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Normativa IVA
 Istituita con il DPR 26 ottobre 1972, n. 633
 Imposta plurifase a valore aggiunto: ad ogni passaggio
del processo produttivo e distributivo, si applica al
corrispettivo del bene o servizio detraendo l’imposta
dovuta sugli acquisti.
 Neutrale: in quanto il soggetto passivo “recupera”
l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un
credito verso lo Stato e “recupera” l’imposta dovuto
allo Stato esercitando il diritto di rivalsa nei confronti
dei suoi acquirenti.
 Grava sul consumatore finale che acquista con IVA e
non “recupera” il credito verso lo Stato.
Normativa IVA
 configurazione di 4 situazioni giuridiche soggettive:
1. Soggetto passivo che effettua operazioni imponibili
(vende) diventa debitore verso lo Stato
2. Lo stesso soggetto diventa creditore (esercitando il
diritto di rivalsa) verso gli acquirenti
3. Il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o
servizi è debitore verso il venditore
4. Lo stesso soggetto passivo ha il diritto di credito
nei confronti dello Stato
Normativa IVA
 Soggetto passivo: secondo la sesta direttiva
comunitaria è colui che esercita in modo
indipendente e in qualsiasi luogo una attività di
produttore, commerciante, prestatore di servizi,
ovvero una professione, nonché che proceda, anche
con una singola operazione, allo sfruttamento di un
bene materiale od immateriale per ricavarne introiti
di una certa stabilità.
Normativa IVA
 Necessità che l’operazione economica sia posta
in essere da un imprenditore o da un lavoratore
autonomo (presupposto soggettivo), e che rientri
nel “campo di applicazione” del tributo
(presupposto oggettivo).
 Campo di applicazione: designa sia le fattispecie
imponibili sia l’area delle operazioni rilevanti
Normativa IVA
 Operazioni escluse: non hanno alcun
rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta
 Operazioni incluse:
1. Operazioni imponibili
2. Operazioni non imponibili
3. Operazioni esenti
Normativa IVA
 Operazioni imponibili: comportano il
sorgere del debito d’imposta e
l’applicazione di tutti gli adempimenti
formali (fatturazione, registrazione)
 Operazioni non imponibili e esenti: non
fanno sorgere il debito d’imposta, ma
comportano gli stessi adempimenti
formali delle operazioni imponibili
Normativa IVA
 Operazioni imponibili:
1. Cessioni dei beni (nel territori nazionale)
2. Prestazioni di servizi (nel territori dello Stato)
3. Acquisti intracomunitari
4. Importazioni
Cessione dei beni: atti a titolo oneroso che
importano trasferimento della proprietà ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento su beni di ogni genere (art. 2)
Normativa IVA
 Operazioni assimilate alle cessioni:
1. Vendite con riserva di proprietà
2. Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti
3. i passaggi dal committente al commissionario e dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di commissione
4. le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui
commercio rientra nell’attività propria dell’impresa
5. la destinazione di beni al consumo personale o familiare
dell’imprenditore o del lavoratore autonomo o ad altre finalità
estranee all’esercizio dell’impresa o della professione (è il cd
autoconsumo)
Normativa IVA
 Operazioni escluse dal campo di
applicazione:
1. Cessioni che si collocano nell’ambito
dell’attività straordinaria
2. Cessione di terreni non edificabili
3. Cessioni gratuite di campioni di modico
valore
4. Alcune cessioni di beni di prima necessità
5. Cessione di denaro o crediti, valori bollati e
postali, ecc
Normativa IVA
 Prestazione di servizi secondo la sesta direttiva
comunitaria: ogni operazione che non
costituisca cessione di beni
 Prestazione di servizi secondo la normativa
nazionale: tutte quelle che comportano
obbligazioni di fare, non fare o permettere,
dietro corrispettivo.
 Prestazione di servizi: dipendenti da contratti
d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito.
Normativa IVA
 Operazioni assimilate:
1. concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili.
