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1  sur  39
Comune di Nembro, 14 maggio 2013
Nessuno può fare a meno della Rete e in particolare di Internet. Ma
proprio la diffusione della Rete e il suo avvicinarsi ai cittadini e alle
imprese anche con i servizi di “governo elettronico” richiede una
sicurezza e affidabilità nei sistemi che sia adeguata allo scopo e
soprattutto incardinata in regole che siano stabilite dalla normativa e non
dalla buona volontà dei fornitori di servizi
(Ing. Giovanni Manca, Presidente Comitato Saggi ANORC, esperto di firme elettroniche e
sicurezza informatica, Of Counsel dello Studio Legale Lisi)
Ecco cosa ci circonda: una P.A. ormai Digitale
DIPENDENTI:
- e-mail, pec, FEA e firma digitale
-protocollazione informatica
-archiviazione e gestione documentale
-privacy e sicurezza informatica
DIPENDENTI:
- e-mail, pec, FEA e firma digitale
-protocollazione informatica
-archiviazione e gestione documentale
-privacy e sicurezza informatica
Destinatari del servizio:
- pubblicità legale on line
- trasparenza e accessibilità
- formulari on line
- Sportelli e procedimenti on line
Destinatari del servizio:
- pubblicità legale on line
- trasparenza e accessibilità
- formulari on line
- Sportelli e procedimenti on line
Altre Pubbliche
Amministrazioni o imprese
Altre Pubbliche
Amministrazioni o imprese
Connettività
E-government
E-procurement
Reti di P.A.
La rivoluzione disegnata nel
Codice dell’Amministrazione
Digitale
La rivoluzione disegnata nel
Codice dell’Amministrazione
Digitale
E-GOV
DECERTIFICAZIONEDECERTIFICAZIONE
E-marketplaces
Comunicazioni Digitali e Imprese:
la chiave del successo nella Società dell’Informazione
DIPENDENTI (INTRANET)DIPENDENTI (INTRANET)
CLIENTI/UTENTI (B2C)CLIENTI/UTENTI (B2C)
Fornitori/imprenditori
(extranet - B2B)
Fornitori/imprenditori
(extranet - B2B)
Distretti industriali
Filiere
Consorzi
Gruppi di imprese
P.A.D.
servizi on line di comunicazione
(email, sms, mms, siti web, blog, social etc.)
Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è
andata evolvendo verso un’articolata tutela del destinatario dei
servizi della società dell’Informazione (cittadino/consumatore)
Chi intende sviluppare servizi in rete, oltre a confrontarsi con
un ordinamento di natura “anazionale”, deve predisporre gli
strumenti organizzativi, tecnici e legali che consentano:
- la riservatezza delle transazioni,
- l'autenticità e l'identificabilità delle parti,
- la possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una
volontà negoziale delle parti,
- la sicurezza e l'integrità dei dati e dei documenti in un
sistema di conservazione digitale,
- una adeguata informazione e protezione per il destinatario
del servizio.
Quindi, oggi gestire correttamente i propri
documenti e le proprie informazioni rilevanti
significa adottare modelli e metodologie “a
norma” finalizzati a garantire l’attribuibilità,
l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la
corretta archiviazione e la conservazione nel
tempo al proprio patrimonio di dati digitali
Quindi, oggi gestire correttamente i propri
documenti e le proprie informazioni rilevanti
significa adottare modelli e metodologie “a
norma” finalizzati a garantire l’attribuibilità,
l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la
corretta archiviazione e la conservazione nel
tempo al proprio patrimonio di dati digitali
7
Sistema di gestione e conservazione
informatica dei documenti
Sviluppo di
un sistema
informatico
Analisi
organizzativa
Analisi dei
processi di
gestione dei
flussi
documentali
-Mappatura
processi
- Rilevazione ruoli
e responsabilità
Reingegnerizzazione
di tutti i procedimenti
- Ridefinizioni ruoli e
responsabilità
- Analisi costi/benefici
Change
Management
Formazione
Comunicazione
Conservazione
sostitutiva
Sicurezza
informatica
privacy
D. Lgs
231/2001
Il Responsabile della Conservazione
È il custode dell’autenticità del documento privo di peso
Autenticazione:
- PEC
- VPN e SPC
- EDI
- Aree Riservate
Autenticazione:
- PEC
- VPN e SPC
- EDI
- Aree Riservate
Firma Digitale:
- Autenticità
- Integrità
- Conservazione
- Sicurezza
- E-mailing
Firma Digitale:
- Autenticità
- Integrità
- Conservazione
- Sicurezza
- E-mailing
Another bit in the wall?
Verba volant, scripta manent?
Caio Titus nella Società Digitale
Bozza Regole tecniche del documento informatico e gestione documentaleBozza Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale
Versione del 05/08/201Versione del 05/08/2011
Art. 3 comma 1
La formazione del documento informatico comprende le attività di cui alle
seguenti principali tipologie:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento
analogico, acquisizione per via telematica o su supporto informatico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni
informatiche o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o
formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di
dati, provenienti da una o più basi dati anche appartenenti a più soggetti
interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in
forma statica. gara
Definizione di formazione di documento informatico
Integrità e immodificabilità?Integrità e immodificabilità?
il sistema di conservazione sigilla con firma digitale e marca temporale i
documenti informatici per loro natura «volubili»
Quale è, quindi, lo scopo della normativa italiana
sulla digitalizzazione dei documenti?
Quale è, quindi, lo scopo della normativa italiana
sulla digitalizzazione dei documenti?
Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale:
- La paternità (Firma Digitale o altri sistemi di identificazione)
- L’integrità (Firma Digitale/Firma Elettronica Qualificata e FEA)
- La trasmissibilità informatica (PEC o SPC o EDI)
- la corretta gestione (archiviazione elettronica)
- La “memorizzazione digitale” nel tempo (Firma Digitale, Marca
Temporale e Procedure di Sicurezza)
attraverso una
complessa procedura di gestione e conservazione nel tempone
N.B.: DupliceDuplice
funzione dellafunzione della
firma digitalefirma digitale
Massima attenzione ai
formati documentali
ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti)
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e‘
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel
tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei
documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione
per legge o regolamento, possono essere archiviati per le
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono
conservati in modo permanente con modalità digitali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.
ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti)
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e‘
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel
tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei
documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione
per legge o regolamento, possono essere archiviati per le
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono
conservati in modo permanente con modalità digitali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.
La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere!
Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale …:
Art. 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e
dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui
all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) l’integrità del documento;
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato
in Allegato B a tale decreto.
Chiave interpretativa per tutta la normativa sulla
amministrazione digitale
Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 44, comma 1 bis (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici) - NEW
Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività
di rispettiva competenza.
Importante risulta la modifica all'art. 44, sollecitata anche da
ANORC, con il nuovo comma 1-bis, sul sistema di conservazione dei
documenti informatici che ora vede tre figure:
- il responsabile della conservazione
- il responsabile della privacy
- il responsabile della gestione dei flussi documentali e degli archivi
L’ORGANIZZAZIONEL’ORGANIZZAZIONE
TITOLARE
RESPONSABILE DEI
FLUSSI DOCUMENTALI
E ARCHIVI
RESPONSABILE
PRIVACY
RESPONSABILE DELLA
CONSERVAZIONE
MANUALE DI GESTIONE
FLUSSI DOCUMENTALI
DPS E REGOLAMENTI
INTERNI
MANUALE DELLA
CONSERVAZIONE
INCARICATO INCARICATO INCARICATO
La Governance del patrimonio informativo di una società o una PA:La Governance del patrimonio informativo di una società o una PA:
Compliance normativa nella Società dell’InformazioneCompliance normativa nella Società dell’Informazione
In strutture complesse gerarchia
di responsabili a più livelli
Responsabilità “penale d’impresa
Art. 66 comma TUDA (DPR 445/2000)
(…)
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei
documenti costituiscono parte integrante del sistema di
indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono
oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
51. CAD Sicurezza dei dati.
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità,
l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
devono essere custoditi e controllati con modalità tali da
ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Non c’è conservazione senza sicurezza informatica
Art. 50-bis - (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente
complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia
dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di
assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale
operatività.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione assicura l’omogeneità delle soluzioni
di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno
annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le
procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano
tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene
idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di
continuità operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa
di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento
dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di
produzione. DigitPA assicura l’omogeneità delle soluzioni tecniche idonee a garantire la
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante
aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa
annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e
dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di
DigitPA.”.
In vigore dall’ aprile del 2012!
E oggi, invece, Chi sta (e Come si stanno) conservando
le nostre identità digitali, le informazioni, i nostri documenti informatici
nelle PA locali e centrali e nei sistemi informativi aziendali?
Dematerializzazione
e conservazione
sostitutiva
(C.A.D. e Del. CNIPA
n. 11/2004)
Attribuibilità e
immodificabilità
del documento
Sicurezza della
conservazione
Misure di
sicurezza:
Business
Continuity, Back
up, Disaster
Recovery, e
Restore
Firme Elettroniche/
Digitali e
Riferimenti
Temporali su
singoli documenti
Outsourcing
(art. 5 Del. CNIPA)
Archiviazione Elettronica
Conservazione
documento
Firma digitale +
Marca Temporale
sul lotto di
documenti
Riferimento
temporale/marca
temporale
Formazione del documento
o sua “riproduzione
sostitutiva”
●È PREPOSTO DAI VERTICIÈ PREPOSTO DAI VERTICI
AZIENDALI ALLA GESTIONE,AZIENDALI ALLA GESTIONE,
SUPERVISIONE E CONTROLLOSUPERVISIONE E CONTROLLO
DELLA PRIVACYDELLA PRIVACY
●DEFINISCE E IMPLEMENTA ILDEFINISCE E IMPLEMENTA IL
MODELLO DI GESTIONE PRIVACYMODELLO DI GESTIONE PRIVACY
●DEFINISCE MODALITA’ EDEFINISCE MODALITA’ E
STRUMENTI PER IL TRATTAMENTOSTRUMENTI PER IL TRATTAMENTO
●NOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONINOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONI
AGLI INCARICATIAGLI INCARICATI
●NOMINA E DELEGA COMPITI ENOMINA E DELEGA COMPITI E
FUNZIONI A RESPONSABILIFUNZIONI A RESPONSABILI
ESTERNIESTERNI
●DEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DIDEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DI
SICUREZZASICUREZZA
●REDIGE O AGGIORNA ILREDIGE O AGGIORNA IL
DOCUMENTO PROGRAMMATICODOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZASULLA SICUREZZA
●REFERENTE IN CASO DI ACCESSI,REFERENTE IN CASO DI ACCESSI,
ISPEZIONI, CONTROLLIISPEZIONI, CONTROLLI
Le 2 figure a confronto:Le 2 figure a confronto:
Il Responsabile privacyIl Responsabile privacy Il Responsabile della conservazioneIl Responsabile della conservazione
●È PREPOSTO DAI VERTICIÈ PREPOSTO DAI VERTICI
AZIENDALI ALLA GESTIONE,AZIENDALI ALLA GESTIONE,
SUPERVISIONE E CONTROLLOSUPERVISIONE E CONTROLLO DELDEL
SISTEMA DI CONSERVAZIONESISTEMA DI CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVASOSTITUTIVA
●DEFINISCE E IMPLEMENTA ILDEFINISCE E IMPLEMENTA IL
MODELLO DI CONSERVAZIONEMODELLO DI CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVASOSTITUTIVA
●DEFINISCE MODALITA’ EDEFINISCE MODALITA’ E
STRUMENTI PER IL TRATTAMENTOSTRUMENTI PER IL TRATTAMENTO
●NOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONINOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONI
AGLI INCARICATIAGLI INCARICATI
●NOMINA E DELEGA COMPITI ENOMINA E DELEGA COMPITI E
FUNZIONI A RESPONSABILI ESTERNIFUNZIONI A RESPONSABILI ESTERNI
●DEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DIDEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DI
SICUREZZASICUREZZA
●REDIGE O AGGIORNA ILREDIGE O AGGIORNA IL MANUALEMANUALE
DELLA CONSERVAZIONEDELLA CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVASOSTITUTIVA
●REFERENTE IN CASO DI ACCESSI,REFERENTE IN CASO DI ACCESSI,
ISPEZIONI, CONTROLLIISPEZIONI, CONTROLLI
Dal Codice Privacy: Chi è il responsabile?Dal Codice Privacy: Chi è il responsabile?
