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AGGIORNAMENTO SU VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO
 CORRELATO E L’ANALISI COMPORTAMENTALE DEGLI INFORTUNI

 VICENZA, 5 LUGLIO 2012




Le indicazioni del Coordinamento Tecnico Interregionale
per l’attività ispettiva
Primi risultati dell’attività di vigilanza in aziende
dell’ULSS di Vicenza
La gestione del lavoratore con disagio psicosociale
Il progetto europeo di assistenza alle aziende

dott. Pierantonio Zanon
dott.ssa Maria Bellan

SPISAL ULSS N. 6 VICENZA
STRESS LAVORO-CORRELATO
       LAVORO-



 INDICAZIONI PER LA CORRETTA
  GESTIONE DEL RISCHIO E PER
  L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ALLA
  LUCE DELLA LETTERA
  CIRCOLARE DEL 18.11.2010
  DEL MINISTERO DEL LAVORO
  E DELLE POLITICHE SOCIALI
                     gennaio 2012
INTRODUZIONE

Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente
   a definire l’oggetto della valutazione, mettendo al centro della stessa
   non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l’organizzazione
   del lavoro. In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del
        lavoro.
   processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli
   interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di
   prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione
   di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.
INTRODUZIONE

In sintesi i due elementi irrinunciabili del processo di valutazione per
   ogni tipo di azienda sono:
   la chiara indicazione delle misure di prevenzione in essere o da
   attuare allo scopo di contrastare i fattori stressogeni presenti sul
   lavoro
   il coinvolgimento dei lavoratori nell’analisi del rischio e nella
   individuazione delle soluzioni.
I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il
rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-
                                                                 lavoro-
correlato ?




La valutazione dello stress lavoro-correlato deve rispettare sia i contenuti degli
   artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, sia le indicazioni metodologiche della
   Commissione Consultiva.

In particolare andrà verificato:
    il percorso seguito per la valutazione
    il contenuto del DVR
I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il
rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-
                                                                 lavoro-
correlato ?



Affinché tale controllo non si limiti ad una verifica puramente formale, si
    dovranno approfondire i seguenti aspetti:
    l’avvenuta consultazione preventiva degli RLS
    la valutazione deve aver riguardato tutti i lavoratori
    l’individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative deve aver
    rispettato adeguati criteri di rappresentatività della realtà aziendale
    la valutazione preliminare deve prendere in esame le tre famiglie di fattori:
    eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto, indicandone i riscontri
    oggettivi e verificabili
    la messa in atto di idonee misure di prevenzione coerenti con l’esito della
    valutazione
I.2 Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione
del rischio?

 1. il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tantomeno
      lo stress lavoro-correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il
      Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto:
      violazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08 punito con la pena
      prevista dall’art. 55 comma 1 lett. a)
 2. il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra
      questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione
      dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta (vedi
      lista di controllo per la vigilanza di cui alla tab. 2): violazione dell’art. 28
      comma 2 lett. a) primo periodo, punito con la pena prevista dall’art. 55
      comma 4;
 3. il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato
      che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione
      e il relativo piano attuativo: violazione dell’art.28 comma 2 lett. b) c) e d),
      punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.
I.3 In quali casi si può applicare l’istituto della disposizione previsto
dall’art. 302bis del D.Lgs. 81/08 ?




In caso di incompleta o non corretta applicazione delle indicazioni
    metodologiche della Commissione consultiva, qualora il fatto non costituisca
    reato, l’organo di vigilanza può impartire una disposizione esecutiva ai sensi
    dell’art. 302bis, affinché la valutazione venga ripetuta, modificata o
    integrata.
I.4 Oltre agli interventi di vigilanza quali azioni possono essere utilmente
intraprese dai servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL ?




