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L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, nel fissare
     l’organizzazione istituzionale dello Stato, ha suddiviso i poteri e le funzioni
     tra più organi che sono stati espressamente previsti e regolati nella Parte II
     della Costituzione.

    L'organizzazione complessiva dello Stato italiano ovvero l'ordinamento
    della Repubblica è rappresentato dai seguenti organi costituzionali:
•   Parlamento
•   Governo
•   Presidente della Repubblica
•   Corte Costituzionale
•   Magistratura o Ordinamento giudiziario
Il parlamento, organo politico collegiale, composto di una o più
    assemblee e rappresentativo della collettività nazionale, al
    quale è affidato l’esercizio della funzione legislativa e che, in
    misura diversa a secondo dei sistemi costituzionali vigenti nei
    diversi Paesi è investito di poteri di indirizzo e di controllo
    sull’attività dell’esecutivo.
1. Funzione legislativa

2. Funzione di controllo sul governo

3. Funzione di indirizzo politico
La funzione legislativa è il compito più importante
svolto dal Parlamento. Per funzione legislativa
s’intende l’attività di preparazione, esame e approvazione delle
leggi.
Il procedimento legislativo è l’insieme degli atti, collegati gli uni
agli altri; previsti dalla costituzione e posti in essere da ciascuna
Camera per emanare una legge.
La procedura per l’approvazione delle leggi ordinarie consta di
cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la discussione e
l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione.
Il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del
Governo. Gli atti cui l’esercizio di questa funzione da luogo sono:
interrogazioni, interpellanza e mozioni.
Le interrogazioni sono domande, orali o scritte rivolte al Governo. Il
Parlamento vuole accertare se un fatto è vero o se, su quel fatto, il Governo
possiede informazioni più approfondite di quelle già note.
Con le interpellanze il Parlamento formula per scritto domande al Governo
non su singoli fatti ma sui motivi della condotta in relazione a fenomeni che
investono la sua politica.
Con le mozioni il Parlamento promuove discussioni che terminano con una
votazione.
Il bilancio dello Stato è una legge approvata dal Parlamento che contiene la
previsione di tutte le spese che il Governo intende fare; nei settori in cui
svolge la propria attività esso indica i mezzi (cioè le entrate) con sui tende fare fronte
alle spese.
La funzione di indirizzo è quella che per fine la
determinazione dei grandi obbiettivi della politica
nazionale e la scelta degli strumenti per
conseguirli. All’attività di indirizzo politico
concorrono:
-il corpo elettorale che sceglie l’indirizzo che gli è
più consono;
-i partiti politici che formano la maggioranza;
-Il parlamento la cui funzione di indirizzo politico
si manifesta, attraverso la quale concede la
propria fiducia del Governo.
Governo è quell’organo, generalmente

costituito da un Consiglio di
ministri presieduto da un
presidente, che in talune forme
di governo, svolge la funzione
esecutiva.
FUNZIONI DEL GOVERNO
Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste
e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando:

a)   il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di
     delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito
     - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di
     legge;

b)   può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-
     legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un
     intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva,
     nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con
     modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
• Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di
  emanare regolamenti, che costituiscono una fonte
  secondaria di produzione giuridica. Con essi il Governo
  può dare attuazione ed integrare le disposizioni
  legislative, può disciplinare l'organizzazione delle
  pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la
  Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.
• Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha
  anche il compito di deliberare la nomina dei soggetti che
  rivestono incarichi di massimo rilievo
  nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. Ad
  esempio, la nomina dei Segretari Generali dei Ministeri,
  o dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate al loro
  interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale generale, è
  disposta con decreto del Presidente della Repubblica
  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
• Nella sua accezione moderna, la magistratura
  è un complesso di organi con funzioni
  giurisdizionali in campo civile, penale,
  costituzionale ed amministrativo, che si
  personificano nella figura del magistrato.
