1. contiene CD-Rom
Manuale della
Professione Medica
Deontologia Etica Normativa
2. Manuale della
Professione Medica
Deontologia Etica Normativa
EDITOR IN CHIEF
Aldo PAgni
Past President FNOMCeO
Sergio Fucci
Giurista e bioeticista, già consigliere
presso la Corte d’Appello di Milano
Presentazione a cura di
PreSidente dellA FederAzione nAzionAle
degli ordini dei Medici-chirurghi e degli odontoiAtri
FnoMceo
AMedeo BiAnco
4. Hanno collaborato
EDITOR IN CHIEF SiMonA del vecchio
Direttore S.C. Medicina Legale, ASL 1 Imperiese
Aldo PAgni
Past President FNOMCeO vittorio FineSchi
Ordinario di Medicina Legale,
Sergio Fucci Università degli Studi di Foggia
Giurista e bioeticista, già consigliere presso la
Corte d’Appello di Milano Sergio Fucci
Giurista e bioeticista già consigliere presso la
Corte d’Appello di Milano
HANNO COLLABORATO
WAlter gAtti
AleSSSAndro AliMonti Direttore portale web FNOMCeO
Dipartimento Ambiente e prevenzione primaria,
BArtoloMeo griFFA
Istituto Superiore di Sanità
Presidente CAO, Torino
giAncArlo Aulizio MArio greco
Presidente OMCeO Forlì-Cesena
Pubblicista, già Direttore FNOM
MAuro BArni Dirigente sup. ar. Min. Lavoro e P.S., Roma
Professore Emerito di Medicina Legale,
AleSSAndro innocenti
Università di Siena
Presidente OMCeO, Sondrio
PAolo Benciolini Bruno MAglionA
Ordinario di Medicina Legale,
Ricercatore presso la Sezione
Università degli Studi di Padova di Medicina Legale del Dipartimento
criStinA Boni di Anatomia Umana, Farmacologia
FIMMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia e scienze medico-forensi,
Sergio BovengA Università degli Studi di Parma
Presidente OMCeO, Grosseto cArlo MAnFredi
FABio ceMBrAni Presidente OMCeO, Massa Carrara
Direttore Unità Operativa di Medicina Legale, MASSiMo MArtelloni
Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento Direttore UO Medicina Legale AUSL 2, Lucca
FABio centini PAtriziA MASciovecchio
Associato di tossicologia forense, Direttore medico-legale, ASL L’Aquila
Università degli studi di Siena dAnielA MAttei
luigi conte Dipartimento Ambiente e prevenzione primaria,
Presidente OMCeO, Udine Istituto Superiore di Sanità
5. VI Manuale della Professione Medica
giuSePPe MiSerotti Aldo PAgni
Presidente OMCeO, Piacenza Past President FNOMCeO
giovAnni MorroccheSi Antonio PAnti
Dirigente OMCeO, Firenze Presidente OMCeO, Firenze
giAn-AriStide norelli chiArA riviello
Ordinario di Medicina Legale, Specialista in Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Anatomia
coSiMo nuMe Istologia e Medicina Legale,
Presidente OMCeO, Taranto Università di Firenze
AlBerto oliveti giovAnBAttiStA SiScA
Vice Presidente ENPAM e Medico di famiglia, Specialista in Medicina dello Sport
Senigallia (AN) elenA terroSi-vAgnoli
AriStide PAci Dottore di Ricerca in Deontologia ed Etica
Presidente ONAOSI Medica, Università di Siena
Presidente OMCeO, Terni
eMAnuelA turillAzzi
Federico PAgAno Professore Associato Legale,
FIMMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia Università di Foggia
6. Indice
Riflessioni per una nuova deontologia
Etica e deontologia 1
Il contributo della bioetica 4
L’attività medica tra doverosità e legittimità 8
Dovere di relazione e certezza di consenso 10
Il dovere d’informare 11
Segretezza e informativa 17
Il Codice di Deontologia 21
Il dovere dell’appropriatezza 24
Percorsi dell’appropriatezza 29
Conclusioni 29
Appendice: doveri legali di informativa 31
Capitolo 1 - L’Ordine professionale e il Codice deontologico 45
Art.1 Definizione 45
L’evoluzione nel corso del tempo della deontologia professionale 46
Il valore del Codice nell’ordinamento generale 49
L’uso delle norme deontologiche nella motivazione delle sentenze 50
Art. 2 Potestà e sanzioni disciplinari 52
Il potere disciplinare dell’Ordine e il suo esercizio 53
Il procedimento disciplinare 54
Rapporti tra l’Ordine professionale e le Aziende sanitarie
in materia disciplinare 57
Art. 64 Doveri di collaborazione 58
Capitolo 2 - La responsabilità professionale 61
Introduzione al tema della responsabilità professionale per malpratica 61
La responsabilità penale per malpratica – colpa medica. Definizione 64
7. VIII Manuale della Professione Medica
La responsabilità penale per malpratica – colpa medica. Casistica 70
La responsabilità penale per malpratica – nesso di causalità.
Definizione e casistica 74
Il concorso di diverse condotte colpose e di più cause. La responsabilità
penale nel lavoro in équipe 80
La responsabilità penale per intervento sanitario “arbitrario” 84
La responsabilità civile per malpratica. Definizione e contenuto 89
La responsabilità civile per malpratica – colpa e nesso di causalità 92
Cenni alla responsabilità della struttura sanitaria 94
Cenni alle problematiche assicurative in campo sanitario 96
La responsabilità davanti alla Corte dei Conti per “danno erariale” 98
Introduzione 98
Il concetto di dolo o colpa grave rilevante nel danno erariale 99
La responsabilità a carico del medico di medicina generale per “iperprescrizione” 100
Capitolo 3 - Doveri del medico e diritti del cittadino 103
Art. 3 Doveri del medico 103
Art. 4 Libertà e indipendenza della professione 105
Indipendenza ed autonomia nell’esercizio della professione
all’interno delle strutture sanitarie o in convenzione 106
Art. 7 Limiti dell’attività professonale 108
Art. 20 Rispetto dei diritti del cittadino 108
Art. 28 Fiducia del cittadino 110
Art. 21 Competenza professionale 112
Art. 6 Qualità professionale e gestionale 116
Qualità gestionale 117
Qualità professionale 122
Art. 70 Qualità delle prestazioni 123
L’efficacia e l’efficienza delle prestazioni (fare solo ciò che è utile a chi ne ha
veramente bisogno) 124
L’efficienza e l’appropriatezza organizzativa (utilizzare al meglio le risorse
disponibili) 124
La tempestività e la continuità delle cure (la risposta giusta al momento giusto:
il paziente al centro della organizzazione) 126
L’accessibilità e l’equità (garantire agli utenti un accesso equo al servizio di
cui hanno bisogno) 126
8. Indice IX
La soddisfazione degli utenti (ascolto dell’utente) 127
Responsabilizzazione e miglioramento continuo della qualità (valutazione,
monitoraggio e MCQ… chi si ferma è perduto!) 127
Art. 14 Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico 128
Art. 33 Informazione al cittadino 130
Art. 34 Informazione a terzi 131
Art. 35 Acquisizione del consenso 134
Art. 37 Consenso del legale rappresentante 139
Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili 143
Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura 146
Capitolo 4 - Gli obblighi del medico 149
Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente 149
L’Ordine per la qualità della professione ed il ruolo dell’ECM 149
Art. 10 Segreto professionale 155
Art. 11 Riservatezza dei dati personali 156
Il dovere della riservatezza 156
Esercizio della medicina e tutela della riservatezza 156
Art. 12 Trattamento dei dati sensibili 167
La protezione dei dati sensibili 167
Normativa 167
Trattamento dei dati personali in ambito sanitario 168
L’informazione della persona assistita 169
Deroghe ammesse 171
Reclami alle ASL e qualità del SSN 172
Il trattamento dei dati genetici 175
Art. 51 Obblighi del medico 176
Art. 52 Tortura e trattamenti disumani 177
Art. 53 Rifiuto consapevole di nutrirsi 178
Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule 179
Art. 41 Prelievo di organi e tessuti 179
9. X Manuale della Professione Medica
Capitolo 5 - Tutela della salute collettiva, igiene pubblica e
ambiente 183
Art. 5 Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente 183
Attenzione per l’ambiente e prevenzione della salute 183
Art. 8 Obbligo d’intervento 190
Art. 9 Calamità 191
Art. 36 Assistenza d’urgenza 191
Art. 74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie 192
La tutela della salute mentale 192
Fonti normative 192
Il Dipartimento di Salute Mentale 195
La profilassi delle malattie infettive 196
La notifica di malattia infettiva 197
Provvedimenti sulle fonti di infezione 202
Vaccinazioni 220
Notifica delle malattie infettive e altre denunce sanitarie 229
Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da
sostanze da abuso 234
Le tossicodipendenze 234
Aspetti generali 234
Definizione di “stupefacente” 243
Definizione di tossicodipendenza 245
L’aspetto penalistico 249
Il trattamento medico dei tossicodipendenti 252
Tossicodipendenze e deontologia medica 254
Le comunità terapeutiche 255
Appunti su “tabagismo” e “alcolismo” 257
Il tabagismo 257
L’alcolismo 259
Capitolo 6 - Pubblicità e informazione sanitaria 263
Art. 55 Informazione sanitaria 263
Art. 56 Pubblicità dell’informazione sanitaria 263
Art. 57 Divieto di patrocinio 267
Allegato: Pubblicità dell’informazione sanitaria. Linea-guida inerente
l’applicazione degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia medica 270
10. Indice XI
Capitolo 7 - Gli accertamenti diagnostici e i trattamenti
terapeutici 277
Art. 13 Prescrizione e trattamento terapeutico 277
Art. 23 Continuità delle cure 277
La prescrizione dei farmaci 278
La scelta terapeutica 278
Le attese del paziente 278
L’alleanza terapeutica 279
I condizionamenti del medico 279
La prescrizione delle cure primarie 280
