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Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - Infortunio
mortale e responsabilità di un capo cantiere/RLS
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - Infortunio mortale e responsabilità di un
capo cantiere/RLS
Dirigente e Preposto
Lavoratore e Comportamento Abnorme
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CO.GI. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1776/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 18/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Magistro Domenico per il ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Sabato 28 Marzo 2015 11:03
Fatto
1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 18.01.2013, in parziale riforma della sentenza
di condanna resa dal Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, il 18.06.2009, assolveva
Ca.Ba. dal reato ascrittogli e confermava nel resto.
Ca.Ba. e Co.Gi., nelle rispettive qualità, il primo di rappresentante legale della omonima impresa edile
ed il secondo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile del cantiere, sono
chiamati a rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme
antinfortunistiche, per aver contribuito a provocare la caduta da un ponte su cavalletti di C.B., caduta
dalla quale derivava la morte del C..
La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava che non meritava accoglimento
l'impugnazione proposta nell'interesse del Co..
Con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal predetto imputato, il Collegio rilevava che Co. era
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Capo cantiere per l'esecuzione del lavori.
Ciò posto, la Corte territoriale osservava che non era revocabile in dubbio l'obbligo del Co. di vigilare
sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la
sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle mansioni in concreto svolte dal predetto imputato.
La Corte di Appello rilevava, poi, che non risultava maturato il termine prescrizionale; ciò in quanto,
pure dovendosi applicare il termine di sette anni e mesi sei, previsto dalla più favorevole disciplina
vigente alla data del fatto, stante l'intervenuta concessione delle attenuanti generiche, lo stesso
termine non era decorso alla data della sentenza, tenuto conto delle intervenute sospensioni.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Co.Gi., a
mezzo del difensore.
Con il primo motivo la parte deduce il vizio motivazionale.
L'esponente osserva che la Corte di Appello, contraddittoriamente, dopo aver affermato che C. fosse
stato informato e formato, rispetto ai rischi inerenti l'attività, ha confermato l'affermazione di
responsabilità del Co., il quale avrebbe omesso di informare il C. dei rischi connessi alla medesima
attività. Altra contraddittorietà della motivazione viene individuata in riferimento alla ulteriore
contestazione elevata al Co., per non avere vigilato sulla corretta messa in opera dei presidi di
sicurezza. Sul punto, il deducente sottolinea che la Corte di Appello ha mandato assolto il
coimputato Ca., al quale erano state contestate le medesime violazioni. E rileva che il ponteggio dal
quale cadde il C. era stato predisposto, lo stesso giorno del fatto, in modo irregolare, dal lavoratore
di poi deceduto. L'esponente considera che C., che era stato informato sul contenuto del documento
di sicurezza, avrebbe dovuto segnalare al capo cantiere le anomalia riscontrate.
Con il secondo motivo viene denunciata l'erronea applicazione della legge penale.
L'esponente reitera la doglianza, già dedotta in sede di gravame, relativa al mancato esercizio
dell'azione penale nei confronti di terzi soggetti, tra i quali il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, rimasti estranei al processo.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'intervenuto decorso del
termine di prescrizione del reato.
Osserva che, anche tenendo conto dei periodi di sospensione indicati dalla Corte di Appello, il
termine era maturato alla data del 10.01.2013.
Con il quarto motivo, il deducente si duole della entità della pena inflitta.
Diritto
1. Il ricorso in esame impone i rilievi che seguono.
Il primo motivo di ricorso non ha pregio.
La parte contesta di essere gravato dall'obbligo giuridico di impedire l'evento.
La Corte territoriale ha considerato, soffermandosi specificamente sulla posizione del capo cantiere
per l'esecuzione dei lavori, che la quotidiana presenza del Co. in cantiere gli imponeva una attenta
vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza.
Al riguardo, la Corte territoriale ha riferito che Co. si recava quotidianamente in cantiere, agendo a
stretto contatto con gli operai; e che, il giorno in cui il sinistro ebbe verificarsi, Co., del pari presente
in cantiere, aveva visionato il ponteggio che C. aveva predisposto, senza ravvisarvi alcuna anomalia.