   Sono opportuni e sicuramente da potenziare i seguenti tipi di interventi:

   A. di promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e
          formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS,
          MC

   B. di accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con
          valutazioni di tipo clinico
A. Promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e
formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS, MC




         Campagna sui rischi psicosociali
           nell’ambiente di lavoro 2012
Comitato Europeo degli Alti Responsabili
dell’Ispettorato del Lavoro (CARIL)

  Ha organizzato una campagna sui rischi psicosociali nel 2012 pianificata da
  12 Stati membri sotto la direzione della Svezia

  OBIETTIVO
  Migliore qualità della valutazione dei rischi psicosociali

  AZIONI PREVISTE
  Sensibilizzazione sulle tematiche dei rischi psicosociali tramite la
  divulgazione di materiale informativo
  Attività di vigilanza in azienda
  Report di attività che concorre alla definizione europea della prevenzione
  dei rischi psicosociali in azienda
Regione Veneto:
attivazione Campagna Europea

    Direzione Regionale Prevenzione e Direzione Regionale Lavoro

 Attività prevista nel Comitato Regionale di Coordinamento (art.7, D.Lgs
 81/08):

 Formazione/informazione ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e
 dei lavoratori nonché ai consulenti del lavoro

 Formazione/informazione al personale ispettivo delle DTL e dell’INAIL

 Attività congiunta SPISAL/DTL /INAIL nel secondo semestre 2012
I rischi psicosociali: Lo stress lavoro correlato
                                    (D.Lgs 8108)
                                           81



I tre comparti stabiliti dal
  Comitato Europeo sono:

 Sanità
 Servizi (hotel e ristoranti)
 Trasporti
I.4 Oltre agli interventi di vigilanza quali azioni possono essere utilmente
intraprese dai servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL ?




   Sono opportuni e sicuramente da potenziare i seguenti tipi di interventi:

   A. di promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e
          formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS,
          MC

   B. di accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con
          valutazioni di tipo clinico
B. Accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con valutazioni
                                  di tipo clinico




   Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING
   E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA
                               PSICO-
           PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
  PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
  DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
                   PSICO-
  LAVORO



Art. 2 - Finalità

La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41
                Veneto,
   della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e
   dell’ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte
   a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l’insorgenza e la diffusione di
   fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare
                                       psico-
   comportamenti discriminatori o vessatori correlati all’attività lavorativa
   promuovendo corretti stili di vita.
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
 PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
 DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
                  PSICO-
 LAVORO

Art. 3 Formazione

La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie
                                                                 socio-
   (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del
   mobbing e sullo stress psico-sociale correlati all’attività lavorativa rivolti
                            psico-
   prioritariamente ai seguenti soggetti:
    a) medici di medicina generale;
    b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
       (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;
    c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio
       lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui
                                  psico-
       all’articolo 6;
    d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari
       opportunità e sul fenomeno del mobbing.
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
 PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
 DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
                  PSICO-
 LAVORO


Art. 6 - Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio
   lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro
                               psico-

1. Le aziende ULSS istituiscono nell’ambito della propria organizzazione
   amministrativa, anche a livello di singolo distretto, appositi sportelli di
   assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress
   psico-
   psico-sociale nei luoghi di lavoro con il compito di:
a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi
   strumenti di tutela;
b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione.
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
      PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
      DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
                       PSICO-
      LAVORO


Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo

1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce, nell’ambito della
   propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per il benessere
   organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti:
                                                        compiti:
a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed
                                           psico-
   eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di
   lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;
c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei
   rischi psico-sociali ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
          psico-
   successive modificazioni.
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
 PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E
 TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL
                         PSICO-
 LUOGO DI LAVORO


Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo

2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare di
   specialisti, provenienti anche dal dipartimento di salute mentale dell’azienda
   ULSS, composto almeno da:
    a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di
       coordinamento;
    b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;
    c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
    d) un medico specialista in psichiatria;
    e) uno psicoterapeuta.
I.5 Cosa si deve fare quando singoli lavoratori o gruppi di
  lavoratori si rivolgono ai servizi di prevenzione e vigilanza delle
  ASL per problematiche di stress lavoro correlato?

La segnalazione di problematiche di stress lavoro-correlato rappresenta una
   indicazione per un intervento di vigilanza volto a verificare se sia stata fatta
   correttamente la valutazione del rischio e se vi siano adeguate misure di
   prevenzione.

