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Il regolamento italiano
sull' equity-crowdfunding.
Giuseppe Cappuccio
Dottore commercialista.
Founder - Chiedicelo.com
giuseppe.cappuccio.studio@gmail.com
Cos'è il crowdfunding.
● Il crowd funding o crowdfunding (dall'inglese crowd,
folla e funding, finanziamento) è un processo collaborativo
di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in
comune per sostenere gli sforzi di persone ed
organizzazioni;
● l'equity based crowdfunding è un sottoinsieme del
crowdfunding e prevede la cessione di quote di azienda o
di strumenti partecipativi a fronte di un finanziamento.
● con il regolamento sull' equity - crowdfunding l'Italia è il
primo paese al mondo a dotarsi di una normativa ad hoc.
Il registro.
● Con la delibera n. 18592 la CONSOB istituisce un
registro dei gestori dei portali di crowdfunding;
● vengono determinati i principi e criteri relativi a:
● formazione del registro;
● cause di radiazione e sospensione;
● cause di incompatiblità;
● regole di condotta.
Il registro dei gestori.
● cosa è riportato nel registro:
● n. di iscrizione, sede legale e amministrativa, indirizzo
internet ed altre info del portale di crowdfunding.
● come ci si iscrive:
● compilando l' all. 1 al regolamento CONSOB.
● requisiti dei soggetti che controllano il portale:
● soggetti che non hanno subito procedimenti penali e che
non sono indagati (art. 8);
● soggetti che hanno maturato una comprovata
esperienza di almeno un biennio in attività professionali,
amministrative e d'insegnamento in settori economici
(art. 9).
il gestore deve:
● informare adeguatamente l'investitore dei rischi
connessi all'attività di investimento (art. 14);
● informare gli investitori sulle modalità di gestione del
portale (art. 15);
● Indicare tutte le informazioni sulle startup richieste dall'
all. 3 del regolamento (art. 16);
Obblighi informativi del
gestore.
il gestore deve:
● garantire la massima affidabilità, integrità e riservatezza
nel trattamento degli ordini;
● esenzione da oneri Mifid per gli investitori persone fisiche
che non superano la soglia di 500 € per singolo ordine o
di 1.000 € annuali;
● esenzione da oneri Mifid per gli investitori persone
giuridiche che non superano la soglia di 5.000 € per
singolo ordine o di 10.000 € annuali.
Obblighi operativi del
gestore.
il gestore deve:
● conservare copia degli ordini per almeno 5 anni (art. 20);
● comunicare alla CONSOB eventuali variazioni e
modifiche dell'attività (art. 21);
● inviare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione
sull'attività ed alcuni dati operativi (art. 21).
Obblighi operativi del
gestore (2).
Per essere ammessa nei portali:
● la società deve essere una start up innovativa;
● almeno il 5% degli strumenti offerti dalla startup deve
essere sottoscritta da investitori professionali, banche o
incubatori (art. 24);
● lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere (art. 25) :
● la pubblicazione dei patti parasociali sul sito;
● diritto di recesso e co-vendita;
● modalità di esercizio nel caso in cui il controllo
dell'azienda venga ceduto a persone che non sono
investitori professionali.
Requisiti per
l'ammissione ai portali.
Tale elaborato costituisce solamente una sintesi
del recente regolamento CONSOB.
Per ulteriori domande non esitate a contattarmi via mail o attraverso il
sito
Buon investimento!!
Giuseppe Cappuccio
Dottore commercialista.
Founder - Chiedicelo.com
giuseppe.cappuccio.studio@gmail.com

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Regolamento equity based crowdfunding

  • 1. Il regolamento italiano sull' equity-crowdfunding. Giuseppe Cappuccio Dottore commercialista. Founder - Chiedicelo.com giuseppe.cappuccio.studio@gmail.com
  • 2. Cos'è il crowdfunding. ● Il crowd funding o crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni; ● l'equity based crowdfunding è un sottoinsieme del crowdfunding e prevede la cessione di quote di azienda o di strumenti partecipativi a fronte di un finanziamento. ● con il regolamento sull' equity - crowdfunding l'Italia è il primo paese al mondo a dotarsi di una normativa ad hoc.
  • 3. Il registro. ● Con la delibera n. 18592 la CONSOB istituisce un registro dei gestori dei portali di crowdfunding; ● vengono determinati i principi e criteri relativi a: ● formazione del registro; ● cause di radiazione e sospensione; ● cause di incompatiblità; ● regole di condotta.
  • 4. Il registro dei gestori. ● cosa è riportato nel registro: ● n. di iscrizione, sede legale e amministrativa, indirizzo internet ed altre info del portale di crowdfunding. ● come ci si iscrive: ● compilando l' all. 1 al regolamento CONSOB. ● requisiti dei soggetti che controllano il portale: ● soggetti che non hanno subito procedimenti penali e che non sono indagati (art. 8); ● soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio in attività professionali, amministrative e d'insegnamento in settori economici (art. 9).
  • 5. il gestore deve: ● informare adeguatamente l'investitore dei rischi connessi all'attività di investimento (art. 14); ● informare gli investitori sulle modalità di gestione del portale (art. 15); ● Indicare tutte le informazioni sulle startup richieste dall' all. 3 del regolamento (art. 16); Obblighi informativi del gestore.
  • 6. il gestore deve: ● garantire la massima affidabilità, integrità e riservatezza nel trattamento degli ordini; ● esenzione da oneri Mifid per gli investitori persone fisiche che non superano la soglia di 500 € per singolo ordine o di 1.000 € annuali; ● esenzione da oneri Mifid per gli investitori persone giuridiche che non superano la soglia di 5.000 € per singolo ordine o di 10.000 € annuali. Obblighi operativi del gestore.
  • 7. il gestore deve: ● conservare copia degli ordini per almeno 5 anni (art. 20); ● comunicare alla CONSOB eventuali variazioni e modifiche dell'attività (art. 21); ● inviare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività ed alcuni dati operativi (art. 21). Obblighi operativi del gestore (2).
  • 8. Per essere ammessa nei portali: ● la società deve essere una start up innovativa; ● almeno il 5% degli strumenti offerti dalla startup deve essere sottoscritta da investitori professionali, banche o incubatori (art. 24); ● lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere (art. 25) : ● la pubblicazione dei patti parasociali sul sito; ● diritto di recesso e co-vendita; ● modalità di esercizio nel caso in cui il controllo dell'azienda venga ceduto a persone che non sono investitori professionali. Requisiti per l'ammissione ai portali.
  • 9. Tale elaborato costituisce solamente una sintesi del recente regolamento CONSOB. Per ulteriori domande non esitate a contattarmi via mail o attraverso il sito Buon investimento!! Giuseppe Cappuccio Dottore commercialista. Founder - Chiedicelo.com giuseppe.cappuccio.studio@gmail.com