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STATUTO




CAPO I °- DISPOSIZIO NE GENERAL E


Art.1


Fondata il 18/08/2011 in località Agrifoglio del Comune di Scigliano (CS) si costituisce oggi 03/03/2012 nei locali dell’Agriturismo Armirò località Armirò n° 11 Santa Severina (Kr) una Associazione denominata Italia
Prima con sede sociale in Bari alla via Abate Gimma n° 237.
Essa ha per simbolo un cerchio con le seguenti caratteristiche:
Fondo Azzurro a tutto campo. Nel semicerchio superiore è rappresentata una coccarda di colore rosso nel cui centro è raffigurato un giglio stilizzato di colore bianco. La coccarda è circondata da un alone di colore
bianco. Al centro del cerchio vi è la scritta bianca grassetto “Italia”. Sotto la parola Italia vi è la scritta grassetto di colore bianco “Prima” che trovasi nel semicerchio inferiore. Sul lato destro partendo dal semicerchio
superiore fino a quello inferiore è disegnata l’Italia Meridionale e la Sicilia entrambi stilizzati.
Il simbolo può contenere la seguente variante:
Fondo bianco e scritte di colore azzurro.
Il simbolo sopra descritto con le varianti, nonché la denominazione Italia Prima
sono di proprietà esclusiva dei soci fondatori firmatari del presente statuto.




Art. 2.
L’Associazione si propone di concorrere, con metodo democratico, a determinare la vita politica, amministrativa e sociale, finalizzando la sua attività alla promozione ed allo sviluppo del territorio meridionale, delimitato
dai confini dell’antico Stato delle Due Sicilie. Il territorio meridionale, riunito in un'unica maxi regione dovrà affermare la propria azione politica nell’ambito Italiano, Europeo e nella più vasta area dei Paesi del
mediterraneo.


Art. 3.


L’Associazione potrà dare la collaborazione ad altri organismi per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza ed autonomia nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e delle organizzazioni partitiche ed ideologiche e, comunque di ogni
genere. L’Associazione avverserà nel suo interno ogni forma degenerativa di potere




Art. 4.


L’Associazione non ha scopi di lucro.


Art. 5.


Gli organi dell’Associazione sono:
A) i soci
B) il comitato politico
C) il consiglio dei fondatori
D) il Segretario Generale:
E) il Comitato di garanzia:
F)   il Segretario Amministrativo
G) il Congresso Duosiciliano.




CAPO II – PRINCI PI DELL’ASSO CIAZIONE


L’Associazione si propone di promuovere la partecipazione diretta ed attiva di tutti i cittadini alla “cosa pubblica”, a tutti i livelli amministrativi, politici e sociali.
L’Associazione persegue primariamente gli obiettivi della trasparenza, della difesa dei diritti delle persone, della solidarietà e della giustizia sociale, della tutela del bene e dell’interesse pubblico nei limiti del diritto dei
singoli.
L’Associazione persegue la promozione economica e sociale riconoscendo la priorità del recepimento in ambito politico delle istanze del mondo del lavoro e, prime fra tutte, quelle della occupazione.
L’Associazione combatte ogni forma di emarginazione ed ogni condizionamento politico e sociale che favorisca il proliferare della criminalità.
Rispettando e difendendo le proprie origini, identità culturale, tradizioni e le ragioni storiche, essa promuoverà ogni iniziativa atta al progresso economico, sociale, culturale, morale e politico del Popolo e del Territorio
del Sud Italia relativamente alle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lucania, Calabria e Sicilia.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, essa concepisce la vita e la lotta politica esclusivamente in termini di dialogo, di confronto e di democratica ricerca del consenso.
Respinge in via di principio la partitocrazia e le sue degenerazioni, esaltando di contro, l’autonomia e il federalismo, ritenute la nuova alternativa e lo spazio politico indispensabile per il cittadino, i gruppi sociali, le
comunità e il Territorio Meridionale al fine di poter esprimere al meglio le proprie qualità e le proprie capacità assumendone appieno le responsabilità . I principi federalisti riferiti alla persona, alla società ed al territorio
sono propri dell’associazione quale mezzo e metodo politico d’indirizzo per il popolo duosiciliano e di risoluzione di qualsivoglia problema e rivendicazione territoriale. Gli obiettivi basilari dell’azione politica di Italia
Prima sono:
           1.    promuovere e realizzare le condizioni legislative che consentano di conservare sui territori meridionali tutte le ricchezze e le risorse quivi prodotte, comprese le imposte su beni e su attività di terzi che
                 vengano pagate in loco;




