1. Normativa IVA
Istituita con il DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Imposta plurifase a valore aggiunto: ad ogni passaggio
del processo produttivo e distributivo, si applica al
corrispettivo del bene o servizio detraendo l’imposta
dovuta sugli acquisti.
Neutrale: in quanto il soggetto passivo “recupera”
l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un
credito verso lo Stato e “recupera” l’imposta dovuto
allo Stato esercitando il diritto di rivalsa nei confronti
dei suoi acquirenti.
Grava sul consumatore finale che acquista con IVA e
non “recupera” il credito verso lo Stato.
2. Normativa IVA
configurazione di 4 situazioni giuridiche soggettive:
1. Soggetto passivo che effettua operazioni imponibili
(vende) diventa debitore verso lo Stato
2. Lo stesso soggetto diventa creditore (esercitando il
diritto di rivalsa) verso gli acquirenti
3. Il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o
servizi è debitore verso il venditore
4. Lo stesso soggetto passivo ha il diritto di credito
nei confronti dello Stato
3. Normativa IVA
Soggetto passivo: secondo la sesta direttiva
comunitaria è colui che esercita in modo
indipendente e in qualsiasi luogo una attività di
produttore, commerciante, prestatore di servizi,
ovvero una professione, nonché che proceda, anche
con una singola operazione, allo sfruttamento di un
bene materiale od immateriale per ricavarne introiti
di una certa stabilità.
4. Normativa IVA
Necessità che l’operazione economica sia posta
in essere da un imprenditore o da un lavoratore
autonomo (presupposto soggettivo), e che rientri
nel “campo di applicazione” del tributo
(presupposto oggettivo).
Campo di applicazione: designa sia le fattispecie
imponibili sia l’area delle operazioni rilevanti
5. Normativa IVA
Operazioni escluse: non hanno alcun
rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta
Operazioni incluse:
1. Operazioni imponibili
2. Operazioni non imponibili
3. Operazioni esenti
6. Normativa IVA
Operazioni imponibili: comportano il
sorgere del debito d’imposta e
l’applicazione di tutti gli adempimenti
formali (fatturazione, registrazione)
Operazioni non imponibili e esenti: non
fanno sorgere il debito d’imposta, ma
comportano gli stessi adempimenti
formali delle operazioni imponibili
7. Normativa IVA
Operazioni imponibili:
1. Cessioni dei beni (nel territori nazionale)
2. Prestazioni di servizi (nel territori dello Stato)
3. Acquisti intracomunitari
4. Importazioni
Cessione dei beni: atti a titolo oneroso che
importano trasferimento della proprietà ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento su beni di ogni genere (art. 2)
8. Normativa IVA
Operazioni assimilate alle cessioni:
1. Vendite con riserva di proprietà
2. Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti
3. i passaggi dal committente al commissionario e dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di commissione
4. le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui
commercio rientra nell’attività propria dell’impresa
5. la destinazione di beni al consumo personale o familiare
dell’imprenditore o del lavoratore autonomo o ad altre finalità
estranee all’esercizio dell’impresa o della professione (è il cd
autoconsumo)
9. Normativa IVA
Operazioni escluse dal campo di
applicazione:
1. Cessioni che si collocano nell’ambito
dell’attività straordinaria
2. Cessione di terreni non edificabili
3. Cessioni gratuite di campioni di modico
valore
4. Alcune cessioni di beni di prima necessità
5. Cessione di denaro o crediti, valori bollati e
postali, ecc
10. Normativa IVA
Prestazione di servizi secondo la sesta direttiva
comunitaria: ogni operazione che non
costituisca cessione di beni
Prestazione di servizi secondo la normativa
nazionale: tutte quelle che comportano
obbligazioni di fare, non fare o permettere,
dietro corrispettivo.
Prestazione di servizi: dipendenti da contratti
d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito.
11. Normativa IVA
Operazioni assimilate:
1. concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili.
2. Le cessioni di diritti su beni immateriali (cessioni di
diritti d’autore, marchi, insegne, modelli, ecc.)
3. I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di
merci
4. Le somministrazioni di alimenti e bevande
5. Le cessioni di contratto.
Prestazioni di servizi escluse :
1. cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori
2. i prestiti obbligazionari;
3. le cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui
cessione è esclusa da imposta (denaro, terreni non
edificabili, ecc.).
12. Normativa IVA
Alcune operazioni esenti (art. 10):
1. Talune operazioni di carattere finanziario
(operazioni creditizie, assicurative, valutarie)
2. Le operazioni relative alla riscossione dei
tributi;
3. L’esercizio di giochi e scommesse;
4. Le prestazioni di mandato e di mediazione;
5. Le operazioni in oro;
6. Le operazioni immobiliari.
13. Momento impositivo
Momento in cui un’operazione si considera effettuata, ovvero
la data in cui si determina l’esigibilità dell’imposta.