Nello stesso tempo i servizi di prevenzione e vigilanza si trovano a svolgere
   anche una funzione di ascolto per singoli o gruppi di lavoratori, che
   presentano situazioni di disagio imputabili a condizioni di stress lavorativo, e
   trovano nel servizio di prevenzione e vigilanza l’interlocutore di tutela
   privilegiato, se non a volte l’unico. In questi casi risulta necessario fornire
   accoglienza e sostegno, analizzando la problematica presentata e
   ricercando una soluzione articolata che può prevedere il coinvolgimento del
   medico competente per la gestione di problemi di salute e/o l’invio del
   lavoratore a un centro diagnostico specialistico.
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda

L’esame della documentazione presente in
Servizio

  Verbali di contravvenzione e prescrizione
  Andamento infortunistico
  Segnalazioni da parte di RLS, sindacato, lavoratori
  Informative da parte di altra Autorità (Comune,
  Provincia, ARPAV, Carabinieri, DPL, ecc.)
  Ricorsi contro il giudizio del MC
  Malattie professionali
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
 Il sopralluogo in azienda

L’organizzazione produttiva aziendale

  Dimensione aziendale, dislocazione siti produttivi,
  autonomia/coordinamento tra i siti
  Orario di lavoro, lavoro a turni, flessibilità coatta di orario/turno
  Quota di lavoratori atipici, dipendenti di ditte appaltatrici, contratti
  a tempo determinato, ecc.
  Situazione occupazionale, CIG, mobilità
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
 Il sopralluogo in azienda

La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali

   Organigramma aziendale per gli aspetti produttivi
   Organigramma aziendale per la salute e sicurezza
   Legittimità, effettività e adeguatezza delle figure previste dal D.
   Lgs. 81/08 (ad es., per i RLS corsi/aggiornamenti + tempo a
   disposizione, per il MC visita ambienti di lavoro, relazione scritta
   in riunione periodica, rispetto delle limitazioni di idoneità, ecc.)
   La comunicazione aziendale (canali, destinatari,…)
   Adozione di un SGSL o presenza di un MOG ex art. 30
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
 Il sopralluogo in azienda

La verifica della valutazione dello SLC nel DVR

  Presenza di una sezione del DVR relativa allo SLC
  Avvio della valutazione antecedente il 1.1.2011
  Individuazione del pool incaricato della valutazione (RLS+)
  Criteri, strumenti, indicatori e sequenzialità conformi alle
  indicazioni della Commissione Consultiva Permanente
  Definizione della data di prevista chiusura della valutazione
  preliminare (sentinella, contenuto e contesto)
  Azioni di informazione estesa a tutto il personale (materiali
  informativi, incontri, ecc.)
IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA
DELLE ASL


               Nel caso delle aziende che si avvalgono della facoltà di
                   autocertificare la valutazione del rischio, occorrerà
                   comunque verificare l’effettiva disponibilità delle
                   informazioni necessarie (indicatori oggettivi), in quanto
                   l’assenza del documento di valutazione dei rischi non
                   significa assenza della documentazione relativa agli
                   aspetti che devono essere conosciuti per condurre la
                   valutazione stessa.
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
 Il sopralluogo in azienda

L’individuazione delle azioni correttive

   Riscontro di criticità di gruppo omogeneo (anche in corso di
   valutazione preliminare)
   Identificazione degli interventi da effettuare (organizzativi,
   tecnici, procedurali, in-formativi)
                          in-
   Definizione dei soggetti incaricati degli interventi correttivi
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda

La programmazione del monitoraggio

  Costruzione degli strumenti di verifica dell’efficacia degli
  interventi
  Individuazione delle partizioni organizzative sulle quali applicare
  gli interventi correttivi (anche per step sperimentali)
  Cronologia degli interventi
  Applicazione degli strumenti di verifica
  Ri-valutazione preliminare
  Ri-
IL RUOLO DELLO SPISAL
         Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme


Il sopralluogo in azienda

  L’esame della documentazione presente in Servizio
  L’organizzazione produttiva aziendale
  La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
  La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
  L’individuazione delle azioni correttive
  La programmazione del monitoraggio
  Gli strumenti sanzionatori
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda

Gli strumenti sanzionatori

• Le 3 azioni indicate dal CTIPLL

oppure

• Articolo 302-bis - Potere di disposizione
           302-
  Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione
  delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate
  dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva,
  qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non
  costituisca reato.
Le ispezioni fatte ad oggi
9 AZIENDE DI MEDIOGRANDI DIMENSIONI del territorio AULSS 6
             MEDIO



                    >
                        1000



                        800
Numero dipendenti




                        600
                                                                                                                      Servizi


                        400                                                                                           Settore
                                                                                                                      manifatturiero

                        200



                          0
                               azienda1 azienda2              azienda4 azienda5 azienda6 azienda7 azienda8 azienda9
                                                   azienda3
Indicazioni della Lettera Circolare della CCP del 18
                       Novembre 2010
La valutazione SLC:

    Deve essere stata avviata entro il 31122010
                                       3112

    È parte integrante del DVR e come tale viene effettuata dal DL che si avvale
    di RSPP, MC (ove nominato) e RLSRLST
                                  RLS

    Non riguarda i singoli individui ma gruppi omogenei di lavoratori

    Si articola in due fasi:
Valutazione preliminare (necessaria): consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e
   verificabili (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro, fattori di contesto del
   lavoro)
Valutazione approfondita (eventuale): prevede la valutazione della percezione
   soggettiva dei lavoratori
Le ispezioni: che cosa troviamo?

     1.                2.               3.               4.
DATA DI AVVIO   COINVOLGIMENTO   INDIVIDUAZIONE    VALUTAZIONE
   DELLA         FIGURE DELLA        GRUPPI       PRELIMINARE DI
VALUTAZIONE        SICUREZZA       OMOGENEI         INDICATORI
                                                   OGGETTIVI E
                                                   VERIFICABILI
Data di avvio della valutazione




Entro il 31122010 tutte le aziende hanno dato inizio alla
         3112
  procedura, costituendo il “gruppo di lavoro” indicato per lo
  svolgimento della valutazione e scegliendo la metodologia
  procedurale.
Coinvolgimento delle figure della sicurezza




Molto spesso le liste di controllocheck list vengono compilate d’ufficio dal DL,
                         controllo
RSPP, UFFICIO DEL PERSONALE, MC
I RLSRLST eo i lavoratori vengono coinvolti nel momento della condivisione
  RLS         e
dei risultati ottenuti

Le figure della sicurezza hanno ricevuto adeguata formazione sul tema
Individuazione dei gruppi omogenei




Tutte le aziende hanno suddiviso la valutazione per partizioni
organizzative in base al proprio organigramma.
Valutazione preliminare




Non sempre risulta essere oggettiva, parametrica e verificabile
Gli eventi sentinella a volte vengono raccolti per l’intera azienda
(e non per gruppi omogenei)
A volte risulta incompleta della pianificazione delle azioni
correttive e di un piano di monitoraggio

Mancanza della descrizione del percorso metodologico attuato
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Attività di vigilanza spisal