           1.    puntare, con determinazione, alla creazione della Regione Meridionale, costituita dai territori tutti che furono del Regno delle Due Sicilie. Detta Macro-regione deve ripristinare l’orgoglio di appartenenza
                 ad una Storia gloriosa e consentire, in piena autonomia, lo sviluppo economico, sociale e culturale che per 150 anni è stato negato;




           1.    operare per la nascita di un’area comune del Mediterraneo e predisporre le condizioni economiche e finanziarie, con gli strumenti e nei modi più congeniali alle culture, agli usi e ai costumi di questa
                 parte del mondo;




           1.    individuare nella Lira Mediterranea lo strumento di scambi economici della suddetta area, riconducendo alla originaria funzione la moneta, respingendo di essa il significato imposto dal capitalismo
                 finanziario; La Lira Mediterranea avrà corso parallelo all’Euro.
1.      intitolare questo Movimento “ITALIA PRIMA”, in omaggio alle remote origini calabre degli italici e nel rispetto di quanto inscritto nell’obelisco di Bitonto, a ricordo della vittoria del Borbone sugli austriaci
                  del 1734 “italicam libertatem fundaverit”.




In termini di collaborazione pratica è aperta a tutti i cittadini, associazione e gruppi sociali comunque intesi del territorio che si riconoscono negli obiettivi di Italia Prima o che abbiamo analoghe finalità e principi. Con i
su citati tipi di strutture organizzate, è disponibile a stringere patti esclusivamente federativi o confederativi, oppure alleanze temporanee solo per il raggiungimento di taluni obiettivi, comunque maturati nell’ambito dei
principi di base ispiratori dell’Associazione. E’ possibile l’alleanza temporanea anche nel periodo di competizione elettorale e limitatamente a questa.
L’Associazione favorisce la cooperazione tra soci, nonché la tutela dei propri diritti potendo per le finalità strutturarsi anche in associazione sindacale.




CAPO III – I SOCI


Art. 6.


Possono fare parte dell’Associazione tutti coloro che condividono i principi indicati nel presente statuto. I soci si distinguono in soci fondatori, militanti e simpatizzanti.
a)    Sono ritenuti soci fondatori e membri di diritto “sine die” del Consiglio dei fondatori:




omissis


………………………………………………………………………………………


Sono ritenuti soci fondatori con possibilità di riconferma in tutte le cariche sociali, in deroga a quanto stabilito all’art. 10 :
omissis
………………………………………………………………………………………
La qualifica di socio fondatore può essere acquisita anche da un socio militante attraverso apposita delibera del Consiglio dei Fondatori con votazione palese e con la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea riunita a
maggioranza semplice.
b)   sono riconosciuti soci militanti i soci che concorrono attivamente al raggiungimento degli scopi sociali con l’obbligo del versamento della quota annuale e/o mensile. In deroga a quanto sopra stabilito, il Consiglio
Direttivo può riconoscere tale qualifica ai soci non abbienti e quindi non in grado di assolvere in tutto o in parte al versamento della quota associativa, per dimostrata costanza nell’attività associativa.
c)    Sono riconosciuti soci simpatizzanti le persone che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali con l’obbligo del versamento della quota annuale.
d)   possono essere eletti e far parte del Consiglio Direttivo solo i soci militanti.
e)    L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, cosi come l’esclusione, è deliberata dal Consiglio del Distretto, a maggioranza assoluta.
Le votazioni devono essere fatte a scrutinio palese.
L’appartenenza all’associazione decorre da momento in cui la domanda è accolta. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
     1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima. Il recesso può essere immediato se il socio dimissionario versa le quote di partecipazione corrispondente ai tre mesi di mancato preavviso;
2)   per il ritardato pagamento delle quote di partecipazione per oltre sei mesi;
3)   per indegnità.




Art.7


L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi estende le competenze del presente statuto, i soci sono
tenuti al pagamento delle quote previste e fissate annualmente dal Consiglio direttivo che possono variare in corso d'anno per sopravvenute e non prevedibili esigenze.




