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Da sudditi a cittadini digitali


                             L’evoluzione della
                             comunicazione, dei diritti e
                             dei doveri tra cittadini e
                             pubblica amministrazione




Roberto Scano
2
PA: contenuti minimi obbligatori

•     Il Codice della P.A. Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
       – ha imposto un vero percorso di
         cambiamento, prevedendo tra
         l’altro, che il canale preferenziale
         per l’interazione tra Pubblica
         Amministrazione ed utenti
         debba essere, in prevalenza,
         la Rete Internet.




    http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf

                                                                               3
CAD: Ambito di applicazione

•   DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 art. 2 comma 2
     – 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
       amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
       30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui
       all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente
       partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite
       nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
       come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
       dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
         • http://www.istat.it/strumenti/definizioni/elenco_amministrazioni_pubbliche/elenco.pdf




                                                                                                   4
CAD: Ambito di applicazione

•   comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni
     – Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
       dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
       istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
       ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
       Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
       universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
       commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
       gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
       amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
       l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
       amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
       luglio 1999, n. 300.



                                                                                          5
Nuovi diritti («digitali») per il cittadino

 •   diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)
 •   diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)
 •   diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)
 •   diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art.
     6)
 •   diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione
     (art. 7)
 •   diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)
 •   diritto alla partecipazione (art. 9)
 •   diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati
     (art. 57)
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf

                                                                                  6
Nuovi doveri «digitali» per le P.A.

•     disponibilità dei dati (artt. 50-51)
•     accesso telematico (art. 52)
•     siti internet delle Amministrazioni (artt. 53-54)
•     moduli e formulari in rete (art. 57)


Dati obbligatori
•     Informazioni relative alla struttura degli uffici
•     Trasparenza, valutazione e merito
•     Procedimenti amministrativi e servizi on line
•     Pubblicità legale
    http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf

                                                                         7
Direttiva 8/2009 (“Rottamazione siti Web”)




Direttiva 8/2009
http://www.innovazionepa.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf

                                                              8
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

•   Art. 53 del Codice Amministrazione parla di accessibilità e usabilità:
     – Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti
       istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di
       accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche
       da parte delle persone disabili, completezza di informazione,
       chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì
       consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in
       particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
       all'articolo 54.
•   Ulteriori riferimenti:
     – Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e decreti attuativi




                                                                             9
L’accessibilità è un costo?




                              10
… o un fatto culturale?




                          11
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

•   Art. 54 del Codice Amministrazione Digitale
    (CAD) contiene una serie di contenuti minimi obbligatori per i siti delle PA tra cui:
     –   L’organigramma completo
     –   L’elenco delle caselle di posta elettronica (e PEC)
     –   L’elenco dei bandi e concorsi
     –   L’elenco dei compensi
     –   L’elenco dei servizi attivi e di prossima attivazione
•   Ulteriori contenuti legati alla trasparenza:
     – Legge 7 giugno 2000, n.150
     – Legge 18 giugno 2009, n. 69
     – Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150



                                                                                            12
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

•   Art. 57 Codice Amministrazione Digitale
     – 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
       rendere disponibili per via telematica l'elenco della
       documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e
       i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle
       dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni
       sostitutive di notorietà.
     – 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
       l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
       in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
       possono essere avviati anche in assenza dei suddetti
       moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì
       rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
       performance individuale dei dirigenti responsabili.
                                                                           13
Caso recente…




                14
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

•   Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto
    il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti
    delle pubbliche amministrazioni.
    Art. 23 comma 5
    Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e
    gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica
    determina e pubblica, con cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre
    forme idonee:
           a) un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
           beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei
           pagamenti”;
           b) i tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi
           con riferimento all’esercizio finanziario precedente” .




                                                                                          15
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

•   Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto
    il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti
    delle pubbliche amministrazioni.
    Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
    documenti in forma cartacea)
    A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di
    pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
    aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
    con la pubblicazione nei propri siti informatici da
    parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
    obbligati.




                                                                                         16
Cosa va pubblicato all’albo pretorio?

•   Nell’Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione
    prodotta dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi di
    procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere
    generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali,
    avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi
    edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali,
    pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio
    nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi
    vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare
    d’appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su
    richiesta di altri enti.




