L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sostituirà ben presto l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). È quanto prevede il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 ("Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale"), già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 05-06-2013, che ci porterà verso il pieno recepimento della Direttiva Europea 2010/31/UE.
1. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Attestato di prestazione energetica
Da ACE a APE
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sostituirà ben presto l’Attestato di
Certificazione Energetica (ACE). È quanto prevede il Decreto Legge 4 giugno 2013 n.
63 ("Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale"), già pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.130 del 05-06-2013, che ci porterà verso il pieno recepimento della
Direttiva Europea 2010/31/UE. Il provvedimento è stato emanato per porre rimedio
alla procedura di infrazione in materia di certificazione energetica e informazione al
pubblico al momento di trasferimenti e locazioni. Il nuovo attestato entrerà in vigore
solo nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico avrà definito le nuove
modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (Direttiva Europea 31/2010) ed
adeguato le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Fino
all’emanazione dei Decreti Ministeriali che fisseranno i nuovi criteri di calcolo (entro
gennaio 2014) sarà possibile redigere l’Attestato seguendo le precedenti istruzioni
tecniche.
Differenze tra ACE e APE
Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica si differenzia dal precedente
Attestato di Certificazione Energetica soprattutto in termini di contentuti e di quantità
di informazioni contenute. Il nuovo attestato permetterà di meglio comprendere quali
siano gli interventi da effettuare al fine di migliorare la prestazione energetica degli
edifici e di conseguenza aumentare il risparmio energetico ottenibile.
Durata
APE
Come per l’ACE anche l’APE avrà validità 10 anni a partire dalla data di
protocollazione e dovrà essere aggiornato in caso di interventi di riqualificazione
energetica che ne modifichino le prestazioni energetiche. Vale però la pena di
ricordare che, a differenza del "vecchio" ACE, l’Attestato di Prestazione Energetica
perde la sua validità se non viene regolarmente effettuata la revisione periodica degli
impianti termici, così come previsto dalla attuale legge. Il nuovo articolo 6 del
D.Lgs.192/2005 indica infatti che "la validità temporale massima è subordinata al
rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli
impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal
decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonchè i
requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli ispettori.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione
energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione
energetica".
Ing. Stefano Basso - Attestato di Prestazione Energetica
2. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A chi rivolgersi
Come per l’ACE, occorrerà rivolgersi ad esperti qualificati ed indipendenti
Attestato
(certificatore energetico) che provvederanno a redarre l’Attestato di Prestazione
Energetica (APE) attraverso modalità che verranno definite attraverso successivi
provvedimenti. Fino a quando non saranno emanati i nuovi criteri guida per il calcolo
delle prestazioni energetiche, rimarranno quindi valide per la redazione dell’APE le
stesse istruzioni valide per l’Attestato di Certificazione Energetica, definite dal DPR
59/2009 e dalla norma UNI/TS 11300.
Obbligo di redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE)
attestato
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli
appartamenti esistenti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciata dal costruttore, mentre per gli
immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario. In caso di
vendita o locazione l’acquirente o il conduttore devono ricevere l’attestato e darne
atto nel contratto. Inoltre risulta essere obbligatorio nel caso di:
�
�
�
lavori di nuova costruzione ed interventi importanti sull’esistente (lavori di
sull’
manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, di risanamento
conservativo su oltre il 25% della suerficie dell’involucro dell’intero edificio);
annunci commerciali di vendita e locazion che dovranno riportare l’indice di
locazione
prestazione energetica e la classe energetica;
rinnovamento e stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di
climatizzazione degli edifici pubblici
Per gli edifici pubblici scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione
pubblici,
Energetica entro 120 giorni dall’emanazione del decreto. Nel caso di edifici pubblici
aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, vi è l’obbligo di dotarsi
dell’APE entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge
sull’efficienza energetica.Infine a partire dal 9 luglio 2015 tale obbligo scatterà anche
per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.
Quando non c’è l’obbligo di redigere l’APE ?
Attestato
Viene meno l’obbligo di redigere l’Attestato di Prestazione Energetica nei
seguenti casi:
� edifici adibiti a luoghi di culto;
� fabbricati agricoli non adibiti a residenza, senza impianti di climatizzazione;
� capanni per gli attrezzi, piscine, gazebo,..;
� fabbricati privi delle parti di involucro edilizio;
� fabbricati "al rustico" ovvero senza serramenti, rifiniture ed impianti tecnologici:
� fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
� garage, autorimesse, depositi auto, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine,
depositi, ecc.;
� ruderi e fabbricati abbandonati;
� fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze
particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo
produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo.
Ing. Stefano Basso - Attestato di Prestazione Energetica
3. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Cosa devo fare se esiste già un’ACE in corso di validità?
già un’
validità
Non preoccupatevi. In questo caso l’Attestato di Certificazione Energetica esistente
mantiene la sua validità fino alla sua naturale scadenza (10 anni) e non vi è l’obbligo
di dotarsi di APE.
Sanzioni
Sono previste sanzioni sia a carico del proprietario dell’immobile (ammenda da 3.000
a 18.000 Euro nel caso non rispetti l’obbligo di redazione dell’APE) che del
professionista (ammenda da 700 a 4.200 euro) che non rediga l’ secondo i criteri
previsti dalla nuova legge.
Ing. Stefano Basso
Accreditato come soggetto certificatore per la Regione Lombardia.
Numero di accreditamento 14291
Ideatore e gestore del sito www.la-certificazione-energetica.net
Ing. Stefano Basso - Attestato di Prestazione Energetica