Per esigibilità dell’imposta si intende per chi effettua
operazioni attive, fa decorrere il termine per gli adempimenti
dovuti; per il compratore o committente, ha valore ai fini del
diritto di detrazione
Beni immobili: le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione
Beni mobili: : le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della consegna o spedizione
Prestazione di servizi: le prestazione di servizi si
considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo
14. Base imponibile
Ammontare complessivo dei corrispettivi
contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti.
Esclusi dalla base imponibile:
1. Gli interessi moratori e le penalità in genere;
2. Il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
3. I rimborsi di spese sostenute dai professionisti
in nome e per conto dei clienti;
4. L’importo degli imballaggi e dei recipienti che
devono essere restituiti.
15. Aliquote e Principio di inerenza
Aliquota normale 22%
Aliquota ridotta 10% per i generi di largo
consumo
Aliquota ridottissima 4% per i generi di
prima necessità
Per usufruire della detrazione dell’iva è
necessario che ci sia “inerenza” tra l’acquisto
e l’attività del soggetto passivo
Dichiarazione di inizio attività
16. Fattura
Obbligo di fatturazione e registrazione per
operazioni imponibili, non imponibili ed
esenti
Deve essere datata e numerata e
contenente:
1. i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
2. i beni e servizi oggetto dell’operazione;
3. la base imponibile (corrispettivo ed altri
elementi rilevanti);
4. il valore di sconti, premi o abbuoni;
5. l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.
17. Fattura
Documento rilevante per:
1. Determinare il momento di “effettuazione” della
operazione imponibile (c.d. momento impositivo)
2. Rendere dovuta l’imposta in essa indicata
Tenuta di due registri per le fatture e uno per i
corrispettivi:
1. Registro delle fatture di vendita: risulta l’IVA a debito
2. Registro delle fatture di acquisto: risulta l’IVA a credito
3. Registro dei corrispettivi: i commercianti al minuto
devono tenere tale registro in luogo del registro delle
fatture di vendita
“ogni mese (o trimestre) deve essere liquidata e versata la
differenza tra IVA a debito e IVA a credito”
18. Fattura
Distinzione tra fatture immediate e differite:
1. le fatture immediate, emesse entro il giorno
della consegna o spedizione delle merci,
devono essere registrate entro 15 giorni
nell’ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione;
2. le fatture differite, emesse entro il giorno 15
del mese successivo a quello delle operazioni di
consegna o spedizione delle merci comprovate
da documenti di consegna o trasporto; devono
essere annotate entro il termine di emissione
19. Autofattura e Nota di variazione
Autofattura:
o obbligo ad emettere la fattura del cessionario
quando:
1. il cedente ha omesso la fattura ed occorre
“regolarizzare” l’operazione;
2. il cedente risiede all’estero, e non ha un
“rappresentante fiscale”.
Nota di variazione: è una rettifica, in aumento o in
diminuzione, all’ammontare dell’imponibile o
dell’imposta in conseguenza di eventi sopravvenuti,
o per rimediare ad errori ed inesattezze.
20. Volume d’affari
Ammontare complessivo delle operazioni
effettuate nel corso di un anno solare,
“imponibili”, “non imponibili” ed “esenti”,
Quindi:
il volume d’affari è dato dalla somma di
tutte le operazioni che rientrano nel
“campo di applicazione” del tributo.
21. Liquidazioni e versamenti
periodici dell’imposta
Periodicità mensile obbligatoria per i
contribuenti ordinari
Opzione per la periodicità trimestrale per
i contribuenti minori, con maggiorazione
del saldo a debito dell’1% fisso per
interessi.
22. Comunicazione IVA
Entro il mese di febbraio di ciascun anno,
presentazione telematica dei seguenti dati
sintetici:
1. l’ammontare delle operazioni attive e passive al
netto di IVA
2. l’ammontare delle operazioni intracomunitarie
3. l’ammontare delle operazioni esenti e non
imponibili
4. l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di
oro e argento effettuate senza pagamento dell’IVA
in dogana
5. l’imposta esigibile e l’imposta detratta risultanti
dalle liquidazioni periodiche, senza tener conto
delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
23. Dichiarazione annuale IVA
Deve essere riportato:
1. L’ammontare dell’imposta dovuta e delle
detrazioni
2. I versamenti effettuati nel periodo d’imposta
3. L’imposta dovuta a conguaglio a la differenza a
credito
Presentazione:
1. Entro la data di presentazione del modello
unico
2. Autonoma in un periodo precedente l’invio del
modello unico
24. Versamenti e credito iva
Versamenti periodici: mensilmente o trimestralmente per i
contribuenti aderenti al regime semplificato, entro il 16 del
mese (o secondo mese) successivo (o al trimestre)
Versamenti annuali a conguaglio entro il 16 marzo
Acconto entro il 27 dicembre pari all’88% della somma da
versare per il mese di dicembre (o ultimo trimestre)
dell’anno precedente.
