2. Agenti Fisici
Riferimenti Normativi
Il Decreto Legislativo 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 tratta gli Agenti
Fisici nel TITOLO VIII così suddiviso:
Capo I Disposizioni Generali
Capo II Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione al Rumore
durante il Lavoro
Capo III Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Vibrazioni
Capo IV Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Campi
Elettromagnetici
Capo V Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Radiazioni Ottiche
Artificiali
Capo VI Sanzioni
3. Agenti Fisici
Riferimenti Normativi
Art. 180 Definizioni
Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori.
Art. 181 Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in
modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione
con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito
del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in
materia.
4. Agenti Fisici
Riferimenti Normativi
Art. 181 Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati
della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione
del rischio.
Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di
prevenzione e protezione devono essere adottate.
La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione dei rischi
5. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 81/2008 come modificato da D. Lgs. 106/09 TITOLO VIII Capo
II “PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
DURANTE IL LAVORO”
Art. 188 Definizioni
pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata in frequenza «C»
livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore
livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore
6. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Riferimenti Normativi
Art. 189 Valori limite di esposizione e valori di azione
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
• valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa
(140 dB(C) riferito a 20 μPa);
• valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa
(137 dB(C) riferito a 20 μPa);
• valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa
(135 dB(C) riferito a 20 μPa).
7. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Riferimenti Normativi
Art. 190 Valutazione del rischio
Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
8. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Valutazione del rumore
Art. 190 Valutazione del rischio
Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al
fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura
di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro
normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
j) la disponibilità di DPI dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
9. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Cos’ è il rumore?
Non si percepisce un rumore ma la PRESSIONE
SONORA, ossia la variazione di pressione atmosferica
dovuta all’onda sonora.
La pressione sonora è caratterizzata dalle seguenti
grandezze:
• frequenza: numero di oscillazioni complete
nell’unità di tempo (Hz).
• periodo: durata di un ciclo completo di
oscillazione; è l’inverso della frequenza.
• velocità di propagazione: velocità con la quale
la perturbazione si propaga nel mezzo, in aria è
pari a circa 340 m/s.
• lunghezza d’onda: distanza percorsa dall’onda
sonora in un periodo
• ampiezza: valore massimo dell’oscillazione di
pressione.
10. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Effetti dannosi del rumore
L’esposizione a forti rumori può produrre, nel tempo, dei danni più o meno gravi a
carico dell’orecchio interno, in funzione soprattutto del tempo di esposizione e
dell’intensità sonora.
Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo si dividono in:
• uditivi diretti sull’organo dell’udito vanno ad incidere negativamente a carico
dell'organo dell'udito provocando all’inizio fischi e ronzii alle orecchie con una
iniziale riduzione della capacità uditiva e successiva sordità, che in genere è
bilaterale e simmetrica;
• extra uditivi che possono interessare vari organi ed apparati, possibili anche
per esposizioni inferiori a quelli considerate dannose per l’udito, si manifestano
anche sulla base di una maggiore o minore sensibilità individuale, possono colpire
il sistema nervoso, l’apparato gastrointestinale, l’apparato cardio-circolatorio.
11. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Livello Equivalente
Per quantificare l’esposizione di un lavoratore al rumore si utilizza:
Livello equivalente, espresso in dB, di un ipotetico rumore costante che, se
sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la
stessa quantità totale di energia sonora.
VALORE ENERGETICO MEDIO
LAeq,Te
12. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Livello di Esposizione Giornaliera
LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE
Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore,
definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6.
Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.
13. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Pressione Acustica di Picco
Accanto al livello sonoro continuo equivalente viene infine utilizzato un secondo
parametro, comunemente noto come livello di picco.
Tale livello è definito come:
PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO (Ppeak): valore massimo della pressione sonora
acustica istantanea ponderata in frequenza C.
N.B. E’ molto importante nella valutazione
del rumore impulsivo. Ppeak
È noto infatti che a parità di contenuto
energetico medio, un rumore che presenta
caratteristiche di impulsività costituisce un
fattore di rischio aggiuntivo per la salute di
cui bisognerebbe tenere conto nella
valutazione del rischio.
14. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Obblighi del datore di lavoro
Valutazione del rischio: prendere in considerazione tutti i rischi
potenziali derivanti dal rumore
Predisporre un programma di misure per:
eliminare le fonti di rumore, se possibile;
controllare il rumore alla fonte;
ridurre l’esposizione del lavoratore grazie a misure di riorganizzazione
del lavoro e del luogo di lavoro, inclusa la segnalazione e la limitazione
dell’accesso alle aree del luogo di lavoro nelle quali i lavoratori hanno
maggiore probabilità di essere esposti a livelli di rumore superiori a 85
dB(A);
15. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Obblighi del datore di lavoro
Fornire dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
Fornire informazione e formazione ai lavoratori, in merito
ai rischi che affrontano, alle misure operative a basso
rumore e sui metodi di impiego delle protezioni dal rumore;
Monitorare i rischi e riesaminare le misure preventive,
includendo anche misure di sorveglianza sanitaria.
16. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-I principi della prevenzione
Ridurre i livelli di rumore
Ridurre il rumore alla fonte, cioè progettare ed acquistare macchine con la più bassa emissione di rumore
Limitare il tempo di esposizione del lavoratore
Protezione del lavoratore o con ambienti cabinati o mediante protezioni individuali quali cuffie
I lavoratori esposti ad un livello sonoro elevato devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera gli 85 decibel, indipendentemente dall'uso dei
mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a visita medica preventiva integrata dall'esame della funzione
uditiva (per valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione), da ripetere periodicamente
I locali, in cui le lavorazioni comportano un'esposizione personale superiore a 87 decibel, sono provvisti di apposita
segnaletica ed eventualmente, qualora il rischio lo giustifichi, sono perimetrati per una limitazione d'accesso
17. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Interventi Tecnici per Ridurre il Rumore
Isolamento della sorgente con
opportuni materiali
fonoisolanti
Smorzamento delle vibrazioni
mediante idonei materiali
(gomme, ammortizzatori a
molle e tappeti di feltro)
Rivestimento dei diversi locali
con specifici pannelli
fonoassorbenti
• corretta lubrificazione delle macchine;
Idonea manutenzione delle • tempestiva sostituzione dei componenti usurati;
macchine attraverso: • attento controllo che assicuri il serraggio delle varie parti,
evitando così eventuali vibrazioni.
18. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Classe di rischio e Misure di Tutela
Classe di Rischio Misure di Tutela
Individuare immediatamente le cause dell’esposizione eccessiva.
Adottare misure opportune per riportare l’esposizione al di sotto del valore
Inaccettabile
limite.
LEX,8h ≥87 dB(A)
Modificare le misure di prevenzione e protezione per evitare che la
Ppeak ≥140 dB(C)
situazione si ripeta.
Calcolare l’attenuazione introdotta dai DPI per verificare la loro reale efficacia
Elaborazione di un programma di misure tecnico-organizzative per ridurre al
minimo l’esposizione ed i rischi che ne seguono
Alto
Obbligo di indossare i DPI.
85≤LEX,8h<87dB(A)
Sorveglianza sanitaria obbligatoria.
137≤Ppeak<140dB(C)
Segnaletica obbligatoria.
Aree di lavoro ad accesso limitato.
Mettere a disposizione dei lavoratori DPI adeguati.
Medio
Formazione/Informazione dei lavoratori
80<LEX,8h<85 dB(A)
Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore o prescritta dal medico
135<Ppeak <137dB(C)
competente.
Basso
LEX,8h≤ 80dB(A) Nessuna
Ppeak≤ 135dB(C)
19. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Valori di azione e la valutazione
Sotto i valori inferiori di azione LEX,8h 80 dB(A) e Ppeak 135 dB(C)
Relazione sulla valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da rinnovare
ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che
influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto. I risultati devono essere resi
disponibili ai lavoratori
D.P.I.
Nessuna indicazione
Sorveglianza sanitaria
Consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale
Informazione, formazione, addestramento
Consigliata la distribuzione di materiale informativo sul rischio rumore.
20. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Valori di azione e la valutazione
Tra i valori inferiori e superiori d’azione 80 < LEX,8h < 85 dB(A) e 135 < Ppeak <
137 dB(C)
Relazione sulla valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da rinnovare
ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che
influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto. I risultati devono essere resi
disponibili ai lavoratori
D.P.I.
