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La biblioteca e le leggi

      Sergio Staffiere
La biblioteca esiste ab aeterno.
Di questa verità, il cui corollario immediato è
  l’eternità futura del mondo, nessuna mente
            ragionevole può dubitare.




                      Jorge Luis Borges
1. Perché il libro è stato, e continua ad
   essere il più grande mezzo di
   comunicazione di massa.
2. Perché la cultura si diffonde e si comunica
   attraverso il libro.
3. Perché è a causa del loro costo, che i libri
   non riescono ad avere una maggiore
   diffusione.
1.   Il libro non è un mezzo di comunicazione di
     massa.
2.   La cultura si diffonde e si comunica anche, ma
     non necessariamente, attraverso il libro.
3.   L’ostacolo principale alla circolazione dei libri
     non è costituito dal prezzo.



 FAVORIRE L’INCONTRO FRA L’INFORMAZIONE
       E IL BISOGNO DEL CITTADINO

1. A ciascun lettore … il suo libro!
2. Ad ogni libro … il suo lettore!
• La biblioteca pubblica, via di accesso
  locale alla conoscenza e
  all’informazione, costituisce uno strumento
  essenziale per l’apprendimento
  permanente, l’indipendenza delle
  decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo
  e dei gruppi sociali.
• LA BIBLIOTECA FORNISCE L’ACCESSO ALLA
  CONOSCENZA, ALL’INFORMAZIONE E ALLE OPERE
  DELL’IMMAGINAZIONE TRAMITE UNA GAMMA DI
  RISORSE E SERVIZI ED E’ APERTA EQUAMENTE A
  TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITA’ SENZA
  DISTINZIONI […].
• E’ UN’ORGANIZZAZIONE ISTITUITA, SOSTENUTA E
  FINANZIATA DALLA COMUNITA’, TRAMITE
  L’ORGANIZZAZIONE LOCALE, REGIONALE E
  NAZIONALE, OPPURE TRAMITE ALTRE FORME DI
  ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA.
Rapporto IFLA 2002 sulle biblioteche italiane

• le biblioteche in Italia sono circa 15.000;
• circa 47% sono biblioteche di ente locale;
• la maggior parte di loro è sorta dopo il 1972;
• il patrimonio bibliografico nazionale
  complessivo è superiore ai 200.000.000 di
  documenti, compreso il patrimonio storico (50%
  biblioteche di ente locale);
• le biblioteche pubbliche di ente locale sono
  circa 6.000 (in Italia ci sono circa 8.000 Comuni
  in Italia), con circa 4.000.000 di acquisizioni
  annue, 7.000.000 di utenti iscritti (12% della
  popolazione), 45.000.000 di prestiti e circa
  12.000 persone in servizio.
I mitici anni Settanta …

• con l'inizio degli anni Settanta viene data attuazione
  al principio dell'autonomia regionale e nascono le
  Regioni a statuto ordinario;
• con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 "Trasferimento alle
  regioni a statuto ordinario delle funzioni
  amministrative statali in materia di assistenza
  scolastica e di musei e di biblioteche di enti locali e
  dei relativi personali e uffici", lo Stato italiano indica
  gli specifici settori oggetto di delega dando
  finalmente piena esecuzione all'art. 117 della
  Costituzione del 1948;
• i Comuni italiani istituiscono le biblioteche di
  pubblica lettura.
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
   Le modifiche al Titolo V della Costituzione
              IL NUOVO ART. 117:
     DAL “CONFERIMENTO” ALLA “RESIDUALITA”

Materie in cui lo STATO ha legislazione esclusiva:
 Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali
Materie di LEGISLAZIONE CONCORRENTE:
 Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali
Materie in cui le REGIONI hanno potestà legislativa:
 Ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato
Genova, Congresso nazionale AIB 1998
  La Legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di
     accesso alla conoscenza, al pensiero, alla
            cultura e all’informazione
• La biblioteca, da bene culturale a risorsa
  informativa;
• “Territorializzazione” e decentramento dei servizi
  bibliotecari;
• Centralità della biblioteca pubblica (Public
  Library);
• I servizi bibliografici nazionali al servizio della
  biblioteca locale;
• Autonomia gestionale e ricorso a nuove forme
  di gestione;
• Cooperazione e interscambio integrali;
• Accesso libero e gratuito ai servizi;
• Libera circolazione e fruizione dell’informazione
  (diritto d’autore);
• La contrattualistica, da conseguirsi con la Carta
  dei servizi;
• Predisposizione e utilizzo di standard ed
  indicatori di funzionamento;
• Nuova attenzione alle figure professionali
  (Lombardia, 2004).
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo
delle biblioteche nella società moderna, 1998