Art. 4 lett. g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali
Art. 29 - 1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 2. Se
designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza,
capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza. (scelta – due diligence)
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti
(organizzazione)
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto
dal titolare (contratto)
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni
(responsabilità)
Allegato B - 25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di
soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve
dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la
conformita' alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
Gli obblighi imposti al responsabile della conservazione (i quali
paiono essere prevalentemente tecnico-informatici, manageriali e
organizzativi e non più solo operativo-fisici), sono analiticamente
elencati al primo comma dell’art. 5 della deliberazione CNIPA n.
11/2004 attengono ad ambiti eterogenei, che si sostanziano nel
compimento delle seguenti attività (tutte delegabili):
• attività di programmazione e di natura esecutiva;
• attività di mantenimento, di verifica e di controllo;
• attività di documentazione e di studio normativo;
• attività di protezione e sicurezza.
I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della deliberazione CNIPA consentono al
responsabile del procedimento di conservazione di delegare in tutto o in
parte le proprie attività ad altri soggetti interni alla struttura e a soggetti terzi
(cfr. art. 44 1ter CAD)
Processo di outsourcingProcesso di outsourcing
ART. 12 5-bis CAD. Le pubbliche amministrazioni implementano e
consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli
riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese
anche con l’intervento di privati.
Dal Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici)
Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti
informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di
conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi
previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono
idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
Possibilità anche per la P.A. di affidare in outsourcing i
processi di conservazione digitale e ottenere la “certificazione
di conformità” dei relativi processi!
Un gruppo di ASL italiane decide di avviare un importante progetto di
gestione informatica e conservazione permanente di Referti e Immagini
(sviluppate con un software ad hoc nei sistemi RIS e PACS) e di affidarne il
processo (previo Bando di Gara) ad una multinazionale che si avvale di un
outsourcer locale per sviluppare le dinamiche di gestione, disaster recovery,
mirroring e conservazione. Si decide di evitare un salvataggio su supporti
ottici e di garantire la custodia attraverso un processo di conservazione su un
archivio centrale. Ma le difficoltà di trasmissione di dati non permettono il
processo di salvataggio in disaster recovery delle immagini…
Alcuni server (compreso quello di mirroring) vanno in crash e le immagini
diagnostiche di interi mesi si perdono!
I file risultano irrecuperabili!
Cliente
Outsourcer
Fatturazione
Servizi di conservazione con
nomina quale responsabile
esterno della conservazione
sostitutiva
Servizi di conservazione con
nomina quale responsabile
esterno della conservazione
sostitutiva
L’“esternalizzazione” di alcuni
processi aziendali fortemente
specializzati e complessi
i servizi in outsourcing
Verifica e certificazione
dei processi
Chi firma?
Chi
controlla?
Chi è
responsabile?
Criteri di scelta di un buon responsabile:
• la capacità di fornire una prestazione altamente qualificata e specifica;
• l’esperienza del fornitore nella conservazione sostitutiva in generale e, in
particolare, per la specifica tipologia di documenti da conservare (nel caso,
ad esempio, si tratti di documenti fiscalmente rilevanti da conservare, sarà
opportuno verificare la particolare esperienza del fornitore nella
conservazione sostitutiva di tali documenti);
• la conoscenza ed il rispetto della normativa privacy, anche in
considerazione della nuova formulazione dell’art. 44 del Codice
dell’Amministrazione digitale;
• l’ampiezza dei servizi offerti, tra i quali merita di essere attentamente
valutata anche l’offerta di applicazione dei modelli organizzativi
nell’azienda di cui al D. Lgs. 231/01;
• il possesso di eventuali certificazioni sui servizi proposti;
• il prezzo del servizio;
• le referenze;
Criteri di scelta di un buon responsabile:
• la capacità di fornire una prestazione altamente qualificata e specifica;
• l’esperienza del fornitore nella conservazione sostitutiva in generale e, in
particolare, per la specifica tipologia di documenti da conservare (nel caso,
ad esempio, si tratti di documenti fiscalmente rilevanti da conservare, sarà
opportuno verificare la particolare esperienza del fornitore nella
conservazione sostitutiva di tali documenti);
• la conoscenza ed il rispetto della normativa privacy, anche in
considerazione della nuova formulazione dell’art. 44 del Codice
dell’Amministrazione digitale;
• l’ampiezza dei servizi offerti, tra i quali merita di essere attentamente
valutata anche l’offerta di applicazione dei modelli organizzativi
nell’azienda di cui al D. Lgs. 231/01;
• il possesso di eventuali certificazioni sui servizi proposti;
• il prezzo del servizio;
• le referenze;
• le garanzie tecnologiche e di sistema offerte dal fornitore in relazione
agli standard di sicurezza informatica, per esempio, in riferimento alla
protezione dei dati personali e delle informazioni scambiate. Per quanto
concerne la sicurezza informatica della globalità del sistema di
conservazione, le norme ISO/IEC 27001 e 27002 e la specifica ETSI TS
102 573 (“Policy requirements for trust service providers signing and/or
storing data for digital accounting”) dettano le condizioni per la gestione e
valutazione di sistemi sicuri ed affidabili per la conservazione elettronica
delle informazioni. Si veda anche UNI SinCRO 11386:2011 (per garantire
l’interoperabilità dell’indice di conservazione).