                                                                           17
Anche le determinazioni? Siamo sicuri?




http://db.formez.it/giurisprudenza.nsf/49c77338634d8ccbc1256b50003c8c2f/badde2fb663a53   18
65c125714e004bbb76?OpenDocument
E se il mio comune non le pubblica?

     •   A chi contesta l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio delle
         determinazioni dirigenziali, possiamo solo fare una domanda:
         “visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei
         documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il
         documento cartaceo, se l’amministrazione non pubblicherà tali
         documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si
         applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti
         all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai
         fini dell'impugnazione)?
     •   In questo caso infatti il termine di impugnazione della
         determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento
         della effettiva conoscenza: la conseguenza non è di poco conto.


Utile lettura:
                                                                                  19
http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/
Evitiamo questi «orrori»!




                            20
Conseguenze…




                                                                                  21
http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/
… e anche questi «orrori»!




                             22
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

•   Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto
    il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti
    delle pubbliche amministrazioni.
    Art. 34 [...]
    b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
    "2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti
    sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica
    certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice.
    Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di
    risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
    2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri
    siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi
    devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
    dell'avanzamento delle pratiche".




                                                                                                            23
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Incarichi:
   – Le amministrazioni pubbliche sono tenute, in base alla Legge 244/2007, art. 3
     comma 54 e ss.mm., a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi
     agli incarichi a soggetti esterni con l'indicazione della tipologia dell'incarico e
     dell'importo erogato.
   – Art. 10 comma 5. Decreto legislativo 150/2009
        • In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto
          divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che
          risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per
          omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
          l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale
          o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione
          comunque denominati.



                                                                                           24
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Incarichi:
   – Art. 11 comma 8. Decreto legislativo 150/2009
       • Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
         istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione,
         e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
         […] i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti
         pubblici e a soggetti privati.




                                                                                      25
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Incarichi:
   – Finanziaria 2008 , L. n. 244 del 24-12-2007
       • prevede sanzioni per la mancata pubblicazione sul sito
         web di incarichi di consulenza e retribuzioni: inefficacia
         degli atti, rimborso a titolo di danno erariale, illecito
         disciplinare e responsabilità erariale
       • (Art. 3 Comma 18)
            – I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche
              amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
              30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di
              pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto
              dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
              dell'amministrazione stipulante.



                                                                                        26
27
La Nuova Venezia
28 maggio 2011




                   28
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Il nome del responsabile e l'unità organizzativa
  responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
  procedimentale, nonché dell'adozione del
  provvedimento finale, come individuati ai sensi degli
  articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
                     art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
                                                    dell'Amministrazione digitale"




                                                                                     29
Responsabile al procedimento

•   L'Amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell'avvio del
    procedimento mediante comunicazione personale dove deve
    essere indicata l'amministrazione competente, l'oggetto del
    procedimento promosso , l'ufficio e la persona responsabile del
    procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
•   L'omissione da parte della P.A. della comunicazione di avvio del
    procedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di
    legge, rilevabile dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
    prevista e determina la illegittimità del provvedimento adottato.
     – Questo è in sintesi l'art. 8 della 241/90 come modificato dalla Legge 11
       febbraio 2005, n. 15.




                                                                                  30
Il Web delle PA: contenuti obbligatori

•   Ai sensi dell'art 57) bis del CAD, modificato dall’art 17) del Decreto
    Legge del 01/07/2009 n. 78, le amministrazioni sono tenute ad
    aggiornare, con cadenza almeno semestrale, le informazioni
    presenti nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), istituito
    con il DPCM 1 aprile 2008, per quanto riguarda la struttura
    organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni
    relative al loro utilizzo e gli indirizzi di posta elettronica. Le
    indicazioni per la pubblicazione sull’IPA sono contenute nel
    documento “Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni
    pubbliche e delle aree organizzative omogenee” disponibile sul
    sito www.indicepa.gov.it – sezione per le Amministrazioni nonché
    nella sezione SPC del sito di DigitPA.