• le biblioteche sono uno dei maggiori sistemi
  organizzati per l'accesso all'informazione e alla
  cultura;
• spetta alle biblioteche fungere da ponte fra i
  mezzi d'informazione tradizionali e i nuovi mezzi,
  consentendo loro di integrarsi anziché di
  escludersi;
• gli oltre 240.000 operatori europei delle
  biblioteche dispongono di conoscenze uniche
  per la gestione e il trattamento dell'informazione,
  e per il libero accesso ad essa da parte dei
  cittadini.
Dichiarazione IFLA sulle biblioteche e sulla
           libertà intellettuale, 1999
• le biblioteche forniscono l'accesso all'informazione,
  alle idee e alle opere dell'ingegno […]
  apprendimento lungo tutto l'arco della vita […]
  sviluppo e al mantenimento della libertà
  intellettuale;
• le biblioteche devono garantire che la selezione e
  la disponibilità dei materiali e dei servizi bibliotecari
  siano dettate da considerazioni professionali e non
  da ottiche politiche, morali o religiose;
• gli utenti delle biblioteche devono avere il diritto
  alla privacy personale e all'anonimato;
• i doveri nei confronti degli utenti devono avere
  precedenza rispetto agli interessi dei datori di
  lavoro.
Legge regionale 4 settembre 1973, n. 41
 “Norme in materia di biblioteche di enti
      locali o di interesse locale”




Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81
 “Norme in materia di biblioteche di enti
      locali o di interesse locale”
Regione Lombardia, 1985 (L.R. 14/12/1985, n. 81)
  Norme in materia di biblioteche e archivi
  storici di Ente locale o di interesse locale
 1. Obiettivi e funzioni della REGIONE;
 2. Obiettivi e funzioni delle PROVINCE;
 3. Obiettivi e funzioni dei COMUNI;
 4. Obiettivi e funzioni dei SISTEMI BIBLIOTECARI.
FINALITA’
Promuovere e disciplinare l' organizzazione
bibliotecaria regionale attraverso:
l' attuazione di una rete integrata di strutture e di
servizi bibliotecari e documentari;
il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici
con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;
l' acquisizione, la conservazione, la tutela, la
valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e
documentari;
la realizzazione di sistemi informativi coordinati
anche in relazione alla rete bibliografica nazionale;
la promozione di attività culturali correlate con i
beni librari e documentari.
RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni:
di indirizzo, di coordinamento e di programmazione
dell' organizzazione bibliotecaria regionale;
amministrative attribuite dalla legislazione
nazionale.
Funzioni delle Province
Predispongono i programmi bibliotecari provinciali
pluriennali e i relativi piani annuali di attuazione.
Sono delegate, inoltre, ad esercitare, per i rispettivi
territori e nell' ambito degli indirizzi definiti dalla
Regione, le funzioni amministrative connesse all'
attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e
delle biblioteche di enti locali.
Funzioni dei Comuni
I Comuni, singoli o associati provvedono all' istituzione
ed al funzionamento dei sistemi bibliotecari
locali, urbani o intercomunali, al coordinamento, all'
integrazione, alla diffusione dei servizi e delle risorse
librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio e
all' erogazione dei servizi bibliotecari e documentari.
Funzioni dei Sistemi bibliotecari locali
Compete ai sistemi bibliotecari locali, costituiti
mediante consorzio o convenzione, coordinare i
programmi delle biblioteche associate, gli acquisti del
materiale librario e documentario anche attraverso
forme di acquisto centralizzate, nonché‚ altre attività
connesse all'organizzazione ed alla gestione delle
biblioteche associate.
IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI
   INTERVENTI
Programma regionale pluriennale
Il programma regionale pluriennale prevede:
gli indirizzi programmatici e gli obiettivi da realizzare
   nel triennio successivo in relazione al
   consolidamento, funzionamento, promozione e sviluppo
   dei sistemi bibliotecari locali;
l' ammontare complessivo dei finanziamenti per gli
   interventi e per i servizi relativi al raggiungimento degli
   obiettivi enunciati precedentemente;
le linee di intervento e l' ammontare dei relativi
   finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse
   locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali.
Criteri di riparto dei finanziamenti per Province e per
  tipo di intervento
I finanziamenti sono ripartiti per province tenuto
    conto percentualmente:
a) della popolazione residente;
b) delle condizioni di carenza nelle strutture e nei
    servizi bibliotecari;
c) della quota del bilancio provinciale destinata all'
    organizzazione bibliotecaria;
d) dei precedenti programmi pluriennali provinciali
    e relative previsioni di spesa e del grado di
    realizzazione degli impegni assunti con i
    programmi stessi.
UNA RIFLESSIONE NECESSARIA …
Articolo 113 bis D. Lgs. n. 267/2000 (Gestione dei
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico.
2. E' consentita la gestione in economia
quando, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al
comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche
ad associazioni e fondazioni da loro costituite o
partecipate.
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-
         27 luglio 2004, n. 272 ha
  dichiarato, l'illegittimità del presente
                   articolo
La legge n. 449 del 27.12.1997
Art. 43 – I contratti di sponsorizzazione
Gli Enti Locali possono ridurre il proprio disavanzo
  attraverso il perseguimento di obiettivi di
  efficienza, aumento della produttività e riduzione
  dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle
  attività di propria competenza, anche
  sviluppando iniziative di stipula di contratti di
  sponsorizzazione allo scopo di realizzare
  maggiori economie di gestione.
Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento
  di interessi pubblici, devono escludere forme di
  conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
  privata e devono comportare risparmi di spesa
  rispetto agli stanziamenti disposti.
Il contratto di sponsorizzazione