• il livello di professionalità del personale;
•le dimensioni ed il grado di umidità dei locali in cui saranno
conservati gli eventuali documenti analogici non distrutti in seguito al
processo di conservazione, verificando preventivamente che siano stati
rispettati gli standard richiesti dalla normativa europea;
• l’eventuale accreditamento del fornitore ex art. 44-bis del CAD, così
come modificato dal D.lgs. 235/2010.
• le garanzie tecnologiche e di sistema offerte dal fornitore in relazione
agli standard di sicurezza informatica, per esempio, in riferimento alla
protezione dei dati personali e delle informazioni scambiate. Per quanto
concerne la sicurezza informatica della globalità del sistema di
conservazione, le norme ISO/IEC 27001 e 27002 e la specifica ETSI TS
102 573 (“Policy requirements for trust service providers signing and/or
storing data for digital accounting”) dettano le condizioni per la gestione e
valutazione di sistemi sicuri ed affidabili per la conservazione elettronica
delle informazioni. Si veda anche UNI SinCRO 11386:2011 (per garantire
l’interoperabilità dell’indice di conservazione).
• il livello di professionalità del personale;
•le dimensioni ed il grado di umidità dei locali in cui saranno
conservati gli eventuali documenti analogici non distrutti in seguito al
processo di conservazione, verificando preventivamente che siano stati
rispettati gli standard richiesti dalla normativa europea;
• l’eventuale accreditamento del fornitore ex art. 44-bis del CAD, così
come modificato dal D.lgs. 235/2010.
Outsourcing…
a cosa prestare attenzione?
-Formati da utilizzare (art. 68 CAD)
-Supporti idonei
-Certificazione di processi
-Modelli di disaster recovery
-Modelli di business continuity
-La copia della copia della copia…chi la
effettua?
-Etc.
I documenti del Buon Responsabile della Conservazione in
outsourcing
- Contratto di Outsourcing per l’affidamento del servizio
- Allegato A – Offerta Economica
- Allegato B – Descrizione procedure operative e aspetti tecnici
- Allegato C – Nomina a Responsabile del procedimento di
conservazione
- Allegato D – Nomina a Responsabile Esterno per il trattamento dei
dati personali
- Allegato E – Manuale della conservazione dei documenti
- Allegato F – Documento Programmatico sulla Sicurezza (o suo
estratto)
- Allegato G – Delega interna per il coordinamento delle funzioni nel
procedimento di conservazione
- Allegato H – Deleghe operative interne
- Contratto di Outsourcing per l’affidamento del servizio
- Allegato A – Offerta Economica
- Allegato B – Descrizione procedure operative e aspetti tecnici
- Allegato C – Nomina a Responsabile del procedimento di
conservazione
- Allegato D – Nomina a Responsabile Esterno per il trattamento dei
dati personali
- Allegato E – Manuale della conservazione dei documenti
- Allegato F – Documento Programmatico sulla Sicurezza (o suo
estratto)
- Allegato G – Delega interna per il coordinamento delle funzioni nel
procedimento di conservazione
- Allegato H – Deleghe operative interne
un buon contratto di outsourcing dovrà prevedere:
• la durata contrattuale ed eventuali proroghe, il periodo di start up del
progetto, le modalità di pagamento, un eventuale servizio di formazione
del personale;
• condizioni di recesso e risoluzione per inadempimento (con
descrizione di inadempimenti in materia di sicurezza, privacy,
interruzione del servizio, mancato rispetto di termini di conservazione,
omesso pagamento etc.);
• descrivere nel dettaglio i servizi da fornire, specificando anche dal
punto di vista informatico la procedura da seguire per il processo di
conservazione sostitutiva (e di eventuale emissione dei documenti);
• definire nel dettaglio i sistemi di report informativi ed i resoconti del
processo di conservazione e le stesse loro modalità di comunicazione
(controllo telematico diretto in modalità remota, comunicazione con PEC
etc.);
• stabilire le precise responsabilità dell’outsourcer ed eventuali penali,
garanzie, indennità (con possibilità di polizza assicurativa);
•definire con certezza i tempi di gestione delle anomalie e di
assistenza tecnica;
•prevedere i tempi di lavorazione (dalla emissione del documento,
sino alla sua ricezione e registrazione nel sistema informatico, sino
alla sua conservazione);
•etc.
Tale contratto dovrà essere accompagnato da uno S.L.A. (Service
Level Agreement) che definirà più nel dettaglio le procedure
informatiche utilizzate e il rispetto di privacy e sicurezza informatica
nell’esercizio del procedimento di archiviazione e conservazione.
Le varie funzioni delegate in maniera opportuna andranno descritte nel
Manuale del Responsabile della Conservazione (la cui redazione,
pur non obbligatoria, è caldamente consigliata anche perché, in caso di
verifiche e controlli da parte degli organi competenti, questi ultimi
leggendo tale documento potranno ben comprendere le procedure di
conservazione sostitutiva implementate e assicurarsi con facilità che le
stesse siano effettuate regolarmente).
Outsourcing…a cosa prestare attenzione?
-Manuale e DPS: documenti che si parlano
-Attenzione agli allegati tecnici… che siano coordinati con il
contratto!
-Specificate bene la fase di formazione del documento e le
modalità di trasmissione dei flussi
- Definite i formati adatti alla conservazione e specificate le
responsabilità in caso di consegna di formati inadatti alla
conservazione a lungo termine
- Definite bene la fase eventuale di cessazione del servizio
- Attenzione alle deleghe di firma in remoto sempre allo stesso
soggetto conservatore
- In caso di utilizzo di certificati di firma non italiani le procedure
vanno verificate nel dettaglio e così i software di verifica della
firma
-Evitate i copia-incolla…piuttosto non fate il contratto!
