3. 3
La responsabile
extracontrattuale nel nostro
ordinamento
Art. 2043
Il danneggiato deve provare
– Il fatto
– Il danno
– Il nesso di causalità
– Negligenza
Il danneggiante
– Che non vi è colpa
4. 4
Trattato CE
art. 153
tutela del consumatori
Direttiva sulla
responsabilità da
prodotto difettoso
Dir. 374/85/CEE
concorrenza non falsata tra gli operatori
agevolare libera circolazione merci
evitare differenze livello tutela consumatore
Codice
consumo
5. 5
Dir. 374/85/CEE
concorrenza non falsata tra gli operatori
agevolare libera circolazione merci
evitare differenze livello tutela consumatore
Interpretazione Corte Giustizia
Corte Giustizia CE, sentenza 25 aprile 2002
(3 sentenze)
La direttiva presegue un ‘armonizzazione globale e
non minima …. quindi gli Stati membri non
adottare o mantenere disposizioni che
garantiscano un livello più elevato di tutela per i
consumatori ……..
6. 6
Trattato CE
art. 153
tutela del consumatori
Direttiva sulla
responsabilità da
prodotto difettoso
Dir. 374/85/CEE
Responsabilitò presunta, non oggettiva
prescinde dall'accertamento della colpevolezza del
produttore,
ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un
difetto del prodotto
7. 7
La responsabile nel nostro
ordinamento
Il problema della prova in causa
Art. 2043 c.c.
Il danneggiante deve provate tutto
Dir 85’/374/CE
Responsabilità presunta
INVERSIONE ONERE PROVA
8. 8
Trattato CE
art. 153
tutela del consumatori
tutela consumatore in fase
preventiva
tutela consumatore in fase
successiva
Direttive da prodotto
Direttiva sulla
responsabilità da
prodotto difettoso
Direttive del Nuovo Approccio
E New Legislation Framework
Dir. 374/85/CEE - D.Lgs.
224/’88
9. 9
La responsabilità da prodotti difettoso
DPR 224/88
Dir 2001/95
DIFETTO
Un prodotto e' difettoso
quando non offre la
sicurezza che ci si puo'
legittimamente attendere
tenuto conto di tutte le
circostanze
qualsiasi prodotto, che, in
condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili,
compresa durata , messa in
servizio, installazione
manutenzione, non presenti
alcun rischio oppure presenti
unicamente rischi minimi,
compatibili con l'impiego del
prodotto e considerati
accettabili
Sicurezza
10. 10
La responsabilità da prodotti difettoso
Circostanze di cui occorre tener conto
nella valutazione
il modo in cui il prodotto e' stato messo in
circolazione
la sua presentazione
le sue caratteristiche palesi
le istruzioni
le avvertenze fornite
11. 11
La responsabilità da prodotti difettoso
Circostanze di cui occorre tener conto
nella valutazione
l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si
possono ragionevolmente prevedere
12. 12
La responsabilità da prodotti difettoso
Circostanze di cui occorre tener conto
nella valutazione
il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il solo
fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque
tempo messo in commercio.
13. 13
La responsabilità da prodotti difettoso
Esclusione della responsabilità
a) se il produttore non ha messo il prodotto in
circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva
quando il produttore ha messo il prodotto in
circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la
vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a
titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attivita' professionale;
14. 14
La responsabilità da prodotti difettoso
Esclusione della responsabilità
d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a
una norma giuridica imperativa o a un provvedimento
vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il
prodotto, non permetteva ancora di considerare il
prodotto come difettoso;
15. 15
La responsabilità da prodotti difettoso
Esclusione della responsabilità
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto e'
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e'
stata incorporata la parte o materia prima o alla
conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore
che la ha utilizzata.
16. 16
ANALISI GIURISPRUDENZA
Prodotto difettoso per carenza
istruzioni per l’uso
Cass pen 13145/90
modifiche senza istruzioni
Trib Milano 23/3/1995
errato montagio per carenza istruzioni
Cass Civ 9866/97
prodotti chimici ambigua formulazione etichette
17. 17
ANALISI GIURISPRUDENZA
CHI RISPONDE?
Art. 1
Il produttore è responsabile del danno causato da un
difetto del suo prodotto.
Art. 3
Il termine "produttore" designa il fabbricante di un
prodotto finito, il produttore di una materia prima o il
fabbricante di una parte componente, nonché ogni
persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio
o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come
produttore dello stesso.
18. 18
ANALISI GIURISPRUDENZA
CHI RISPONDE?
Art. 3
. 2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque
importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della
vendita, della locazione, del leasing" o di qualsiasi altra forma
di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è
considerato produttore del medesimo ai sensi della presente
direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si
considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al
danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o
della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si
applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome
dell'importatore di cui al
19. 19
Natura della responsabilità
Cassazione civile sez. III 29/05/2013 n. 13458
La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e
non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della
colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione
dell'esistenza di un difetto del prodotto.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art.
8 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (trasfuso nell'art. 120 del cd.
"codice del consumo") - la prova del collegamento causale non
già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.
20. 20
Responsabilità prodotto difettoso
Cassazione 20985 del 2007
Intervento tumore al seno
Applicazione di protesi mammaria
Dopo due anni la protesi di svuota della soluzione salina
Profili di responsabilità del produttore
21. 21
Nozione di difettosità
Cassazione civile sez. III 29/05/2013 n. 13458
Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso
nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"),
il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve
ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua
innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti
di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in
relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta
norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati
dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli
standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di
settore.
22. 22
Nozione di difettosità
Cassazione civile sez. III 13/12/2010 n. 25116
Il requisito di sicurezza che, per i cosmetici, il produttore è tenuto a
garantire, e in mancanza del quale il prodotto deve ritenersi difettoso, si
pone solo in relazione alle "normali condizioni di impiego" del prodotto
medesimo.
Può dirsi, quindi, che il danno non prova indirettamente, di per sé la
pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più
indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la
responsabilità del produttore se non sia anche in concreto accertato che
quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto
del livello di garanzia di affidabilità richiesto dall'utenza o dalle leggi in
materia.
23. 23
Carenza istruzioni uso
Cassazione Penale, sez IV 11 marzo 2013 n. 11439
Responsabilità penale del fabbricante e
del distributore (anche) per carenza
consegna istruzioni uso
24. 24
Rischio da sviluppo
Tribunale Sassari 12/07/2012
La responsabilità per farmaco difettoso è esclusa se lo stato
delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il
prodotto è stato messo in circolazione non consentiva ancora
al produttore di considerare il prodotto, come difettoso. In
applicazione del c.d. "rischio di sviluppo" la condotta del
produttore va, pertanto valutata, muovendo dalla oggettiva
conoscenza del difetto in base al più avanzato livello della
tecnica e della scienza combinato con quello della accessibilità
di tale conoscenza.
25. 25
Responsabilità importatore
Cassazione civile sez. III 14/06/2005 n. 12750
La disciplina della responsabilità del produttore per
danno da prodotti difettosi, configurando una
responsabilità oggettiva dell'importatore del prodotto
difettoso per i danni derivatine a cagione del difetto,
mira alla salvaguardia dei consumatori dagli effetti di vizi
inerenti a prodotti lavorati immessi in circolazione da
operatori economici professionali anche a prescindere
dalla configurabilità di elementi di colpevolezza.
26. 26
Responsabilità distributore/rivenditore
Cassazione civile sez. II 10/07/2014 n. 15824
In tema di vizi della cosa venduta….. il rivenditore è responsabile
nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal
prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un
idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e
qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della
destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del
rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza,
controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli
quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione.