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    Manuale della
  Professione Medica
Deontologia Etica Normativa
Manuale della
    Professione Medica
  Deontologia Etica Normativa


                     EDITOR IN CHIEF
                       Aldo PAgni
                Past President FNOMCeO

                      Sergio Fucci
            Giurista e bioeticista, già consigliere
            presso la Corte d’Appello di Milano


                 Presentazione a cura di
       PreSidente dellA FederAzione nAzionAle
degli ordini dei Medici-chirurghi e degli odontoiAtri
                     FnoMceo
                   AMedeo BiAnco
C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE s.r.l.
Via Candido Viberti, 7 - 10141 TORINO
Tel. 011.33.85.07 r.a. - Fax 011.38.52.750
Sito Web: www.cgems.it - E-mail: cgems.clienti@cgems.it




Manuale della Professione Medica. Deontologia Etica Normativa
Volume unico


© 2011 C.G. Edizioni Medico Scientifiche s.r.l. Tutti i diritti riservati.
Questo libro è protetto da Copyright. Nessuna parte di esso può essere riprodotta, contenuta in un
sistema di recupero o trasmessa in ogni forma con ogni mezzo meccanico, di fotocopia, incisione o
altrimenti, senza il permesso scritto dell’Editore.




ISBN 978-88-7110-270-2


Realizzato in Italia
Duplicazione Datatex - Torino
Hanno collaborato




                EDITOR IN CHIEF                        SiMonA del vecchio
                                                       Direttore S.C. Medicina Legale, ASL 1 Imperiese
Aldo PAgni
Past President FNOMCeO                                 vittorio FineSchi
                                                       Ordinario di Medicina Legale,
Sergio Fucci                                           Università degli Studi di Foggia
Giurista e bioeticista, già consigliere presso la
Corte d’Appello di Milano                              Sergio Fucci
                                                       Giurista e bioeticista già consigliere presso la
                                                       Corte d’Appello di Milano
           HANNO COLLABORATO
                                                       WAlter gAtti
AleSSSAndro AliMonti                                   Direttore portale web FNOMCeO
Dipartimento Ambiente e prevenzione primaria,
                                                       BArtoloMeo griFFA
Istituto Superiore di Sanità
                                                       Presidente CAO, Torino
giAncArlo Aulizio                                      MArio greco
Presidente OMCeO Forlì-Cesena
                                                       Pubblicista, già Direttore FNOM
MAuro BArni                                            Dirigente sup. ar. Min. Lavoro e P.S., Roma
Professore Emerito di Medicina Legale,
                                                       AleSSAndro innocenti
Università di Siena
                                                       Presidente OMCeO, Sondrio
PAolo Benciolini                                       Bruno MAglionA
Ordinario di Medicina Legale,
                                                       Ricercatore presso la Sezione
Università degli Studi di Padova                       di Medicina Legale del Dipartimento
criStinA Boni                                          di Anatomia Umana, Farmacologia
FIMMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia         e scienze medico-forensi,
Sergio BovengA                                         Università degli Studi di Parma
Presidente OMCeO, Grosseto                             cArlo MAnFredi
FABio ceMBrAni                                         Presidente OMCeO, Massa Carrara
Direttore Unità Operativa di Medicina Legale,          MASSiMo MArtelloni
Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento   Direttore UO Medicina Legale AUSL 2, Lucca
FABio centini                                          PAtriziA MASciovecchio
Associato di tossicologia forense,                     Direttore medico-legale, ASL L’Aquila
Università degli studi di Siena                        dAnielA MAttei
luigi conte                                            Dipartimento Ambiente e prevenzione primaria,
Presidente OMCeO, Udine                                Istituto Superiore di Sanità
VI                                                               Manuale della Professione Medica


giuSePPe MiSerotti                               Aldo PAgni
Presidente OMCeO, Piacenza                       Past President FNOMCeO
giovAnni MorroccheSi                             Antonio PAnti
Dirigente OMCeO, Firenze                         Presidente OMCeO, Firenze
giAn-AriStide norelli                            chiArA riviello
Ordinario di Medicina Legale,                    Specialista in Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di Firenze                Dipartimento di Anatomia
coSiMo nuMe                                      Istologia e Medicina Legale,
Presidente OMCeO, Taranto                        Università di Firenze
AlBerto oliveti                                  giovAnBAttiStA SiScA
Vice Presidente ENPAM e Medico di famiglia,      Specialista in Medicina dello Sport
Senigallia (AN)                                  elenA terroSi-vAgnoli
AriStide PAci                                    Dottore di Ricerca in Deontologia ed Etica
Presidente ONAOSI                                Medica, Università di Siena
Presidente OMCeO, Terni
                                                 eMAnuelA turillAzzi
Federico PAgAno                                  Professore           Associato Legale,
FIMMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia   Università di Foggia
Indice




Riflessioni per una nuova deontologia
  Etica e deontologia                                                       1
  Il contributo della bioetica                                              4
  L’attività medica tra doverosità e legittimità                            8
  Dovere di relazione e certezza di consenso                               10
  Il dovere d’informare                                                    11
  Segretezza e informativa                                                 17
  Il Codice di Deontologia                                                 21
  Il dovere dell’appropriatezza                                            24
  Percorsi dell’appropriatezza                                             29
  Conclusioni                                                              29
  Appendice: doveri legali di informativa                                  31

Capitolo 1 - L’Ordine professionale e il Codice deontologico               45
 Art.1 Definizione                                                         45
 L’evoluzione nel corso del tempo della deontologia professionale          46
 Il valore del Codice nell’ordinamento generale                            49
 L’uso delle norme deontologiche nella motivazione delle sentenze          50
 Art. 2 Potestà e sanzioni disciplinari                                    52
 Il potere disciplinare dell’Ordine e il suo esercizio                     53
 Il procedimento disciplinare                                              54
 Rapporti tra l’Ordine professionale e le Aziende sanitarie
      in materia disciplinare                                              57
 Art. 64 Doveri di collaborazione                                          58

Capitolo 2 - La responsabilità professionale                               61
  Introduzione al tema della responsabilità professionale per malpratica   61
	 La	responsabilità	penale	per	malpratica	–	colpa	medica.	Definizione      64
VIII                                                                Manuale della Professione Medica



  La responsabilità penale per malpratica – colpa medica. Casistica                              70
  La responsabilità penale per malpratica – nesso di causalità.
     Definizione e casistica                                                                     74
  Il concorso di diverse condotte colpose e di più cause. La responsabilità
     penale nel lavoro in équipe                                                                  80
  La responsabilità penale per intervento sanitario “arbitrario”                                  84
  La responsabilità civile per malpratica. Definizione e contenuto                                89
  La responsabilità civile per malpratica – colpa e nesso di causalità                            92
  Cenni alla responsabilità della struttura sanitaria                                             94
  Cenni alle problematiche assicurative in campo sanitario                                        96
  La responsabilità davanti alla Corte dei Conti per “danno erariale”                             98
     Introduzione                                                                                 98
     Il concetto di dolo o colpa grave rilevante nel danno erariale                               99
     La responsabilità a carico del medico di medicina generale per “iperprescrizione”           100


Capitolo 3 - Doveri del medico e diritti del cittadino                                           103
 Art. 3 Doveri del medico                                                                        103
 Art. 4 Libertà e indipendenza della professione                                                 105
 Indipendenza ed autonomia nell’esercizio della professione
   all’interno delle strutture sanitarie o in convenzione                                        106
 Art. 7 Limiti dell’attività professonale                                                        108
 Art. 20 Rispetto dei diritti del cittadino                                                      108
 Art. 28 Fiducia del cittadino                                                                   110
 Art. 21 Competenza professionale                                                                112
 Art. 6 Qualità professionale e gestionale                                                       116
   Qualità gestionale                                                                            117
   Qualità professionale                                                                         122
  Art. 70 Qualità delle prestazioni                                                              123
	 	 L’efficacia	e	l’efficienza	delle	prestazioni	(fare	solo	ciò	che	è	utile	a	chi	ne	ha
    veramente bisogno)                                                                           124
    L’efficienza	e	l’appropriatezza	organizzativa	(utilizzare	al	meglio	le	risorse		         	        	
    disponibili)                                                                                 124
    La	tempestività	e	la	continuità	delle	cure	(la	risposta	giusta	al	momento	giusto:		      	    	
    il paziente al centro della organizzazione)                                                126
    L’accessibilità	e	l’equità	(garantire	agli	utenti	un	accesso	equo	al	servizio	di		       	    	
	 	 cui	hanno	bisogno)                                                                         126
Indice                                                                                 IX


    La soddisfazione	degli	utenti	(ascolto	dell’utente)                               127
    Responsabilizzazione	e	miglioramento	continuo	della	qualità	(valutazione,		   	      	
	 	 monitoraggio	e	MCQ…	chi	si	ferma	è	perduto!)                                      127
  Art. 14 Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico                    128
  Art. 33 Informazione al cittadino                                                   130
  Art. 34 Informazione a terzi                                                        131
  Art. 35 Acquisizione del consenso                                                   134
  Art. 37 Consenso del legale rappresentante                                          139
  Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili                        143
  Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura                                146

Capitolo 4 - Gli obblighi del medico                                                  149
 Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente                          149
 L’Ordine per la qualità della professione ed il ruolo dell’ECM                       149
 Art. 10 Segreto professionale                                                        155
 Art. 11 Riservatezza dei dati personali                                              156
 Il dovere della riservatezza                                                         156
    Esercizio della medicina e tutela della riservatezza                              156
 Art. 12 Trattamento dei dati sensibili                                               167
 La protezione dei dati sensibili                                                     167
    Normativa                                                                         167
    Trattamento dei dati personali in ambito sanitario                                168
    L’informazione della persona assistita                                            169
    Deroghe	ammesse                                                                   171
    Reclami alle ASL e qualità del SSN                                                172
    Il trattamento dei dati genetici                                                  175
 Art. 51 Obblighi del medico                                                          176
 Art. 52 Tortura e trattamenti disumani                                               177
 Art. 53 Rifiuto consapevole di nutrirsi                                              178
 Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule                                       179
 Art. 41 Prelievo di organi e tessuti                                                 179
X                                                    Manuale della Professione Medica



Capitolo 5 - Tutela della salute collettiva, igiene pubblica e
ambiente                                                           183
 Art. 5 Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente           183
 Attenzione per l’ambiente e prevenzione della salute              183
 Art. 8 Obbligo d’intervento                                       190
 Art. 9 Calamità                                                   191
 Art. 36 Assistenza d’urgenza                                      191
 Art. 74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie 192
 La tutela della salute mentale                                    192
     Fonti normative                                               192
     Il Dipartimento di Salute Mentale                             195
 La profilassi delle malattie infettive                            196
     La	notifica	di	malattia	infettiva                             197
     Provvedimenti sulle fonti di infezione                        202
     Vaccinazioni                                                  220
 Notifica delle malattie infettive e altre denunce sanitarie       229
 Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da
     sostanze da abuso                                             234
 Le tossicodipendenze                                              234
     Aspetti generali                                              234
     Definizione	di	“stupefacente”                                 243
     Definizione	di	tossicodipendenza                              245
 L’aspetto penalistico                                             249
 Il trattamento medico dei tossicodipendenti                       252
 Tossicodipendenze e deontologia medica                            254
 Le comunità terapeutiche                                          255
 Appunti su “tabagismo” e “alcolismo”                              257
     Il tabagismo                                                  257
     L’alcolismo                                                   259

Capitolo 6 - Pubblicità e informazione sanitaria                                263
 Art. 55 Informazione sanitaria                                                 263
 Art. 56 Pubblicità dell’informazione sanitaria                                 263
 Art. 57 Divieto di patrocinio                                                  267
 Allegato: Pubblicità dell’informazione sanitaria. Linea-guida inerente
   l’applicazione degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia medica         270
Indice                                                                   XI


Capitolo 7 - Gli accertamenti diagnostici e i trattamenti
terapeutici                                                              277
  Art. 13 Prescrizione e trattamento terapeutico                         277
  Art. 23 Continuità delle cure                                          277
  La prescrizione dei farmaci                                            278
  La scelta terapeutica                                                  278
     Le attese del paziente                                              278
     L’alleanza terapeutica                                              279
     I condizionamenti del medico                                        279
     La prescrizione delle cure primarie                                 280
     La	conoscenza	scientifica	come	base	della	terapia                   281
     Efficienza	farmacologica,	efficacia	clinica                         283
     Terapia ed EBM                                                      284
     La prescrizione tra linee-guida ed esigenze di personalizzazione    289
  Il processo terapeutico                                                289
  L’appropriatezza prescrittiva                                          295
  Il medico come prescrittore pubblico                                   296
  La terapia: una trama di arcaico e di nuovo                            297
  La prescrizione di farmaci on-label e off-label                        299
  Farmacovigilanza                                                       300
  Art. 22 Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica             301
  Art. 15 Pratiche non convenzionali                                     304
  Art. 29 Fornitura di farmaci                                           306
  Art. 30 Conflitto di interesse                                         306
  Allegato: Conflitto d’interesse. Linea-guida inerente l’applicazione
     dell’art. 30                                                        311
  Art. 31 Comparaggio                                                    314
  L’interpretazione della Giurisprudenza sui rapporti “di confine” tra
     comparaggio e gli altri reati ipotizzabili a carico del medico      316

Capitolo 8 - La sperimentazione                                          319
 Art. 47 Sperimentazione scientifica                                     319
 Art. 48 Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo                   320
 Art. 49 Sperimentazione clinica                                         322
   Conflitto	d’interesse                                                 324
 Art. 50 Sperimentazione sull’animale                                    325
XII                                                  Manuale della Professione Medica



Capitolo 9 - La documentazione dell’attività medica                             329
 Art. 24 Certificazione                                                         329
 Art. 25 Documentazione clinica                                                 329
 Art. 26 Cartella clinica                                                       334
 La cartella clinica                                                            334
     Definizione	e	normativa                                                    334
     Cartella	clinica:	verso	una	nuova	definizione                              335
     Il	DLgs	318/1999,	art.	9	punto	4                                           337
     Inquadramento giuridico                                                    338
     Cartella clinica e segreto professionale                                   341
     Requisiti formali                                                          342
     Cartella	clinica:	compilazione                                             342
     Cartella	clinica:	conservazione                                            349
     Gli	archivi                                                                349
     La circolazione della cartella clinica                                     350
     Gestione della documentazione sanitaria                                    352
     Cartella	clinica	orientata	per	problemi	(CMOP)                             356
     Controllo di qualità e cartella clinica                                    358
     Cartella clinica e responsabilità secondo il diritto vivente               360
 La scheda di dimissione ospedaliera (SDO)                                      365
 Il registro operatorio                                                         368
 La scheda sanitaria                                                            370

Capitolo 10 - Assistenza al malato inguaribile                                  373
 Art. 39 Assistenza al malato a prognosi infausta                               373
 Art. 16 Accanimento diagnostico-terapeutico                                    373
 Art. 17 Eutanasia                                                              373
 Art. 18 Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica                   373
 Art. 38 Autonomia del cittadino e direttive anticipate                         374
 L’assistenza al malato inguaribile: consentita e appropriata                   376
 Le scelte mediche: tra desistenza e accanimento                                378
 Il rifiuto del trattamento                                                     380
 Le direttive anticipate                                                        382
 Definizioni                                                                    384

Capitolo 11 - Sessualità e riproduzione                                         387
 Art. 42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione
   e contraccezione                                                             387
Indice                                                                                          XIII


  La contraccezione e la sterilizzazione                                                        387
      La contraccezione                                                                         387
      La sterilizzazione                                                                        389
  Il transessualismo e il mutamento di sesso                                                    391
  Le procedure                                                                                  392
  Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza                                                 394
  L’interruzione volontaria di gravidanza                                                       394
  Le procedure della legge 194/1978                                                             394
  L’impiego della RU486: necessità di un aggiornamento normativo                                400
      La storia dell’aborto e dell’intercezione medica                                          400
      RU486:	meccanismo	di	azione                                                               402
      Evoluzione	politica	italiana,	dall’indagine	conoscitiva	del	Senato	alla	compatibilità		      	
	 	 				della	RU486	con	la	legge	n.	194/1978                                                    402
  Art. 44 Fecondazione assistita                                                                408
  La procreazione medicalmente assistita                                                        408
  Art. 45 Interventi sul genoma umano                                                           412
  Art. 46 Test predittivi                                                                       414

Capitolo 12 - Rapporti con i colleghi                                                           417
 Art. 58 Rispetto reciproco                                                                     417
 Art. 59 Rapporti con il medico curante                                                         418
 Art. 60 Consulenza e consulto                                                                  419
 Art. 61 Supplenza                                                                              421
 Art. 62 Attività medico-legale                                                                 421
 Art. 63 Medicina fiscale                                                                       422

Capitolo 13 - Rapporti con il SSN e con enti pubblici e privati                                 431
 Art. 54 Onorari professionali                                                                  431
 Art. 65 Società tra professionisti                                                             434
 Art. 66 Rapporto con altre professioni sanitarie                                               436
 Art. 67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo                                    438
 Premessa                                                                                       439
 L’interdizione della professione come sanzione disciplinare                                    440
 L’esercizio abusivo della professione come reato                                               441
 Art. 68 Medico dipendente o convenzionato                                                      442
 Art. 69 Direzione sanitaria                                                                    444
XIV                                                        Manuale della Professione Medica



Capitolo 14 - Medicina dello sport                                                    449
 Art. 71 Accertamento della idoneità fisica                                           449
 Art. 72 Idoneità - Valutazione medica                                                449
 Art. 73 Doping                                                                       451
   La legislazione                                                                    452

Capitolo 15 - La tutela dell’esercizio professionale: il Fondo di
Previdenza ENPAM e la previdenza integrativa ONAOSI                                  453
  Il sistema previdenziale della Fondazione ENPAM                                    453
      Solidarietà,	sostenibilità	ed	equità	generazionale:	la	convenienza	
      per i futuri contribuenti                                                      454
  La contribuzione e le prestazioni dei Fondi                                        456
  Il Fondo di Previdenza Generale                                                    462
      La composizione del Fondo                                                      462
      La contribuzione al Fondo “Quota A”                                            464
      La contribuzione proporzionale al “Quota B” o Fondo della Libera
	 	 	 			Professione:	requisiti                                                      466
      Le prestazioni del Fondo Generale                                              468
      Pensione di invalidità assoluta e permanente                                   470
      Pensione indiretta ai superstiti                                               470
      Pensione di reversibilità ai superstiti                                        471
      Restituzione dei contributi                                                    471
      Indennità	di	maternità,	adozione	e	affidamento	preadottivo                     472
      Indennità di aborto                                                            472
      Prestazioni	assistenziali	all’iscritto	e	ai	suoi	superstiti:	Fondo	Generale	
         “Quota A”                                                                   473
      Prestazioni	assistenziali	aggiuntive	all’iscritto	e	ai	suoi	superstiti:	Fondo	
         Generale “Quota B”                                                          474
      Integrazione al trattamento minimo INPS                                        476
      Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti          476
      I riscatti nel Fondo                                                           477
  Il Fondo Speciale dei Medici di Medicina Generale                                  481
      La composizione del Fondo                                                      481
      La contribuzione al Fondo                                                      482
      Le prestazioni del Fondo                                                       483
      I riscatti nel Fondo                                                           488
  Il Fondo Speciale degli Specialisti Ambulatoriali                                  493
      La composizione del Fondo                                                      493
Indice                                                                                 XV