Titolare dei Documenti e dei Dati (nomina
Responsabile interno della conservazione)
Responsabile del
procedimento di
conservazione
(referente interno)
Delegato al alcuni processi
(back up, disaster recovery,
verifiche, restore, procedure
operative etc.)
Organismo di Vigilanza
e Certificazione
Un possibile schema di esternalizzazione dei servizi di conservazione
Andrea Lisi Copyright 2002-2012 Vietata
diffusione e duplicazione
38
Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 44 bis (Conservatori accreditati) - NEW
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di
terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono
l’accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del
comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con
capitale sociale non inferiore a euro 200.000.
Vi è la possibilità di far accreditare presso DigitPA (Circolare
DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011) i propri processi di
conservazione sotto il profilo della sicurezza e della qualità (nel
rispetto, quindi, di una serie di misure di sicurezza che variano a
seconda della tipologia del dato trattato e degli strumenti utilizzati).
Avv. Andrea Lisi
Digital&Law Department Studio Legale Lisi
www.studiolegalelisi.it
Tel. 0832/256065 – Fax 0832/520140
e.mail: andrealisi@studiolegalelisi.it
Grazie per l’attenzione
……e per contatti o ulteriori informazioni:e per contatti o ulteriori informazioni:

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Il ruolo del Responsabile della conservazione digitale dei documenti: professionalità necessaria e modelli organizzativi da seguire - Andrea Lisi

  • 1. Comune di Nembro, 14 maggio 2013
  • 2. Nessuno può fare a meno della Rete e in particolare di Internet. Ma proprio la diffusione della Rete e il suo avvicinarsi ai cittadini e alle imprese anche con i servizi di “governo elettronico” richiede una sicurezza e affidabilità nei sistemi che sia adeguata allo scopo e soprattutto incardinata in regole che siano stabilite dalla normativa e non dalla buona volontà dei fornitori di servizi (Ing. Giovanni Manca, Presidente Comitato Saggi ANORC, esperto di firme elettroniche e sicurezza informatica, Of Counsel dello Studio Legale Lisi)
  • 3. Ecco cosa ci circonda: una P.A. ormai Digitale DIPENDENTI: - e-mail, pec, FEA e firma digitale -protocollazione informatica -archiviazione e gestione documentale -privacy e sicurezza informatica DIPENDENTI: - e-mail, pec, FEA e firma digitale -protocollazione informatica -archiviazione e gestione documentale -privacy e sicurezza informatica Destinatari del servizio: - pubblicità legale on line - trasparenza e accessibilità - formulari on line - Sportelli e procedimenti on line Destinatari del servizio: - pubblicità legale on line - trasparenza e accessibilità - formulari on line - Sportelli e procedimenti on line Altre Pubbliche Amministrazioni o imprese Altre Pubbliche Amministrazioni o imprese Connettività E-government E-procurement Reti di P.A. La rivoluzione disegnata nel Codice dell’Amministrazione Digitale La rivoluzione disegnata nel Codice dell’Amministrazione Digitale E-GOV DECERTIFICAZIONEDECERTIFICAZIONE
  • 4. E-marketplaces Comunicazioni Digitali e Imprese: la chiave del successo nella Società dell’Informazione DIPENDENTI (INTRANET)DIPENDENTI (INTRANET) CLIENTI/UTENTI (B2C)CLIENTI/UTENTI (B2C) Fornitori/imprenditori (extranet - B2B) Fornitori/imprenditori (extranet - B2B) Distretti industriali Filiere Consorzi Gruppi di imprese P.A.D. servizi on line di comunicazione (email, sms, mms, siti web, blog, social etc.)
  • 5. Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è andata evolvendo verso un’articolata tutela del destinatario dei servizi della società dell’Informazione (cittadino/consumatore) Chi intende sviluppare servizi in rete, oltre a confrontarsi con un ordinamento di natura “anazionale”, deve predisporre gli strumenti organizzativi, tecnici e legali che consentano: - la riservatezza delle transazioni, - l'autenticità e l'identificabilità delle parti, - la possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una volontà negoziale delle parti, - la sicurezza e l'integrità dei dati e dei documenti in un sistema di conservazione digitale, - una adeguata informazione e protezione per il destinatario del servizio.
  • 6. Quindi, oggi gestire correttamente i propri documenti e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie “a norma” finalizzati a garantire l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la corretta archiviazione e la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati digitali Quindi, oggi gestire correttamente i propri documenti e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie “a norma” finalizzati a garantire l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la corretta archiviazione e la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati digitali
  • 7. 7 Sistema di gestione e conservazione informatica dei documenti Sviluppo di un sistema informatico Analisi organizzativa Analisi dei processi di gestione dei flussi documentali -Mappatura processi - Rilevazione ruoli e responsabilità Reingegnerizzazione di tutti i procedimenti - Ridefinizioni ruoli e responsabilità - Analisi costi/benefici Change Management Formazione Comunicazione Conservazione sostitutiva Sicurezza informatica privacy D. Lgs 231/2001
  • 8. Il Responsabile della Conservazione È il custode dell’autenticità del documento privo di peso Autenticazione: - PEC - VPN e SPC - EDI - Aree Riservate Autenticazione: - PEC - VPN e SPC - EDI - Aree Riservate Firma Digitale: - Autenticità - Integrità - Conservazione - Sicurezza - E-mailing Firma Digitale: - Autenticità - Integrità - Conservazione - Sicurezza - E-mailing
  • 9. Another bit in the wall? Verba volant, scripta manent? Caio Titus nella Società Digitale
  • 10. Bozza Regole tecniche del documento informatico e gestione documentaleBozza Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale Versione del 05/08/201Versione del 05/08/2011 Art. 3 comma 1 La formazione del documento informatico comprende le attività di cui alle seguenti principali tipologie: a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico, acquisizione per via telematica o su supporto informatico; c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati, provenienti da una o più basi dati anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. gara Definizione di formazione di documento informatico Integrità e immodificabilità?Integrità e immodificabilità? il sistema di conservazione sigilla con firma digitale e marca temporale i documenti informatici per loro natura «volubili»
  • 11. Quale è, quindi, lo scopo della normativa italiana sulla digitalizzazione dei documenti? Quale è, quindi, lo scopo della normativa italiana sulla digitalizzazione dei documenti? Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale: - La paternità (Firma Digitale o altri sistemi di identificazione) - L’integrità (Firma Digitale/Firma Elettronica Qualificata e FEA) - La trasmissibilità informatica (PEC o SPC o EDI) - la corretta gestione (archiviazione elettronica) - La “memorizzazione digitale” nel tempo (Firma Digitale, Marca Temporale e Procedure di Sicurezza) attraverso una complessa procedura di gestione e conservazione nel tempone N.B.: DupliceDuplice funzione dellafunzione della firma digitalefirma digitale Massima attenzione ai formati documentali
  • 12. ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e‘ prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e‘ prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere!
