XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
1. NEI LUOGHI DI LAVORO
LA SICUREZZA E LA SALUTE
EVOLUZIONE NORMATIVA
2. INTRODUZIONE
La tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori
è garantita in primo luogo dalla Costituzione
(articoli 2, 32,35, e 41) che, come principio
assoluto, non ammette sconti a fattori
quali l’ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità
economica e produttiva, nella predisposizione
di condizioni ambientali sicure.
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3. Questo principio ha ispirato la legislazione
nazionale in materia di igiene e sicurezza
del lavoro che come vedremo fin dagli anni 50,
con importanti provvedimenti, ha messo
le basi per una rigorosa legislazione, tutta
rivolta a garantire la sicurezza di impianti
e macchinari, l’igiene ambientale e la tutela
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
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4. La stessa attenzione alle condizioni generali di sicurezza ed
igiene sul lavoro è rappresentata dalla recente normativa
comunitaria, che integrando precedenti predisposizioni
nazionali propone un’ottica di prevenzione innovativa, tesa
a creare nell’azienda una nuova cultura della sicurezza e
della tuttela della salute dei lavoratori
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5. E’ con questo obiettivo che in Italia sono state
recepite le direttive Europee le quali hanno
trovato applicazione attraverso il D.Lgs.
626/94 prima e con il D.Lgs. 81/08 dopo. La
normativa attuale assegna un ruolo attivo ai
lavoratori e ne stabilisce il diritto alla costante
informazione, formazione e consultazione in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
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6. LE FONTI FONDAMENTALI
1947 Costituzione
della repubblica italiana
ARTICOLO 41
L’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
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7. 1942 CODICE CIVILE
ARTICOLO 2050
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività
pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati è tenuto al
risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ed
evitare il danno.
ARTICOLO 2087
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità moraledei
prestatori di lavoro.
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8. 1942 CODICE PENALE
ARTICOLO 437
Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri
o infortuni sul lavoro, ovvero
li rimuove o li danneggia, è punito
con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Se dal fatto deriva un disastro
o un infortunio, la pena
è della reclusione da 3 a 10 anni
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9. 1970
LEgge 20 maggio
1970 n°300
statuto dei lavoratori
ARTICOLO 9
(Tutela della salute e dell’integrità fisica)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
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10. DA OLTRE 100 ANNI LE NAZIONI
A PIù ELEVATO SVILUPPO INDUSTRIALE
HANNO LEGIFERATO IN MATERIA
DI REGOLAMENTAZIONE SULLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
IN ITALIA LA PRODUZIONE
DI LEGGI COMINCIA ALLA FINE DEL 1800
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11. SINTESI DEL PERIODO LEGISLATIVO
IN MATERIA DI SICUREZZA
L. n° 30 (1898) Assicurazione obbligatoria sugli infortuni
R.D. n° 230 (1899) Prevenzione infortuni delle industrie
R.D. n° 231 (1899) Miniere e cave
R.D. n° 233 (1899) Attività con rischi di esplosione
R.D. n° 205 (1900) Sicurezza nelle costruzioni
R.D. n° 209 (1903) Sicurezza delle strade ferrate (ferrovie)
R.D. n° 1303 (1911) Sicurezza per le tranvie extraurbane a trazione meccanica
R.D. n° 147 (1927) Impiego di gas tossici
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12. Nella metà degli anni ‘50,
si concretizza e si definisce
il concetto di RISCHIO SPECIFICO
e l’obbligo di RENDERE
EDOTTI I LAVORATORI
D.P.R. 27 APRILE 1955 N° 547
NORME PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Gazzetta Ufficiale 12 Luglio 1955 n°158
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13. D.P.R. 19 MARZO 1956 N°303
NORME GENERALI
PER L’IGIENE DEL LAVORO
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale)
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14. D.P.R. 31 MARZO 1956 N°164
NORME PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI
(Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
31 marzo 1959 n°78)
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15. D.P.R. 20 MARZO 1956 N° 322
NORME PER LA
PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI
e l’igiene
del lavoro
nell’industria
della
cinematografia
e della televisione
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17. D.P.R. 26 maggio 1959 N°689
determinazione delle aziende
e lavoratori soggette, ai fini
della prevenzione incendi,
al controllo del comando
del corpo dei vigili del fuoco
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19. gli stati della ue
hanno l’obbligo
di recepimento
delle direttive
le direttive
arrivano
dalla ue
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20. decreto legislativo 15 agosto 1991 N° 277
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991 n° 200
AMIANTO PIOMBO RUMORE
La particolarità di questo Decreto è quella di fare riferimento a normative dettate
dall’Unione Europea. Esso infatti è il recepimento da parte dello Stato Italiano
delle Direttive CEE n° 80/1107,83/605,83/477,86/188 e 88/642.
