1. il Cantiere Sicuro
Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia
ComitatopariteticoterritorialediBresciaeprovinciaperl’edilizia-viaGarzetta,51-25133Brescia
01
informazioni
per la sicurezza
in cantiere
LE DEMOLIZIONI
ASSEVerAZIONE IN EDILIZIA
Anno 6 - n°1 - Maggio 2014
2. SOMMARIO
ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA Pag. 3
LE DEMOLIZIONI Pag. 4 a 7
DOMANDE DaL CANTIERE Pag. 8
REDAZIONE:
Via Garzetta, 51- 25125 Brescia
Tel. 030 2008922
fax 030 2006480
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direttore responsabile:
Depellegrin Nicolò
comitato di redazione:
Ider Primo, Dalè Enrico, Depellegrin Nicolò
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Poligrafica Bresciana - 030 362342 Brescia
Registrazione del tribunale di Brescia n° 37 del 9/7/2009
il Cantiere Sicuro
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ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE
Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro1.
(ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme
antinfortunistiche ed alla verifica dell’effettuazione di un’adeguata informazione e formazione delle maestranze
sui rischi presenti nelle lavorazioni.
Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell’assistenza del2.
Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri,
sia per l’informazione e la formazione delle maestranze.
Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i3.
lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n.030 2008922 dal lunedi al
venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480
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Direttore:
Depellegrin Nicolò
Tecnici
Favalli Giambattista
Ferraresi Giovanni
Tanfoglio Enzo
Zanini Germano
Amministrazione
Farina Maria Rosa
Segreteria:
Cervati Elisa
4. 04
“LE DEMOLIZIONI”
Le demolizioni in edilizia rientrano fra i lavori più peri-
colosi per gli addetti, basti pensare che in campo na-
zionale il 50% degli infortuni verificatisi in questa fase
è risultato mortale. I principali fattori di rischio a cui
i lavoratori sono esposti durante questa tipologia di
lavorazione possono essere sintetizzati in: rischi per
seppellimento a causa di crollo intempestivo, caduta
dall’alto, caduta di materiale dall’alto, urti, tagli etc.
Contrariamente a quanto si possa pensare le demo-
lizioni eseguite con l’utilizzo di mezzi meccanici o
con l’esplosivo hanno una esposizione al rischio di
gran lunga inferiore a quelle eseguite manualmente,
perché in genere, vengono progettate e gestite con
maggiore professionalità.
CHI PUO’ OCCUPARSI DELLE OPERE
DI DEMOLIZIONE?
“I lavori di demolizione devono procedere con caute-
la e con ordine, devono essere eseguiti SOTTO LA
SORVEGLIANZA DI UN PREPOSTO e condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilità delle strut-
ture portanti o di collegamento e di quelle eventual-
mente adiacenti” (art.151 D.Lgs.81/08).
Non esiste un patentino che abiliti alle operazioni di
demolizione, ma vista la complessità e pericolosità
delle stesse, la Legge stabilisce che debbano essere
eseguite sotto il controllo di un “preposto” competente
e tecnicamente preparato per gestirne tutte le fasi.
La buona riuscita di una demolizione dipende prin-
cipalmente sia dalle tecniche impiegate che dalle
attrezzature utilizzate: ecco perché è fondamentale
una corretta organizzazione, ed affidare tali lavora-
zioni ad esperti professionisti del settore e non im-
provvisare, sottovalutando i pericoli presenti.
QUALI SONO LE AZIONI PRELIMINARI
AD UNA DEMOLIZIONE?
“Prima dell’inizio di lavori di de-
molizione è fatto obbligo di pro-
cedere alla verifica delle con-
dizioni di conservazione e di
stabilità delle varie strutture da
demolire. In relazione al risulta-
to di tale verifica devono essere
eseguite le opere di rafforzamen-
to e di puntellamento necessarie
ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino
crolli intempestivi” (Art. 150 D.Lgs. 81/08)
Alla luce della complessità delle lavorazioni in esa-
me (rimozione delle coperture, demolizione dei solai,
gestione dei rifiuti prodotti, corretto allestimento del
cantiere), risulta evidente l’importanza di un’appro-
fondita progettazione iniziale.
