L'intervento tenuto dall'avv. Valeria Fabbri in data 12 febbraio 2014 al seminario organizzato da ALPI - Associazione Laboratori di prova e Organismi di Certificazione Indipendente.
L'intervento ha come obiettivo quello mettere in luce quali possono essere gli strumenti contrattuali finalizzati a stabilire una proporzionalità tra l'attività svolta dei Laboratori di Prova e le eventuali responsabilità alle quale gli stessi laboratori possono essere chiamati a rispondere nell'ipotesi di difettosità del prodotto sul quale si è svolto l test
Laboratori di prova - clausole contrattuali per limitare la responsabilità
1. Workshop Alpi Associazione
“La conoscenza degli aspetti legali
per ridurre i rischi di contenziosi”
Avv. Valeria Fabbri
12 febbraio 2014
2. Introduzione
Con il presente lavoro si intende fornire alcuni suggerimenti
pratici agli Associati Alpi nella gestione delle criticità legate
all’esercizio dell’attività di competenza.
I contenuti giuridici di seguito esposti, lungi dal voler essere
esaustivi, costituiscono una disamina di carattere generale.
3. Possibili criticità nell’attività degli Associati Alpi
Un esempio pratico:
Il Laboratorio di prova X riceve dal produttore Y l’incarico di
svolgere un test sul componente di un prodotto industriale più
complesso.
In seguito, dopo la comunicazione delle risultanze, il produttore
Y chiede al Laboratorio X il risarcimento di danni
presuntivamente legati ad una carente e/o erronea esecuzione
del test.
Criticità
l’ammontare del risarcimento richiesto è di
molto superiore all’importo pagato per la commessa.
4. L’attività dei Laboratori di prova – Possibili criticità
Le possibili evoluzioni della problematica:
Si va in causa, ma spesso il Giudice non è un esperto delle
specifiche norme (anche tecniche) del settore.
Inoltre, non esiste prova scritta tra le parti idonea ad
individuare l’oggetto dell’incarico e le criticità in esso insite.
Ergo, il Laboratorio X è esposto al rischio di una condanna
“gravosa”.
Come evitarlo?
5. Le possibili opzioni:
a) Prima di andare in causa
tentare una definizione in sede conciliativa, con il
coinvolgimento di periti esperti dei prodotti e delle norme
del settore
oppure
b) Prima dell’insorgenza di qualsivoglia problematica
la redazione di un contratto tra le parti
6. Il contratto come possibile strumento di tutela e/o
di prevenzione delle cause:
a) può servire a delimitare e/o chiarire l’oggetto
dell’incarico conferito al Laboratorio
• in questo modo, si “costringe” il committente a chiarire
la funzione del componente rispetto al funzionamento
del prodotto e a metterne in evidenza le eventuali
criticità – l’attività del Laboratorio in tal senso è più
“guidata”, oltre che mirata;
• conseguentemente, il Laboratorio può “tarare” il costo
dell’incarico sull’importanza e/o complessità dello
stesso.
7. Il contratto come possibile strumento di tutela e/o
di prevenzione delle cause:
b) può servire ad introdurre una clausola di limitazione
della responsabilità in favore del Laboratorio.
8. Limitazione
normativi:
della
responsabilità
-
riferimenti
• Art. 1229 c.c. - è nullo qualsiasi patto che esclude o limita
preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per
colpa grave;
• Art. 1382 cc. - la clausola con cui si conviene che, in caso di
inadempimento (…), uno dei contraenti è tenuto a una
determinata prestazione ha l’effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la
risarcibilità del danno superiore;
10. Dalla combinazione delle norme richiamate discende
che:
1. È possibile introdurre una clausola di limitazione della
responsabilità del Laboratorio, onde prevenire richieste
risarcitorie del committente sproporzionate rispetto all’importo
pattuito per la commessa;
1. In particolare, tramite l’inserimento di una penale limitativa
della responsabilità, il Laboratorio potrebbe limitare/escludere
la propria eventuale responsabilità per il caso della colpa lieve
11. Segue - dalla combinazione delle norme richiamate
discende che:
3. affinché la limitazione di responsabilità “funzioni” (possa, cioè,
essere fatta valere nel caso di un contenzioso), è necessario
commisurarla ad elementi economici del contratto/commessa
sulla base di valutazioni da effettuarsi caso per caso;
12. ST U DIO LEG ALE ST EFANELLI
www.studi olegalestefanelli .i t