Provvedimenti d'urgenza necessari ad assicurare gli assetti finanziari.relazi...
Assistenza Decreto Abruzzo
1. Direzione Regionale dell’Abruzzo
______________
Assistenza ai contribuenti per la ripresa degli adempienti e versamenti tributari
sospesi a seguito del sisma del 6 aprile 2009
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre
2010 sono state definite le modalità per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi
e per l’effettuazione degli adempimenti non eseguiti a causa del sisma.
Al fine di fornire una efficace e tempestiva assistenza ai contribuenti, in merito
alle disposizioni fiscali post sisma, è stato costituito il 2 dicembre 2010, presso la
Direzione Regionale, con provvedimento del Direttore Rossella Rotondo, un
apposito Gruppo di lavoro.
Di seguito si riportano alcuni dei quesiti, recentemente pervenuti, aventi
rilevanza generale.
1. REGISTRAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DEI CONSORZI
OBBLIGATORI Pag. 2
2. CONGUAGLIO FISCALE E RITENUTE IRPEF SOSPESE Pag. 3
3. MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELL’IRPEF SOSPESA
Restituzione per i residenti “fuori cratere” Pag. 4
Restituzione per i residenti “nel cratere” Pag. 5
4. INDENNIZZI AI TITOLARI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE PER I
DANNI DEL SISMA Pag. 6
5. RITENUTE D’ACCONTO PER FATTURE EMESSE PRIMA DEL
20/12/2010 MA IN PAGAMENTO DOPO TALE DATA Pag. 8
6. REGIME FISCALE BORSE DI STUDIO Pag. 9
n. 01 del 26 gennaio 2011
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Tel. 0862.648313 - Fax 0862.648305 - Posta Fax 06.5076334 –
e-mail: dr.abruzzo@agenziaentrate.it ; dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
2. 1. REGISTRAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DEI
CONSORZI OBBLIGATORI
D: L’istante, quale Presidente di un Consorzio obbligatorio, costituito ai sensi e per gli
effetti del decreto n. 12 del Commissario Delegato per la Ricostruzione ai fini della
riparazione di aggregato edilizio danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, dovendo
provvedere alla registrazione dell’atto costitutivo del Consorzio, ritirato dagli uffici del
Comune di L’Aquila, chiede quale sia il termine per la registrazione di detto atto costitutivo
e quali siano i relativi oneri monetari per la registrazione.
R: Il decreto 3 giugno 2010, n. 12 del Commissario Delegato per la Ricostruzione reca
le disposizioni regolamentari per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi
obbligatori, ai sensi dell’articolo 7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 novembre 2009, n. 3820 e ss. mm.
In particolare, l’articolo 3 prevede che: “Il consorzio si costituisce attraverso scrittura
privata con autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del segretario
comunale o suo delegato” (comma 1); “L’atto costitutivo del consorzio deve essere
sottoscritto, nel termine di 20 giorni per i comuni, elevato a 30 per il comune dell’Aquila,
dalla pubblicazione sull’albo pretorio del comune competente dell’elenco degli aggregati,
nel cui ambito è compreso quello oggetto del consorzio stesso” (comma 2); “Il comune
riceve l’atto costitutivo dei consorzi costituiti e, successivamente alla scadenza del termine
di cui al comma 2 e al comma 4, pubblica sull’albo pretorio per i successivi 10 giorni
l’elenco dei consorzi con l’indicazione dell’aggregato cui si riferiscono. In detto termine, i
soggetti aventi titolo di proprietà o diritto reale sulle unità immobiliari dell’aggregato, che
non abbiano aderito al consorzio costituito sullo stesso, possono chiedere di aderirvi,
sottoscrivendo l’atto costitutivo con le modalità di cui al comma 1” (comma 6).
Al fine di dare risposta ai quesiti posti dall’istante e con esclusivo riferimento agli aspetti di
natura fiscale, si osserva che, da quanto sopra, la costituzione del consorzio rappresenta una
fattispecie complessa, perché intervengono più soggetti, articolata in più momenti, che si
esauriscono allo spirare del termine dei dieci giorni di cui all’articolo 2, comma 6, del
citato decreto n. 12.