      La contribuzione al Fondo                                                        494
      Le prestazioni del Fondo                                                         494
      I riscatti nel Fondo                                                             499
  Il Fondo Speciale degli Specialisti e degli Accreditati Esterni                      501
      La composizione del Fondo                                                        501
      La contribuzione al Fondo                                                        502
      Le prestazioni del Fondo                                                         504
      I riscatti nel Fondo                                                             509
  Aliquota Modulare su base volontaria                                                 510
  La ricongiunzione                                                                    511
  La totalizzazione                                                                    513
  La previdenza complementare                                                          515
      “Fondo Sanità”                                                                   516
  Riscatto di laurea, riscatto di allineamente o Fondo Pensione                        517
  La previdenza integrativa ONAOSI                                                     525
      La legge istitutiva dell’obbligo di contribuzione                                525
    	 Il	DPR	616/1977	e	la	legge	167/1991                                              526
      La privatizzazione degli enti di previdenza dei professionisti                   526
      Giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’obbligatorietà di contribuzione
	 	 	 			all’ONAOSI                                                                    527
    	 Legge	298/2002:	l’estensione	dell’obbligo	di	contribuzione	a	tutti	i	sanitari    529
    	 Finanziaria	2007:	restrizione	di	obbligo	di	contribuzione                        529
    	 Le	prestazioni	e	i	servizi	ONAOSI                                                530
    	 Misura	della	contribuzione	ONAOSI                                                532
      Contribuenti volontari                                                           532
    	 Il	nuovo	Statuto	ONAOSI                                                          533
    	 Cosa	fare	per	iscriversi	volontariamente	all’ONAOSI                              535
    	 Le	nuove	sfide	della	previdenza	ed	assistenza	delle	professioni	sanitarie        535
    	 Perché	iscriversi	all’ONAOSI                                                     538

Capitolo 16 - La libera circolazione nell’Unione Europea                               539
 Il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi                                539
 Le “direttive medici” e le norme di attuazione                                        540
 Le “direttive odontoiatri” e le norme di attuazione                                   541

Capitolo 17 - L’esercizio dell’odontoiatria                                            543
 Presupposti formativi                                                                 543
   Normativa                                                                           546
   Requisiti giuridici per l’esercizio                                                 548
   Campo di attività dell’odontoiatra                                                  548
XVI                                                 Manuale della Professione Medica



 Lo studio odontoiatrico                                                       549
 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività                                  549
 L’impianto elettrico                                                          551
 Le apparecchiature radiologiche                                               554
 I dispositivi medici                                                          559
 Lavori odontotecnici nello studio odontoiatrico                               562
 La prevenzione del contagio professionale da HIV                              563
 Norme per gli operatori odontoiatrici (art. 4)                                565
 Obblighi degli operatori (art. 9)                                             565
 Lo smaltimento dei rifiuti sanitari                                           565

Appendice - Web e medici: elementi per un uso corretto
del web                                                                        571
Sommario per articolo
Codice Deontologico




Titolo I – Oggetto e campo di applicazione
Art. 1 – Definizione                                                  45
Art. 2 – Potestà e sanzioni disciplinari                              52

Titolo II – Doveri generali del medico
cAPo i – liBertà, indiPendenzA e dignità dellA ProFeSSione
Art. 3 – Doveri del medico                                           103
Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione                    105
Art. 5 – Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente            183
Art. 6 – Qualità professionale e gestionale                          116
Art. 7 – Limiti dell’attività professionale                          108

cAPo ii – PreStAzioni d’urgenzA
Art. 8 – Obbligo d’intervento                                        190
Art. 9 – Calamità                                                    191

cAPo iii – oBBlighi PeculiAri del Medico
Art. 10 – Segreto professionale                                      155
Art. 11 – Riservatezza dei dati personali                            156
Art. 12 – Trattamento dei dati sensibili                             167

cAPo iv – AccertAMenti diAgnoStici e trAttAMenti terAPeutici
Art. 13 – Prescrizione e trattamento terapeutico                     277
Art. 14 – Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico   128
Art. 15 – Pratiche non convenzionali                                 304
Art. 16 – Accanimento diagnostico-terapeutico                        373
Art. 17 – Eutanasia                                                  373
Art. 18 – Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica      373
Art. 19 – Aggiornamento e formazione professionale permanente        149
XVIII                                                Manuale della Professione Medica



Titolo III – Rapporti con il cittadino
cAPo i – regole generAli di coMPortAMento
Art. 20 – Rispetto dei diritti del cittadino                                    108
Art. 21 – Competenza professionale                                              112
Art. 22 – Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica                    301
Art. 23 – Continuità delle cure                                                 277
Art. 24 – Certificazione                                                        329
Art. 25 – Documentazione clinica                                                329
Art. 26 – Cartella clinica                                                      334

cAPo ii – doveri del Medico e diritti del cittAdino
Art. 27 – Libera scelta del medico e del luogo di cura                          146
Art. 28 – Fiducia del cittadino                                                 110
Art. 29 – Fornitura di farmaci                                                  306
Art. 30 – Conflitto di interesse                                                306
Art. 31 – Comparaggio                                                           314

cAPo iii – doveri di ASSiStenzA
Art. 32 – Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili                  143

cAPo iv – inForMAzione e conSenSo
Art. 33 – Informazione al cittadino                                             130
Art. 34 – Informazione a terzi                                                  131
Art. 35 – Acquisizione del consenso                                             134
Art. 36 – Assistenza d’urgenza                                                  191
Art. 37 – Consenso del legale rappresentante                                    139
Art. 38 – Autonomia del cittadino e direttive anticipate                        374

cAPo v – ASSiStenzA Ai MAlAti inguAriBili
Art. 39 – Assistenza al malato a prognosi infausta                              373

cAPo vi – trAPiAnti di orgAni, teSSuti e cellule
Art. 40 – Donazione di organi, tessuti e cellule                                179
Art. 41 – Prelievo di organi e tessuti                                          179

cAPo vii – SeSSuAlità e riProduzione
Art. 42 – Informazione in materia di sessualità, riproduzione
          e contraccezione                                                      387
Sommario per articolo                                                XIX


Art. 43 – Interruzione volontaria di gravidanza                      394
Art. 44 – Fecondazione assistita                                     408
Art. 45 – Interventi sul genoma umano                                412
Art. 46 – Test predittivi                                            414

cAPo viii – SPeriMentAzione
Art. 47 – Sperimentazione scientifica                                319
Art. 48 – Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo              320
Art. 49 – Sperimentazione clinica                                    322
Art. 50 – Sperimentazione sull’animale                               325

cAPo iX – trAttAMento Medico e liBertà PerSonAle
Art. 51 – Obblighi del medico                                        176
Art. 52 – Tortura e trattamenti disumani                             177
Art. 53 – Rifiuto consapevole di nutrirsi                            178

cAPo X – onorAri ProFeSSionAli nell’eSercizio liBero ProFeSSionAle
Art. 54 – Onorari professionali                                      431

cAPo Xi – PuBBlicità e inForMAzione SAnitAriA
Art. 55 – Informazione sanitaria                                     263
Art. 56 – Pubblicità dell’informazione sanitaria                     263
Art. 57 – Divieto di patrocinio                                      267

Titolo IV – Rapporti con i colleghi
cAPo i – rAPPorti di collABorAzione
Art. 58 – Rispetto reciproco                                         41
Art. 59 – Rapporti col medico curante                                418

cAPo ii – conSulenzA e conSulto
Art. 60 – Consulenza e consulto                                      419

cAPo iii – Altri rAPPorti trA Medici
Art. 61 – Supplenza                                                  421

cAPo iv – Attività Medico-legAle
Art. 62 – Attività medico legale                                     421
Art. 63 – Medicina fiscale                                           422
XX                                                  Manuale della Professione Medica



cAPo v – rAPPorti con l’ordine ProFeSSionAle
Art. 64 – Doveri di collaborazione                                              58

Titolo V – Rapporti con i terzi
cAPo i – ModAlità e ForMe di eSPletAMento dell’Attività ProFeSSionAle
Art. 65 – Società tra professionisti                                           434
Art. 66 – Rapporto con altre professioni sanitarie                             436
Art. 67 – Esercizio abusivo della professione e prestanomismo                  438

Titolo VI – Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale
e con enti pubblici e privati
cAPo i – oBBlighi deontologici del Medico A rAPPorto di iMPiego
o convenzionAto
Art. 68 – Medico dipendente o convenzionato                                    442
Art. 69 – Direzione sanitaria                                                  444
Art. 70 – Qualità delle prestazioni                                            123

cAPo ii – MedicinA dello SPort
Art. 71 – Accertamento della idoneità fisica                                   449
Art. 72 – Idoneità – Valutazione medica                                        449
Art. 73 – Doping                                                               451

cAPo iii – tutelA dellA SAlute collettivA
Art. 74 – Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie            192
Art. 75 – Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze
          da abuso                                                             234
Indice                                                                        XXI


Il Giuramento Professionale




    Consapevole dell’importanza e della solennità
dell’atto che compio e dell’impegno che assumo,
giuro:
• di esercitare la medicina in libertà e indipen-
    denza di giudizio e di comportamento rifug-
    gendo da ogni indebito condizionamento;
• di perseguire la difesa della vita, la tutela della
    salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo
    della sofferenza, cui ispirerò con responsabi-
    lità e costante impegno scientifico, culturale e
    sociale, ogni mio atto professionale;
• di curare ogni paziente con eguale scrupolo e
    impegno, prescindendo da etnia, religione, nazio-
    nalità, condizione sociale e ideologia politica e
    promuovendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;
• di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di
    una persona;
• di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
• di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e
    sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui
    si ispira l’arte medica;
• di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana con-
    tro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie
    conoscenze;
• di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
• di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia compe-
    tenza e alle mie doti morali;
• di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e compor-
    tamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
XXII                                                   Manuale della Professione Medica



• di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
• di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
• di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di
  pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente;
• di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò
  che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio
  della mia professione o in ragione del mio stato;
• di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e pru-
  denza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano
  l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto
  con gli scopi della mia professione.
Presentazione
                                                            Amedeo Bianco
                                     Presidente della Federazione Nazionale
                       degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri



    Il nuovo Manuale della Professione Medica, edito dalla C.G. Edizioni Medico
Scientifiche, si presenta come opera pregevole e di notevole valore editoriale
realizzata con il contributo di autorevoli rappresentanti istituzionali e della pro-
fessione, nonché di studiosi che da sempre si dedicano, con competenza e at-
tenzione, alle problematiche della moderna professione medica e odontoiatrica.

    Si tratta di un’opera prestigiosa nei suoi contenuti e nella sua struttura, la
cui lettura ci sentiamo di consigliare vivamente a tutti i medici, anche a quei
colleghi giovani che stanno per entrare nel mondo della professione. Essa in-
fatti offre spunti ed elementi di profonda riflessione per quanto attiene alla
attività del medico.

    Ci troviamo di fronte ad un volume che spazia nei più svariati campi del
mondo medico: dall’etica alla responsabilità, dalla materia tecnico-scientifica
ad elementi di diritto sanitario che sempre devono supportare il medico nello
svolgimento della propria attività. Rappresenta pertanto un valido strumento
di apprendimento e di conoscenza sia per chi debba acquisire maggiore de-
strezza nella pratica professionale che per chi voglia essere pronto al confronto
con le nuove problematiche della professione sempre emergenti.

    Non mancano riferimenti alle nostre istituzioni ordinistiche, alla legislazio-
ne sanitaria e soprattutto al Codice Deontologico i cui principi sottendono a
tanti aspetti fondamentali e a tante problematiche nuove rispetto al passato, cui
il professionista della salute è quotidianamente posto di fronte.

    Esprimo pertanto il mio compiacimento più sincero, certo di riportare il
parere positivo del Comitato Centrale della FNOMCeO, sia alla Casa Editrice
del resto già ampiamente nota per la proficua attività da lungo tempo svolta
in campo sanitario, sia agli Autori che con il loro pregevole contributo hanno
dato maggiore lustro all’iniziativa.
XXIV                                                         Manuale della Professione Medica



Per un nuovo professionalismo medico
fondato sull’alleanza terapeutica*

     La malattia, al centro del tradizionale paradigma biomedico e al quale, a
partire dalla metà dell’800, si è saldamente ancorata la travolgente ascesa del
professionalismo medico del ventesimo secolo, oggi configura in realtà una
sorta di oggetto fluttuante all’interno dello spazio definito da tre diverse ed a
volte conflittuali rappresentazioni: quella del malato, quella del medico, quella
della società.
     In questo spazio si muovono con discrete fortune culture della salute e
della cura “non ortodosse”, alcune relativamente vecchie (medicine e pratiche
non convenzionali), altre del tutto nuove: il self-care, il well-being.
     La malattia, territorio indiscusso dei dottori, rappresenta in questi tempi,
o meglio in questo nuovo secolo, un fenomeno multidimensionale in costante
mutamento non solo per gli aspetti tecnico scientifici, ma anche come prodot-
to dell’interazione delle esperienze soggettive delle persone malate e dei nume-
rosi condizionamenti che la società nel suo complesso, per scelte economiche,
politiche ed etiche, impone alle pratiche professionali ed alle stesse possibilità
di scelta dei cittadini.
     La moltiplicazione e la segmentazione dei saperi e delle competenze in
medicina ed in sanità è paradossalmente diventato un tallone d’Achille della
tradizionale dominanza tecnica del medico, laddove ha prima determinato e
poi incentivato lo sviluppo di nuovi professionalismi sanitari che oggi lambi-
scono e talora invadono gli storici territori di attività esclusiva del medico e
dell’odontoiatra.
     Questi processi destabilizzano in modo pervasivo le basi cognitive e rela-
zionali dell’esercizio professionale, producendo evidenti disagi nella misura in
cui impongono risposte efficaci e coerenti ai cambiamenti che coinvolgono
medici, medicina e sanità, salvo scontare una sostanziale marginalità tecnica,
civile e sociale della professione.
     Anche questo ci insegna la storia che abbiamo inteso raccontare in questo vo-
lume dedicato a cento anni di professione, naturalmente vissuta in contesti socia-
li, civili e tecnico scientifici diversi ma straordinariamente accomunata da ragioni
e passioni professionali che intatte dobbiamo consegnare al secolo che verrà.

*Introduzione al volume Centenario	della	istituzione	degli	Ordini	dei	Medici, pubblicato da
FNOMCeO (2010). Per gentile concessione FNOMCeO.
Indice                                                                         XXV


     Abbiamo infatti bisogno della forza di quelle passioni e di quelle ragioni
per comprendere il fenomeno, all’apparenza paradossale, secondo il quale, nel
vissuto e nel percepito dei medici, siano avvertite profonde incertezze sui fini
e sugli scopi della medicina, della sanità e dello stesso esercizio professionale
in una fase in cui è invece in crescita esponenziale il grande patrimonio civile e
sociale che ha costruito l’ascesa e l’affermazione della dominanza del professio-
nalismo medico e cioè i saperi e i poteri della medicina sulla salute e sulla vita.
     Queste incertezze vanno affrontate individuando i determinanti dei gran-
di processi di cambiamento, valutando il loro impatto tecnico professionale,
etico e sociale sul complesso sistema delle cure e dell’assistenza, sulle pratiche
professionali, per contrastarne le derive minacciose, per accettarne invece le
sfide capaci di produrre miglioramenti e prospettare in tal modo un riposizio-
namento, autonomo e responsabile, della professione medica nel core di quei
processi decisionali che oggettivamente le competono e dai quali sempre più
spesso risulta emarginata. Oggi, forse più di ieri, non è facile rivendicare ruoli
autonomi ed avocare responsabilità in un contesto che, sempre più spesso,
mette in evidenza preoccupanti inadeguatezze del decisore politico ad assu-
mere le scelte che gli competono sugli aspetti direttamente connessi con il
corpo umano e con i suoi valori etici e civili e più in generale con le questioni
di carattere sanitario concernenti le garanzie dell’equità e dell’efficacia della
tutela della salute.
     Le scelte in sanità coinvolgono diritti dei cittadini e libertà delle persone e,
anche per questo, hanno bisogno di una politica buona, capace cioè di scegliere
gli indirizzi con autorevolezza, trasparenza e responsabilità, così come di una
gestione dei servizi di cura ed assistenza competente ed efficiente nell’uso delle
risorse.
     Questo cerchio virtuoso fatica a chiudersi, se i professionisti sono tenuti
nell’angolo, ridotti ad una anonima prima linea, esposta su un fronte scon-
finato di mediazioni difficili tra presunte infallibilità e i limiti oggettivi della
medicina e dei medici, tra domande infinite e risorse definite, tra speranze ed
evidenze, tra accessibilità e equità, tra chi decide e che cosa si decide.
     In questi nuovi contesti, assume una straordinaria rilevanza il compito di
esercitare un ruolo efficace di indirizzo e governo della qualità dell’esercizio
professionale non solo inteso come buona pratica tecnica ma anche come
consapevole e responsabile assunzione di responsabilità civili e sociali nella
garanzia del diritto alla tutela della salute nel secolo che verrà.
     La storia che proponiamo ci consegna la speranza di una missione possi-
XXVI                                                      Manuale della Professione Medica



bile, quella cioè di poter responsabilmente e legittimamente saldare interessi
professionali ad interessi generali della comunità.
     È ancora possibile che la professione medica possa cessare di subire e co-
minciare a stupire se abbandonerà logiche e culture del passato, troppo spesso
ridotte a mera difesa di interessi immediati e parcellizzati, nell’illusione miope
che salvando le rispettive parti si possa salvare il tutto.
     Queste logiche e queste culture hanno chiuso i medici nelle varie ridotte
professionali, i Sindacati di categoria, gli Ordini, le Società Medico-scientifi-
che, ognuno legittimamente ed orgogliosamen el nuovo paziente-impaziente
ed esigente, ma il frutto più prezioso di intelligenze, di culture, di esperienze
e sofferenze che hanno profondamente caratterizzato e talora condizionato i
profili etici, civili e sociali di grandi questioni attinenti a diritti costituzional-
mente protetti.
     Il Codice Deontologico, approvato nel dicembre 2006, si colloca all’inter-
no di questa tradizione e, rispetto al precedente del 1998 che aveva recepito
i principi bioetici della Convenzione di Oviedo, appare ancora più positivo
e propositivo, ancora meno paternalista e più lontano dalle suggestioni dei
vecchi poteri e dei tradizionali autoritarismi della medicina e dei medici, per
rafforzare invece una relazione medico paziente, equilibrata, di pari dignità,
fondata sull’informazione e sul consenso che, nel momento di ogni scelta, di-
venta un’alleanza.
     Un passaggio culturale e professionale non facile e non scontato che per al-
cuni suona ancora come una rinuncia o quantomeno come una intollerabile limi-
tazione all’esercizio di una delega storicamente dominio indiscusso dei medici, in
altre parole una sorta di capitolazione dell’autonomia del medico al prorompen-
te emergere di un forte protagonismo del cittadino nelle scelte, a questo titolo
variamente ridefinito come impaziente, consumatore, prepotente, esigente.
     Può così accadere, ed alcune esperienze lo confermano, che i conflitti oggi
effettivamente comprimenti l’autonomia dei medici ed oscuranti ruoli e poteri,
quali ad esempio i limiti oggettivi della medicina e dei medici a fronte di attese
illimitate, la sostenibilità economica dei servizi sanitari scioccamente giocata su
vincoli burocratici imposti, l’esasperato contenzioso medico legale, predatore
di fiducia e di risorse ed alla base di devastanti pratiche difensive, i laceranti
conflitti etici sulle scelte di inizio e fine vita, vengano talora identificati come
il prodotto di una ipertrofia del principio di autodeterminazione del paziente.
     Il tramonto della storica “dominanza medica” rischia così di scaricare tutto
il suo potenziale di frustrazioni professionali nella relazione di cura, sollecitan-
Indice                                                                      XXVII