2. Le cessioni di diritti su beni immateriali (cessioni di
diritti d’autore, marchi, insegne, modelli, ecc.)
3. I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di
merci
4. Le somministrazioni di alimenti e bevande
5. Le cessioni di contratto.
 Prestazioni di servizi escluse :
1. cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori
2. i prestiti obbligazionari;
3. le cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui
cessione è esclusa da imposta (denaro, terreni non
edificabili, ecc.).
Normativa IVA
 Alcune operazioni esenti (art. 10):
1. Talune operazioni di carattere finanziario
(operazioni creditizie, assicurative, valutarie)
2. Le operazioni relative alla riscossione dei
tributi;
3. L’esercizio di giochi e scommesse;
4. Le prestazioni di mandato e di mediazione;
5. Le operazioni in oro;
6. Le operazioni immobiliari.
Momento impositivo
Momento in cui un’operazione si considera effettuata, ovvero
la data in cui si determina l’esigibilità dell’imposta.
Per esigibilità dell’imposta si intende per chi effettua
operazioni attive, fa decorrere il termine per gli adempimenti
dovuti; per il compratore o committente, ha valore ai fini del
diritto di detrazione
 Beni immobili: le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione
 Beni mobili: : le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della consegna o spedizione
 Prestazione di servizi: le prestazione di servizi si
considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo
Base imponibile
 Ammontare complessivo dei corrispettivi
contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti.
 Esclusi dalla base imponibile:
1. Gli interessi moratori e le penalità in genere;
2. Il valore normale dei beni ceduti a titolo di
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3. I rimborsi di spese sostenute dai professionisti
in nome e per conto dei clienti;
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devono essere restituiti.
Aliquote e Principio di inerenza
 Aliquota normale 22%
 Aliquota ridotta 10% per i generi di largo
consumo
 Aliquota ridottissima 4% per i generi di
prima necessità
 Per usufruire della detrazione dell’iva è
necessario che ci sia “inerenza” tra l’acquisto
e l’attività del soggetto passivo
 Dichiarazione di inizio attività
Fattura
 Obbligo di fatturazione e registrazione per
operazioni imponibili, non imponibili ed
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 Deve essere datata e numerata e
contenente:
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2. i beni e servizi oggetto dell’operazione;
3. la base imponibile (corrispettivo ed altri
elementi rilevanti);
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Fattura
 Documento rilevante per:
1. Determinare il momento di “effettuazione” della
operazione imponibile (c.d. momento impositivo)
2. Rendere dovuta l’imposta in essa indicata
 Tenuta di due registri per le fatture e uno per i
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2. Registro delle fatture di acquisto: risulta l’IVA a credito
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devono tenere tale registro in luogo del registro delle
fatture di vendita
“ogni mese (o trimestre) deve essere liquidata e versata la
differenza tra IVA a debito e IVA a credito”
Fattura
 Distinzione tra fatture immediate e differite:
1. le fatture immediate, emesse entro il giorno
della consegna o spedizione delle merci,
devono essere registrate entro 15 giorni
nell’ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione;
2. le fatture differite, emesse entro il giorno 15
del mese successivo a quello delle operazioni di
consegna o spedizione delle merci comprovate
da documenti di consegna o trasporto; devono
essere annotate entro il termine di emissione
Autofattura e Nota di variazione
 Autofattura:
o obbligo ad emettere la fattura del cessionario
quando:
1. il cedente ha omesso la fattura ed occorre
“regolarizzare” l’operazione;
2. il cedente risiede all’estero, e non ha un
“rappresentante fiscale”.
Nota di variazione: è una rettifica, in aumento o in
diminuzione, all’ammontare dell’imponibile o
dell’imposta in conseguenza di eventi sopravvenuti,
o per rimediare ad errori ed inesattezze.
Volume d’affari
 Ammontare complessivo delle operazioni
effettuate nel corso di un anno solare,
“imponibili”, “non imponibili” ed “esenti”,
Quindi:
 il volume d’affari è dato dalla somma di
tutte le operazioni che rientrano nel
“campo di applicazione” del tributo.