Sotto l’aspetto fiscale, ed in particolare per ciò che riguarda l’imposta di registro, si deve
innanzi tutto rilevare (articolo 2, comma 1, del citato decreto n. 12) che il consorzio
obbligatorio si delinea come un consorzio amministrativo di diritto privato che agisce in
regime di diritto privato e che non ha natura di impresa, ma di associazione senza scopo di
lucro. L’atto costitutivo, quindi, rientra tra gli “Atti pubblici e scritture private autenticate
non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” di cui all’articolo 11 della
Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986, per cui è richiesta, la registrazione in
termine fisso “entro venti giorni dalla data dell’atto” (articoli 2 e 13 del citato DPR n. 131
del 1986). Il citato articolo 13, però, contempla anche delle regole particolari per
determinate ipotesi: così, nel comma 2, è previsto che “in genere per tutti gli atti che non
sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto”.
E’ opinione della scrivente, pertanto, che l’atto costitutivo dei citati consorzi sia un atto
soggetto a registrazione in termine fisso di venti giorni decorrenti “dalla data di chiusura
dell’atto”, come individuata dal su richiamato articolo 3, comma 6, e vada assoggettato a
tassa fissa nella misura di euro 168,00, come previsto dal citato articolo 11 della Tariffa,
Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986.
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3. 2. CONGUAGLIO FISCALE E RITENUTE IRPEF SOSPESE
D: Uno studio di consulenza del lavoro rappresenta che, in fase di conguaglio di fine
anno, il programma in uso non ha restituito ai dipendenti la quota a credito ma è stata
messa in diminuzione delle quote Irpef sospese del 2010.
A seguito delle contestazioni dei sindacati, i quali sostengono che debbano essere restituite
ai dipendenti le quote a credito anche se si riferiscono al periodo di sospensione e non
ancora versate, chiede chiarimenti sul modo corretto di operare.
R: Si rammenta, in premessa, che per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano
domicilio fiscale nei Comuni appartenenti al c.d. “cratere sismico”, la sospensione di
adempimenti e versamenti tributari è intervenuta dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, ai
sensi dell’O. P. C.M. n. 3780 del 6 giugno 2009 e della successiva O. P .C .M. n. 3837 del
30/12/2009. Inoltre, esclusivamente nei confronti dei soggetti, persone fisiche, titolari di
redditi d’impresa o di lavoro autonomo nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche
con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, detta sospensione è stata prorogata al 20
dicembre 2010 dall’art. 39, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2010/151122 del 23/11/2010
sono state definite le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei tributi
sospesi. In particolare, il provvedimento in parola ha stabilito quanto segue:
- la restituzione delle imposte sospese deve avvenire mediante un numero massimo di
120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Tuttavia,
con il recente decreto c.d. “mille proroghe” (art. 2 del d.l. n. 225 del 29 dicembre
2010) è stata disposta la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il
mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011. Di conseguenza, la decorrenza per
la restituzione delle imposte è slittata al prossimo mese di luglio;
- i contribuenti in possesso di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione
che intendono usufruire della rateazione possono chiedere di trattenere l’importo
dovuto dalle erogazioni mensili al sostituto d’imposta il quale provvede al
versamento. Si sottolinea, a tal proposito, che il sostituto ha la facoltà e non
l’obbligo di aderire alla richiesta del dipendente.
Pertanto la restituzione delle imposte sospese per effetto del sisma segue esclusivamente le
modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia e conseguentemente,
l’intero importo sospeso, sarà riversato nella sua interezza direttamente dai dipendenti o
tramite il sostituto d’imposta, senza che venga ad incidere sulle somme a credito o a debito,
determinate in sede di conguaglio di cui all’art. 23 del D.P.R. 600/1973.
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4. 3. MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELL’IRPEF SOSPESA
3.1 Restituzione per i residenti “fuori cratere”
D: L’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità da adottare per la restituzione
dell’IRPEF sospesa per l’anno 2009 a seguito del sisma. Il suo Comune di residenza è
situato fuori dal “cratere”.
R: Com’è noto, per i soggetti residenti nella provincia dell’Aquila, ma fuori dal c.d.
“cratere sismico”, la sospensione di adempimenti e versamenti tributari è intervenuta dal 6
aprile 2009 al 30 novembre 2009, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 9 aprile 2009.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 marzo 2010 sono state
definite le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei tributi sospesi.
In particolare, il provvedimento in parola ha stabilito quanto segue:
- gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, dovevano essere effettuati entro il
mese di marzo 2010;
- i versamenti, i cui termini erano scaduti nel periodo della sospensione e non eseguiti
per effetto della stessa, dovevano essere effettuati mediante un numero massimo di
sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2010, senza
aggravio di sanzioni e interessi.
Nel suddetto provvedimento è stato precisato che per l’effettuazione dei versamenti i
soggetti interessati dovevano utilizzare i modelli di pagamento e i codici tributo già in uso
per i singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d’imposta.