  • 13. Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale …: Art. 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l’integrità del documento; c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto. Chiave interpretativa per tutta la normativa sulla amministrazione digitale
  • 14. Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale: Art. 44, comma 1 bis (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) - NEW Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Importante risulta la modifica all'art. 44, sollecitata anche da ANORC, con il nuovo comma 1-bis, sul sistema di conservazione dei documenti informatici che ora vede tre figure: - il responsabile della conservazione - il responsabile della privacy - il responsabile della gestione dei flussi documentali e degli archivi
  • 15. L’ORGANIZZAZIONEL’ORGANIZZAZIONE TITOLARE RESPONSABILE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI RESPONSABILE PRIVACY RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE MANUALE DI GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI DPS E REGOLAMENTI INTERNI MANUALE DELLA CONSERVAZIONE INCARICATO INCARICATO INCARICATO La Governance del patrimonio informativo di una società o una PA:La Governance del patrimonio informativo di una società o una PA: Compliance normativa nella Società dell’InformazioneCompliance normativa nella Società dell’Informazione In strutture complesse gerarchia di responsabili a più livelli Responsabilità “penale d’impresa
  • 16. Art. 66 comma TUDA (DPR 445/2000) (…) 4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
  • 17. 51. CAD Sicurezza dei dati. 1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Non c’è conservazione senza sicurezza informatica
  • 18. Art. 50-bis - (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività. 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione assicura l’omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento. 3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale; b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA assicura l’omogeneità delle soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. 4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.”. In vigore dall’ aprile del 2012!
  • 19. E oggi, invece, Chi sta (e Come si stanno) conservando le nostre identità digitali, le informazioni, i nostri documenti informatici nelle PA locali e centrali e nei sistemi informativi aziendali?
  • 20.
  • 21. Dematerializzazione e conservazione sostitutiva (C.A.D. e Del. CNIPA n. 11/2004) Attribuibilità e immodificabilità del documento Sicurezza della conservazione Misure di sicurezza: Business Continuity, Back up, Disaster Recovery, e Restore Firme Elettroniche/ Digitali e Riferimenti Temporali su singoli documenti Outsourcing (art. 5 Del. CNIPA) Archiviazione Elettronica Conservazione documento Firma digitale + Marca Temporale sul lotto di documenti Riferimento temporale/marca temporale Formazione del documento o sua “riproduzione sostitutiva”
  • 22. ●È PREPOSTO DAI VERTICIÈ PREPOSTO DAI VERTICI AZIENDALI ALLA GESTIONE,AZIENDALI ALLA GESTIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLOSUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA PRIVACYDELLA PRIVACY ●DEFINISCE E IMPLEMENTA ILDEFINISCE E IMPLEMENTA IL MODELLO DI GESTIONE PRIVACYMODELLO DI GESTIONE PRIVACY ●DEFINISCE MODALITA’ EDEFINISCE MODALITA’ E STRUMENTI PER IL TRATTAMENTOSTRUMENTI PER IL TRATTAMENTO ●NOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONINOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONI AGLI INCARICATIAGLI INCARICATI ●NOMINA E DELEGA COMPITI ENOMINA E DELEGA COMPITI E FUNZIONI A RESPONSABILIFUNZIONI A RESPONSABILI ESTERNIESTERNI ●DEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DIDEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DI SICUREZZASICUREZZA ●REDIGE O AGGIORNA ILREDIGE O AGGIORNA IL DOCUMENTO PROGRAMMATICODOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZASULLA SICUREZZA ●REFERENTE IN CASO DI ACCESSI,REFERENTE IN CASO DI ACCESSI, ISPEZIONI, CONTROLLIISPEZIONI, CONTROLLI Le 2 figure a confronto:Le 2 figure a confronto: Il Responsabile privacyIl Responsabile privacy Il Responsabile della conservazioneIl Responsabile della conservazione ●È PREPOSTO DAI VERTICIÈ PREPOSTO DAI VERTICI AZIENDALI ALLA GESTIONE,AZIENDALI ALLA GESTIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLOSUPERVISIONE E CONTROLLO DELDEL SISTEMA DI CONSERVAZIONESISTEMA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVASOSTITUTIVA ●DEFINISCE E IMPLEMENTA ILDEFINISCE E IMPLEMENTA IL MODELLO DI CONSERVAZIONEMODELLO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVASOSTITUTIVA ●DEFINISCE MODALITA’ EDEFINISCE MODALITA’ E STRUMENTI PER IL TRATTAMENTOSTRUMENTI PER IL TRATTAMENTO ●NOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONINOMINA E IMPARTISCE ISTRUZIONI AGLI INCARICATIAGLI INCARICATI ●NOMINA E DELEGA COMPITI ENOMINA E DELEGA COMPITI E FUNZIONI A RESPONSABILI ESTERNIFUNZIONI A RESPONSABILI ESTERNI ●DEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DIDEFINISCE E ADOTTA LE MISURE DI SICUREZZASICUREZZA ●REDIGE O AGGIORNA ILREDIGE O AGGIORNA IL MANUALEMANUALE DELLA CONSERVAZIONEDELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVASOSTITUTIVA ●REFERENTE IN CASO DI ACCESSI,REFERENTE IN CASO DI ACCESSI, ISPEZIONI, CONTROLLIISPEZIONI, CONTROLLI
  • 23. Dal Codice Privacy: Chi è il responsabile?Dal Codice Privacy: Chi è il responsabile? Art. 4 lett. g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali Art. 29 - 1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. (scelta – due diligence) 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti (organizzazione) 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare (contratto) 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni (responsabilità) Allegato B - 25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
  • 24. Gli obblighi imposti al responsabile della conservazione (i quali paiono essere prevalentemente tecnico-informatici, manageriali e organizzativi e non più solo operativo-fisici), sono analiticamente elencati al primo comma dell’art. 5 della deliberazione CNIPA n. 11/2004 attengono ad ambiti eterogenei, che si sostanziano nel compimento delle seguenti attività (tutte delegabili): • attività di programmazione e di natura esecutiva; • attività di mantenimento, di verifica e di controllo; • attività di documentazione e di studio normativo; • attività di protezione e sicurezza.