La differenza tra IVA a debito e IVA a credito può generare
un eccedenza di IVA a credito, che può essere:
◦ compensata con debiti d’imposta diversi dall’Iva
◦ riportata a nuovo, per essere compensata con le situazioni
debitorie degli anni successivi
◦ chiesta a rimborso
25. Territorialità
Operazioni nazionali: scambi all’interno del
territorio nazionale
Operazioni intracomunitarie: scambi tra paesi
dell’Unione Europea
Operazioni extracomunitarie: scambi tra un paese
della Comunità ed un paese extracomunitario
dando luogo ad importazioni ed esportazioni
Tassazione nel paese di destinazione:
◦ Comporta la tassazione delle importazioni e la
detassazione delle esportazioni
◦ L’importazione è da un paese extracomunitario e
l’IVA rappresenta un tributo doganale
26. Acquisti intra - UE
Acquisizioni a titolo oneroso:
◦ Della proprietà o di altro diritto reale di godimento di
beni spediti o trasportati da un altro paese UE in Italia
L’acquisto viene fatturato dal cedente senza
l’applicazione d’imposta ed è assoggettato ad IVA a cura
del cessionario
il cessionario dovrà procedere alle necessarie
integrazioni della fattura estera
Le integrazioni sono relative:
◦ all’attribuzione di un numero progressivo
◦ all’indicazione dell’imposta calcolata, con l’aliquota dei beni
o servizi acquistati
27. Registrazione fattura estera
Sul registro IVA vendite e IVA acquisto entro il
termine più ampio fra i seguenti due:
1. Entro il mese di ricevimento della fattura
2. Entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della fattura stessa.
In contabilità generale
Elenchi Intra: obbligo di presentazione ad uno
degli uffici doganali della circoscrizione di
competenza in base alla residenza del soggetto
obbligato
28. Acquisti intra - UE
Scritture
Merci c/acquisti esteri a debiti vs fornitori UE 100
Fatt. acq. N…del…
fattura integrata con IVA:
IVA a credito a Iva a debito 22
Fatt. acq. N…del
In alternativa si può effettuare un’unica registrazione in p.d.:
diversi a diversi
fatt. acqu. N…del..
merci c/acquisti esteri 100
IVA a credito 22
a debiti vs/fornitori UE 100
IVA a debito 22
29. Vendite Intra-UE
Costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni a titolo oneroso:
di beni mobili spediti o trasportati dall’Italia
in un altro paese UE
la fattura intracomunitaria deve contenere
l’indicazione di “operazione
intracomunitaria”, con il riferimento della
norma per la non imponibilità
(es.:”operazione intracomunitaria non
imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/93”)
30. Vendite Intra-UE
L’azienda venditrice dovrà emettere la fattura ai sensi
dell’art. 21 DPR 633/1972, integrandola con i seguenti
elementi:
numero identificativo UE del cedente
numero identificativo UE del cessionario
indicazione, in luogo dell’ammontare dell’IVA, che si
tratta di operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41
DL 331/1993
indicazione del Paese di destinazione, se diverso dalla
residenza del cessionario o committente.
Cred. vs/cl. UE a merci c/vend. Estere 1.000
Fatt. vend. N…del …
31. Acquisti Extra-UE
Costituiscono acquisti extracomunitari le operazioni
caratterizzate da:
introduzione nel territorio dello Stato di beni non
comunitari che non siano stati immessi in libera pratica
in altro Paese della Unione Europea.
L’operatore italiano dovrà:
◦ assoggettare ad imposta il corrispettivo della fattura
◦ corrispondere i diritti doganali e le spese d’inoltro
(trasporto, assicurazione, altre spese accessorie)
Debitore d’imposta: colui che presenta i beni in dogana,
ovvero lo spedizioniere
32. Acquisti Extra-UE
Al momento in cui l’azienda acquirente rileva la fattura d’acquisto si
limita ad imputare il costo d’acquisto e in contropartita il debito
verso il fornitore.
Merci c/acq. Est. a deb. vs/forn. 1.000
Fatt. acq. N. …del…..
L’imponibile della fattura d’acquisto di merci per la quale lo
spedizioniere ha anticipato l’IVA è dato da:
valore delle merci
diritti doganali
spese di trasporto fino alla dogana
La fattura dello spedizioniere comprende:
spese di trasporto
dazi e noli doganali
IVA sulle spese di trasporto e IVA anticipata alla dogana
33. Vendite extra UE
Costituiscono vendite extracomunitarie le
esportazioni:
Che consistono in cessioni di beni trasportati e
spediti fuori dal territorio degli stati appartenenti
all’Unione europea.
Le esportazioni:
Sono operazioni non imponibili IVA: devono essere
fatturate, indicando “operazione non imponibile IVA
ai sensi dell’art. 8 – art. 21 DPR 633/1972”
34. Vendite extra UE
Contabilmente l’azienda venditrice rileva il
credito verso il cliente extracomunitario
e il ricavo di vendita relativo alla cessione
dei beni:
crediti vs/clienti a merci c/vend. Est. 9.000
extra UE
fatt. vend. N…del….