Si aggiunge che con circolare n. 44/E del 13 agosto 2010, è stata anche prevista la facoltà
per il sostituto d’imposta, a richiesta del dipendente, di procedere a riversare le ritenute
sospese tramite trattenuta in busta paga.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, laddove quest’ultima modalità di restituzione non sia
attuabile, si ritiene che l’interessato debba provvedere direttamente al versamento delle
ritenute sospese tramite Mod. F24, nella cui compilazione potrà utilizzare i seguenti codici
tributo, indicando l’anno d’imposta di riferimento riportato sul CUD 2010:
4001 – Ritenute Irpef
3801 – Addizionale regionale Irpef
3844 - Addizionale comunale Irpef
Inoltre, considerato che la restituzione dei tributi sospesi, per i soggetti residenti “fuori
cratere”, doveva aver luogo a decorrere dal mese di giugno 2010, l’interessato dovrà
provvedere a regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
Le modalità per effettuare la regolarizzazione sono quelle ordinarie e sono reperibili sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione relativa
alle “persone fisiche con altri redditi”.
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5. 3.2 Restituzione per i residenti “nel cratere”
D: L’istante vorrebbe sapere quando e come debbano essere restituite le “tasse”
sospese.
R: Si rammenta, in premessa, che per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano
domicilio fiscale nei comuni appartenenti al c.d. “cratere sismico”, la sospensione di
adempimenti e versamenti tributari è intervenuta dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, ai
sensi dell’O.P. C.M. n. 3780 del 6 giugno 2009 e della successiva O.P.C.M. n. 3837 del
30/12/2009. Inoltre, esclusivamente nei confronti dei soggetti, persone fisiche, titolari di
redditi d’impresa o di lavoro autonomo nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche
con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, detta sospensione è stata prorogata al 20
dicembre 2010 dall’art. 39, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2010/151122 del 23/11/2010
sono state definite le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei tributi
sospesi. In particolare, il provvedimento in parola ha stabilito quanto segue:
- la restituzione delle imposte sospese deve avvenire mediante un numero massimo di
120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Tuttavia,
con il recente decreto c.d. “mille proroghe” (art. 2 del d.l. n. 225 del 29 dicembre
2010) è stata disposta la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il
mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011. Di conseguenza la restituzione
delle imposte avrà inizio dal prossimo mese di luglio;
- i contribuenti in possesso di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione
che intendono usufruire della rateazione possono chiedere di trattenere l’importo
dovuto dalle erogazioni mensili al sostituto d’imposta il quale provvede al
versamento. Si sottolinea, a tal proposito, che il sostituto ha la facoltà e non
l’obbligo di aderire alla richiesta del dipendente.
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6. 4. INDENNIZZI AI TITOLARI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PER I DANNI DEL SISMA
D: La società istante è una Onlus giuridicamente organizzata come cooperativa (in
particolare cooperativa sociale), tenuta all’obbligo della contabilità generale. Per le
cooperative sono previsti particolari benefici di ordine fiscale che fanno sì che alcune
somme non concorrono a formare il reddito ai fini IRES. Inoltre, le cooperative sociali
possono beneficiare dell’esenzione totale dell’IRES, come chiarito dall’Agenzia nella
risoluzione n. 80/E del 25 marzo 2009.
L’art. 1 dell’Ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 ha previsto il riconoscimento di un
indennizzo per i titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche
sfavorevoli per effetto degli eventi sismici. L’indennizzo spetta ai soggetti che hanno
prodotto un reddito riferito alla dichiarazione Unico 2008 (ultima dichiarazione presentata
nel periodo di approvazione dell’OPCM) o, in mancanza, alle scritture contabili.
La società lamenta il mancato riconoscimento da parte del Comune #### dell’indennizzo
previsto dall’ordinanza citata in quanto il rigo RN 1 dell’Unico 2008 è pari a zero. La
stessa sottolinea, infatti, che il Comune, nel prendere a riferimento il reddito imponibile ai
fini IRES, anziché ad esempio, la base imponibile ai fini IRAP, ha commesso un errore
perché è evidente che la cooperativa ha l’esenzione totale ai fini IRES, ma questo non vuol
dire che non produca un reddito.
R: Si premette che è affidata alla competenza di questa Agenzia l'attività interpretativa
della sola normativa tributaria e l’ordinanza in argomento, anche se determina l’indennizzo
da erogare sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, non è una
norma di carattere tributario. Soggetto legittimato a fornire l’interpretazione non può che
essere il Comune il quale, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 dell’Ordinanza n.3789, svolge
l’istruttoria sulle domande presentate verificando la regolarità, anche in rapporto alla
sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti.