  • 25. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della deliberazione CNIPA consentono al responsabile del procedimento di conservazione di delegare in tutto o in parte le proprie attività ad altri soggetti interni alla struttura e a soggetti terzi (cfr. art. 44 1ter CAD) Processo di outsourcingProcesso di outsourcing ART. 12 5-bis CAD. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati.
  • 26. Dal Codice della Amministrazione Digitale: Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Possibilità anche per la P.A. di affidare in outsourcing i processi di conservazione digitale e ottenere la “certificazione di conformità” dei relativi processi!
  • 27. Un gruppo di ASL italiane decide di avviare un importante progetto di gestione informatica e conservazione permanente di Referti e Immagini (sviluppate con un software ad hoc nei sistemi RIS e PACS) e di affidarne il processo (previo Bando di Gara) ad una multinazionale che si avvale di un outsourcer locale per sviluppare le dinamiche di gestione, disaster recovery, mirroring e conservazione. Si decide di evitare un salvataggio su supporti ottici e di garantire la custodia attraverso un processo di conservazione su un archivio centrale. Ma le difficoltà di trasmissione di dati non permettono il processo di salvataggio in disaster recovery delle immagini…
  • 28. Alcuni server (compreso quello di mirroring) vanno in crash e le immagini diagnostiche di interi mesi si perdono! I file risultano irrecuperabili!
  • 29. Cliente Outsourcer Fatturazione Servizi di conservazione con nomina quale responsabile esterno della conservazione sostitutiva Servizi di conservazione con nomina quale responsabile esterno della conservazione sostitutiva L’“esternalizzazione” di alcuni processi aziendali fortemente specializzati e complessi i servizi in outsourcing Verifica e certificazione dei processi Chi firma? Chi controlla? Chi è responsabile?
  • 30. Criteri di scelta di un buon responsabile: • la capacità di fornire una prestazione altamente qualificata e specifica; • l’esperienza del fornitore nella conservazione sostitutiva in generale e, in particolare, per la specifica tipologia di documenti da conservare (nel caso, ad esempio, si tratti di documenti fiscalmente rilevanti da conservare, sarà opportuno verificare la particolare esperienza del fornitore nella conservazione sostitutiva di tali documenti); • la conoscenza ed il rispetto della normativa privacy, anche in considerazione della nuova formulazione dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione digitale; • l’ampiezza dei servizi offerti, tra i quali merita di essere attentamente valutata anche l’offerta di applicazione dei modelli organizzativi nell’azienda di cui al D. Lgs. 231/01; • il possesso di eventuali certificazioni sui servizi proposti; • il prezzo del servizio; • le referenze; Criteri di scelta di un buon responsabile: • la capacità di fornire una prestazione altamente qualificata e specifica; • l’esperienza del fornitore nella conservazione sostitutiva in generale e, in particolare, per la specifica tipologia di documenti da conservare (nel caso, ad esempio, si tratti di documenti fiscalmente rilevanti da conservare, sarà opportuno verificare la particolare esperienza del fornitore nella conservazione sostitutiva di tali documenti); • la conoscenza ed il rispetto della normativa privacy, anche in considerazione della nuova formulazione dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione digitale; • l’ampiezza dei servizi offerti, tra i quali merita di essere attentamente valutata anche l’offerta di applicazione dei modelli organizzativi nell’azienda di cui al D. Lgs. 231/01; • il possesso di eventuali certificazioni sui servizi proposti; • il prezzo del servizio; • le referenze;
  • 31. • le garanzie tecnologiche e di sistema offerte dal fornitore in relazione agli standard di sicurezza informatica, per esempio, in riferimento alla protezione dei dati personali e delle informazioni scambiate. Per quanto concerne la sicurezza informatica della globalità del sistema di conservazione, le norme ISO/IEC 27001 e 27002 e la specifica ETSI TS 102 573 (“Policy requirements for trust service providers signing and/or storing data for digital accounting”) dettano le condizioni per la gestione e valutazione di sistemi sicuri ed affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni. Si veda anche UNI SinCRO 11386:2011 (per garantire l’interoperabilità dell’indice di conservazione). • il livello di professionalità del personale; •le dimensioni ed il grado di umidità dei locali in cui saranno conservati gli eventuali documenti analogici non distrutti in seguito al processo di conservazione, verificando preventivamente che siano stati rispettati gli standard richiesti dalla normativa europea; • l’eventuale accreditamento del fornitore ex art. 44-bis del CAD, così come modificato dal D.lgs. 235/2010. • le garanzie tecnologiche e di sistema offerte dal fornitore in relazione agli standard di sicurezza informatica, per esempio, in riferimento alla protezione dei dati personali e delle informazioni scambiate. Per quanto concerne la sicurezza informatica della globalità del sistema di conservazione, le norme ISO/IEC 27001 e 27002 e la specifica ETSI TS 102 573 (“Policy requirements for trust service providers signing and/or storing data for digital accounting”) dettano le condizioni per la gestione e valutazione di sistemi sicuri ed affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni. Si veda anche UNI SinCRO 11386:2011 (per garantire l’interoperabilità dell’indice di conservazione). • il livello di professionalità del personale; •le dimensioni ed il grado di umidità dei locali in cui saranno conservati gli eventuali documenti analogici non distrutti in seguito al processo di conservazione, verificando preventivamente che siano stati rispettati gli standard richiesti dalla normativa europea; • l’eventuale accreditamento del fornitore ex art. 44-bis del CAD, così come modificato dal D.lgs. 235/2010.