La conoscenza scientifica come base della terapia 281
Efficienza farmacologica, efficacia clinica 283
Terapia ed EBM 284
La prescrizione tra linee-guida ed esigenze di personalizzazione 289
Il processo terapeutico 289
L’appropriatezza prescrittiva 295
Il medico come prescrittore pubblico 296
La terapia: una trama di arcaico e di nuovo 297
La prescrizione di farmaci on-label e off-label 299
Farmacovigilanza 300
Art. 22 Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica 301
Art. 15 Pratiche non convenzionali 304
Art. 29 Fornitura di farmaci 306
Art. 30 Conflitto di interesse 306
Allegato: Conflitto d’interesse. Linea-guida inerente l’applicazione
dell’art. 30 311
Art. 31 Comparaggio 314
L’interpretazione della Giurisprudenza sui rapporti “di confine” tra
comparaggio e gli altri reati ipotizzabili a carico del medico 316
Capitolo 8 - La sperimentazione 319
Art. 47 Sperimentazione scientifica 319
Art. 48 Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo 320
Art. 49 Sperimentazione clinica 322
Conflitto d’interesse 324
Art. 50 Sperimentazione sull’animale 325
11. XII Manuale della Professione Medica
Capitolo 9 - La documentazione dell’attività medica 329
Art. 24 Certificazione 329
Art. 25 Documentazione clinica 329
Art. 26 Cartella clinica 334
La cartella clinica 334
Definizione e normativa 334
Cartella clinica: verso una nuova definizione 335
Il DLgs 318/1999, art. 9 punto 4 337
Inquadramento giuridico 338
Cartella clinica e segreto professionale 341
Requisiti formali 342
Cartella clinica: compilazione 342
Cartella clinica: conservazione 349
Gli archivi 349
La circolazione della cartella clinica 350
Gestione della documentazione sanitaria 352
Cartella clinica orientata per problemi (CMOP) 356
Controllo di qualità e cartella clinica 358
Cartella clinica e responsabilità secondo il diritto vivente 360
La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) 365
Il registro operatorio 368
La scheda sanitaria 370
Capitolo 10 - Assistenza al malato inguaribile 373
Art. 39 Assistenza al malato a prognosi infausta 373
Art. 16 Accanimento diagnostico-terapeutico 373
Art. 17 Eutanasia 373
Art. 18 Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica 373
Art. 38 Autonomia del cittadino e direttive anticipate 374
L’assistenza al malato inguaribile: consentita e appropriata 376
Le scelte mediche: tra desistenza e accanimento 378
Il rifiuto del trattamento 380
Le direttive anticipate 382
Definizioni 384
Capitolo 11 - Sessualità e riproduzione 387
Art. 42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione
e contraccezione 387
12. Indice XIII
La contraccezione e la sterilizzazione 387
La contraccezione 387
La sterilizzazione 389
Il transessualismo e il mutamento di sesso 391
Le procedure 392
Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza 394
L’interruzione volontaria di gravidanza 394
Le procedure della legge 194/1978 394
L’impiego della RU486: necessità di un aggiornamento normativo 400
La storia dell’aborto e dell’intercezione medica 400
RU486: meccanismo di azione 402
Evoluzione politica italiana, dall’indagine conoscitiva del Senato alla compatibilità
della RU486 con la legge n. 194/1978 402
Art. 44 Fecondazione assistita 408
La procreazione medicalmente assistita 408
Art. 45 Interventi sul genoma umano 412
Art. 46 Test predittivi 414
Capitolo 12 - Rapporti con i colleghi 417
Art. 58 Rispetto reciproco 417
Art. 59 Rapporti con il medico curante 418
Art. 60 Consulenza e consulto 419
Art. 61 Supplenza 421
Art. 62 Attività medico-legale 421
Art. 63 Medicina fiscale 422
Capitolo 13 - Rapporti con il SSN e con enti pubblici e privati 431
Art. 54 Onorari professionali 431
Art. 65 Società tra professionisti 434
Art. 66 Rapporto con altre professioni sanitarie 436
Art. 67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo 438
Premessa 439
L’interdizione della professione come sanzione disciplinare 440
L’esercizio abusivo della professione come reato 441
Art. 68 Medico dipendente o convenzionato 442
Art. 69 Direzione sanitaria 444
13. XIV Manuale della Professione Medica
Capitolo 14 - Medicina dello sport 449
Art. 71 Accertamento della idoneità fisica 449
Art. 72 Idoneità - Valutazione medica 449
Art. 73 Doping 451
La legislazione 452
Capitolo 15 - La tutela dell’esercizio professionale: il Fondo di
Previdenza ENPAM e la previdenza integrativa ONAOSI 453
Il sistema previdenziale della Fondazione ENPAM 453
Solidarietà, sostenibilità ed equità generazionale: la convenienza
per i futuri contribuenti 454
La contribuzione e le prestazioni dei Fondi 456
Il Fondo di Previdenza Generale 462
La composizione del Fondo 462
La contribuzione al Fondo “Quota A” 464
La contribuzione proporzionale al “Quota B” o Fondo della Libera
Professione: requisiti 466
Le prestazioni del Fondo Generale 468
Pensione di invalidità assoluta e permanente 470
Pensione indiretta ai superstiti 470
Pensione di reversibilità ai superstiti 471
Restituzione dei contributi 471
Indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo 472
Indennità di aborto 472
Prestazioni assistenziali all’iscritto e ai suoi superstiti: Fondo Generale
“Quota A” 473
Prestazioni assistenziali aggiuntive all’iscritto e ai suoi superstiti: Fondo
Generale “Quota B” 474
Integrazione al trattamento minimo INPS 476
Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti 476
I riscatti nel Fondo 477
Il Fondo Speciale dei Medici di Medicina Generale 481
La composizione del Fondo 481
La contribuzione al Fondo 482
Le prestazioni del Fondo 483
I riscatti nel Fondo 488
Il Fondo Speciale degli Specialisti Ambulatoriali 493
La composizione del Fondo 493
14. Indice XV
La contribuzione al Fondo 494
Le prestazioni del Fondo 494
I riscatti nel Fondo 499
Il Fondo Speciale degli Specialisti e degli Accreditati Esterni 501
La composizione del Fondo 501
La contribuzione al Fondo 502
Le prestazioni del Fondo 504
I riscatti nel Fondo 509
Aliquota Modulare su base volontaria 510
La ricongiunzione 511
La totalizzazione 513
La previdenza complementare 515
“Fondo Sanità” 516
Riscatto di laurea, riscatto di allineamente o Fondo Pensione 517
La previdenza integrativa ONAOSI 525
La legge istitutiva dell’obbligo di contribuzione 525
Il DPR 616/1977 e la legge 167/1991 526
La privatizzazione degli enti di previdenza dei professionisti 526
Giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’obbligatorietà di contribuzione
all’ONAOSI 527
Legge 298/2002: l’estensione dell’obbligo di contribuzione a tutti i sanitari 529
Finanziaria 2007: restrizione di obbligo di contribuzione 529
Le prestazioni e i servizi ONAOSI 530
Misura della contribuzione ONAOSI 532
Contribuenti volontari 532
Il nuovo Statuto ONAOSI 533
Cosa fare per iscriversi volontariamente all’ONAOSI 535
Le nuove sfide della previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie 535
Perché iscriversi all’ONAOSI 538
Capitolo 16 - La libera circolazione nell’Unione Europea 539
Il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi 539
Le “direttive medici” e le norme di attuazione 540
Le “direttive odontoiatri” e le norme di attuazione 541
Capitolo 17 - L’esercizio dell’odontoiatria 543
Presupposti formativi 543
Normativa 546
Requisiti giuridici per l’esercizio 548
Campo di attività dell’odontoiatra 548
15. XVI Manuale della Professione Medica
Lo studio odontoiatrico 549
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività 549
L’impianto elettrico 551
Le apparecchiature radiologiche 554
I dispositivi medici 559
Lavori odontotecnici nello studio odontoiatrico 562
La prevenzione del contagio professionale da HIV 563
Norme per gli operatori odontoiatrici (art. 4) 565
Obblighi degli operatori (art. 9) 565
Lo smaltimento dei rifiuti sanitari 565
Appendice - Web e medici: elementi per un uso corretto
del web 571
16. Sommario per articolo
Codice Deontologico
Titolo I – Oggetto e campo di applicazione
Art. 1 – Definizione 45
Art. 2 – Potestà e sanzioni disciplinari 52
Titolo II – Doveri generali del medico
cAPo i – liBertà, indiPendenzA e dignità dellA ProFeSSione
Art. 3 – Doveri del medico 103
Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione 105
Art. 5 – Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente 183
Art. 6 – Qualità professionale e gestionale 116
Art. 7 – Limiti dell’attività professionale 108
cAPo ii – PreStAzioni d’urgenzA
Art. 8 – Obbligo d’intervento 190
Art. 9 – Calamità 191
cAPo iii – oBBlighi PeculiAri del Medico
Art. 10 – Segreto professionale 155
Art. 11 – Riservatezza dei dati personali 156
Art. 12 – Trattamento dei dati sensibili 167
cAPo iv – AccertAMenti diAgnoStici e trAttAMenti terAPeutici
Art. 13 – Prescrizione e trattamento terapeutico 277
Art. 14 – Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico 128
Art. 15 – Pratiche non convenzionali 304
Art. 16 – Accanimento diagnostico-terapeutico 373
Art. 17 – Eutanasia 373
Art. 18 – Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica 373
Art. 19 – Aggiornamento e formazione professionale permanente 149
17. XVIII Manuale della Professione Medica
Titolo III – Rapporti con il cittadino
cAPo i – regole generAli di coMPortAMento
Art. 20 – Rispetto dei diritti del cittadino 108
Art. 21 – Competenza professionale 112
