1. FAST FIND: NW3596
Progettazione e Sicurezza
Sicurezza: il datore di lavoro è responsabile del mancato utilizzo dei DPI
A cura di:
Anna Petricca
In materia di infortuni la responsabilità del datore di lavoro cessa solo
col rischio elettivo. Il ruolo di «preposto» alla sicurezza va attribuito in
via formale.
È onere del datore di lavoro, o della persona da lui nominata
(preposto), provvedere alla sorveglianza diretta dei sottoposti, al
fine di evitare che gli stessi operino senza quelle precauzioni
necessarie a garantire la loro sicurezza; pertanto sussiste la
responsabilità esclusiva del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad
un lavoratore precipitato al suolo mentre era intento alla realizzazione di
un ponteggio all'altezza di circa sei metri da terra. È questo il principio
stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza del 04 febbraio 2014, n. 2455.
Il datore di lavoro, pertanto, è sempre responsabile nei confronti del lavoratore, sia quando quest'ultimo ometta di
adottare le opportune precauzioni (ad esempio, indossando caschetto, occhiali, calzature e guanti protettivi), sia
quando ometta del tutto la vigilanza circa l'adeguamento dei dipendenti alla normativa vigente. Il datore di lavoro è
esente da responsabilità solo nel caso in cui venga integrato il cd. «rischio elettivo», intendendosi con tale termine
la circostanza per cui, con un comportamento assolutamente imprevedibile e abnorme, il dipendente agisce
provocando danni a sé stesso e ad altri; l’onere di provare la sussistenza di tale rischio grava sul datore di lavoro.
Nel caso di specie un operaio impegnato nell'esecuzione di alcune opere di montaggio e smontaggio era caduto da
un'impalcatura. Nella disamina dell’accaduto i giudici accertano le seguenti violazioni:
a) il lavoratore non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza perché quelle in dotazione erano munite di una catena
troppo corta per l'esecuzione del lavoro di montaggio del ponteggio;
b) le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio (ove operava il lavoratore) non erano fissate o comunque
tenute ferme onde evitare la caduta del lavoratore stesso;
c) tali tavole non erano in perfetto stato di conservazione;
d) i lavori di realizzazione del ponteggio venivano svolti, in assenza della prescritta vigilanza, dal lavoratore
infortunatosi da solo, nonostante la precarietà delle strutture man mano montate e la pericolosità del lavoro dovuta
anche all'altezza in cui veniva svolto.
Risultava dunque evidente dagli atti di causa che il lavoratore svolgeva la propria attività senza indossare né
osservare idonee misure di prevenzione e che pertanto la responsabilità dell'infortunio era a totale carico del datore
di lavoro.
Quanto poi al riparto di responsabilità tra datore e altri responsabili la Suprema Corte afferma che «ai fini della
ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto
ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe
secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al
riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi
poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati». Il termine «preposto» non può quindi
essere esteso all'operaio professionalmente più anziano della squadra, il quale, sebbene conservi maggiore
esperienza rispetto agli altri dipendenti, non gode di delega apposita né si è impegnato in specifico addestramento
da capo squadra con i poteri di direzione e controllo esecutivo che ne derivano.
Il testo della sentenza è consultabile nel box Fonti Collegate.