  • 1. AGGIORNAMENTO SU VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO E L’ANALISI COMPORTAMENTALE DEGLI INFORTUNI VICENZA, 5 LUGLIO 2012 Le indicazioni del Coordinamento Tecnico Interregionale per l’attività ispettiva Primi risultati dell’attività di vigilanza in aziende dell’ULSS di Vicenza La gestione del lavoratore con disagio psicosociale Il progetto europeo di assistenza alle aziende dott. Pierantonio Zanon dott.ssa Maria Bellan SPISAL ULSS N. 6 VICENZA
  • 2. STRESS LAVORO-CORRELATO LAVORO- INDICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO E PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ALLA LUCE DELLA LETTERA CIRCOLARE DEL 18.11.2010 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI gennaio 2012
  • 3.
  • 4. INTRODUZIONE Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente a definire l’oggetto della valutazione, mettendo al centro della stessa non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l’organizzazione del lavoro. In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del lavoro. processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.
  • 5. INTRODUZIONE In sintesi i due elementi irrinunciabili del processo di valutazione per ogni tipo di azienda sono: la chiara indicazione delle misure di prevenzione in essere o da attuare allo scopo di contrastare i fattori stressogeni presenti sul lavoro il coinvolgimento dei lavoratori nell’analisi del rischio e nella individuazione delle soluzioni.
  • 6. I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro- lavoro- correlato ? La valutazione dello stress lavoro-correlato deve rispettare sia i contenuti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, sia le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva. In particolare andrà verificato: il percorso seguito per la valutazione il contenuto del DVR
  • 7. I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro- lavoro- correlato ? Affinché tale controllo non si limiti ad una verifica puramente formale, si dovranno approfondire i seguenti aspetti: l’avvenuta consultazione preventiva degli RLS la valutazione deve aver riguardato tutti i lavoratori l’individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative deve aver rispettato adeguati criteri di rappresentatività della realtà aziendale la valutazione preliminare deve prendere in esame le tre famiglie di fattori: eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto, indicandone i riscontri oggettivi e verificabili la messa in atto di idonee misure di prevenzione coerenti con l’esito della valutazione
  • 8. I.2 Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione del rischio? 1. il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tantomeno lo stress lavoro-correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto: violazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08 punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 1 lett. a) 2. il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta (vedi lista di controllo per la vigilanza di cui alla tab. 2): violazione dell’art. 28 comma 2 lett. a) primo periodo, punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 4; 3. il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione e il relativo piano attuativo: violazione dell’art.28 comma 2 lett. b) c) e d), punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.
  • 9. I.3 In quali casi si può applicare l’istituto della disposizione previsto dall’art. 302bis del D.Lgs. 81/08 ? In caso di incompleta o non corretta applicazione delle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, qualora il fatto non costituisca reato, l’organo di vigilanza può impartire una disposizione esecutiva ai sensi dell’art. 302bis, affinché la valutazione venga ripetuta, modificata o integrata.
  • 10. I.4 Oltre agli interventi di vigilanza quali azioni possono essere utilmente intraprese dai servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL ? Sono opportuni e sicuramente da potenziare i seguenti tipi di interventi: A. di promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS, MC B. di accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con valutazioni di tipo clinico
  • 11. A. Promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS, MC Campagna sui rischi psicosociali nell’ambiente di lavoro 2012
  • 12. Comitato Europeo degli Alti Responsabili dell’Ispettorato del Lavoro (CARIL) Ha organizzato una campagna sui rischi psicosociali nel 2012 pianificata da 12 Stati membri sotto la direzione della Svezia OBIETTIVO Migliore qualità della valutazione dei rischi psicosociali AZIONI PREVISTE Sensibilizzazione sulle tematiche dei rischi psicosociali tramite la divulgazione di materiale informativo Attività di vigilanza in azienda Report di attività che concorre alla definizione europea della prevenzione dei rischi psicosociali in azienda
  • 13. Regione Veneto: attivazione Campagna Europea Direzione Regionale Prevenzione e Direzione Regionale Lavoro Attività prevista nel Comitato Regionale di Coordinamento (art.7, D.Lgs 81/08): Formazione/informazione ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori nonché ai consulenti del lavoro Formazione/informazione al personale ispettivo delle DTL e dell’INAIL Attività congiunta SPISAL/DTL /INAIL nel secondo semestre 2012
