1. “COMPAGNIA DELLE ARTI”
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI SINTONICI
PER PRODURRE E DIFFONDERE L’ECONOMIA DELLA CULTURA
AD ACQUAVIVA DELLE FONTI E NELLA PUGLIA
Via C. Goldoni, 2 – 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
e-mail certificata: compagniadellearti@pcert.postecert.it
e-mail: compagnia.arti@virgilio.it
A S.E. il Prefetto di Bari
prefettura.prefba@pec.interno.it
Alla prof. arch. Angela Barbanente
assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it
Al Sindaco di Acquaviva delle Fonti, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali
sindaco.acquaviva@pec.it
assessore01.acquaviva@pec.it
assessore02.acquaviva@pec.it
assessore03.acquaviva@pec.it
assessore04.acquaviva@pec.it
assessore05.acquaviva@pec.it
presidenteconsiglio.acquaviva@pec.it
consigliere02.acquaviva@pec.it
consigliere03.acquaviva@pec.it
consigliere04.acquaviva@pec.it
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consigliere11.acquaviva@pec.it
consigliere12.acquaviva@pec.it
consigliere13.acquaviva@pec.it
consigliere14.acquaviva@pec.it
consigliere15.acquaviva@pec.it
consigliere16.acquaviva@pec.it
Al Segretario Generale
del Comune di Acquaviva delle Fonti
segretariogenerale.acquaviva@pec.it
Oggetto
Seconda richiesta di revoca (motivi aggiunti) dell’Avviso Pubblico del Comune di Acquaviva delle
Fonti per manifestazione d’interesse – dal 16/12/2013 al 14/01/2014 – all’attuazione del programma di
rigenerazione urbana.
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2. “COMPAGNIA DELLE ARTI”
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La nostra richiesta di revoca del 24/12/2013 dell’Avviso Pubblico recante il prot. 24672 del 16/12/2013 per
sollecitare manifestazioni d’interesse a programmi integrati di rigenerazione urbana (giusta deliberazione di
GC n° 59 del 21/11/2013), alla lettera h) segnala la necessità dell’atto d’indirizzo consiliare preventivo per
l’allocazione di servizi alla persona – sia pubblici che privati – realizzabili verosimilmente ovunque.
Classificati i PIRU / Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana strumenti urbanistici esecutivi che
impegnano – ribadiamo – investitori pubblici e privati in programmi a cogenza finanziaria che potrebbero però
rivelarsi letali sul piano della fattibilità per la condizione sub iudice cui è relegato il Piano Regolatore Generale
(nonostante l’unanime deliberazione consiliare n° 42 dell’1 agosto 2012 che disponeva l’istanza di prelievo al
Consiglio di Stato), appare assolutamente necessario e d’evidenza solare che, con il ritiro e la riedizione
dell’Avviso Pubblico, il Consiglio Comunale chiarisca preventivamente e dettagliatamente con apposito atto
d’indirizzo – e anche riservando particolare attenzione alle tipizzazioni urbanistiche delle aree nell’Ambito 2 e
nell’Ambito 4 del DPRU / Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana – :
a) cosa si deve intendere per “…costruzioni a carattere industriale e terziario…” nelle zone
“D1/Industriale” del dismesso Programma di Fabbricazione (+ Regolamento Edilizio + Norme
Tecniche di Attuazione);
b) cosa si deve invece intendere per ammissibile nelle “F5/Aree di Riqualificazione Urbana” del Piano
Regolatore Generale sub iudice quando lì si afferma trattasi di “Aree produttive, in parte dismesse,
ubicate all’interno del tessuto edificato che il PRG destina ad attività culturali, assistenziali, di pubblico
spettacolo, per il tempo libero e in genere a tutte quelle attività per una strategia dei servizi finalizzati
alla riqualificazione dei tessuti urbani”.
Nell’assenza di un “Piano dei Servizi” per la Città che la realtà politica locale nega, la necessità del reclamato
atto d’indirizzo univoco è tale affinché risulti immediatamente intellegibile l’applicazione di ogni norma e scelta,
specie per le destinazioni d’uso terziarie nonostante l’esistenza dell’art. 1/bis del DPR 447/’98 introdotto
dall’art. 1, 1° comma, del DPR 440/2000.