Liquidazioni e versamenti
periodici dell’imposta
 Periodicità mensile obbligatoria per i
contribuenti ordinari
 Opzione per la periodicità trimestrale per
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 Entro il mese di febbraio di ciascun anno,
presentazione telematica dei seguenti dati
sintetici:
1. l’ammontare delle operazioni attive e passive al
netto di IVA
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3. l’ammontare delle operazioni esenti e non
imponibili
4. l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di
oro e argento effettuate senza pagamento dell’IVA
in dogana
5. l’imposta esigibile e l’imposta detratta risultanti
dalle liquidazioni periodiche, senza tener conto
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Dichiarazione annuale IVA
 Deve essere riportato:
1. L’ammontare dell’imposta dovuta e delle
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credito
 Presentazione:
1. Entro la data di presentazione del modello
unico
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modello unico
Versamenti e credito iva
 Versamenti periodici: mensilmente o trimestralmente per i
contribuenti aderenti al regime semplificato, entro il 16 del
mese (o secondo mese) successivo (o al trimestre)
 Versamenti annuali a conguaglio entro il 16 marzo
 Acconto entro il 27 dicembre pari all’88% della somma da
versare per il mese di dicembre (o ultimo trimestre)
dell’anno precedente.
 La differenza tra IVA a debito e IVA a credito può generare
un eccedenza di IVA a credito, che può essere:
◦ compensata con debiti d’imposta diversi dall’Iva
◦ riportata a nuovo, per essere compensata con le situazioni
debitorie degli anni successivi
◦ chiesta a rimborso
Territorialità
 Operazioni nazionali: scambi all’interno del
territorio nazionale
 Operazioni intracomunitarie: scambi tra paesi
dell’Unione Europea
 Operazioni extracomunitarie: scambi tra un paese
della Comunità ed un paese extracomunitario
dando luogo ad importazioni ed esportazioni
 Tassazione nel paese di destinazione:
◦ Comporta la tassazione delle importazioni e la
detassazione delle esportazioni
◦ L’importazione è da un paese extracomunitario e
l’IVA rappresenta un tributo doganale
Acquisti intra - UE
 Acquisizioni a titolo oneroso:
◦ Della proprietà o di altro diritto reale di godimento di
beni spediti o trasportati da un altro paese UE in Italia
 L’acquisto viene fatturato dal cedente senza
l’applicazione d’imposta ed è assoggettato ad IVA a cura
del cessionario
 il cessionario dovrà procedere alle necessarie
integrazioni della fattura estera
 Le integrazioni sono relative:
◦ all’attribuzione di un numero progressivo
◦ all’indicazione dell’imposta calcolata, con l’aliquota dei beni
o servizi acquistati
Registrazione fattura estera
 Sul registro IVA vendite e IVA acquisto entro il
termine più ampio fra i seguenti due:
1. Entro il mese di ricevimento della fattura
2. Entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della fattura stessa.
 In contabilità generale
 Elenchi Intra: obbligo di presentazione ad uno
degli uffici doganali della circoscrizione di
competenza in base alla residenza del soggetto
obbligato
Acquisti intra - UE
 Scritture
Merci c/acquisti esteri a debiti vs fornitori UE 100
Fatt. acq. N…del…
 fattura integrata con IVA:
IVA a credito a Iva a debito 22
Fatt. acq. N…del
 In alternativa si può effettuare un’unica registrazione in p.d.:
diversi a diversi
fatt. acqu. N…del..
merci c/acquisti esteri 100
IVA a credito 22
a debiti vs/fornitori UE 100
IVA a debito 22
Vendite Intra-UE
Costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni a titolo oneroso:
 di beni mobili spediti o trasportati dall’Italia
in un altro paese UE
 la fattura intracomunitaria deve contenere
l’indicazione di “operazione
intracomunitaria”, con il riferimento della
norma per la non imponibilità
(es.:”operazione intracomunitaria non
imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/93”)
Vendite Intra-UE
L’azienda venditrice dovrà emettere la fattura ai sensi
dell’art. 21 DPR 633/1972, integrandola con i seguenti
elementi:
 numero identificativo UE del cedente
 numero identificativo UE del cessionario
 indicazione, in luogo dell’ammontare dell’IVA, che si
tratta di operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41
DL 331/1993
 indicazione del Paese di destinazione, se diverso dalla
residenza del cessionario o committente.