Il datore di lavoro mette a disposizione i dispositivi di protezione individuale
Sorveglianza sanitaria
Consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale, inoltre può essere
disposta dal medico competente o eseguita su richiesta del lavoratore
Informazione, formazione, addestramento
Obbligatoria la formazione e informazione dei lavoratori
21. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Valori di azione e la valutazione
Tra il valore superiore d’azione ed il valore limite d’esposizione 85 < LEX,8h < 87
dB(A) e 137 < Ppeak < 140 dB(C)
Relazione sulla valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da rinnovare
ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che
influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto. I risultati devono essere resi
disponibili ai lavoratori
D.P.I.
Il datore di lavoro mette a disposizione i dispositivi di protezione individuale, che
devono obbligatoriamente essere indossati
Sorveglianza sanitaria
E’ obbligatoria la visita preventiva e la visita periodica, con cadenza stabilita dal
medico competente
Informazione, formazione, addestramento
Obbligatoria la formazione ed informazione dei lavoratori
22. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Valori di azione e la valutazione
Tra il valore superiore d’azione ed il valore limite d’esposizione 85 <
LEX,8h < 87 dB(A) e 137 < Lpeak,max <140 dB(C)
Il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
Perimetrazione: i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono
indicati da appositi segnali; dette aree sono delimitate con
limitazione d’accesso, ove ciò sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio d’esposizione.
23. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rumore-Valori di azione e la valutazione
Sopra i valori limite di esposizione LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140
dB(C)
Tali valori non devono essere superati.
Nel caso venissero oltrepassati, il datore di lavoro:
• adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei
valori limite d’esposizione;
• individua le cause dell’esposizione eccessiva;
• modifica le misure di protezione e di prevenzione, per evitare che la
situazione si ripeta.
24. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Dispositivi di Protezione dell’udito
Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono
essere evitati con le previste misure di prevenzione e protezione, è
tenuto a fornire dispositivi di protezione individuali per l'udito.
Nel caso che l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione,
80 dB(A) o 135 dB(C), il datore di lavoro mette a disposizione i
dispositivi di protezione individuale dell’udito.
Nel caso che l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione, 85dB(A) o 137 dB(C)], il datore di lavoro oltre a
fornire i DPI fa “tutto il possibile perché questi vengano utilizzati”.
25. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Come scegliere i DPI
I mezzi di protezione dell’udito sono di varie tipologie ed è necessario identificare
quello più adatto alle necessità del singolo lavoratore.
I principali fattori da considerare per un’ottimale scelta degli otoprotettori sono:
marcatura di certificazione
la tipologia lavorativa (polvere, umidità, alte temperature, utilizzo
di altri DPI per la testa, necessità di trasmissione di segnali verbali,
ecc)
la tipologia di rumore e l’attenuazione sonora
il confort del DPI
disturbi per la salute dell’utilizzatore
26. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Come utilizzare i DPI
Nell’utilizzo dei mezzi di protezione per l’udito è necessario seguire i seguenti
comportamenti:
pulire costantemente le protezioni secondo le modalità indicate dal
produttore;
la sostituzione delle protezioni deve essere effettuata secondo le modalità
indicate dal produttore;
conservare le protezioni in luogo opportuno;
controllare l’integrità delle protezioni prima dell’utilizzo;
fare un utilizzo sistematico delle protezioni.
E’ molto importante indossarli per tutto il periodo dell’esposizione: se i protettori
vengono tolti dall’utilizzatore anche per un breve periodo, la protezione effettiva si
può ridurre sensibilmente.
27. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
DPI: Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro deve addestrare il personale sulla utilizzazione
dei dispositivi di protezione dell'udito.
Il Datore di Lavoro deve aggiornare la scelta dei DPI in ogni caso di
variazione del rischio nei luoghi di lavoro.
Il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere
indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente
l'esposizione al rischio da cui deve proteggere.
28. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
DPI: Obblighi dei Lavoratori
I Lavoratori e/o i loro Rappresentanti sono sempre informati dal
Datore di Lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e
sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle
modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle
procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei Lavoratori.
I Lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di
averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o
inconvenienti specifici.
I Lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di
addestramento quando necessario.
29. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
• alla natura di detti rischi;
• alle misure adottate volte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante
dal rumore;
• ai valori limite di esposizione e ai valori di azione;
• ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore, insieme con una
spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
• all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
• all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni
all'udito;
• alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria
e all'obiettivo della stessa;
• alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
30. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Sorveglianza Sanitaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA deve
Individuare ed evidenziare la sensibilità al rumore
Scoprire eventuali danni genetici all’apparato uditivo
Il lavoratore NON può sottrarsi alla Sorveglianza Sanitaria, ove prevista.
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione
al rumore eccede i valori superiori di azione.
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio.
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi
l'opportunità.
31. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Il Documento di Valutazione Rischio Rumore
Il Documento che riporta la Valutazione del rischio rumore va sostanzialmente
inteso come una parte del più complessivo Documento (scritto) di valutazione di
tutti i rischi per la salute e sicurezza.
Deve essere accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni,
redatta dal personale qualificato) e deve essere conservato in azienda anche a
disposizione dell’organo di vigilanza.
Il documento deve contenere:
data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni;
dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione
e del datore di lavoro;
dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto) del RSPP
che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
32. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Il Documento di Valutazione Rischio Rumore
dati identificativi del/i RLS , o, in sua/loro assenza, dei lavoratori
consultati con modalità della loro consultazione e informazione;
dati identificativi della Relazione tecnica allegata
programma delle misure tecniche e organizzative ritenute opportune
per eliminare o ridurre il rischio da esposizione al rumore individuate a
seguito della valutazione, con l’indicazione della tempistica, delle modalità
e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione.
33. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Relazione Tecnica
Relazione Tecnica contiene il calcolo del livello di esposizione al rumore, redatta da
personale qualificato, normalmente tramite misurazioni, impiegando metodi e
strumentazioni adeguate, secondo le indicazioni delle norme tecniche e tenendo
conto dell'incertezza delle misure.
La Relazione Tecnica deve contenere:
Calcolo dei livelli di esposizione quotidiani o settimanali al rumore;
quadro di sintesi degli esposti articolato per fasce di rischio e individuazione su
piantina delle aree a rischio;
valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, vibrazioni)
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi;
valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente
sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
34. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Rischi Potenzianti
La valutazione del rischio rumore comprende e comporta tanto la
raccolta di informazioni acustiche quanto di informazioni più generali
sulla condizione espositiva del lavoratore.
Nella valutazione occorre indicare (con un dato solo qualitativo) le
mansioni per le quali è presente una concomitante esposizione a
sostanze ototossiche (indicando il nome della sostanza) e/o a vibrazioni
(precisando se HAV o WBV).
Il datore di lavoro, quindi, deve porre ancor maggiore attenzione alla
bonifica di questi rischi per la salute dei lavoratori e il medico
competente deve illustrare individualmente le indicazioni particolari per
questi esposti.
35. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Valutazione senza misurazioni
Si ammette la possibilità di non ricorrere a misurazioni, qualora si possa
“fondatamente” ritenere che i livelli di esposizione personali al rumore non
superino gli 80 dB(A).
Per decidere sul non superamento o meno degli 80 dB(A), il datore di lavoro deve
utilizzare criteri da riportare poi nella Relazione Tecnica.
I criteri comunemente raccomandati sono:
• i risultati di misurazioni, anche estemporanee;
• i risultati di precedenti misurazioni;
• la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso;
• i confronti con situazioni analoghe;
• i dati di Letteratura;
• la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative.
36. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Valutazione con misurazioni
In tutti i casi in cui non si possa fondatamente escludere che vi siano
esposizioni inferiori a 80 dB(A) occorre provvedere alla valutazione del
rischio mediante misurazioni.
I Livelli di Esposizione devono essere definiti con precisione in quanto, in
relazione ad essi viene classificato il rischio e adottate conseguenti e
specifiche misure di prevenzione e di protezione.
Il mancato ricorso ai rilievi fonometrici può quindi portare a risultati non
sufficientemente precisi date le molteplici variabili che possono
influenzare le emissioni acustiche: tipologia delle macchine, loro vetustà,
condizioni di manutenzione, organizzazione del lavoro, caratteristiche
ambientali del luogo di lavoro, ecc.
37. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Misura Livelli di Rumore
Se, a seguito della valutazione del rischio, può fondatamente ritenersi che i
valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura
i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle
caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai
fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche.