CAPO IV°




Art.8                          IL COMITATO POLITICO


Il Comitato Politico è composto dal numero massimo di 30 unità: ne fanno parte, di diritto, i Soci Fondatori e i militanti designati dai Fondatori riuniti in apposito congresso con deliberazione a maggioranza. Il Comitato
Politico ha funzione di proposizione e suggerimento all'attività del Consiglio dei fondatori.
I Membri del Comitato Politico sono nominati dal Consiglio Dei Soci Fondatori con votazione presa a maggioranza semplice e restano in carica per tre anni. Al fine di evitare l’emarginazione o la scarsa considerazione
da parte degli organi dirigenti delle mozioni e dalle istanze che partono dalla base, il Comitato Politico elegge quattro componenti (due effettivi e due supplenti) del Comitato dei Garanti a maggioranza assoluta e voto
palese. Dalla votazione sono esclusi i membri del Consiglio dei Fondatori.




Art.9                           IL CONSIGLIO DEI FONDATORI


Il Consiglio dei fondatori è composto da massimo 30 membri.
Membri di diritto del Consiglio sono i soci fondatori citati al precedente art. n.6.


Il Consiglio dei Fondatori elegge nel proprio interno il Segretario Generale con il voto favorevole a maggioranza semplice.
Per due anni dalla data del presente statuto è nominato Segretario Generale il socio fondatore.................................................. .
In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio dei Fondatori, prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione con un socio militante che assumerà la qualifica di Fondatore. I
Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva elezione . In caso di tre assenze consecutive ingiustificate, il socio decade dalla carica di Consigliere.
Il Consiglio dei Fondatori può espellere a maggioranza assoluta il membro che violi le norme statutarie ed il cui atteggiamento sia in contraddizione con l'indirizzo politico espresso dalla maggioranza del Consiglio
altresì con il raggiungimento degli scopi sociali. Tale decisione deve essere ratificata dal Comitato di Garanzia a maggioranza assoluta.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della maggioranza, la nomina dei membri mancanti deve essere effettuata dal Comitato Politico che deve essere convocato entro 15 giorni dai
membri del Consiglio rimasto in carica, o, in mancanza dal Segretario Generale. Il Consiglio dei fondatori è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere sui criteri da seguire per il conseguimento e
l'attuazione degli scopi sociali. Il CdF deve necessariamente attenersi a quanto indicato nel presente statuto. In particolare il CdF può nominare chiunque ritenga opportuno per lo svolgimento di determinate funzioni. Le
persone così nominate rispondono del loro operato nei confronti del CdF.
Il Cdf può essere convocato su iniziativa di un terzo dei membri.
Tutti i membri devono essere a conoscenza della data della riunione e dell'ordine del giorno mediante e-mail, sms telefonici.
Le adunanze del CdF sono valide se presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni ordinarie devono essere sempre prese a maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti ed a voto palese.
In caso di parità di voti prevale quello del Segretario Generale. Le sedute, alle quali possono partecipare anche i membri del Comitato di Garanzia, devono constare dal processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno dare pubblicità.
Il Consiglio dei Fondatori nomina con voto a maggioranza semplice tutte le cariche locali (responsabili regionali, provinciale e cittadine)




CAPO V°




Art. 10                         IL SEGRET ARIO GENERAL E


E' un componente del Consiglio dei Fondatori ed è eletto, nella sua carica, dal Congresso. Dura in carica due anni. E' il rappresentante ufficiale e legale dell'Associazione in tutti gli incontri, riunioni, convegni, meeting,
alle quali l'Associazione è invitata a partecipare.
In sua assenza, si delega nelle funzioni un componente del CdF.
Il Segretario Generale partecipa con almeno uno dei componenti del Consiglio ed esprime il parere “collegiale” del Consiglio.
Coordina tutte le attività ed è il massimo responsabile del funzionamento di tutte le iniziative e dei risultati raggiunti, anche politici. - L'incarico può essergli revocato dal Consiglio dei Fondatori con maggioranza di due
terzi, sentito il parere del Comitato di garanzia di cui all'art.11.
Convoca tutte le riunioni del Consiglio dei Fondatori.
Sovraintende al buon funzionamento dell'intero apparato compreso i compiti di ciascun associato:
cura tutti gli aspetti organizzativi di ogni iniziativa. Promuove, di comune accordo con il CdF, iniziative d'ogni genere, tese alla divulgazione ed alla propaganda ideologica ed al raggiungimento degli scopi sociali.