  • 14. I rischi psicosociali: Lo stress lavoro correlato (D.Lgs 8108) 81 I tre comparti stabiliti dal Comitato Europeo sono: Sanità Servizi (hotel e ristoranti) Trasporti
  • 15. I.4 Oltre agli interventi di vigilanza quali azioni possono essere utilmente intraprese dai servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL ? Sono opportuni e sicuramente da potenziare i seguenti tipi di interventi: A. di promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS, MC B. di accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con valutazioni di tipo clinico
  • 16. B. Accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con valutazioni di tipo clinico Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PSICO- PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO
  • 17. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI PSICO- LAVORO Art. 2 - Finalità La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41 Veneto, della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell’ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare psico- comportamenti discriminatori o vessatori correlati all’attività lavorativa promuovendo corretti stili di vita.
  • 18. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI PSICO- LAVORO Art. 3 Formazione La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie socio- (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psico-sociale correlati all’attività lavorativa rivolti psico- prioritariamente ai seguenti soggetti: a) medici di medicina generale; b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS; c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui psico- all’articolo 6; d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul fenomeno del mobbing.
  • 19. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI PSICO- LAVORO Art. 6 - Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro psico- 1. Le aziende ULSS istituiscono nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, anche a livello di singolo distretto, appositi sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico- psico-sociale nei luoghi di lavoro con il compito di: a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela; b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione.
  • 20. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI PSICO- LAVORO Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo 1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce, nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti: compiti: a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed psico- eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione; b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo; c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e psico- successive modificazioni.
  • 21. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL PSICO- LUOGO DI LAVORO Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo 2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare di specialisti, provenienti anche dal dipartimento di salute mentale dell’azienda ULSS, composto almeno da: a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento; b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici; c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni; d) un medico specialista in psichiatria; e) uno psicoterapeuta.
  • 22. I.5 Cosa si deve fare quando singoli lavoratori o gruppi di lavoratori si rivolgono ai servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL per problematiche di stress lavoro correlato? La segnalazione di problematiche di stress lavoro-correlato rappresenta una indicazione per un intervento di vigilanza volto a verificare se sia stata fatta correttamente la valutazione del rischio e se vi siano adeguate misure di prevenzione. Nello stesso tempo i servizi di prevenzione e vigilanza si trovano a svolgere anche una funzione di ascolto per singoli o gruppi di lavoratori, che presentano situazioni di disagio imputabili a condizioni di stress lavorativo, e trovano nel servizio di prevenzione e vigilanza l’interlocutore di tutela privilegiato, se non a volte l’unico. In questi casi risulta necessario fornire accoglienza e sostegno, analizzando la problematica presentata e ricercando una soluzione articolata che può prevedere il coinvolgimento del medico competente per la gestione di problemi di salute e/o l’invio del lavoratore a un centro diagnostico specialistico.
  • 23. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 24. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 25. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio Verbali di contravvenzione e prescrizione Andamento infortunistico Segnalazioni da parte di RLS, sindacato, lavoratori Informative da parte di altra Autorità (Comune, Provincia, ARPAV, Carabinieri, DPL, ecc.) Ricorsi contro il giudizio del MC Malattie professionali
  • 26. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 27. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’organizzazione produttiva aziendale Dimensione aziendale, dislocazione siti produttivi, autonomia/coordinamento tra i siti Orario di lavoro, lavoro a turni, flessibilità coatta di orario/turno Quota di lavoratori atipici, dipendenti di ditte appaltatrici, contratti a tempo determinato, ecc. Situazione occupazionale, CIG, mobilità
