1. Estratto dal sito
www.ilfuturomigliore.org
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE:
CONVENZIONE, PARLAMENTO
O INIZIATIVA POPOLARE ?
sergio benassai
Nel discorso programmatico che il Presidente del Consiglio ha tenuto alle Camere il 29 aprile 2013
è affermato che:
… Al fine di sottrarre la discussione sulla riforma della Carta fondamentale alle fisiologiche
contrapposizioni del dibattito contingente, sarebbe bene che il Parlamento adottasse le sue
decisioni sulla base delle proposte formulate da una Convenzione, aperta alla partecipazione anche
di autorevoli esperti non parlamentari e che parta dai risultati della attività parlamentare della
scorsa legislatura e dalle conclusioni del Comitato di saggi istituito dal Presidente della
Repubblica. La Convenzione deve poter avviare subito i propri lavori sulla base degli atti di
indirizzo del Parlamento, in attesa che le procedure per un provvedimento Costituzionale possano
compiersi …
Insieme all’IMU (e ai problemi dei finanziamenti per esodati, CIG in deroga, precari della P.A.,
ecc,) la proposta di Convenzione è ora al centro del dibattito politico. E, purtroppo, al centro della
discussione, più che le modalità di formazione della Convenzione, i contenuti e il percorso
istituzionale della riforma costituzionale, vi è la scelta del presidente della Convenzione.
Ma quello che vorrei affermare è che questa proposta, secondo me, è una proposta sbagliata.
L’articolo 138 della Costituzione prevede una precisa modalità per la sua revisione:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
E’ quindi evidente che solo il Parlamento è legittimato a discutere ed approvare (fatta salva
l’eventuale necessità di un referendum) una revisione della Costituzione.
Ma a questa ovvietà non sembrano far riferimento alcune dichiarazioni di alcuni politici che
prevedono che, una volta conclusi i lavori della Convenzione, il testo risultante sia presentato alle
Camere che non sarebbero autorizzate a proporre modifiche, ma potrebbero soltanto esprimersi con
un sì o con un no.
Non sono certo un costituzionalista, ma mi sembra che questo percorso sia anticostituzionale,
sottraendo al Parlamento il suo ruolo fondamentale di legislatore.
Infatti, sempre secondo la Costituzione, i titolari dell’iniziativa legislativa, come definiti negli
articoli 71, 99, 121 e 132 sono:
- il governo
- ogni singolo parlamentare
- il CNEL
- i consigli regionali
- almeno 50.000 elettori
Quindi non mi è chiaro come una Convenzione possa proporre una legge (addirittura una legge di
riforma della Costituzione).
Al di là di questo comunque perché mai l’elaborazione di una proposta di revisione della
Costituzione non si può svolgere all’interno del Parlamento, incaricandone le Commissioni Affari
Istituzionali o, se necessario, istituendo una Commissione Speciale (come nel 1997 quando fu
istituita la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, chiamata informalmente
"Bicamerale”) ?
Forse perché la Convenzione consente di chiamare a farne parte esperti di vario tipo che non sono
membri del Parlamento ?
E dove sta scritto che le Commissioni Parlamentari non possono ascoltare esperti di vario tipo ?
Naturalmente l’aspetto più indigeribile è quello, sopra accennato, di costringere il Parlamento a non
poter emendare la proposta della Convenzione.
Ma siamo impazzite/i ?
In conclusione: NO alla Convenzione.
Il che ovviamente non significa NO alla revisione della Costituzione.
Tuttavia, una volta messa nel cassetto la proposta della Convenzione, perché non pensare, se
necessario, di affiancare alle eventuali proposte di revisione della Costituzione presentate dal
governo e dai parlamentari anche una proposta di revisione della Costituzione sotto forma di un
progetto di legge di iniziativa popolare (bastano 50.000 firme) ?