1. Informatica Giuridica Avanzata
Avv. Prof. Aggr. Pierluigi Perri
- I contenuti in rete e il
peer to peer -
Dott. Edoardo E. Artese
edoardo.artese@fa-lex.com
2. Introduzione
Quali contenuti rilevanti possiamo
incontrare in rete ?
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3. 1. - Diritto
d'autore:
→ copyright
→ PIRATERIA
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5. 3. contenti dati personali o dati sensibili
→ social network;
→ pagine enti, Istituzioni,
etc.
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6. Nella lezione odierna ci occuperemo in
modo specifico dei profili relativi al
DIRITTO D’AUTORE
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7. COME CIRCOLANO I CONTENUTI
IN RETE?
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8. - PEER TO PEER
- TRAMITE SITI INTERNET
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9. Cos’è il peer to peer ?
E’ una rete informatica che non possiede
nodi gerarchizzati sotto forma di client o
server fissi, ma un numero di nodi equivalenti
che possono fungere sia da cliente che da
servente verso gli altri nodi della rete.
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11. Confronto con un normale sistema
Client
/
server
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12. Il primo modello di P2P è risalente al 1979
Il sistema USENET
Tom Truscott e Jim
Ellis
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13. Il P2P moderno
IN PRINCIPIO FU
...
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14. CREATO DA SHAWN FANNING
E SEAN PARKER
***
È stato il primo sistema di P2P di
massa
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16. Funzionamento:
1) Ci si connette al Server Napster
2) invia al Server (push) le informazioni relative ai files musicali che
intende condividere
(metadata). Il server memorizza queste informazioni in un database
centralizzato
3)ricerca un file, fornendo una lista di keywords inviate al server
4) riceve un insieme di coppie (file-peer) e sceglie una coppia in
base a qualche criterio
(bitrate, frequency, tipo di collegamento)
5)si connette al peer prescelto e scarica il file(connessione HTTP)
E’ una forma di p2p centralizzato
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17. IL CASO NAPSTER
Nel luglio 2001, un giudice ordinò ai server Napster di chiudere
l'attività a causa della ripetuta violazione di copyright. Il 24
settembre 2001 la sentenza fu parzialmente eseguita. L'accordo
prevedeva che Napster pagasse come indennizzo 26 milioni di
dollari come risarcimento per i danni del passato, per utilizzo non
autorizzato di brani musicali e 10 milioni di dollari per royalties
future. Per poter pagare queste parcelle, Napster tentò di convertire
il servizio da gratuito a pagamento. Un prototipo fu testato nella
primavera del 2002, ma non fu mai reso pubblicamente disponibile.
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18. MENTRE SI SVILUPPAVA IL CASO NAPSTER
INIZIO' A EVOLVERSI IL MONDO DEL
SOFTWARE PEER TO PEER
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19. ALCUNI SISTEMI
OpenNap
che replica le funzionalità di un server
Napster usando un protocollo simile a
Napster con funzionalità estese.
Viene distribuito con licenze
GNU /GPL
WINMX
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20. Gnutella
In informatica Gnutella è un network o protocollo di rete
Peer to Peer dedicato alla condivisione di file aperta e
che dà vita all'omonima rete.
L'approccio è di tipo Peer to Peer puro, ovvero quello in
cui non esiste il ruolo di directory da parte dei server
(presente invece in programmi quali Napster o
eMule).
Morpheus, Bearshare, Kazaa
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21. E donkey
I client eDonkey si connettono alla rete per condividere
i propri file (stabilmente memorizzati sul computer
dell'utente) o per cercare file da scaricare. I server
eDonkey fungono da centri di comunicazione per i
client o interfacce verso la rete peer to peer vera e
propria permettendo agli utenti di localizzare i file
all'interno della rete.
EMULE
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22. Soulseek
Soulseek usa un sistema di autenticazione tramite
username univoco a cui è associata una password. Per
scaricare file esistono sostanzialmente due modalità:
sfogliare le cartelle messe in share dai diversi
utenti;cercare i file desiderati tramite il motore di
ricerca interno wishlist
E’ un sistema basato su un server centrale al
quale sono connessi tutti i client
Nicotine, Soulseek
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23. Direct Connect:
Direct Connect è sia un client che una rete file
sharing peer-to-peer creato da NeoModus.
