Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio
La formazione alla sicurezza nel nuovo accordo stato regioni
1. GRUPPO DI STUDIO SICUREZZA E AMBIENTE
LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEL NUOVO
ACCORDO STATO-REGIONI
Relatore:
Ing. Piergiorgio FRASCA
Giovedì 16 febbraio 2012
Ore 17.30
Centro Produttività Veneto - Fondazione Giacomo Rumor
Produttività
Area Gruppi di Studio
2. 15/02/2012
Dott. Piergiorgio Frasca
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Esperto in sicurezza sul lavoro
RSPP qualificato art. 32
Coordinatore sicurezza certificato ICPrev-ACCREDIA
Membro della Commissione Ergonomia e del “Gruppo Principi Generali di
ergonomia” dell’UNI e del Gruppo di lavoro UNI sulle linee guida per i Rischi
psicosociali e di stress correlato al lavoro
Socio AIAS – Coordinatore Comitato AIAS Formazione
studiofrasca@iol.it
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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L’ACCORDO STATO-REGIONI PER LA
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA
Dott. Piergiorgio Frasca
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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3. 15/02/2012
ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
A) CAMPO DI APPLICAZIONE
L’Accordo fa riferimento all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e disciplina:
• durata
• contenuti minimi
• modalità della formazione e dell’aggiornamento
di
• lavoratori, dirigenti e preposti (in applicazione art. 37, c.7)
• formazione facoltativa soggetti art. 21, c. 1 del D.Lgs. 81/08
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
B) ENTRATA IN VIGORE
• È stato firmato il 21 dicembre 2011
• È stato pubblicato sulla G.U. n° 8 del 11
gennaio 2012
• È entrato in vigore il 26 gennaio 2012
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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4. 15/02/2012
ATTIVITA’ ESCLUSE
A) Formazione prevista dai Titoli successivi al
Tit. 1 del D.Lgs. 81/08
B) Formazione relativa all’uso di attrezzature
per le quali è previsto un percorso formativo
specifico
C) Addestramento di cui all’art 37, c.5
D) Non si applica nei confronti dei lavoratori
stagionali (fino ad attuazione art 3, c. 13)
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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ELEMENTI SALIENTI DELL’ ACCORDO
a) percorso formativo articolato su una formazione generale e una
formazione specifica
b) contenuti percorso formativo e durata minima in funzione della
classificazione di rischio dell’azienda
c) collaborazione con Enti bilaterali e con Organismi paritetici
territoriali
d) requisiti dei docenti
e) organizzazione della formazione
f) metodologia di insegnamento/apprendimento
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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5. 15/02/2012
PERCORSO FORMATIVO IN FUNZIONE DELLA
CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO DELL’AZIENDA
Le aziende sono classificate in tre gruppi di rischio a
seconda del settore Ateco:
Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio,
Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni
RISCHIO BASSO culturali e sportive, Servizi domestici,
Organizzazioni extraterritoriali.
Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza
RISCHIO MEDIO sociale non residenziale.
Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva,
RISCHIO ALTO Tessile, Legno, Manifatturiero, lav Metalli,
Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità,
Servizi residenziali
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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6. 15/02/2012
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
PERCORSO E DURATA MINIMI
RISCHIO BASSO H RISCHIO MEDIO H RISCHIO ALTO H
Formazione generale 4 Formazione generale 4 Formazione generale 4
Formazione specifica 4 Formazione specifica 8 Formazione specifica 12
Totale formazione 8 Totale formazione 12 Totale formazione 16
minima minima minima
Attestazione di frequenza
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore
per tutti i macrosettori di rischio
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COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI
E CON ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
• Per i corsi di formazione per i lavoratori occorre richiedere
preventivamente la collaborazione di Enti Bilaterali e OPT
• La richiesta deve essere inoltrata agli EB e OPT esistenti nel
territorio e relativi al settore operativo aziendale
• Se la richiesta trova riscontro da detti organismi , occorre
tenere conto delle indicazioni da essi date, anche se la
formazione non è loro affidata
• In caso di assenza di EB e/o di OPT e in caso di mancato
riscontro da detti organismi entro 15 gg dalla data di invio
della richiesta, il Ddl procede ad effettuare la formazione
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7. 15/02/2012
REQUISITI MINIMI DEI DOCENTI
Possono fare i docenti:
• Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica
esperienza almeno triennale di insegnamento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
• Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica
esperienza professionale almeno triennale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
• Coloro che possono dimostrare di avere svolto per almeno
un triennio i compiti di RSPP
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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ciascun corso si deve prevedere:
• Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso
datore di lavoro;
• Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto
formativo), che può essere il docente stesso;
• I nominativi dei docenti;
• Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35
unità;
• Il registro di presenza dei partecipanti;
• L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
• La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di
genere, di età, di provenienza e lingua, nonché i contenuti
connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro.
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8. 15/02/2012
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
ASPETTI PARTICOLARI
A) Nel caso di lavoratori stranieri
• È obbligatorio effettuare la verifica preliminare della
comprensione e conoscenza della lingua utilizzata per la
formazione;
• La verifica va effettuata con modalità che assicurino la
comprensione dei contenuti del corso di formazione
• Se del caso, occorre prevedere la presenza di un mediatore
interculturale o di un traduttore.
• Per garantire l’efficacia della formazione possono essere
previsti specifici programmi di formazione preliminare in
modalità e-learning.
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Deve essere privilegiato un approccio interattivo che
comporti la centralità del lavoratore nel percorso di
apprendimento. Pertanto occorre:
• Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni
teoriche e pratiche e relative discussioni e lavori in e di
gruppo;
• Favorire metodologie di apprendimento interattive, basate
ad esempio sul problem solving, applicate a simulazioni o a
situazioni specifiche, ponendo particolare attenzione ai
processi di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione.
• Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo
e prove pratiche.
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9. 15/02/2012
UTILIZZO DELL’ E-LEARNING
Deve rispondere ai criteri e alle condizioni
dell’Allegato 1) dell’Accordo ed è consentita per:
• La formazione generale per i lavoratori
• La formazione dei dirigenti
• La formazione dei preposti, limitatamente ai
punti da 1 a 5 della formazione aggiuntiva
• Progetti formativi sperimentali individuati da
Regioni e Province Autonome
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI ART. 21, C1
Il percorso formativo minimo prevede:
A) Una Formazione generale di durata non inferiore a 4 ore per tutti
i settori i cui contenuti fanno riferimento all’art. 37, c. 1
B) Una Formazione specifica di durata minima variabile da 4, 8 e 12
ore, in funzione della classe di rischio dell’azienda, i cui contenuti
fanno riferimento alle mansioni, ai danni e alle misure di
prevenzione e protezione, secondo quanto prevede l’art. 37 c. 3
C) Sono oggetto della formazione la formazione specifica di cui sopra
e la formazione sui rischi specifici dei Titoli successivi al Tit. 1)
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10. 15/02/2012
DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA
La formazione specifica deve riguardare:
• i rischi presenti nel settore di appartenenza
dell’azienda
• La specificità dei rischi dell’azienda
• I rischi propri delle attività del lavoratore
autonomo
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DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA
Contenuti e durata della formazione specifica:
• sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi
effettuata dal DL
• a eventuali contenuti previsti dalla contrattazione collettiva
e da procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale
• I contenuti e la durata della formazione specifica indicati
nell’Accordo sono da considerare minimi e possono essere
ampliati in base alla natura ed entità dei rischi presenti in
azienda.
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11. 15/02/2012
DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA
Condizioni particolari
A) Indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda, i lavoratori che non
svolgono mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei
reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il Rischio
Basso.