Sul punto di interesse, la Corte distrettuale ha sottolineato che il ponteggio, contrariamente a quanto
previsto espressamente dalla scheda n. 58 del piano di sicurezza, aveva una larghezza inferiore a 0,9
mt.; che le tavole non erano fissate tra loro e neppure fissate ai cavalletti di appoggio; che le parti a
sbalzo delle tavole erano di lunghezza superiore a cm. 20 e che mancava il fermapiede alto almeno
cm. 20.
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha quindi del tutto logicamente osservato che Co. era
venuto meno ai precisi obblighi impostigli sia dalla qualifica di capo cantiere, sia dalla effettiva
presenza in cantiere e dall'intervenuta visione del ponteggio, che era stato montato in modo
irregolare, dallo stesso lavoratore di poi deceduto.
Per quanto concerne poi il profilo di colpa ascrivibile allo stesso lavoratore, deve osservarsi che la
Corte regolatrice ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità
del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore
infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla
insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio
derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme
antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in
considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Deve
perciò rilevarsi che le richiamate considerazioni, svolte in sede di merito, si collocano appieno
nell'alveo dell'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte regolatrice, in riferimento alla
valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al
soggetto che versa in posizione di garanzia. Questa Suprema Corte, infatti, ha affermato che, nel
campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano
funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la
propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in
cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio
questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi
abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni
possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione
contro gli infortuni sul lavoro. Deve pure osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte
sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia
esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della
violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del
14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il
comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - rientri pienamente
nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep.
9.03.2007, Rv. 236109).
2. Il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
Ed invero, nessun rilievo assume, a favore dell'esponente, il mancato esercizio dell'azione penale nei
riguardi di terzi soggetti che l'esponente ritiene a loro volta titolari di posizione di garanzia.
Al riguardo, null'altro che richiamare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, rispetto alla questione attinente al contenuto degli obblighi impeditivi, in caso di pluralità
di posizioni di garanzia, in base al quale si è chiarito che se più sono i titolari della posizione di
garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (cfr. Cass. Sez.
4, sentenza n. 4793 del 06/12/1990, Bonetti, Rv. 191802). Tanto premesso, deve conclusivamente
osservarsi che la valutazione espressa dalla Corte di Appello, sul punto di interesse, si colloca del
tutto coerentemente nell'alveo del richiamato orientamento interpretativo.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di Appello, erroneamente, ha affermato l'insussistenza dei presupposti per rilevare, ai sensi
dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato per il quale si procede. Al
riguardo, deve invero osservarsi che il termine massimo di prescrizione, relativo al reato per cui si
procede, risulta effettivamente spirato in data antecedente, rispetto alla sentenza resa dalla Corte di
Appello.
L'omicidio colposo si è verificato in data 27.10.2003; ed il giudice di primo grado, con sentenza resa
nel 2009, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla
contestata aggravante. Pertanto, in applicazione della più favorevole disciplina, prevista dall'art. 157
cod. pen. nella versione antecedente alla novella del 2005 - secondo le disposizioni di diritto
transitorio dettate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3, - in base alla quale per
determinare il tempo necessario a prescrivere veniva in rilievo la diminuzione per le circostanze
attenuanti, il termine applicabile, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato il 27.04.2011; tenuto poi
conto delle intervenute sospensioni (pari a 60 giorni per il rinvio dell'udienza del 6.04.2006; cui si
aggiungono sette mesi e giorni tredici per il rinvio dell'udienza del 16.11.2006, determinato dalla
adesione del difensore alla astensione dalle udienze; pari a 60 giorni, per il rinvio dell'udienza del
29.06.2007; e pari ad ulteriori 60 giorni, per il rinvio dell'udienza del 20.12.2007), che
complessivamente ammontano ad un anno, un mese e tredici giorni, si ha che il termine
prescrizionale risulta spirato il 10.06.2012, laddove la sentenza oggi impugnata è stata pronunciata il
18.01.2013.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129
c.p.p., comma 2, rispetto alle conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all'affermazione
di penale responsabilità dell'imputato, alla luce di rilievi sopra svolti analizzando i primi due motivi di
ricorso.
Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della
insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi
elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nelle
pronunce di merito non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente
dell'innocenza dell'imputata, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato
estinto per prescrizione. Resta assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio per essere il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015

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93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio mortale e responsabilità di un capo cantiere

  • 1. Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - Infortunio mortale e responsabilità di un capo cantiere/RLS Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - Infortunio mortale e responsabilità di un capo cantiere/RLS Dirigente e Preposto Lavoratore e Comportamento Abnorme Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ISA Claudio - Presidente - Dott. IZZO Fausto - Consigliere - Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: CO.GI. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 1776/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 18/01/2013; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione; udito il difensore avv. Magistro Domenico per il ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Sabato 28 Marzo 2015 11:03
  • 2. Fatto 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 18.01.2013, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, il 18.06.2009, assolveva Ca.Ba. dal reato ascrittogli e confermava nel resto. Ca.Ba. e Co.Gi., nelle rispettive qualità, il primo di rappresentante legale della omonima impresa edile ed il secondo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile del cantiere, sono chiamati a rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per aver contribuito a provocare la caduta da un ponte su cavalletti di C.B., caduta dalla quale derivava la morte del C.. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava che non meritava accoglimento l'impugnazione proposta nell'interesse del Co.. Con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal predetto imputato, il Collegio rilevava che Co. era rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Capo cantiere per l'esecuzione del lavori. Ciò posto, la Corte territoriale osservava che non era revocabile in dubbio l'obbligo del Co. di vigilare sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle mansioni in concreto svolte dal predetto imputato. La Corte di Appello rilevava, poi, che non risultava maturato il termine prescrizionale; ciò in quanto, pure dovendosi applicare il termine di sette anni e mesi sei, previsto dalla più favorevole disciplina vigente alla data del fatto, stante l'intervenuta concessione delle attenuanti generiche, lo stesso termine non era decorso alla data della sentenza, tenuto conto delle intervenute sospensioni. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Co.Gi., a mezzo del difensore. Con il primo motivo la parte deduce il vizio motivazionale. L'esponente osserva che la Corte di Appello, contraddittoriamente, dopo aver affermato che C. fosse stato informato e formato, rispetto ai rischi inerenti l'attività, ha confermato l'affermazione di responsabilità del Co., il quale avrebbe omesso di informare il C. dei rischi connessi alla medesima attività. Altra contraddittorietà della motivazione viene individuata in riferimento alla ulteriore contestazione elevata al Co., per non avere vigilato sulla corretta messa in opera dei presidi di sicurezza. Sul punto, il deducente sottolinea che la Corte di Appello ha mandato assolto il coimputato Ca., al quale erano state contestate le medesime violazioni. E rileva che il ponteggio dal quale cadde il C. era stato predisposto, lo stesso giorno del fatto, in modo irregolare, dal lavoratore di poi deceduto. L'esponente considera che C., che era stato informato sul contenuto del documento di sicurezza, avrebbe dovuto segnalare al capo cantiere le anomalia riscontrate. Con il secondo motivo viene denunciata l'erronea applicazione della legge penale. L'esponente reitera la doglianza, già dedotta in sede di gravame, relativa al mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di terzi soggetti, tra i quali il coordinatore per la sicurezza in fase di
