1. La consegna dei lavori
Art. n.153 – 154 – 155 – 156 – 157 del DPR 207/2010
La partenza delle attività di cantiere
alessandro trevisanello
2. Cosa si intende per processo verbale di consegna dei lavori?
E’ l’atto attraverso il quale
il Direttore dei Lavori
attesta lo stato delle aree
oggetto dell’intervento.
Riveste una importanza
fondamentale
per lo sviluppo dei lavori
in quanto:
“La consegna dei lavori deve
con tale procedura il D.L.. costituisce una dichiarazione
risultare da verbale redatto
è chiamato ad accertare l’assenza ufficiale di
in contraddittorio con l’esecutore;
di impedimenti conformità dei luoghi alle previsioni
il verbale è predisposto ai sensi
all’avvio delle lavorazioni del progetto e dell’appalto,
dell’art. 154 e dalla data
previste nell’appalto, dalla quale possono
di tale verbale decorre
costituendo pertanto dipendere rilevanti e pesanti
il termine utile per il compimento
un atto di grande responsabilità. sviluppi nella conduzione dei
dell’opera o dei lavori.
lavori. (eventuali riserve)
(art. 153 comma 6).
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3. Responsabilità del Direttore dei Lavori
• “Il Direttore dei Lavori è Il verbale di consegna dei lavori pertanto non è
responsabile della corrispondenza solo un atto pubblico, come tutti gli altri
documenti contabili dell’appalto, ma anche un
del verbale di consegna dei lavori atto amministrativo di cui risponde direttamente il
all’effettivo stato dei luoghi”. Direttore dei Lavori in sede amministrativa.
(art. 155 comma 1).
• “Se sono riscontrate differenze fra Il Regolamento definisce dettagliatamente le
le condizioni locali ed il progetto procedure per l’espletamento della consegna dei
esecutivo non si procede alla lavori. Tali procedure, attuate in modo corretto,
consegna ed il direttore dei lavori definiscono gli ambiti e le modalità con le quali il
Direttore dei Lavori deve agire in questa fase
ne riferisce immediatamente al delicata dell’appalto tenendo presente comunque
responsabile del procedimento, che la norma mette a disposizione idonee forme
indicando le cause e l'importanza di tutela nei confronti dell’Amministrazione nel
delle differenze riscontrate rispetto caso in cui dovessero manifestarsi difficoltà
agli accertamenti effettuati in sede impreviste in sede di consegna dei lavori, prima
fra tutte la possibilità di sospendere la consegna
di redazione del progetto stessa.
esecutivo e delle successive La norma, se correttamente applicata, è
verifiche e proponendo i pertanto ampiamente rivolta alla tutela del
provvedimenti da adottare.”. Committente.
(art. 155 comma 2).
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4. Infatti bisogna sottolineare che:
• in assenza della formale consegna delle aree, il contratto stipulato
rimane, dal punto vista giuridico, un contratto senza obbligazione
nei confronti dell’Appaltatore il quale insisterà, proprio per dare
esecutività al contratto, a ricevere in consegna le aree ma le sue
richieste non potranno mai assumere il carattere di perentorietà;
• l’eventuale ritardo da parte dell’Amministrazione nella consegna
delle aree comporta effettivamente dei rischi limitati per
l’Amministrazione (vedi tavola 10). Pertanto, nel caso in cui il
Direttore dei Lavori dovesse riscontrare, durante la consegna delle
aree, effettive problematiche che potrebbero compromettere il
regolare avvio delle lavorazioni ha il dovere e la facoltà di
sospendere la consegna.
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5. Le modalità di consegna dei lavori
Si distinguono, a seconda dei casi e delle problematicità, tre diverse
modalità per la consegna dei lavori ed in particolare:
• Consegna dei lavori “tipo” (allegato 2).
• Consegna dei lavori in via di urgenza (allegato 3).
• Consegna dei lavori parziale (allegato 4).
Tempistica per la stipula del contratto
(art.11, comma 9 del Dlgs. 163/2006)
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro
il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire ovvero
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’esecutore. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è
intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
le opere provvisionali.
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6. Consegna dei lavori “tipo”
MODALITA’
– Una volta stipulato il contratto il Responsabile del Procedimento, mediante
richiesta scritta, ordina al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna degli
stessi che deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.
– Il direttore dei lavori comunica per iscritto all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo
nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
– Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa
una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine
assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione. (definitiva; questo infatti è l’unico caso in
cui la cauzione definitiva assume valenza di penale);
– La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
l’esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell’articolo 154 e dalla data di tale
verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
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7. CONTENUTI
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
• le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi;
• le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche
concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi
d’opera per l’esecuzione dei lavori; 91/182
• la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da
persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire
l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
– Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
– Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei
lavori e dall' esecutore.
– Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo
richieda.
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8. Consegna dei lavori in via di urgenza
– Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Dlgs. n. 163/2006, nel caso in cui ricorrano,
nell’interesse dell’Amministrazione, eventi particolari che, accertati e motivati dal
responsabile del procedimento, necessitino l’immediato avvio delle lavorazioni, è
possibile procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza in pendenza della
stipula del contratto;
– In questo caso, dopo l’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del
Procedimento, mediante richiesta scritta, ordina al Direttore dei Lavori di
procedere alla consegna degli stessi specificandone e motivandone il carattere di
urgenza.
– Le altre procedure sono del tutto identiche a quelle della consegna dei lavori
“tipo”
– L’unica differenza riguarda il fatto che, ai sensi dell’art. 154, comma 3 il direttore
dei lavori, in fase di redazione del processo verbale di consegna, deve indicare,
proprio per il fatto che il contratto non è ancora stipulato, a quali materiali
l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall’Appaltatore. Ad
intervenuta stipula del contratto il direttore lavori revoca le eventuali limitazioni.
– Ai sensi dell’art. 153, comma 4, nell’ipotesi di mancata stipula del contratto, il
direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall’esecutore per rimborsare le relative spese.
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9. Consegna dei lavori parziale
– Il Capitolato Speciale di Appalto dispone che la consegna dei lavori possa
farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura
o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda (art. 154, comma 6).
– In caso di consegna parziale, a causa di temporanea indisponibilità delle aree
e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili (art. 154, comma 7 ).
– L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale, ai sensi dell’art. 154, dall’ultimo dei verbali di consegna. (art. 159,
comma 11).
– Pertanto la cosa importante è, nel caso ricorressero nell’appalto le
condizioni di cui sopra, prevedere nel Capitolato Speciale di Appalto
tale possibilità.
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10. Ritardo nella consegna dei lavori (art. 153, commi 8 e 9).
L’esecutore può chiedere di
recedere dal contratto
qualora la consegna avvenga
in ritardo per fatto o colpa
della stazione appaltante ossia:
decorsi inutilmente
decorsi inutilmente 60 giorni
45 giorni dalla sospensione della prima consegna
dalla stipula del contratto (di cui al comma 10)
per cause non di forza maggiore
La valutazione della richiesta di rescissione del contratto spetta alla stazione appaltante
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11. CASO A
Il ritardo della consegna dei lavori
è inferiore
alla metà del termine
utile contrattuale e comunque
inferiore a 6 mesi complessivi.
La stazione appaltante La stazione appaltante
non accoglie accoglie
l’istanza di recesso l’istanza di recesso
e procede, seppur tardivamente, e pertanto non consegna più le aree
alla consegna dei lavori
l’esecutore ha diritto
l’esecutore ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali
al risarcimento dei danni nonché di quelle effettivamente sostenute ma
dipendenti dal ritardo ed in particolare: comunque in misura non superiore
ai limiti indicati all’art. 157 ed in particolare:
interesse legale calcolato sull’importo rimborso spese contrattuali ai sensi dell’art. 139 ossia: altre spese effettivamente sostenute e documentate
corrispondente alla produzione media le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e in misura comunque non superiore
giornaliera prevista dal programma dei documenti e disegni di progetto; alle seguenti percentuali
di esecuzione dei lavori nel periodo qualsiasi altra spesa di bollo inerente calcolate sull’importo netto dell’appalto:
di ritardo, calcolato dal giorno di altri atti occorrenti per la conduzione dell’appalto 1,00 % per la parte dell’importo fino a 258.000,00 euro
notifica dell’istanza di recesso fino emessi dalla data della stipula del contratto alla 0.50 % per l’eccedenza fino a 1.549.000,00 euro
alla data di effettiva consegna dei lavori .. data dell’accoglimento dell’istanza di recesso 0.20 % per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro
La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata, La richiesta di pagamento degli importi,
a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale debitamente quantificata e documentata,
di consegna dei lavori e da confermare, deve essere inoltrata, a pena di decadenza,
debitamente quantificata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento
nel registro di contabilità con le modalità di cui all’art. 190 della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
Oltre a queste somme espressamente previste nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
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12. CASO B Il ritardo della consegna dei lavori
è superiore
alla metà del termine
utile contrattuale e comunque
superiore a 6 mesi complessivi.
La stazione appaltante
è obbligata ad accogliere
l’istanza di recesso Nessuna altra possibilità
e pertanto non consegna più le aree
l’esecutore ha diritto
al rimborso delle sole spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute ma
comunque in misura non superiore
ai limiti indicati all’art. 157 ed in particolare:
rimborso spese contrattuali ai sensi dell’art. 139 ossia: altre spese effettivamente sostenute e documentate
le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e in misura comunque non superiore
dei documenti e disegni di progetto; alle seguenti percentuali
qualsiasi altra spesa di bollo inerente calcolate sull’importo netto dell’appalto:
altri atti occorrenti per la conduzione dell’appalto 1,00 % per la parte dell’importo fino a 258.000,00 euro
emessi dalla data della stipula del contratto alla 0.50 % per l’eccedenza fino a 1.549.000,00 euro
data dell’accoglimento dell’istanza di recesso 0.20 % per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro
La richiesta di pagamento degli importi,
debitamente quantificata e documentata,
deve essere inoltrata, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
Oltre a queste somme espressamente previste nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
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13. Considerazioni finali sulla ritardata consegna dei lavori
• l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nella consegna dei lavori
non comporta dei rischi effettivamente rilevanti, dal momento che i
compensi ed indennizzi spettanti all’esecutore risultano piuttosto
modesti.
• pertanto, nel caso in cui venissero riscontrati dal direttore lavori,
durante le procedure di consegna, problemi o difformità tali da poter
compromettere il regolare avvio delle lavorazioni risulta preferibile
interrompere e ritardare la consegna delle aree; infatti, in questo
caso, l’unico diritto che ha l’Appaltatore è quello di presentare
istanza di recesso; la risposta dell’Amministrazione potrà essere
positiva o negativa ma in entrambi casi i rimborsi spettanti
all’appaltatore saranno comunque minimi.
• L’Appaltatore quindi molto difficilmente presenterà istanza di
recesso a meno che non lo faccia appositamente in quanto non più
convinto della propria offerta presentata.