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           CONVENZIONI FISCALI
            CON LA SVIZZERA

4 febbraio 2013           a cura di Renato Brunetta
EXECUTIVE SUMMARY
2



       Per l’Italia:
         i capitali e i redditi da capitali detenuti in Svizzera da
          cittadini residenti in Italia e non dichiarati al fisco
          costituiscono un tesoretto cui poter attingere per finanziare
          iniziative di sviluppo e di crescita.
       Per la Svizzera:
         Gli accordi costituiscono un’opportunità per consolidare la
          propria politica in materia di mercati finanziari attraverso
          la gestione di patrimoni in regola con le legislazioni
          tributarie.
EXECUTIVE SUMMARY
3



       L’Italia ha l’occasione unica di far emergere capitali finora
        sottratti a tassazione e di poter esercitare, d’ora in avanti, la
        propria potestà impositiva sui redditi da questi prodotti.
       L’Italia può stipulare una convenzione che entri in vigore già
        dal 2013 adottando uno schema di accordo simile a quello
        già siglato da Germania e Regno Unito e programmando
        tempi accelerati di approvazione da parte degli organi
        legislativi domestici.
EXECUTIVE SUMMARY
4



       Stime (prudenziali)
         Attività finanziarie in Svizzera riferibili a cittadini italiani:
          100-120 miliardi di euro
         Imposta forfettaria: 25%




               Gettito atteso: 25-30 miliardi di euro una tantum
                                         +
                          5 miliardi di flusso a regime
INDICE
5



       Il panorama europeo
       Allegato 1: Convenzione fiscale tra Svizzera e Germania
       Allegato 2: Convenzione fiscale tra Svizzera e Regno Unito
IL PANORAMA EUROPEO
6



       Nel mese di gennaio 2011, Germania e Regno Unito hanno
        avviato i negoziati concernenti le convenzioni fiscali da
        stipulare con la Svizzera circa la tassazione delle attività
        patrimoniali ivi detenute da cittadini non residenti.
       La firma dell’accordo è avvenuta rispettivamente:
          il 21 settembre 2011 per la Germania;

          il 6 ottobre 2011 per il Regno Unito.

       In Germania e nel Regno Unito le convenzioni devono essere
        approvate dai rispettivi organi legislativi.
       In Svizzera l’accordo deve (verosimilmente) sottostare a
        referendum facoltativo.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE FISCALE TRA
SVIZZERA E GERMANIA
IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI
    DI CONTRIBUENTI TEDESCHI IN SVIZZERA
8



       Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in
        modo identico in Svizzera e in Germania
         Gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo
           equivalente all’imposta applicata in Germania, pari al 25%
           (+ 1,375% di supplemento di solidarietà tedesco)
         Il contribuente tedesco ha la possibilità di dichiarare i
           propri redditi alle autorità finanziarie tedesche attraverso
           gli agenti pagatori svizzeri
IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI
    DI CONTRIBUENTI TEDESCHI IN SVIZZERA
9



       Allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano
        depositati in Svizzera è previsto un meccanismo di garanzia
        che permette alle autorità tedesche di presentare, sulla base
        di motivi plausibili, domande di informazioni circa conti o
        depositi riferiti a cittadini residenti in Germania.
PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI
     VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO
10



        Ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni
         bancarie in Svizzera, i cittadini residenti in Germania pagano
         un’imposta una tantum, forfettaria e anonima.
        L’ammontare dell’imposta varia tra il 19% e il 34% in
         funzione della durata del deposito degli investimenti non
         tassati in Svizzera nonché dell’importo iniziale e finale del
         capitale.
        In luogo di tale pagamento, i cittadini residenti in Germania
         possono dichiarare alle autorità tedesche la propria relazione
         bancaria in Svizzera, ai fini di una tassazione individuale.
PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI
     VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO
11



        Chiunque si opponga espressamente all’imposizione forfettaria
         oppure all’imposizione individuale deve chiudere i propri conti
         e depositi in Svizzera.
        La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in
         vigore della convenzione, un acconto di 2 miliardi di franchi su 4
         miliardi di franchi di gettito previsto.
ALLEGATO 2
CONVENZIONE FISCALE TRA
SVIZZERA E REGNO UNITO
IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI
     CONTRIBUENTI DEL REGNO UNITO IN SVIZZERA
13



         Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in
          modo identico in Svizzera e in Regno Unito:
           gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo
             equivalente all’imposta applicata nel Regno Unito pari al:
              48% sui redditi da interessi;
              40% sui dividendi;
              48% sugli altri redditi;
              27% sugli utili da capitali.
IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI
     CONTRIBUENTI DEL REGNO UNITO IN SVIZZERA
14



            Il contribuente del Regno Unito ha la possibilità di
             dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie
             britanniche attraverso gli agenti pagatori svizzeri.
         È previsto il medesimo meccanismo di garanzia illustrato con
          riferimento alla Germania.
PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI
     VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO
15