Cred. vs/cl. UE a merci c/vend. Estere 1.000
Fatt. vend. N…del …
Acquisti Extra-UE
Costituiscono acquisti extracomunitari le operazioni
caratterizzate da:
 introduzione nel territorio dello Stato di beni non
comunitari che non siano stati immessi in libera pratica
in altro Paese della Unione Europea.
 L’operatore italiano dovrà:
◦ assoggettare ad imposta il corrispettivo della fattura
◦ corrispondere i diritti doganali e le spese d’inoltro
(trasporto, assicurazione, altre spese accessorie)
 Debitore d’imposta: colui che presenta i beni in dogana,
ovvero lo spedizioniere
Acquisti Extra-UE
 Al momento in cui l’azienda acquirente rileva la fattura d’acquisto si
limita ad imputare il costo d’acquisto e in contropartita il debito
verso il fornitore.
 Merci c/acq. Est. a deb. vs/forn. 1.000
Fatt. acq. N. …del…..
L’imponibile della fattura d’acquisto di merci per la quale lo
spedizioniere ha anticipato l’IVA è dato da:
 valore delle merci
 diritti doganali
 spese di trasporto fino alla dogana
La fattura dello spedizioniere comprende:
 spese di trasporto
 dazi e noli doganali
 IVA sulle spese di trasporto e IVA anticipata alla dogana
Vendite extra UE
Costituiscono vendite extracomunitarie le
esportazioni:
 Che consistono in cessioni di beni trasportati e
spediti fuori dal territorio degli stati appartenenti
all’Unione europea.
Le esportazioni:
 Sono operazioni non imponibili IVA: devono essere
fatturate, indicando “operazione non imponibile IVA
ai sensi dell’art. 8 – art. 21 DPR 633/1972”
Vendite extra UE
Contabilmente l’azienda venditrice rileva il
credito verso il cliente extracomunitario
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Normativa iva

  • 1. Normativa IVA  Istituita con il DPR 26 ottobre 1972, n. 633  Imposta plurifase a valore aggiunto: ad ogni passaggio del processo produttivo e distributivo, si applica al corrispettivo del bene o servizio detraendo l’imposta dovuta sugli acquisti.  Neutrale: in quanto il soggetto passivo “recupera” l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo Stato e “recupera” l’imposta dovuto allo Stato esercitando il diritto di rivalsa nei confronti dei suoi acquirenti.  Grava sul consumatore finale che acquista con IVA e non “recupera” il credito verso lo Stato.
  • 2. Normativa IVA  configurazione di 4 situazioni giuridiche soggettive: 1. Soggetto passivo che effettua operazioni imponibili (vende) diventa debitore verso lo Stato 2. Lo stesso soggetto diventa creditore (esercitando il diritto di rivalsa) verso gli acquirenti 3. Il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o servizi è debitore verso il venditore 4. Lo stesso soggetto passivo ha il diritto di credito nei confronti dello Stato
  • 3. Normativa IVA  Soggetto passivo: secondo la sesta direttiva comunitaria è colui che esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una attività di produttore, commerciante, prestatore di servizi, ovvero una professione, nonché che proceda, anche con una singola operazione, allo sfruttamento di un bene materiale od immateriale per ricavarne introiti di una certa stabilità.