Sono arcinoti alla nostra comunità i danni mortali inflitti all’intrapresa quando questa puntava su mixitè
funzionali per affermare la rigenerazione urbana “ante litteram” (cfr. la deliberazione commissariale n° 26 del
23/06/2000 e il verbale n° 1 della relativa Conferenza dei Servizi…mai più conclusasi): clamorose ed arbitrarie
interpretazioni politiche e d’apparato hanno temerariamente sancito cosa è ricompreso e cosa no nel “settore
terziario”.
Talvolta poi, addirittura, non è stata garantita alcuna risposta ai quesiti (in racc. al prot. 22236 del 7/11/2010)
rivolti agli amministratori comunali da imprenditori che chiedevano lumi sull’ammissibilità di “cambi funzionali
d’uso” per imponenti strutture dismesse mentre si apprestavano ad “effettuare sull’areale – di riferimento – uno
studio di prefattibilità tecnica ed urbanistica mirato alle presenti esigenze della Città e nel rispetto del
paradigma locale, regionale, nazionale e comunitario, magari coinvolgendo qualificate realtà imprenditoriali
nazionali e straniere…in tema di politiche economiche distrettuali, finanza innovativa e collaborazioni
pubblico / privato, in particolare Società di Trasformazione Urbana e Dialogo Competitivo”.
I nostri Amministratori hanno perfino lasciato cadere nel nulla, sottovalutandola, l’importantissima nota prot.
3058/D1.3 del 7/5/2013 dell’IISS Rosa Luxemburg che dichiarava ogni disponibilità a progetti di
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3. “COMPAGNIA DELLE ARTI”
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riqualificazione urbana per quell’areale “sull’acqua” attraverso il partenariato pubblico / privato per l’istituzione
di un Civic Center…magari in collaborazione con l’istituenda Fondazione di Partecipazione per l’Economia
della Cultura (cfr. Deliberazione di GC 76/2011).
L’Avviso Pubblico del 16/12/2013 per l’”Avvio del processo di attuazione del programma di rigenerazione
urbana” non solo risulta ancora innestato sulle ceneri da autodissoluzione dell’altro Avviso Pubblico di maggio
2012 ma fa scempio della “Direttiva Servizi” 2006/123/CE delle Comunità Europee (poi nel DL 26/3/2010 n°
59):
- sul piano della mancata definizione a priori dei servizi utili alla Città (collegati anche alla valutazione
del fabbisogno di Edilizia Residenziale Sociale) degli obiettivi di politiche sociali e di politiche culturali
da considerare inevitabilmente “motivi imperativi d’interesse generale”;
- e quando, “per l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio”, contro il dispositivo dell’art. 11
“Requisiti vietati” della medesima Direttiva Servizi, l’avviso comunale per la rigenerazione urbana, con
la “scheda di fattibilità…la stima dell’investimento previsto e le relative fonti di finanziamento” impone
proprio “l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del
titolo autorizzatorio alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o
alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione
dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti…”.
Dopo la richiesta motivata di revoca datata 24/12/2013 per l’aggiornamento del DPRU e riedizione dell’Avviso
Pubblico per manifestazione d’interesse, per il rispetto e l’applicazione dei principi comunitari di proporzionalità
e non discriminazione, e con particolare riferimento ai casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse
generale per l’accesso, l’allocazione e l’esercizio di attività di servizio, gli Amministratori comunali abbino cura
di evidenziare a priori “restrizioni e requisiti subordinanti” evitando di affidarsi a posteriori – nella valutazione
delle manifestazioni d’interesse – al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice che in tutta
evidenza violerebbe a cascata, ancora di più, il DL 59/2010.
No. Il Comune di Acquaviva delle Fonti non può non garantire i principi comunitari di proporzionalità e non
discriminazione: ritirate l’Avviso Pubblico per i PIRU affinché il Consiglio Comunale certifichi l’aggiornamento
del DPRU e la conseguente riedizione dell’avvio del processo di attuazione del programma di rigenerazione
urbana che contenga finalmente, fra l’altro, chiare direttive (decisive per la realtà locale) per la disciplina
preventiva del partenariato collegato al trasferimento di diritti edificatori e l’applicazione del modello
compensativo da tempo nel DRAG Puglia e prim’ancora nella L. 308/2004.
Acquaviva delle Fonti, 07/01/2014
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