FUNZIONI DELLA MAGISTRATURA
• Ad essa spetta in genere l'esercizio del potere giudiziario, uno dei tre poteri
  dello stato di diritto nella teoria classica di Montesquieu. In generale la
  magistratura ha infatti competenza su tutte le branche del diritto in cui vi
  sia una funzione giudicante, e la funzione classica (e per alcuni sistemi
  tipica) del magistrato è quella di giudice; in dipendenza di questo aspetto si
  possono perciò avere anche magistrature specializzate per materie
  (magistratura militare, civile, penale, fallimentare, contabile, tributaria,
  amministrativa, etc).
• All'interno dei corpi di magistratura si possono però avere ulteriori
  distinzioni. Una delle più note, con speciale riferimento al diritto
  processuale penale, è quella fra magistratura giudicante e magistratura
  requirente, a seconda che l'ordinamento giuridico di appartenenza preveda
  che l'ufficio della pubblica accusa sia o meno riservato alla competenza
  esclusiva di appartenenti all'ordine giudiziario, in base cioè - in definitiva -
  alla classificazione formale dei cittadini ammessi a questa funzione
  pubblica. Nei sistemi di diritto latino la magistratura solitamente
  comprende la funzione accusatoria ed al suo interno perciò, oltre ai giudici,
  operano anche magistrati chiamati al ruolo di pubblico ministero. Nei
  sistemi di common law, invece, la funzione accusatoria è classicamente
  delegata al prosecutor, che pertanto non appartiene alla magistratura, la
  quale comprende solo giudici (e ruoli di servizio per la funzione giudicante).
Una corte costituzionale o un tribunale costituzionale è un organo
costituzionale dotato di speciali competenze, definite anche di "giudice
delle leggi" perché in grado di accertare l'illegittimità delle scelte operate
dal legislatore ordinario.
 Le corti costituzionali o, in generale, gli organi che esercitano la giustizia
costituzionale, svolgono la fondamentale funzione di garantire la
costituzione di un dato ordinamento.
Il presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano e
rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana
entrata in vigore il 1º gennaio 1948. Il presidente della Repubblica è un
organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta
comune e dura in carica per sette anni (settennato o mandato
presidenziale).
 La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente ogni
cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda
dei diritti civili e politici, anche se l'età media dei presidenti italiani è di
molto superiore a quella minima.
  Il presidente risiede a Roma, presso il palazzo del Quirinale, ma può
anche non abitarvi.
Lo Stato italiano si ripartisce in regioni, province e comuni,
secondo l'art.114 della Costituzione. Questi enti locali sono
istituiti con la Costituzione dell'Italia repubblicana (art. 5).



Questa suddivisione del territorio, risponde a delle esigenze
reali del popolo italiano. Stabilendo l'esistenza di differenze
oggettive all'interno della comunità, la Costituzione rispetta le
peculiarità d'ogni gruppo sociale, e ne mantiene le tradizioni.
Le regioni (e gli enti locali) svolgono le proprie funzioni seguendo quattro principi
fondamentali:
- Diritto allo studio: ogni regione deve promuovere la crescita culturale della
popolazione, sotto tutti i punti di vista e ricorrendo ad ogni mezzo possibile.
- Diritto alla salute: ogni regione ha il dovere di salvaguardare la salute ed il
benessere della popolazione. Attraverso l'istituzione di leggi, regolamenti e di
strumenti operanti sul territorio.
- Diritto al lavoro: coordinando l'attività economica, la cooperazione e
l'associazione dei lavoratori autonomi, la regione cerca di promuovere la piena
occupazione. La regione inoltre si adopera per l'inserimento nel mondo del
lavoro dei minori e degli invalidi.
 - Valorizzazione del territorio, eliminare gli squilibri economici esistenti,
promuovendo uno sviluppo omogeneo del territorio.
FUNZIONI E CARATTERISTICHE
•   - Autonomia Politica: potere di autodeterminazione politica. La possibilità cioè di
    esprimere il proprio indirizzo politico (nell'ambito di quello generale dello Stato) e
    di stabilire le finalità delle proprie azioni.
•   - Territorio e Popolazione: le regioni possono esercitare le proprie mansioni solo
    all'interno del proprio territorio e sulla popolazione in esso residente. Inoltre la
    regione è legata al territorio ed alla popolazione, in virtù del meccanismo della
    rappresentanza elettorale.
•   - Iniziativa Legislativa: la regione può proporre delle leggi alle Camere, richiedere
    referendum popolari, e partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. Le
    regioni non possono creare nuovi enti locali; bisogna sempre ricorrere alla legge
    ordinaria.
•   - Autonomia Finanziaria: nelle materie di competenza, la regione può istituire dei
    tributi propri. Poiché i fondi della regione non sono sufficienti a coprire tutte le
    responsabilità della regione, è stato quindi istituito un fondo comune.
GLI ORGANI
•   - Il consiglio regionale: è l'organo deliberativo della regione. Esso svolge la
    funzione legislativa, relativa alle materie di competenza regionale. Il Consiglio,
    nomina un Presidente, per convocare le riunioni consiliari, dirigere i dibattiti,
    stilare l'ordine del giorno dei lavori, rappresentare la regione e coordinare
    l'attività delle varie commissioni permanenti.
    Si rinnova ogni 5 anni. Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 18°
    anno di età; sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di
    età.
    In ogni capoluogo di regione, si trova un commissario di governo. Egli ha il
    compito di controllare, che le leggi regionali non entrino in contrasto con le leggi
    dello Stato.
•   - La giunta: è l'organo esecutivo della regione. La giunta è eletta dal consiglio.
    Essa è formata dagli assessori, con attribuzioni specifiche. La giunta attua le leggi
    regionali e le delibere del consiglio. Se viene approvata una mozione di sfiducia
    da parte del consiglio, la giunta deve dimettersi.
•   - Il presidente della giunta: eletto dalla giunta rappresenta la regione. Egli
    promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative e
    coordina il lavoro degli assessori.
COMPITI:
  - rappresentare la comunità;
  - promuovere lo sviluppo e gli interessi della comunità;
  - servizio di stato civile ed anagrafe;
  - servizio di polizia urbana (corpo dei vigili).
ORGANI:
•   - Consiglio comunale: organo elettivo, in carica per 5 anni. E' costituito da un
    minimo di 15 ad un massimo di 80 consiglieri. Emette atti di indirizzo e controllo,
    relativi alla vita ed agli interessi della comunità locale. Le competenze del consiglio
    sono regolate per legge, e non possono essere ampliate;
•   - Giunta: eletta dal Consiglio, entro 60 giorni dall'elezione dei consiglieri. E'
    composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori previsti dallo statuto. La
    Giunta assolve le funzioni amministrative, che il Consiglio ed il Sindaco non
    svolgono. Ogni anno la Giunta riporta al Consiglio un resoconto della propria
    attività, propone leggi ed attività legate alle proprie mansioni;
•   - Sindaco: eletto dai cittadini, che hanno raggiunto il 18° anno di età. Il sindaco
    rappresenta la comunità, che lo ha eletto. Presiede alle riunioni del Consiglio e
    della Giunta. Dà esecuzione agli atti legislativi ed amministrativi. Inoltre, il Sindaco
    deve provvedere ad una serie di compiti relativi all'amministrazione della
    comunità (tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, adempimenti
    previsti dalle leggi in materia elettorale, di leva e statistica, emanazione degli atti a
    lui assegnati dalla legge in materia di pubblica sicurezza, sanità e igiene pubblica,
    vigilanza e adozione di provvedimenti urgenti, ecc.).
COMPITI:
     - difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevenzione delle calamità;
         - tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
         - valorizzazione dei beni culturali;
         - protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali;
         - organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
         - servizi sanitari e di igiene;
         - viabilità e trasporti;
         - caccia e pesca nelle acque interne;
         - promozione, coordinamento ed organizzazione di attività, che interessano la comunità
         della provincia.
ORGANI:
- Consiglio provinciale: svolge la funzione di indirizzo
 e controllo politico-amministrativo,
nelle materie di competenza degli enti locali;
-Giunta e Presidente della Giunta: composta dal Presidente
e dagli assessori.
 Le sue mansioni sono legate alle competenze degli enti locali.
Coordinamento Prof. M.Basso
 ITIS ”Capellini” La Spezia
        AS 2009/10


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Ordinamento della repubblica

  • 1.
  • 2. L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, nel fissare l’organizzazione istituzionale dello Stato, ha suddiviso i poteri e le funzioni tra più organi che sono stati espressamente previsti e regolati nella Parte II della Costituzione. L'organizzazione complessiva dello Stato italiano ovvero l'ordinamento della Repubblica è rappresentato dai seguenti organi costituzionali: • Parlamento • Governo • Presidente della Repubblica • Corte Costituzionale • Magistratura o Ordinamento giudiziario
  • 3. Il parlamento, organo politico collegiale, composto di una o più assemblee e rappresentativo della collettività nazionale, al quale è affidato l’esercizio della funzione legislativa e che, in misura diversa a secondo dei sistemi costituzionali vigenti nei diversi Paesi è investito di poteri di indirizzo e di controllo sull’attività dell’esecutivo.
  • 4. 1. Funzione legislativa 2. Funzione di controllo sul governo 3. Funzione di indirizzo politico
  • 5. La funzione legislativa è il compito più importante svolto dal Parlamento. Per funzione legislativa s’intende l’attività di preparazione, esame e approvazione delle leggi. Il procedimento legislativo è l’insieme degli atti, collegati gli uni agli altri; previsti dalla costituzione e posti in essere da ciascuna Camera per emanare una legge. La procedura per l’approvazione delle leggi ordinarie consta di cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la discussione e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione.
  • 6. Il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del Governo. Gli atti cui l’esercizio di questa funzione da luogo sono: interrogazioni, interpellanza e mozioni. Le interrogazioni sono domande, orali o scritte rivolte al Governo. Il Parlamento vuole accertare se un fatto è vero o se, su quel fatto, il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note. Con le interpellanze il Parlamento formula per scritto domande al Governo non su singoli fatti ma sui motivi della condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica. Con le mozioni il Parlamento promuove discussioni che terminano con una votazione. Il bilancio dello Stato è una legge approvata dal Parlamento che contiene la previsione di tutte le spese che il Governo intende fare; nei settori in cui svolge la propria attività esso indica i mezzi (cioè le entrate) con sui tende fare fronte alle spese.
  • 7. La funzione di indirizzo è quella che per fine la determinazione dei grandi obbiettivi della politica nazionale e la scelta degli strumenti per conseguirli. All’attività di indirizzo politico concorrono: -il corpo elettorale che sceglie l’indirizzo che gli è più consono; -i partiti politici che formano la maggioranza; -Il parlamento la cui funzione di indirizzo politico si manifesta, attraverso la quale concede la propria fiducia del Governo.
  • 8. Governo è quell’organo, generalmente costituito da un Consiglio di ministri presieduto da un presidente, che in talune forme di governo, svolge la funzione esecutiva.
  • 9. FUNZIONI DEL GOVERNO Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando: a) il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge; b) può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti- legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
  • 10. • Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una fonte secondaria di produzione giuridica. Con essi il Governo può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, può disciplinare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge. • Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha anche il compito di deliberare la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. Ad esempio, la nomina dei Segretari Generali dei Ministeri, o dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate al loro interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale generale, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
  • 11. • Nella sua accezione moderna, la magistratura è un complesso di organi con funzioni giurisdizionali in campo civile, penale, costituzionale ed amministrativo, che si personificano nella figura del magistrato.
  • 12. FUNZIONI DELLA MAGISTRATURA • Ad essa spetta in genere l'esercizio del potere giudiziario, uno dei tre poteri dello stato di diritto nella teoria classica di Montesquieu. In generale la magistratura ha infatti competenza su tutte le branche del diritto in cui vi sia una funzione giudicante, e la funzione classica (e per alcuni sistemi tipica) del magistrato è quella di giudice; in dipendenza di questo aspetto si possono perciò avere anche magistrature specializzate per materie (magistratura militare, civile, penale, fallimentare, contabile, tributaria, amministrativa, etc). • All'interno dei corpi di magistratura si possono però avere ulteriori distinzioni. Una delle più note, con speciale riferimento al diritto processuale penale, è quella fra magistratura giudicante e magistratura requirente, a seconda che l'ordinamento giuridico di appartenenza preveda che l'ufficio della pubblica accusa sia o meno riservato alla competenza esclusiva di appartenenti all'ordine giudiziario, in base cioè - in definitiva - alla classificazione formale dei cittadini ammessi a questa funzione pubblica. Nei sistemi di diritto latino la magistratura solitamente comprende la funzione accusatoria ed al suo interno perciò, oltre ai giudici, operano anche magistrati chiamati al ruolo di pubblico ministero. Nei sistemi di common law, invece, la funzione accusatoria è classicamente delegata al prosecutor, che pertanto non appartiene alla magistratura, la quale comprende solo giudici (e ruoli di servizio per la funzione giudicante).
  • 13. Una corte costituzionale o un tribunale costituzionale è un organo costituzionale dotato di speciali competenze, definite anche di "giudice delle leggi" perché in grado di accertare l'illegittimità delle scelte operate dal legislatore ordinario. Le corti costituzionali o, in generale, gli organi che esercitano la giustizia costituzionale, svolgono la fondamentale funzione di garantire la costituzione di un dato ordinamento.
  • 14. Il presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1º gennaio 1948. Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta comune e dura in carica per sette anni (settennato o mandato presidenziale). La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici, anche se l'età media dei presidenti italiani è di molto superiore a quella minima. Il presidente risiede a Roma, presso il palazzo del Quirinale, ma può anche non abitarvi.
  • 15. Lo Stato italiano si ripartisce in regioni, province e comuni, secondo l'art.114 della Costituzione. Questi enti locali sono istituiti con la Costituzione dell'Italia repubblicana (art. 5). Questa suddivisione del territorio, risponde a delle esigenze reali del popolo italiano. Stabilendo l'esistenza di differenze oggettive all'interno della comunità, la Costituzione rispetta le peculiarità d'ogni gruppo sociale, e ne mantiene le tradizioni.
  • 16. Le regioni (e gli enti locali) svolgono le proprie funzioni seguendo quattro principi fondamentali: - Diritto allo studio: ogni regione deve promuovere la crescita culturale della popolazione, sotto tutti i punti di vista e ricorrendo ad ogni mezzo possibile. - Diritto alla salute: ogni regione ha il dovere di salvaguardare la salute ed il benessere della popolazione. Attraverso l'istituzione di leggi, regolamenti e di strumenti operanti sul territorio. - Diritto al lavoro: coordinando l'attività economica, la cooperazione e l'associazione dei lavoratori autonomi, la regione cerca di promuovere la piena occupazione. La regione inoltre si adopera per l'inserimento nel mondo del lavoro dei minori e degli invalidi. - Valorizzazione del territorio, eliminare gli squilibri economici esistenti, promuovendo uno sviluppo omogeneo del territorio.
  • 17. FUNZIONI E CARATTERISTICHE • - Autonomia Politica: potere di autodeterminazione politica. La possibilità cioè di esprimere il proprio indirizzo politico (nell'ambito di quello generale dello Stato) e di stabilire le finalità delle proprie azioni. • - Territorio e Popolazione: le regioni possono esercitare le proprie mansioni solo all'interno del proprio territorio e sulla popolazione in esso residente. Inoltre la regione è legata al territorio ed alla popolazione, in virtù del meccanismo della rappresentanza elettorale. • - Iniziativa Legislativa: la regione può proporre delle leggi alle Camere, richiedere referendum popolari, e partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. Le regioni non possono creare nuovi enti locali; bisogna sempre ricorrere alla legge ordinaria. • - Autonomia Finanziaria: nelle materie di competenza, la regione può istituire dei tributi propri. Poiché i fondi della regione non sono sufficienti a coprire tutte le responsabilità della regione, è stato quindi istituito un fondo comune.
  • 18. GLI ORGANI • - Il consiglio regionale: è l'organo deliberativo della regione. Esso svolge la funzione legislativa, relativa alle materie di competenza regionale. Il Consiglio, nomina un Presidente, per convocare le riunioni consiliari, dirigere i dibattiti, stilare l'ordine del giorno dei lavori, rappresentare la regione e coordinare l'attività delle varie commissioni permanenti. Si rinnova ogni 5 anni. Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 18° anno di età; sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età. In ogni capoluogo di regione, si trova un commissario di governo. Egli ha il compito di controllare, che le leggi regionali non entrino in contrasto con le leggi dello Stato. • - La giunta: è l'organo esecutivo della regione. La giunta è eletta dal consiglio. Essa è formata dagli assessori, con attribuzioni specifiche. La giunta attua le leggi regionali e le delibere del consiglio. Se viene approvata una mozione di sfiducia da parte del consiglio, la giunta deve dimettersi. • - Il presidente della giunta: eletto dalla giunta rappresenta la regione. Egli promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative e coordina il lavoro degli assessori.
  • 19. COMPITI: - rappresentare la comunità; - promuovere lo sviluppo e gli interessi della comunità; - servizio di stato civile ed anagrafe; - servizio di polizia urbana (corpo dei vigili).
  • 20. ORGANI: • - Consiglio comunale: organo elettivo, in carica per 5 anni. E' costituito da un minimo di 15 ad un massimo di 80 consiglieri. Emette atti di indirizzo e controllo, relativi alla vita ed agli interessi della comunità locale. Le competenze del consiglio sono regolate per legge, e non possono essere ampliate; • - Giunta: eletta dal Consiglio, entro 60 giorni dall'elezione dei consiglieri. E' composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori previsti dallo statuto. La Giunta assolve le funzioni amministrative, che il Consiglio ed il Sindaco non svolgono. Ogni anno la Giunta riporta al Consiglio un resoconto della propria attività, propone leggi ed attività legate alle proprie mansioni; • - Sindaco: eletto dai cittadini, che hanno raggiunto il 18° anno di età. Il sindaco rappresenta la comunità, che lo ha eletto. Presiede alle riunioni del Consiglio e della Giunta. Dà esecuzione agli atti legislativi ed amministrativi. Inoltre, il Sindaco deve provvedere ad una serie di compiti relativi all'amministrazione della comunità (tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale, di leva e statistica, emanazione degli atti a lui assegnati dalla legge in materia di pubblica sicurezza, sanità e igiene pubblica, vigilanza e adozione di provvedimenti urgenti, ecc.).
  • 21. COMPITI: - difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevenzione delle calamità; - tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; - valorizzazione dei beni culturali; - protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali; - organizzazione dello smaltimento dei rifiuti; - servizi sanitari e di igiene; - viabilità e trasporti; - caccia e pesca nelle acque interne; - promozione, coordinamento ed organizzazione di attività, che interessano la comunità della provincia. ORGANI: - Consiglio provinciale: svolge la funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nelle materie di competenza degli enti locali; -Giunta e Presidente della Giunta: composta dal Presidente e dagli assessori. Le sue mansioni sono legate alle competenze degli enti locali.
  • 22. Coordinamento Prof. M.Basso ITIS ”Capellini” La Spezia AS 2009/10 22