                                                                             31
Responsabilità dirigenziale nella legge 4/2004

• Legge 4/2004 (Accessibilità siti Web)
   – art. 4 comma 2 (obblighi per l’accessibilità)
       • I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità,
         contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto
         che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I
         contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in
         caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle
         disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con
         l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in
         vigore del medesimo decreto.
   – Art. 9 (Responsabilità)
       • L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità
         dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
         legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e
         civili previste dalle norme vigenti.




                                                                                                            32
Responsabilità dirigenziale nel CAD

Dlgs 82/2005 (aggiornato dal dlgs 235/2010)
•   Art. 57 (Moduli e Formulari)
     – La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della
        misurazione e valutazione della performance individuale dei
        dirigenti responsabili.
•   Art. 57 (Indice degli indirizzi delle P.A.)
     – La mancata comunicazione degli elementi necessari al
        completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata
        ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della
        retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.




                                                                              33
34
Decreto «Semplifica Italia»

•   Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
    materia di semplificazione e sviluppo, approvato in via definita dal
    Parlamento il 4 aprile 2012
•   Il provvedimento contiene un articolato insieme di interventi volti ad
    alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle
    imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici al fine di
    rilanciare la crescita economica.
      – Immediatezza cambio residenza
      – Scadenza carta d’identità il giorno del proprio compleanno
      – Risparmi per le aziende (eliminazione DPS, DURC, ecc.).




                                                                                   35
Decreto «Semplifica Italia»

In caso di ritardo dell’amministrazione
•   Se l’amministrazione non conclude “la pratica” nei tempi stabiliti, il
    cittadino o l’impresa possono ricorrere ad un dirigente appositamente
    designato, che dovrà concludere il procedimento in metà del tempo
    originariamente fissato. Inoltre è prevista la responsabilità dirigenziale,
    disciplinare e contabile in caso di mancato adempimento. (Art. 1)

Procedure on-line
•   A partire dal 1 gennaio 2014 tutte le procedure per i cittadini e le imprese
    saranno online. Le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire
    esclusivamente attraverso i canali e servizi telematici e la posta
    certificata. (Art.47-quinquies)




                                                                                   36
Decreto «Semplifica Italia»

Tasse scolastiche, ticket, multe e altri pagamenti
direttamente da casa
•   Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali e sulle
    richieste di pagamento (bollettini, ecc.) i codici IBAN e le causali di
    versamento per effettuare pagamenti elettronici tramite bonifico. In questo
    modo, chi lo desidera, potrà effettuare i pagamenti telematici senza
    muoversi di casa. La disposizione sarà operativa dopo 3 mesi dall’entrata
    in vigore della Legge. (Art.6-ter)

Pagamento del bollo on-line
•   Per agevolare l’invio delle domande per via telematica è prevista la
    possibilità di pagare il bollo online, anche attraverso l’uso della carta di
    credito o prepagata. (Art.6-bis)


                                                                                   37
Decreto «Semplifica Italia»

Sanità digitale
•   Nei Piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica
    delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica,
    dei sistemi di prenotazione elettronica delle visite e dell’offerta diretta di
    cure attraverso la telemedicina mobile. (Art.47-bis)

Iscrizioni alle università
•   Procedure più rapide per le iscrizioni all’università. Si snellisce l’attività
    delle segreterie delle università che, al momento delle iscrizioni, potranno
    controllare in tempo reale il possesso del diploma di maturità degli
    studenti che si iscrivono al primo anno. (Art.48)




                                                                                         38
Decreto «Semplifica Italia»

Concorsi e prove selettive
•   A decorrere dal 30 giugno sarà obbligatorio inviare le domande per la
    partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
    amministrazioni centrali soltanto per via telematica (le regioni dovranno
    adeguare il proprio ordinamento in materia); sono nulle le clausole dei
    bandi che non prevedono le domande online. (Art.8)