CAPO VI°




Art. 11                           IL COMITATO DI GARANZIA


Il Comitato di garanzia è composto da tre membri e due supplenti. Quattro membri, due effettivi e due supplenti, sono nominati dal Comitato Politico. Un componente effettivo è un Socio Fondatore indicato dal Consiglio
dei Fondatori.
Il Comitato sovraintende e controlla la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Al Comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione
di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci e dura in carica due anni e può essere sempre rieletto.
Il Comitato di Garanzia delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tutti i membri devono essere informati su eventuali riunioni del Comitato stesso che possono essere richieste da ogni singolo membro. In
ogni caso il Comitato di Garanzia si riunisce autonomamente almeno una volta ogni sei mesi, redigendo apposito verbale di assemblea.
Il Comitato di Garanzia, accertate particolari violazioni allo Statuto da parte del Consiglio dei Fondatori o dal Segretario generale o nella gestione amministrativa dell'Associazione, può convocare il Consiglio dei
Fondatori e porre le questioni e gli atti alla volontà dello stesso.
Il Comitato di Garanzia nel suo interno nomina il Presidente del Comitato, il quale è demandato alla convocazione delle riunioni. E’ eletto in assemblea riunita con almeno tre membri con voto a maggioranza (50% + 1).
In mancanza di convocazione del Presidente le assemblee possono essere convocate da almeno due componenti.




CAPO VII°


Art. 12                   IL SEGRET ARIO AMMINISTRATIVO


Il Segretario amministrativo, sotto il controllo del Consiglio dei Fondatori e del Segretario Generale, sovraintende a tutti gli atti amministrativi dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi, al disbrigo e alla
firma della corrispondenza ordinaria.
E' suo compito operare nell'ambito dello Statuto secondo le direttive generali impartite dal Segretario Generale ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
Il Segretario Amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e ha,con la propria firma, potere esecutivo.
Per gli atti straordinari si avvale di disposizioni e deleghe precise del Consiglio dei Fondatori


IL CONGRESSO DUOSICILI ANO
Il Congresso è convocato dal Segretario Generale ogni due anni o, in modo straordinario, in caso di eventi eccezionali dal segretario generale e da 1/3 dei soci fondatori. Il primo Congresso è stabilito dai sottoscrittori
del presente verbale per il giorno 12 maggio 2012 e avrà luogo in Cosenza. Da tale data decorrono i due anni per la convocazione del 2° Congresso.
Il congresso discute e approva le tesi e le strategie politiche dei candidati alla Carica di Segretario Generale che presentano propri programmi. Al Congresso partecipano con voto in qualità di delegati, i soci Fondatori e
i rappresentanti dei militanti. Il numero di deleghe necessarie per la qualifica di rappresentanti dei militanti sarà presa con regolamento a parte stabilito dal Consiglio dei Fondatori. Il Segretario Generale è eletto con
voto a maggioranza semplice o per acclamazione. Le tesi politiche approvate in sede congressuali sono vincolanti ed essenziali per tutti gli iscritti.




CAPO VIII°




Art. 13                      SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCI AZIONE


Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento con voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio dei Fondatori e con la ratifica a maggioranza assoluta del Comitato di
Garanzia.
Il patrimonio eventuale residuo andrà devoluto interamente per opere e fini sociali nel territorio duosiciliano.




CAPO IX°


Art. 14                                          LIBRI SOCIALI


I libri sociali dell'Associazione saranno i seguenti:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle adunanze del Comitato Politico;
c) il libro delle adunanze del Consiglio dei Fondatori;
d) il libro delle adunanze del Comitato di Garanzia.
Tutti i libri sociali e le eventuali scritture contabili, ove necessarie, previsti dall'art. 2214 c.c. E dalle altre leggi in materia, se ed in quanto applicabili, dovranno essere tenuti a norme di legge.
Art. 15


Tutte le variazioni statutarie saranno prese mediante delibere trascritte sul Libro delle adunanze del CdF.