  • 4. Normativa IVA  Necessità che l’operazione economica sia posta in essere da un imprenditore o da un lavoratore autonomo (presupposto soggettivo), e che rientri nel “campo di applicazione” del tributo (presupposto oggettivo).  Campo di applicazione: designa sia le fattispecie imponibili sia l’area delle operazioni rilevanti
  • 5. Normativa IVA  Operazioni escluse: non hanno alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta  Operazioni incluse: 1. Operazioni imponibili 2. Operazioni non imponibili 3. Operazioni esenti
  • 6. Normativa IVA  Operazioni imponibili: comportano il sorgere del debito d’imposta e l’applicazione di tutti gli adempimenti formali (fatturazione, registrazione)  Operazioni non imponibili e esenti: non fanno sorgere il debito d’imposta, ma comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioni imponibili
  • 7. Normativa IVA  Operazioni imponibili: 1. Cessioni dei beni (nel territori nazionale) 2. Prestazioni di servizi (nel territori dello Stato) 3. Acquisti intracomunitari 4. Importazioni Cessione dei beni: atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (art. 2)
  • 8. Normativa IVA  Operazioni assimilate alle cessioni: 1. Vendite con riserva di proprietà 2. Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti 3. i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione 4. le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa 5. la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o del lavoratore autonomo o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa o della professione (è il cd autoconsumo)
  • 9. Normativa IVA  Operazioni escluse dal campo di applicazione: 1. Cessioni che si collocano nell’ambito dell’attività straordinaria 2. Cessione di terreni non edificabili 3. Cessioni gratuite di campioni di modico valore 4. Alcune cessioni di beni di prima necessità 5. Cessione di denaro o crediti, valori bollati e postali, ecc
  • 10. Normativa IVA  Prestazione di servizi secondo la sesta direttiva comunitaria: ogni operazione che non costituisca cessione di beni  Prestazione di servizi secondo la normativa nazionale: tutte quelle che comportano obbligazioni di fare, non fare o permettere, dietro corrispettivo.  Prestazione di servizi: dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito.
  • 11. Normativa IVA  Operazioni assimilate: 1. concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili. 2. Le cessioni di diritti su beni immateriali (cessioni di diritti d’autore, marchi, insegne, modelli, ecc.) 3. I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci 4. Le somministrazioni di alimenti e bevande 5. Le cessioni di contratto.  Prestazioni di servizi escluse : 1. cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori 2. i prestiti obbligazionari; 3. le cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta (denaro, terreni non edificabili, ecc.).
  • 12. Normativa IVA  Alcune operazioni esenti (art. 10): 1. Talune operazioni di carattere finanziario (operazioni creditizie, assicurative, valutarie) 2. Le operazioni relative alla riscossione dei tributi; 3. L’esercizio di giochi e scommesse; 4. Le prestazioni di mandato e di mediazione; 5. Le operazioni in oro; 6. Le operazioni immobiliari.
  • 13. Momento impositivo Momento in cui un’operazione si considera effettuata, ovvero la data in cui si determina l’esigibilità dell’imposta. Per esigibilità dell’imposta si intende per chi effettua operazioni attive, fa decorrere il termine per gli adempimenti dovuti; per il compratore o committente, ha valore ai fini del diritto di detrazione  Beni immobili: le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione  Beni mobili: : le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione  Prestazione di servizi: le prestazione di servizi si considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo
  • 14. Base imponibile  Ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti.  Esclusi dalla base imponibile: 1. Gli interessi moratori e le penalità in genere; 2. Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 3. I rimborsi di spese sostenute dai professionisti in nome e per conto dei clienti; 4. L’importo degli imballaggi e dei recipienti che devono essere restituiti.
  • 15. Aliquote e Principio di inerenza  Aliquota normale 22%  Aliquota ridotta 10% per i generi di largo consumo  Aliquota ridottissima 4% per i generi di prima necessità  Per usufruire della detrazione dell’iva è necessario che ci sia “inerenza” tra l’acquisto e l’attività del soggetto passivo  Dichiarazione di inizio attività
  • 16. Fattura  Obbligo di fatturazione e registrazione per operazioni imponibili, non imponibili ed esenti  Deve essere datata e numerata e contenente: 1. i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione; 2. i beni e servizi oggetto dell’operazione; 3. la base imponibile (corrispettivo ed altri elementi rilevanti); 4. il valore di sconti, premi o abbuoni; 5. l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.