costituito dal complesso di regole pattizie che
  disciplinano un rapporto a titolo oneroso in cui
  per lo sponsor il vantaggio è dato dal ritorno
  pubblicitario, mentre per lo sponsee dalla
  disponibilità di risorse (finanziarie e/o
  strumentali).


Per le amministrazioni locali la legge non pone
  alcun obbligo di destinazione dei risparmi di
  spesa
Definizione


Il diritto d’autore, secondo il codice civile, “è il
    complesso di diritti che l’ordinamento giuridico
    attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere
    dell’ingegno di carattere creativo che
    appartengono alle scienze, alla letteratura, alla
    musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e
    alla cinematografia”.
Normativa



La normativa oggi vigente in Italia sul diritto
  d'autore si basa sulla Legge 22 aprile 1941 n.
  633, "Protezione del diritto d'autore e di altri
  diritti connessi al suo esercizio", modificata
  prima dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248,
  "Nuove norme di tutela del diritto di autore" e
  infine dal D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68, in
  attuazione della Direttiva europea 2001/29/CE
Titolarità del diritto




IL TITOLO ORIGINARIO
La creazione dell’opera
IL TITOLO DERIVATO
Gli eredi (fino al 70° anniversario della
morte dell’autore)
Esercizio del diritto

Il diritto esclusivo di riprodurre
Ha per oggetto la moltiplicazione in copie
dell'opera con qualsiasi mezzo.

Il diritto esclusivo di dare in prestito
Ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere tutelate
dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo
limitato, senza fini di lucro.
L’ART. 68
La fotocopia da opere esistenti in biblioteca è LIBERA
      (tranne che per opere rare fuori catalogo)


  La Convenzione di Berna del 1978

     Il limite del quindici per cento di ciascun
    volume o fascicolo di periodico, escluse le
                 pagine di pubblicità
 Il compenso forfetario a favore degli aventi diritto

              L’accordo 19 luglio 2002
L’ART. 69




  Il prestito in biblioteca non é soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo
            diritto esclusivamente per:


  Esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli
spartiti e le partiture musicali
oppure per …


   Fonogrammi e videogrammi contenenti opere
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essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
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Il problema della gratuità del prestito


Il 16 gennaio 2004, dopo aver condannato il
    Belgio, la Commissione europea avvia un
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    e Irlanda per la modifica delle legislazioni
    nazionali che prevedono la gratuità del prestito
    pubblico effettuato da biblioteche e altri enti
    pubblici.

La campagna “Non pago di leggere” … da
  Cologno Monzese alla Spagna, al Portogallo.
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
          trattamento dei dati personali
(testo consolidato con il D. Lgs. 28.12.2001, n. 467)

Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati
personali;
b) per "trattamento", qualunque operazione svolta
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici
concernente la raccolta, la registrazione, […] di
dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo impegnato
nella raccolta dei dati;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
Art. 8. Responsabile
• Il responsabile, se designato, deve essere
  nominato tra soggetti che per esperienza,
  capacità ed affidabilità forniscano idonea
  garanzia del pieno rispetto delle vigenti
  disposizioni in materia di trattamento, ivi
  compreso il profilo relativo alla sicurezza.
• Ove necessario per esigenze organizzative,
  possono essere designati responsabili più
  soggetti, anche mediante suddivisione di
  compiti.
• I compiti affidati al responsabile devono essere
  analiticamente specificati per iscritto.
Art. 11. Consenso

• 1. Il trattamento di dati personali da parte di
  privati o di enti pubblici economici è ammesso
  solo con il consenso espresso dell'interessato.
• 2. Il consenso può riguardare l'intero
  trattamento ovvero una o più operazioni dello
  stesso.
• 3. Il consenso è validamente prestato solo se è
  espresso liberamente, in forma specifica e
  documentata per iscritto, e se sono state rese
  all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10
  (anche oralmente).
Art. 22. Dati sensibili

