2. Le fonti del diritto
•Dobbiamo spendere qualche minuto per capire perchè la nostra sovranità, in
quanto italiani ed in generale europei, è limitata in senso giuridico
•ed anche economico.
Costituzione Sentenza Sistema Trattato di
italiana Costa vs Enel Monetario Velsen
(1948) (1964) Europeo (2007)
(1979)
Trattato di Trattato di Trattato di
Roma Maastricht Lisbona
(1957) (1992) (2007)
3. Le fonti del diritto
Art. 10 comma 1 della Costituzione italiana:
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.”
4. Le fonti del diritto –
la sovranità legislativa
Trattato di Roma, 25 marzo 1957:
“In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle
legislazioni nazionali”.
(Parte Sesta – Disposizioni Generali e Finali, art. 211 comma 1 e
successivi del trattato)
5. Le fonti del diritto –
la sovranità economica
Trattato di Roma, 25 marzo 1957:
“salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati”.
(Sezione Terza – Aiuti concessi dagli Stati, art. 92 comma 1 e
successivi del trattato)
6. Le fonti del diritto –
la sovranità giuridica
Sentenza “Costa vs Enel”, 15 luglio 1964:
conferma la supremazia del diritto del diritto dell'unione
europea sulle leggi dei suoi stati membri.
7. Le fonti del diritto –
la sovranità economica
Sistema Monetario Europeo, 13 marzo 1979:
Comporta la nascita di fatto della moneta unica, all'epoca
chiamata ECU, introducendo il cambio fisso fra le principali valute
europee.
Questo sistema permette solo piccole fluttuazioni: il 6% per la
Lira italiana ed il 2,25% per le altre valute.
8. Le fonti del diritto –
la sovranità economica
Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992:
“Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della
Comunità di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di
concorrenza”.
(Titolo XVI, sezione Industria, art. 157 comma 3 del trattato).
***
Il trattato inoltre stabilsce dei parametri economici, i famosi “parametri di
Maastricht”, che vanno perseguiti prima dell'ingresso di fatto nella nuova
moneta unica: rapporto deficit/PIL inferiore al 3%, rapporto debito
pubblico/PIL inferiore al 60% e inflazione non superiore dell' 1,5% della
media dei paesi più “virtuosi” in termini di contenimento dei prezzi.
9. Trattato di Noordwijk – Velsen
Eurogendfor (parte I)
Avviato il 17 settembre 2004 col trattato
di Noordwijk e poi ulteriormente regolato
dal trattato di Velsen nel 18 ottobre 2007,
è il primo corpo militare dell'Unione a
carattere sovranazionale e composto da
forze di polizia ad ordinamento militare.
Ha sede generale a Vicenza (dove è
presente anche una base della NATO).
10. Trattato di Noordwijk – Velsen
Eurogendfor (parte II)
art. 21: “i locali e gli edifici di EGF saranno inviolabili”; ”gli archivi di EGF
saranno inviolabili”.
art. 22: “le proprieta' e i capitali di EGF […] saranno immuni da qualsiasi
provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti”.
art. 23: “le comunicazioni di EGF non possono essere intercettate o
essere oggetto d’interferenza”.
L'art. 29 stabilisce che il personale EGF non potrà subire “alcun
procedimento relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro
confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso
collegato all'adempimento del loro servizio”.
11. Il trattato di Lisbona (parte I)
Il trattato di Lisbona è la riedizione di un documento precedentemente
reso noto col nome di “Costituzione Europea”.
Il processo di scrittura di questa Costituzione sovranazionale nasce in
Olanda nel 2001. È proprio in Olanda nel 2005, e nello stesso anno anche
in Francia, che due referendum ne bocciano la ratifica.
La Costituzione Europea è un trattato “classico”, prevede al suo interno
articoli che descrivono per esteso le nuove norme.
Venendo a mancare l'unanimità dei paesi europei prevista dal trattato per
entrare in vigore, gli estensori (fra cui Giuliano Amato) decidono di agire
diversamente.
12. Il trattato di Lisbona (parte II)
•Il trattato di Lisbona, diversamente dalla Costituzione Europea, è un trattato
che modifica i precedenti non riformulandone i principi in frasi estese ma
letteralmente “correggendone” i testi tramite 329 pagine di emendamenti.
•Per chi ha dimestichezza con le tematiche di politica internazionale, è scritto
come il P.A.T.R.I.O.T. ACT, ovvero:
13. Il trattato di Lisbona (parte III)
•Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007:
•Riduce ulteriormente i già esigui poteri “rilevanti” del parlamento
europeo (che già è l'unico parlamento della storia eletto per non
legiferare).
•Nel dettaglio, perde 21 poteri cruciali in materia di economia e
guadagna influenza in aree marginali.
•***
•Reintroduce la possibilità della pena capitale, affermando che
“Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in
esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel
caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena”
•(art. 2 comma 1 della vigente Carta Europea dei Diritti dell'Uomo)
14. Il trattato di Lisbona (parte IV)
Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007:
Rende di fatto la commissione europea, che è un organo non elettivo,
l'unico vero “supergoverno” continentale con potere decisionale in
praticamente tutti i settori legislativi. L'unico supergoverno non eletto
della storia della democrazia.
Il caso della legislazione della Commissione sgradita al Parlamento.
***
Annovera prestazioni sanitarie e cultura dei paesi dell'UE nel settore
“Servizi” anzichè in “Diritti Fondamentali”.
***
Gli Stati dell'Unione perdono 68 poteri di veto che avevano in 68 settori
legisaltivi comunitari.
15. Il trattato di Lisbona (parte V)
•Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007:
•Introduce modifiche ai diritti dei lavoratori: il caso italiano del diritto al
lavoro (art. 4 fu Cost. Italiana).
***
•Modifica il ruolo del presidente del Consiglio Europeo che, da essere una
carica primus inter pares a turno forzato e quindi di rappresentanza (durata
6 mesi) diventa una carica (della durata di due anni e mezzo) che avrà il
potere di firma di accordi internazionali vincolanti per gli Stati membri, di
rappresentanza nelle assemblee internazionali (ONU, NATO, etc) e negli
incontri bilaterali, di dichiarare guerra senza il consenso degli Stati
membri,
***
•Introduce per legge l'eliminazione di ogni tipo di distorsione anche nel
mercato del lavoro. Il caso della contrattazione salariale e della retribuzione
(art. 36 fu Cost. Italiana).
16. Il trattato di Lisbona (parte VI)
•Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007:
•Impedisce lo sciopero se impedisce la libera circolazione dei servizi.
***
•Concede la totale autonomia alla Banca Centrale Europea che,
secondo l'indice Westminster, è la più “indipendente al mondo”.
***
•La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dovrebbe essere
l'ultimo baluardo di difesa dei nostri diritti dai soprusi delle
emanazioni della Commissione, è composta di 27 giudici nominati
dalla Commissione stessa e le si riconoscono capacità di giudizio
superiore a Cassazione e Corte Costituzionale.
17. COMMISSIONE
EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEO
EUROPEA
PARLAMENTO
EUROPEO (nessun
potere)
CITTADINI
EUROPEI