Art. 22 – Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica 301
Art. 23 – Continuità delle cure 277
Art. 24 – Certificazione 329
Art. 25 – Documentazione clinica 329
Art. 26 – Cartella clinica 334
cAPo ii – doveri del Medico e diritti del cittAdino
Art. 27 – Libera scelta del medico e del luogo di cura 146
Art. 28 – Fiducia del cittadino 110
Art. 29 – Fornitura di farmaci 306
Art. 30 – Conflitto di interesse 306
Art. 31 – Comparaggio 314
cAPo iii – doveri di ASSiStenzA
Art. 32 – Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili 143
cAPo iv – inForMAzione e conSenSo
Art. 33 – Informazione al cittadino 130
Art. 34 – Informazione a terzi 131
Art. 35 – Acquisizione del consenso 134
Art. 36 – Assistenza d’urgenza 191
Art. 37 – Consenso del legale rappresentante 139
Art. 38 – Autonomia del cittadino e direttive anticipate 374
cAPo v – ASSiStenzA Ai MAlAti inguAriBili
Art. 39 – Assistenza al malato a prognosi infausta 373
cAPo vi – trAPiAnti di orgAni, teSSuti e cellule
Art. 40 – Donazione di organi, tessuti e cellule 179
Art. 41 – Prelievo di organi e tessuti 179
cAPo vii – SeSSuAlità e riProduzione
Art. 42 – Informazione in materia di sessualità, riproduzione
e contraccezione 387
18. Sommario per articolo XIX
Art. 43 – Interruzione volontaria di gravidanza 394
Art. 44 – Fecondazione assistita 408
Art. 45 – Interventi sul genoma umano 412
Art. 46 – Test predittivi 414
cAPo viii – SPeriMentAzione
Art. 47 – Sperimentazione scientifica 319
Art. 48 – Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo 320
Art. 49 – Sperimentazione clinica 322
Art. 50 – Sperimentazione sull’animale 325
cAPo iX – trAttAMento Medico e liBertà PerSonAle
Art. 51 – Obblighi del medico 176
Art. 52 – Tortura e trattamenti disumani 177
Art. 53 – Rifiuto consapevole di nutrirsi 178
cAPo X – onorAri ProFeSSionAli nell’eSercizio liBero ProFeSSionAle
Art. 54 – Onorari professionali 431
cAPo Xi – PuBBlicità e inForMAzione SAnitAriA
Art. 55 – Informazione sanitaria 263
Art. 56 – Pubblicità dell’informazione sanitaria 263
Art. 57 – Divieto di patrocinio 267
Titolo IV – Rapporti con i colleghi
cAPo i – rAPPorti di collABorAzione
Art. 58 – Rispetto reciproco 41
Art. 59 – Rapporti col medico curante 418
cAPo ii – conSulenzA e conSulto
Art. 60 – Consulenza e consulto 419
cAPo iii – Altri rAPPorti trA Medici
Art. 61 – Supplenza 421
cAPo iv – Attività Medico-legAle
Art. 62 – Attività medico legale 421
Art. 63 – Medicina fiscale 422
19. XX Manuale della Professione Medica
cAPo v – rAPPorti con l’ordine ProFeSSionAle
Art. 64 – Doveri di collaborazione 58
Titolo V – Rapporti con i terzi
cAPo i – ModAlità e ForMe di eSPletAMento dell’Attività ProFeSSionAle
Art. 65 – Società tra professionisti 434
Art. 66 – Rapporto con altre professioni sanitarie 436
Art. 67 – Esercizio abusivo della professione e prestanomismo 438
Titolo VI – Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale
e con enti pubblici e privati
cAPo i – oBBlighi deontologici del Medico A rAPPorto di iMPiego
o convenzionAto
Art. 68 – Medico dipendente o convenzionato 442
Art. 69 – Direzione sanitaria 444
Art. 70 – Qualità delle prestazioni 123
cAPo ii – MedicinA dello SPort
Art. 71 – Accertamento della idoneità fisica 449
Art. 72 – Idoneità – Valutazione medica 449
Art. 73 – Doping 451
cAPo iii – tutelA dellA SAlute collettivA
Art. 74 – Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie 192
Art. 75 – Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze
da abuso 234
20. Indice XXI
Il Giuramento Professionale
Consapevole dell’importanza e della solennità
dell’atto che compio e dell’impegno che assumo,
giuro:
• di esercitare la medicina in libertà e indipen-
denza di giudizio e di comportamento rifug-
gendo da ogni indebito condizionamento;
• di perseguire la difesa della vita, la tutela della
salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo
della sofferenza, cui ispirerò con responsabi-
lità e costante impegno scientifico, culturale e
sociale, ogni mio atto professionale;
• di curare ogni paziente con eguale scrupolo e
impegno, prescindendo da etnia, religione, nazio-
nalità, condizione sociale e ideologia politica e
promuovendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;
• di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di
una persona;
• di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
• di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e
sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui
si ispira l’arte medica;
• di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana con-
tro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie
conoscenze;
• di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
• di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia compe-
tenza e alle mie doti morali;
• di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e compor-
tamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
21. XXII Manuale della Professione Medica
• di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
• di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
• di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di
pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente;
• di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò
che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio
della mia professione o in ragione del mio stato;
• di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e pru-
denza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano
l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto
con gli scopi della mia professione.
22. Presentazione
Amedeo Bianco
Presidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
Il nuovo Manuale della Professione Medica, edito dalla C.G. Edizioni Medico
Scientifiche, si presenta come opera pregevole e di notevole valore editoriale
realizzata con il contributo di autorevoli rappresentanti istituzionali e della pro-
fessione, nonché di studiosi che da sempre si dedicano, con competenza e at-
tenzione, alle problematiche della moderna professione medica e odontoiatrica.
Si tratta di un’opera prestigiosa nei suoi contenuti e nella sua struttura, la
cui lettura ci sentiamo di consigliare vivamente a tutti i medici, anche a quei
colleghi giovani che stanno per entrare nel mondo della professione. Essa in-
fatti offre spunti ed elementi di profonda riflessione per quanto attiene alla
attività del medico.
Ci troviamo di fronte ad un volume che spazia nei più svariati campi del
mondo medico: dall’etica alla responsabilità, dalla materia tecnico-scientifica
ad elementi di diritto sanitario che sempre devono supportare il medico nello
svolgimento della propria attività. Rappresenta pertanto un valido strumento
di apprendimento e di conoscenza sia per chi debba acquisire maggiore de-
strezza nella pratica professionale che per chi voglia essere pronto al confronto
con le nuove problematiche della professione sempre emergenti.
Non mancano riferimenti alle nostre istituzioni ordinistiche, alla legislazio-
ne sanitaria e soprattutto al Codice Deontologico i cui principi sottendono a
tanti aspetti fondamentali e a tante problematiche nuove rispetto al passato, cui
il professionista della salute è quotidianamente posto di fronte.
Esprimo pertanto il mio compiacimento più sincero, certo di riportare il
parere positivo del Comitato Centrale della FNOMCeO, sia alla Casa Editrice
del resto già ampiamente nota per la proficua attività da lungo tempo svolta
in campo sanitario, sia agli Autori che con il loro pregevole contributo hanno
dato maggiore lustro all’iniziativa.
23. XXIV Manuale della Professione Medica
Per un nuovo professionalismo medico
fondato sull’alleanza terapeutica*
La malattia, al centro del tradizionale paradigma biomedico e al quale, a
partire dalla metà dell’800, si è saldamente ancorata la travolgente ascesa del
professionalismo medico del ventesimo secolo, oggi configura in realtà una
sorta di oggetto fluttuante all’interno dello spazio definito da tre diverse ed a
volte conflittuali rappresentazioni: quella del malato, quella del medico, quella
della società.
In questo spazio si muovono con discrete fortune culture della salute e
della cura “non ortodosse”, alcune relativamente vecchie (medicine e pratiche
non convenzionali), altre del tutto nuove: il self-care, il well-being.
La malattia, territorio indiscusso dei dottori, rappresenta in questi tempi,
o meglio in questo nuovo secolo, un fenomeno multidimensionale in costante
mutamento non solo per gli aspetti tecnico scientifici, ma anche come prodot-
to dell’interazione delle esperienze soggettive delle persone malate e dei nume-
rosi condizionamenti che la società nel suo complesso, per scelte economiche,
politiche ed etiche, impone alle pratiche professionali ed alle stesse possibilità
di scelta dei cittadini.
La moltiplicazione e la segmentazione dei saperi e delle competenze in
medicina ed in sanità è paradossalmente diventato un tallone d’Achille della
tradizionale dominanza tecnica del medico, laddove ha prima determinato e
poi incentivato lo sviluppo di nuovi professionalismi sanitari che oggi lambi-
scono e talora invadono gli storici territori di attività esclusiva del medico e
dell’odontoiatra.
Questi processi destabilizzano in modo pervasivo le basi cognitive e rela-
zionali dell’esercizio professionale, producendo evidenti disagi nella misura in
cui impongono risposte efficaci e coerenti ai cambiamenti che coinvolgono
medici, medicina e sanità, salvo scontare una sostanziale marginalità tecnica,
civile e sociale della professione.
Anche questo ci insegna la storia che abbiamo inteso raccontare in questo vo-
lume dedicato a cento anni di professione, naturalmente vissuta in contesti socia-
li, civili e tecnico scientifici diversi ma straordinariamente accomunata da ragioni
e passioni professionali che intatte dobbiamo consegnare al secolo che verrà.
*Introduzione al volume Centenario della istituzione degli Ordini dei Medici, pubblicato da
FNOMCeO (2010). Per gentile concessione FNOMCeO.
24. Indice XXV
Abbiamo infatti bisogno della forza di quelle passioni e di quelle ragioni
per comprendere il fenomeno, all’apparenza paradossale, secondo il quale, nel
vissuto e nel percepito dei medici, siano avvertite profonde incertezze sui fini
e sugli scopi della medicina, della sanità e dello stesso esercizio professionale
in una fase in cui è invece in crescita esponenziale il grande patrimonio civile e
sociale che ha costruito l’ascesa e l’affermazione della dominanza del professio-
nalismo medico e cioè i saperi e i poteri della medicina sulla salute e sulla vita.
Queste incertezze vanno affrontate individuando i determinanti dei gran-
di processi di cambiamento, valutando il loro impatto tecnico professionale,
etico e sociale sul complesso sistema delle cure e dell’assistenza, sulle pratiche
professionali, per contrastarne le derive minacciose, per accettarne invece le
sfide capaci di produrre miglioramenti e prospettare in tal modo un riposizio-
namento, autonomo e responsabile, della professione medica nel core di quei
processi decisionali che oggettivamente le competono e dai quali sempre più
spesso risulta emarginata. Oggi, forse più di ieri, non è facile rivendicare ruoli
autonomi ed avocare responsabilità in un contesto che, sempre più spesso,
mette in evidenza preoccupanti inadeguatezze del decisore politico ad assu-
mere le scelte che gli competono sugli aspetti direttamente connessi con il
corpo umano e con i suoi valori etici e civili e più in generale con le questioni
di carattere sanitario concernenti le garanzie dell’equità e dell’efficacia della
tutela della salute.
Le scelte in sanità coinvolgono diritti dei cittadini e libertà delle persone e,
anche per questo, hanno bisogno di una politica buona, capace cioè di scegliere
gli indirizzi con autorevolezza, trasparenza e responsabilità, così come di una
gestione dei servizi di cura ed assistenza competente ed efficiente nell’uso delle
risorse.
Questo cerchio virtuoso fatica a chiudersi, se i professionisti sono tenuti
nell’angolo, ridotti ad una anonima prima linea, esposta su un fronte scon-
finato di mediazioni difficili tra presunte infallibilità e i limiti oggettivi della
medicina e dei medici, tra domande infinite e risorse definite, tra speranze ed
evidenze, tra accessibilità e equità, tra chi decide e che cosa si decide.
In questi nuovi contesti, assume una straordinaria rilevanza il compito di
esercitare un ruolo efficace di indirizzo e governo della qualità dell’esercizio
professionale non solo inteso come buona pratica tecnica ma anche come
consapevole e responsabile assunzione di responsabilità civili e sociali nella
garanzia del diritto alla tutela della salute nel secolo che verrà.
La storia che proponiamo ci consegna la speranza di una missione possi-
25. XXVI Manuale della Professione Medica
bile, quella cioè di poter responsabilmente e legittimamente saldare interessi
professionali ad interessi generali della comunità.
È ancora possibile che la professione medica possa cessare di subire e co-
minciare a stupire se abbandonerà logiche e culture del passato, troppo spesso
ridotte a mera difesa di interessi immediati e parcellizzati, nell’illusione miope
che salvando le rispettive parti si possa salvare il tutto.
Queste logiche e queste culture hanno chiuso i medici nelle varie ridotte
professionali, i Sindacati di categoria, gli Ordini, le Società Medico-scientifi-
che, ognuno legittimamente ed orgogliosamen el nuovo paziente-impaziente
ed esigente, ma il frutto più prezioso di intelligenze, di culture, di esperienze
e sofferenze che hanno profondamente caratterizzato e talora condizionato i
profili etici, civili e sociali di grandi questioni attinenti a diritti costituzional-
mente protetti.
Il Codice Deontologico, approvato nel dicembre 2006, si colloca all’inter-
no di questa tradizione e, rispetto al precedente del 1998 che aveva recepito
i principi bioetici della Convenzione di Oviedo, appare ancora più positivo
e propositivo, ancora meno paternalista e più lontano dalle suggestioni dei
vecchi poteri e dei tradizionali autoritarismi della medicina e dei medici, per
rafforzare invece una relazione medico paziente, equilibrata, di pari dignità,
fondata sull’informazione e sul consenso che, nel momento di ogni scelta, di-
venta un’alleanza.
Un passaggio culturale e professionale non facile e non scontato che per al-
cuni suona ancora come una rinuncia o quantomeno come una intollerabile limi-
tazione all’esercizio di una delega storicamente dominio indiscusso dei medici, in
altre parole una sorta di capitolazione dell’autonomia del medico al prorompen-
te emergere di un forte protagonismo del cittadino nelle scelte, a questo titolo
variamente ridefinito come impaziente, consumatore, prepotente, esigente.
Può così accadere, ed alcune esperienze lo confermano, che i conflitti oggi
effettivamente comprimenti l’autonomia dei medici ed oscuranti ruoli e poteri,
quali ad esempio i limiti oggettivi della medicina e dei medici a fronte di attese
illimitate, la sostenibilità economica dei servizi sanitari scioccamente giocata su
vincoli burocratici imposti, l’esasperato contenzioso medico legale, predatore
di fiducia e di risorse ed alla base di devastanti pratiche difensive, i laceranti
conflitti etici sulle scelte di inizio e fine vita, vengano talora identificati come
il prodotto di una ipertrofia del principio di autodeterminazione del paziente.
Il tramonto della storica “dominanza medica” rischia così di scaricare tutto
il suo potenziale di frustrazioni professionali nella relazione di cura, sollecitan-
26. Indice XXVII
do una sorta di restaurazione di un neo paternalismo illuminato, un ritorno al
passato improponibile ed per giunta incapace a curare quel disagio.
La centralità dell’alleanza terapeutica è dunque rafforzata in uno scenario
di esercizio professionale nel quale i due soggetti della relazione di cura sono
attraversati da profondi e travolgenti cambiamenti.
Il paziente è più consapevole dei suoi diritti, più informato e quindi più at-
tento a rivendicare ed esercitare il proprio protagonismo nelle scelte; il medico
è sempre più schiacciato tra i crescenti obblighi verso questo paziente e i vin-
coli del contenimento dei costi, spesso malamente imposti e quindi percepiti
come invadenti ed invasori delle sfere di autonomia e responsabilità proprie
dell’esercizio professionale.
Ma è soprattutto cambiato il contenuto della relazione di cura:
• sul piano tecnico professionale, l’esplosione delle biotecnologie, della post
genomica, delle nanotecnologie, mentre esalta le potenzialità del tradizio-
nale paradigma biomedico della diagnosi e cura della malattia accenden-
do attese e speranze quasi miracolistiche di nuovi straordinari poteri della
medicina e dei medici sulla vita biologica dal suo inizio alla sua fine, fatica
invece a far comprendere i propri limiti e a motivare gli insuccessi senza
perdere fiducia e ruoli;
• sul piano etico alcune di queste straordinarie conquiste si accompagnano
a conflitti bioetici che toccano (e lacerano) valori profondi della persona
e della collettività, altre pongono seri ed inquietanti dilemmi di giustizia in
ragione delle risorse limitate;
• sul piano civile e sociale l’accesso equo a servizi di tutela efficaci, appro-
priati e sicuri sostanzia un diritto di cittadinanza, contribuendo a determi-
nare senso di appartenenza ad una comunità ed ai suoi valori di solidarietà,
di libertà, di tutela dei più fragili.
Ai medici di questo nuovo secolo spetta pertanto il difficile compito di
trovare il filo del loro agire posto a garanzia della dignità e della libertà del
paziente, delle sue scelte, della sua salute fisica e psichica, del sollievo della
sofferenza e della sua vita in una relazione di cura costantemente tesa a realiz-
zare un rapporto paritario ed equo, capace cioè di ascoltare ed offrire risposte
diverse a domande diverse.
L’autonomia decisionale del cittadino, che si esprime nel consenso/dis-
senso informato, è l’elemento fondante di questa alleanza terapeutica al pari
dell’autonomia e della responsabilità del medico nell’esercizio delle sue fun-
zioni di garanzia. In questo equilibrio, alla tutela ed al rispetto della libertà di
27. XXVIII Manuale della Professione Medica
scelta della persona assistita deve corrispondere la tutela ed il rispetto della
autonomia e responsabilità del medico, in ragione della sua scienza e coscienza.
Lo straordinario incontro, ogni volta unico e irripetibile, di libertà e respon-
sabilità non ha dunque per il nostro Codice Deontologico natura meramente
contrattualistica, ma esprime l’autentico e moderno ruolo del medico nell’eser-
cizio delle sue funzioni di garanzia.