Art. 16


Il funzionamento dell'Associazione, per quanto non previsto nel presente Statuto, è disciplinato dalle norme del Codice Civi

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  • 1. STATUTO CAPO I °- DISPOSIZIO NE GENERAL E Art.1 Fondata il 18/08/2011 in località Agrifoglio del Comune di Scigliano (CS) si costituisce oggi 03/03/2012 nei locali dell’Agriturismo Armirò località Armirò n° 11 Santa Severina (Kr) una Associazione denominata Italia Prima con sede sociale in Bari alla via Abate Gimma n° 237. Essa ha per simbolo un cerchio con le seguenti caratteristiche: Fondo Azzurro a tutto campo. Nel semicerchio superiore è rappresentata una coccarda di colore rosso nel cui centro è raffigurato un giglio stilizzato di colore bianco. La coccarda è circondata da un alone di colore bianco. Al centro del cerchio vi è la scritta bianca grassetto “Italia”. Sotto la parola Italia vi è la scritta grassetto di colore bianco “Prima” che trovasi nel semicerchio inferiore. Sul lato destro partendo dal semicerchio superiore fino a quello inferiore è disegnata l’Italia Meridionale e la Sicilia entrambi stilizzati. Il simbolo può contenere la seguente variante: Fondo bianco e scritte di colore azzurro. Il simbolo sopra descritto con le varianti, nonché la denominazione Italia Prima sono di proprietà esclusiva dei soci fondatori firmatari del presente statuto. Art. 2. L’Associazione si propone di concorrere, con metodo democratico, a determinare la vita politica, amministrativa e sociale, finalizzando la sua attività alla promozione ed allo sviluppo del territorio meridionale, delimitato dai confini dell’antico Stato delle Due Sicilie. Il territorio meridionale, riunito in un'unica maxi regione dovrà affermare la propria azione politica nell’ambito Italiano, Europeo e nella più vasta area dei Paesi del mediterraneo. Art. 3. L’Associazione potrà dare la collaborazione ad altri organismi per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza ed autonomia nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e delle organizzazioni partitiche ed ideologiche e, comunque di ogni genere. L’Associazione avverserà nel suo interno ogni forma degenerativa di potere Art. 4. L’Associazione non ha scopi di lucro. Art. 5. Gli organi dell’Associazione sono: A) i soci B) il comitato politico C) il consiglio dei fondatori D) il Segretario Generale: E) il Comitato di garanzia: F) il Segretario Amministrativo G) il Congresso Duosiciliano. CAPO II – PRINCI PI DELL’ASSO CIAZIONE L’Associazione si propone di promuovere la partecipazione diretta ed attiva di tutti i cittadini alla “cosa pubblica”, a tutti i livelli amministrativi, politici e sociali. L’Associazione persegue primariamente gli obiettivi della trasparenza, della difesa dei diritti delle persone, della solidarietà e della giustizia sociale, della tutela del bene e dell’interesse pubblico nei limiti del diritto dei singoli. L’Associazione persegue la promozione economica e sociale riconoscendo la priorità del recepimento in ambito politico delle istanze del mondo del lavoro e, prime fra tutte, quelle della occupazione. L’Associazione combatte ogni forma di emarginazione ed ogni condizionamento politico e sociale che favorisca il proliferare della criminalità. Rispettando e difendendo le proprie origini, identità culturale, tradizioni e le ragioni storiche, essa promuoverà ogni iniziativa atta al progresso economico, sociale, culturale, morale e politico del Popolo e del Territorio del Sud Italia relativamente alle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lucania, Calabria e Sicilia. Per il raggiungimento delle proprie finalità, essa concepisce la vita e la lotta politica esclusivamente in termini di dialogo, di confronto e di democratica ricerca del consenso. Respinge in via di principio la partitocrazia e le sue degenerazioni, esaltando di contro, l’autonomia e il federalismo, ritenute la nuova alternativa e lo spazio politico indispensabile per il cittadino, i gruppi sociali, le comunità e il Territorio Meridionale al fine di poter esprimere al meglio le proprie qualità e le proprie capacità assumendone appieno le responsabilità . I principi federalisti riferiti alla persona, alla società ed al territorio sono propri dell’associazione quale mezzo e metodo politico d’indirizzo per il popolo duosiciliano e di risoluzione di qualsivoglia problema e rivendicazione territoriale. Gli obiettivi basilari dell’azione politica