        Ai contribuenti del Regno Unito si applicano le medesime
         previsioni descritte con riferimento alla Germania.
        La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in
         vigore della convenzione, un acconto di 500 milioni di franchi su
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Convenzioni fiscali con la Svizzera

  • 1. 316 www.freenewsonline.it i dossier www.freefoundation.com CONVENZIONI FISCALI CON LA SVIZZERA 4 febbraio 2013 a cura di Renato Brunetta
  • 2. EXECUTIVE SUMMARY 2  Per l’Italia:  i capitali e i redditi da capitali detenuti in Svizzera da cittadini residenti in Italia e non dichiarati al fisco costituiscono un tesoretto cui poter attingere per finanziare iniziative di sviluppo e di crescita.  Per la Svizzera:  Gli accordi costituiscono un’opportunità per consolidare la propria politica in materia di mercati finanziari attraverso la gestione di patrimoni in regola con le legislazioni tributarie.
  • 3. EXECUTIVE SUMMARY 3  L’Italia ha l’occasione unica di far emergere capitali finora sottratti a tassazione e di poter esercitare, d’ora in avanti, la propria potestà impositiva sui redditi da questi prodotti.  L’Italia può stipulare una convenzione che entri in vigore già dal 2013 adottando uno schema di accordo simile a quello già siglato da Germania e Regno Unito e programmando tempi accelerati di approvazione da parte degli organi legislativi domestici.
  • 4. EXECUTIVE SUMMARY 4  Stime (prudenziali)  Attività finanziarie in Svizzera riferibili a cittadini italiani: 100-120 miliardi di euro  Imposta forfettaria: 25% Gettito atteso: 25-30 miliardi di euro una tantum + 5 miliardi di flusso a regime
  • 5. INDICE 5  Il panorama europeo  Allegato 1: Convenzione fiscale tra Svizzera e Germania  Allegato 2: Convenzione fiscale tra Svizzera e Regno Unito
  • 6. IL PANORAMA EUROPEO 6  Nel mese di gennaio 2011, Germania e Regno Unito hanno avviato i negoziati concernenti le convenzioni fiscali da stipulare con la Svizzera circa la tassazione delle attività patrimoniali ivi detenute da cittadini non residenti.  La firma dell’accordo è avvenuta rispettivamente:  il 21 settembre 2011 per la Germania;  il 6 ottobre 2011 per il Regno Unito.  In Germania e nel Regno Unito le convenzioni devono essere approvate dai rispettivi organi legislativi.  In Svizzera l’accordo deve (verosimilmente) sottostare a referendum facoltativo.
  • 7. ALLEGATO 1 CONVENZIONE FISCALE TRA SVIZZERA E GERMANIA
  • 8. IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI TEDESCHI IN SVIZZERA 8  Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e in Germania  Gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo equivalente all’imposta applicata in Germania, pari al 25% (+ 1,375% di supplemento di solidarietà tedesco)  Il contribuente tedesco ha la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie tedesche attraverso gli agenti pagatori svizzeri
  • 9. IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI TEDESCHI IN SVIZZERA 9  Allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano depositati in Svizzera è previsto un meccanismo di garanzia che permette alle autorità tedesche di presentare, sulla base di motivi plausibili, domande di informazioni circa conti o depositi riferiti a cittadini residenti in Germania.
  • 10. PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO 10  Ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, i cittadini residenti in Germania pagano un’imposta una tantum, forfettaria e anonima.  L’ammontare dell’imposta varia tra il 19% e il 34% in funzione della durata del deposito degli investimenti non tassati in Svizzera nonché dell’importo iniziale e finale del capitale.  In luogo di tale pagamento, i cittadini residenti in Germania possono dichiarare alle autorità tedesche la propria relazione bancaria in Svizzera, ai fini di una tassazione individuale.
  • 11. PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO 11  Chiunque si opponga espressamente all’imposizione forfettaria oppure all’imposizione individuale deve chiudere i propri conti e depositi in Svizzera.  La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in vigore della convenzione, un acconto di 2 miliardi di franchi su 4 miliardi di franchi di gettito previsto.
  • 12. ALLEGATO 2 CONVENZIONE FISCALE TRA SVIZZERA E REGNO UNITO
  • 13. IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI DEL REGNO UNITO IN SVIZZERA 13  Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e in Regno Unito:  gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo equivalente all’imposta applicata nel Regno Unito pari al:  48% sui redditi da interessi;  40% sui dividendi;  48% sugli altri redditi;  27% sugli utili da capitali.
  • 14. IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI DEL REGNO UNITO IN SVIZZERA 14  Il contribuente del Regno Unito ha la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie britanniche attraverso gli agenti pagatori svizzeri.  È previsto il medesimo meccanismo di garanzia illustrato con riferimento alla Germania.
  • 15. PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO 15  Ai contribuenti del Regno Unito si applicano le medesime previsioni descritte con riferimento alla Germania.  La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in vigore della convenzione, un acconto di 500 milioni di franchi su 6 miliardi di franchi di gettito previsto.