                                                                                39
40
41
La partecipazione spontanea




Gli utenti sviluppano le loro
applicazioni per dare alla collettività
benefici per migliorare la qualità
della vita e dell’amministrazione
cittadina.
                                          42
La partecipazione spontanea




http://www.fixmystreet.com/      43
La partecipazione spontanea




                                  44
http://www.mybikelane.com/
La partecipazione spontanea




                                  45
http://bikemestre.blogspot.com
La partecipazione spontanea




                              46
La partecipazione spontanea




                              47
La partecipazione spontanea




http://40xvenezia.ning.com/ - http://www.40xvenezia.it   48
49
Thanks to @Gigicogo 50
Qualcosa sta cambiando…




                          51
Qualcosa sta cambiando…




                          52
Esperienze locali: iris




                                 53
http://iris.comune.venezia.it/
Esperienze locali: comune 2.0




                                54
Gli strumenti?

    • Ci sono, molti
      open-source
    • Serve
      riorganizzare
      le persone




http://ushahidi.com/   55
56
Il futuro: i dati aperti




                           57
58
Decalogo: 5 punti per i cittadini

1. Attivare una casella PEC ed utilizzarla per le
   comunicazioni con la PA
2. Richiedere l’implementazione dei servizi in rete
   con monitoraggio avanzamento pratica
3. Verificare costantemente le sezioni di pubblicità
   legale (Albo, incarichi, ecc.)
4. Richiedere la modulistica interattiva
5. Richiedere pubblicazione contenuti obbligatori
   (tempi pagamento, durata procedimenti, ecc.)

                                                       59
Decalogo: 5 punti per le P.A.

1. Pubblicare TUTTI i documenti obbligatori per
   legge all’albo pretorio (in formato accessibile)
2. Coinvolgere il cittadino nel miglioramento dei
   servizi (sistemi segnalazione, focus group,...)
3. Diminuire la burocratizzazione del digitale,
   riorganizzando le procedure interne
4. Utilizzare i social media come canale di
   comunicazione e non di auto-incensamento
5. Ricordarsi che la trasparenza è beneficio per tutti

                                                         60
Ricordiamoci della vecchia regola…

Il cittadino è il cliente della PA,
ed il cliente ha sempre ragione.

Se il cliente conosce i suoi
diritti, saprà farli valere:
più cittadini conoscono
(e pretendono) i propri diritti
digitali, migliore sarà la
qualità dei servizi erogati.