di Italia Prima sono: 1. promuovere e realizzare le condizioni legislative che consentano di conservare sui territori meridionali tutte le ricchezze e le risorse quivi prodotte, comprese le imposte su beni e su attività di terzi che vengano pagate in loco; 1. puntare, con determinazione, alla creazione della Regione Meridionale, costituita dai territori tutti che furono del Regno delle Due Sicilie. Detta Macro-regione deve ripristinare l’orgoglio di appartenenza ad una Storia gloriosa e consentire, in piena autonomia, lo sviluppo economico, sociale e culturale che per 150 anni è stato negato; 1. operare per la nascita di un’area comune del Mediterraneo e predisporre le condizioni economiche e finanziarie, con gli strumenti e nei modi più congeniali alle culture, agli usi e ai costumi di questa parte del mondo; 1. individuare nella Lira Mediterranea lo strumento di scambi economici della suddetta area, riconducendo alla originaria funzione la moneta, respingendo di essa il significato imposto dal capitalismo finanziario; La Lira Mediterranea avrà corso parallelo all’Euro.
  • 2. 1. intitolare questo Movimento “ITALIA PRIMA”, in omaggio alle remote origini calabre degli italici e nel rispetto di quanto inscritto nell’obelisco di Bitonto, a ricordo della vittoria del Borbone sugli austriaci del 1734 “italicam libertatem fundaverit”. In termini di collaborazione pratica è aperta a tutti i cittadini, associazione e gruppi sociali comunque intesi del territorio che si riconoscono negli obiettivi di Italia Prima o che abbiamo analoghe finalità e principi. Con i su citati tipi di strutture organizzate, è disponibile a stringere patti esclusivamente federativi o confederativi, oppure alleanze temporanee solo per il raggiungimento di taluni obiettivi, comunque maturati nell’ambito dei principi di base ispiratori dell’Associazione. E’ possibile l’alleanza temporanea anche nel periodo di competizione elettorale e limitatamente a questa. L’Associazione favorisce la cooperazione tra soci, nonché la tutela dei propri diritti potendo per le finalità strutturarsi anche in associazione sindacale. CAPO III – I SOCI Art. 6. Possono fare parte dell’Associazione tutti coloro che condividono i principi indicati nel presente statuto. I soci si distinguono in soci fondatori, militanti e simpatizzanti. a) Sono ritenuti soci fondatori e membri di diritto “sine die” del Consiglio dei fondatori: omissis ……………………………………………………………………………………… Sono ritenuti soci fondatori con possibilità di riconferma in tutte le cariche sociali, in deroga a quanto stabilito all’art. 10 : omissis ……………………………………………………………………………………… La qualifica di socio fondatore può essere acquisita anche da un socio militante attraverso apposita delibera del Consiglio dei Fondatori con votazione palese e con la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea riunita a maggioranza semplice. b) sono riconosciuti soci militanti i soci che concorrono attivamente al raggiungimento degli scopi sociali con l’obbligo del versamento della quota annuale e/o mensile. In deroga a quanto sopra stabilito, il Consiglio Direttivo può riconoscere tale qualifica ai soci non abbienti e quindi non in grado di assolvere in tutto o in parte al versamento della quota associativa, per dimostrata costanza nell’attività associativa. c) Sono riconosciuti soci simpatizzanti le persone che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali con l’obbligo del versamento della quota annuale. d) possono essere eletti e far parte del Consiglio Direttivo solo i soci militanti. e) L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, cosi come l’esclusione, è deliberata dal Consiglio del Distretto, a maggioranza assoluta. Le votazioni devono essere fatte a scrutinio palese. L’appartenenza all’associazione decorre da momento in cui la domanda è accolta. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima. Il recesso può essere immediato se il socio dimissionario versa le quote di partecipazione corrispondente ai tre mesi di mancato preavviso; 2) per il ritardato pagamento delle quote di partecipazione per oltre sei mesi; 3) per indegnità. Art.7 L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi estende le competenze del presente statuto, i soci sono tenuti al pagamento delle quote previste e fissate annualmente dal Consiglio direttivo che possono variare in corso d'anno per sopravvenute e non prevedibili esigenze. CAPO IV° Art.8 IL COMITATO POLITICO Il Comitato Politico è composto dal numero massimo di 30 unità: ne fanno parte, di diritto, i Soci Fondatori e i militanti designati dai Fondatori riuniti in apposito congresso con deliberazione a maggioranza. Il Comitato Politico ha funzione di proposizione e suggerimento all'attività del Consiglio dei fondatori. I Membri del Comitato Politico sono nominati dal Consiglio Dei Soci Fondatori con votazione presa a maggioranza semplice e restano in carica per tre anni. Al fine di evitare l’emarginazione o la scarsa considerazione da parte degli organi dirigenti delle mozioni e dalle istanze che partono dalla base, il Comitato Politico elegge quattro componenti (due effettivi e due supplenti) del Comitato dei Garanti a maggioranza assoluta e voto palese. Dalla votazione sono esclusi i membri del Consiglio dei Fondatori. Art.9 IL CONSIGLIO DEI FONDATORI Il Consiglio dei fondatori è composto da massimo 30 membri. Membri di diritto del Consiglio sono i soci fondatori citati al precedente art. n.6. Il Consiglio dei Fondatori elegge nel proprio interno il Segretario Generale con il voto favorevole a maggioranza semplice. Per due anni dalla data del presente statuto è nominato Segretario Generale il socio fondatore.................................................. . In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio dei Fondatori, prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione con un socio militante che assumerà la qualifica di Fondatore. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva elezione . In caso di tre assenze consecutive ingiustificate, il socio decade dalla carica di Consigliere. Il Consiglio dei Fondatori può espellere a maggioranza assoluta il membro che violi le norme statutarie ed il cui atteggiamento sia in contraddizione con l'indirizzo politico espresso dalla maggioranza del Consiglio altresì con il raggiungimento degli scopi sociali. Tale decisione deve essere ratificata dal Comitato di Garanzia a maggioranza assoluta. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della maggioranza, la nomina dei membri mancanti deve essere effettuata dal Comitato Politico che deve essere convocato entro 15 giorni dai membri del Consiglio rimasto in carica, o, in mancanza dal Segretario Generale. Il Consiglio dei fondatori è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali. Il CdF deve necessariamente attenersi a quanto indicato nel presente statuto. In particolare il CdF può nominare chiunque ritenga opportuno per lo svolgimento di determinate funzioni. Le persone così nominate rispondono del loro operato nei confronti del CdF. Il Cdf può essere convocato su iniziativa di un terzo dei membri. Tutti i membri devono essere a conoscenza della data della riunione e dell'ordine del giorno mediante e-mail, sms telefonici.
  • 3. Le adunanze del CdF sono valide se presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni ordinarie devono essere sempre prese a maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti ed a voto palese. In caso di parità di voti prevale quello del Segretario Generale. Le sedute, alle quali possono partecipare anche i membri del Comitato di Garanzia, devono constare dal processo verbale sottoscritto dagli intervenuti. Soltanto il Consiglio con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno dare pubblicità. Il Consiglio dei Fondatori nomina con voto a maggioranza semplice tutte le cariche locali (responsabili regionali, provinciale e cittadine) CAPO V° Art. 10 IL SEGRET ARIO GENERAL E E' un componente del Consiglio dei Fondatori ed è eletto, nella sua carica, dal Congresso. Dura in carica due anni. E' il rappresentante ufficiale e legale dell'Associazione in tutti gli incontri, riunioni, convegni, meeting, alle quali l'Associazione è invitata a partecipare. In sua assenza, si delega nelle funzioni un componente del CdF. Il Segretario Generale partecipa con almeno uno dei componenti del Consiglio ed esprime il parere “collegiale” del Consiglio. Coordina tutte le attività ed è il massimo responsabile del funzionamento di tutte le iniziative e dei risultati raggiunti, anche politici. - L'incarico può essergli revocato dal Consiglio dei Fondatori con maggioranza di due terzi, sentito il parere del Comitato di garanzia di cui all'art.11. Convoca tutte le riunioni del Consiglio dei Fondatori. Sovraintende al buon funzionamento dell'intero apparato compreso i compiti di ciascun associato: cura tutti gli aspetti organizzativi di ogni iniziativa. Promuove, di comune accordo con il CdF, iniziative d'ogni genere, tese alla divulgazione ed alla propaganda ideologica ed al raggiungimento degli scopi sociali. CAPO VI° Art. 11 IL COMITATO DI GARANZIA Il Comitato di garanzia è composto da tre membri e due supplenti. Quattro membri, due effettivi e due supplenti, sono nominati dal Comitato Politico. Un componente effettivo è un Socio Fondatore indicato dal Consiglio dei Fondatori. Il Comitato sovraintende e controlla la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Al Comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci e dura in carica due anni e può essere sempre rieletto. Il Comitato di Garanzia delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tutti i membri devono essere informati su eventuali riunioni del Comitato stesso che possono essere richieste da ogni singolo membro. In ogni caso il Comitato di Garanzia si riunisce autonomamente almeno una volta ogni sei mesi, redigendo apposito verbale di assemblea. Il Comitato di Garanzia, accertate particolari violazioni allo Statuto da parte del Consiglio dei Fondatori o dal Segretario generale o nella gestione amministrativa dell'Associazione, può convocare il Consiglio dei Fondatori e porre le questioni e gli atti alla volontà dello stesso. Il Comitato di Garanzia nel suo interno nomina il Presidente del Comitato, il quale è demandato alla convocazione delle riunioni. E’ eletto in assemblea riunita con almeno tre membri con voto a maggioranza (50% + 1). In mancanza di convocazione del Presidente le assemblee possono essere convocate da almeno due componenti. CAPO VII° Art. 12 IL SEGRET ARIO AMMINISTRATIVO Il Segretario amministrativo, sotto il controllo del Consiglio dei Fondatori e del Segretario Generale, sovraintende a tutti gli atti amministrativi dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi, al disbrigo e alla firma della corrispondenza ordinaria. E' suo compito operare nell'ambito dello Statuto secondo le direttive generali impartite dal Segretario Generale ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Segretario Amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e ha,con la propria firma, potere esecutivo. Per gli atti straordinari si avvale di disposizioni e deleghe precise del Consiglio dei Fondatori IL CONGRESSO DUOSICILI ANO Il Congresso è convocato dal Segretario Generale ogni due anni o, in modo straordinario, in caso di eventi eccezionali dal segretario generale e da 1/3 dei soci fondatori. Il primo Congresso è stabilito dai sottoscrittori del presente verbale per il giorno 12 maggio 2012 e avrà luogo in Cosenza. Da tale data decorrono i due anni per la convocazione del 2° Congresso. Il congresso discute e approva le tesi e le strategie politiche dei candidati alla Carica di Segretario Generale che presentano propri programmi. Al Congresso partecipano con voto in qualità di delegati, i soci Fondatori e i rappresentanti dei militanti. Il numero di deleghe necessarie per la qualifica di rappresentanti dei militanti sarà presa con regolamento a parte stabilito dal Consiglio dei Fondatori. Il Segretario Generale è eletto con voto a maggioranza semplice o per acclamazione. Le tesi politiche approvate in sede congressuali sono vincolanti ed essenziali per tutti gli iscritti. CAPO VIII° Art. 13 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCI AZIONE Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento con voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio dei Fondatori e con la ratifica a maggioranza assoluta del Comitato di Garanzia. Il patrimonio eventuale residuo andrà devoluto interamente per opere e fini sociali nel territorio duosiciliano. CAPO IX° Art. 14 LIBRI SOCIALI I libri sociali dell'Associazione saranno i seguenti: a) il libro dei soci; b) il libro delle adunanze del Comitato Politico; c) il libro delle adunanze del Consiglio dei Fondatori; d) il libro delle adunanze del Comitato di Garanzia. Tutti i libri sociali e le eventuali scritture contabili, ove necessarie, previsti dall'art. 2214 c.c. E dalle altre leggi in materia, se ed in quanto applicabili, dovranno essere tenuti a norme di legge.
  • 4. Art. 15 Tutte le variazioni statutarie saranno prese mediante delibere trascritte sul Libro delle adunanze del CdF. Art. 16 Il funzionamento dell'Associazione, per quanto non previsto nel presente Statuto, è disciplinato dalle norme del Codice Civi