1. COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
relatori: Prof. Ciro Lenti
professore a contratto Università degli Studi di Pisa
Facoltà Economia Aziendale
Presidente SICEA
2. Il soggetto, persona fisica o giuridica, che si trovi in una situazione di
perdurare squilibrio finanziario e non sia in grado di adempiere alla proprie
obbligazioni, può proporre ai propri creditori un accordo per la
ristrutturazione del debito e di soddisfazione dei crediti sulla base di un
piano che assicuri il pagamento dei titolari di crediti impignorabili e che
preveda scadenze, modalità di pagamento e altre garanzie.
PIANO DI RISTRUTURAZIONE
DEL DEBITO
3. SOVRAINDEBITAMENTO: situazione di perdurare squilibrio tra obbligazioni
assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la
definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni.
PRESUPPOSTI OGGETTIVI
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
Soggetto sovraindebitato non fallibile, che non abbia utilizzato la procedura nei tre anni
precedenti. Possono aderire alla procedura:
• gli imprenditori commerciali con i parametri quantitativi inferiori a quelli sopra descritti;
• gli imprenditori agricoli tutti (piccoli medi e grandi);
• i soggetti privati (consumatori e non, per es. liberi professionisti);
• associazioni e fondazioni;
• soggetti pubblici;
• sia persone fisiche che giuridiche.
4. Accordo tra debitore e creditori, da raggiungere con l’ausilio di un
Organismo o professionista abilitato ex art. 67 comma 3 L. 267/42 di
composizione della crisi.
Elementi di base:
• negoziazione debitore‐creditori, con il possibile/probabile intervento
di un soggetto terzo qualificato in funzione di mediatore;
• “enforcement” dell’eventuale accordo grazie non solo a istituti
giuridici ma anche ad implicita valutazione di convenienza
economica da parte dei creditori;
MODALITA’
5. 1) Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, dal debitore
ai creditori;
2) Deposito della proposta in Tribunale;
3)Decreto di fissazione dell’udienza di trattazione del
procedimento e svolgimento
dell’udienza;
4) Realizzazione dell’accordo;
5) Omologa.
FASI DELLA PROCEDURA
6. Il soggetto sovraindebitato, con l’ausilio di un organismo di composizione
della crisi o di un professionista, un “accordo di ristrutturazione dei debiti sulla
base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei
all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei creditori privilegiati ai
quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente “ (art. 7, co. 1).
Tuttavia, il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo
termine;
b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice
su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento di crediti impignorabili
FASE 1) PROPOSTA
7. La proposta di accordo viene depositata presso il Tribunale del luogo di
residenza (o della sede) del debitore, unitamente agli elenchi di:
‐ tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
‐ beni ed eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
‐ se il debitore è un privato, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni,
nonché composizione del nucleo famigliare (con certificato di stato di
famiglia) e specifica delle somme necessarie al suo sostentamento;
‐ se il debitore è un’impresa, dichiarazioni dei redditi e scritture contabili
degli ultimi tre esercizi, con attestazione di conformità all’originale.
Il tutto accompagnato dalla certificazione della veridicità dei dati e
all’attestazione di fattibilità del piano.
FASE 2) DEPOSITO DELLA PROPOSTA
8. FASE 3) DECRETO DI FISSAZIONE
DI UDIENZA
Il tribunale, controllata l’esistenza dei requisiti e dei documenti sopra
indicati, con decreto fissa “immediatamente” l’udienza di trattazione del
procedimento e dispone la comunicazione ai creditori del deposito della
proposta, della loro convocazione e dei possibili provvedimenti che potrà
adottare.
9. FASE 4) REALIZZAZIONE
DELL’ACCORDO
I creditori esprimono il loro parere, anche con eventuali modifiche
rispetto a quanto proposto dal debitore.
Se i pareri positivi rappresentano per lo meno il 60% dei crediti l’accordo
è raggiunto.
Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi
trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale – appena indicata ‐ allegando il testo
dell’accordo stesso.
Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione i creditori possono
sollevare contestazioni.
10. FASE 5) OMOLOGA
Verificato il raggiungimento dell’accordo con le percentuali previste e
verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e
risolta ogni altra contestazione” il magistrato omologa l’accordo e ne
dispone la pubblicazione.
Ciò non pregiudica i diritti dei creditori (rectius, banche) nei confronti dei
coobbligati fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso e non
determina novazione dell’obbligazione, salva diversa pattuizione.
11. EFFETTI DELL’OMOLOGA
Dalla data di omologazione e per non più di un anno non possono essere
iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri
conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore,
tranne nel caso di:
• revoca ipso jure dell’accordo, se il debitore non esegue integralmente,
entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie”
• dichiarazione di annullamento dell’accordo, pronunciata dal tribunale,
“su istanza di ogni creditore e quando sia stato dolosamente
aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una
parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività
inesistenti.
• risoluzione dell’accordo, se il proponente non adempie regolarmente
agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non
vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile
per ragioni non imputabili al debitore.
12. Il piano può prevedere:
solo la dilazione del pagamento se di tratta di tributi costituenti
risorse proprie dell’UE, IVA e altre ritenute operate ma non versate
l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la
liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato.
I crediti muniti di pegno, ipoteca o privilegio possono non essere
soddisfatti integralmente se è assicurato il pagamento in misura non
inferiore a quella realizzabile.
LIMITI
13. La proposta non è ammissibile se il debitore o il consumatore,
alternativamente:
• è soggetto a procedure concorsuali;
• nei precedenti 5 anni ha fatto ricorso a procedure da
sovraindebitamento;
• ha subito un’impugnazione o la revoca dell’omologazione di una
procedura da sovraindebitamento; o
• ha fornito documentazione che non consente la ricostruzione
della sua posizione
INAMMISSIBILITA’ DELLA
PROPOSTA
14. Il piano o l’accordo del consumatore che deve contenere la ricostruzione della
sua posizione fiscale e l’indicazione di contenziosi precedenti deve essere
depositato presso il Tribunale e presentato all’agente della riscossione e agli
uffici fiscali.
Alla proposta, che può essere integrata su disposizione del giudice entro un
massimo di 15 giorni perentori, deve essere allegata una relazione
dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di un professionista
abilitato, contenente alcuni dati.
Limitatamente al debitore che svolge attività d’impresa è richiesto anche il
deposito delle scritture contabili relative agli ultimi 3 anni unitamente ad
una attestazione di conformità delle stesse.
Il deposito della proposta di accordo o del piano sospende il corso degli
interessi legali o convenzionali.
PROCEDURA