  • 28. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 29. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali Organigramma aziendale per gli aspetti produttivi Organigramma aziendale per la salute e sicurezza Legittimità, effettività e adeguatezza delle figure previste dal D. Lgs. 81/08 (ad es., per i RLS corsi/aggiornamenti + tempo a disposizione, per il MC visita ambienti di lavoro, relazione scritta in riunione periodica, rispetto delle limitazioni di idoneità, ecc.) La comunicazione aziendale (canali, destinatari,…) Adozione di un SGSL o presenza di un MOG ex art. 30
  • 30. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 31. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda La verifica della valutazione dello SLC nel DVR Presenza di una sezione del DVR relativa allo SLC Avvio della valutazione antecedente il 1.1.2011 Individuazione del pool incaricato della valutazione (RLS+) Criteri, strumenti, indicatori e sequenzialità conformi alle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente Definizione della data di prevista chiusura della valutazione preliminare (sentinella, contenuto e contesto) Azioni di informazione estesa a tutto il personale (materiali informativi, incontri, ecc.)
  • 32. IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ASL Nel caso delle aziende che si avvalgono della facoltà di autocertificare la valutazione del rischio, occorrerà comunque verificare l’effettiva disponibilità delle informazioni necessarie (indicatori oggettivi), in quanto l’assenza del documento di valutazione dei rischi non significa assenza della documentazione relativa agli aspetti che devono essere conosciuti per condurre la valutazione stessa.
  • 33. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 34. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’individuazione delle azioni correttive Riscontro di criticità di gruppo omogeneo (anche in corso di valutazione preliminare) Identificazione degli interventi da effettuare (organizzativi, tecnici, procedurali, in-formativi) in- Definizione dei soggetti incaricati degli interventi correttivi
  • 35. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 36. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda La programmazione del monitoraggio Costruzione degli strumenti di verifica dell’efficacia degli interventi Individuazione delle partizioni organizzative sulle quali applicare gli interventi correttivi (anche per step sperimentali) Cronologia degli interventi Applicazione degli strumenti di verifica Ri-valutazione preliminare Ri-
  • 37. IL RUOLO DELLO SPISAL Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda L’esame della documentazione presente in Servizio L’organizzazione produttiva aziendale La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali La verifica della valutazione dello SLC nel DVR L’individuazione delle azioni correttive La programmazione del monitoraggio Gli strumenti sanzionatori
  • 38. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme Il sopralluogo in azienda Gli strumenti sanzionatori • Le 3 azioni indicate dal CTIPLL oppure • Articolo 302-bis - Potere di disposizione 302- Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
  • 39. Le ispezioni fatte ad oggi 9 AZIENDE DI MEDIOGRANDI DIMENSIONI del territorio AULSS 6 MEDIO > 1000 800 Numero dipendenti 600 Servizi 400 Settore manifatturiero 200 0 azienda1 azienda2 azienda4 azienda5 azienda6 azienda7 azienda8 azienda9 azienda3
  • 40. Indicazioni della Lettera Circolare della CCP del 18 Novembre 2010 La valutazione SLC: Deve essere stata avviata entro il 31122010 3112 È parte integrante del DVR e come tale viene effettuata dal DL che si avvale di RSPP, MC (ove nominato) e RLSRLST RLS Non riguarda i singoli individui ma gruppi omogenei di lavoratori Si articola in due fasi: Valutazione preliminare (necessaria): consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro, fattori di contesto del lavoro) Valutazione approfondita (eventuale): prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori
  • 41. Le ispezioni: che cosa troviamo? 1. 2. 3. 4. DATA DI AVVIO COINVOLGIMENTO INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE DELLA FIGURE DELLA GRUPPI PRELIMINARE DI VALUTAZIONE SICUREZZA OMOGENEI INDICATORI OGGETTIVI E VERIFICABILI
  • 42. Data di avvio della valutazione Entro il 31122010 tutte le aziende hanno dato inizio alla 3112 procedura, costituendo il “gruppo di lavoro” indicato per lo svolgimento della valutazione e scegliendo la metodologia procedurale.
  • 43. Coinvolgimento delle figure della sicurezza Molto spesso le liste di controllocheck list vengono compilate d’ufficio dal DL, controllo RSPP, UFFICIO DEL PERSONALE, MC I RLSRLST eo i lavoratori vengono coinvolti nel momento della condivisione RLS e dei risultati ottenuti Le figure della sicurezza hanno ricevuto adeguata formazione sul tema
  • 44. Individuazione dei gruppi omogenei Tutte le aziende hanno suddiviso la valutazione per partizioni organizzative in base al proprio organigramma.
  • 45. Valutazione preliminare Non sempre risulta essere oggettiva, parametrica e verificabile Gli eventi sentinella a volte vengono raccolti per l’intera azienda (e non per gruppi omogenei) A volte risulta incompleta della pianificazione delle azioni correttive e di un piano di monitoraggio Mancanza della descrizione del percorso metodologico attuato