do una sorta di restaurazione di un neo paternalismo illuminato, un ritorno al
passato improponibile ed per giunta incapace a curare quel disagio.
    La centralità dell’alleanza terapeutica è dunque rafforzata in uno scenario
di esercizio professionale nel quale i due soggetti della relazione di cura sono
attraversati da profondi e travolgenti cambiamenti.
    Il paziente è più consapevole dei suoi diritti, più informato e quindi più at-
tento a rivendicare ed esercitare il proprio protagonismo nelle scelte; il medico
è sempre più schiacciato tra i crescenti obblighi verso questo paziente e i vin-
coli del contenimento dei costi, spesso malamente imposti e quindi percepiti
come invadenti ed invasori delle sfere di autonomia e responsabilità proprie
dell’esercizio professionale.
    Ma è soprattutto cambiato il contenuto della relazione di cura:
• sul piano tecnico professionale, l’esplosione delle biotecnologie, della post
    genomica, delle nanotecnologie, mentre esalta le potenzialità del tradizio-
    nale paradigma biomedico della diagnosi e cura della malattia accenden-
    do attese e speranze quasi miracolistiche di nuovi straordinari poteri della
    medicina e dei medici sulla vita biologica dal suo inizio alla sua fine, fatica
    invece a far comprendere i propri limiti e a motivare gli insuccessi senza
    perdere fiducia e ruoli;
• sul piano etico alcune di queste straordinarie conquiste si accompagnano
    a conflitti bioetici che toccano (e lacerano) valori profondi della persona
    e della collettività, altre pongono seri ed inquietanti dilemmi di giustizia in
    ragione delle risorse limitate;
• sul piano civile e sociale l’accesso equo a servizi di tutela efficaci, appro-
    priati e sicuri sostanzia un diritto di cittadinanza, contribuendo a determi-
    nare senso di appartenenza ad una comunità ed ai suoi valori di solidarietà,
    di libertà, di tutela dei più fragili.
    Ai medici di questo nuovo secolo spetta pertanto il difficile compito di
trovare il filo del loro agire posto a garanzia della dignità e della libertà del
paziente, delle sue scelte, della sua salute fisica e psichica, del sollievo della
sofferenza e della sua vita in una relazione di cura costantemente tesa a realiz-
zare un rapporto paritario ed equo, capace cioè di ascoltare ed offrire risposte
diverse a domande diverse.
    L’autonomia decisionale del cittadino, che si esprime nel consenso/dis-
senso informato, è l’elemento fondante di questa alleanza terapeutica al pari
dell’autonomia e della responsabilità del medico nell’esercizio delle sue fun-
zioni di garanzia. In questo equilibrio, alla tutela ed al rispetto della libertà di
XXVIII                                                   Manuale della Professione Medica



scelta della persona assistita deve corrispondere la tutela ed il rispetto della
autonomia e responsabilità del medico, in ragione della sua scienza e coscienza.
     Lo straordinario incontro, ogni volta unico e irripetibile, di libertà e respon-
sabilità non ha dunque per il nostro Codice Deontologico natura meramente
contrattualistica, ma esprime l’autentico e moderno ruolo del medico nell’eser-
cizio delle sue funzioni di garanzia.
     In questo nucleo forte di relazioni etiche, civili e tecnico-professionali il
soggetto di cura e il curante, ciascuno “auto-re” di scelte, esprimono entrambi
l’autonomia e la responsabilità che caratterizza ogni alleanza terapeutica e che
in tal senso compiutamente rappresenta il luogo, il tempo e lo strumento per
dare forza, autorevolezza e legittimazione a chi decide e a quanto si decide.
     Più in generale, in un progetto che si propone di superare il disagio profes-
sionale di questi tempi, ci deve animare il comune disegno di una Professione
vicina alle Istituzioni sanitarie, a supporto dei loro compiti di tutela della salute
pubblica, ed ai cittadini soprattutto dove e quando sono oltraggiati da disin-
formazione, silenzi, incapacità amministrative e colpiti nei loro diritti alla tutela
della salute da una devastazione dei territori e degli ambienti di vita e di lavoro.
     Una vicinanza ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro inquietudini è oggi più
che mai indispensabile per dare risposte forti ed equilibrate ai dubbi e alle
incertezze tecniche, civili, etiche, che il travolgente sviluppo della medicina
inevitabilmente propone, non dimenticando mai che anche in un mondo do-
minato dalle tecnologie, le parole, gli sguardi e le emozioni sono straordinari
strumenti di cura.
     Dobbiamo tutelare i nostri giovani, garantendone l’ottimale formazione di
base e specialistica, favorendo il loro ingresso esperto nella professione, pro-
muovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze derivanti da fonti
autorevoli e libere da conflitti di interesse.
     È nostro compito contribuire a rendere il sistema sanitario affidabile per
i cittadini, a vincere la sfida della sostenibilità economica assumendoci la re-
sponsabilità morale e tecnico-professionale dell’uso appropriato delle risorse.
     Credo che questo sia l’appuntamento a cui ci chiama l’avvio del secolo
nuovo che si spalanca dinnanzi a noi. Non lo possiamo mancare per ritornare
ad essere autori orgogliosi del nostro futuro e cittadini responsabili del nostro
paese.
Prefazione
                                                                         Aldo Pagni




     La deontologia, intesa come il complesso delle norme di comportamento
del professionista, ha carattere essenzialmente etico, ma il rapporto del medico
con la società, e la potenza della tecnologia sanitaria, hanno reso certamente
complessi e ineliminabili, anche se discussi, i collegamenti tra la morale e le leggi.
     Anche perché la deontologia (deon + logos), il discorso su ciò che si deve fare, o
la scienza del dovere, resta un ampio ed elastico spazio etico-teorico, nel quale
l’aggiunta professionale richiama ai doveri etico-sociali inerenti l’esercizio di una
professione.
     Tuttavia, la deontologia e il Codice deontologico non sono la stessa cosa,
anche se strettamente collegati. Il Codice contiene norme deontologiche giuri-
diche (che aspirano a divenire leggi), che disciplinano la pratica relativa a que-
stioni concrete e specifiche frequentemente rivisitate, in relazione ai cambia-
menti sociali e tecnici emergenti. La deontologia rimane il fondamento della
riflessione filosofica intorno a quei principi di etica medica, che prendendo
le mosse dal Giuramento di Ippocrate sono giunti fino al giuramento attuale.

   Etica
    In generale è la scienza della condotta, e si riferisce «all’insieme di scritti e
discorsi nei quali si presentano riflessioni sui problemi che si pongono per
gli esseri umani quando agiscono e cercano regole e principi da seguire nelle
diverse dimensioni della loro vita pratica» (E. Lecaldano)
    Nella storia del pensiero umano, dall’antichità ai nostri giorni, si sono
intrecciate variamente due concezioni fondamentali, che devono essere tenute
sempre presenti quando si discute di etica.

1. Una la considera come la	scienza	del	fine	cui la condotta degli uomini deve
   essere indirizzata e dei mezzi per raggiungerlo. Sia il fine che i mezzi sono
   dedotti dalla natura dell’uomo.
   Essa parla il linguaggio dell’ideale a cui l’uomo è indirizzato dalla sua natura,
   e per conseguenza dalla “natura” o “essenza” o “sostanza” dell’uomo.
XXX                                                     Manuale della Professione Medica



   In questa concezione la nozione del bene corrisponde a una realtà perfetta
   (Aristotele e S. Tommaso: «il bene è la felicità» deducibile dalla natura razio-
   nale dell’uomo).
2. L’altra la concepisce come la scienza del movente della condotta umana e cerca di
   determinare tale movente per dirigere o disciplinare la condotta stessa.
   Essa, quindi, si occupa dei “motivi” o delle “cause” della condotta umana
   o delle forze che la determinano, e pretende di attenersi al riconoscimento
   dei fatti.
   In questa concezione la nozione di bene è un oggetto di desiderio, normal-
   mente istintivo, di qualcosa che sentiamo come mancante e il cui possesso
   da soddisfazione («il bene è il piacere», come movente abituale e costante
   della condotta umana).

    Considerazioni generali
1. L’Etica non è immutabile ed è oggetto di continue riflessioni e polemiche.
   Sartre aveva osservato che i periodi nei quali si avverte il bisogno di etica
   sono quelli di conflitto, di incertezza e di ricerca di nuovi orizzonti, non
   quelli in cui certi ideali sembrano realizzarsi, bensì quelli di trasformazione,
   di ricerca di disorientamento.
2. Poiché la nozione di bene mostrava una certa ambiguità, corrispondente alle
   due concezioni prima citate (Bene significa ciò che è (per il fatto che è), o
   ciò che è oggetto di aspirazione e di desiderio ?), nel XIX secolo la nozione di
   valore soppiantò quella di bene nelle discussioni morali, anche per l’amplia-
   mento dato al significato economico del termine.
   E tuttavia, nello stesso periodo, si ebbe nella teoria dei valori una distin-
   zione analoga a quella che aveva caratterizzato la teoria del bene: 1. Un
   valore metafisico	o	assolutistico, indipendente dai suoi rapporti con l’uomo. 2.
   Un valore empiristico o soggettivistico, in stretto rapporto con l’uomo, o con le
   attività e il mondo umano.
3. La filosofia morale suscita oggi i maggiori interessi e i maggiori dibattiti,
   ma secondo B. Williams, J. Mackie, T. Nagel e altri, non riuscirebbe a for-
   nire motivazioni plausibili alle sue pretese legiferanti per molteplici motivi:
   a. La crisi delle credenze morali comuni.
   b. Il declino delle visioni totalizzanti della realtà e della storia.
   c. Gli sviluppi della scienza e della tecnica in grado di intervenire e modi-
       ficare la costituzione biologica e psichica dell’uomo.
Prefazione                                                                       XXXI


    d. La complessità del vivere moderno e l’individuazione di nuovi codici di
        comportamento.
    e. La necessità di garantire la coesistenza tra razze, culture e forme di vita
        diverse.
La combinazione di questi motivi spiega perché, a partire dagli anni ’70, la rifles-
sione di alcuni pensatori sui problemi concreti degli esseri umani sia divenuta una
denuncia e una contestazione dell’utilità di una ricerca esclusivamente meta-etica e
astratta, irrilevante per i problemi pratici e reali degli uomini.

      La svolta è stata definita l’irruzione dell’etica applicata, il proliferare di una
serie di ricerche etiche interessate alla soluzione di questioni morali specifiche:
la bioetica, l’etica degli affari, l’etica dell’ambiente e quella degli animali, l’etica
dei differenti trattamenti di persone di sesso diverso, l’etica delle generazioni
future, l’etica dell’intelligenza artificiale ecc.
     Insieme alla ricchezza di queste riflessioni, e del dibattito che ne consegue,
non possiamo neanche escludere che, in assenza di teorie generali e di un
nucleo etico comune, questo specializzarsi e professionalizzarsi dei vari campi
dell’etica applicata non possa provocare una pericolosa frammentazione.
     L’etica medica non corre, tuttavia, questo pericolo perché, dagli anni ’90,
sulla base dei principi che risalgono agli albori della civiltà, i medici hanno
sempre affrontato responsabilmente i nuovi problemi etici generati dagli svi-
luppi della medicina in tema di nascita, morte e cura degli esseri umani, che
richiedevano soluzioni urgenti, e non potevano essere soddisfatte né dalle leggi
né dalla meta-etica.
     In questa prospettiva, scrisse S.E. Toulmin nel 1986, la medicina ha salvato
l’etica dall’astrattezza.

    Etica medica
   Da sempre filosofia e medicina sono state intrecciate, e tale intreccio è
continuato almeno fino al XVI secolo quando gli studi medici e quelli filosofici
facevano parte del curriculum degli studi di coloro che volevano esercitare la
professione di medico.
   La separazione avvenne nel XIX secolo con l’introduzione del metodo speri-
mentale in medicina di C. Bernard, quando la disciplina si trasformò in una scienza.
   Dalla metà del secolo scorso i progressi compiuti dalle conoscenze mediche
hanno sollevato molti problemi filosofici, sia sotto il profilo dell’epistemologia
XXXII                                                   Manuale della Professione Medica



del sapere medico, che dell’analisi dell’agire medico, e il cammino della medi-
cina e quello della filosofia hanno ricominciato nuovamente ad incontrarsi.
    Quei progressi hanno richiamato anche l’attenzione dei sociologi sui rap-
porti tra società e medicina, l’interesse per le valutazioni economiche nelle
decisioni dei medici, e nel ’70 la nascita della bioetica, definita come «lo studio
sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura
della salute, quando tale condotta viene esaminata alla luce dei valori e dei
principi morali».
    Le riflessioni e le ricerche della bioetica hanno preso in esame una grande
quantità di problemi: dall’eutanasia all’aborto, dallo statuto dell’embrione alla
fecondazione assistita, dall’accanimento terapeutico alla fine della vita, dalla
natura della persona al suo rispetto, dalla genetica alla sperimentazione animale
e a quella clinica, e sicuramente hanno influenzato positivamente la deontolo-
gia medica.
    In questi ultimi tempi, tuttavia, la bioetica, trasformatasi da riflessione di
filosofia morale in un’etica normativa ispiratrice di provvedimenti legislativi ad
hoc, ha rischiato di far sparire i confini tra bioetica, etica medica e deontologia,
ignorando che l’etica medica, ispiratrice della deontologia, è per tradizione mil-
lenaria equidistante da etiche laiche e religiose contrapposte.
    La medicina in quanto tale non si configura come una ricerca scientifica
della verità, bensì come un’applicazione pratica delle conoscenze scientifiche
in rapporto alle esigenze imposte dal contesto umano, unico e irripetibile, nel
quale si svolge l’incontro clinico
    La medicina, infatti, è una prassi particolare, un’attività scientifica volta al
bene del paziente. Le decisioni prese dal medico sono intese soprattutto a indi-
viduare il procedimento terapeutico “buono e giusto” per il singolo paziente
che ha in cura. È questa specifica constatazione a legare la medicina all’etica,
perché una decisione clinica non è mai un atto puramente cognitivo, ma ha
sempre un fine che è di natura etica e si identifica con il bene del paziente.
    E.D. Pellegrino, insieme al suo collaboratore D.C. Thomasma, ha soste-
nuto che ciò che chiamiamo il bene del paziente è composto da quattro ele-
menti diversi: 1. Il bene biomedico. 2. Il bene percepito dal paziente. 3. Il bene
del paziente in quanto persona. 4. Il bene supremo, secondo cui il paziente
regola le sue scelte.
     «Per esercitare la professione medica in modo virtuoso, hanno scritto,
sono necessarie alcune disposizioni: senza dubbio l’attenzione scrupolosa alla
Prefazione                                                                 XXXIII


conoscenza e anche all’abilità tecnica, ma anche la compassione (…), la bene-
ficità e la benevolenza (…), l’onestà e la fedeltà alle promesse; forse talvolta
anche il coraggio. Si tratta dell’intero elenco delle virtù definite da Aristotele:
giustizia, coraggio, temperanza, magnanimità, generosità, mitezza, prudenza,
saggeza».

    Deontologia
    La deontologia medica si alimenta, come scrive Barni, «ancora dell’inesau-
sta sorgente dell’etica medica, ispiratrice dei doveri di ogni tutore della salute,
che nei millenni della civiltà occidentale si è deprivata, sia pure in parte, delle
arcane suggestioni e dei fatalismi esoterici, ancora peraltro dominanti sull’altra
medicina».
    La deontologia essendo la traduzione dei principi etici della medicina, non
deve mai contrastare con questi e deve rispettare l’equilibrata coesistenza tra
diritti del cittadino e doveri del medico.
    “La notevole mole di documenti diffusi nel corso degli ultimi anni (rispetto
alla storia millenaria della medicina), aveva scritto F. Introna nel 1996, dimostra
che l’Etica professionale medica (e quindi la somma dei doveri da osservare
per rispettare quell’Etica), non tanto è cambiata (né poteva cambiare) quanto
si è complicata per due motivi principali:

1. Ai doveri del medico (che sono sostanzialmente quelli di sempre), si affian-
   cano i diritti dei cittadini onde più chiaro diventa il principio secondo cui
   il primo dovere del medico sta nel rispettare “i diritti dell’uomo”, sano,
   malato, fanciullo o anziano, libero o prigioniero, povero o ricco, modesto
   oppure illustre.
2. Il progresso tecnologico della medicina, nella diagnosi e nella terapia,
   suscita dubbi, timori e interrogativi nel medico impegnato in uno speci-
   fico caso, e poiché egli non sempre ha un’autentica sensibilità e una prepa-
   razione culturale nel campo dell’etica, il Codice deontologico gli fornisce
   una Guida (ovverosia un reticolo di norme etiche dettagliate) per decidere
   come comportarsi.
Riflessioni per una
      nuova deontologia
Nel centenario degli Ordini dei Medici
Indice                                                                              1


