligatoria. In questa prospettiva si prevede "la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali" (primo fra tutti il libro di testo) alle biblioteche scolastiche, se però ci sono i fondi...
  • 24. art.2 D.M. 30 aprile 2008 3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),ove si tratti dei libri di testo... sono forniti su supporto digitale contenente: a) la copia del libro di testo in formato elettronico; b) relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato D del decreto ministeriale 8 luglio 2005 nell' ultima versione ufficiale disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d'uso; c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito.
  • 25. Dopo la L.133/2008 ma prima del decreto- legge ... art.5 della Legge Stanca + art.2 D.M. 30 aprile 2008 Il combinato rende obbligatoria l'accessibilità dei libri di testo digitali in quanto prevede tale requisito per tutti i materiali formativi e didattici veicolati da Internet. In questa prospettiva, "la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali" avrebbe dovuto riguardare solo la parte cartacea dei libri misti, auspicabilmente svincolata dalle disponibilità di bilancio...
  • 26. 1) Perché il decreto sembra aver “relegato” in Rete solo i contenuti integrativi? 2) Perché sostituire “online” con un generico “digitale”? Il nuovo modello testo digitale/cartaceo + contenuti integrativi online implica che la parte definita “digitale” possa essere fornita anche su memorie di massa? 3) In caso di copia digitale “offline”/cartacea come viene garantito il rispetto dell'art.5 della legge Stanca?
  • 27. in materia di adozioni cambia qualcosa?
  • 28. La c.m. 16/2009, richiamata integralmente dalla più recente c.m. 18/2012 per l'adozione dei libri di testo, richiedeva esplicitamente il rispetto dei criteri di accessibilità solo per i sussidi destinati specificatamente agli studenti con disabilità, prefigurandoli come una particolare tipologia di testi, insieme a quelli trascritti in braille e a caratteri ingranditi.
  • 29. La c.m. 18/2012 raccomandava ai dirigenti scolastici di avere cura "di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge”. trascurando però di menzionare esplicitamente i vincoli determinati dalla L.4/2004.
  • 30. ma il decreto-legge ha inserito altri due commi...
  • 31. “3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.”.
  • 32. L'art. 15 della L. 133/2008 dopo il decreto-legge... 1) E' dunque esplicitamente della scuola la responsabilità di violare il diritto allo studio degli studenti con disabilità proponendo l'adozione di testi non accessibili? 2) Quale modello di “fornitura” contenuti+supporti si sta proponendo alle famiglie, a loro carico? Perché prendersi la briga di sostituire l'aggettivo “a stampa” con “cartaceo”? Ma, soprattutto...
  • 33. L'art. 15 della L. 133/2008 dopo il decreto-legge... Perché questa ennesima retromarcia in materia di adozioni digitali? Perché la relazione introduttiva del decreto sembra ignorare che non siamo all'anno 0 dell'introduzione dei contenuti digitali nella didattica? Chi si avvantaggia di questa politica “a singhiozzo”, portata avanti senza alcun pudore e rispetto di una legge dello Stato e della Costituzione stessa? …
  • 34. Il rispetto di una legge non scaturisce dal timore della punizione quanto dal riconoscersi nei principi che sancisce. Grazie!

Notes de l'éditeur

  1. ... come del resto è ormai uso per tutto ciò che concerne l'argomento scuola e università. Ma procediamo comma per comma...
  2. Come dobbiamo interpretare questa parte del secondo comma? Per provare a capirci qualcosa dobbiamo fare un passo indietro e fare qualche osservazione sul testo a stampa...
  3. Apprendimento simbolico-ricostruttivo È economico per il sistema in quanto veicola contenuti e simula l'esperienza attraverso l'elaborazione simbolica, ottimizzando così il rapporto tra numero di persone formate e tempo impiegato a formarle. Si serve della tecnologia a stampa, rafforzando il primato del codice verbale nell'insegnamento ed il conseguente modello didattico non inclusivo.
  4. Potenzialità che si concretizzano nella duttilità del testo
  5. Potenzialità che si concretizzano nella possibilità del testo di arricchirsi di codici, immagini, filmati, suoni, di distribuirsi nello spazio, di essere ascoltato e non solo letto, di essere riscritto secondo le personali esigenze dello studente...
  6. Anche qui, procediamo comma per comma...
  7. Art. 1 (Obiettivi e finalità) 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Art. 3 (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni (scuole comprese)arte persone disabili. Art. 4 (Obblighi per l'accessibilità) 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. Art. 5 (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
  8. La “dimenticanza” di una circolare non diminuisce la responsabilità dei Dirigenti Scolastici e dei Collegi che adottano testi non accessibili ma viene, in un certo senso, dissimulata...