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il Cantiere Sicuro
Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia
ComitatopariteticoterritorialediBresciaeprovinciaperl’edilizia-viaGarzetta,51-25133Brescia
01
informazioni
per la sicurezza
in cantiere
la formazione dei
lavoratori e dei RSPP
datori di lavoro
La sorveglianza sanitaria
la verifica dell’idoneità
tecnico professionale
DOMANDE DAL CANTIERE
Anno 4 - n°1 - Maggio 2012
03
SOMMARIO
la formazione dei
lavoratori e dei RSPP
datori di lavoro
Pag. 3-4-5
La sorveglianza sanitaria Pag. 6
La verifica dell’idoneità
tecnico professionale
Pag. 7
DOMANDE DEL CANTIERE Pag. 8
REDAZIONE:	
Via Garzetta, 51- 25125 Brescia
Tel. 030 2008922
fax 030 2006480
info@cptbrescia.it - www.cptbrescia.it
direttore responsabile:	
Pandocchi Obizio
comitato di redazione:	
Archetti Giorgio, Merigo Raffaele, Pandocchi Obizio
Stampa	
Poligrafica Bresciana - 030 362342 Brescia
Registrazione del tribunale di Brescia n° 37 del 9/7/2009
il Cantiere Sicuro
Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480
e-mail: info@cptbrescia.it - www.cptbrescia.it
ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE
Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro1.	
(ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme
antinfortunistiche ed alla verifica dell’effettuazione di un’adeguata informazione e formazione delle maestranze
sui rischi presenti nelle lavorazioni.
Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell’assistenza del2.	
Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri,
sia per l’informazione e la formazione delle maestranze.
Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i3.	
lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n.030 2008922 dal lunedi al
venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480
e-mail: info@cptbrescia.it - www.cptbrescia.it
Direttore:
Pandocchi Obizio
Tecnici
Depellegrin Nicolò
Favalli Giambattista
Ferraresi Giovanni
Tanfoglio Enzo
Zanini Germano
Amministrazione
Farina Maria Rosa
Segreteria:
Cervati Elisa
LAFORMAZIONEPERLAVORATORI
E DATORI DI LAVORO
ATTENZIONE: i nuovi accordi siglati dalla
Conferenza Stato Regioni hanno ribadito
l’OBBLIGATORIETà della formazione per
ogni singolo lavoratore in merito ai rischi
propri dell’attività svolta.
Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011
n.221 e n.223 in materia di formazione per
lavoratori e datori di lavoro
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, nella seduta del 21 dicembre
2011 ha sancito l’accordo che ha regolamentato gli obblighi
per la formazione alla sicurezza nel Mondo dei lavoratori, dei
dirigenti e dei preposti.
In tale sede sono stati specificati il monte ore, gli eventuali
aggiornamenti ed i contenuti dei corsi che i diversi soggetti
devono frequentare per adempiere all’obbligo formativo
previsto per Legge.
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il percorso si articola in 2 moduli:
1. FORMAZIONE GENERALE.
Il modulo “generale” deve avere una durata non inferiore a
4 ore, e deve essere dedicato alla presentazione dei concetti
generali in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro.
2. FORMAZIONE SPECIFICA.
Il corso deve avere durata minima di 12 ore (per quel che
riguarda il settore edile classificato come “a rischio alto”), e
deve essere ripetuto in occasione di:
a) costituzione del rapporto di lavoro,
b) trasferimento o cambio di mansioni,
c) introduzione di nuove attrezzature o nuovi rischi nel
processo produttivo.
I contenuti di tale corso devono essere identificati
coerentemente con la valutazione dei rischi effettuata dal
datore di lavoro.
La durata minima dei corsi di formazione per lavoratori del
settore edile è pertanto di 16 ore (4+12).
“HO GIA’ FREQUENTATO 16 ORE DI CORSO PER LA
SICUREZZA PRIMA DI ENTRARE IN CANTIERE. DEVO
RIPETERE LA FORMAZIONE?”
NO.
“Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo
ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del
progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato dal Formedil, è
considerata integralmente corrispondente alla “formazione
generale”, ed a quella “specifica”, salvo l’obbligo del Datore
di Lavoro di assicurare la formazione specifica per i rischi
particolari dell’impresa”.
AGGIORNAMENTO
Per quel che riguarda i “lavoratori” è stato previsto un
aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6
ore.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
“La formazione del preposto, deve comprendere quella dei
lavoratori (16 ore) e deve essere integrata da una formazione
particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore”
AGGIORNAMENTO
Anche per quel che riguarda i preposti è stato previsto un
aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.
ESEMPI:
“UN LAVORATORE DA ANNI NEL SETTORE EDILE CHE
HA SEMPRE FREQUENTATO CORSI PER LA SICUREZZA,
COSI’ COME PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI
AL MOMENTO DEVE FREQUENTARE ALTRE 16 ORE DI
CORSO?”
NO.
“Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i preposti
ed i lavoratori per i quali i Datori di Lavoro comprovino di
aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo
(11gennaio 2012), una formazione nel rispetto delle previsioni
normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di
svolgimento dei corsi.”
“SE CAMBIASSE AZIENDA, DOVREBBE RIFARE TUTTA
LA FORMAZIONE?”
NO.
Il modulo di formazione generale (4 ore), rivolto ai lavoratori
ed ai preposti, costituisce credito permanente, e non deve
quindi essere ripetuto.
Il modulo specifico (12 ore) dovrà essere ripetuto, solo nel
caso in cui la nuova occupazione comporti rischi diversi da
quelli per il quale il lavoratore sia già stato precedentemente
formato. (nuovo settore, nuove attrezzature, nuovi prodotti
chimici…).
AGGIORNAMENTO
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti (6 ore),
per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni
dalla data di pubblicazione dell’accordo (quindi prima del 11
gennaio 2007) dovrà essere ottemperato entro 12 mesi (entro
l’11 gennaio 2013).
04 05
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La durata minima della formazione per dirigenti è di 16 ore,
divisa in quattro moduli:
1. Giuridico normativa;
2. Gestione ed organizzazione della sicurezza;
3. Individuazione e valutazione dei rischi;
4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Con riferimento ai dirigenti si prevede un aggiornamento
quinquennale con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LO
SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI R.S.P.P.
I percorsi formativi sono articolati in moduli di diversa durata
a seconda del settore d’appartenenza: per quel che riguarda
l’edilizia, settore considerato a “rischio alto”, la durata del corso
di R.S.P.P. Datore di Lavoro ammonta a 48 ore.
I percorsi devono precedere, quale contenuto minimo i seguenti
moduli:
1.	 Normativo-giuridico;
2.	 Gestionale;
3.	 Tecnico;
4.	 Relazionale.
L’aggiornamento, che ha periodicità quinquennale, ha durata
modulata in relazione al livello di rischio: per l’edilizia, rischio
alto, l’aggiornamento ha durata di 14 ore.
COME DATORE DI LAVORO SVOLGO DA ANNI IL
RUOLO DI R.S.P.P. NELLA MIA AZIENDA.
DEVO RIFREQUENTARE IL CORSO?
NO.
“Non sono tenuti a frequentare il corso coloro che dimostrino
di aver svolto, al 11/01/2012, una formazione con contenuti
conformi all’art.3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati alla
frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94”.
Per tali soggetti è comunque previsto l’obbligo di aggiornamento
suindicato (14 ore) da svolgersi in 5 anni (ATTENZIONE: per i
soggetto esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 626/94 il primo termine per l’aggiornamento è di 24
mesi: entro il 11/01/2014).
Si riporta di seguito, per chiarezza, un riassunto schematico dei diversi corsi relativi alla sicurezza e relativi aggiornamenti
OBBLIGHI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA
CORSO
DURATA
ore
AGGIORNAMENTO PERIODICO Riferimento Normativo
Formazione sulla sicurezza
destinata ai lavoratori edili
161
4 ore: generale
12 ore: specifica
6 ore ogni 5 anni
Art. 37, c.1 e c.12, D.Lgs. 81/08.
Accordo Conferenza permanente Stato
Regioni n. 221 del 21/12/2011
Formazione per operai al primo
ingresso nel settore edile -
erogata dalla scuola edile
16 No
Art. 37, c.1 e 12, D.Lgs. 81/08. Art. 91
CCNL Edilizia
R.S.P.P. per Datore di lavoro 48 14 ore ogni 5 anni
Art. 34, c.2. e 3, D.Lgs. 81/08.
Accordo Conferenza Permanente Stato
Regioni n.223 del 21/12/2011
R.S.P.P./A.S.P.P. – Modulo A 28 No
Art. 32 D.Lgs. 81/08. Accordo
Conferenza Permanente Stato Regioni
n.2407 del 26/01/2006 e ss.mm.ii.
R.S.P.P./A.S.P.P. – Modulo B
Macrosettore 3
60 A:28 ore ogni 5 anni R:60 ore Ogni 5 anni
R.S.P.P. Modulo C 24 No
Dirigenti 16 6 ore ogni 5 anni
Art. 37, c.7, D.Lgs. 81/08 Accordo
Conferenza permanente Stato Regioni
n. 221 del 21/12/2011
Preposti di cantiere 24 6 ore ogni 5 anni
Art. 37, c.7, D.Lgs. 81/08 Accordo
Conferenza permanente Stato Regioni
n. 221 del 21/12/2011
Addetto emergenza incendio ed
evacuazione
Richio basso: 4
Rischio medio: 8
Rischio alto: 12
No
Art. 37 c.9, D.Lgs. 81/08.
All IX D.M. 10 Marzo 1998
Addetto primo soccorso
aziendale
16 ore 6 ore ogni 3 anni
Art. 37, c.9, D.Lgs. 81/08. D.M. 15
Luglio 2003, n.388
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
32
4 ore annue (15/50 dip.)
8 ore annue (+ 50 dip.)
Art. 37, c.11 e 12 D.Lgs. 81/08. Art. 87
CCNL Edilizia
Addetto/preposto montaggio
ponteggio
32 4 ore ogni 4 anni
Art. 136, c.6 e 7, D.Lgs. 81/08, All. XXI
D.Lgs. 81/08
Addetto ai sistemi di accesso e
posizionamento funi
32 8 ore ogni 5 anni
Art. 116, c.2 e 3, D.Lgs. 81/08. All. XXI
D.Lgs.81/08
Preposto ai sistemi di accesso e
posizionamento funi
40 4 ore ogni 5 anni
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e di
esecuzione
120 40 ore ogni 5 anni
Art. 98 D.Lgs. 81/08. All. XIV D.Lgs.
81/08
1
Il percorso destinato ai lavoratori si compone di due moduli:
-Formazione generale: 4 ore;
-Formazione specifica: 12 ore.
Il modulo della formazione generale costituisce credito permanente.
Il modulo della formazione specifica deve essere periodicamente ripetuto in relazione all’evoluzione od all’insorgenza di nuovi rischi.
0706
APPALTI - SUBAPPALTI
“LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-
PROFESSIONALE DELLE IMPRESE
SUBAPPALTATRICI”
- Committente o Responsabile dei Lavori
In caso di affidamento di lavori edili, il committente, o il re-
sponsabile dei lavori, è tenuto ad effettuare la cosiddetta “ve-
rifica dell’idoneità tecnico professionale” delle imprese della
cui collaborazione intende avvalersi, e per farlo, specifica la
Legge, deve richiedere la consegna di diversi documenti atti
a dimostrare la competenza e la regolarità delle imprese se-
lezionate (art. 90 D.Lgs. 81/08).
- Impresa affidataria
Tale verifica spetta inoltre al Datore di Lavoro delle imprese
affidatarie che subappaltino parte delle lavorazioni da svolge-
re nel cantiere.
“Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affi-
dataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le con-
dizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e co-
ordinamento.
2. ...Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si
fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coor-
dinatore per l’esecuzione.
QUALI DOCUMENTI DEVO RICHIEDERE ALLE IMPRE-
SE ED AI LAVORATORI AUTONOMI A CUI SUBAPPALTO
DELLE LAVORAZIONI?
La tabella che segue, riproduzione dell’ALLEGATO XVII del
D.Lgs. 81/08, può servire ai Datori di Lavoro che volessero
subappaltare delle lavorazioni, per svolgere correttamente la
“verifica dell’idoneità tecnico professionale” delle imprese o
dei lavoratori autonomi chiamati a collaborare all’interno del
cantiere.
ALLEGATO XVII
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale
le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezza-
ture per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esi-
bire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
• documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo
• documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di so-
spensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
• specifica documentazione attestante la conformità alle di-
sposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
• elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto
legislativo
• documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impre-
sa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei
sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente
punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di
cui al precedente punto 2
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
(Le visite mediche obbligatorie)
Il Datore di Lavoro, oltre a dover garantire che all’interno della
propria impresa vengano attuate tutte le misure necessarie
a prevenire gli infortuni, ha l’obbligo di tutelare la salute dei
propri lavoratori dipendenti e quindi deve “nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dalle Leggi vigenti”.
QUANDO E’ OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA?
Il Legislatore, non ha previsto un elenco completo delle attività
che richiedono la sorveglianza sanitaria, e quindi le visite
mediche obbligatorie, ma si è limitato a prevedere i rischi cui
possono essere esposti i lavoratori, e che fanno sorgere tale
obbligo.
Da una attenta valutazione dei rischi per la salute presenti
nelle varie fasi di lavoro emerge chiaramente come, di norma,
i lavoratori del settore edile debbano essere sottoposti a
specifiche visite mediche.
Infatti, la sorveglianza sanitaria nel settore edile, è prevista
per tutti i lavoratori esposti ai seguenti rischi:
a) movimentazione manuale dei carichi,
b) esposizione a rumore o vibrazioni, a campi magnetici,
a radiazioni ottiche, ad agenti chimici o cancerogeni, ad
amianto, ad agenti biologici,
c) lavori in cassoni ad aria compressa,
d) silicosi, asbestosi.
Sono inoltre soggetti a specifiche visite mediche i lavoratori
minorenni e gli addetti al lavoro notturno.
Attenzione:
Indipendentemente dalla valutazione dei rischi specifici
presenti nel cantiere edile per tutti “gli operai e manovali addetti
all’edilizia… è obbligatoria la vaccinazione antitetanica”
(Legge 5 Marzo 1963) .
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Come detto in apertura il Datore di Lavoro deve rivolgersi ad un
“medico competente” con il quale stipulare un accordo per la
sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori dipendenti esposti
ai rischi per i quali è prevista la visita medica obbligatoria.
CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE?
Il “Medico Competente” è un professionista con laurea
specialisticainmedicinadellavoro(onellealtrespecializzazioni
previste dall’art. 38 D.Lgs. 81/08) che opera come libero
professionista o come dipendente di strutture sanitarie.
Il Datore di lavoro, deve quindi avvalersi della collaborazione
di un professionista iscritto nell’elenco nazionale dei medici
competenti così come stabilito dalla Legge vigente.
COSA COMPRENDE LA VISITA MEDICA ED OGNI
QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RIPETUTA?
La sorveglianza sanitaria obbligatoria può comprendere:
a) una visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza
di controindicazioni alle mansioni cui il lavoratore sarà
adibito;
b) una visita medica periodica per controllare lo stato di salute
dei lavoratori. La periodicità di tale visita è stabilita dal Medico
Competente, di norma 1 volta all’anno, ma può avere cadenza
diversa, a seconda delle diverse condizioni in cui si trova ad
operare il lavoratore;
c) una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia
ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali;
d) una visita in occasione del cambio di mansione;
e) una visita alla cessazione del rapporto di lavoro;
e-bis) una visita preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) una visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito
di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Il datore di lavoro deve poi attuare le misure indicate dal
Medico Competente e “qualora le stesse prevedano una
non idoneità alla mansione, deve adibire il lavoratore, ove
possibile, a mansioni equivalenti, o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza”. (art. 42 D.Lgs. 81/08)
Il giudizio viene espresso dal medico per iscritto, e consegnato
in copia al lavoratore ed al datore di lavoro, i quali potranno,
se ritenuto, fare ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza
territorialmente competente per richiederne la modifica.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari
previsti dalla normativa vigente, o comunque disposti dal
Medico Competente (art. 20 D.Lgs. 81/08).
“VISITE MEDICHE CON IL
COMITATO PARITETICO”
Si ricorda alle imprese che ancora non vi hanno aderito, che
il Comitato Paritetico Territoriale ha realizzato un importante
progetto relativo alle visite mediche per i lavoratori edili.
Tale progetto è finalizzato a garantire alle imprese ed ai
lavoratori un’adeguata e più completa sorveglianza sanitaria
secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti.
Inoltre il Comitato è in grado di fornire all’impresa anche il
Medico Competente, qualora fosse necessario.
Per maggiori chiarimenti contattare telefonicamente gli uffici
del Comitato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00, alle ore 12.00
e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 al numero 030 2008922.
L’ADESIONE AL PROGETTO È GRATUITA
1
“LE DOMANDE DAL CANTIERE”
Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese
al Comitato Paritetico Territoriale
1 - DOMANDA
In tema di D.P.I. anticaduta, cosa si intende per tirante d’aria?
1 - RISPOSTA.
Il tirante d’aria consiste nella distanza minima necessaria, tra il punto d’ancoraggio e la superficie
sottostante di impatto, tale da garantire, in caso di caduta, l’efficacia di funzionamento del
sistema di sicurezza (lunghezza del collegamento all’operatore (cordino); lunghezza massima
raggiungibile dall’assorbitore (variabile a seconda delle dimensioni dell’assorbitore); distanza tra
l’attacco della cintura ed i piedi dell’utilizzatore (1,50m. ca.); distanza di sicurezza (1,00 m.). La
somma di tutte queste dimensioni da’ il valore del tirante d’aria. Questa importante informazione
è reperibile sul libretto del D.P.I. e talvolta sul D.P.I. stesso (la dicitura può essere riportata in
lingua inglese e corrisponde a “min clearence”).
2 - DOMANDA
Ogni quanti anni deve essere ripetuta la formazione per i soggetti abilitati alla rimozione
dell’amianto?
2 - RISPOSTA
“l’aggiornamento è a carico del Datore di Lavoro e deve essere effettuato in orario da lavoro. I soggetti che
erogano l’aggiornamento possono essere, oltre al Datore di lavoro, gli Enti accreditati e/o riconosciuti presso
la Regione Lombardia. Dovrà essere rilasciato al lavoratore attestazione dell’avvenuto aggiornamento …
si ritiene che l’aggiornamento debba essere ripetuto con periodicità almeno quinquennale, e comunque
quando si verifichino modifiche nelle lavorazioni comportanti un mutamento significativo dell’esposizione,
oppure quando si abbiano mutamenti nel campo operativo, medico scientifico o normativo riguardante
l’amianto”(giunta regionale lombarda n.8/1526 2005)
3 - DOMANDA
Il patentino per preposti ed addetti al montaggio ponteggi deve essere
rinnovato?
3 - RISPOSTA
SI
Ogni 4 anni è previsto un corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a “Il Cantiere Sicuro”, possono
rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 17.00, al numero di telefono 030 2008922, oppure inviando le stesse al numero di fax 030 2006480.

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  • 1. il Cantiere Sicuro Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia ComitatopariteticoterritorialediBresciaeprovinciaperl’edilizia-viaGarzetta,51-25133Brescia 01 informazioni per la sicurezza in cantiere la formazione dei lavoratori e dei RSPP datori di lavoro La sorveglianza sanitaria la verifica dell’idoneità tecnico professionale DOMANDE DAL CANTIERE Anno 4 - n°1 - Maggio 2012
  • 2. 03 SOMMARIO la formazione dei lavoratori e dei RSPP datori di lavoro Pag. 3-4-5 La sorveglianza sanitaria Pag. 6 La verifica dell’idoneità tecnico professionale Pag. 7 DOMANDE DEL CANTIERE Pag. 8 REDAZIONE: Via Garzetta, 51- 25125 Brescia Tel. 030 2008922 fax 030 2006480 info@cptbrescia.it - www.cptbrescia.it direttore responsabile: Pandocchi Obizio comitato di redazione: Archetti Giorgio, Merigo Raffaele, Pandocchi Obizio Stampa Poligrafica Bresciana - 030 362342 Brescia Registrazione del tribunale di Brescia n° 37 del 9/7/2009 il Cantiere Sicuro Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480 e-mail: info@cptbrescia.it - www.cptbrescia.it ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro1. (ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche ed alla verifica dell’effettuazione di un’adeguata informazione e formazione delle maestranze sui rischi presenti nelle lavorazioni. Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell’assistenza del2. Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri, sia per l’informazione e la formazione delle maestranze. Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i3. lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n.030 2008922 dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480 e-mail: info@cptbrescia.it - www.cptbrescia.it Direttore: Pandocchi Obizio Tecnici Depellegrin Nicolò Favalli Giambattista Ferraresi Giovanni Tanfoglio Enzo Zanini Germano Amministrazione Farina Maria Rosa Segreteria: Cervati Elisa LAFORMAZIONEPERLAVORATORI E DATORI DI LAVORO ATTENZIONE: i nuovi accordi siglati dalla Conferenza Stato Regioni hanno ribadito l’OBBLIGATORIETà della formazione per ogni singolo lavoratore in merito ai rischi propri dell’attività svolta. Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 n.221 e n.223 in materia di formazione per lavoratori e datori di lavoro La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 21 dicembre 2011 ha sancito l’accordo che ha regolamentato gli obblighi per la formazione alla sicurezza nel Mondo dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. In tale sede sono stati specificati il monte ore, gli eventuali aggiornamenti ed i contenuti dei corsi che i diversi soggetti devono frequentare per adempiere all’obbligo formativo previsto per Legge. LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il percorso si articola in 2 moduli: 1. FORMAZIONE GENERALE. Il modulo “generale” deve avere una durata non inferiore a 4 ore, e deve essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro. 2. FORMAZIONE SPECIFICA. Il corso deve avere durata minima di 12 ore (per quel che riguarda il settore edile classificato come “a rischio alto”), e deve essere ripetuto in occasione di: a) costituzione del rapporto di lavoro, b) trasferimento o cambio di mansioni, c) introduzione di nuove attrezzature o nuovi rischi nel processo produttivo. I contenuti di tale corso devono essere identificati coerentemente con la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. La durata minima dei corsi di formazione per lavoratori del settore edile è pertanto di 16 ore (4+12). “HO GIA’ FREQUENTATO 16 ORE DI CORSO PER LA SICUREZZA PRIMA DI ENTRARE IN CANTIERE. DEVO RIPETERE LA FORMAZIONE?” NO. “Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato dal Formedil, è considerata integralmente corrispondente alla “formazione generale”, ed a quella “specifica”, salvo l’obbligo del Datore di Lavoro di assicurare la formazione specifica per i rischi particolari dell’impresa”. AGGIORNAMENTO Per quel che riguarda i “lavoratori” è stato previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore. FORMAZIONE DEI PREPOSTI “La formazione del preposto, deve comprendere quella dei lavoratori (16 ore) e deve essere integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore” AGGIORNAMENTO Anche per quel che riguarda i preposti è stato previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore. ESEMPI: “UN LAVORATORE DA ANNI NEL SETTORE EDILE CHE HA SEMPRE FREQUENTATO CORSI PER LA SICUREZZA, COSI’ COME PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI AL MOMENTO DEVE FREQUENTARE ALTRE 16 ORE DI CORSO?” NO. “Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i preposti ed i lavoratori per i quali i Datori di Lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (11gennaio 2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.” “SE CAMBIASSE AZIENDA, DOVREBBE RIFARE TUTTA LA FORMAZIONE?” NO. Il modulo di formazione generale (4 ore), rivolto ai lavoratori ed ai preposti, costituisce credito permanente, e non deve quindi essere ripetuto. Il modulo specifico (12 ore) dovrà essere ripetuto, solo nel caso in cui la nuova occupazione comporti rischi diversi da quelli per il quale il lavoratore sia già stato precedentemente formato. (nuovo settore, nuove attrezzature, nuovi prodotti chimici…). AGGIORNAMENTO L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti (6 ore), per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (quindi prima del 11 gennaio 2007) dovrà essere ottemperato entro 12 mesi (entro l’11 gennaio 2013).
  • 3. 04 05 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La durata minima della formazione per dirigenti è di 16 ore, divisa in quattro moduli: 1. Giuridico normativa; 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza; 3. Individuazione e valutazione dei rischi; 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Con riferimento ai dirigenti si prevede un aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI R.S.P.P. I percorsi formativi sono articolati in moduli di diversa durata a seconda del settore d’appartenenza: per quel che riguarda l’edilizia, settore considerato a “rischio alto”, la durata del corso di R.S.P.P. Datore di Lavoro ammonta a 48 ore. I percorsi devono precedere, quale contenuto minimo i seguenti moduli: 1. Normativo-giuridico; 2. Gestionale; 3. Tecnico; 4. Relazionale. L’aggiornamento, che ha periodicità quinquennale, ha durata modulata in relazione al livello di rischio: per l’edilizia, rischio alto, l’aggiornamento ha durata di 14 ore. COME DATORE DI LAVORO SVOLGO DA ANNI IL RUOLO DI R.S.P.P. NELLA MIA AZIENDA. DEVO RIFREQUENTARE IL CORSO? NO. “Non sono tenuti a frequentare il corso coloro che dimostrino di aver svolto, al 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all’art.3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94”. Per tali soggetti è comunque previsto l’obbligo di aggiornamento suindicato (14 ore) da svolgersi in 5 anni (ATTENZIONE: per i soggetto esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94 il primo termine per l’aggiornamento è di 24 mesi: entro il 11/01/2014). Si riporta di seguito, per chiarezza, un riassunto schematico dei diversi corsi relativi alla sicurezza e relativi aggiornamenti OBBLIGHI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA CORSO DURATA ore AGGIORNAMENTO PERIODICO Riferimento Normativo Formazione sulla sicurezza destinata ai lavoratori edili 161 4 ore: generale 12 ore: specifica 6 ore ogni 5 anni Art. 37, c.1 e c.12, D.Lgs. 81/08. Accordo Conferenza permanente Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 Formazione per operai al primo ingresso nel settore edile - erogata dalla scuola edile 16 No Art. 37, c.1 e 12, D.Lgs. 81/08. Art. 91 CCNL Edilizia R.S.P.P. per Datore di lavoro 48 14 ore ogni 5 anni Art. 34, c.2. e 3, D.Lgs. 81/08. Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 R.S.P.P./A.S.P.P. – Modulo A 28 No Art. 32 D.Lgs. 81/08. Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni n.2407 del 26/01/2006 e ss.mm.ii. R.S.P.P./A.S.P.P. – Modulo B Macrosettore 3 60 A:28 ore ogni 5 anni R:60 ore Ogni 5 anni R.S.P.P. Modulo C 24 No Dirigenti 16 6 ore ogni 5 anni Art. 37, c.7, D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza permanente Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 Preposti di cantiere 24 6 ore ogni 5 anni Art. 37, c.7, D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza permanente Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 Addetto emergenza incendio ed evacuazione Richio basso: 4 Rischio medio: 8 Rischio alto: 12 No Art. 37 c.9, D.Lgs. 81/08. All IX D.M. 10 Marzo 1998 Addetto primo soccorso aziendale 16 ore 6 ore ogni 3 anni Art. 37, c.9, D.Lgs. 81/08. D.M. 15 Luglio 2003, n.388 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 32 4 ore annue (15/50 dip.) 8 ore annue (+ 50 dip.) Art. 37, c.11 e 12 D.Lgs. 81/08. Art. 87 CCNL Edilizia Addetto/preposto montaggio ponteggio 32 4 ore ogni 4 anni Art. 136, c.6 e 7, D.Lgs. 81/08, All. XXI D.Lgs. 81/08 Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento funi 32 8 ore ogni 5 anni Art. 116, c.2 e 3, D.Lgs. 81/08. All. XXI D.Lgs.81/08 Preposto ai sistemi di accesso e posizionamento funi 40 4 ore ogni 5 anni Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 120 40 ore ogni 5 anni Art. 98 D.Lgs. 81/08. All. XIV D.Lgs. 81/08 1 Il percorso destinato ai lavoratori si compone di due moduli: -Formazione generale: 4 ore; -Formazione specifica: 12 ore. Il modulo della formazione generale costituisce credito permanente. Il modulo della formazione specifica deve essere periodicamente ripetuto in relazione all’evoluzione od all’insorgenza di nuovi rischi.
  • 4. 0706 APPALTI - SUBAPPALTI “LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO- PROFESSIONALE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI” - Committente o Responsabile dei Lavori In caso di affidamento di lavori edili, il committente, o il re- sponsabile dei lavori, è tenuto ad effettuare la cosiddetta “ve- rifica dell’idoneità tecnico professionale” delle imprese della cui collaborazione intende avvalersi, e per farlo, specifica la Legge, deve richiedere la consegna di diversi documenti atti a dimostrare la competenza e la regolarità delle imprese se- lezionate (art. 90 D.Lgs. 81/08). - Impresa affidataria Tale verifica spetta inoltre al Datore di Lavoro delle imprese affidatarie che subappaltino parte delle lavorazioni da svolge- re nel cantiere. “Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affi- dataria 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le con- dizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e co- ordinamento. 2. ...Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coor- dinatore per l’esecuzione. QUALI DOCUMENTI DEVO RICHIEDERE ALLE IMPRE- SE ED AI LAVORATORI AUTONOMI A CUI SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI? La tabella che segue, riproduzione dell’ALLEGATO XVII del D.Lgs. 81/08, può servire ai Datori di Lavoro che volessero subappaltare delle lavorazioni, per svolgere correttamente la “verifica dell’idoneità tecnico professionale” delle imprese o dei lavoratori autonomi chiamati a collaborare all’interno del cantiere. ALLEGATO XVII 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezza- ture per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esi- bire al committente o al responsabile dei lavori almeno: • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di so- spensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto • specifica documentazione attestante la conformità alle di- sposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impre- sa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2 LA SORVEGLIANZA SANITARIA (Le visite mediche obbligatorie) Il Datore di Lavoro, oltre a dover garantire che all’interno della propria impresa vengano attuate tutte le misure necessarie a prevenire gli infortuni, ha l’obbligo di tutelare la salute dei propri lavoratori dipendenti e quindi deve “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalle Leggi vigenti”. QUANDO E’ OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA? Il Legislatore, non ha previsto un elenco completo delle attività che richiedono la sorveglianza sanitaria, e quindi le visite mediche obbligatorie, ma si è limitato a prevedere i rischi cui possono essere esposti i lavoratori, e che fanno sorgere tale obbligo. Da una attenta valutazione dei rischi per la salute presenti nelle varie fasi di lavoro emerge chiaramente come, di norma, i lavoratori del settore edile debbano essere sottoposti a specifiche visite mediche. Infatti, la sorveglianza sanitaria nel settore edile, è prevista per tutti i lavoratori esposti ai seguenti rischi: a) movimentazione manuale dei carichi, b) esposizione a rumore o vibrazioni, a campi magnetici, a radiazioni ottiche, ad agenti chimici o cancerogeni, ad amianto, ad agenti biologici, c) lavori in cassoni ad aria compressa, d) silicosi, asbestosi. Sono inoltre soggetti a specifiche visite mediche i lavoratori minorenni e gli addetti al lavoro notturno. Attenzione: Indipendentemente dalla valutazione dei rischi specifici presenti nel cantiere edile per tutti “gli operai e manovali addetti all’edilizia… è obbligatoria la vaccinazione antitetanica” (Legge 5 Marzo 1963) . COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? Come detto in apertura il Datore di Lavoro deve rivolgersi ad un “medico competente” con il quale stipulare un accordo per la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori dipendenti esposti ai rischi per i quali è prevista la visita medica