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
   etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
   altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
   partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
   carattere religioso, filosofico, politico o
   sindacale, nonché i dati personali idonei a
   rivelare lo stato di salute e la vita
   sessuale, possono essere oggetto di trattamento
   solo con il consenso scritto dell'interessato e
   previa autorizzazione del Garante
Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
• Salvo che il fatto costituisca più grave
  reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
  altri profitto o di recare ad altri un
  danno, procede al trattamento dei dati
  personali in violazione di quanto disposto dalla
  presente legge, è punito con la reclusione da
  Art.mesi a tre anni.
  tre 36. Omessa adozione di misure necessarie
                alla sicurezza dei dati
• Chiunque, essendovi tenuto, omette di
  adottare le misure necessarie a garantire la
  sicurezza dei dati personali è punito con
  l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da €
  5.164,57 a € 41.316,56
D.L. 27.07.2005 n. 144
   Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
                  internazionale
Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa
  degli esercizi pubblici di telefonia e internet
• chiunque quale attività principale intende
  aprire un pubblico esercizio o un circolo privato
  di qualsiasi specie, nel quale sono posti a
  disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
  apparecchi terminali utilizzabili per le
  comunicazioni anche telematiche, deve
  chiederne la licenza al questore.
 La licenza non riguarda le biblioteche, ma gli
   esercizi pubblici di telefonia e internet.
• Il 27 febbraio 2011 è entrata in vigore la Legge
  10/2011 di conversione del Decreto Legge 29
  dicembre 2010, n. 225 "Decreto milleproroghe".
• Il Decreto, all' art. 2 comma 19 lettera b,
  abrogava i commi 4 e 5 dell'art. 7 del “Decreto
  Pisanu”;
• Non è pertanto più richiesto alle biblioteche il
  monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente
  che utilizza le postazioni pubbliche per la
  navigazione in Internet e l'archiviazione dei
  relativi dati, nonché le misure di preventiva
  acquisizione di dati anagrafici (documento di
  identità), per l'identificazione degli utilizzatori.
Il codice deontologico del bibliotecario
• Approvato dall'Assemblea generale dei soci
  A.I.B. tenuta a Napoli il 30.10.1997.


 Doveri verso i documenti e le informazioni
 Il bibliotecario, consapevole del contesto
 globale in cui opera, si impegna a
 promuovere singolarmente e in forma
 cooperativa l'integrazione dei diversi sistemi
 informativi.
Linee di politica bibliotecaria per le
                 autonomie (2003)



“I Comuni, le Province e le Regioni ritengono che la
  cooperazione territoriale debba essere la base di
          uno sviluppo programmato dei servizi
    bibliotecari, che possono conseguire adeguati
risultati di efficienza ed efficacia solo se progettati e
 gestiti come reti di servizi differenziati e coordinati”.
La Legge Regionale 29.04.95 n. 35
• Interventi della Regione Lombardia per la
  promozione, il coordinamento e lo sviluppo di
  sistemi integrati di beni e servizi culturali”
 La Regione Lombardia promuove e
 coordina, anche in concorso con altri soggetti
 pubblici e privati, lo sviluppo di sistemi integrati di
 beni e servizi culturali, costituiti da
 musei, biblioteche ed archivi, anche
 multimediali, nonché istituzioni culturali dello
 spettacolo e della musica.
 In particolare …
 … opere di ristrutturazione di beni culturali di
 elevato valore storico ed artistico.
• Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al
  deposito legale dei documenti di interesse
  culturale destinati a uso pubblico”
Principali novità rispetto alla precedente legge del
   1939, modificata dal decreto luogotenenziale
   del 1945:
DESTINATARI DEL DEPOSITO
Obbligo di provvedere al deposito di n. 3
copie, destinate a:
• Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
• Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
• Biblioteca titolare dell’Archivio Regionale
(biblioteca nazionale, statale, regionale, civica
etc.).
TITOLARE DELL’OBBLIGO
non è più lo stampatore (provvedeva a depositare
   n. 5 copie presso la Prefettura della sua
   Provincia);
è l’editore, che provvederà ad inviare n. tre copie.