Usa HUB connessi a gruppi di utenti, che
rappresentano spesso aree di interesse particolare
che consentono l'accesso solo a quegli utenti che
posseggono una determinata quantità di file da
condividere. Alcuni client (come RevConnect)
sono in grado di scaricare lo stesso file da più fonti
contemporaneamente. Per questo motivo vengono
chiamati multi-source (più fonti), anche se spesso
per essi viene usata la definizione erronea multi-
download (più download).
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24. TORRENT
Quello dei torrent è un sistema che
utilizza anche
la rete internet --> non è un sistema di p2p puro
È possibile trovare in rete dei files:
.bittorrent
A differenza dei tradizionali sistemi di file sharing, l'obiettivo di
BitTorrent è di realizzare e fornire un sistema efficiente per
distribuire lo stesso file verso il maggior numero di utenti
disponibili sia che lo stiano prelevando (download), sia che lo
stiano inviando (upload).
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25. Procedimento: si trova in rete il file .bittorent, lo si
scarica mediante un software che è in grado di
suddividere in pacchetti i files e di abilitare la
condivisione tra altri utenti già prima che le
informazioni siano state completamente scaricate nel
sistema che le aveva richieste.
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26. ULTIMA GENERAZIONE
IL PEER TO PEER ANONIMO E CRIPTATO
I nodi o partecipanti sono resi anonimi. L'anonimato dei
partecipanti viene realizzato attraverso speciali tecniche di
instradamento, applicate su reti che utilizzano i protocolli TCP/
IP, che celano la locazione fisica di ogni nodo rispetto agli altri
partecipanti.
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27. ALCUNI ESEMPI:
MUTE:
Creato da Jason Rohrer, usa una propria rete (Mute), dei metodi
di crittografia asimmetrica (RSA per scambiare chiavi segrete e
AES per la trasmissione dei file) e il routing probabilistico.
Ogni nodo della rete funge da client, server e router.
In pratica, per proteggere l’identità
di chi condivide
file, ad ogni nodo viene assegnato un indirizzo
virtuale, in modo che non sia necessario
svelarne l’IP reale.
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28. IMULE:
iMule è versione particolare di eMule che
non usa più la rete eD2k, ma soltanto
Kademlia (KAD) e un network di nuova
concezione, dal nome I2P (specifico per il
P2P anonimo) che impedisce
l’identificazione dei computer coinvolti nella
condivisione di file. La rete I2P usata da
iMule, oltre ad essere cifrata permette
connessioni via tunnel. Ovvero quando ti
colleghi a un altro utente per scaricare
qualcosa, non ti connetti direttamente al
suo PC, ma lo fai attraverso altri utenti. In
questo modo risulta molto difficile
identificare i due estremi del “tunnel”.
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29. I2Phex :
I2Phex nasce nel 2005 come nuova idea
per il P2P anonimo dallo sviluppatore
“Sirup”. Programma peer-to-peer basato
sulla modifica di Phex, un client Java per la
rete Gnutella, con lo scopo di renderlo
anonimo. Il programma è stato modificato
per utilizzare solamente la rete I2P. Non è
un programma ibrido che permette di
scambiare file su entrambi le reti. Il
protocollo della rete Gnutella è stato
adattato per utilizzare I2P e quindi non è
compatibile con nessun altro client.
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30. IL SOFTWARE p2p non è
illecito
Può esserlo l’utilizzo che ne
viene fatto
Può infatti essere un metodo di
circolazione di dati e di
software open source
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31. Esempio di utilizzo lecito:
La pagine ove è possibile
scaricare la famosa
distribuzione di Linux
«ubuntu» mediante torrent
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32. DISCIPLINA GIURIDICA
PRINCIPALE
IN AMBITO DI DIRITTO
D'AUTORE
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33. NORMATIVA
INTERNAZIONALE
- CONVENZIONE BERNA
- TRIPS
- WTC
(WIPO COPYRIGHT TREATY)
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34. NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva 2001/29/ce
Diritto d'autore e diritti connessi nella società
dell'informazione: armonizzazione di taluni aspetti
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35. Directive 2000/31/EC
RESPONSABILITA' DELL'ISP
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36. NORMATIVA ITALIANA
LEGGE DIRITTO D'AUTORE –
L. 633/1941
Modifiche rilevanti:
- A) Legge 18 agosto 2000, n. 248
"Nuove norme di tutela del diritto d'autore"
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37. - Legge 21 maggio 2004, n. 128
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione
telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno
delle attività cinematografiche e dello spettacolo"
cd. Decreto Urbani
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38. ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI
GENERALI DI DIRITTO D’AUTORE
5.Diritti di utilizzazione economica
6.Diritti di riproduzione e distribuzione
7.Diritti di traduzione ed elaborazione
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39. ARTICOLI SPECIFICI DI NOSTRO INTERESSE
IN TEMA DI P2P
SI RISCONTRANO SOPRATTUTTO NELLA
PARTE DEDICATA DALLA L. 633/1941 ALLE
«Difese e sanzioni penali»
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40. Art. 171 LdA: «Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter
è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;» (Omissis)
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41. Art. 171 bis LdA: . «Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il
fatto è di rilevante gravità.»