                                      61
Fine?




        62

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  • 2. 2
  • 3. PA: contenuti minimi obbligatori • Il Codice della P.A. Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) – ha imposto un vero percorso di cambiamento, prevedendo tra l’altro, che il canale preferenziale per l’interazione tra Pubblica Amministrazione ed utenti debba essere, in prevalenza, la Rete Internet. http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf 3
  • 4. CAD: Ambito di applicazione • DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 art. 2 comma 2 – 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. • http://www.istat.it/strumenti/definizioni/elenco_amministrazioni_pubbliche/elenco.pdf 4
  • 5. CAD: Ambito di applicazione • comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni – Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5
  • 6. Nuovi diritti («digitali») per il cittadino • diritto all’uso delle tecnologie (art. 3) • diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4) • diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) • diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6) • diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) • diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8) • diritto alla partecipazione (art. 9) • diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 57) http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf 6
  • 7. Nuovi doveri «digitali» per le P.A. • disponibilità dei dati (artt. 50-51) • accesso telematico (art. 52) • siti internet delle Amministrazioni (artt. 53-54) • moduli e formulari in rete (art. 57) Dati obbligatori • Informazioni relative alla struttura degli uffici • Trasparenza, valutazione e merito • Procedimenti amministrativi e servizi on line • Pubblicità legale http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf 7
  • 8. Direttiva 8/2009 (“Rottamazione siti Web”) Direttiva 8/2009 http://www.innovazionepa.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf 8
  • 9. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Art. 53 del Codice Amministrazione parla di accessibilità e usabilità: – Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54. • Ulteriori riferimenti: – Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e decreti attuativi 9
  • 11. … o un fatto culturale? 11
  • 12. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Art. 54 del Codice Amministrazione Digitale (CAD) contiene una serie di contenuti minimi obbligatori per i siti delle PA tra cui: – L’organigramma completo – L’elenco delle caselle di posta elettronica (e PEC) – L’elenco dei bandi e concorsi – L’elenco dei compensi – L’elenco dei servizi attivi e di prossima attivazione • Ulteriori contenuti legati alla trasparenza: – Legge 7 giugno 2000, n.150 – Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 12
  • 13. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Art. 57 Codice Amministrazione Digitale – 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. – 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. 13
  • 15. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Art. 23 comma 5 Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre forme idonee: a) un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente” . 15
  • 16. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 16
  • 17. Cosa va pubblicato all’albo pretorio? • Nell’Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione prodotta dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti. 17
  • 18. Anche le determinazioni? Siamo sicuri? http://db.formez.it/giurisprudenza.nsf/49c77338634d8ccbc1256b50003c8c2f/badde2fb663a53 18 65c125714e004bbb76?OpenDocument
  • 19. E se il mio comune non le pubblica? • A chi contesta l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, possiamo solo fare una domanda: “visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il documento cartaceo, se l’amministrazione non pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione)? • In questo caso infatti il termine di impugnazione della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento della effettiva conoscenza: la conseguenza non è di poco conto. Utile lettura: 19 http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/
  • 21. Conseguenze… 21 http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/
  • 22. … e anche questi «orrori»! 22
  • 23. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Art. 34 [...] b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: "2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. 2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche". 23
  • 24. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Incarichi: – Le amministrazioni pubbliche sono tenute, in base alla Legge 244/2007, art. 3 comma 54 e ss.mm., a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi a soggetti esterni con l'indicazione della tipologia dell'incarico e dell'importo erogato. – Art. 10 comma 5. Decreto legislativo 150/2009 • In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 24
  • 25. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Incarichi: – Art. 11 comma 8. Decreto legislativo 150/2009 • Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: […] i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 25
  • 26. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Incarichi: – Finanziaria 2008 , L. n. 244 del 24-12-2007 • prevede sanzioni per la mancata pubblicazione sul sito web di incarichi di consulenza e retribuzioni: inefficacia degli atti, rimborso a titolo di danno erariale, illecito disciplinare e responsabilità erariale • (Art. 3 Comma 18) – I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. 26
  • 27. 27
  • 28. La Nuova Venezia 28 maggio 2011 28
  • 29. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" 29
