Presentazione generale relativa alle s.a.s., ai rapporti tra categorie di soci, al problema del divieto di immistione, alla questione della s.a.s. irregolare, alla responsabilità degli accomandatari e degli accomandanti ingeritisi, ecc.
3. FISIONOMIA DEL MODELLO
LA CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE È
L’ESISTENZA DI DUE CATEGORIE DI SOCI
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4. LE DUE ACCOMANDITE
ACCOMANDITA
SEMPLICE
Società di persone
Soggetta al regime delle
s.n.c. (e quindi delle s.s.)
per quanto non
caratteristico del modello
(art. 2315 c.c.).
ACCOMANDITA PER
AZIONI
Società di capitali
Soggetta al regime delle
s.p.a. per quanto non
caratteristico del modello
(art. 2464 c.c.)
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15. I POTERI DI CONTROLLO DEGLI
ACCOMANDANTI (ART. 2320 C.C.)
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16. APPROVAZIONE DEL BILANCIO
È discusso se compete agli accomandanti l’approvazione o solo il controllo del
bilancio.
Cass. 15 luglio 1996 n. 6410: «per il terzo comma dell’ art. 2324 c.c., gli
accomandanti "hanno diritto di avere comunicazione annuale del
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società" e …
hanno anche il diritto di concorrere alla sua approvazione, senza che
ciò implichi violazione del divieto di immistione. Appare infatti
evidente che tale atto attiene (non all'esercizio, ma) al controllo della
gestione e deve quindi escludersi che esso urti contro il divieto
stabilito dal primo comma dell'art. 2320 c.c.; anche perché trattasi di
prerogativa che dalla legge è normalmente riservata proprio a coloro
che sono esclusi dalla cura di affari al cui andamento sono tuttavia
interessati (artt. 2261 e 2262, 2364, n. 1, c.c.)».
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19. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
ACCOMANDATARI
Atto tra vivi: è
necessario il
consenso di tutti gli
altri soci,
accomandanti e
accomandatari.
Mortis causa:sarà
necessario il
consenso di tutti i soci
ma anche degli eredi.
ACCOMANDANTI
Atto tra vivi: è
necessario il consenso
della maggioranza del
capitale sociale, se il
contratto non dispone
diversamente.
Mortis causa: è
liberamente trasferibile
senza il consenso dei
soci superstiti.
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