Qualora l’editore fosse un ente locale, lo stesso
  sarà tenuto a depositare, a richiesta, un
  esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni
  altra pubblicazione edita da se stesso o con il
  proprio contributo, rispettivamente a:
• Biblioteca del Senato della Repubblica;
• Biblioteca della Camera dei Deputati;
• Biblioteca centrale giuridica del Ministero della
  Giustizia.
DOCUMENTAZIONE DIGITALE
Obbligo del deposito dei documenti digitali diffusi
 tramite rete informatica e dei siti web.
 PER RICAPITOLARE …
 I documenti soggetti a deposito obbligatorio
    sono di diversa natura:
 “libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte
    geografiche e topografiche, atlanti, grafica
    d’arte, video d’artista, manifesti, musica a
    stampa,          microforme,         documenti
    fotografici,     documenti         sonori    e
    video, film, soggetti, sceneggiature e
    documenti diffusi su supporto informatico”.
Mancato deposito? Sanzione di € 1.500,00!
L’ARCHIVIO REGIONALE
Con l’istituzione dell’archivio regionale della
  produzione editoriale le biblioteche delle
  province perdono il diritto al deposito della
  “terza copia”, a favore di un’unica biblioteca
  regionale.

Entro 6 mesi dall’approvazione della legge doveva
  entrare in vigore il regolamento attuativo.


Approvato con D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006;
Entrato in vigore il 2 settembre 2006.
Dal REGOLAMENTO ci si aspettava:
1. Una maggiore distinzione di compiti e ruoli fra le
  due biblioteche nazionali centrali;
2. Una maggiore articolazione delle competenze
  fra le biblioteche titolari del diritto di deposito. In
  particolare ci si aspettava che andassero:
• alla Discoteca di Stato i documenti sonori e i
  video di preminente interesse musicale;
• alla Cineteca Nazionale i film, i soggetti e le
  sceneggiature;
• all’Istituto Nazionale per la Grafica la grafica
  d’arte e i video d’artista;
• alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in
  linea con la recente tradizione, i documenti
  diffusi in rete su supporto informatico.
In particolare …
ruolo e identificazione degli istituti depositari dei
   documenti della produzione editoriale regionale.
Decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato
  sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008
Vengono individuati gli istituti:

REGIONE LOMBARDIA
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
Tutti i materiali librari cartacei;
Biblioteca Mediateca Santa Teresa di Milano
Tutti i materiali audiovisivi e informatici;
Conservatorio “G. Verdi” di Milano
Tutti i documenti musicali a stampa;
Museo per la fotografia contemp. di Cinisello B.
Tutti i documenti fotografici;
Biblioteca Civica di Monza
Tutti i titoli di letteratura per i ragazzi;
Cineteca Italiana
Tutti i documenti video, i film, i soggetti e le
  sceneggiature;

FINITO????
Biblioteche capoluogo di provincia
Una copia di tutti i libri, opuscoli, pubblicazioni
  periodiche, carte geografiche e
  topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa
  prodotti sul territorio provinciale.

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Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

  • 1. La biblioteca e le leggi Sergio Staffiere
  • 2. La biblioteca esiste ab aeterno. Di questa verità, il cui corollario immediato è l’eternità futura del mondo, nessuna mente ragionevole può dubitare. Jorge Luis Borges
  • 3.
  • 4. 1. Perché il libro è stato, e continua ad essere il più grande mezzo di comunicazione di massa. 2. Perché la cultura si diffonde e si comunica attraverso il libro. 3. Perché è a causa del loro costo, che i libri non riescono ad avere una maggiore diffusione.
  • 5. 1. Il libro non è un mezzo di comunicazione di massa. 2. La cultura si diffonde e si comunica anche, ma non necessariamente, attraverso il libro. 3. L’ostacolo principale alla circolazione dei libri non è costituito dal prezzo. FAVORIRE L’INCONTRO FRA L’INFORMAZIONE E IL BISOGNO DEL CITTADINO 1. A ciascun lettore … il suo libro! 2. Ad ogni libro … il suo lettore!
  • 6. • La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza e all’informazione, costituisce uno strumento essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza delle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali.
  • 7. • LA BIBLIOTECA FORNISCE L’ACCESSO ALLA CONOSCENZA, ALL’INFORMAZIONE E ALLE OPERE DELL’IMMAGINAZIONE TRAMITE UNA GAMMA DI RISORSE E SERVIZI ED E’ APERTA EQUAMENTE A TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITA’ SENZA DISTINZIONI […]. • E’ UN’ORGANIZZAZIONE ISTITUITA, SOSTENUTA E FINANZIATA DALLA COMUNITA’, TRAMITE L’ORGANIZZAZIONE LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE, OPPURE TRAMITE ALTRE FORME DI ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA.
  • 8. Rapporto IFLA 2002 sulle biblioteche italiane • le biblioteche in Italia sono circa 15.000; • circa 47% sono biblioteche di ente locale; • la maggior parte di loro è sorta dopo il 1972; • il patrimonio bibliografico nazionale complessivo è superiore ai 200.000.000 di documenti, compreso il patrimonio storico (50% biblioteche di ente locale); • le biblioteche pubbliche di ente locale sono circa 6.000 (in Italia ci sono circa 8.000 Comuni in Italia), con circa 4.000.000 di acquisizioni annue, 7.000.000 di utenti iscritti (12% della popolazione), 45.000.000 di prestiti e circa 12.000 persone in servizio.
  • 9. I mitici anni Settanta … • con l'inizio degli anni Settanta viene data attuazione al principio dell'autonomia regionale e nascono le Regioni a statuto ordinario; • con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e di biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici", lo Stato italiano indica gli specifici settori oggetto di delega dando finalmente piena esecuzione all'art. 117 della Costituzione del 1948; • i Comuni italiani istituiscono le biblioteche di pubblica lettura.
  • 10. Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Le modifiche al Titolo V della Costituzione IL NUOVO ART. 117: DAL “CONFERIMENTO” ALLA “RESIDUALITA” Materie in cui lo STATO ha legislazione esclusiva:  Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali Materie di LEGISLAZIONE CONCORRENTE:  Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali Materie in cui le REGIONI hanno potestà legislativa:  Ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
  • 11. Genova, Congresso nazionale AIB 1998 La Legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione • La biblioteca, da bene culturale a risorsa informativa; • “Territorializzazione” e decentramento dei servizi bibliotecari; • Centralità della biblioteca pubblica (Public Library); • I servizi bibliografici nazionali al servizio della biblioteca locale;
  • 12. • Autonomia gestionale e ricorso a nuove forme di gestione; • Cooperazione e interscambio integrali; • Accesso libero e gratuito ai servizi; • Libera circolazione e fruizione dell’informazione (diritto d’autore); • La contrattualistica, da conseguirsi con la Carta dei servizi; • Predisposizione e utilizzo di standard ed indicatori di funzionamento; • Nuova attenzione alle figure professionali (Lombardia, 2004).
  • 13. Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle biblioteche nella società moderna, 1998 • le biblioteche sono uno dei maggiori sistemi organizzati per l'accesso all'informazione e alla cultura; • spetta alle biblioteche fungere da ponte fra i mezzi d'informazione tradizionali e i nuovi mezzi, consentendo loro di integrarsi anziché di escludersi; • gli oltre 240.000 operatori europei delle biblioteche dispongono di conoscenze uniche per la gestione e il trattamento dell'informazione, e per il libero accesso ad essa da parte dei cittadini.
  • 14. Dichiarazione IFLA sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale, 1999 • le biblioteche forniscono l'accesso all'informazione, alle idee e alle opere dell'ingegno […] apprendimento lungo tutto l'arco della vita […] sviluppo e al mantenimento della libertà intellettuale; • le biblioteche devono garantire che la selezione e la disponibilità dei materiali e dei servizi bibliotecari siano dettate da considerazioni professionali e non da ottiche politiche, morali o religiose; • gli utenti delle biblioteche devono avere il diritto alla privacy personale e all'anonimato; • i doveri nei confronti degli utenti devono avere precedenza rispetto agli interessi dei datori di lavoro.
  • 15.
  • 16. Legge regionale 4 settembre 1973, n. 41 “Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale” Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 “Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale”
  • 17. Regione Lombardia, 1985 (L.R. 14/12/1985, n. 81) Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Ente locale o di interesse locale 1. Obiettivi e funzioni della REGIONE; 2. Obiettivi e funzioni delle PROVINCE; 3. Obiettivi e funzioni dei COMUNI; 4. Obiettivi e funzioni dei SISTEMI BIBLIOTECARI.
  • 18. FINALITA’ Promuovere e disciplinare l' organizzazione bibliotecaria regionale attraverso: l' attuazione di una rete integrata di strutture e di servizi bibliotecari e documentari; il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio; l' acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari; la realizzazione di sistemi informativi coordinati anche in relazione alla rete bibliografica nazionale; la promozione di attività culturali correlate con i beni librari e documentari.
  • 19. RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI Funzioni della Regione La Regione esercita funzioni: di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell' organizzazione bibliotecaria regionale; amministrative attribuite dalla legislazione nazionale. Funzioni delle Province Predispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali e i relativi piani annuali di attuazione. Sono delegate, inoltre, ad esercitare, per i rispettivi territori e nell' ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, le funzioni amministrative connesse all' attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali.
  • 20. Funzioni dei Comuni I Comuni, singoli o associati provvedono all' istituzione ed al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, al coordinamento, all' integrazione, alla diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio e all' erogazione dei servizi bibliotecari e documentari. Funzioni dei Sistemi bibliotecari locali Compete ai sistemi bibliotecari locali, costituiti mediante consorzio o convenzione, coordinare i programmi delle biblioteche associate, gli acquisti del materiale librario e documentario anche attraverso forme di acquisto centralizzate, nonché‚ altre attività connesse all'organizzazione ed alla gestione delle biblioteche associate.
  • 21. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI Programma regionale pluriennale Il programma regionale pluriennale prevede: gli indirizzi programmatici e gli obiettivi da realizzare nel triennio successivo in relazione al consolidamento, funzionamento, promozione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali; l' ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i servizi relativi al raggiungimento degli obiettivi enunciati precedentemente; le linee di intervento e l' ammontare dei relativi finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali.
  • 22. Criteri di riparto dei finanziamenti per Province e per tipo di intervento I finanziamenti sono ripartiti per province tenuto conto percentualmente: a) della popolazione residente; b) delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari; c) della quota del bilancio provinciale destinata all' organizzazione bibliotecaria; d) dei precedenti programmi pluriennali provinciali e relative previsioni di spesa e del grado di realizzazione degli impegni assunti con i programmi stessi.
  • 24. Articolo 113 bis D. Lgs. n. 267/2000 (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) 1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico. 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
  • 25. La Corte Costituzionale, con sentenza 13- 27 luglio 2004, n. 272 ha dichiarato, l'illegittimità del presente articolo
  • 26.
  • 27. La legge n. 449 del 27.12.1997 Art. 43 – I contratti di sponsorizzazione Gli Enti Locali possono ridurre il proprio disavanzo attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza, anche sviluppando iniziative di stipula di contratti di sponsorizzazione allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione. Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
  • 28. Il contratto di sponsorizzazione costituito dal complesso di regole pattizie che disciplinano un rapporto a titolo oneroso in cui per lo sponsor il vantaggio è dato dal ritorno pubblicitario, mentre per lo sponsee dalla disponibilità di risorse (finanziarie e/o strumentali). Per le amministrazioni locali la legge non pone alcun obbligo di destinazione dei risparmi di spesa
  • 29.
  • 30. Definizione Il diritto d’autore, secondo il codice civile, “è il complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia”.
  • 31. Normativa La normativa oggi vigente in Italia sul diritto d'autore si basa sulla Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", modificata prima dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248, "Nuove norme di tutela del diritto di autore" e infine dal D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68, in attuazione della Direttiva europea 2001/29/CE
  • 32. Titolarità del diritto IL TITOLO ORIGINARIO La creazione dell’opera IL TITOLO DERIVATO Gli eredi (fino al 70° anniversario della morte dell’autore)
  • 33. Esercizio del diritto Il diritto esclusivo di riprodurre Ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo. Il diritto esclusivo di dare in prestito Ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, senza fini di lucro.
  • 34. L’ART. 68 La fotocopia da opere esistenti in biblioteca è LIBERA (tranne che per opere rare fuori catalogo) La Convenzione di Berna del 1978 Il limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità Il compenso forfetario a favore degli aventi diritto L’accordo 19 luglio 2002
  • 35. L’ART. 69 Il prestito in biblioteca non é soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto esclusivamente per: Esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali
  • 36. oppure per … Fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive, o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini La riproduzione in unico esemplare
  • 37. Il problema della gratuità del prestito Il 16 gennaio 2004, dopo aver condannato il Belgio, la Commissione europea avvia un procedimento di infrazione nei confronti di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda per la modifica delle legislazioni nazionali che prevedono la gratuità del prestito pubblico effettuato da biblioteche e altri enti pubblici. La campagna “Non pago di leggere” … da Cologno Monzese alla Spagna, al Portogallo.
  • 38.
  • 39. Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (testo consolidato con il D. Lgs. 28.12.2001, n. 467) Ai fini della presente legge si intende: a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali; b) per "trattamento", qualunque operazione svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici concernente la raccolta, la registrazione, […] di dati; c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione;
  • 40. d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo impegnato nella raccolta dei dati; e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  • 41. Art. 8. Responsabile • Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. • Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. • I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
