1. Il settore delle amministrazioni pubbliche
e la legge di contabilità e finanza pubblica
Daniela Collesi, Nicola Caccavale, Marco Porzionato, Eugenio Starnino
Ministero dell’economia e delle finanze
Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato
Università Europea di Roma Roma, 29 aprile 2011
Workshop 2011 - Valorizzazione e responsabilità sociale della statistica pubblica
2. Agenda
Ambito di riferimento della finanza pubblica;
Il settore delle amministrazioni pubbliche a livello europeo;
L’armonizzazione dei bilanci pubblici: attori e modalità operative;
Il livello di spesa degli enti oggetto di armonizzazione;
Lista S.13 vs Liste per controllo giuridico contabile.
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3. Ambito di riferimento della finanza pubblica
Art. 1 , comma 2 legge 196/2009:
“…. per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti
che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”.
I criteri fondamentali per l’individuazione delle istituzioni comprese nel
settore delle amministrazioni pubbliche (S13) sono:
• La natura di unità istituzionale;
• L’esistenza di un controllo da parte di altre amministrazioni pubbliche;
• Il criterio economico che viene adottato per la classificazione
dell’attività.
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4. Ambito di riferimento della finanza pubblica ante legge 196/2009
Contabilità nazionale vs Contabilità pubblica
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5. Ambito di riferimento della finanza pubblica ai fini UE
Anni
Sottosettore Descrizione
2005 2006 2007 2008
Stato: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri,
29 33 31 31
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
Enti e Istituzioni di ricerca 50 47 44 44
S1311 Enti di regolazione dell’attività economica, Enti produttori di
servizi economici, Autorità amministrative indipendenti e 33 39 36 36
Enti a struttura associativa
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali centrali 65 60 61 61
Totale S1311 177 179 172 172
Regioni e province autonome 22 22 22 22
Province 104 104 104 104
Unioni di comuni 282 321 311 311
Comuni 8.101 8.101 8.101 8.101
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 103 104 104 104
S1313
Comunità montane 356 354 354 354
Enti ed Agenzie per il turismo, Enti regionali di sviluppo
agricolo, Autorità portuali, Agenzie regionali sanità, Altri 198 413 436 436
enti economici locali
Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Policlinici e
316 291 283 283
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, Enti
per il diritto allo studio, Enti Parco, Enti regionali per la
311 531 553 553
ricerca e per l'ambiente, Altri enti assistenziali, culturali
locali
Totale S1313 9.793 10.241 10.268 10.268
S1314 Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 27 27 27 27
Totale S13 9.997 10.447 10.467 10.467
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6. La definizione del settore delle amministrazioni pubbliche a livello europeo
La composizione del settore delle amministrazioni pubbliche, definita secondo i
criteri del SEC95, costituisce una delle informazioni fondamentali per la definizione
dell’intero insieme delle statistiche di finanza pubblica, armonizzate a livello
europeo. In base al Regolamento (CE) n. 479/2009 gli stati membri sono tenuti a
comunicare alla Commissione europea (Eurostat) questa informazione.
Gli inventari dettagliati dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per
compilare le statistiche si conti pubblici, comprendenti il disavanzo e il debito
pubblico, riportano l’elenco delle unità istituzionali i cui conti entrano nella
determinazione dei saldi che rilevano ai fini della procedura per deficit eccessivo.
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7. La definizione del settore delle amministrazioni pubbliche a livello europeo
Liste delle AA.PP. degli stati membri comunicate a Eurostat
Elenco S13 2005 2007-2009
Pubblicato in Previsto da Non Pubblicato in Previsto da Non
Paesi inventario Legge disponibile inventario Legge disponibile
Austria * *
Cipro * *
Belgio * *
Finlandia * *
Francia * *
Germania * *
Grecia per aggregati *
Irlanda * *
Italia * * * *
Lussemburgo non dettagliata *
Malta * *
Paesi Bassi * *
Portogallo * *
Slovacchia * *
Slovenia * * *
Spagna * *
Bulgaria *
Danimarca * *
Estonia * *
Lettonia * *
Lituania * *
Polonia non dettagliata non dettagliata
Regno Unito * *
Repubblica Ceca non dettagliata non dettagliata
Romania *
Svezia * *
Ungheria non dettagliata non dettagliata
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8. La modifica della legge 196/2009 per il semestre europeo
L’articolo 1 della legge 196/2009 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento)
prevede:
Comma 1 formulazione originaria:
“Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e
del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti
responsabilità”.
Comma 1 formulazione attuale ex Lege 7 aprile 2011, n. 39, “Modifiche alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in
materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”:
“Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall’Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al
perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica”.
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9. L’armonizzazione dei bilanci pubblici: attori e modalità operative
L’armonizzazione dei bilanci pubblici è stato un tema ricorrente nel corso dell’ultimo
decennio, connesso in modo particolare alla necessità di avere dati confrontabili tra
le amministrazioni pubbliche.
Motivazioni
• assicurare un più efficiente consolidamento dei conti pubblici;
• omogeneizzare i sistemi di rilevazione contabile dei diversi enti componenti la PA;
• avere una base informativa omogenea;
• garantire la leggibilità e la trasparenza delle informazioni contenute nei bilanci
pubblici;
• assicurare la confrontabilità dei bilanci tra le varie PA
• consentire il superamento della frammentazione degli schemi di bilancio e dei
principi contabili adottati dai vari soggetti che fanno parte della PA.
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10. L’armonizzazione dei bilanci pubblici: attori e modalità operative
Strumenti
La legge 196/2009, ai fini dell’armonizzazione della contabilità pubblica, ha previsto
una specifica delega al Governo, articolo 2, comma 2, per l'adeguamento dei sistemi
contabili secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
• adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
• definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di
bilancio per le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica;
• adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi
coerenti con le classificazioni economica e funzionale comunitarie;
• affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un
sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
• adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le
proprie aziende, società o altri organismi controllati;
• definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
Programmi del Bilancio.
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11. L’armonizzazione dei bilanci pubblici: attori e modalità operative
Attori
Per la predisposizione dei decreti legislativi e per il coordinamento del sistema
dell’armonizzazione è stato istituito - articolo 2, comma 5- il Comitato per i
principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitre
componenti.
Le competenze della legge 196/2009 escludono le regioni e gli enti locali, su cui
ha competenza la Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
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12. Il livello di spesa degli enti oggetto di armonizzazione
Enti della PA
modalità attuative dell'armonizzazione contabile: spesa primaria consolidata e numerosità enti
Armonizzazione Tipologie istituzionali 2007 2008 2009 2010
% spesa n° enti % spesa n° enti % spesa % spesa
Stato 24,19% 31 23,21% 31 24,11% 23,18%
Enti economici nazionali 1,53% 36 1,52% 36 1,42% 1,41%
Legge 196/2009
Enti centrali assist., culturali, etc. 0,23% 61 0,22% 61 0,20% 0,20%
Enti di previdenza 39,59% 27 40,12% 27 40,11% 41,42%
Totale legge 196/2009 65,53% 155 65,07% 155 65,85% 66,21%
Regioni 5,20% 22 5,15% 22 5,25% 4,56%
Province 1,74% 104 1,72% 104 1,63% 1,60%
Legge 42/2009 Comuni¹ 9,07% 8412 8,94% 8412 8,81% 8,71%
Enti economici locali 0,77% 894 0,86% 894 0,82% 0,83%
Sanità 15,12% 283 15,63% 283 15,18% 15,68%
Totale legge 42/2009 31,90% 9.715 32,30% 9.715 31,69% 31,39%
Legge 196/2009
Legge 42/2009 1,99% 553 2,04% 553 1,90% 1,84%
Legge 240/2010 Enti locali assist., culturali, istruzione, etc.
Legge 196/2009
e 0,58% 44 0,60% 44 0,57% 0,56%
Legge 42/2009 Enti di ricerca
Totale 100% 10.467 100% 10.467 100% 100%
¹ comprendono: Comuni e Unioni di comuni.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
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13. Il livello di spesa degli enti oggetto di armonizzazione
Enti della PA secondo le principali normative contabili
(spesa primaria consolidata e numerosità enti)
2007 2008 2009 2010
% spesa n° enti % spesa n° enti % spesa % spesa
Stato 24,19% 31 23,21% 31 24,11% 23,18%
Regioni 5,20% 22 5,15% 22 5,25% 4,56%
Enti locali¹ 10,81% 8.516 10,66% 8.516 10,44% 10,31%
Enti pubblici: 1.588 1.588
Enti Economici Nazionali 36 36
Enti Assistenziali Locali 553 553
5,09% 5,22% 4,91% 4,84%
Enti di Ricerca 44 44
Enti Economici Locali 894 894
Enti Nazionali di Assistenza 61 61
Sanità 15,12% 283 15,63% 283 15,18% 15,68%
Enti di previdenza 39,59% 27 40,12% 27 40,11% 41,42%
totale 100% 10.467 100% 10.467 100% 100%
¹ comprendono: Provincie, Comuni e Unioni di comuni.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
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14. Lista S13 vs Liste per controllo giuridico contabile
Contabilità pubblica e contabilità nazionale
Diversa interpretazione della natura delle amministrazioni, a seconda che si faccia
riferimento all’aspetto giuridico o a quello economico, ma anche al sistema dei
controlli posto in essere da parte delle amministrazioni; controllo che può essere,
a sua volta, di tipo giuridico-contabile o di natura economica, secondo la logica
aziendalistica.
• Elenco degli Enti ed organismi pubblici non territoriali diversi dagli Organi
costituzionali. Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS, 2005;
• Lista S.13: Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. ISTAT, 2010.
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15. Lista S13 vs Liste per controllo giuridico contabile
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16. Lista S13 vs Liste per controllo giuridico contabile
Il confronto tra le due liste
Le amministrazioni presenti nella sola lista del Ministero dell’Economia e delle finanze
costituiscono fattispecie che non rilevano nella procedura di deficit eccessivo (es. RAI, ENEL,
Associazioni e Accademie, ecc, considerate dal SEC95 come unità “market” o come
Istituzioni sociali private).
Le unità istituzionali presenti solo nella lista S.13 sono agenzie, società, consorzi ed enti di
natura locale (regionale, provinciale e comunale) che non rilevano dal punto di vista del
controllo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze poiché rappresentano enti ed
organismi strumentali di Regioni ed Enti locali.
Le parti comuni
Attraverso una stima per difetto ottenuta considerando Stato, Regioni, Enti locali, Enti del
servizio sanitario ed enti di previdenza, ed escludendo tout court gli altri enti pubblici
(moltissimi dei quali, peraltro, sono presenti in entrambi gli elenchi), l’ammontare di
spesa pubblica riferibile agli enti comuni a entrambe le liste è pari a più del 95% di quella
complessiva valutata attraverso la lista S.13.
Il settore delle amministrazioni pubbliche e la legge di contabilità e finanza 16
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17. Grazie per l’attenzione
Daniela Collesi,
Nicola Caccavale,
Marco Porzionato,
Eugenio Starnino
daniela.collesi@tesoro.it
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