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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
BERGAMO
L’IMPRESA E LE CATEGORIE DI
IMPRENDITORI
UNITÀ 2
Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2014/2015
LA MOTIVAZIONE DELL’IMPRENDITORE
SECONDO SCHUMPETER
L’IMPRESA
 3
La categoria essenziale e fondante del
diritto commerciale è quella dell’impresa,
nozione da distinguersi da quella di
azienda e da quella di società.
Dal punto di vista economico l’imprenditore è colui che attiva e organizza i
diversi fattori della produzione (capitale, lavoro, materie prime, ecc) e che
svolge una funzione di intermediazione tra coloro che offrono capitale e
lavoro e coloro che ricercano beni e servizi.
Connaturale al concetto di imprenditore è quello di rischio economico,
rischio accettato e previsto in funzione di un profitto sperato ma non
certo.
L’IMPRENDITORE
4
LA NOZIONE GENERALE DI
IMPRENDITORE
5
Per l’art. 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi.
GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE
DELL’ARTICOLO 2082 C.C.
6
art. 2082 c.c.
attività produttiva e di scambio
organizzazione
economicità
professionalità
modalità di
svolgimento
scopo lucrativo
orientamento al mercato
Si discute della
necessità di…
LA PROFESSIONALITÀ DELL’IMPRENDITORE
7
L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRENDITORE
8
ESEMPIO DI IMPRESA CON ORGANIZZAZIONE
PREVALMENTEMENTE FINANZIARIA
9
L’ECONOMICITÀ DELL’ATTIVITÀ
DELL’IMPRENDITORE
10
UN PO’ DI TERMINOLOGIA
11
L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
D’IMPRESA
12
L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel
traffico giuridico
dalle norme sul mandato si ricava che per
l’imputazione dell’attività vale un criterio formale
(spendita del nome) e non sostanziale (titolarità
dell’interesse)
N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa
tramite rappresentante, l’imprenditore
è il rappresentato, e non il
rappresentante
L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA
13
Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza
apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le
quinte”.
Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo
«prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte
imposte dal reale dominus dell’impresa.
Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di
fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore
palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza
di tutelare i terzi impone che fallisca anche
l’imprenditore occulto?
L’IMPRENDITORE OCCULTO
14
In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore
occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole
formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa
deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero
in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della
società si estende anche ai soci illimitatamente
responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la
dichiarazione di fallimento della società.
CRITICA ALLA TEORIA
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO
15
La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e
oggi si ritiene che:
→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività
d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile;
→ non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi
creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato
che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio
dell’imprenditore «palese»;
LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO
«SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
16
Strumento fallimentare:
deriva dalla configurazione in capo
all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della
titolarità di un’autonoma impresa
«fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi.
Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice
civile:
obbligo di risarcimento del danno derivante dallo
scorretto esercizio dei poteri di direzione e
coordinamento di un‘impresa in forma societaria.
INIZIO DELL’IMPRESA
17
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo
inizio dell’attività di impresa che può derivare da:
atti di organizzazione dell’impresa;
atti di esercizio dell’impresa.
La fine dell’impresa coincide con la dissoluzione del patrimonio e
dei rapporti giuridici d’impresa derivante dall’effettivo
compimento della liquidazione.
Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser
dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle
imprese. Per la legge fallimentare la fine dell’impresa non deriva
dalla dissoluzione della stessa ma dal dato (formale) della
cancellazione dal registro delle imprese.
Lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di superare il criterio
formale, dimostrando il momento dell’effettiva cessazione
dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.)
FINE DELL’IMPRESA
18
LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
19
Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:
imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c.e 1, co. 2, d.lgs.228/2001)
imprenditore commerciale (art. 2195)
piccolo imprenditore (art. 2083)
imprenditore medio/grande
impresa individuale
impresa costituita in forma di società
(art. 2247ss.)
impresa pubblica (art. 2093)
oggetto
dell’impresa
dimensioni
natura del
soggetto
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
20
Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o
servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
PICCOLO IMPRENDITORE
(ART. 2083 C.C.)
21
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Quindi:
→l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro
nell’impresa;
→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli
altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);
→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non
quantitativa.
Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:
→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l.
428/1990)
→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà
industriale)
→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)
→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)
→ disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile che
interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura,
ecc.)
LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE
IMPRESE
22
L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice
imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il
disegno originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole:
→ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle
imprese): 2188 ss. c.c.
→ obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.
→ assoggettamento al fallimento e altre procedure
concorsuali (2221 c.c.)
LO STATUTO “PARTICOLARE”
DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE
23
Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese;
Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E
DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO
ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
24
→ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al
piccolo imprenditore e alle imprese agricole;
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→ limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i requisiti
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commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;
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tenuta di scritture contabili.
IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL
CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).
25
 Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una
attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
 II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
 a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila;
 b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro duecentomila;
 c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
APPROFONDIMENTO SUI REQUISITI DI
FALLIBILITÀ DELLE IMPRESE
26
STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA
27
a. impresa che ha oggetto contrastante
con norme imperative, ordine pubblico
o buon costume.
b. impresa esercitata in assenza di
autorizzazioni o concessioni
amministrative.
Conseguenza illiceità:
Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.)
senza assicurare protezione all’impresa.
Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità
determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)
IMPRESA
ILLECITA
I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
NON SONO IMPRENDITORI
28
Norme di riferimento:
a. Art. 2238, comma 1 c.c.
«Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni
intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce
elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»;
b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il
professionista (esecuzione personale prestazione;
compenso proporzionale a importanza opera e decoro
professione).
Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti;
esistenza di un sistema ordinistico.
L’IMPRENDITORE AGRICOLO
29
Art. 2135, comma 1, c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
essenziali connesse
attività agricole
Art. 2135, comma 2, c.c.:
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE
ESSENZIALI
30
Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche
per attività come:
- orticultura;
- coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- piscicoltura;
- allevamento di animali da competizione.
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER
CONNESSIONE
31
Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che
vengono trattate come agricole condizione che sussistano:
(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che
svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;
(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per
oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con
l’esercizio di attività agricole essenziali.
RILEVANZA DELLA NOZIONE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO
32
L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:
• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);
• sulle procedure concorsuali (art. 2221).
A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice
Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale
(Registro Imprese).
LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA
DELLE IMPRESE
33
Sotto il profilo
soggettivo si
distinguono:
I TIPI DI SOCIETÀ
34
s.s. società non commerciale
s.n.c. società
di persone
s.a.s.
società commerciali (possono
s.p.a. svolgere attività sia agricole
società sia commerciali)
s.r.l. di capitali
s.a.p.a.
SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE MEDIO-GRANDE
35
IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO
NELL’ECONOMIA
36
Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori,
con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta
amministrativa o procedura analoga);
Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con
esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt.
2093, 2201 e 2221 c.c.);
Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore
commerciale.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI
INTERVENTO PUBBLICO
37
 Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che
abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella
commerciale.
 L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può
anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa
imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.
 L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio,
ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità
di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza
sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.
 Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non
comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e
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  • 3. L’IMPRESA  3 La categoria essenziale e fondante del diritto commerciale è quella dell’impresa, nozione da distinguersi da quella di azienda e da quella di società.
  • 4. Dal punto di vista economico l’imprenditore è colui che attiva e organizza i diversi fattori della produzione (capitale, lavoro, materie prime, ecc) e che svolge una funzione di intermediazione tra coloro che offrono capitale e lavoro e coloro che ricercano beni e servizi. Connaturale al concetto di imprenditore è quello di rischio economico, rischio accettato e previsto in funzione di un profitto sperato ma non certo. L’IMPRENDITORE 4
  • 5. LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE 5 Per l’art. 2082 c.c. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
  • 6. GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ARTICOLO 2082 C.C. 6 art. 2082 c.c. attività produttiva e di scambio organizzazione economicità professionalità modalità di svolgimento scopo lucrativo orientamento al mercato Si discute della necessità di…
  • 9. ESEMPIO DI IMPRESA CON ORGANIZZAZIONE PREVALMENTEMENTE FINANZIARIA 9
  • 11. UN PO’ DI TERMINOLOGIA 11
  • 12. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 12 L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel traffico giuridico dalle norme sul mandato si ricava che per l’imputazione dell’attività vale un criterio formale (spendita del nome) e non sostanziale (titolarità dell’interesse) N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, l’imprenditore è il rappresentato, e non il rappresentante
  • 13. L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA 13 Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo «prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa. Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza di tutelare i terzi impone che fallisca anche l’imprenditore occulto?