In questo Decreto troviamo i primi concetti relativi alla valutazione del rischio suoi
luoghi di lavoro, che come vedremo saranno ripresi e sviluppati dal recepimento
delle successive Direttive Europee
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21. decreto legislativo 19 settembre 1994 N° 626
Attuazione delle direttive cee
riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute
dei lavoratori sui luoghi
di lavoro
Integrato e modificato dal Decreto legislativo
19 marzo 1996 n° 242
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22. D.Lgs. GOVERNO n°81 del 09/04/2009
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007
N°123, IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Il decreto 81/08 emanato il 30/04/2008 ha
semplificato il sistema normativo relativo
alla sicurezza sul lavoro raggruppando e
succesivamente abrogando le seguenti norme:
• il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n.547
• il decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n.164
• il decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n.303, fatta eccezzione per l’articolo 64
• il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277
• il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494
• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187;
Il decreto, costituito da 306 articoli e 51 allegati,
è pertanto il più importante punto di riferimento
normativo in materia e la sua emanazione
ha consentito una notevole semplificazione
contribuendo ad eliminare situazioni di contrasto e
di disallineamento.
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24. SERVIZIO DI PREVENZIONE
E SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE DELL’ASL
Art. 21 - Legge n° 833/1978
... all’Unità Sanitaria Locale sono attribuiti i compiti
attualmente svolti dall’Ispettorato del Lavoro in
materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo
stato di salute dei lavoratori. ...omissis...
A tal scopo viene conferita la nomina di ufficiale di
polizia giudiziaria al personale dei servizi ispettivi
delle ASL.
Art. 13 - Legge n° 81/08
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dall’Unità Sanitaria Locale (S.Pre.S.A.L.) e, per
quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei VV. del Fuoco, nonchè, per il settore minerario,
dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigiano, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e terminali dalle Regioni
e Provincie autonome di Trento e Bolzano
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25. FUNZIONI DELLA
POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 55 del Codice di Procedura Penale
1. La polizia giudiziaria deve, anche di
propria iniziativa, prendere notizia dei
reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori,
compiere gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccolgiere quant’altro
possa servire per l’applicazione della legge
penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta
o delegata dall’autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2
svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria
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26. obblighi della
polizia giudiziaria
Art. 347
del Codice
di Procedura Penale
1. Acquisita la notizia
di reato, la polizia
giudiziaria, senza ritardo,
riferisce al Pubblico
MInistero per iscritto, gli
elementi essenziali del
fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti,
indicando le fonti di prova
e le attività compiute,
delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre,
quando è possibile, le
generalità, il domicilio e
quanto altro valga alla
identificazione della
persona nei cui confronti
vengono svolte le
indagini, della persona
offesa e di coloro che
siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei
fatti.
2 bis. Qualora siano stati
compiuti atti per i quali è
prevista l’assistenza del
difensore della persona
nei cui confronti vengono
svolte le indagini, la
comunicazione della
notizia di reato è
trasmessa al più tardi
entro quarantotto ore dal
compimento dell’atto,
salve le disposizioni di
legge che prevedono
termini particolari.
3. ...omissis.
4. con la comunicazione,
la polizia giudiziaria indica
il giorno e l’ora in cui ha
acquisito la notizia.
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27. INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI
A seguito d’infortunio sul lavoro o di presunta malattia
professionale, il Servizio S.Pre.S.A.L. svolge, per conto dell’Autorità
giudiziaria, le indagini necessarie ad assicurare le fonti di prova.
Le indagini si rivolgono a:
• alla verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione della vita
lavorativa;
• alla dinamica dei fatti
• all’acquisizione dei fonti di prova e di informazioni utili allo
svolgimento dell’indagine
• al sequestro delle cose pertinenti al reato
• alle violazioni connesse all’evento lesivo;
• all’individuazione di eventuali soggetti responsabili;
• a quant’altro possa essere utile ai fini dell’indagine
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28. Il D. lgs 758/94
Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro
Il decreto ha introdotto una nuova causa di estinzione dei reati
commessi in contravvenzione alle norme di igiene e sicurezza del
lavoro. Anche se la contravvenzione a tali norme costituisce di fatto
ancora un reato, il procedimento penale viene temporaneamente
sospeso in attesa della sua estinzione.
L’estinzione dei reati non è automatica ma avviene a due condizioni:
1. L’adempimento nei tempi e nei modi alle “prescrizioni”, impartire di
volta in volta dall’organo di vigilanza, al fine di eliminare le violazioni.
2. Il pagamento, in via amministrativa, di una somma pari al quarto
dell’ammenda massima prevista dalla legge per le stesse violazioni.
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