In questo nucleo forte di relazioni etiche, civili e tecnico-professionali il
soggetto di cura e il curante, ciascuno “auto-re” di scelte, esprimono entrambi
l’autonomia e la responsabilità che caratterizza ogni alleanza terapeutica e che
in tal senso compiutamente rappresenta il luogo, il tempo e lo strumento per
dare forza, autorevolezza e legittimazione a chi decide e a quanto si decide.
Più in generale, in un progetto che si propone di superare il disagio profes-
sionale di questi tempi, ci deve animare il comune disegno di una Professione
vicina alle Istituzioni sanitarie, a supporto dei loro compiti di tutela della salute
pubblica, ed ai cittadini soprattutto dove e quando sono oltraggiati da disin-
formazione, silenzi, incapacità amministrative e colpiti nei loro diritti alla tutela
della salute da una devastazione dei territori e degli ambienti di vita e di lavoro.
Una vicinanza ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro inquietudini è oggi più
che mai indispensabile per dare risposte forti ed equilibrate ai dubbi e alle
incertezze tecniche, civili, etiche, che il travolgente sviluppo della medicina
inevitabilmente propone, non dimenticando mai che anche in un mondo do-
minato dalle tecnologie, le parole, gli sguardi e le emozioni sono straordinari
strumenti di cura.
Dobbiamo tutelare i nostri giovani, garantendone l’ottimale formazione di
base e specialistica, favorendo il loro ingresso esperto nella professione, pro-
muovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze derivanti da fonti
autorevoli e libere da conflitti di interesse.
È nostro compito contribuire a rendere il sistema sanitario affidabile per
i cittadini, a vincere la sfida della sostenibilità economica assumendoci la re-
sponsabilità morale e tecnico-professionale dell’uso appropriato delle risorse.
Credo che questo sia l’appuntamento a cui ci chiama l’avvio del secolo
nuovo che si spalanca dinnanzi a noi. Non lo possiamo mancare per ritornare
ad essere autori orgogliosi del nostro futuro e cittadini responsabili del nostro
paese.
28. Prefazione
Aldo Pagni
La deontologia, intesa come il complesso delle norme di comportamento
del professionista, ha carattere essenzialmente etico, ma il rapporto del medico
con la società, e la potenza della tecnologia sanitaria, hanno reso certamente
complessi e ineliminabili, anche se discussi, i collegamenti tra la morale e le leggi.
Anche perché la deontologia (deon + logos), il discorso su ciò che si deve fare, o
la scienza del dovere, resta un ampio ed elastico spazio etico-teorico, nel quale
l’aggiunta professionale richiama ai doveri etico-sociali inerenti l’esercizio di una
professione.
Tuttavia, la deontologia e il Codice deontologico non sono la stessa cosa,
anche se strettamente collegati. Il Codice contiene norme deontologiche giuri-
diche (che aspirano a divenire leggi), che disciplinano la pratica relativa a que-
stioni concrete e specifiche frequentemente rivisitate, in relazione ai cambia-
menti sociali e tecnici emergenti. La deontologia rimane il fondamento della
riflessione filosofica intorno a quei principi di etica medica, che prendendo
le mosse dal Giuramento di Ippocrate sono giunti fino al giuramento attuale.
Etica
In generale è la scienza della condotta, e si riferisce «all’insieme di scritti e
discorsi nei quali si presentano riflessioni sui problemi che si pongono per
gli esseri umani quando agiscono e cercano regole e principi da seguire nelle
diverse dimensioni della loro vita pratica» (E. Lecaldano)
Nella storia del pensiero umano, dall’antichità ai nostri giorni, si sono
intrecciate variamente due concezioni fondamentali, che devono essere tenute
sempre presenti quando si discute di etica.
1. Una la considera come la scienza del fine cui la condotta degli uomini deve
essere indirizzata e dei mezzi per raggiungerlo. Sia il fine che i mezzi sono
dedotti dalla natura dell’uomo.
Essa parla il linguaggio dell’ideale a cui l’uomo è indirizzato dalla sua natura,
e per conseguenza dalla “natura” o “essenza” o “sostanza” dell’uomo.
29. XXX Manuale della Professione Medica
In questa concezione la nozione del bene corrisponde a una realtà perfetta
(Aristotele e S. Tommaso: «il bene è la felicità» deducibile dalla natura razio-
nale dell’uomo).
2. L’altra la concepisce come la scienza del movente della condotta umana e cerca di
determinare tale movente per dirigere o disciplinare la condotta stessa.
Essa, quindi, si occupa dei “motivi” o delle “cause” della condotta umana
o delle forze che la determinano, e pretende di attenersi al riconoscimento
dei fatti.
In questa concezione la nozione di bene è un oggetto di desiderio, normal-
mente istintivo, di qualcosa che sentiamo come mancante e il cui possesso
da soddisfazione («il bene è il piacere», come movente abituale e costante
della condotta umana).
Considerazioni generali
1. L’Etica non è immutabile ed è oggetto di continue riflessioni e polemiche.
Sartre aveva osservato che i periodi nei quali si avverte il bisogno di etica
sono quelli di conflitto, di incertezza e di ricerca di nuovi orizzonti, non
quelli in cui certi ideali sembrano realizzarsi, bensì quelli di trasformazione,
di ricerca di disorientamento.
2. Poiché la nozione di bene mostrava una certa ambiguità, corrispondente alle
due concezioni prima citate (Bene significa ciò che è (per il fatto che è), o
ciò che è oggetto di aspirazione e di desiderio ?), nel XIX secolo la nozione di
valore soppiantò quella di bene nelle discussioni morali, anche per l’amplia-
mento dato al significato economico del termine.
E tuttavia, nello stesso periodo, si ebbe nella teoria dei valori una distin-
zione analoga a quella che aveva caratterizzato la teoria del bene: 1. Un
valore metafisico o assolutistico, indipendente dai suoi rapporti con l’uomo. 2.
Un valore empiristico o soggettivistico, in stretto rapporto con l’uomo, o con le
attività e il mondo umano.
3. La filosofia morale suscita oggi i maggiori interessi e i maggiori dibattiti,
ma secondo B. Williams, J. Mackie, T. Nagel e altri, non riuscirebbe a for-
nire motivazioni plausibili alle sue pretese legiferanti per molteplici motivi:
a. La crisi delle credenze morali comuni.
b. Il declino delle visioni totalizzanti della realtà e della storia.
c. Gli sviluppi della scienza e della tecnica in grado di intervenire e modi-
ficare la costituzione biologica e psichica dell’uomo.
30. Prefazione XXXI
d. La complessità del vivere moderno e l’individuazione di nuovi codici di
comportamento.
e. La necessità di garantire la coesistenza tra razze, culture e forme di vita
diverse.
La combinazione di questi motivi spiega perché, a partire dagli anni ’70, la rifles-
sione di alcuni pensatori sui problemi concreti degli esseri umani sia divenuta una
denuncia e una contestazione dell’utilità di una ricerca esclusivamente meta-etica e
astratta, irrilevante per i problemi pratici e reali degli uomini.
La svolta è stata definita l’irruzione dell’etica applicata, il proliferare di una
serie di ricerche etiche interessate alla soluzione di questioni morali specifiche:
la bioetica, l’etica degli affari, l’etica dell’ambiente e quella degli animali, l’etica
dei differenti trattamenti di persone di sesso diverso, l’etica delle generazioni
future, l’etica dell’intelligenza artificiale ecc.
Insieme alla ricchezza di queste riflessioni, e del dibattito che ne consegue,
non possiamo neanche escludere che, in assenza di teorie generali e di un
nucleo etico comune, questo specializzarsi e professionalizzarsi dei vari campi
dell’etica applicata non possa provocare una pericolosa frammentazione.
L’etica medica non corre, tuttavia, questo pericolo perché, dagli anni ’90,
sulla base dei principi che risalgono agli albori della civiltà, i medici hanno
sempre affrontato responsabilmente i nuovi problemi etici generati dagli svi-
luppi della medicina in tema di nascita, morte e cura degli esseri umani, che
richiedevano soluzioni urgenti, e non potevano essere soddisfatte né dalle leggi
né dalla meta-etica.
In questa prospettiva, scrisse S.E. Toulmin nel 1986, la medicina ha salvato
l’etica dall’astrattezza.
Etica medica
Da sempre filosofia e medicina sono state intrecciate, e tale intreccio è
continuato almeno fino al XVI secolo quando gli studi medici e quelli filosofici
facevano parte del curriculum degli studi di coloro che volevano esercitare la
professione di medico.
La separazione avvenne nel XIX secolo con l’introduzione del metodo speri-
mentale in medicina di C. Bernard, quando la disciplina si trasformò in una scienza.
Dalla metà del secolo scorso i progressi compiuti dalle conoscenze mediche
hanno sollevato molti problemi filosofici, sia sotto il profilo dell’epistemologia
31. XXXII Manuale della Professione Medica
del sapere medico, che dell’analisi dell’agire medico, e il cammino della medi-
cina e quello della filosofia hanno ricominciato nuovamente ad incontrarsi.
Quei progressi hanno richiamato anche l’attenzione dei sociologi sui rap-
porti tra società e medicina, l’interesse per le valutazioni economiche nelle
decisioni dei medici, e nel ’70 la nascita della bioetica, definita come «lo studio
sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura
della salute, quando tale condotta viene esaminata alla luce dei valori e dei
principi morali».
