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Numero 03 • 05/12/2013
ABOLIZIONE
“LIMITATA” DELLA
SECONDA RATA IMU
DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
S ALDO IMU 2013
Dopo la sospensione del versamento dell’acconto IMU 2013 (prima rata),
Ora, l’art. 1 - DL n. 133/2013, prevede un’abolizione “limitata” del saldo
IMU 2013 (seconda rata) relativamente alle seguenti tipologie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria
catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le
medesime finalità degli IACP;
casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità
immobiliare (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella previdenza agricola;
fabbricati rurali ad uso strumentale;
unità immobiliari equiparate dai Comuni all’abitazione principale, ossia
quelle:
possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino
locate;
possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non
residenti in Italia, a condizione che non risultino locate;
concesse in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo
grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come
“abitazione principale” (disposizione operante dall’1.7.2013).
Per i suddetti immobili l’abolizione della seconda rata IMU 2013, come
accennato, è “limitata”. Infatti, al ricorrere di una specifica condizione è
comunque richiesto di effettuare un versamento a conguaglio. Di
conseguenza, ancorché per gli immobili che usufruiscono dell’abolizione
limitata della seconda rata IMU 2013 non debba essere effettuato alcun
versamento entro il prossimo 16.12.2013, qualora il Comune abbia
deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base
(4‰ per l’abitazione principale, ecc.) il contribuente è tenuto, entro il
16.1.2014, a versare il 40% di tale differenza; il residuo ammontare è a
carico dello Stato.
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2. @ Notes
S ALDO IMU 2013
Numero 03 • 05/12/2013
UNITA’ IMMOBILIARI
CONCESSE IN
COMODATO A
PARENTI
IL VERSAMENTO
DELLA SECONDA
RATA
L’art. 2-bis, D.L. n. 102/2013, stabilisce che il Comune può equiparare
all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata IMU 2013, le
unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta, entro il
primo grado (figli e genitori), che utilizzano il suddetto immobile come
“abitazione principale” (ad esclusione delle unità immobiliari di categoria
catastale A/1, A/8 e A/9). In presenza di più unità immobiliari concesse in
comodato, l’agevolazione può essere applicata ad una sola di queste. Il
Comune ha ampia facoltà nel determinare le condizioni che consentono al
contribuente di usufruire dell’assimilazione in oggetto; potrà essere
utilizzato, ad esempio, “il limite dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”.
Si noti che, in linea generale, il contribuente in caso di immobile concesso
in comodato a parenti ha versato il primo acconto non tenendo conto di
agevolazioni e detrazioni, applicando le aliquote deliberate dal Comune
per l’anno 2012.
Sarà pertanto necessario, per tale immobile, distinguere due periodi
differenti:
1° periodo (1° gennaio – 30 giugno), in cui l’immobile non gode di
alcun beneficio;
2° periodo (1° luglio 2013 – 31 dicembre 2013) in cui il contribuente
può considerare come abitazione principale l’immobile concesso in
comodato.
Di conseguenza, il contribuente dovrà versare un conguaglio:
Il 16 dicembre 2013, qualora il Comune abbia aumentato per il 2013
l’aliquota relativa all’immobile in comodato (relativa al primo periodo);
Il 16 gennaio 2014, qualora il Comune abbia deliberato un’aliquota per
l’abitazione principale maggiore di quella standard (0,4%, relativa al
secondo periodo).
Il 16 dicembre 2013 scade il termine di versamento per il saldo IMU
riguardante gli immobili per cui non è stata disposta l’abolizione, totale
o limitata. Per il versamento del saldo IMU, è innanzitutto necessario
verificare l’aliquota deliberata dal Comune.
Si tenga conto che il D.L. n. 102/2013 ha:
differito al 30 novembre 2013 il termine a disposizione dei Comuni
per l’approvazione del bilancio di previsione 2013;
concesso che le delibere/regolamenti IMU acquistino efficacia “a
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun
comune” che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013.
In caso di mancata pubblicazione sono applicabili gli atti già emanati nel
corso di quest’anno ed, in mancanza, quelli emanati per il 2012.
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