Il Datore di Lavoro, o un suo preposto, deve verifica-
re almeno quanto segue:
• Il cantiere deve essere dotato
degli spazi necessari a deposi-
tare temporaneamente i rifiuti
prodotti;
• Le strutture devono essere ve-
rificate ed eventualmente rin-
forzate, al fine di evitare crolli
intempestivi;
• Le opere provvisionali necessarie (ponteggi,
ponti mobili etc.) devono essere scelte in base
alle reali condizioni del cantiere.
• Devono essere controllate ed eventualmen-
te disattivate tutte le utenze presenti
(impianti elettrici, gas…)
5. 05
NOTA BENE
Le lavorazioni in analisi sono di complessità tale che
la normativa impone al Datore di Lavoro, prima della
realizzazione delle stesse, la redazione di un apposi-
to documento, “PIANO DELLE DEMOLIZIONI”, da
inserire nel P.O.S. dello specifico cantiere (Art. 151
D.Lgs.81/08).
Il piano di demolizione è
appunto il documento che
deve descrivere:
- l’estensione dell’inter-
vento,
- il tipo di macchine uti-
lizzate,
- le procedure che devono essere attuate per
la rimozione e demolizione dei vari elementi
strutturali.
Esso include inoltre le valutazioni dei rischi inerenti
sostanze pericolose presenti nel sito ed i meto-
di di bonifica, la valutazione dei rischi ambientali, in
particolare polvere e rumore, e le misure di controllo
ed attenuazione; in relazione a questi ultimi aspetti si
possono allegare il Piano di controllo polveri e il
Piano di controllo rumore.
In esso saranno esposte tutte le misure di sicurezza,
collettiva ed individuale degli operatori, con l’indivi-
duazione e prescrizione degli appropriati DPI, e pre-
viste le misure che saranno da attuare per consegna-
re il sito in idoneo stato di sicurezza.
COME SI PUò ACCEDERE IN SICUREZZA
AL LUOGO INTERESSATO DALLE
DEMOLIZIONI?
“Le demolizioni dei muri effettuata con attrezzature
manuali deve essere fatta servendosi di ponti di ser-
vizio indipendenti dall’opera in demolizione.
E’ vietato lavorare e far lavorare gli operai sui muri in
demolizione.
Gli obblighi precedenti non sussistono quando tratta-
si di muri di altezza inferiore ai 2 metri.”
(art. 152 D.Lgs.81/08)
NOTA BENE
Se le lavorazioni vengono svolte ad un’altezza supe-
riore ai 2 metri è VIETATO stazionare sulle opere in
demolizione! In caso di necessità deve essere realiz-
zato un ponteggio dalle caratteristiche idonee.
Il ponteggio metallico deve essere lasciato libero dal-
la parte della struttura da demolire.
Il Datore di Lavoro dovrà pertanto verificare nel li-
bretto del ponteggio se è presente lo “schema tipo”
di riferimento utile alla realizzazione dell’opera prov-
visionale: in caso contrario dovrà essere redatto da
Architetto od Ingegnere abilitati, l’apposito progetto di
calcolo da inserire nel Pi.M.U.S. (piano di montaggio
uso e smontaggio).
E’ VIETATA LA REALIZZA-
ZIONE DI QUALSIASI LA-
VORAZIONE “IN QUOTA”
SENZA LA PREDISPO-
SIZIONE DI UN’IDONEA
OPERA PROVVISIONALE!
COMEPUO’ESSEREPORTATOATERRAIL
MATERIALE DI RISULTA?