  • 14. L’IMPRENDITORE OCCULTO 14 In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società.
  • 15. CRITICA ALLA TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO 15 La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e oggi si ritiene che: →sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile; → non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio dell’imprenditore «palese»;
  • 16. LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO «SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 16 Strumento fallimentare: deriva dalla configurazione in capo all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della titolarità di un’autonoma impresa «fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi. Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice civile: obbligo di risarcimento del danno derivante dallo scorretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di un‘impresa in forma societaria.
  • 17. INIZIO DELL’IMPRESA 17 La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa che può derivare da: atti di organizzazione dell’impresa; atti di esercizio dell’impresa.
  • 18. La fine dell’impresa coincide con la dissoluzione del patrimonio e dei rapporti giuridici d’impresa derivante dall’effettivo compimento della liquidazione. Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Per la legge fallimentare la fine dell’impresa non deriva dalla dissoluzione della stessa ma dal dato (formale) della cancellazione dal registro delle imprese. Lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di superare il criterio formale, dimostrando il momento dell’effettiva cessazione dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.) FINE DELL’IMPRESA 18
  • 19. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 19 Il codice civile distingue gli imprenditori in base a: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.e 1, co. 2, d.lgs.228/2001) imprenditore commerciale (art. 2195) piccolo imprenditore (art. 2083) imprenditore medio/grande impresa individuale impresa costituita in forma di società (art. 2247ss.) impresa pubblica (art. 2093) oggetto dell’impresa dimensioni natura del soggetto
  • 20. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE 20 Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
  • 21. PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.) 21 Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi: →l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro nell’impresa; →il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale); →la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa.
  • 22. Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese: →maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l. 428/1990) →disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà industriale) →disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990) →disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.) → disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile che interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura, ecc.) LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE IMPRESE 22
  • 23. L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il disegno originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole: → pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese): 2188 ss. c.c. → obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c. → assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali (2221 c.c.) LO STATUTO “PARTICOLARE” DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE 23
  • 24. Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese; Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili; Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE 24
  • 25. → pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al piccolo imprenditore e alle imprese agricole; → efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole; → limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i requisiti definiti dall’articolo 1 l.f.; → perdita di significato della distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura; → pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la tenuta di scritture contabili. IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993). 25
  • 26.  Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].  II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:  a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;  b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;  c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. APPROFONDIMENTO SUI REQUISITI DI FALLIBILITÀ DELLE IMPRESE 26
  • 27. STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA 27 a. impresa che ha oggetto contrastante con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. b. impresa esercitata in assenza di autorizzazioni o concessioni amministrative. Conseguenza illiceità: Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.) senza assicurare protezione all’impresa. Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.) IMPRESA ILLECITA
  • 28. I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI NON SONO IMPRENDITORI 28 Norme di riferimento: a. Art. 2238, comma 1 c.c. «Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»; b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il professionista (esecuzione personale prestazione; compenso proporzionale a importanza opera e decoro professione). Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti; esistenza di un sistema ordinistico.
  • 29. L’IMPRENDITORE AGRICOLO 29 Art. 2135, comma 1, c.c. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. essenziali connesse attività agricole
  • 30. Art. 2135, comma 2, c.c.: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI 30 Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche per attività come: - orticultura; - coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio); - piscicoltura; - allevamento di animali da competizione.
  • 31. attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale; attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche. LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE 31 Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole condizione che sussistano: (1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse; (2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.
  • 32. RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO 32 L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme: • sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214); • sulle procedure concorsuali (art. 2221). A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale (Registro Imprese).
  • 33. LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE 33 Sotto il profilo soggettivo si distinguono:
  • 34. I TIPI DI SOCIETÀ 34 s.s. società non commerciale s.n.c. società di persone s.a.s. società commerciali (possono s.p.a. svolgere attività sia agricole società sia commerciali) s.r.l. di capitali s.a.p.a.
  • 35. SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO-GRANDE 35
  • 36. IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 36 Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
  • 37. Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta amministrativa o procedura analoga); Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt. 2093, 2201 e 2221 c.c.); Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore commerciale. STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI INTERVENTO PUBBLICO 37
  • 38.  Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale.  L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.  L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.  Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e art. 9 d. lgs. 240/1991). IMPRESE ESERCITATE DA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 35