  • 3. esecuzione, rimasti estranei al processo. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Osserva che, anche tenendo conto dei periodi di sospensione indicati dalla Corte di Appello, il termine era maturato alla data del 10.01.2013. Con il quarto motivo, il deducente si duole della entità della pena inflitta. Diritto 1. Il ricorso in esame impone i rilievi che seguono. Il primo motivo di ricorso non ha pregio. La parte contesta di essere gravato dall'obbligo giuridico di impedire l'evento. La Corte territoriale ha considerato, soffermandosi specificamente sulla posizione del capo cantiere per l'esecuzione dei lavori, che la quotidiana presenza del Co. in cantiere gli imponeva una attenta vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza. Al riguardo, la Corte territoriale ha riferito che Co. si recava quotidianamente in cantiere, agendo a stretto contatto con gli operai; e che, il giorno in cui il sinistro ebbe verificarsi, Co., del pari presente in cantiere, aveva visionato il ponteggio che C. aveva predisposto, senza ravvisarvi alcuna anomalia. Sul punto di interesse, la Corte distrettuale ha sottolineato che il ponteggio, contrariamente a quanto previsto espressamente dalla scheda n. 58 del piano di sicurezza, aveva una larghezza inferiore a 0,9 mt.; che le tavole non erano fissate tra loro e neppure fissate ai cavalletti di appoggio; che le parti a sbalzo delle tavole erano di lunghezza superiore a cm. 20 e che mancava il fermapiede alto almeno cm. 20. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha quindi del tutto logicamente osservato che Co. era venuto meno ai precisi obblighi impostigli sia dalla qualifica di capo cantiere, sia dalla effettiva presenza in cantiere e dall'intervenuta visione del ponteggio, che era stato montato in modo irregolare, dallo stesso lavoratore di poi deceduto. Per quanto concerne poi il profilo di colpa ascrivibile allo stesso lavoratore, deve osservarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Deve perciò rilevarsi che le richiamate considerazioni, svolte in sede di merito, si collocano appieno nell'alveo dell'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte regolatrice, in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al
  • 4. soggetto che versa in posizione di garanzia. Questa Suprema Corte, infatti, ha affermato che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Deve pure osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109). 2. Il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Ed invero, nessun rilievo assume, a favore dell'esponente, il mancato esercizio dell'azione penale nei riguardi di terzi soggetti che l'esponente ritiene a loro volta titolari di posizione di garanzia. Al riguardo, null'altro che richiamare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto alla questione attinente al contenuto degli obblighi impeditivi, in caso di pluralità di posizioni di garanzia, in base al quale si è chiarito che se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 4793 del 06/12/1990, Bonetti, Rv. 191802). Tanto premesso, deve conclusivamente osservarsi che la valutazione espressa dalla Corte di Appello, sul punto di interesse, si colloca del tutto coerentemente nell'alveo del richiamato orientamento interpretativo. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte di Appello, erroneamente, ha affermato l'insussistenza dei presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato per il quale si procede. Al riguardo, deve invero osservarsi che il termine massimo di prescrizione, relativo al reato per cui si procede, risulta effettivamente spirato in data antecedente, rispetto alla sentenza resa dalla Corte di Appello. L'omicidio colposo si è verificato in data 27.10.2003; ed il giudice di primo grado, con sentenza resa nel 2009, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante. Pertanto, in applicazione della più favorevole disciplina, prevista dall'art. 157 cod. pen. nella versione antecedente alla novella del 2005 - secondo le disposizioni di diritto transitorio dettate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3, - in base alla quale per determinare il tempo necessario a prescrivere veniva in rilievo la diminuzione per le circostanze attenuanti, il termine applicabile, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato il 27.04.2011; tenuto poi conto delle intervenute sospensioni (pari a 60 giorni per il rinvio dell'udienza del 6.04.2006; cui si aggiungono sette mesi e giorni tredici per il rinvio dell'udienza del 16.11.2006, determinato dalla adesione del difensore alla astensione dalle udienze; pari a 60 giorni, per il rinvio dell'udienza del
  • 5. 29.06.2007; e pari ad ulteriori 60 giorni, per il rinvio dell'udienza del 20.12.2007), che complessivamente ammontano ad un anno, un mese e tredici giorni, si ha che il termine prescrizionale risulta spirato il 10.06.2012, laddove la sentenza oggi impugnata è stata pronunciata il 18.01.2013. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, rispetto alle conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla luce di rilievi sopra svolti analizzando i primi due motivi di ricorso. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nelle pronunce di merito non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputata, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Resta assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio per essere il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015