“Il materiale di demolizione non deve essere gettato
dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convo-
gliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non
deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal pia-
no di raccolta” (art. 153 D.Lgs.81/08)
TRAMITE APPOSITI CANALI…
• i canali di convoglia-
mento devono esse-
re certificati ed utiliz-
zati in conformità a
quanto previsto dal
produttore: numero
massimo di tubi per
singolo canale, tipo-
logia di attacco alla
struttura, etc…;
6. 06
• La parte finale deve essere ad un’altezza infe-
riore ai 2 metri dal piano di raccolta (cassonetto,
suolo, cassone del mezzo…);
• Ogni tubo deve essere vincolato al precedente
con l’apposita catena e deve essere presente il
cavo per indirizzarne il bocchettone
NOTA BENE
Se i canali vengono fissati ad un ponteggio deve es-
sere redatto apposito progetto di calcolo da profes-
sionista abilitato per garantire la resistenza dell’opera
provvisionale al peso aggiuntivo.
… CON SPECIFICI CASSONI…
Altrimenti il materiale può essere trasportato a terra
in appositi cassoni movimentati con gli organi di sol-
levamento.
I cassoni devono:
• essere certificati ed omo-
logati per il sollevamento;
• essere utilizzati in confor-
mità a quanto previsto dal
produttore (portata, tipolo-
gia di materiale sollevabi-
le, etc..);
• in condizioni di manutenzione tali da non compro-
metterne la funzionalità!
…OPPURE DEPOSITATO
DIRETTAMENTE A TERRA!
Quando viene “decostruita” l’intera struttura le ma-
cerie si accumulano direttamente al suolo laddove
prima si ergeva la costruzione.
NOTA BENE
si tratta di deposito temporaneo di rifiuto speciale
non pericoloso, e come tale deve essere gestito!
In questo caso è fondamentale:
• delimitare tutta la zona interessata, al fine di
evitare passaggi pedonali di qualsiasi tipologia,
sia addetti dell’impresa che eventuali estranei
(art. 153 D.Lgs.81/08);
• provvedere a ridurre il sollevamento della pol-
vere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta (art. 153 D.Lgs.81/08);
• assicurarsi che i mezzi utilizzati siano progetta-
ti e dimensionati per la specifica lavorazione!
ATTENZIONE
Non devono essere utilizzati escavatori o altre
macchine improvvisate!
Le cabine di guida devono essere dotate delle appo-
site griglie di protezione, ed i bracci devono essere di
lunghezza sufficiente per poter svolgere le lavorazio-
ni in sicurezza.
COME DEVONO ESSERE GESTITI
I MATERIALI DERIVANTI DALLE
DEMOLIZIONI?
I rifiuti da demolizione sono SEMPRE RIFIUTI SPE-
CIALI, e come tali devono essere gestiti!
Art. 184 D.Lgs. 152/06: “sono rifiuti speciali i rifiuti de-
rivanti dalle attività di demolizione, costruzione,…”.
7. 07
I rifiuti inerti possono essere
accumulati anche sul suolo,
purché sagomato con ade-
guate pendenze in modo da
evitare ristagni di acque me-
teoriche;
i rifiuti pericolosi (amianto, olii
esausti etc.) devono essere stoc-
cati in appositi contenitori etichet-
tati;
gli altri rifiuti (legno, serra-
menti, metalli, cartoni, plasti-
ca…) è bene siano posti in
adeguati contenitori o casso-
netti.
QUANTO TEMPO POSSONO ESSERE
DEPOSITATI IN CANTIERE?
Nel caso in cui il trasporto del rifiuto (macerie, mate-
riali da demolizione…) non avvenga contestualmente
alla sua produzione il Datore di Lavoro deve assicu-
rarsi che vengano seguite le norme specifiche relative
al “deposito temporaneo di rifiuti speciali”, ovvero:
“i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle ope-
razioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalità alternative, a scelta del pro-
duttore:
a) con cadenza almeno trimestrale, quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga com-
plessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo
10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
b) In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite, il deposito temporaneo non
può avere durata superiore ad un anno;
Il “deposito temporaneo” deve essere effettuato
per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto del-
le relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti perico-
losi, nel rispetto delle norme che disciplinano il depo-
sito delle sostanze pericolose in essi contenuti”.