     Etica e deontologia
     Le radici storico-culturali della bioetica e del biodiritto, categorie conven-
zionali atte a ispirare e definire un’armoniosa biopolitica, forse inattingibile
ma necessariamente perseguibile a livello globale e nazionale, si alimentano
ancora dalla inesausta sorgente dell’etica medica, ispiratrice dei doveri di ogni
tutore della salute, che nei millenni della civiltà occidentale si è deprivata, sia
pure in parte, delle arcane suggestioni e dei fatalismi esoterici, ancor peraltro
dominanti sull’altra medicina (nota 1). Le alterne vocazioni relazionali tra ga-
ranti, operatori e fruitori del progresso tecnico-scientifico hanno in effetti ser-
bato, pur nella tensione massima del nostro tempo, la continuità del filo rosso
dell’umanesimo. E il medico, oggi meno che mai solista nella concertazione e
nell’esecuzione di un’adeguata tutela della salute, raccoglie ed esprime, nell’es-
senzialità simbolica e nella responsabilità delle scelte, la chiave di lettura del
camaleontico scibile conoscitivo essenziale e variabile in ogni vicenda diagno-
stica e curativa della malattia dell’uomo, intesa sempre di più in un’accezione di
benessere, ieri sconosciuta, oggi controversa.
     L’etica medica ha dunque percorso e innervato la storia della medicina, anzi
ne ha supplito la scientificità in proporzione inversa dall’aurora ippocratica
del nostro tempo sanitario, costituendosi, d’altronde, come garanzia per una
incompiuta liberazione dalle ormai remote presunzioni magiche e paternalisti-
che e dall’agghiacciante dottrina moderna della onnipotenza scientifica e per
una rispettosa valorizzazione di un patrimonio sociale, la salute, la vita, sempre
meglio inteso nella sua duplice pertinenza individuale e collettiva e scandito nei
termini non necessariamente coincidenti di sacralità e di qualità.
     Il rivoluzionario incontro tra buona medicina e buona filosofia, soprattutto
politica, non rifiuta in effetti il retaggio di un mito, di un giuramento (nota 2) che
il tempo ha peraltro sfumato e sfrondato serbandone non tanto le ridondanze
retoriche, quanto il magistero civile per una sintonia vecchia e nuova tra scienza
e coscienza, tra autonomia e responsabilità: termini che definiscono il senso
della vera alleanza terapeutica da perseguire non tanto tra persone quanto tra
doverosità intimamente sentite e/o coerentemente disciplinate, seguendo un
percorso tortuoso ma essenziale al fine di offrire giusti indirizzi alla missione
medica, verso una acquietante ed equa dimensione giuridica. Si staglia così
e si alimenta proficuamente una categoria nomologica, incisa nella coscienza
prima che nelle tavole, la deontologia medica, magmatico ma imprescindibile com-
plesso di precetti, variamente intesi, talvolta solo teoricamente sentiti e spesso
non compresi dai personali egoismi e dal pubblico potere: ma pur sempre
2                                                       Manuale della Professione Medica



posti a salvaguardia reciproca dei protagonisti della vicenda sanitaria (nota 3),
così come esige la nostra Costituzione repubblicana.
    Nel nostro paese il ruolo formativo della dottrina deontologica anche nei
suoi riflessi giuridici è stato da almeno tre secoli assunto da una disciplina, la
medicina legale, sviluppatasi nella sua autonomia in ossequio alla necessità tutta
moderna e civile di stabilire regole e metodi e di fornire specialisti per un im-
pegno pubblico e privato, alimentato da un modus operandi tecnico-culturale e da
una forma mentis professionale, sempre più arricchiti e potenziati dal progresso
scientifico, essenzialmente versati sulla condizione umana, attenti allo sviluppo
della persona sino alla fine della vita e oltre, passando attraverso le catego-
rie della maturazione somatica e mentale, della sessualità, della riproduzione,
della malattia, della lesività, delle inabilità; una disciplina che non poteva non
assumere connotazioni e responsabilità socio-politiche ed etiche oltre che me-
ramente criminalistiche, quest’ultime, di peculiare e specifico interesse forense
(nota 4).
    Così la deontologia italiana si è qualificata sempre di più e sempre meglio
(nota 5), a sua volta diversificando la nostra medicina legale dalle consorelle an-
glosassoni e nordeuropee (inflessibilmente rimaste a presidiare la fucina delle
funzioni criminalistico-forensi, d’altronde connaturate al sistema di common law)
(nota 6), rendendola sensibile stazione ricevente di stimolazioni sociali, opifi-
cio operoso di soluzioni e di valutazioni in ambito assicurativo, assistenziale,
pensionistico, sempre presente là dove la società organizzata recluta paradigmi
scientifici e capacità d’apprezzamenti tecnici equi e controllabili, assolutamente
necessari allorché previsioni normative e pulsioni etiche esigano giudizi relativi
al substrato biologico, fisico e mentale della persona. Così si è consolidata una
vocazione al biodiritto specialmente in ambito di medicina pubblica, allorché si
è resa necessaria la doverosa e talvolta ineludibile collaborazione della medicina
e del medico e dei professionisti sanitari ai fini dell’affermazione e del soddi-
sfacimento di esigenze umane, non soltanto protettive della salute e della vita
di ciascuna persona (anch’esse peraltro esperibili solo nel rispetto dei diritti
fondamentali dell’individuo: alla riservatezza, alla libertà, alla dignità) ma an-
che (e in armonia con le prime) strumentali per una difesa sociale sempre più
attenta e matura contro il delitto, le inabilità e le disuguaglianze, contribuen-
do così all’edificazione di un sistema sociosanitario ispirato all’efficienza, alla
qualità, alla sicurezza, all’eticità. Ed è qui che la deontologia acquisisce anche
una necessaria dimensione giuridica per opera di norme non solo autoctone,
ma anche strettamente correlate alla giurisdizione che peraltro non possono
né debbono forzare (queste ultime) né la libertà professionale, né l’autonomia
Riflessioni per una nuova deontologia                                               3


scientifica, né la coscienza dell’operatore e tanto meno la libertà e la dignità dei
cittadini, come è in altri momenti sciaguratamente occorso (nota 7).
     Le regole	giuridiche, e in primo luogo quelle penali e quelle afferenti al diritto
sanitario, dalla tutela del segreto medico (art. 622 cp), all’obbligo di referto (art.
365 cp), di denuncia delle malattie infettive e diffusive e di certificazioni (fino
alle questioni inerenti la sperimentazione nell’uomo e la tutela della privacy) e
l’etica medica, genuinamente laica seppure attenta e non indifferente a una cul-
tura assistenziale permeata di messaggi d’ispirazione pastorale (nota 8), hanno
slatentizzato la prevalente essenza pubblicistica della deontologia italiana. Essa
ha saputo rendersi sensibile più di ogni altra disciplina medica, nella secon-
da metà del Novecento, alle raccomandazioni sopranazionali d’indole bioeti-
ca relative alle intemperanze della ricerca (fin dalla sentenza di Norimberga di
condanna dei medici nazisti), alle grandi vulnerabilità globali quali colpiscono
segnatamente il bambino, la donna, gli handicappati, i diversi, alle degradazioni
dell’ecosistema, all’esasperarsi delle disuguaglianze, trovandosi così nelle con-
dizioni ideali per raccogliere il messaggio esaltante (e ormai tradito) di una bio-
etica sorta non tanto dal magma delle speculazioni di filosofia politica e morale,
quanto da soprassalti di responsabilità nei confronti delle energie slatentizzate
dal progresso e intesa come presidio atto a denunciare e, se del caso, a contra-
stare la pervasività della speculazione scientifica (spinta talora dall’avventuri-
smo) fin nelle più intime matrici biologiche della vita, e quindi appassionata ai
temi di frontiera che indagano e prospettano l’essere e il divenire dell’uomo,
ma anche felicemente interessata ai problemi del quotidiano, inerenti la tutela
della salute, della riservatezza, della sicurezza, della dignità personale.
     Si è così affermata – ed è questo un dato fortemente positivo – la nuova
deontologia (doverosità) del medico e degli altri esercenti le professioni sanita-
rie, che tende a ricercare nel professionista sanitario spazi di attenzione e di
sensibilità per gli aspetti umanistici e morali, essenziali quanto quelli tecnici,
per l’esercizio dell’arte sanitaria e che permea di saldezza giuridica e di signifi-
catività etica i nuovi codici comportamentali ispirati anche e sempre di più da
direttive sopranazionali generali (come la Convenzione	di	Oviedo	sui	diritti	dell’uomo	
e la bioetica, siglata il 4 aprile 1997 e da tempo ratificata dal Parlamento italiano)
(nota 9) e da codificazioni particolari e nuovissime (sulle tossicodipendenze,
sulla sperimentazione dei farmaci, sulla tutela della privacy, sulla terapia del do-
lore, sull’accertamento della morte, sui trapianti d’organo ecc.) (nota 10).
     La deontologia ha fatto tesoro dei principi bioetici fondamentali conden-
sandoli e consolidandoli nel Codice di Deontologia medica, trasferendoli quali do-
veri ineludibili nella propria trattatistica e affidandoli alla coscienza del medico
4                                                          Manuale della Professione Medica



(nota 11). E sebbene nella profusione di regole deontologiche si senta vivis-
sima l’ispirazione proficua di una bioetica sostenitrice (nota 12), l’obiettivo
epistemologico anela comunque all’armonia possibile tra scienza, diritto (qui
espresso in primo luogo dalla Carta costituzionale) e morale cui è essenziale
l’accettazione consapevole e preparata ad accogliere da parte di ciascuno re-
sponsabilità eticamente e giuridicamente irrifiutabili.
     Il contributo della bioetica
     La deontologia medica fino agli ultimi decenni del secolo scorso è sta-
ta limitata, nell’insegnamento universitario e nell’aggiornamento spinto sino
all’Educazione Medica Continua, all’enunciazione dottrinaria e all’applicazione
pratica degli articoli dei codici penale e di procedura penale, e delle leggi spe-
ciali di rilievo penale e sanitario, nonché del Testo Unico delle leggi sanitarie a
stento sopravvissuto al furore delle autonomie, dedicati alla refertazione, alla
certificazione, alle denunce sanitarie, all’accertamento della morte, ai trapianti
di organi ecc. Venne dunque il tempo, intorno agli anni ’90 dello scorso secolo,
della permeazione bioetica, di chiara matrice nordamericana, spesso fideistica-
mente invocata quasi che il medico italiano fosse stato fino ad allora insensibile
al richiamo dell’umanesimo solidaristico, carattere sempre, in realtà, presente e
in lui vivido per l’antico influsso ippocratico e per i richiami culturali recepiti
anche dalla Costituzione. Se ne fecero promotori e partecipi filosofi e moralisti
nel sogno e nel segno di una medicina finalmente sensibile alla realtà sociale,
intesa non tanto alla stregua di oggetto di pietas e obiettivo di “beneficità” oltre
che di scienza, quanto come matrice di diritti civili non necessariamente blin-
dati dalle norme del diritto positivo. Eppure molto era già stato scolpito con
vigorosa precisione ma, peraltro troppo lentamente inteso, nella Costituzione
della Repubblica entrata in vigore fin dal 1° gennaio 1948.
     La medicina legale se ne fa ancora una volta protagonista e con prontezza ne
rivendica il magistero nel Documento di Erice sui rapporti della bioetica e della deon-
tologia	medica, entrato più tardi in un oblio senza orizzonti (nota 13).	Il ruolo
decisivo del documento di Erice, e il riflesso pragmatico nell’applicazione del
messaggio della bioetica, era già stato sussunto dalla Società italiana di Medicina
legale stessa nella felice armonia del suo patrimonio (nota 14) scientifico e di-
dattico (Congresso della SIMLA di Bari del 1989). La Federazione Nazionale
dei Medici (FNOMCeO), interpretando il malessere di una professione lusin-
gata dal novum bioetico e, per contro, raggelata nell’interpretazione in chiave
difensivistica dei doveri della medicina e del medico quali delineati dalla Ma-
gistratura e in particolare dalla Cassazione penale ed espressivi di un rigore
Riflessioni per una nuova deontologia                                             5


inusitato nei confronti del medico poco avvezzo al rispetto dell’autonomia del
paziente (negata d’altronde dai più accaniti esegeti del paternalismo e della be-
neficità), riscopriva contemporaneamente il senso più ampio della deontologia,
offrendole un respiro nuovo, straordinario, ancor più profondo nei subentranti
Codici di Deontologia medica e soprattutto nelle edizioni del 7 ottobre 1998
e del 12 dicembre 2006, ove sono riversati principi e direttive di ispirazione
sopranazionale e sono ripercorse le stesse ragioni istituzionali e giudiziarie non
pedissequamente considerate e subite, ma scolpite con la forza della ragione
insita nell’etica della responsabilità. Del che sarà più ampiamente trattato.
    Certamente due fattori esterni vi hanno contribuito, l’uno di segno nega-
tivo, l’altro di valenza assolutamente positiva: da una parte l’implosione del-
la bioetica, “otre dei venti” improvvisamente apertosi fino a scatenare una
devastante tempesta ideologica, dottrinaria e legislativa intorno ai valori della
persona e, quindi, agli scopi stessi della medicina, dall’altra parte l’interpreta-
zione autentica della Costituzione della Repubblica, da parte della Corte Costi-
tuzionale, ribelle a ogni pretesa del legislatore, regionale o nazionale che sia, di
legiferare in tema di scelte anche tecniche del medico: tendenza da respingere
in quanto espressiva di un preoccupante e progressivo disconoscimento della
libertà professionale e scientifica che troverà in Italia, nella legge 40 del 19
febbraio 2004 sulla procreazione assistita e nei puntigliosi orientamenti legi-
slativi sulle direttive anticipate, le più evidenti espressioni. Ne riemerge (anche
grazie al continuo messaggio della Consulta), tutto da difendere e sostenere,
una deontologia professionale, fondata su scienza e coscienza, su autonomia e
responsabilità, su informazione e consenso. Ed essa soccorre e salvaguarda
il medico sensibile all’ascolto della voce del cittadino, ferma restando la sua
posizione di garanzia nei confronti della tutela della pubblica salute e della
pubblica incolumità quando entrino in gioco interessi della collettività e del
mondo del lavoro democraticamente riconosciuti. D’altronde, le bioetiche viep-
più si dividono, e in modo sconvolgente sul ruolo da attribuire all’autonomia
del paziente, alimentando spesso il pallido ricorso all’astensionistica medicina
della prudenza (melius	deficere	quam	abundare).
    Ed è così che si è affermato con forza il significato normativo e disciplinare
degli Ordini professionali e in particolare dei medici, ma anche degli infermieri
e degli altri professionisti sanitari (nota 15), attraverso Codici non più corpo-
rativi o autoreferenziali, ma esplicitamente capaci di recuperare, a motivo della
preminente funzione formativa e disciplinare degli Ordini, l’ordito e il retaggio
codicistico, prevalentemente orientandoli al rispetto di dettami etici e pratici che
(pur nel quadro e sotto l’imperio delle regole generali dell’ordinamento ovvia-
6                                                             Manuale della Professione Medica



mente valide erga	omnes, medici compresi) esprimono il senso proprio di direttive
operanti nel particolare contesto di delicatissimi impegni, relativi, ad esempio,
ai trattamenti di fine vita, alla contemporanea reiezione dell’eutanasia attiva e
dell’accanimento terapeutico, alla legittimazione della leniterapia e delle terapie
del dolore, al rispetto della vita che si forma e dell’autonomia della persona (che
non può essere mortificata al solo ruolo di paziente). Ne emergono una fisiono-
mia del medico e un afflato professionale, sensibili al contemporaneo apporto
della scientia e della humanitas. L’ultimo atto che i giuristi auspicano (nota 16)
è il riconoscimento della deontologia, non solo come dottrina e come guida
comportamentale, ma anche come autentica espressione di disciplina giuridica,
ancorché molta strada debba percorrersi – ma il tempo è ormai venuto – per
stabilire ex lege un più chiaro compito e onere degli Ordini dei Medici chirurghi
e degli odontoiatri che trasformi, oltre il centenario, un discusso aggregato rap-
presentativo in un’autorità garante per la professione e per la società (nota 17).
Ma qualcosa è già presente nel Giuramento del medico, premesso al più recente
Codice deontologico, l’impegno cioè, «di	prestare	la	mia	opera	con	diligenza,	perizia	
e	prudenza	secondo	scienza	e	coscienza	e	osservando	le	norme	deontologiche	della	medicina	e	
quelle	giuridiche	che	non	risultino	in	contrasto	con	la	mia	professione». Si afferma così che
la dignità della professione non è orpello corporativo ma espressione di autono-
mia scientifica e morale, bisognosa di contorni severi (quale tra l’altro l’ascolto
della voce di chi soffre) eppur capace di incidere ancora in difesa delle proprie
libertà e delle proprie dignità con l’inderogabilità dell’obbligo di rendere conto
immediato e documentario delle proprie scelte), ma non turbativi della sacralità
anche etimologica dell’essere professionista (da profiteor). E tutto ciò va inteso nel
suo ordito civile e non solo “morale”, in quanto contiene e documenta precetti
squisitamente medico-legali, fondati sul convinto e contagioso principio per cui
la deontologia è e resta momento formativo di un aperto e duttile biodiritto, anche
perché già regolata da uno statuto o da uno strumento giurisprudenziale e disci-
plinare fatto di prescrizioni la cui inosservanza è (dovrebbe essere) produttiva di
sanzioni disciplinari, ben più efficaci, a mio avviso, del calvario giudiziario.
     La massima beneficità	 della bioetica si è per l’appunto espressa in ambito
culturale-normativo, tanto nello sviluppo di idee e di impegni (basti pensare
ad alcuni fondamentali prodotti del Comitato nazionale per la Bioetica), quan-
to nella permeazione etico-deontologica dei codici professionali e in primis di
quelli dei medici (2006) e degli infermieri (2009): e non è davvero un picco-
lissimo merito, se è ormai certo come vetuste norme di mera prassi opera-
tiva e corporativa si siano tradotte in regole di vita professionale concepita
nell’effettivo rapporto del sanitario con la persona assistita in ordine ai valori
Riflessioni per una nuova deontologia                                               7


della vita, della libertà, del benessere individuale e collettivo. Meno fertile si è
rivelato invece il rapporto bioetica-diritto soprattutto nell’elaborazione legisla-
tiva quando ha manifestamente posto in crisi il principio di laicità, su cui tutti
concordano ma solo a parole (nota 18). Bisogna tuttavia convenire che se è
vero che alle parole e alle norme dovrebbero infine seguire i fatti, le scelte, è
altrettanto innegabile la vischiosità del come,	dove,	quando. La difficoltà maggiore
sta forse e ancora nell’equivoco etimo della parola bioetica – purtroppo – sem-
pre più nebuloso (nota 19).
     D’altronde, il bisogno di riflessione è sentito anche a livello internazionale da
parte di chi ritiene che la bioetica sia «diventata una costellazione di giudizi in-
tuitivi o addirittura di principi assoluti in nome dei quali si pretende di sciogliere
le questioni più delicate nel campo della ricerca scientifica e della pratica medica
[…] con il risultato che spesso viene privilegiata una linea di condotta apodittica,
in quanto priva di qualsiasi condivisione». Evidentemente è qui riproponibile il
problema di una riconsiderazione della materia non solo sotto il profilo filosofi-
co e/o epistemologico ma soprattutto nel cimento della pratica, che in definitiva
investe e responsabilizza la temperie deontologica e – per logica derivazione – la
medicina legale.
     Il problema di base se l’è posto uno psicologo lucidissimo, Jonathan Baron,
nel suo studio Against	Bioethics (2006, edito in Italia nel 2008), ove viene esaltata
la teoria delle decisioni responsabili. Come scrive Massarenti nella prefazione
all’edizione italiana, «tale teoria assomma i pregi della prospettiva morale utili-
taristica con l’analiticità della teoria delle decisioni razionali» sicché «la bioeti-
ca, affrontando questioni come la sperimentazione sull’uomo, la possibilità di
migliorare la natura attraverso la genetica e i farmaci, la riproduzione assistita,
le questioni di fine vita (che racchiudono le direttive anticipate, l’eutanasia e la
donazione d’organi), il paternalismo medico e il consenso informato, il conflit-
to d’interesse e la ricerca farmaceutica, dovrebbe far tesoro – almeno – di uno
dei progressi di ricerca scientifica del ’900: la teoria delle decisioni razionali,
appunto». Forse, come per ogni sapere, serviva alla bioetica applicata un metodo
di lavoro (almeno quello) condiviso: «nella formulazione dei pareri, della diffu-
sione degli insegnamenti, nella trattazione delle emergenze (proprie della pratica
professionale), nella funzione, infine, degli operatori» (nota 20), un metodo
che a essa è sfuggito di mano.
     In definitiva, la summa dei doveri del medico cui questa trattazione è dedi-
cata merita ormai una nuova interpretazione dei doveri che superi le vecchie
elencazioni e classificazioni, traducendo lo scibile operativo scandito da una
complessa serie di impegni e di garanzie assolutamente diversificata, molti dei
8                                                            Manuale della Professione Medica



quali offrono plurime modalità e compiti aggiuntivi al nucleo centrale e unita-
rio dell’attività medica, che non è solo diagnosi e terapia, che non è più esclu-
sivamente prevenzione, assistenza, riabilitazione (nota 21) ma sussume nella
sua inscindibile unicità il rapporto, la relazione (che è ben più di una alleanza)
tra medico e cittadino, tra medicina e società: un rapporto che non è orpello
formale sia pur doveroso, ma condizione di perfezione di un’attività articolata
ormai su chiare fasi, talune delle quali oserei definire precliniche. Sicché la
relazione, antecedente e successiva al consenso	informato, rappresenta, più che un
dovere, una componente preliminare dell’atto medico, senza la quale o in difet-
to della quale l’atto è di per sé imperfetto quando non illecito. Ed è un concetto,
questo, che tratto com’è dal principio fondante della bioetica (l’autonomia) ma
anche e soprattutto, per quanto ci riguarda, dalla Costituzione della Repubblica
(art. 32), trasforma un dovere medico in un diritto e al contempo in un carattere
essenziale della professione medica al duplice livello culturale e operativo. Ne
deriva l’obbligo di una riconsiderazione complessiva dei doveri del medico, che
vanno ormai distinti in doveri propri del professionista esercente di un servizio
di pubblica necessità, impegnato a soddisfare esigenze generali di tutela della sa-
lute e doveri etico-giuridici del professionista verso la persona, verso il singolo
cittadino, verso il paziente (se ancora si voglia utilizzare un termine assai discuti-
bile), intrinseci tutti all’atto medico, al rapporto di cura, all’essenziale momento della
specifica tutela contemporaneamente tecnico-scientifica e relazionale.
     Il dovere fondamentale del medico resta quello di ben operare e di armonicamente
gestire le varie e variamente scandite fasi del rapporto che vanno dall’instaurarsi
relazionale all’esecuzione dell’attività diagnostica, unicum di doveri di buona con-
dotta, non solo tecnica ma anche e responsabilmente relazionale: e non abbiso-
gna di polverose salvaguardie penalistiche (come lo stato di necessità) per essere
legittimo in sé medesimo se reso tale dalla partecipazione decisionale della persona.
     L’attività medica tra doverosità e legittimità
     La riflessione più attenta sulla pregressa giurisprudenza e sulla più autorevole
dottrina convince pienamente sulla bontà della tesi della autolegittimazione dell’at-
tività medica, la quale trae fondamento non tanto dalla scriminante tipizzata del
consenso informato dell’avente diritto (quale definito dall’art. 50 del vigente Codice
penale), quanto dalla stessa intrinseca finalità di tutela della salute, bene costitu-
zionalmente garantito. Il riferimento alla scriminante di cui all’art. 50 cp (consenso
dell’avente diritto) sembra addirittura eccentrico, se inteso quale espressione di sempli-
ce non antigiuridicità dell’atto medico, anche senza invocare la lettura, a suo tempo
scandita da parte della Consulta, dei limiti tracciati dal fantomatico art. 5 del Codi-
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  • 1. contiene CD-Rom Manuale della Professione Medica Deontologia Etica Normativa
  • 2. Manuale della Professione Medica Deontologia Etica Normativa EDITOR IN CHIEF Aldo PAgni Past President FNOMCeO Sergio Fucci Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano Presentazione a cura di PreSidente dellA FederAzione nAzionAle degli ordini dei Medici-chirurghi e degli odontoiAtri FnoMceo AMedeo BiAnco
  • 3. C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE s.r.l. Via Candido Viberti, 7 - 10141 TORINO Tel. 011.33.85.07 r.a. - Fax 011.38.52.750 Sito Web: www.cgems.it - E-mail: cgems.clienti@cgems.it Manuale della Professione Medica. Deontologia Etica Normativa Volume unico © 2011 C.G. Edizioni Medico Scientifiche s.r.l. Tutti i diritti riservati. Questo libro è protetto da Copyright. Nessuna parte di esso può essere riprodotta, contenuta in un sistema di recupero o trasmessa in ogni forma con ogni mezzo meccanico, di fotocopia, incisione o altrimenti, senza il permesso scritto dell’Editore. ISBN 978-88-7110-270-2 Realizzato in Italia Duplicazione Datatex - Torino
  • 4. Hanno collaborato EDITOR IN CHIEF SiMonA del vecchio Direttore S.C. Medicina Legale, ASL 1 Imperiese Aldo PAgni Past President FNOMCeO vittorio FineSchi Ordinario di Medicina Legale, Sergio Fucci Università degli Studi di Foggia Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano Sergio Fucci Giurista e bioeticista già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano HANNO COLLABORATO WAlter gAtti AleSSSAndro AliMonti Direttore portale web FNOMCeO Dipartimento Ambiente e prevenzione primaria, BArtoloMeo griFFA Istituto Superiore di Sanità Presidente CAO, Torino giAncArlo Aulizio MArio greco Presidente OMCeO Forlì-Cesena Pubblicista, già Direttore FNOM MAuro BArni Dirigente sup. ar. Min. Lavoro e P.S., Roma Professore Emerito di Medicina Legale, AleSSAndro innocenti Università di Siena Presidente OMCeO, Sondrio PAolo Benciolini Bruno MAglionA Ordinario di Medicina Legale, Ricercatore presso la Sezione Università degli Studi di Padova di Medicina Legale del Dipartimento criStinA Boni di Anatomia Umana, Farmacologia FIMMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia e scienze medico-forensi, Sergio BovengA Università degli Studi di Parma Presidente OMCeO, Grosseto cArlo MAnFredi FABio ceMBrAni Presidente OMCeO, Massa Carrara Direttore Unità Operativa di Medicina Legale, MASSiMo MArtelloni Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento Direttore UO Medicina Legale AUSL 2, Lucca FABio centini PAtriziA MASciovecchio Associato di tossicologia forense, Direttore medico-legale, ASL L’Aquila Università degli studi di Siena dAnielA MAttei luigi conte Dipartimento Ambiente e prevenzione primaria, Presidente OMCeO, Udine Istituto Superiore di Sanità
  • 5. VI Manuale della Professione Medica giuSePPe MiSerotti Aldo PAgni Presidente OMCeO, Piacenza Past President FNOMCeO giovAnni MorroccheSi Antonio PAnti Dirigente OMCeO, Firenze Presidente OMCeO, Firenze giAn-AriStide norelli chiArA riviello Ordinario di Medicina Legale, Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Anatomia coSiMo nuMe Istologia e Medicina Legale, Presidente OMCeO, Taranto Università di Firenze AlBerto oliveti giovAnBAttiStA SiScA Vice Presidente ENPAM e Medico di famiglia, Specialista in Medicina dello Sport Senigallia (AN) elenA terroSi-vAgnoli AriStide PAci Dottore di Ricerca in Deontologia ed Etica Presidente ONAOSI Medica, Università di Siena Presidente OMCeO, Terni eMAnuelA turillAzzi Federico PAgAno Professore Associato Legale, FIMMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia Università di Foggia
  • 6. Indice Riflessioni per una nuova deontologia Etica e deontologia 1 Il contributo della bioetica 4 L’attività medica tra doverosità e legittimità 8 Dovere di relazione e certezza di consenso 10 Il dovere d’informare 11 Segretezza e informativa 17 Il Codice di Deontologia 21 Il dovere dell’appropriatezza 24 Percorsi dell’appropriatezza 29 Conclusioni 29 Appendice: doveri legali di informativa 31 Capitolo 1 - L’Ordine professionale e il Codice deontologico 45 Art.1 Definizione 45 L’evoluzione nel corso del tempo della deontologia professionale 46 Il valore del Codice nell’ordinamento generale 49 L’uso delle norme deontologiche nella motivazione delle sentenze 50 Art. 2 Potestà e sanzioni disciplinari 52 Il potere disciplinare dell’Ordine e il suo esercizio 53 Il procedimento disciplinare 54 Rapporti tra l’Ordine professionale e le Aziende sanitarie in materia disciplinare 57 Art. 64 Doveri di collaborazione 58 Capitolo 2 - La responsabilità professionale 61 Introduzione al tema della responsabilità professionale per malpratica 61 La responsabilità penale per malpratica – colpa medica. Definizione 64
  • 7. VIII Manuale della Professione Medica La responsabilità penale per malpratica – colpa medica. Casistica 70 La responsabilità penale per malpratica – nesso di causalità. Definizione e casistica 74 Il concorso di diverse condotte colpose e di più cause. La responsabilità penale nel lavoro in équipe 80 La responsabilità penale per intervento sanitario “arbitrario” 84 La responsabilità civile per malpratica. Definizione e contenuto 89 La responsabilità civile per malpratica – colpa e nesso di causalità 92 Cenni alla responsabilità della struttura sanitaria 94 Cenni alle problematiche assicurative in campo sanitario 96 La responsabilità davanti alla Corte dei Conti per “danno erariale” 98 Introduzione 98 Il concetto di dolo o colpa grave rilevante nel danno erariale 99 La responsabilità a carico del medico di medicina generale per “iperprescrizione” 100 Capitolo 3 - Doveri del medico e diritti del cittadino 103 Art. 3 Doveri del medico 103 Art. 4 Libertà e indipendenza della professione 105 Indipendenza ed autonomia nell’esercizio della professione all’interno delle strutture sanitarie o in convenzione 106 Art. 7 Limiti dell’attività professonale 108 Art. 20 Rispetto dei diritti del cittadino 108 Art. 28 Fiducia del cittadino 110 Art. 21 Competenza professionale 112 Art. 6 Qualità professionale e gestionale 116 Qualità gestionale 117 Qualità professionale 122 Art. 70 Qualità delle prestazioni 123 L’efficacia e l’efficienza delle prestazioni (fare solo ciò che è utile a chi ne ha veramente bisogno) 124 L’efficienza e l’appropriatezza organizzativa (utilizzare al meglio le risorse disponibili) 124 La tempestività e la continuità delle cure (la risposta giusta al momento giusto: il paziente al centro della organizzazione) 126 L’accessibilità e l’equità (garantire agli utenti un accesso equo al servizio di cui hanno bisogno) 126
  • 8. Indice IX La soddisfazione degli utenti (ascolto dell’utente) 127 Responsabilizzazione e miglioramento continuo della qualità (valutazione, monitoraggio e MCQ… chi si ferma è perduto!) 127 Art. 14 Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico 128 Art. 33 Informazione al cittadino 130 Art. 34 Informazione a terzi 131 Art. 35 Acquisizione del consenso 134 Art. 37 Consenso del legale rappresentante 139 Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili 143 Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura 146 Capitolo 4 - Gli obblighi del medico 149 Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente 149 L’Ordine per la qualità della professione ed il ruolo dell’ECM 149 Art. 10 Segreto professionale 155 Art. 11 Riservatezza dei dati personali 156 Il dovere della riservatezza 156 Esercizio della medicina e tutela della riservatezza 156 Art. 12 Trattamento dei dati sensibili 167 La protezione dei dati sensibili 167 Normativa 167 Trattamento dei dati personali in ambito sanitario 168 L’informazione della persona assistita 169 Deroghe ammesse 171 Reclami alle ASL e qualità del SSN 172 Il trattamento dei dati genetici 175 Art. 51 Obblighi del medico 176 Art. 52 Tortura e trattamenti disumani 177 Art. 53 Rifiuto consapevole di nutrirsi 178 Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule 179 Art. 41 Prelievo di organi e tessuti 179
  • 9. X Manuale della Professione Medica Capitolo 5 - Tutela della salute collettiva, igiene pubblica e ambiente 183 Art. 5 Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente 183 Attenzione per l’ambiente e prevenzione della salute 183 Art. 8 Obbligo d’intervento 190 Art. 9 Calamità 191 Art. 36 Assistenza d’urgenza 191 Art. 74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie 192 La tutela della salute mentale 192 Fonti normative 192 Il Dipartimento di Salute Mentale 195 La profilassi delle malattie infettive 196 La notifica di malattia infettiva 197 Provvedimenti sulle fonti di infezione 202 Vaccinazioni 220 Notifica delle malattie infettive e altre denunce sanitarie 229 Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso 234 Le tossicodipendenze 234 Aspetti generali 234 Definizione di “stupefacente” 243 Definizione di tossicodipendenza 245 L’aspetto penalistico 249 Il trattamento medico dei tossicodipendenti 252 Tossicodipendenze e deontologia medica 254 Le comunità terapeutiche 255 Appunti su “tabagismo” e “alcolismo” 257 Il tabagismo 257 L’alcolismo 259 Capitolo 6 - Pubblicità e informazione sanitaria 263 Art. 55 Informazione sanitaria 263 Art. 56 Pubblicità dell’informazione sanitaria 263 Art. 57 Divieto di patrocinio 267 Allegato: Pubblicità dell’informazione sanitaria. Linea-guida inerente l’applicazione degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia medica 270
  • 10. Indice XI Capitolo 7 - Gli accertamenti diagnostici e i trattamenti terapeutici 277 Art. 13 Prescrizione e trattamento terapeutico 277 Art. 23 Continuità delle cure 277 La prescrizione dei farmaci 278 La scelta terapeutica 278 Le attese del paziente 278 L’alleanza terapeutica 279 I condizionamenti del medico 279 La prescrizione delle cure primarie 280 La conoscenza scientifica come base della terapia 281 Efficienza farmacologica, efficacia clinica 283 Terapia ed EBM 284 La prescrizione tra linee-guida ed esigenze di personalizzazione 289 Il processo terapeutico 289 L’appropriatezza prescrittiva 295 Il medico come prescrittore pubblico 296 La terapia: una trama di arcaico e di nuovo 297 La prescrizione di farmaci on-label e off-label 299 Farmacovigilanza 300 Art. 22 Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica 301 Art. 15 Pratiche non convenzionali 304 Art. 29 Fornitura di farmaci 306 Art. 30 Conflitto di interesse 306 Allegato: Conflitto d’interesse. Linea-guida inerente l’applicazione dell’art. 30 311 Art. 31 Comparaggio 314 L’interpretazione della Giurisprudenza sui rapporti “di confine” tra comparaggio e gli altri reati ipotizzabili a carico del medico 316 Capitolo 8 - La sperimentazione 319 Art. 47 Sperimentazione scientifica 319 Art. 48 Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo 320 Art. 49 Sperimentazione clinica 322 Conflitto d’interesse 324 Art. 50 Sperimentazione sull’animale 325
  • 11. XII Manuale della Professione Medica Capitolo 9 - La documentazione dell’attività medica 329 Art. 24 Certificazione 329 Art. 25 Documentazione clinica 329 Art. 26 Cartella clinica 334 La cartella clinica 334 Definizione e normativa 334 Cartella clinica: verso una nuova definizione 335 Il DLgs 318/1999, art. 9 punto 4 337 Inquadramento giuridico 338 Cartella clinica e segreto professionale 341 Requisiti formali 342 Cartella clinica: compilazione 342 Cartella clinica: conservazione 349 Gli archivi 349 La circolazione della cartella clinica 350 Gestione della documentazione sanitaria 352 Cartella clinica orientata per problemi (CMOP) 356 Controllo di qualità e cartella clinica 358 Cartella clinica e responsabilità secondo il diritto vivente 360 La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) 365 Il registro operatorio 368 La scheda sanitaria 370 Capitolo 10 - Assistenza al malato inguaribile 373 Art. 39 Assistenza al malato a prognosi infausta 373 Art. 16 Accanimento diagnostico-terapeutico 373 Art. 17 Eutanasia 373 Art. 18 Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica 373 Art. 38 Autonomia del cittadino e direttive anticipate 374 L’assistenza al malato inguaribile: consentita e appropriata 376 Le scelte mediche: tra desistenza e accanimento 378 Il rifiuto del trattamento 380 Le direttive anticipate 382 Definizioni 384 Capitolo 11 - Sessualità e riproduzione 387 Art. 42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione 387
  • 12. Indice XIII La contraccezione e la sterilizzazione 387 La contraccezione 387 La sterilizzazione 389 Il transessualismo e il mutamento di sesso 391 Le procedure 392 Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza 394 L’interruzione volontaria di gravidanza 394 Le procedure della legge 194/1978 394 L’impiego della RU486: necessità di un aggiornamento normativo 400 La storia dell’aborto e dell’intercezione medica 400 RU486: meccanismo di azione 402 Evoluzione politica italiana, dall’indagine conoscitiva del Senato alla compatibilità della RU486 con la legge n. 194/1978 402 Art. 44 Fecondazione assistita 408 La procreazione medicalmente assistita 408 Art. 45 Interventi sul genoma umano 412 Art. 46 Test predittivi 414 Capitolo 12 - Rapporti con i colleghi 417 Art. 58 Rispetto reciproco 417 Art. 59 Rapporti con il medico curante 418 Art. 60 Consulenza e consulto 419 Art. 61 Supplenza 421 Art. 62 Attività medico-legale 421 Art. 63 Medicina fiscale 422 Capitolo 13 - Rapporti con il SSN e con enti pubblici e privati 431 Art. 54 Onorari professionali 431 Art. 65 Società tra professionisti 434 Art. 66 Rapporto con altre professioni sanitarie 436 Art. 67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo 438 Premessa 439 L’interdizione della professione come sanzione disciplinare 440 L’esercizio abusivo della professione come reato 441 Art. 68 Medico dipendente o convenzionato 442 Art. 69 Direzione sanitaria 444
  • 13. XIV Manuale della Professione Medica Capitolo 14 - Medicina dello sport 449 Art. 71 Accertamento della idoneità fisica 449 Art. 72 Idoneità - Valutazione medica 449 Art. 73 Doping 451 La legislazione 452 Capitolo 15 - La tutela dell’esercizio professionale: il Fondo di Previdenza ENPAM e la previdenza integrativa ONAOSI 453 Il sistema previdenziale della Fondazione ENPAM 453 Solidarietà, sostenibilità ed equità generazionale: la convenienza per i futuri contribuenti 454 La contribuzione e le prestazioni dei Fondi 456 Il Fondo di Previdenza Generale 462 La composizione del Fondo 462 La contribuzione al Fondo “Quota A” 464 La contribuzione proporzionale al “Quota B” o Fondo della Libera Professione: requisiti 466 Le prestazioni del Fondo Generale 468 Pensione di invalidità assoluta e permanente 470 Pensione indiretta ai superstiti 470 Pensione di reversibilità ai superstiti 471 Restituzione dei contributi 471 Indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo 472 Indennità di aborto 472 Prestazioni assistenziali all’iscritto e ai suoi superstiti: Fondo Generale “Quota A” 473 Prestazioni assistenziali aggiuntive all’iscritto e ai suoi superstiti: Fondo Generale “Quota B” 474 Integrazione al trattamento minimo INPS 476 Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti 476 I riscatti nel Fondo 477 Il Fondo Speciale dei Medici di Medicina Generale 481 La composizione del Fondo 481 La contribuzione al Fondo 482 Le prestazioni del Fondo 483 I riscatti nel Fondo 488 Il Fondo Speciale degli Specialisti Ambulatoriali 493 La composizione del Fondo 493
  • 14. Indice XV La contribuzione al Fondo 494 Le prestazioni del Fondo 494 I riscatti nel Fondo 499 Il Fondo Speciale degli Specialisti e degli Accreditati Esterni 501 La composizione del Fondo 501 La contribuzione al Fondo 502 Le prestazioni del Fondo 504 I riscatti nel Fondo 509 Aliquota Modulare su base volontaria 510 La ricongiunzione 511 La totalizzazione 513 La previdenza complementare 515 “Fondo Sanità” 516 Riscatto di laurea, riscatto di allineamente o Fondo Pensione 517 La previdenza integrativa ONAOSI 525 La legge istitutiva dell’obbligo di contribuzione 525 Il DPR 616/1977 e la legge 167/1991 526 La privatizzazione degli enti di previdenza dei professionisti 526 Giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’obbligatorietà di contribuzione all’ONAOSI 527 Legge 298/2002: l’estensione dell’obbligo di contribuzione a tutti i sanitari 529 Finanziaria 2007: restrizione di obbligo di contribuzione 529 Le prestazioni e i servizi ONAOSI 530 Misura della contribuzione ONAOSI 532 Contribuenti volontari 532 Il nuovo Statuto ONAOSI 533 Cosa fare per iscriversi volontariamente all’ONAOSI 535 Le nuove sfide della previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie 535 Perché iscriversi all’ONAOSI 538 Capitolo 16 - La libera circolazione nell’Unione Europea 539 Il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi 539 Le “direttive medici” e le norme di attuazione 540 Le “direttive odontoiatri” e le norme di attuazione 541 Capitolo 17 - L’esercizio dell’odontoiatria 543 Presupposti formativi 543 Normativa 546 Requisiti giuridici per l’esercizio 548 Campo di attività dell’odontoiatra 548
  • 15. XVI Manuale della Professione Medica Lo studio odontoiatrico 549 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività 549 L’impianto elettrico 551 Le apparecchiature radiologiche 554 I dispositivi medici 559 Lavori odontotecnici nello studio odontoiatrico 562 La prevenzione del contagio professionale da HIV 563 Norme per gli operatori odontoiatrici (art. 4) 565 Obblighi degli operatori (art. 9) 565 Lo smaltimento dei rifiuti sanitari 565 Appendice - Web e medici: elementi per un uso corretto del web 571
  • 16. Sommario per articolo Codice Deontologico Titolo I – Oggetto e campo di applicazione Art. 1 – Definizione 45 Art. 2 – Potestà e sanzioni disciplinari 52 Titolo II – Doveri generali del medico cAPo i – liBertà, indiPendenzA e dignità dellA ProFeSSione Art. 3 – Doveri del medico 103 Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione 105 Art. 5 – Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente 183 Art. 6 – Qualità professionale e gestionale 116 Art. 7 – Limiti dell’attività professionale 108 cAPo ii – PreStAzioni d’urgenzA Art. 8 – Obbligo d’intervento 190 Art. 9 – Calamità 191 cAPo iii – oBBlighi PeculiAri del Medico Art. 10 – Segreto professionale 155 Art. 11 – Riservatezza dei dati personali 156 Art. 12 – Trattamento dei dati sensibili 167 cAPo iv – AccertAMenti diAgnoStici e trAttAMenti terAPeutici Art. 13 – Prescrizione e trattamento terapeutico 277 Art. 14 – Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico 128 Art. 15 – Pratiche non convenzionali 304 Art. 16 – Accanimento diagnostico-terapeutico 373 Art. 17 – Eutanasia 373 Art. 18 – Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica 373 Art. 19 – Aggiornamento e formazione professionale permanente 149
  • 17. XVIII Manuale della Professione Medica Titolo III – Rapporti con il cittadino cAPo i – regole generAli di coMPortAMento Art. 20 – Rispetto dei diritti del cittadino 108 Art. 21 – Competenza professionale 112 Art. 22 – Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica 301 Art. 23 – Continuità delle cure 277 Art. 24 – Certificazione 329 Art. 25 – Documentazione clinica 329 Art. 26 – Cartella clinica 334 cAPo ii – doveri del Medico e diritti del cittAdino Art. 27 – Libera scelta del medico e del luogo di cura 146 Art. 28 – Fiducia del cittadino 110 Art. 29 – Fornitura di farmaci 306 Art. 30 – Conflitto di interesse 306 Art. 31 – Comparaggio 314 cAPo iii – doveri di ASSiStenzA Art. 32 – Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili 143 cAPo iv – inForMAzione e conSenSo Art. 33 – Informazione al cittadino 130 Art. 34 – Informazione a terzi 131 Art. 35 – Acquisizione del consenso 134 Art. 36 – Assistenza d’urgenza 191 Art. 37 – Consenso del legale rappresentante 139 Art. 38 – Autonomia del cittadino e direttive anticipate 374 cAPo v – ASSiStenzA Ai MAlAti inguAriBili Art. 39 – Assistenza al malato a prognosi infausta 373 cAPo vi – trAPiAnti di orgAni, teSSuti e cellule Art. 40 – Donazione di organi, tessuti e cellule 179 Art. 41 – Prelievo di organi e tessuti 179 cAPo vii – SeSSuAlità e riProduzione Art. 42 – Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione 387
  • 18. Sommario per articolo XIX Art. 43 – Interruzione volontaria di gravidanza 394 Art. 44 – Fecondazione assistita 408 Art. 45 – Interventi sul genoma umano 412 Art. 46 – Test predittivi 414 cAPo viii – SPeriMentAzione Art. 47 – Sperimentazione scientifica 319 Art. 48 – Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo 320 Art. 49 – Sperimentazione clinica 322 Art. 50 – Sperimentazione sull’animale 325 cAPo iX – trAttAMento Medico e liBertà PerSonAle Art. 51 – Obblighi del medico 176 Art. 52 – Tortura e trattamenti disumani 177 Art. 53 – Rifiuto consapevole di nutrirsi 178 cAPo X – onorAri ProFeSSionAli nell’eSercizio liBero ProFeSSionAle Art. 54 – Onorari professionali 431 cAPo Xi – PuBBlicità e inForMAzione SAnitAriA Art. 55 – Informazione sanitaria 263 Art. 56 – Pubblicità dell’informazione sanitaria 263 Art. 57 – Divieto di patrocinio 267 Titolo IV – Rapporti con i colleghi cAPo i – rAPPorti di collABorAzione Art. 58 – Rispetto reciproco 41 Art. 59 – Rapporti col medico curante 418 cAPo ii – conSulenzA e conSulto Art. 60 – Consulenza e consulto 419 cAPo iii – Altri rAPPorti trA Medici Art. 61 – Supplenza 421 cAPo iv – Attività Medico-legAle Art. 62 – Attività medico legale 421 Art. 63 – Medicina fiscale 422
  • 19. XX Manuale della Professione Medica cAPo v – rAPPorti con l’ordine ProFeSSionAle Art. 64 – Doveri di collaborazione 58 Titolo V – Rapporti con i terzi cAPo i – ModAlità e ForMe di eSPletAMento dell’Attività ProFeSSionAle Art. 65 – Società tra professionisti 434 Art. 66 – Rapporto con altre professioni sanitarie 436 Art. 67 – Esercizio abusivo della professione e prestanomismo 438 Titolo VI – Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e con enti pubblici e privati cAPo i – oBBlighi deontologici del Medico A rAPPorto di iMPiego o convenzionAto Art. 68 – Medico dipendente o convenzionato 442 Art. 69 – Direzione sanitaria 444 Art. 70 – Qualità delle prestazioni 123 cAPo ii – MedicinA dello SPort Art. 71 – Accertamento della idoneità fisica 449 Art. 72 – Idoneità – Valutazione medica 449 Art. 73 – Doping 451 cAPo iii – tutelA dellA SAlute collettivA Art. 74 – Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie 192 Art. 75 – Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso 234
  • 20. Indice XXI Il Giuramento Professionale Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro: • di esercitare la medicina in libertà e indipen- denza di giudizio e di comportamento rifug- gendo da ogni indebito condizionamento; • di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabi- lità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; • di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazio- nalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario; • di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona; • di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico; • di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l’arte medica; • di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana con- tro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; • di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina; • di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia compe- tenza e alle mie doti morali; • di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e compor- tamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
  • 21. XXII Manuale della Professione Medica • di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; • di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico; • di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente; • di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; • di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e pru- denza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione.
  • 22. Presentazione Amedeo Bianco Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri Il nuovo Manuale della Professione Medica, edito dalla C.G. Edizioni Medico Scientifiche, si presenta come opera pregevole e di notevole valore editoriale realizzata con il contributo di autorevoli rappresentanti istituzionali e della pro- fessione, nonché di studiosi che da sempre si dedicano, con competenza e at- tenzione, alle problematiche della moderna professione medica e odontoiatrica. Si tratta di un’opera prestigiosa nei suoi contenuti e nella sua struttura, la cui lettura ci sentiamo di consigliare vivamente a tutti i medici, anche a quei colleghi giovani che stanno per entrare nel mondo della professione. Essa in- fatti offre spunti ed elementi di profonda riflessione per quanto attiene alla attività del medico. Ci troviamo di fronte ad un volume che spazia nei più svariati campi del mondo medico: dall’etica alla responsabilità, dalla materia tecnico-scientifica ad elementi di diritto sanitario che sempre devono supportare il medico nello svolgimento della propria attività. Rappresenta pertanto un valido strumento di apprendimento e di conoscenza sia per chi debba acquisire maggiore de- strezza nella pratica professionale che per chi voglia essere pronto al confronto con le nuove problematiche della professione sempre emergenti. Non mancano riferimenti alle nostre istituzioni ordinistiche, alla legislazio- ne sanitaria e soprattutto al Codice Deontologico i cui principi sottendono a tanti aspetti fondamentali e a tante problematiche nuove rispetto al passato, cui il professionista della salute è quotidianamente posto di fronte. Esprimo pertanto il mio compiacimento più sincero, certo di riportare il parere positivo del Comitato Centrale della FNOMCeO, sia alla Casa Editrice del resto già ampiamente nota per la proficua attività da lungo tempo svolta in campo sanitario, sia agli Autori che con il loro pregevole contributo hanno dato maggiore lustro all’iniziativa.
  • 23. XXIV Manuale della Professione Medica Per un nuovo professionalismo medico fondato sull’alleanza terapeutica* La malattia, al centro del tradizionale paradigma biomedico e al quale, a partire dalla metà dell’800, si è saldamente ancorata la travolgente ascesa del professionalismo medico del ventesimo secolo, oggi configura in realtà una sorta di oggetto fluttuante all’interno dello spazio definito da tre diverse ed a volte conflittuali rappresentazioni: quella del malato, quella del medico, quella della società. In questo spazio si muovono con discrete fortune culture della salute e della cura “non ortodosse”, alcune relativamente vecchie (medicine e pratiche non convenzionali), altre del tutto nuove: il self-care, il well-being. La malattia, territorio indiscusso dei dottori, rappresenta in questi tempi, o meglio in questo nuovo secolo, un fenomeno multidimensionale in costante mutamento non solo per gli aspetti tecnico scientifici, ma anche come prodot- to dell’interazione delle esperienze soggettive delle persone malate e dei nume- rosi condizionamenti che la società nel suo complesso, per scelte economiche, politiche ed etiche, impone alle pratiche professionali ed alle stesse possibilità di scelta dei cittadini. La moltiplicazione e la segmentazione dei saperi e delle competenze in medicina ed in sanità è paradossalmente diventato un tallone d’Achille della tradizionale dominanza tecnica del medico, laddove ha prima determinato e poi incentivato lo sviluppo di nuovi professionalismi sanitari che oggi lambi- scono e talora invadono gli storici territori di attività esclusiva del medico e dell’odontoiatra. Questi processi destabilizzano in modo pervasivo le basi cognitive e rela- zionali dell’esercizio professionale, producendo evidenti disagi nella misura in cui impongono risposte efficaci e coerenti ai cambiamenti che coinvolgono medici, medicina e sanità, salvo scontare una sostanziale marginalità tecnica, civile e sociale della professione. Anche questo ci insegna la storia che abbiamo inteso raccontare in questo vo- lume dedicato a cento anni di professione, naturalmente vissuta in contesti socia- li, civili e tecnico scientifici diversi ma straordinariamente accomunata da ragioni e passioni professionali che intatte dobbiamo consegnare al secolo che verrà. *Introduzione al volume Centenario della istituzione degli Ordini dei Medici, pubblicato da FNOMCeO (2010). Per gentile concessione FNOMCeO.
  • 24. Indice XXV Abbiamo infatti bisogno della forza di quelle passioni e di quelle ragioni per comprendere il fenomeno, all’apparenza paradossale, secondo il quale, nel vissuto e nel percepito dei medici, siano avvertite profonde incertezze sui fini e sugli scopi della medicina, della sanità e dello stesso esercizio professionale in una fase in cui è invece in crescita esponenziale il grande patrimonio civile e sociale che ha costruito l’ascesa e l’affermazione della dominanza del professio- nalismo medico e cioè i saperi e i poteri della medicina sulla salute e sulla vita. Queste incertezze vanno affrontate individuando i determinanti dei gran- di processi di cambiamento, valutando il loro impatto tecnico professionale, etico e sociale sul complesso sistema delle cure e dell’assistenza, sulle pratiche professionali, per contrastarne le derive minacciose, per accettarne invece le sfide capaci di produrre miglioramenti e prospettare in tal modo un riposizio- namento, autonomo e responsabile, della professione medica nel core di quei processi decisionali che oggettivamente le competono e dai quali sempre più spesso risulta emarginata. Oggi, forse più di ieri, non è facile rivendicare ruoli autonomi ed avocare responsabilità in un contesto che, sempre più spesso, mette in evidenza preoccupanti inadeguatezze del decisore politico ad assu- mere le scelte che gli competono sugli aspetti direttamente connessi con il corpo umano e con i suoi valori etici e civili e più in generale con le questioni di carattere sanitario concernenti le garanzie dell’equità e dell’efficacia della tutela della salute. Le scelte in sanità coinvolgono diritti dei cittadini e libertà delle persone e, anche per questo, hanno bisogno di una politica buona, capace cioè di scegliere gli indirizzi con autorevolezza, trasparenza e responsabilità, così come di una gestione dei servizi di cura ed assistenza competente ed efficiente nell’uso delle risorse. Questo cerchio virtuoso fatica a chiudersi, se i professionisti sono tenuti nell’angolo, ridotti ad una anonima prima linea, esposta su un fronte scon- finato di mediazioni difficili tra presunte infallibilità e i limiti oggettivi della medicina e dei medici, tra domande infinite e risorse definite, tra speranze ed evidenze, tra accessibilità e equità, tra chi decide e che cosa si decide. In questi nuovi contesti, assume una straordinaria rilevanza il compito di esercitare un ruolo efficace di indirizzo e governo della qualità dell’esercizio professionale non solo inteso come buona pratica tecnica ma anche come consapevole e responsabile assunzione di responsabilità civili e sociali nella garanzia del diritto alla tutela della salute nel secolo che verrà. La storia che proponiamo ci consegna la speranza di una missione possi-
  • 25. XXVI Manuale della Professione Medica bile, quella cioè di poter responsabilmente e legittimamente saldare interessi professionali ad interessi generali della comunità. È ancora possibile che la professione medica possa cessare di subire e co- minciare a stupire se abbandonerà logiche e culture del passato, troppo spesso ridotte a mera difesa di interessi immediati e parcellizzati, nell’illusione miope che salvando le rispettive parti si possa salvare il tutto. Queste logiche e queste culture hanno chiuso i medici nelle varie ridotte professionali, i Sindacati di categoria, gli Ordini, le Società Medico-scientifi- che, ognuno legittimamente ed orgogliosamen el nuovo paziente-impaziente ed esigente, ma il frutto più prezioso di intelligenze, di culture, di esperienze e sofferenze che hanno profondamente caratterizzato e talora condizionato i profili etici, civili e sociali di grandi questioni attinenti a diritti costituzional- mente protetti. Il Codice Deontologico, approvato nel dicembre 2006, si colloca all’inter- no di questa tradizione e, rispetto al precedente del 1998 che aveva recepito i principi bioetici della Convenzione di Oviedo, appare ancora più positivo e propositivo, ancora meno paternalista e più lontano dalle suggestioni dei vecchi poteri e dei tradizionali autoritarismi della medicina e dei medici, per rafforzare invece una relazione medico paziente, equilibrata, di pari dignità, fondata sull’informazione e sul consenso che, nel momento di ogni scelta, di- venta un’alleanza. Un passaggio culturale e professionale non facile e non scontato che per al- cuni suona ancora come una rinuncia o quantomeno come una intollerabile limi- tazione all’esercizio di una delega storicamente dominio indiscusso dei medici, in altre parole una sorta di capitolazione dell’autonomia del medico al prorompen- te emergere di un forte protagonismo del cittadino nelle scelte, a questo titolo variamente ridefinito come impaziente, consumatore, prepotente, esigente. Può così accadere, ed alcune esperienze lo confermano, che i conflitti oggi effettivamente comprimenti l’autonomia dei medici ed oscuranti ruoli e poteri, quali ad esempio i limiti oggettivi della medicina e dei medici a fronte di attese illimitate, la sostenibilità economica dei servizi sanitari scioccamente giocata su vincoli burocratici imposti, l’esasperato contenzioso medico legale, predatore di fiducia e di risorse ed alla base di devastanti pratiche difensive, i laceranti conflitti etici sulle scelte di inizio e fine vita, vengano talora identificati come il prodotto di una ipertrofia del principio di autodeterminazione del paziente. Il tramonto della storica “dominanza medica” rischia così di scaricare tutto il suo potenziale di frustrazioni professionali nella relazione di cura, sollecitan-
  • 26. Indice XXVII do una sorta di restaurazione di un neo paternalismo illuminato, un ritorno al passato improponibile ed per giunta incapace a curare quel disagio. La centralità dell’alleanza terapeutica è dunque rafforzata in uno scenario di esercizio professionale nel quale i due soggetti della relazione di cura sono attraversati da profondi e travolgenti cambiamenti. Il paziente è più consapevole dei suoi diritti, più informato e quindi più at- tento a rivendicare ed esercitare il proprio protagonismo nelle scelte; il medico è sempre più schiacciato tra i crescenti obblighi verso questo paziente e i vin- coli del contenimento dei costi, spesso malamente imposti e quindi percepiti come invadenti ed invasori delle sfere di autonomia e responsabilità proprie dell’esercizio professionale. Ma è soprattutto cambiato il contenuto della relazione di cura: • sul piano tecnico professionale, l’esplosione delle biotecnologie, della post genomica, delle nanotecnologie, mentre esalta le potenzialità del tradizio- nale paradigma biomedico della diagnosi e cura della malattia accenden- do attese e speranze quasi miracolistiche di nuovi straordinari poteri della medicina e dei medici sulla vita biologica dal suo inizio alla sua fine, fatica invece a far comprendere i propri limiti e a motivare gli insuccessi senza perdere fiducia e ruoli; • sul piano etico alcune di queste straordinarie conquiste si accompagnano a conflitti bioetici che toccano (e lacerano) valori profondi della persona e della collettività, altre pongono seri ed inquietanti dilemmi di giustizia in ragione delle risorse limitate; • sul piano civile e sociale l’accesso equo a servizi di tutela efficaci, appro- priati e sicuri sostanzia un diritto di cittadinanza, contribuendo a determi- nare senso di appartenenza ad una comunità ed ai suoi valori di solidarietà, di libertà, di tutela dei più fragili. Ai medici di questo nuovo secolo spetta pertanto il difficile compito di trovare il filo del loro agire posto a garanzia della dignità e della libertà del paziente, delle sue scelte, della sua salute fisica e psichica, del sollievo della sofferenza e della sua vita in una relazione di cura costantemente tesa a realiz- zare un rapporto paritario ed equo, capace cioè di ascoltare ed offrire risposte diverse a domande diverse. L’autonomia decisionale del cittadino, che si esprime nel consenso/dis- senso informato, è l’elemento fondante di questa alleanza terapeutica al pari dell’autonomia e della responsabilità del medico nell’esercizio delle sue fun- zioni di garanzia. In questo equilibrio, alla tutela ed al rispetto della libertà di
  • 27. XXVIII Manuale della Professione Medica scelta della persona assistita deve corrispondere la tutela ed il rispetto della autonomia e responsabilità del medico, in ragione della sua scienza e coscienza. Lo straordinario incontro, ogni volta unico e irripetibile, di libertà e respon- sabilità non ha dunque per il nostro Codice Deontologico natura meramente contrattualistica, ma esprime l’autentico e moderno ruolo del medico nell’eser- cizio delle sue funzioni di garanzia. In questo nucleo forte di relazioni etiche, civili e tecnico-professionali il soggetto di cura e il curante, ciascuno “auto-re” di scelte, esprimono entrambi l’autonomia e la responsabilità che caratterizza ogni alleanza terapeutica e che in tal senso compiutamente rappresenta il luogo, il tempo e lo strumento per dare forza, autorevolezza e legittimazione a chi decide e a quanto si decide. Più in generale, in un progetto che si propone di superare il disagio profes- sionale di questi tempi, ci deve animare il comune disegno di una Professione vicina alle Istituzioni sanitarie, a supporto dei loro compiti di tutela della salute pubblica, ed ai cittadini soprattutto dove e quando sono oltraggiati da disin- formazione, silenzi, incapacità amministrative e colpiti nei loro diritti alla tutela della salute da una devastazione dei territori e degli ambienti di vita e di lavoro. Una vicinanza ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro inquietudini è oggi più che mai indispensabile per dare risposte forti ed equilibrate ai dubbi e alle incertezze tecniche, civili, etiche, che il travolgente sviluppo della medicina inevitabilmente propone, non dimenticando mai che anche in un mondo do- minato dalle tecnologie, le parole, gli sguardi e le emozioni sono straordinari strumenti di cura. Dobbiamo tutelare i nostri giovani, garantendone l’ottimale formazione di base e specialistica, favorendo il loro ingresso esperto nella professione, pro- muovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze derivanti da fonti autorevoli e libere da conflitti di interesse. È nostro compito contribuire a rendere il sistema sanitario affidabile per i cittadini, a vincere la sfida della sostenibilità economica assumendoci la re- sponsabilità morale e tecnico-professionale dell’uso appropriato delle risorse. Credo che questo sia l’appuntamento a cui ci chiama l’avvio del secolo nuovo che si spalanca dinnanzi a noi. Non lo possiamo mancare per ritornare ad essere autori orgogliosi del nostro futuro e cittadini responsabili del nostro paese.
  • 28. Prefazione Aldo Pagni La deontologia, intesa come il complesso delle norme di comportamento del professionista, ha carattere essenzialmente etico, ma il rapporto del medico con la società, e la potenza della tecnologia sanitaria, hanno reso certamente complessi e ineliminabili, anche se discussi, i collegamenti tra la morale e le leggi. Anche perché la deontologia (deon + logos), il discorso su ciò che si deve fare, o la scienza del dovere, resta un ampio ed elastico spazio etico-teorico, nel quale l’aggiunta professionale richiama ai doveri etico-sociali inerenti l’esercizio di una professione. Tuttavia, la deontologia e il Codice deontologico non sono la stessa cosa, anche se strettamente collegati. Il Codice contiene norme deontologiche giuri- diche (che aspirano a divenire leggi), che disciplinano la pratica relativa a que- stioni concrete e specifiche frequentemente rivisitate, in relazione ai cambia- menti sociali e tecnici emergenti. La deontologia rimane il fondamento della riflessione filosofica intorno a quei principi di etica medica, che prendendo le mosse dal Giuramento di Ippocrate sono giunti fino al giuramento attuale. Etica In generale è la scienza della condotta, e si riferisce «all’insieme di scritti e discorsi nei quali si presentano riflessioni sui problemi che si pongono per gli esseri umani quando agiscono e cercano regole e principi da seguire nelle diverse dimensioni della loro vita pratica» (E. Lecaldano) Nella storia del pensiero umano, dall’antichità ai nostri giorni, si sono intrecciate variamente due concezioni fondamentali, che devono essere tenute sempre presenti quando si discute di etica. 1. Una la considera come la scienza del fine cui la condotta degli uomini deve essere indirizzata e dei mezzi per raggiungerlo. Sia il fine che i mezzi sono dedotti dalla natura dell’uomo. Essa parla il linguaggio dell’ideale a cui l’uomo è indirizzato dalla sua natura, e per conseguenza dalla “natura” o “essenza” o “sostanza” dell’uomo.
  • 29. XXX Manuale della Professione Medica In questa concezione la nozione del bene corrisponde a una realtà perfetta (Aristotele e S. Tommaso: «il bene è la felicità» deducibile dalla natura razio- nale dell’uomo). 2. L’altra la concepisce come la scienza del movente della condotta umana e cerca di determinare tale movente per dirigere o disciplinare la condotta stessa. Essa, quindi, si occupa dei “motivi” o delle “cause” della condotta umana o delle forze che la determinano, e pretende di attenersi al riconoscimento dei fatti. In questa concezione la nozione di bene è un oggetto di desiderio, normal- mente istintivo, di qualcosa che sentiamo come mancante e il cui possesso da soddisfazione («il bene è il piacere», come movente abituale e costante della condotta umana). Considerazioni generali 1. L’Etica non è immutabile ed è oggetto di continue riflessioni e polemiche. Sartre aveva osservato che i periodi nei quali si avverte il bisogno di etica sono quelli di conflitto, di incertezza e di ricerca di nuovi orizzonti, non quelli in cui certi ideali sembrano realizzarsi, bensì quelli di trasformazione, di ricerca di disorientamento. 2. Poiché la nozione di bene mostrava una certa ambiguità, corrispondente alle due concezioni prima citate (Bene significa ciò che è (per il fatto che è), o ciò che è oggetto di aspirazione e di desiderio ?), nel XIX secolo la nozione di valore soppiantò quella di bene nelle discussioni morali, anche per l’amplia- mento dato al significato economico del termine. E tuttavia, nello stesso periodo, si ebbe nella teoria dei valori una distin- zione analoga a quella che aveva caratterizzato la teoria del bene: 1. Un valore metafisico o assolutistico, indipendente dai suoi rapporti con l’uomo. 2. Un valore empiristico o soggettivistico, in stretto rapporto con l’uomo, o con le attività e il mondo umano. 3. La filosofia morale suscita oggi i maggiori interessi e i maggiori dibattiti, ma secondo B. Williams, J. Mackie, T. Nagel e altri, non riuscirebbe a for- nire motivazioni plausibili alle sue pretese legiferanti per molteplici motivi: a. La crisi delle credenze morali comuni. b. Il declino delle visioni totalizzanti della realtà e della storia. c. Gli sviluppi della scienza e della tecnica in grado di intervenire e modi- ficare la costituzione biologica e psichica dell’uomo.
  • 30. Prefazione XXXI d. La complessità del vivere moderno e l’individuazione di nuovi codici di comportamento. e. La necessità di garantire la coesistenza tra razze, culture e forme di vita diverse. La combinazione di questi motivi spiega perché, a partire dagli anni ’70, la rifles- sione di alcuni pensatori sui problemi concreti degli esseri umani sia divenuta una denuncia e una contestazione dell’utilità di una ricerca esclusivamente meta-etica e astratta, irrilevante per i problemi pratici e reali degli uomini. La svolta è stata definita l’irruzione dell’etica applicata, il proliferare di una serie di ricerche etiche interessate alla soluzione di questioni morali specifiche: la bioetica, l’etica degli affari, l’etica dell’ambiente e quella degli animali, l’etica dei differenti trattamenti di persone di sesso diverso, l’etica delle generazioni future, l’etica dell’intelligenza artificiale ecc. Insieme alla ricchezza di queste riflessioni, e del dibattito che ne consegue, non possiamo neanche escludere che, in assenza di teorie generali e di un nucleo etico comune, questo specializzarsi e professionalizzarsi dei vari campi dell’etica applicata non possa provocare una pericolosa frammentazione. L’etica medica non corre, tuttavia, questo pericolo perché, dagli anni ’90, sulla base dei principi che risalgono agli albori della civiltà, i medici hanno sempre affrontato responsabilmente i nuovi problemi etici generati dagli svi- luppi della medicina in tema di nascita, morte e cura degli esseri umani, che richiedevano soluzioni urgenti, e non potevano essere soddisfatte né dalle leggi né dalla meta-etica. In questa prospettiva, scrisse S.E. Toulmin nel 1986, la medicina ha salvato l’etica dall’astrattezza. Etica medica Da sempre filosofia e medicina sono state intrecciate, e tale intreccio è continuato almeno fino al XVI secolo quando gli studi medici e quelli filosofici facevano parte del curriculum degli studi di coloro che volevano esercitare la professione di medico. La separazione avvenne nel XIX secolo con l’introduzione del metodo speri- mentale in medicina di C. Bernard, quando la disciplina si trasformò in una scienza. Dalla metà del secolo scorso i progressi compiuti dalle conoscenze mediche hanno sollevato molti problemi filosofici, sia sotto il profilo dell’epistemologia
  • 31. XXXII Manuale della Professione Medica del sapere medico, che dell’analisi dell’agire medico, e il cammino della medi- cina e quello della filosofia hanno ricominciato nuovamente ad incontrarsi. Quei progressi hanno richiamato anche l’attenzione dei sociologi sui rap- porti tra società e medicina, l’interesse per le valutazioni economiche nelle decisioni dei medici, e nel ’70 la nascita della bioetica, definita come «lo studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura della salute, quando tale condotta viene esaminata alla luce dei valori e dei principi morali». Le riflessioni e le ricerche della bioetica hanno preso in esame una grande quantità di problemi: dall’eutanasia all’aborto, dallo statuto dell’embrione alla fecondazione assistita, dall’accanimento terapeutico alla fine della vita, dalla natura della persona al suo rispetto, dalla genetica alla sperimentazione animale e a quella clinica, e sicuramente hanno influenzato positivamente la deontolo- gia medica. In questi ultimi tempi, tuttavia, la bioetica, trasformatasi da riflessione di filosofia morale in un’etica normativa ispiratrice di provvedimenti legislativi ad hoc, ha rischiato di far sparire i confini tra bioetica, etica medica e deontologia, ignorando che l’etica medica, ispiratrice della deontologia, è per tradizione mil- lenaria equidistante da etiche laiche e religiose contrapposte. La medicina in quanto tale non si configura come una ricerca scientifica della verità, bensì come un’applicazione pratica delle conoscenze scientifiche in rapporto alle esigenze imposte dal contesto umano, unico e irripetibile, nel quale si svolge l’incontro clinico La medicina, infatti, è una prassi particolare, un’attività scientifica volta al bene del paziente. Le decisioni prese dal medico sono intese soprattutto a indi- viduare il procedimento terapeutico “buono e giusto” per il singolo paziente che ha in cura. È questa specifica constatazione a legare la medicina all’etica, perché una decisione clinica non è mai un atto puramente cognitivo, ma ha sempre un fine che è di natura etica e si identifica con il bene del paziente. E.D. Pellegrino, insieme al suo collaboratore D.C. Thomasma, ha soste- nuto che ciò che chiamiamo il bene del paziente è composto da quattro ele- menti diversi: 1. Il bene biomedico. 2. Il bene percepito dal paziente. 3. Il bene del paziente in quanto persona. 4. Il bene supremo, secondo cui il paziente regola le sue scelte. «Per esercitare la professione medica in modo virtuoso, hanno scritto, sono necessarie alcune disposizioni: senza dubbio l’attenzione scrupolosa alla
  • 32. Prefazione XXXIII conoscenza e anche all’abilità tecnica, ma anche la compassione (…), la bene- ficità e la benevolenza (…), l’onestà e la fedeltà alle promesse; forse talvolta anche il coraggio. Si tratta dell’intero elenco delle virtù definite da Aristotele: giustizia, coraggio, temperanza, magnanimità, generosità, mitezza, prudenza, saggeza». Deontologia La deontologia medica si alimenta, come scrive Barni, «ancora dell’inesau- sta sorgente dell’etica medica, ispiratrice dei doveri di ogni tutore della salute, che nei millenni della civiltà occidentale si è deprivata, sia pure in parte, delle arcane suggestioni e dei fatalismi esoterici, ancora peraltro dominanti sull’altra medicina». La deontologia essendo la traduzione dei principi etici della medicina, non deve mai contrastare con questi e deve rispettare l’equilibrata coesistenza tra diritti del cittadino e doveri del medico. “La notevole mole di documenti diffusi nel corso degli ultimi anni (rispetto alla storia millenaria della medicina), aveva scritto F. Introna nel 1996, dimostra che l’Etica professionale medica (e quindi la somma dei doveri da osservare per rispettare quell’Etica), non tanto è cambiata (né poteva cambiare) quanto si è complicata per due motivi principali: 1. Ai doveri del medico (che sono sostanzialmente quelli di sempre), si affian- cano i diritti dei cittadini onde più chiaro diventa il principio secondo cui il primo dovere del medico sta nel rispettare “i diritti dell’uomo”, sano, malato, fanciullo o anziano, libero o prigioniero, povero o ricco, modesto oppure illustre. 2. Il progresso tecnologico della medicina, nella diagnosi e nella terapia, suscita dubbi, timori e interrogativi nel medico impegnato in uno speci- fico caso, e poiché egli non sempre ha un’autentica sensibilità e una prepa- razione culturale nel campo dell’etica, il Codice deontologico gli fornisce una Guida (ovverosia un reticolo di norme etiche dettagliate) per decidere come comportarsi.
  • 33. Riflessioni per una nuova deontologia Nel centenario degli Ordini dei Medici
  • 34. Indice 1 Etica e deontologia Le radici storico-culturali della bioetica e del biodiritto, categorie conven- zionali atte a ispirare e definire un’armoniosa biopolitica, forse inattingibile ma necessariamente perseguibile a livello globale e nazionale, si alimentano ancora dalla inesausta sorgente dell’etica medica, ispiratrice dei doveri di ogni tutore della salute, che nei millenni della civiltà occidentale si è deprivata, sia pure in parte, delle arcane suggestioni e dei fatalismi esoterici, ancor peraltro dominanti sull’altra medicina (nota 1). Le alterne vocazioni relazionali tra ga- ranti, operatori e fruitori del progresso tecnico-scientifico hanno in effetti ser- bato, pur nella tensione massima del nostro tempo, la continuità del filo rosso dell’umanesimo. E il medico, oggi meno che mai solista nella concertazione e nell’esecuzione di un’adeguata tutela della salute, raccoglie ed esprime, nell’es- senzialità simbolica e nella responsabilità delle scelte, la chiave di lettura del camaleontico scibile conoscitivo essenziale e variabile in ogni vicenda diagno- stica e curativa della malattia dell’uomo, intesa sempre di più in un’accezione di benessere, ieri sconosciuta, oggi controversa. L’etica medica ha dunque percorso e innervato la storia della medicina, anzi ne ha supplito la scientificità in proporzione inversa dall’aurora ippocratica del nostro tempo sanitario, costituendosi, d’altronde, come garanzia per una incompiuta liberazione dalle ormai remote presunzioni magiche e paternalisti- che e dall’agghiacciante dottrina moderna della onnipotenza scientifica e per una rispettosa valorizzazione di un patrimonio sociale, la salute, la vita, sempre meglio inteso nella sua duplice pertinenza individuale e collettiva e scandito nei termini non necessariamente coincidenti di sacralità e di qualità. Il rivoluzionario incontro tra buona medicina e buona filosofia, soprattutto politica, non rifiuta in effetti il retaggio di un mito, di un giuramento (nota 2) che il tempo ha peraltro sfumato e sfrondato serbandone non tanto le ridondanze retoriche, quanto il magistero civile per una sintonia vecchia e nuova tra scienza e coscienza, tra autonomia e responsabilità: termini che definiscono il senso della vera alleanza terapeutica da perseguire non tanto tra persone quanto tra doverosità intimamente sentite e/o coerentemente disciplinate, seguendo un percorso tortuoso ma essenziale al fine di offrire giusti indirizzi alla missione medica, verso una acquietante ed equa dimensione giuridica. Si staglia così e si alimenta proficuamente una categoria nomologica, incisa nella coscienza prima che nelle tavole, la deontologia medica, magmatico ma imprescindibile com- plesso di precetti, variamente intesi, talvolta solo teoricamente sentiti e spesso non compresi dai personali egoismi e dal pubblico potere: ma pur sempre
  • 35. 2 Manuale della Professione Medica posti a salvaguardia reciproca dei protagonisti della vicenda sanitaria (nota 3), così come esige la nostra Costituzione repubblicana. Nel nostro paese il ruolo formativo della dottrina deontologica anche nei suoi riflessi giuridici è stato da almeno tre secoli assunto da una disciplina, la medicina legale, sviluppatasi nella sua autonomia in ossequio alla necessità tutta moderna e civile di stabilire regole e metodi e di fornire specialisti per un im- pegno pubblico e privato, alimentato da un modus operandi tecnico-culturale e da una forma mentis professionale, sempre più arricchiti e potenziati dal progresso scientifico, essenzialmente versati sulla condizione umana, attenti allo sviluppo della persona sino alla fine della vita e oltre, passando attraverso le catego- rie della maturazione somatica e mentale, della sessualità, della riproduzione, della malattia, della lesività, delle inabilità; una disciplina che non poteva non assumere connotazioni e responsabilità socio-politiche ed etiche oltre che me- ramente criminalistiche, quest’ultime, di peculiare e specifico interesse forense (nota 4). Così la deontologia italiana si è qualificata sempre di più e sempre meglio (nota 5), a sua volta diversificando la nostra medicina legale dalle consorelle an- glosassoni e nordeuropee (inflessibilmente rimaste a presidiare la fucina delle funzioni criminalistico-forensi, d’altronde connaturate al sistema di common law) (nota 6), rendendola sensibile stazione ricevente di stimolazioni sociali, opifi- cio operoso di soluzioni e di valutazioni in ambito assicurativo, assistenziale, pensionistico, sempre presente là dove la società organizzata recluta paradigmi scientifici e capacità d’apprezzamenti tecnici equi e controllabili, assolutamente necessari allorché previsioni normative e pulsioni etiche esigano giudizi relativi al substrato biologico, fisico e mentale della persona. Così si è consolidata una vocazione al biodiritto specialmente in ambito di medicina pubblica, allorché si è resa necessaria la doverosa e talvolta ineludibile collaborazione della medicina e del medico e dei professionisti sanitari ai fini dell’affermazione e del soddi- sfacimento di esigenze umane, non soltanto protettive della salute e della vita di ciascuna persona (anch’esse peraltro esperibili solo nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo: alla riservatezza, alla libertà, alla dignità) ma an- che (e in armonia con le prime) strumentali per una difesa sociale sempre più attenta e matura contro il delitto, le inabilità e le disuguaglianze, contribuen- do così all’edificazione di un sistema sociosanitario ispirato all’efficienza, alla qualità, alla sicurezza, all’eticità. Ed è qui che la deontologia acquisisce anche una necessaria dimensione giuridica per opera di norme non solo autoctone, ma anche strettamente correlate alla giurisdizione che peraltro non possono né debbono forzare (queste ultime) né la libertà professionale, né l’autonomia
  • 36. Riflessioni per una nuova deontologia 3 scientifica, né la coscienza dell’operatore e tanto meno la libertà e la dignità dei cittadini, come è in altri momenti sciaguratamente occorso (nota 7). Le regole giuridiche, e in primo luogo quelle penali e quelle afferenti al diritto sanitario, dalla tutela del segreto medico (art. 622 cp), all’obbligo di referto (art. 365 cp), di denuncia delle malattie infettive e diffusive e di certificazioni (fino alle questioni inerenti la sperimentazione nell’uomo e la tutela della privacy) e l’etica medica, genuinamente laica seppure attenta e non indifferente a una cul- tura assistenziale permeata di messaggi d’ispirazione pastorale (nota 8), hanno slatentizzato la prevalente essenza pubblicistica della deontologia italiana. Essa ha saputo rendersi sensibile più di ogni altra disciplina medica, nella secon- da metà del Novecento, alle raccomandazioni sopranazionali d’indole bioeti- ca relative alle intemperanze della ricerca (fin dalla sentenza di Norimberga di condanna dei medici nazisti), alle grandi vulnerabilità globali quali colpiscono segnatamente il bambino, la donna, gli handicappati, i diversi, alle degradazioni dell’ecosistema, all’esasperarsi delle disuguaglianze, trovandosi così nelle con- dizioni ideali per raccogliere il messaggio esaltante (e ormai tradito) di una bio- etica sorta non tanto dal magma delle speculazioni di filosofia politica e morale, quanto da soprassalti di responsabilità nei confronti delle energie slatentizzate dal progresso e intesa come presidio atto a denunciare e, se del caso, a contra- stare la pervasività della speculazione scientifica (spinta talora dall’avventuri- smo) fin nelle più intime matrici biologiche della vita, e quindi appassionata ai temi di frontiera che indagano e prospettano l’essere e il divenire dell’uomo, ma anche felicemente interessata ai problemi del quotidiano, inerenti la tutela della salute, della riservatezza, della sicurezza, della dignità personale. Si è così affermata – ed è questo un dato fortemente positivo – la nuova deontologia (doverosità) del medico e degli altri esercenti le professioni sanita- rie, che tende a ricercare nel professionista sanitario spazi di attenzione e di sensibilità per gli aspetti umanistici e morali, essenziali quanto quelli tecnici, per l’esercizio dell’arte sanitaria e che permea di saldezza giuridica e di signifi- catività etica i nuovi codici comportamentali ispirati anche e sempre di più da direttive sopranazionali generali (come la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la bioetica, siglata il 4 aprile 1997 e da tempo ratificata dal Parlamento italiano) (nota 9) e da codificazioni particolari e nuovissime (sulle tossicodipendenze, sulla sperimentazione dei farmaci, sulla tutela della privacy, sulla terapia del do- lore, sull’accertamento della morte, sui trapianti d’organo ecc.) (nota 10). La deontologia ha fatto tesoro dei principi bioetici fondamentali conden- sandoli e consolidandoli nel Codice di Deontologia medica, trasferendoli quali do- veri ineludibili nella propria trattatistica e affidandoli alla coscienza del medico
  • 37. 4 Manuale della Professione Medica (nota 11). E sebbene nella profusione di regole deontologiche si senta vivis- sima l’ispirazione proficua di una bioetica sostenitrice (nota 12), l’obiettivo epistemologico anela comunque all’armonia possibile tra scienza, diritto (qui espresso in primo luogo dalla Carta costituzionale) e morale cui è essenziale l’accettazione consapevole e preparata ad accogliere da parte di ciascuno re- sponsabilità eticamente e giuridicamente irrifiutabili. Il contributo della bioetica La deontologia medica fino agli ultimi decenni del secolo scorso è sta- ta limitata, nell’insegnamento universitario e nell’aggiornamento spinto sino all’Educazione Medica Continua, all’enunciazione dottrinaria e all’applicazione pratica degli articoli dei codici penale e di procedura penale, e delle leggi spe- ciali di rilievo penale e sanitario, nonché del Testo Unico delle leggi sanitarie a stento sopravvissuto al furore delle autonomie, dedicati alla refertazione, alla certificazione, alle denunce sanitarie, all’accertamento della morte, ai trapianti di organi ecc. Venne dunque il tempo, intorno agli anni ’90 dello scorso secolo, della permeazione bioetica, di chiara matrice nordamericana, spesso fideistica- mente invocata quasi che il medico italiano fosse stato fino ad allora insensibile al richiamo dell’umanesimo solidaristico, carattere sempre, in realtà, presente e in lui vivido per l’antico influsso ippocratico e per i richiami culturali recepiti anche dalla Costituzione. Se ne fecero promotori e partecipi filosofi e moralisti nel sogno e nel segno di una medicina finalmente sensibile alla realtà sociale, intesa non tanto alla stregua di oggetto di pietas e obiettivo di “beneficità” oltre che di scienza, quanto come matrice di diritti civili non necessariamente blin- dati dalle norme del diritto positivo. Eppure molto era già stato scolpito con vigorosa precisione ma, peraltro troppo lentamente inteso, nella Costituzione della Repubblica entrata in vigore fin dal 1° gennaio 1948. La medicina legale se ne fa ancora una volta protagonista e con prontezza ne rivendica il magistero nel Documento di Erice sui rapporti della bioetica e della deon- tologia medica, entrato più tardi in un oblio senza orizzonti (nota 13). Il ruolo decisivo del documento di Erice, e il riflesso pragmatico nell’applicazione del messaggio della bioetica, era già stato sussunto dalla Società italiana di Medicina legale stessa nella felice armonia del suo patrimonio (nota 14) scientifico e di- dattico (Congresso della SIMLA di Bari del 1989). La Federazione Nazionale dei Medici (FNOMCeO), interpretando il malessere di una professione lusin- gata dal novum bioetico e, per contro, raggelata nell’interpretazione in chiave difensivistica dei doveri della medicina e del medico quali delineati dalla Ma- gistratura e in particolare dalla Cassazione penale ed espressivi di un rigore
  • 38. Riflessioni per una nuova deontologia 5 inusitato nei confronti del medico poco avvezzo al rispetto dell’autonomia del paziente (negata d’altronde dai più accaniti esegeti del paternalismo e della be- neficità), riscopriva contemporaneamente il senso più ampio della deontologia, offrendole un respiro nuovo, straordinario, ancor più profondo nei subentranti Codici di Deontologia medica e soprattutto nelle edizioni del 7 ottobre 1998 e del 12 dicembre 2006, ove sono riversati principi e direttive di ispirazione sopranazionale e sono ripercorse le stesse ragioni istituzionali e giudiziarie non pedissequamente considerate e subite, ma scolpite con la forza della ragione insita nell’etica della responsabilità. Del che sarà più ampiamente trattato. Certamente due fattori esterni vi hanno contribuito, l’uno di segno nega- tivo, l’altro di valenza assolutamente positiva: da una parte l’implosione del- la bioetica, “otre dei venti” improvvisamente apertosi fino a scatenare una devastante tempesta ideologica, dottrinaria e legislativa intorno ai valori della persona e, quindi, agli scopi stessi della medicina, dall’altra parte l’interpreta- zione autentica della Costituzione della Repubblica, da parte della Corte Costi- tuzionale, ribelle a ogni pretesa del legislatore, regionale o nazionale che sia, di legiferare in tema di scelte anche tecniche del medico: tendenza da respingere in quanto espressiva di un preoccupante e progressivo disconoscimento della libertà professionale e scientifica che troverà in Italia, nella legge 40 del 19 febbraio 2004 sulla procreazione assistita e nei puntigliosi orientamenti legi- slativi sulle direttive anticipate, le più evidenti espressioni. Ne riemerge (anche grazie al continuo messaggio della Consulta), tutto da difendere e sostenere, una deontologia professionale, fondata su scienza e coscienza, su autonomia e responsabilità, su informazione e consenso. Ed essa soccorre e salvaguarda il medico sensibile all’ascolto della voce del cittadino, ferma restando la sua posizione di garanzia nei confronti della tutela della pubblica salute e della pubblica incolumità quando entrino in gioco interessi della collettività e del mondo del lavoro democraticamente riconosciuti. D’altronde, le bioetiche viep- più si dividono, e in modo sconvolgente sul ruolo da attribuire all’autonomia del paziente, alimentando spesso il pallido ricorso all’astensionistica medicina della prudenza (melius deficere quam abundare). Ed è così che si è affermato con forza il significato normativo e disciplinare degli Ordini professionali e in particolare dei medici, ma anche degli infermieri e degli altri professionisti sanitari (nota 15), attraverso Codici non più corpo- rativi o autoreferenziali, ma esplicitamente capaci di recuperare, a motivo della preminente funzione formativa e disciplinare degli Ordini, l’ordito e il retaggio codicistico, prevalentemente orientandoli al rispetto di dettami etici e pratici che (pur nel quadro e sotto l’imperio delle regole generali dell’ordinamento ovvia-
  • 39. 6 Manuale della Professione Medica mente valide erga omnes, medici compresi) esprimono il senso proprio di direttive operanti nel particolare contesto di delicatissimi impegni, relativi, ad esempio, ai trattamenti di fine vita, alla contemporanea reiezione dell’eutanasia attiva e dell’accanimento terapeutico, alla legittimazione della leniterapia e delle terapie del dolore, al rispetto della vita che si forma e dell’autonomia della persona (che non può essere mortificata al solo ruolo di paziente). Ne emergono una fisiono- mia del medico e un afflato professionale, sensibili al contemporaneo apporto della scientia e della humanitas. L’ultimo atto che i giuristi auspicano (nota 16) è il riconoscimento della deontologia, non solo come dottrina e come guida comportamentale, ma anche come autentica espressione di disciplina giuridica, ancorché molta strada debba percorrersi – ma il tempo è ormai venuto – per stabilire ex lege un più chiaro compito e onere degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri che trasformi, oltre il centenario, un discusso aggregato rap- presentativo in un’autorità garante per la professione e per la società (nota 17). Ma qualcosa è già presente nel Giuramento del medico, premesso al più recente Codice deontologico, l’impegno cioè, «di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con la mia professione». Si afferma così che la dignità della professione non è orpello corporativo ma espressione di autono- mia scientifica e morale, bisognosa di contorni severi (quale tra l’altro l’ascolto della voce di chi soffre) eppur capace di incidere ancora in difesa delle proprie libertà e delle proprie dignità con l’inderogabilità dell’obbligo di rendere conto immediato e documentario delle proprie scelte), ma non turbativi della sacralità anche etimologica dell’essere professionista (da profiteor). E tutto ciò va inteso nel suo ordito civile e non solo “morale”, in quanto contiene e documenta precetti squisitamente medico-legali, fondati sul convinto e contagioso principio per cui la deontologia è e resta momento formativo di un aperto e duttile biodiritto, anche perché già regolata da uno statuto o da uno strumento giurisprudenziale e disci- plinare fatto di prescrizioni la cui inosservanza è (dovrebbe essere) produttiva di sanzioni disciplinari, ben più efficaci, a mio avviso, del calvario giudiziario. La massima beneficità della bioetica si è per l’appunto espressa in ambito culturale-normativo, tanto nello sviluppo di idee e di impegni (basti pensare ad alcuni fondamentali prodotti del Comitato nazionale per la Bioetica), quan- to nella permeazione etico-deontologica dei codici professionali e in primis di quelli dei medici (2006) e degli infermieri (2009): e non è davvero un picco- lissimo merito, se è ormai certo come vetuste norme di mera prassi opera- tiva e corporativa si siano tradotte in regole di vita professionale concepita nell’effettivo rapporto del sanitario con la persona assistita in ordine ai valori
  • 40. Riflessioni per una nuova deontologia 7 della vita, della libertà, del benessere individuale e collettivo. Meno fertile si è rivelato invece il rapporto bioetica-diritto soprattutto nell’elaborazione legisla- tiva quando ha manifestamente posto in crisi il principio di laicità, su cui tutti concordano ma solo a parole (nota 18). Bisogna tuttavia convenire che se è vero che alle parole e alle norme dovrebbero infine seguire i fatti, le scelte, è altrettanto innegabile la vischiosità del come, dove, quando. La difficoltà maggiore sta forse e ancora nell’equivoco etimo della parola bioetica – purtroppo – sem- pre più nebuloso (nota 19). D’altronde, il bisogno di riflessione è sentito anche a livello internazionale da parte di chi ritiene che la bioetica sia «diventata una costellazione di giudizi in- tuitivi o addirittura di principi assoluti in nome dei quali si pretende di sciogliere le questioni più delicate nel campo della ricerca scientifica e della pratica medica […] con il risultato che spesso viene privilegiata una linea di condotta apodittica, in quanto priva di qualsiasi condivisione». Evidentemente è qui riproponibile il problema di una riconsiderazione della materia non solo sotto il profilo filosofi- co e/o epistemologico ma soprattutto nel cimento della pratica, che in definitiva investe e responsabilizza la temperie deontologica e – per logica derivazione – la medicina legale. Il problema di base se l’è posto uno psicologo lucidissimo, Jonathan Baron, nel suo studio Against Bioethics (2006, edito in Italia nel 2008), ove viene esaltata la teoria delle decisioni responsabili. Come scrive Massarenti nella prefazione all’edizione italiana, «tale teoria assomma i pregi della prospettiva morale utili- taristica con l’analiticità della teoria delle decisioni razionali» sicché «la bioeti- ca, affrontando questioni come la sperimentazione sull’uomo, la possibilità di migliorare la natura attraverso la genetica e i farmaci, la riproduzione assistita, le questioni di fine vita (che racchiudono le direttive anticipate, l’eutanasia e la donazione d’organi), il paternalismo medico e il consenso informato, il conflit- to d’interesse e la ricerca farmaceutica, dovrebbe far tesoro – almeno – di uno dei progressi di ricerca scientifica del ’900: la teoria delle decisioni razionali, appunto». Forse, come per ogni sapere, serviva alla bioetica applicata un metodo di lavoro (almeno quello) condiviso: «nella formulazione dei pareri, della diffu- sione degli insegnamenti, nella trattazione delle emergenze (proprie della pratica professionale), nella funzione, infine, degli operatori» (nota 20), un metodo che a essa è sfuggito di mano. In definitiva, la summa dei doveri del medico cui questa trattazione è dedi- cata merita ormai una nuova interpretazione dei doveri che superi le vecchie elencazioni e classificazioni, traducendo lo scibile operativo scandito da una complessa serie di impegni e di garanzie assolutamente diversificata, molti dei
  • 41. 8 Manuale della Professione Medica quali offrono plurime modalità e compiti aggiuntivi al nucleo centrale e unita- rio dell’attività medica, che non è solo diagnosi e terapia, che non è più esclu- sivamente prevenzione, assistenza, riabilitazione (nota 21) ma sussume nella sua inscindibile unicità il rapporto, la relazione (che è ben più di una alleanza) tra medico e cittadino, tra medicina e società: un rapporto che non è orpello formale sia pur doveroso, ma condizione di perfezione di un’attività articolata ormai su chiare fasi, talune delle quali oserei definire precliniche. Sicché la relazione, antecedente e successiva al consenso informato, rappresenta, più che un dovere, una componente preliminare dell’atto medico, senza la quale o in difet- to della quale l’atto è di per sé imperfetto quando non illecito. Ed è un concetto, questo, che tratto com’è dal principio fondante della bioetica (l’autonomia) ma anche e soprattutto, per quanto ci riguarda, dalla Costituzione della Repubblica (art. 32), trasforma un dovere medico in un diritto e al contempo in un carattere essenziale della professione medica al duplice livello culturale e operativo. Ne deriva l’obbligo di una riconsiderazione complessiva dei doveri del medico, che vanno ormai distinti in doveri propri del professionista esercente di un servizio di pubblica necessità, impegnato a soddisfare esigenze generali di tutela della sa- lute e doveri etico-giuridici del professionista verso la persona, verso il singolo cittadino, verso il paziente (se ancora si voglia utilizzare un termine assai discuti- bile), intrinseci tutti all’atto medico, al rapporto di cura, all’essenziale momento della specifica tutela contemporaneamente tecnico-scientifica e relazionale. Il dovere fondamentale del medico resta quello di ben operare e di armonicamente gestire le varie e variamente scandite fasi del rapporto che vanno dall’instaurarsi relazionale all’esecuzione dell’attività diagnostica, unicum di doveri di buona con- dotta, non solo tecnica ma anche e responsabilmente relazionale: e non abbiso- gna di polverose salvaguardie penalistiche (come lo stato di necessità) per essere legittimo in sé medesimo se reso tale dalla partecipazione decisionale della persona. L’attività medica tra doverosità e legittimità La riflessione più attenta sulla pregressa giurisprudenza e sulla più autorevole dottrina convince pienamente sulla bontà della tesi della autolegittimazione dell’at- tività medica, la quale trae fondamento non tanto dalla scriminante tipizzata del consenso informato dell’avente diritto (quale definito dall’art. 50 del vigente Codice penale), quanto dalla stessa intrinseca finalità di tutela della salute, bene costitu- zionalmente garantito. Il riferimento alla scriminante di cui all’art. 50 cp (consenso dell’avente diritto) sembra addirittura eccentrico, se inteso quale espressione di sempli- ce non antigiuridicità dell’atto medico, anche senza invocare la lettura, a suo tempo scandita da parte della Consulta, dei limiti tracciati dal fantomatico art. 5 del Codi-