In data #### è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune #### e l’Agenzia
delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo - per combattere gli abusi e i fenomeni
fraudolenti legati agli indennizzi richiesti dai titolari di attività produttive a seguito del
sisma.
Al fine, quindi, di verificare la regolarità delle domande presentate, anche in rapporto alla
sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, la Direzione Regionale si è impegnata a
trasmettere alla municipalità #### l’ammontare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo
prodotto negli anni 2007 e 2008.
Come da richiesta del Comune ####, la Direzione Provinciale #### dell’Agenzia ha
comunicato che l’ammontare del “reddito d’impresa fiscalmente rilevante” desumendolo
dal Quadro RF della dichiarazione prodotta dalla Cooperativa per l’esercizio 2007 è pari a
zero.
Premesso quanto sopra, la scrivente, ritiene di poter fare …..delle considerazioni di
carattere generale.
L’art. 3 del decreto legge del 28 aprile 2009 n. 39 ( Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito nella legge n. 77 del 24/06/2009),
al comma 1, ha previsto che : “Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal
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7. sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti,
al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
OMISSIS
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito
conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;”.
In attuazione di quanto disposto dal predetto art.3, è stata emanata l’ordinanza n.3789 che
ha stabilito quanto segue:
” … è riconosciuto, ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, un indennizzo correlato
alla durata della sospensione dell' attività, per un periodo massimo di 120 giorni
quantificato in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti
risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2008, ovvero, in assenza di presentazione
di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell’ attività produttiva, dalle scritture
contabili da allegare alla domanda. 2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono erogati
fino a concorrenza delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 8.”
All’ordinanza è allegato un modello di richiesta del contributo con la espressa previsione di
allegare : “copia dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008 ovvero copia delle
scritture contabili relative all’attività produttiva svolta.”
Rispetto all’inciso contenuto nell’ordinanza: “… redditi prodotti risultanti dalla
dichiarazione dei redditi del 2008” non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni
di dettaglio.
L’indennizzo previsto nella lettera f), spetta alle imprese che a causa del sisma hanno
subito conseguenze economiche sfavorevoli e, oltreché essere correlato alla durata della
sospensione dell’attività, è quantificato sulla base del reddito prodotto nell’anno precedente
il sisma, cioè in un esercizio di normale gestione.
Per “reddito prodotto” potrebbe intendersi l’utile d’esercizio, il reddito indicato al rigo RF
65 ai fini IRES o anche il reddito esente e detassato ai fini IRES.
E’ evidente che ove si ritenesse di dover considerare il reddito risultante a seguito delle
variazioni in aumento ed in diminuzione dell’utile d’esercizio, accadrebbe che quei soggetti
ai quali il legislatore, indipendentemente dal sisma, aveva concesso, per le finalità sociali
perseguite, particolari agevolazioni fiscali ai fini dell’IRES si vedrebbero non riconoscere
l’indennizzo. Se si facesse riferimento al reddito imponibile, si finirebbe per prendere in
considerazione anche le perdite eventualmente compensate.
Come ha avuto modo di precisare l’Agenzia nella risoluzione n.80/E del 25 marzo 2009, la
società cooperativa sociale può beneficiare dell'integrale esenzione da IRES, ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, sempre che presenti contemporaneamente:
· i requisiti per essere considerata cooperativa di produzione e lavoro;
· un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri
costi escluse materie prime e sussidiarie.
In conclusione la scrivente ribadisce che sarà cura del Comune attuatore dell’Ordinanza
stabilire cosa debba intendersi per “reddito prodotto”, e l’Agenzia, in attuazione del
Protocollo d’intesa, provvederà a fornire ogni utile elemento per consentire al Comune
stesso di verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti gli indennizzi.
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8. 5. RITENUTE D’ACCONTO PER FATTURE EMESSE PRIMA
DEL 20/12/2010 MA IN PAGAMENTO DOPO TALE DATA
D: Alla luce delle norme sopra citate, che hanno previsto la sospensione degli obblighi
tributari per i soggetti con domicilio fiscale nel cratere sismico, la società istante, in qualità
di sostituto d’imposta, chiede di conoscere quale debba essere il comportamento da
adottare in relazione al pagamento di fatture emesse anteriormente al 20/12/2010 (data di
scadenza della sospensione degli obblighi tributari), a professionisti residenti nel “cratere
sismico”. In particolare, l’istante chiede se debba dare prevalenza alla data della fattura e,
pertanto, pagare il lordo, come richiesto dai professionisti, oppure, essendo la ritenuta
d’acconto un adempimento a carico del sostituto, dare prevalenza alla data di pagamento.