CHI PUò EFFETTUARE IL
TRASPORTO DEI RIFIUTI?
Il trasporto dei rifiuti da demolizione può essere effet-
tuato solo da soggetti iscritti all’albo dei gestori am-
bientali:
a) direttamente dal produt-
tore con mezzi propri, previa
iscrizione all’albo;
b) da terzi autorizzati.
Le imprese edili che traspor-
tano i propri rifiuti si devono
iscrivere all’albo Nazionale Gestori Ambientali nella
categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, c.8,
D.Lgs. 152/2006).
Devono iscriversi in questa categoria i produttori di
rifiuti non pericolosi, nonché i produttori di rifiuti peri-
colosi che effettuano operazioni di raccolta e traspor-
to dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti
30 Kg. o L. al giorno.
L’iscrizione all’albo deve essere rinnovata ogni
10 anni.
Nel caso in cui il tra-
sporto sia affidato ad
un terzo l’impresa do-
vrà sempre verificare
che il trasportatore possieda le necessarie iscrizioni.
In particolare, il produttore dovrà verificare se il tra-
sportatore è iscritto all’albo:
- nella categoria 4, per il trasporto di rifiuti non
pericolosi;
- nella categoria 5, per il trasporto di rifiuti peri-
colosi e non.
L’iscrizione all’albo in questi casi deve essere rin-
novata ogni 5 anni.
NOTA BENE
Il trasporto di rifiuti deve sempre essere accom-
pagnato dal F.I.R. (Formulario di Identificazione
dei Rifiuti).
8. 1
“LE DOMANDE DAL CANTIERE”
Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese
al Comitato Paritetico Territoriale
1 - DOMANDA
Ho acquistato un flessibile portatile per il cantiere. Mi è stato consegnato
dal rivenditore con la spina “shuko”. Posso usarlo in cantiere?
1 - RISPOSTA
NO
Nei cantieri temporanei e mobili, caratterizzati dalla presenza di “acqua e polvere” possono essere
utilizzate attrezzature elettriche solo se i componenti delle stesse sono dotati di un grado di protezione
“IP” pari ad almeno 44 (sigla stampigliata direttamente sulla spina!), e solamente le spine industriali
hanno questa caratteristica!
2 - DOMANDA
...in questo caso, posso sostituirla io con la “spina industriale”?
2 - RISPOSTA
ATTENZIONE
nel momento in cui la spina viene sostituita dal proprietario, oltre a venir meno la
certificazione del prodotto, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità in caso
di incidente od infortunio, la casa produttrice potrebbe non riconoscere la garanzia
sull’attrezzo, e pertanto non riconoscere il diritto a riparazioni o risarcimenti dovuti.
La soluzione consiste nel richiedere espressamente al rivenditore, in occasione dell’acquisto, di fornire le attrezzature
già dotate di presa “industriale” con di protezione “IP44” almeno, come previsto dalla normativa di riferimento
3 - DOMANDA
In caso di ri- assunzione, per mansioni del tutto simili alle
precedenti, è obbligatorio sottoporre il lavoratore a
sorveglianza sanitaria preventiva, se ancora in corso di validità
temporale la precedente visita medica?
3 - RISPOSTA
NO.
Il Ministero del Lavoro rispondendo ad un recente interpello (nr.8/2013) ha affermato che, “nel caso di assunzioni
successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di
validità della visita preventiva o della visita periodica, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il Datore
di Lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta
conosciuta dal medico competente.”.
Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a “Il Cantiere Sicuro”, possono
rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 17.00, al numero di telefono 030 2008922, oppure inviando le stesse al numero di fax 030 2006480.