  • 17. Fattura  Documento rilevante per: 1. Determinare il momento di “effettuazione” della operazione imponibile (c.d. momento impositivo) 2. Rendere dovuta l’imposta in essa indicata  Tenuta di due registri per le fatture e uno per i corrispettivi: 1. Registro delle fatture di vendita: risulta l’IVA a debito 2. Registro delle fatture di acquisto: risulta l’IVA a credito 3. Registro dei corrispettivi: i commercianti al minuto devono tenere tale registro in luogo del registro delle fatture di vendita “ogni mese (o trimestre) deve essere liquidata e versata la differenza tra IVA a debito e IVA a credito”
  • 18. Fattura  Distinzione tra fatture immediate e differite: 1. le fatture immediate, emesse entro il giorno della consegna o spedizione delle merci, devono essere registrate entro 15 giorni nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione; 2. le fatture differite, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni di consegna o spedizione delle merci comprovate da documenti di consegna o trasporto; devono essere annotate entro il termine di emissione
  • 19. Autofattura e Nota di variazione  Autofattura: o obbligo ad emettere la fattura del cessionario quando: 1. il cedente ha omesso la fattura ed occorre “regolarizzare” l’operazione; 2. il cedente risiede all’estero, e non ha un “rappresentante fiscale”. Nota di variazione: è una rettifica, in aumento o in diminuzione, all’ammontare dell’imponibile o dell’imposta in conseguenza di eventi sopravvenuti, o per rimediare ad errori ed inesattezze.
  • 20. Volume d’affari  Ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso di un anno solare, “imponibili”, “non imponibili” ed “esenti”, Quindi:  il volume d’affari è dato dalla somma di tutte le operazioni che rientrano nel “campo di applicazione” del tributo.
  • 21. Liquidazioni e versamenti periodici dell’imposta  Periodicità mensile obbligatoria per i contribuenti ordinari  Opzione per la periodicità trimestrale per i contribuenti minori, con maggiorazione del saldo a debito dell’1% fisso per interessi.
  • 22. Comunicazione IVA  Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presentazione telematica dei seguenti dati sintetici: 1. l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto di IVA 2. l’ammontare delle operazioni intracomunitarie 3. l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili 4. l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell’IVA in dogana 5. l’imposta esigibile e l’imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche, senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
  • 23. Dichiarazione annuale IVA  Deve essere riportato: 1. L’ammontare dell’imposta dovuta e delle detrazioni 2. I versamenti effettuati nel periodo d’imposta 3. L’imposta dovuta a conguaglio a la differenza a credito  Presentazione: 1. Entro la data di presentazione del modello unico 2. Autonoma in un periodo precedente l’invio del modello unico
  • 24. Versamenti e credito iva  Versamenti periodici: mensilmente o trimestralmente per i contribuenti aderenti al regime semplificato, entro il 16 del mese (o secondo mese) successivo (o al trimestre)  Versamenti annuali a conguaglio entro il 16 marzo  Acconto entro il 27 dicembre pari all’88% della somma da versare per il mese di dicembre (o ultimo trimestre) dell’anno precedente.  La differenza tra IVA a debito e IVA a credito può generare un eccedenza di IVA a credito, che può essere: ◦ compensata con debiti d’imposta diversi dall’Iva ◦ riportata a nuovo, per essere compensata con le situazioni debitorie degli anni successivi ◦ chiesta a rimborso
  • 25. Territorialità  Operazioni nazionali: scambi all’interno del territorio nazionale  Operazioni intracomunitarie: scambi tra paesi dell’Unione Europea  Operazioni extracomunitarie: scambi tra un paese della Comunità ed un paese extracomunitario dando luogo ad importazioni ed esportazioni  Tassazione nel paese di destinazione: ◦ Comporta la tassazione delle importazioni e la detassazione delle esportazioni ◦ L’importazione è da un paese extracomunitario e l’IVA rappresenta un tributo doganale