Le riflessioni e le ricerche della bioetica hanno preso in esame una grande
quantità di problemi: dall’eutanasia all’aborto, dallo statuto dell’embrione alla
fecondazione assistita, dall’accanimento terapeutico alla fine della vita, dalla
natura della persona al suo rispetto, dalla genetica alla sperimentazione animale
e a quella clinica, e sicuramente hanno influenzato positivamente la deontolo-
gia medica.
In questi ultimi tempi, tuttavia, la bioetica, trasformatasi da riflessione di
filosofia morale in un’etica normativa ispiratrice di provvedimenti legislativi ad
hoc, ha rischiato di far sparire i confini tra bioetica, etica medica e deontologia,
ignorando che l’etica medica, ispiratrice della deontologia, è per tradizione mil-
lenaria equidistante da etiche laiche e religiose contrapposte.
La medicina in quanto tale non si configura come una ricerca scientifica
della verità, bensì come un’applicazione pratica delle conoscenze scientifiche
in rapporto alle esigenze imposte dal contesto umano, unico e irripetibile, nel
quale si svolge l’incontro clinico
La medicina, infatti, è una prassi particolare, un’attività scientifica volta al
bene del paziente. Le decisioni prese dal medico sono intese soprattutto a indi-
viduare il procedimento terapeutico “buono e giusto” per il singolo paziente
che ha in cura. È questa specifica constatazione a legare la medicina all’etica,
perché una decisione clinica non è mai un atto puramente cognitivo, ma ha
sempre un fine che è di natura etica e si identifica con il bene del paziente.
E.D. Pellegrino, insieme al suo collaboratore D.C. Thomasma, ha soste-
nuto che ciò che chiamiamo il bene del paziente è composto da quattro ele-
menti diversi: 1. Il bene biomedico. 2. Il bene percepito dal paziente. 3. Il bene
del paziente in quanto persona. 4. Il bene supremo, secondo cui il paziente
regola le sue scelte.
«Per esercitare la professione medica in modo virtuoso, hanno scritto,
sono necessarie alcune disposizioni: senza dubbio l’attenzione scrupolosa alla
32. Prefazione XXXIII
conoscenza e anche all’abilità tecnica, ma anche la compassione (…), la bene-
ficità e la benevolenza (…), l’onestà e la fedeltà alle promesse; forse talvolta
anche il coraggio. Si tratta dell’intero elenco delle virtù definite da Aristotele:
giustizia, coraggio, temperanza, magnanimità, generosità, mitezza, prudenza,
saggeza».
Deontologia
La deontologia medica si alimenta, come scrive Barni, «ancora dell’inesau-
sta sorgente dell’etica medica, ispiratrice dei doveri di ogni tutore della salute,
che nei millenni della civiltà occidentale si è deprivata, sia pure in parte, delle
arcane suggestioni e dei fatalismi esoterici, ancora peraltro dominanti sull’altra
medicina».
La deontologia essendo la traduzione dei principi etici della medicina, non
deve mai contrastare con questi e deve rispettare l’equilibrata coesistenza tra
diritti del cittadino e doveri del medico.
“La notevole mole di documenti diffusi nel corso degli ultimi anni (rispetto
alla storia millenaria della medicina), aveva scritto F. Introna nel 1996, dimostra
che l’Etica professionale medica (e quindi la somma dei doveri da osservare
per rispettare quell’Etica), non tanto è cambiata (né poteva cambiare) quanto
si è complicata per due motivi principali:
1. Ai doveri del medico (che sono sostanzialmente quelli di sempre), si affian-
cano i diritti dei cittadini onde più chiaro diventa il principio secondo cui
il primo dovere del medico sta nel rispettare “i diritti dell’uomo”, sano,
malato, fanciullo o anziano, libero o prigioniero, povero o ricco, modesto
oppure illustre.
2. Il progresso tecnologico della medicina, nella diagnosi e nella terapia,
suscita dubbi, timori e interrogativi nel medico impegnato in uno speci-
fico caso, e poiché egli non sempre ha un’autentica sensibilità e una prepa-
razione culturale nel campo dell’etica, il Codice deontologico gli fornisce
una Guida (ovverosia un reticolo di norme etiche dettagliate) per decidere
come comportarsi.
33. Riflessioni per una
nuova deontologia
Nel centenario degli Ordini dei Medici
34. Indice 1
Etica e deontologia
Le radici storico-culturali della bioetica e del biodiritto, categorie conven-
zionali atte a ispirare e definire un’armoniosa biopolitica, forse inattingibile
ma necessariamente perseguibile a livello globale e nazionale, si alimentano
ancora dalla inesausta sorgente dell’etica medica, ispiratrice dei doveri di ogni
tutore della salute, che nei millenni della civiltà occidentale si è deprivata, sia
pure in parte, delle arcane suggestioni e dei fatalismi esoterici, ancor peraltro
dominanti sull’altra medicina (nota 1). Le alterne vocazioni relazionali tra ga-
ranti, operatori e fruitori del progresso tecnico-scientifico hanno in effetti ser-
bato, pur nella tensione massima del nostro tempo, la continuità del filo rosso
dell’umanesimo. E il medico, oggi meno che mai solista nella concertazione e
nell’esecuzione di un’adeguata tutela della salute, raccoglie ed esprime, nell’es-
senzialità simbolica e nella responsabilità delle scelte, la chiave di lettura del
camaleontico scibile conoscitivo essenziale e variabile in ogni vicenda diagno-
stica e curativa della malattia dell’uomo, intesa sempre di più in un’accezione di
benessere, ieri sconosciuta, oggi controversa.
L’etica medica ha dunque percorso e innervato la storia della medicina, anzi
ne ha supplito la scientificità in proporzione inversa dall’aurora ippocratica
del nostro tempo sanitario, costituendosi, d’altronde, come garanzia per una
incompiuta liberazione dalle ormai remote presunzioni magiche e paternalisti-
che e dall’agghiacciante dottrina moderna della onnipotenza scientifica e per
una rispettosa valorizzazione di un patrimonio sociale, la salute, la vita, sempre
meglio inteso nella sua duplice pertinenza individuale e collettiva e scandito nei
termini non necessariamente coincidenti di sacralità e di qualità.
Il rivoluzionario incontro tra buona medicina e buona filosofia, soprattutto
politica, non rifiuta in effetti il retaggio di un mito, di un giuramento (nota 2) che
il tempo ha peraltro sfumato e sfrondato serbandone non tanto le ridondanze
retoriche, quanto il magistero civile per una sintonia vecchia e nuova tra scienza
e coscienza, tra autonomia e responsabilità: termini che definiscono il senso
della vera alleanza terapeutica da perseguire non tanto tra persone quanto tra
doverosità intimamente sentite e/o coerentemente disciplinate, seguendo un
percorso tortuoso ma essenziale al fine di offrire giusti indirizzi alla missione
medica, verso una acquietante ed equa dimensione giuridica. Si staglia così
e si alimenta proficuamente una categoria nomologica, incisa nella coscienza
prima che nelle tavole, la deontologia medica, magmatico ma imprescindibile com-
plesso di precetti, variamente intesi, talvolta solo teoricamente sentiti e spesso
non compresi dai personali egoismi e dal pubblico potere: ma pur sempre
35. 2 Manuale della Professione Medica
posti a salvaguardia reciproca dei protagonisti della vicenda sanitaria (nota 3),
così come esige la nostra Costituzione repubblicana.
Nel nostro paese il ruolo formativo della dottrina deontologica anche nei
suoi riflessi giuridici è stato da almeno tre secoli assunto da una disciplina, la
medicina legale, sviluppatasi nella sua autonomia in ossequio alla necessità tutta
moderna e civile di stabilire regole e metodi e di fornire specialisti per un im-
pegno pubblico e privato, alimentato da un modus operandi tecnico-culturale e da
una forma mentis professionale, sempre più arricchiti e potenziati dal progresso
scientifico, essenzialmente versati sulla condizione umana, attenti allo sviluppo
della persona sino alla fine della vita e oltre, passando attraverso le catego-
rie della maturazione somatica e mentale, della sessualità, della riproduzione,
della malattia, della lesività, delle inabilità; una disciplina che non poteva non
assumere connotazioni e responsabilità socio-politiche ed etiche oltre che me-
ramente criminalistiche, quest’ultime, di peculiare e specifico interesse forense
(nota 4).
Così la deontologia italiana si è qualificata sempre di più e sempre meglio
(nota 5), a sua volta diversificando la nostra medicina legale dalle consorelle an-
glosassoni e nordeuropee (inflessibilmente rimaste a presidiare la fucina delle
funzioni criminalistico-forensi, d’altronde connaturate al sistema di common law)
(nota 6), rendendola sensibile stazione ricevente di stimolazioni sociali, opifi-
cio operoso di soluzioni e di valutazioni in ambito assicurativo, assistenziale,
pensionistico, sempre presente là dove la società organizzata recluta paradigmi
scientifici e capacità d’apprezzamenti tecnici equi e controllabili, assolutamente
necessari allorché previsioni normative e pulsioni etiche esigano giudizi relativi
al substrato biologico, fisico e mentale della persona. Così si è consolidata una
vocazione al biodiritto specialmente in ambito di medicina pubblica, allorché si
è resa necessaria la doverosa e talvolta ineludibile collaborazione della medicina
e del medico e dei professionisti sanitari ai fini dell’affermazione e del soddi-
sfacimento di esigenze umane, non soltanto protettive della salute e della vita
di ciascuna persona (anch’esse peraltro esperibili solo nel rispetto dei diritti
fondamentali dell’individuo: alla riservatezza, alla libertà, alla dignità) ma an-
che (e in armonia con le prime) strumentali per una difesa sociale sempre più
attenta e matura contro il delitto, le inabilità e le disuguaglianze, contribuen-
do così all’edificazione di un sistema sociosanitario ispirato all’efficienza, alla
qualità, alla sicurezza, all’eticità. Ed è qui che la deontologia acquisisce anche
una necessaria dimensione giuridica per opera di norme non solo autoctone,
ma anche strettamente correlate alla giurisdizione che peraltro non possono
né debbono forzare (queste ultime) né la libertà professionale, né l’autonomia
36. Riflessioni per una nuova deontologia 3
scientifica, né la coscienza dell’operatore e tanto meno la libertà e la dignità dei
cittadini, come è in altri momenti sciaguratamente occorso (nota 7).
Le regole giuridiche, e in primo luogo quelle penali e quelle afferenti al diritto
sanitario, dalla tutela del segreto medico (art. 622 cp), all’obbligo di referto (art.
365 cp), di denuncia delle malattie infettive e diffusive e di certificazioni (fino
alle questioni inerenti la sperimentazione nell’uomo e la tutela della privacy) e
l’etica medica, genuinamente laica seppure attenta e non indifferente a una cul-
tura assistenziale permeata di messaggi d’ispirazione pastorale (nota 8), hanno
slatentizzato la prevalente essenza pubblicistica della deontologia italiana. Essa
ha saputo rendersi sensibile più di ogni altra disciplina medica, nella secon-
da metà del Novecento, alle raccomandazioni sopranazionali d’indole bioeti-
ca relative alle intemperanze della ricerca (fin dalla sentenza di Norimberga di
condanna dei medici nazisti), alle grandi vulnerabilità globali quali colpiscono
segnatamente il bambino, la donna, gli handicappati, i diversi, alle degradazioni
dell’ecosistema, all’esasperarsi delle disuguaglianze, trovandosi così nelle con-
dizioni ideali per raccogliere il messaggio esaltante (e ormai tradito) di una bio-
etica sorta non tanto dal magma delle speculazioni di filosofia politica e morale,
quanto da soprassalti di responsabilità nei confronti delle energie slatentizzate
dal progresso e intesa come presidio atto a denunciare e, se del caso, a contra-
stare la pervasività della speculazione scientifica (spinta talora dall’avventuri-
smo) fin nelle più intime matrici biologiche della vita, e quindi appassionata ai
temi di frontiera che indagano e prospettano l’essere e il divenire dell’uomo,
ma anche felicemente interessata ai problemi del quotidiano, inerenti la tutela
della salute, della riservatezza, della sicurezza, della dignità personale.
Si è così affermata – ed è questo un dato fortemente positivo – la nuova
deontologia (doverosità) del medico e degli altri esercenti le professioni sanita-
rie, che tende a ricercare nel professionista sanitario spazi di attenzione e di
sensibilità per gli aspetti umanistici e morali, essenziali quanto quelli tecnici,
per l’esercizio dell’arte sanitaria e che permea di saldezza giuridica e di signifi-
catività etica i nuovi codici comportamentali ispirati anche e sempre di più da
direttive sopranazionali generali (come la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo
e la bioetica, siglata il 4 aprile 1997 e da tempo ratificata dal Parlamento italiano)
(nota 9) e da codificazioni particolari e nuovissime (sulle tossicodipendenze,
sulla sperimentazione dei farmaci, sulla tutela della privacy, sulla terapia del do-
lore, sull’accertamento della morte, sui trapianti d’organo ecc.) (nota 10).
La deontologia ha fatto tesoro dei principi bioetici fondamentali conden-
sandoli e consolidandoli nel Codice di Deontologia medica, trasferendoli quali do-
veri ineludibili nella propria trattatistica e affidandoli alla coscienza del medico
37. 4 Manuale della Professione Medica
(nota 11). E sebbene nella profusione di regole deontologiche si senta vivis-
sima l’ispirazione proficua di una bioetica sostenitrice (nota 12), l’obiettivo
epistemologico anela comunque all’armonia possibile tra scienza, diritto (qui
espresso in primo luogo dalla Carta costituzionale) e morale cui è essenziale
l’accettazione consapevole e preparata ad accogliere da parte di ciascuno re-
sponsabilità eticamente e giuridicamente irrifiutabili.
Il contributo della bioetica
La deontologia medica fino agli ultimi decenni del secolo scorso è sta-
ta limitata, nell’insegnamento universitario e nell’aggiornamento spinto sino
all’Educazione Medica Continua, all’enunciazione dottrinaria e all’applicazione
pratica degli articoli dei codici penale e di procedura penale, e delle leggi spe-
ciali di rilievo penale e sanitario, nonché del Testo Unico delle leggi sanitarie a
stento sopravvissuto al furore delle autonomie, dedicati alla refertazione, alla
certificazione, alle denunce sanitarie, all’accertamento della morte, ai trapianti
di organi ecc. Venne dunque il tempo, intorno agli anni ’90 dello scorso secolo,
della permeazione bioetica, di chiara matrice nordamericana, spesso fideistica-
mente invocata quasi che il medico italiano fosse stato fino ad allora insensibile
al richiamo dell’umanesimo solidaristico, carattere sempre, in realtà, presente e
in lui vivido per l’antico influsso ippocratico e per i richiami culturali recepiti
anche dalla Costituzione. Se ne fecero promotori e partecipi filosofi e moralisti
nel sogno e nel segno di una medicina finalmente sensibile alla realtà sociale,
intesa non tanto alla stregua di oggetto di pietas e obiettivo di “beneficità” oltre
che di scienza, quanto come matrice di diritti civili non necessariamente blin-
dati dalle norme del diritto positivo. Eppure molto era già stato scolpito con
vigorosa precisione ma, peraltro troppo lentamente inteso, nella Costituzione
della Repubblica entrata in vigore fin dal 1° gennaio 1948.
La medicina legale se ne fa ancora una volta protagonista e con prontezza ne
rivendica il magistero nel Documento di Erice sui rapporti della bioetica e della deon-
tologia medica, entrato più tardi in un oblio senza orizzonti (nota 13). Il ruolo
decisivo del documento di Erice, e il riflesso pragmatico nell’applicazione del
messaggio della bioetica, era già stato sussunto dalla Società italiana di Medicina
legale stessa nella felice armonia del suo patrimonio (nota 14) scientifico e di-
dattico (Congresso della SIMLA di Bari del 1989). La Federazione Nazionale
dei Medici (FNOMCeO), interpretando il malessere di una professione lusin-
gata dal novum bioetico e, per contro, raggelata nell’interpretazione in chiave
difensivistica dei doveri della medicina e del medico quali delineati dalla Ma-
gistratura e in particolare dalla Cassazione penale ed espressivi di un rigore
38. Riflessioni per una nuova deontologia 5
inusitato nei confronti del medico poco avvezzo al rispetto dell’autonomia del
paziente (negata d’altronde dai più accaniti esegeti del paternalismo e della be-
neficità), riscopriva contemporaneamente il senso più ampio della deontologia,
offrendole un respiro nuovo, straordinario, ancor più profondo nei subentranti
Codici di Deontologia medica e soprattutto nelle edizioni del 7 ottobre 1998
e del 12 dicembre 2006, ove sono riversati principi e direttive di ispirazione
sopranazionale e sono ripercorse le stesse ragioni istituzionali e giudiziarie non
pedissequamente considerate e subite, ma scolpite con la forza della ragione
insita nell’etica della responsabilità. Del che sarà più ampiamente trattato.
Certamente due fattori esterni vi hanno contribuito, l’uno di segno nega-
tivo, l’altro di valenza assolutamente positiva: da una parte l’implosione del-
la bioetica, “otre dei venti” improvvisamente apertosi fino a scatenare una
devastante tempesta ideologica, dottrinaria e legislativa intorno ai valori della
persona e, quindi, agli scopi stessi della medicina, dall’altra parte l’interpreta-
zione autentica della Costituzione della Repubblica, da parte della Corte Costi-
tuzionale, ribelle a ogni pretesa del legislatore, regionale o nazionale che sia, di
legiferare in tema di scelte anche tecniche del medico: tendenza da respingere
in quanto espressiva di un preoccupante e progressivo disconoscimento della
libertà professionale e scientifica che troverà in Italia, nella legge 40 del 19
febbraio 2004 sulla procreazione assistita e nei puntigliosi orientamenti legi-
slativi sulle direttive anticipate, le più evidenti espressioni. Ne riemerge (anche
grazie al continuo messaggio della Consulta), tutto da difendere e sostenere,
una deontologia professionale, fondata su scienza e coscienza, su autonomia e
responsabilità, su informazione e consenso. Ed essa soccorre e salvaguarda
il medico sensibile all’ascolto della voce del cittadino, ferma restando la sua
posizione di garanzia nei confronti della tutela della pubblica salute e della
pubblica incolumità quando entrino in gioco interessi della collettività e del
mondo del lavoro democraticamente riconosciuti. D’altronde, le bioetiche viep-
più si dividono, e in modo sconvolgente sul ruolo da attribuire all’autonomia
del paziente, alimentando spesso il pallido ricorso all’astensionistica medicina
della prudenza (melius deficere quam abundare).
Ed è così che si è affermato con forza il significato normativo e disciplinare
degli Ordini professionali e in particolare dei medici, ma anche degli infermieri
e degli altri professionisti sanitari (nota 15), attraverso Codici non più corpo-
rativi o autoreferenziali, ma esplicitamente capaci di recuperare, a motivo della
preminente funzione formativa e disciplinare degli Ordini, l’ordito e il retaggio
codicistico, prevalentemente orientandoli al rispetto di dettami etici e pratici che
(pur nel quadro e sotto l’imperio delle regole generali dell’ordinamento ovvia-
39. 6 Manuale della Professione Medica
mente valide erga omnes, medici compresi) esprimono il senso proprio di direttive
operanti nel particolare contesto di delicatissimi impegni, relativi, ad esempio,
ai trattamenti di fine vita, alla contemporanea reiezione dell’eutanasia attiva e
dell’accanimento terapeutico, alla legittimazione della leniterapia e delle terapie
del dolore, al rispetto della vita che si forma e dell’autonomia della persona (che
non può essere mortificata al solo ruolo di paziente). Ne emergono una fisiono-
mia del medico e un afflato professionale, sensibili al contemporaneo apporto
della scientia e della humanitas. L’ultimo atto che i giuristi auspicano (nota 16)
è il riconoscimento della deontologia, non solo come dottrina e come guida
comportamentale, ma anche come autentica espressione di disciplina giuridica,
ancorché molta strada debba percorrersi – ma il tempo è ormai venuto – per
stabilire ex lege un più chiaro compito e onere degli Ordini dei Medici chirurghi
e degli odontoiatri che trasformi, oltre il centenario, un discusso aggregato rap-
presentativo in un’autorità garante per la professione e per la società (nota 17).
Ma qualcosa è già presente nel Giuramento del medico, premesso al più recente
Codice deontologico, l’impegno cioè, «di prestare la mia opera con diligenza, perizia
e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche della medicina e
quelle giuridiche che non risultino in contrasto con la mia professione». Si afferma così che
la dignità della professione non è orpello corporativo ma espressione di autono-
mia scientifica e morale, bisognosa di contorni severi (quale tra l’altro l’ascolto
della voce di chi soffre) eppur capace di incidere ancora in difesa delle proprie
libertà e delle proprie dignità con l’inderogabilità dell’obbligo di rendere conto
immediato e documentario delle proprie scelte), ma non turbativi della sacralità
anche etimologica dell’essere professionista (da profiteor). E tutto ciò va inteso nel
suo ordito civile e non solo “morale”, in quanto contiene e documenta precetti
squisitamente medico-legali, fondati sul convinto e contagioso principio per cui
la deontologia è e resta momento formativo di un aperto e duttile biodiritto, anche
perché già regolata da uno statuto o da uno strumento giurisprudenziale e disci-
plinare fatto di prescrizioni la cui inosservanza è (dovrebbe essere) produttiva di
sanzioni disciplinari, ben più efficaci, a mio avviso, del calvario giudiziario.
La massima beneficità della bioetica si è per l’appunto espressa in ambito
culturale-normativo, tanto nello sviluppo di idee e di impegni (basti pensare
ad alcuni fondamentali prodotti del Comitato nazionale per la Bioetica), quan-
to nella permeazione etico-deontologica dei codici professionali e in primis di
quelli dei medici (2006) e degli infermieri (2009): e non è davvero un picco-
lissimo merito, se è ormai certo come vetuste norme di mera prassi opera-
tiva e corporativa si siano tradotte in regole di vita professionale concepita
nell’effettivo rapporto del sanitario con la persona assistita in ordine ai valori
40. Riflessioni per una nuova deontologia 7
della vita, della libertà, del benessere individuale e collettivo. Meno fertile si è
rivelato invece il rapporto bioetica-diritto soprattutto nell’elaborazione legisla-
tiva quando ha manifestamente posto in crisi il principio di laicità, su cui tutti
concordano ma solo a parole (nota 18). Bisogna tuttavia convenire che se è
vero che alle parole e alle norme dovrebbero infine seguire i fatti, le scelte, è
altrettanto innegabile la vischiosità del come, dove, quando. La difficoltà maggiore
sta forse e ancora nell’equivoco etimo della parola bioetica – purtroppo – sem-
pre più nebuloso (nota 19).
D’altronde, il bisogno di riflessione è sentito anche a livello internazionale da
parte di chi ritiene che la bioetica sia «diventata una costellazione di giudizi in-
tuitivi o addirittura di principi assoluti in nome dei quali si pretende di sciogliere
le questioni più delicate nel campo della ricerca scientifica e della pratica medica
[…] con il risultato che spesso viene privilegiata una linea di condotta apodittica,
in quanto priva di qualsiasi condivisione». Evidentemente è qui riproponibile il
problema di una riconsiderazione della materia non solo sotto il profilo filosofi-
co e/o epistemologico ma soprattutto nel cimento della pratica, che in definitiva
investe e responsabilizza la temperie deontologica e – per logica derivazione – la
medicina legale.
Il problema di base se l’è posto uno psicologo lucidissimo, Jonathan Baron,
nel suo studio Against Bioethics (2006, edito in Italia nel 2008), ove viene esaltata
la teoria delle decisioni responsabili. Come scrive Massarenti nella prefazione
all’edizione italiana, «tale teoria assomma i pregi della prospettiva morale utili-
taristica con l’analiticità della teoria delle decisioni razionali» sicché «la bioeti-
ca, affrontando questioni come la sperimentazione sull’uomo, la possibilità di
migliorare la natura attraverso la genetica e i farmaci, la riproduzione assistita,
le questioni di fine vita (che racchiudono le direttive anticipate, l’eutanasia e la
donazione d’organi), il paternalismo medico e il consenso informato, il conflit-
to d’interesse e la ricerca farmaceutica, dovrebbe far tesoro – almeno – di uno
dei progressi di ricerca scientifica del ’900: la teoria delle decisioni razionali,
appunto». Forse, come per ogni sapere, serviva alla bioetica applicata un metodo
di lavoro (almeno quello) condiviso: «nella formulazione dei pareri, della diffu-
sione degli insegnamenti, nella trattazione delle emergenze (proprie della pratica
professionale), nella funzione, infine, degli operatori» (nota 20), un metodo
che a essa è sfuggito di mano.
In definitiva, la summa dei doveri del medico cui questa trattazione è dedi-
cata merita ormai una nuova interpretazione dei doveri che superi le vecchie
elencazioni e classificazioni, traducendo lo scibile operativo scandito da una
complessa serie di impegni e di garanzie assolutamente diversificata, molti dei
41. 8 Manuale della Professione Medica
quali offrono plurime modalità e compiti aggiuntivi al nucleo centrale e unita-
rio dell’attività medica, che non è solo diagnosi e terapia, che non è più esclu-
sivamente prevenzione, assistenza, riabilitazione (nota 21) ma sussume nella
sua inscindibile unicità il rapporto, la relazione (che è ben più di una alleanza)
tra medico e cittadino, tra medicina e società: un rapporto che non è orpello
formale sia pur doveroso, ma condizione di perfezione di un’attività articolata
ormai su chiare fasi, talune delle quali oserei definire precliniche. Sicché la
relazione, antecedente e successiva al consenso informato, rappresenta, più che un
dovere, una componente preliminare dell’atto medico, senza la quale o in difet-
to della quale l’atto è di per sé imperfetto quando non illecito. Ed è un concetto,
questo, che tratto com’è dal principio fondante della bioetica (l’autonomia) ma
anche e soprattutto, per quanto ci riguarda, dalla Costituzione della Repubblica
(art. 32), trasforma un dovere medico in un diritto e al contempo in un carattere
essenziale della professione medica al duplice livello culturale e operativo. Ne
deriva l’obbligo di una riconsiderazione complessiva dei doveri del medico, che
vanno ormai distinti in doveri propri del professionista esercente di un servizio
di pubblica necessità, impegnato a soddisfare esigenze generali di tutela della sa-
lute e doveri etico-giuridici del professionista verso la persona, verso il singolo
cittadino, verso il paziente (se ancora si voglia utilizzare un termine assai discuti-
bile), intrinseci tutti all’atto medico, al rapporto di cura, all’essenziale momento della
specifica tutela contemporaneamente tecnico-scientifica e relazionale.
Il dovere fondamentale del medico resta quello di ben operare e di armonicamente
gestire le varie e variamente scandite fasi del rapporto che vanno dall’instaurarsi
relazionale all’esecuzione dell’attività diagnostica, unicum di doveri di buona con-
dotta, non solo tecnica ma anche e responsabilmente relazionale: e non abbiso-
gna di polverose salvaguardie penalistiche (come lo stato di necessità) per essere
legittimo in sé medesimo se reso tale dalla partecipazione decisionale della persona.
L’attività medica tra doverosità e legittimità
La riflessione più attenta sulla pregressa giurisprudenza e sulla più autorevole
dottrina convince pienamente sulla bontà della tesi della autolegittimazione dell’at-
tività medica, la quale trae fondamento non tanto dalla scriminante tipizzata del
consenso informato dell’avente diritto (quale definito dall’art. 50 del vigente Codice
penale), quanto dalla stessa intrinseca finalità di tutela della salute, bene costitu-
zionalmente garantito. Il riferimento alla scriminante di cui all’art. 50 cp (consenso
dell’avente diritto) sembra addirittura eccentrico, se inteso quale espressione di sempli-
ce non antigiuridicità dell’atto medico, anche senza invocare la lettura, a suo tempo
scandita da parte della Consulta, dei limiti tracciati dal fantomatico art. 5 del Codi-