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42. Art. 171 ter, co. II, lett. a bis LdA:
«a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa»
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43. Art. 174-ter; “1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via
cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti
audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o
componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito,
purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-
ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.»
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44. GIURISPRUDENZA ITALIANA
I CASI PRINCIPALI
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45. La difficoltà nel definire
il concetto «profitto», «commerciale»
e «imprenditoriale» dell’art. 171 bis
LdA
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46. Cassazione penale sez. III, 28 ottobre 2010, n. 42429
«La detenzione e utilizzazione, nell'ambito di un'attività libero-professionale,
di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae non integra il reato di
cui all'art. 171 bis, comma 1, l. 22 aprile 1941 n. 633, non rientrando tale
attività in quella commerciale o imprenditoriale contemplata dalla fattispecie
incriminatrice e non potendo essere estesa analogicamente la nozione di
attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo,
risolvendosi in un'applicazione della norma "in malam partem" vietata in
materia penale».
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47. Senza fini di lucro o commerciali si
applica
Art. 174-ter
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48. Il caso
«PEPPERMINT»
Tribunale Roma, ordinanza 09.02.2007 - 19.08.2006 - 16.07.2007
- 13.03.2008
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49. THE PIRATE
BAY
Cassazione penale sez. III, 29 settembre 2009,n. 49437
«Concorre nel reato di diffusione mediante la rete Internet di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter comma 2 lett. a) bis) il titolare del sito web
che, portando a conoscenza degli utenti le "chiavi di accesso" e le informazioni in
ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell'opera, consente agli stessi lo scambio dei
files relativi mediante il sistema di comunicazione peer to peer »
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50. Viene dunque specificato che:
se anche le opere oggetto di tutela sono archiviate in periferia
all'interno dei sistemi informatici degli utenti finali e non in un
server centrale o in un sito web, la ricezione (downloading) e la
trasmissione (uploading) dei file avvengono direttamente da
pari a pari tra coloro che accedono al sito per condividere le
creazioni intellettuali (file-sharing).-->
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51. La Baia dei Pirati non è un canale di distribuzione delle risorse
ma funge da motore di ricerca che comunica su quale macchina
all'interno della rete è disponibile il contenuto multimediale da
selezionare, specificando l'identificativo IP necessario alla
condivisione tra le postazioni decentrate.
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52. FAVAP – SIAE
VS
TELECOM
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53. L’unica sede nell’ambito della quale si può
domandare ad un giudice di ordinare ad un
Intermediario di adottare simili provvedimenti è
l’eventuale procedimento volto all’accertamento
degli illeciti denunziati nei confronti dei loro autori. “Tali
provvedimenti per la natura delle violazioni
che sono diretti a prevenire o a reprimere
sono da ritenere di competenza dell’autorità
giudiziaria investita dell’accertamento delle
stesse”.
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54. FRA LE MOLTE SENTENZE
RELATIVE ALLA RESPONSABILITA'
DELL'ISP
Corte di Giustizia 24 novembre 2011,
C-70/10
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55. Il diritto dell'Unione vieta un’ingiunzione di un giudice
nazionale diretta ad imporre ad un fornitore di accesso
ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio che in
modo generalizzato, a titolo preventivo,
esclusivamente a sue spese e senza
utenti dei servizi messi a disposizione. Corte di
Giustizia 24 novembre 2011, C-70/10.
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