  • 32. Outsourcing… a cosa prestare attenzione? -Formati da utilizzare (art. 68 CAD) -Supporti idonei -Certificazione di processi -Modelli di disaster recovery -Modelli di business continuity -La copia della copia della copia…chi la effettua? -Etc.
  • 33. I documenti del Buon Responsabile della Conservazione in outsourcing - Contratto di Outsourcing per l’affidamento del servizio - Allegato A – Offerta Economica - Allegato B – Descrizione procedure operative e aspetti tecnici - Allegato C – Nomina a Responsabile del procedimento di conservazione - Allegato D – Nomina a Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali - Allegato E – Manuale della conservazione dei documenti - Allegato F – Documento Programmatico sulla Sicurezza (o suo estratto) - Allegato G – Delega interna per il coordinamento delle funzioni nel procedimento di conservazione - Allegato H – Deleghe operative interne - Contratto di Outsourcing per l’affidamento del servizio - Allegato A – Offerta Economica - Allegato B – Descrizione procedure operative e aspetti tecnici - Allegato C – Nomina a Responsabile del procedimento di conservazione - Allegato D – Nomina a Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali - Allegato E – Manuale della conservazione dei documenti - Allegato F – Documento Programmatico sulla Sicurezza (o suo estratto) - Allegato G – Delega interna per il coordinamento delle funzioni nel procedimento di conservazione - Allegato H – Deleghe operative interne
  • 34. un buon contratto di outsourcing dovrà prevedere: • la durata contrattuale ed eventuali proroghe, il periodo di start up del progetto, le modalità di pagamento, un eventuale servizio di formazione del personale; • condizioni di recesso e risoluzione per inadempimento (con descrizione di inadempimenti in materia di sicurezza, privacy, interruzione del servizio, mancato rispetto di termini di conservazione, omesso pagamento etc.); • descrivere nel dettaglio i servizi da fornire, specificando anche dal punto di vista informatico la procedura da seguire per il processo di conservazione sostitutiva (e di eventuale emissione dei documenti); • definire nel dettaglio i sistemi di report informativi ed i resoconti del processo di conservazione e le stesse loro modalità di comunicazione (controllo telematico diretto in modalità remota, comunicazione con PEC etc.); • stabilire le precise responsabilità dell’outsourcer ed eventuali penali, garanzie, indennità (con possibilità di polizza assicurativa);
  • 35. •definire con certezza i tempi di gestione delle anomalie e di assistenza tecnica; •prevedere i tempi di lavorazione (dalla emissione del documento, sino alla sua ricezione e registrazione nel sistema informatico, sino alla sua conservazione); •etc. Tale contratto dovrà essere accompagnato da uno S.L.A. (Service Level Agreement) che definirà più nel dettaglio le procedure informatiche utilizzate e il rispetto di privacy e sicurezza informatica nell’esercizio del procedimento di archiviazione e conservazione. Le varie funzioni delegate in maniera opportuna andranno descritte nel Manuale del Responsabile della Conservazione (la cui redazione, pur non obbligatoria, è caldamente consigliata anche perché, in caso di verifiche e controlli da parte degli organi competenti, questi ultimi leggendo tale documento potranno ben comprendere le procedure di conservazione sostitutiva implementate e assicurarsi con facilità che le stesse siano effettuate regolarmente).
  • 36. Outsourcing…a cosa prestare attenzione? -Manuale e DPS: documenti che si parlano -Attenzione agli allegati tecnici… che siano coordinati con il contratto! -Specificate bene la fase di formazione del documento e le modalità di trasmissione dei flussi - Definite i formati adatti alla conservazione e specificate le responsabilità in caso di consegna di formati inadatti alla conservazione a lungo termine - Definite bene la fase eventuale di cessazione del servizio - Attenzione alle deleghe di firma in remoto sempre allo stesso soggetto conservatore - In caso di utilizzo di certificati di firma non italiani le procedure vanno verificate nel dettaglio e così i software di verifica della firma -Evitate i copia-incolla…piuttosto non fate il contratto!
  • 37. Titolare dei Documenti e dei Dati (nomina Responsabile interno della conservazione) Responsabile del procedimento di conservazione (referente interno) Delegato al alcuni processi (back up, disaster recovery, verifiche, restore, procedure operative etc.) Organismo di Vigilanza e Certificazione Un possibile schema di esternalizzazione dei servizi di conservazione
  • 38. Andrea Lisi Copyright 2002-2012 Vietata diffusione e duplicazione 38 Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale: Art. 44 bis (Conservatori accreditati) - NEW 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso DigitPA. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000. Vi è la possibilità di far accreditare presso DigitPA (Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011) i propri processi di conservazione sotto il profilo della sicurezza e della qualità (nel rispetto, quindi, di una serie di misure di sicurezza che variano a seconda della tipologia del dato trattato e degli strumenti utilizzati).
  • 39. Avv. Andrea Lisi Digital&Law Department Studio Legale Lisi www.studiolegalelisi.it Tel. 0832/256065 – Fax 0832/520140 e.mail: andrealisi@studiolegalelisi.it Grazie per l’attenzione ……e per contatti o ulteriori informazioni:e per contatti o ulteriori informazioni: