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L’Ufficio di Direzione deiL’Ufficio di Direzione dei
LavoriLavori
artt. 90 - 130 del Dlgs 163/2006artt. 90 - 130 del Dlgs 163/2006
artt. 147-148-149-150 del DPR 207/2010artt. 147-148-149-150 del DPR 207/2010
alessandro trevisanello
““I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno ilI cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle, con disciplina ed onore,dovere di adempierle, con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
art . 54 della Costituzione della Repubblica Italianaart . 54 della Costituzione della Repubblica Italiana
Il quadro normativo di riferimento
• art. 130 del Dlgs. n. 163/2006:
“Per l’esecuzione dei lavori pubblici, oggetto del presente Codice, affidati in appalto,
le amministrazioni aggiudicatici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione lavori
costituito da un direttore lavori ed eventualmente da assistenti.
• art. 147, del DPR n. 207/2010
“Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di
ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio
di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia dell’intervento, da uno o più assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.”.
• L’art. 90, commi 1 e 6 del Dlgs. n. 163/2006
definisce quali ed in quale ordine siano i soggetti preposti per l’affidamento
dell’attività di direzione lavori anche qualora le amministrazioni aggiudicatici non
siano in grado di espletare tale funzione, come di seguito riportato:
alessandro trevisanello
L’art. 90 del Dlgs. n. 163/2006, comma 1
• “1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità
montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, legge n. 183 del 2011), ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E'
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8. (probabile
errore di coordinamento: si suppone che il rinvio sia all'art. 253, comma 15)”
alessandro trevisanello
L’art. 90 del Dlgs. n. 163/2006, comma 6
• “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la
redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-
amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti
di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso
di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso
di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento.”
alessandro trevisanello
L’art. 148
Il Direttore dei lavori
• 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità del progetto e del contratto.
• 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività
di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
• 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre
1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
• 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:
• a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
• b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
• c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice
alessandro trevisanello
L’art. 149
Direttori operativi
• 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori.
• 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti
compiti:
• a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
• b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
• c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni
contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
• d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
• e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
• f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
• g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
• h) direzione di lavorazioni specialistiche.
alessandro trevisanello
L’art. 150
Ispettori di cantiere
• 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.
La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di
lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
• 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
• a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
• b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o
dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
• c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
• d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
• e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
• f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
• g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
• h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
alessandro trevisanello
L’importanza dell’art. 147
All’art. 147
si evidenziano quindi
3 dati fondamentali:
L’ufficio di direzione lavori
è preposto alla direzione
ed al controllo
tecnico, contabile
ed amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento.
L’ufficio è costituito
da un direttore dei lavori
(il direttore lavori è uno solo)
ed eventualmente,
in relazione alla dimensione
ed alla tipologia dell’intervento,
da uno o più assistenti
con funzioni appunto di
direttore operativo
o di ispettore di cantiere.
L’ufficio di direzione lavori
deve essere istituito
dalla stazione appaltante
prima della gara
alessandro trevisanello
Il concetto prima della gara è essenziale:
significa appunto che l’ufficio di direzione lavori
deve essere istituto
ben prima dell’inizio effettivo dei lavori.
Ma quanto prima?
Il Regolamento non lo stabilisce precisamente però ci dice che la nomina
deve essere eseguita prima dell’avvio delle procedura di gara per la scelta
del contraente.
Infatti il Regolamento richiede esplicitamente l’intervento del direttore dei
lavori in questa fase preliminare alle operazioni di gara a partire dalla quale
avrà effettivamente inizio l’attività di direzione lavori.
Quali sono dunque i compiti del Direttore dei lavori in questa fase?
• Vengono esplicitati all’art. 106 del Regolamento che stabilisce quanto segue:
alessandro trevisanello
L’art. 106 del Regolamento
L’Attestazione di fattibilità dell’intervento
(allegato 1.1)
“L’avvio delle procedure di scelta del
contraente presuppone l’avvenuta validazione
del progetto di cui all’art. 55, previa
acquisizione da parte del responsabile del
procedimento dell’attestazione del direttore
lavori in merito:
alla accessibilità delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali
alla assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto
alla conseguente realizzabilità del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento,
al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l’esecuzione dei lavori.
Tale attestazione è rilasciata dal responsabile
del procedimento nel caso in cui non sia stato
ancora nominato il direttore lavori.”
Questo significa che la validazione del progetto
posto a base di gara (i cui significati del termine
ed i relativi contenuti sono riportati dagli art. 44 a
59 del Regolamento) ossia l’atto formale che
riporta gli esiti delle verifiche condotte in merito
alla conformità della soluzione progettuale
prescelta, non può concludersi in assenza del
rilascio dell’attestazione del Direttore Lavori (o, ai
sensi dell’art. 160, ultimo periodo, del
responsabile del procedimento qualora questi
non sia stato ancora nominato) sulla fattibilità
dell’intervento.
Infatti all’art. 54, comma 7 si chiarisce che:
“ Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla
verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e
accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore
dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 106,
comma 1.”
Inoltre all’ art. 55, comma 1:
“La validazione è sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo di cui all’art. 54, comma 7, del
soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali
controdeduzioni del progettista”
alessandro trevisanello
Ne deriva quanto segue:
1) in assenza del rilascio dell’attestazione non si conclude l’iter relativo alla validazione del
progetto;
2) se il progetto non viene validato non possono partire le procedure di gara per la scelta del
contraente.
L’avvio della procedura di gara
resta subordinato a:
Istituzione dell’Ufficio di Direzione dei lavori
(art. 147 del Regolamento)
Rilascio dell’ Attestazione del Direttore dei lavori
(art. 54 e 106 del Regolamento)
Validazione del progetto e sottoscrizione del RUP
(art. 55, comma 1 del Regolamento)
alessandro trevisanello
PERTANTO:
OSSERVAZIONI FINALI
• l’Attestazione di
Fattibilità dell’Intervento
è una certificazione
molto seria che deve
rilasciare il direttore dei
lavori e con la quale
dichiara, sotto la
propria responsabilità,
di essere stato sul luogo
dell’intervento e di aver
verificato la realizzabilità
dello stesso secondo le
indicazioni risultanti
dagli elaborati
progettuali approvati.
• Attestazione di fattibilità
dell’intervento e Verbale
di consegna dei lavori
sono due atti
amministrativi tra loro
collegati sulla cui
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lavori che li sottoscrive
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alessandro trevisanello

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L'ufficio di Direzione lavori

  • 1. L’Ufficio di Direzione deiL’Ufficio di Direzione dei LavoriLavori artt. 90 - 130 del Dlgs 163/2006artt. 90 - 130 del Dlgs 163/2006 artt. 147-148-149-150 del DPR 207/2010artt. 147-148-149-150 del DPR 207/2010 alessandro trevisanello ““I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno ilI cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore,dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.” art . 54 della Costituzione della Repubblica Italianaart . 54 della Costituzione della Repubblica Italiana
  • 2. Il quadro normativo di riferimento • art. 130 del Dlgs. n. 163/2006: “Per l’esecuzione dei lavori pubblici, oggetto del presente Codice, affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione lavori costituito da un direttore lavori ed eventualmente da assistenti. • art. 147, del DPR n. 207/2010 “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.”. • L’art. 90, commi 1 e 6 del Dlgs. n. 163/2006 definisce quali ed in quale ordine siano i soggetti preposti per l’affidamento dell’attività di direzione lavori anche qualora le amministrazioni aggiudicatici non siano in grado di espletare tale funzione, come di seguito riportato: alessandro trevisanello
  • 3. L’art. 90 del Dlgs. n. 163/2006, comma 1 • “1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, legge n. 183 del 2011), ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008) g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8. (probabile errore di coordinamento: si suppone che il rinvio sia all'art. 253, comma 15)” alessandro trevisanello
  • 4. L’art. 90 del Dlgs. n. 163/2006, comma 6 • “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.” alessandro trevisanello
  • 5. L’art. 148 Il Direttore dei lavori • 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. • 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. • 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni. • 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché: • a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; • b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; • c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice alessandro trevisanello
  • 6. L’art. 149 Direttori operativi • 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. • 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: • a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; • b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; • c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; • d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; • e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; • f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; • g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; • h) direzione di lavorazioni specialistiche. alessandro trevisanello
  • 7. L’art. 150 Ispettori di cantiere • 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. • 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: • a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; • b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; • c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; • d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; • e) l’assistenza alle prove di laboratorio; • f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; • g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; • h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione. alessandro trevisanello
  • 8. L’importanza dell’art. 147 All’art. 147 si evidenziano quindi 3 dati fondamentali: L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. L’ufficio è costituito da un direttore dei lavori (il direttore lavori è uno solo) ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni appunto di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L’ufficio di direzione lavori deve essere istituito dalla stazione appaltante prima della gara alessandro trevisanello
  • 9. Il concetto prima della gara è essenziale: significa appunto che l’ufficio di direzione lavori deve essere istituto ben prima dell’inizio effettivo dei lavori. Ma quanto prima? Il Regolamento non lo stabilisce precisamente però ci dice che la nomina deve essere eseguita prima dell’avvio delle procedura di gara per la scelta del contraente. Infatti il Regolamento richiede esplicitamente l’intervento del direttore dei lavori in questa fase preliminare alle operazioni di gara a partire dalla quale avrà effettivamente inizio l’attività di direzione lavori. Quali sono dunque i compiti del Direttore dei lavori in questa fase? • Vengono esplicitati all’art. 106 del Regolamento che stabilisce quanto segue: alessandro trevisanello
  • 10. L’art. 106 del Regolamento L’Attestazione di fattibilità dell’intervento (allegato 1.1) “L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto di cui all’art. 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore lavori in merito: alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore lavori.” Questo significa che la validazione del progetto posto a base di gara (i cui significati del termine ed i relativi contenuti sono riportati dagli art. 44 a 59 del Regolamento) ossia l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche condotte in merito alla conformità della soluzione progettuale prescelta, non può concludersi in assenza del rilascio dell’attestazione del Direttore Lavori (o, ai sensi dell’art. 160, ultimo periodo, del responsabile del procedimento qualora questi non sia stato ancora nominato) sulla fattibilità dell’intervento. Infatti all’art. 54, comma 7 si chiarisce che: “ Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 106, comma 1.” Inoltre all’ art. 55, comma 1: “La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo di cui all’art. 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista” alessandro trevisanello
  • 11. Ne deriva quanto segue: 1) in assenza del rilascio dell’attestazione non si conclude l’iter relativo alla validazione del progetto; 2) se il progetto non viene validato non possono partire le procedure di gara per la scelta del contraente. L’avvio della procedura di gara resta subordinato a: Istituzione dell’Ufficio di Direzione dei lavori (art. 147 del Regolamento) Rilascio dell’ Attestazione del Direttore dei lavori (art. 54 e 106 del Regolamento) Validazione del progetto e sottoscrizione del RUP (art. 55, comma 1 del Regolamento) alessandro trevisanello PERTANTO:
  • 12. OSSERVAZIONI FINALI • l’Attestazione di Fattibilità dell’Intervento è una certificazione molto seria che deve rilasciare il direttore dei lavori e con la quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere stato sul luogo dell’intervento e di aver verificato la realizzabilità dello stesso secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali approvati. • Attestazione di fattibilità dell’intervento e Verbale di consegna dei lavori sono due atti amministrativi tra loro collegati sulla cui rispondenza all’effettivo stato dei luoghi risponde direttamente il direttore lavori che li sottoscrive sotto la propria responsabilità. alessandro trevisanello