  • 30. Responsabile al procedimento • L'Amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale dove deve essere indicata l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso , l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. • L'omissione da parte della P.A. della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge, rilevabile dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista e determina la illegittimità del provvedimento adottato. – Questo è in sintesi l'art. 8 della 241/90 come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 30
  • 31. Il Web delle PA: contenuti obbligatori • Ai sensi dell'art 57) bis del CAD, modificato dall’art 17) del Decreto Legge del 01/07/2009 n. 78, le amministrazioni sono tenute ad aggiornare, con cadenza almeno semestrale, le informazioni presenti nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), istituito con il DPCM 1 aprile 2008, per quanto riguarda la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo e gli indirizzi di posta elettronica. Le indicazioni per la pubblicazione sull’IPA sono contenute nel documento “Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee” disponibile sul sito www.indicepa.gov.it – sezione per le Amministrazioni nonché nella sezione SPC del sito di DigitPA. 31
  • 32. Responsabilità dirigenziale nella legge 4/2004 • Legge 4/2004 (Accessibilità siti Web) – art. 4 comma 2 (obblighi per l’accessibilità) • I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. – Art. 9 (Responsabilità) • L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. 32
  • 33. Responsabilità dirigenziale nel CAD Dlgs 82/2005 (aggiornato dal dlgs 235/2010) • Art. 57 (Moduli e Formulari) – La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. • Art. 57 (Indice degli indirizzi delle P.A.) – La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. 33
  • 34. 34
  • 35. Decreto «Semplifica Italia» • Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, approvato in via definita dal Parlamento il 4 aprile 2012 • Il provvedimento contiene un articolato insieme di interventi volti ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici al fine di rilanciare la crescita economica. – Immediatezza cambio residenza – Scadenza carta d’identità il giorno del proprio compleanno – Risparmi per le aziende (eliminazione DPS, DURC, ecc.). 35
  • 36. Decreto «Semplifica Italia» In caso di ritardo dell’amministrazione • Se l’amministrazione non conclude “la pratica” nei tempi stabiliti, il cittadino o l’impresa possono ricorrere ad un dirigente appositamente designato, che dovrà concludere il procedimento in metà del tempo originariamente fissato. Inoltre è prevista la responsabilità dirigenziale, disciplinare e contabile in caso di mancato adempimento. (Art. 1) Procedure on-line • A partire dal 1 gennaio 2014 tutte le procedure per i cittadini e le imprese saranno online. Le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire esclusivamente attraverso i canali e servizi telematici e la posta certificata. (Art.47-quinquies) 36
  • 37. Decreto «Semplifica Italia» Tasse scolastiche, ticket, multe e altri pagamenti direttamente da casa • Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento (bollettini, ecc.) i codici IBAN e le causali di versamento per effettuare pagamenti elettronici tramite bonifico. In questo modo, chi lo desidera, potrà effettuare i pagamenti telematici senza muoversi di casa. La disposizione sarà operativa dopo 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge. (Art.6-ter) Pagamento del bollo on-line • Per agevolare l’invio delle domande per via telematica è prevista la possibilità di pagare il bollo online, anche attraverso l’uso della carta di credito o prepagata. (Art.6-bis) 37
  • 38. Decreto «Semplifica Italia» Sanità digitale • Nei Piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, dei sistemi di prenotazione elettronica delle visite e dell’offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile. (Art.47-bis) Iscrizioni alle università • Procedure più rapide per le iscrizioni all’università. Si snellisce l’attività delle segreterie delle università che, al momento delle iscrizioni, potranno controllare in tempo reale il possesso del diploma di maturità degli studenti che si iscrivono al primo anno. (Art.48) 38
  • 39. Decreto «Semplifica Italia» Concorsi e prove selettive • A decorrere dal 30 giugno sarà obbligatorio inviare le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali soltanto per via telematica (le regioni dovranno adeguare il proprio ordinamento in materia); sono nulle le clausole dei bandi che non prevedono le domande online. (Art.8) 39
  • 40. 40
  • 41. 41
  • 42. La partecipazione spontanea Gli utenti sviluppano le loro applicazioni per dare alla collettività benefici per migliorare la qualità della vita e dell’amministrazione cittadina. 42
  • 44. La partecipazione spontanea 44 http://www.mybikelane.com/
  • 45. La partecipazione spontanea 45 http://bikemestre.blogspot.com
  • 49. 49
  • 53. Esperienze locali: iris 53 http://iris.comune.venezia.it/
  • 55. Gli strumenti? • Ci sono, molti open-source • Serve riorganizzare le persone http://ushahidi.com/ 55
  • 56. 56
  • 57. Il futuro: i dati aperti 57
  • 58. 58
  • 59. Decalogo: 5 punti per i cittadini 1. Attivare una casella PEC ed utilizzarla per le comunicazioni con la PA 2. Richiedere l’implementazione dei servizi in rete con monitoraggio avanzamento pratica 3. Verificare costantemente le sezioni di pubblicità legale (Albo, incarichi, ecc.) 4. Richiedere la modulistica interattiva 5. Richiedere pubblicazione contenuti obbligatori (tempi pagamento, durata procedimenti, ecc.) 59
  • 60. Decalogo: 5 punti per le P.A. 1. Pubblicare TUTTI i documenti obbligatori per legge all’albo pretorio (in formato accessibile) 2. Coinvolgere il cittadino nel miglioramento dei servizi (sistemi segnalazione, focus group,...) 3. Diminuire la burocratizzazione del digitale, riorganizzando le procedure interne 4. Utilizzare i social media come canale di comunicazione e non di auto-incensamento 5. Ricordarsi che la trasparenza è beneficio per tutti 60
  • 61. Ricordiamoci della vecchia regola… Il cittadino è il cliente della PA, ed il cliente ha sempre ragione. Se il cliente conosce i suoi diritti, saprà farli valere: più cittadini conoscono (e pretendono) i propri diritti digitali, migliore sarà la qualità dei servizi erogati. 61
  • 62. Fine? 62