  • 42. Art. 11. Consenso • 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. • 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. • 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10 (anche oralmente).
  • 43. Art. 22. Dati sensibili I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante
  • 44. Art. 35. Trattamento illecito di dati personali • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dalla presente legge, è punito con la reclusione da Art.mesi a tre anni. tre 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati • Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 5.164,57 a € 41.316,56
  • 45.
  • 46. D.L. 27.07.2005 n. 144 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet • chiunque quale attività principale intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non riguarda le biblioteche, ma gli esercizi pubblici di telefonia e internet.
  • 47. • Il 27 febbraio 2011 è entrata in vigore la Legge 10/2011 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Decreto milleproroghe". • Il Decreto, all' art. 2 comma 19 lettera b, abrogava i commi 4 e 5 dell'art. 7 del “Decreto Pisanu”; • Non è pertanto più richiesto alle biblioteche il monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente che utilizza le postazioni pubbliche per la navigazione in Internet e l'archiviazione dei relativi dati, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici (documento di identità), per l'identificazione degli utilizzatori.
  • 48.
  • 49. Il codice deontologico del bibliotecario • Approvato dall'Assemblea generale dei soci A.I.B. tenuta a Napoli il 30.10.1997. Doveri verso i documenti e le informazioni Il bibliotecario, consapevole del contesto globale in cui opera, si impegna a promuovere singolarmente e in forma cooperativa l'integrazione dei diversi sistemi informativi.
  • 50. Linee di politica bibliotecaria per le autonomie (2003) “I Comuni, le Province e le Regioni ritengono che la cooperazione territoriale debba essere la base di uno sviluppo programmato dei servizi bibliotecari, che possono conseguire adeguati risultati di efficienza ed efficacia solo se progettati e gestiti come reti di servizi differenziati e coordinati”.
  • 51. La Legge Regionale 29.04.95 n. 35 • Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali” La Regione Lombardia promuove e coordina, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali, costituiti da musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché istituzioni culturali dello spettacolo e della musica. In particolare … … opere di ristrutturazione di beni culturali di elevato valore storico ed artistico.
  • 52.
  • 53. • Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati a uso pubblico” Principali novità rispetto alla precedente legge del 1939, modificata dal decreto luogotenenziale del 1945: DESTINATARI DEL DEPOSITO Obbligo di provvedere al deposito di n. 3 copie, destinate a: • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; • Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; • Biblioteca titolare dell’Archivio Regionale (biblioteca nazionale, statale, regionale, civica etc.).
  • 54. TITOLARE DELL’OBBLIGO non è più lo stampatore (provvedeva a depositare n. 5 copie presso la Prefettura della sua Provincia); è l’editore, che provvederà ad inviare n. tre copie. Qualora l’editore fosse un ente locale, lo stesso sarà tenuto a depositare, a richiesta, un esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni altra pubblicazione edita da se stesso o con il proprio contributo, rispettivamente a: • Biblioteca del Senato della Repubblica; • Biblioteca della Camera dei Deputati; • Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia.
  • 55. DOCUMENTAZIONE DIGITALE Obbligo del deposito dei documenti digitali diffusi tramite rete informatica e dei siti web. PER RICAPITOLARE … I documenti soggetti a deposito obbligatorio sono di diversa natura: “libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d’arte, video d’artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film, soggetti, sceneggiature e documenti diffusi su supporto informatico”. Mancato deposito? Sanzione di € 1.500,00!
  • 56. L’ARCHIVIO REGIONALE Con l’istituzione dell’archivio regionale della produzione editoriale le biblioteche delle province perdono il diritto al deposito della “terza copia”, a favore di un’unica biblioteca regionale. Entro 6 mesi dall’approvazione della legge doveva entrare in vigore il regolamento attuativo. Approvato con D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006; Entrato in vigore il 2 settembre 2006.
  • 57. Dal REGOLAMENTO ci si aspettava: 1. Una maggiore distinzione di compiti e ruoli fra le due biblioteche nazionali centrali; 2. Una maggiore articolazione delle competenze fra le biblioteche titolari del diritto di deposito. In particolare ci si aspettava che andassero: • alla Discoteca di Stato i documenti sonori e i video di preminente interesse musicale; • alla Cineteca Nazionale i film, i soggetti e le sceneggiature; • all’Istituto Nazionale per la Grafica la grafica d’arte e i video d’artista; • alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in linea con la recente tradizione, i documenti diffusi in rete su supporto informatico.
  • 58. In particolare … ruolo e identificazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale. Decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008 Vengono individuati gli istituti: REGIONE LOMBARDIA Biblioteca Nazionale Braidense di Milano Tutti i materiali librari cartacei; Biblioteca Mediateca Santa Teresa di Milano Tutti i materiali audiovisivi e informatici; Conservatorio “G. Verdi” di Milano Tutti i documenti musicali a stampa;
  • 59. Museo per la fotografia contemp. di Cinisello B. Tutti i documenti fotografici; Biblioteca Civica di Monza Tutti i titoli di letteratura per i ragazzi; Cineteca Italiana Tutti i documenti video, i film, i soggetti e le sceneggiature; FINITO???? Biblioteche capoluogo di provincia Una copia di tutti i libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa prodotti sul territorio provinciale.