  • 26. Acquisti intra - UE  Acquisizioni a titolo oneroso: ◦ Della proprietà o di altro diritto reale di godimento di beni spediti o trasportati da un altro paese UE in Italia  L’acquisto viene fatturato dal cedente senza l’applicazione d’imposta ed è assoggettato ad IVA a cura del cessionario  il cessionario dovrà procedere alle necessarie integrazioni della fattura estera  Le integrazioni sono relative: ◦ all’attribuzione di un numero progressivo ◦ all’indicazione dell’imposta calcolata, con l’aliquota dei beni o servizi acquistati
  • 27. Registrazione fattura estera  Sul registro IVA vendite e IVA acquisto entro il termine più ampio fra i seguenti due: 1. Entro il mese di ricevimento della fattura 2. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della fattura stessa.  In contabilità generale  Elenchi Intra: obbligo di presentazione ad uno degli uffici doganali della circoscrizione di competenza in base alla residenza del soggetto obbligato
  • 28. Acquisti intra - UE  Scritture Merci c/acquisti esteri a debiti vs fornitori UE 100 Fatt. acq. N…del…  fattura integrata con IVA: IVA a credito a Iva a debito 22 Fatt. acq. N…del  In alternativa si può effettuare un’unica registrazione in p.d.: diversi a diversi fatt. acqu. N…del.. merci c/acquisti esteri 100 IVA a credito 22 a debiti vs/fornitori UE 100 IVA a debito 22
  • 29. Vendite Intra-UE Costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni a titolo oneroso:  di beni mobili spediti o trasportati dall’Italia in un altro paese UE  la fattura intracomunitaria deve contenere l’indicazione di “operazione intracomunitaria”, con il riferimento della norma per la non imponibilità (es.:”operazione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/93”)
  • 30. Vendite Intra-UE L’azienda venditrice dovrà emettere la fattura ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, integrandola con i seguenti elementi:  numero identificativo UE del cedente  numero identificativo UE del cessionario  indicazione, in luogo dell’ammontare dell’IVA, che si tratta di operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993  indicazione del Paese di destinazione, se diverso dalla residenza del cessionario o committente. Cred. vs/cl. UE a merci c/vend. Estere 1.000 Fatt. vend. N…del …
  • 31. Acquisti Extra-UE Costituiscono acquisti extracomunitari le operazioni caratterizzate da:  introduzione nel territorio dello Stato di beni non comunitari che non siano stati immessi in libera pratica in altro Paese della Unione Europea.  L’operatore italiano dovrà: ◦ assoggettare ad imposta il corrispettivo della fattura ◦ corrispondere i diritti doganali e le spese d’inoltro (trasporto, assicurazione, altre spese accessorie)  Debitore d’imposta: colui che presenta i beni in dogana, ovvero lo spedizioniere
  • 32. Acquisti Extra-UE  Al momento in cui l’azienda acquirente rileva la fattura d’acquisto si limita ad imputare il costo d’acquisto e in contropartita il debito verso il fornitore.  Merci c/acq. Est. a deb. vs/forn. 1.000 Fatt. acq. N. …del….. L’imponibile della fattura d’acquisto di merci per la quale lo spedizioniere ha anticipato l’IVA è dato da:  valore delle merci  diritti doganali  spese di trasporto fino alla dogana La fattura dello spedizioniere comprende:  spese di trasporto  dazi e noli doganali  IVA sulle spese di trasporto e IVA anticipata alla dogana
  • 33. Vendite extra UE Costituiscono vendite extracomunitarie le esportazioni:  Che consistono in cessioni di beni trasportati e spediti fuori dal territorio degli stati appartenenti all’Unione europea. Le esportazioni:  Sono operazioni non imponibili IVA: devono essere fatturate, indicando “operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 – art. 21 DPR 633/1972”
  • 34. Vendite extra UE Contabilmente l’azienda venditrice rileva il credito verso il cliente extracomunitario e il ricavo di vendita relativo alla cessione dei beni: crediti vs/clienti a merci c/vend. Est. 9.000 extra UE fatt. vend. N…del….