I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
Il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate
secondo la prassi metrologica.
38. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Misura Livelli di Rumore
Sulla base delle informazioni raccolte e/o fornite dal datore di
lavoro devono essere pianificati:
la strumentazione da utilizzare
le posizioni di misura
il numero delle misure
i tempi di misura, in modo da ottenere una
rappresentazione significativa delle condizioni di
esposizione dei lavoratori
39. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Incertezze di Misura
DEFINIZIONE DI INCERTEZZA
“ Parametro, associato al risultato di una misurazione o di una stima di una
grandezza, che ne caratterizza la dispersione dei valori ad essa attribuibili
con ragionevole probabilità. ”
Incertezza da campionamento (ambientale): legata alla durata del
campionamento rispetto all’effettivo tempo di esposizione
Incertezza sui tempi di esposizione
Incertezza strumentale: legata all’errore dello strumento
40. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Fonometro
Le misurazioni possono essere eseguite mediante un
fonometro integratore, è ammesso l’uso di un
misuratore personale dell’esposizione sonora.
L’uso di un fonometro integratore è generalmente
preferibile. Deve essere effettuata la Calibrazione
acustica dell’intera catena di misura prima e dopo
ogni serie di misurazioni
Se lo strumento mostra uno scostamento dal valore
di taratura del calibratore di oltre 0,5 dB, i risultati
ottenuti dopo la precedente calibrazione non devono
essere considerati validi.
41. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
A marzo 2011 è stata pubblicata la revisione della norma UNI
9432:2008, e l’emanazione della nuova UNI EN ISO 9612,
complementare ad essa.
Le norme sono le seguenti:
• UNI 9432:2011 “Acustica ‐ Determinazione del livello di
esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro”,
• UNI EN ISO 9612:2011 “Acustica ‐ Determinazione dell'esposizione
al rumore negli ambienti di lavoro ‐ Metodo tecnico progettuale”
Le norme sono finalizzate a valutare i livelli di esposizione al rumore
nell’ambiente di lavoro su scala giornaliera, settimanale e di picco.
42. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
La UNI 9432:2011 mantiene le puntualizzazioni in merito a:
• metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di
esposizione;
• metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi ed alla
loro efficacia nelle situazioni reali di utilizzo;
• metodo per valutare il superamento o meno delle soglie previste
dalla legislazione vigente.
Rimanda alla UNI EN ISO 9612 per tutti gli argomenti comuni.
43. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
Le norme si applicano a tutti gli ambienti di lavoro, a esclusione di quelli per
cui sono previste normative specifiche.
Le norme non possono essere utilizzate per valutare esposizioni ad
infrasuoni e ultrasuoni.
Le norme non si applicano inoltre alla valutazione dell’esposizione al
rumore prodotto da sorgenti poste in prossimità dell’orecchio (per esempio
cuffie, cornette, ecc.) pela quale si deve invece fare riferimento alle norme
UNI EN ISO11904-1 e UNI EN ISO 11904-2 o ad altre norme tecniche
applicabili come la ETSI EG 202 518 V1.1.1.
44. Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro
PRINCIPALI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA NORMA 9612:2011
• Ammessi i fonometri di classe 2 e i dosimetri
• Durata misure indefinita per rumori costanti e 5’ per ciclici e fluttuanti
• Almeno 3 misure sempre, anche per rumori stazionari e ciclici
• Obbligo a sotto-dividere il periodo se dB > 3 (e non 5)
• I Tempi di esposizione vanno ottenuti dal “valutatore” con metodi soggettivi o
oggettivi
• Va calcolata l’incertezza sui Te
• Presenza di un criterio di verifica dei GAO (incertezza di campionatura<3,5 dB)
• LEX dei GAO è il valor medio energetico e non quello al 95%
• Rivoluzionato il calcolo dell’incertezza
• Non sono considerati i DPI-uditivi.
GAO (Gruppo acusticamente omogeneo) ossia gruppi di lavoratori che svolgono lo stesso
lavoro e che verosimilmente sono sottoposti a simili esposizioni sonore nell’arco della giornata
lavorativa. Un GAO deve essere chiaramente identificato indicando i nominativi dei lavoratori
che lo compongono.