obbligatoria. CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE? Il “Medico Competente” è un professionista con laurea specialisticainmedicinadellavoro(onellealtrespecializzazioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 81/08) che opera come libero professionista o come dipendente di strutture sanitarie. Il Datore di lavoro, deve quindi avvalersi della collaborazione di un professionista iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti così come stabilito dalla Legge vigente. COSA COMPRENDE LA VISITA MEDICA ED OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RIPETUTA? La sorveglianza sanitaria obbligatoria può comprendere: a) una visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni alle mansioni cui il lavoratore sarà adibito; b) una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità di tale visita è stabilita dal Medico Competente, di norma 1 volta all’anno, ma può avere cadenza diversa, a seconda delle diverse condizioni in cui si trova ad operare il lavoratore; c) una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali; d) una visita in occasione del cambio di mansione; e) una visita alla cessazione del rapporto di lavoro; e-bis) una visita preventiva in fase preassuntiva; e-ter) una visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Il datore di lavoro deve poi attuare le misure indicate dal Medico Competente e “qualora le stesse prevedano una non idoneità alla mansione, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti, o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. (art. 42 D.Lgs. 81/08) Il giudizio viene espresso dal medico per iscritto, e consegnato in copia al lavoratore ed al datore di lavoro, i quali potranno, se ritenuto, fare ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente per richiederne la modifica. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE? I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente, o comunque disposti dal Medico Competente (art. 20 D.Lgs. 81/08). “VISITE MEDICHE CON IL COMITATO PARITETICO” Si ricorda alle imprese che ancora non vi hanno aderito, che il Comitato Paritetico Territoriale ha realizzato un importante progetto relativo alle visite mediche per i lavoratori edili. Tale progetto è finalizzato a garantire alle imprese ed ai lavoratori un’adeguata e più completa sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti. Inoltre il Comitato è in grado di fornire all’impresa anche il Medico Competente, qualora fosse necessario. Per maggiori chiarimenti contattare telefonicamente gli uffici del Comitato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00, alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 al numero 030 2008922. L’ADESIONE AL PROGETTO È GRATUITA
  • 5. 1 “LE DOMANDE DAL CANTIERE” Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese al Comitato Paritetico Territoriale 1 - DOMANDA In tema di D.P.I. anticaduta, cosa si intende per tirante d’aria? 1 - RISPOSTA. Il tirante d’aria consiste nella distanza minima necessaria, tra il punto d’ancoraggio e la superficie sottostante di impatto, tale da garantire, in caso di caduta, l’efficacia di funzionamento del sistema di sicurezza (lunghezza del collegamento all’operatore (cordino); lunghezza massima raggiungibile dall’assorbitore (variabile a seconda delle dimensioni dell’assorbitore); distanza tra l’attacco della cintura ed i piedi dell’utilizzatore (1,50m. ca.); distanza di sicurezza (1,00 m.). La somma di tutte queste dimensioni da’ il valore del tirante d’aria. Questa importante informazione è reperibile sul libretto del D.P.I. e talvolta sul D.P.I. stesso (la dicitura può essere riportata in lingua inglese e corrisponde a “min clearence”). 2 - DOMANDA Ogni quanti anni deve essere ripetuta la formazione per i soggetti abilitati alla rimozione dell’amianto? 2 - RISPOSTA “l’aggiornamento è a carico del Datore di Lavoro e deve essere effettuato in orario da lavoro. I soggetti che erogano l’aggiornamento possono essere, oltre al Datore di lavoro, gli Enti accreditati e/o riconosciuti presso la Regione Lombardia. Dovrà essere rilasciato al lavoratore attestazione dell’avvenuto aggiornamento … si ritiene che l’aggiornamento debba essere ripetuto con periodicità almeno quinquennale, e comunque quando si verifichino modifiche nelle lavorazioni comportanti un mutamento significativo dell’esposizione, oppure quando si abbiano mutamenti nel campo operativo, medico scientifico o normativo riguardante l’amianto”(giunta regionale lombarda n.8/1526 2005) 3 - DOMANDA Il patentino per preposti ed addetti al montaggio ponteggi deve essere rinnovato? 3 - RISPOSTA SI Ogni 4 anni è previsto un corso di aggiornamento della durata di 4 ore Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a “Il Cantiere Sicuro”, possono rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, al numero di telefono 030 2008922, oppure inviando le stesse al numero di fax 030 2006480.