In tal caso, posto che la citata sospensione è terminata il 20/12/2010, pagherebbe il netto
anche su fatture anteriori a tale data.
R: Con O. P. C.M. n. 3780 del 6 giugno 2009, è stato stabilito che nei confronti delle
persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti
d’imposta che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa
nei comuni individuati dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 39 del 2009 (c.d. “cratere
sismico”), erano sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009 i termini relativi agli
adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Inoltre, con
specifico riferimento ai sostituti d’imposta, il comma 3 del citato articolo 1, dell’O. P. C.M.
n. 3780/2009 prevedeva che tali soggetti, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a
richiesta dei contribuenti di cui ai commi 1 e 2 (ossia che hanno il domicilio fiscale nei
comuni individuati dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 39 del 2009) non operavano le ritenute
alla fonte.
Successivamente, con l’emanazione dell’O. P. C.M. n. 3837 del 30/12/2009, detta
sospensione è stata prorogata al 30 giugno 2010 e con l’art. 39, comma 1 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
stato disposto l’ulteriore rinvio al 20 dicembre 2010, ma solo nei confronti dei soggetti,
persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo nonché dei soggetti
diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.
Pertanto, per i professionisti domiciliati nel “cratere”, la sospensione degli obblighi
tributari è terminata il 20 dicembre 2010.
Ciò premesso, con riferimento alla problematica rappresentata nell’istanza, si ritiene che la
società richiedente, in qualità di sostituto d’imposta, debba operare regolarmente le ritenute
alla fonte in relazione ai pagamenti effettuati a professionisti in data successiva alla
scadenza della sospensione in parola, ossia dopo il 20/12/2010, indipendentemente dalla
data di emissione delle relative fatture.
E’ al momento del pagamento del corrispettivo, infatti che, ai sensi dell’art. 25, comma 1
del dpr 600/73, sorge, per il sostituto, l’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte.
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9. 6. REGIME FISCALE BORSE DI STUDIO
D: L'istante rappresenta che da anni pubblica una rivista trimestrale che riporta i
risultati di un’indagine presso le industrie manifatturiere abruzzesi. Per tale rilevazione si
avvale della Società ### che, in occasione del sisma del 6 aprile, ha svolto tale attività
gratuitamente, come atto di solidarietà, devolvendo l’importo previsto per la suddetta
indagine all’assegnazione di quattro borse di studio a favore di studenti della Facoltà di
Economia dell’Università####.
Premesso quanto sopra l’Ente chiede di conoscere quale sia il regime fiscale da applicare
sulle borse di studio che andrà ad erogare direttamente agli studenti vincitori, individuati da
una commissione.
R: La normativa fiscale sulle borse di studio prevede un generale criterio di
imponibilità ai fini dell’IRPEF, disposto dall’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, che
assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti
del soggetto erogante”. Con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, recante chiarimenti sulle
novità introdotte dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di redditi di
lavoro dipendente, è stato precisato che per la nozione di borsa di studio si deve far
riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere
l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.
In relazione a particolari borse di studio, specifiche disposizioni normative prevedono,
invece, l'esenzione dall'IRPEF. In particolare, sono riconosciute esenti dall'IRPEF le borse
di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle
Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nonché dalle
Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e dalle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per
attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
La fattispecie prospettata dall'istante, non è riconducibile né in alcuna delle disposizioni
esentative di carattere generale né nelle disposizioni normative emanate in relazione al
sisma del 6 aprile 2009. Ne consegue, quindi, che le somme in argomento sono da
assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 24 del DPR 29 settembre
1973, n. 600, precisando che, in ogni caso, le borse di studio usufruiscono delle detrazioni
di imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR.
Per quanto concerne il periodo di tempo da considerare ai fini del calcolo delle detrazioni si
rinvia alle circolari nn. 226 del 1994, 326 del 1997 e 3 del 1998, reperibili sul sito
dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo “www.agenziaentrate.gov.it”.
Infine, si rileva che circa gli adempimenti dell’Ente quale sostituto d’imposta, la circolare
n.2/E del 15 gennaio 2003 precisa che per i redditi di lavoro dipendente “la ritenuta deve
essere operata dal sostituto d'imposta sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'articolo 48 del Tuir, …, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo Tuir.”
La stessa circolare precisa che detto procedimento deve essere seguito anche per
determinare l’imposta relativa ai redditi assimilati.
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Tel. 0862.648313 - Fax 0862.648305 - Posta Fax 06.5076334 –
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