B) Per il comparto delle costruzioni è riconosciuta come formazione
Generale quella di primo ingresso del progetto “16ore-MICS”. Per la
formazione specifica vale il criterio di corrispondenza delle attività
effettuate ai requisiti previsti nell’Accordo.
C) Costituisce credito formativo permanente sia la formazione generale, sia
quella specifica di settore derivanti dalla frequenza di corsi di formazione
professionali presso strutture accreditate. Il datore di lavoro deve
comunque assicurare la formazione specifica secondo le risultanze
della valutazione dei rischi.
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LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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12. 15/02/2012
CARATTERISTICHE DELLA
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
• La formazione del preposto comprende:
• A) la formazione dei lavoratori in relazione alla
classe di rischio dell’azienda
• B) un Modulo aggiuntivo specifico per il
preposto in relazione agli obblighi dell’art. 19)
di minimo 8 ore
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CARATTERISTICHE DELLA
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Formazione minima prevista per i Formazione particolare aggiuntiva di 8
lavoratori in funzione del ore per tutti i macrosettori di rischio.
macrosettore di rischio
Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione
Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test
Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica
PER TUTTI I MACROSETTORI DI RISCHIO
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i lavoratori
+
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i compiti di
preposto
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13. 15/02/2012
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
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CARATTERISTICHE DELLA
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
• È in relazione agli obblighi dell’art. 37, c.7 e 18
• Sostituisce integralmente quella prevista per i
lavoratori
• È strutturata su 4 moduli
• Durata minima 16 ore
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14. 15/02/2012
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
• MODULO 1 – Giuridico-Normativo
• MODULO 2 – Gestione e organizzazione della
sicurezza
• MODULO 3 – Individuazione e valutazione dei
rischi
• MODULO 4 – Comunicazione, formazione e
consultazione dei lavoratori
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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CARATTERISTICHE DELLA
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli
formativi
Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
Giuridico - Gestione ed Individuazione e Comunicazione,
normativo organizzazione valutazione dei formazione e
della sicurezza rischi consultazione
Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione
Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test
Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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15. 15/02/2012
ATTESTATI
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NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI
• Gli attestati sono rilasciati dagli organizzatori dei corsi
• Sono previsti 2 tipi di attestati
A) per i lavoratori
• Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione
previste dal corso
B) per i dirigenti e i preposti
• Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione
previste dal corso + superamento prova di verifica
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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16. 15/02/2012
CARATTERISTICHE ATTESTATI
Devono prevedere:
• Indicazione del soggetto organizzatore del corso
• Normativa di riferimento
• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
• Specifica tipologia del corso seguito con
indicazione del settore di riferimento e relativo
monte ore frequentato
• Periodo di svolgimento del corso
• Firma del soggetto organizzatore del corso.
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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CREDITI FORMATIVI
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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17. 15/02/2012
CREDITI FORMATIVI PERMANENTI
Costituiscono credito formativo permanente:
• Modulo di formazione generale per i lavoratori
• Formazione particolare aggiuntiva per i preposti (salvo
modifiche intervenute nel rapporto di preposto)
• La formazione dei dirigenti
• I crediti formativi dei lavoratori e dei preposti hanno
validità fino a quando non intervengono cambiamenti,
come previsto dall’art. 37, c. 4.
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/
COMMA 4 ART 37 INTERVENTI PREVISTI
Costituzione di nuovo Con passaggio ad azienda • Sia Formazione generale
rapporto di lavoro o inizio dello stesso settore • Sia Formazione specifica
di nuova utilizzazione in produttivo di quello per il
caso di somministrazione quale è stata fatta la
formazione
Costituzione di nuovo Con passaggio ad azienda • Solo Formazione
rapporto di lavoro o inizio di diverso settore generale
di nuova utilizzazione in produttivo
caso di somministrazione • Ripetizione Formazione
specifica relativa al
nuovo settore
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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18. 15/02/2012
RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
(in base a comma 4, art. 37)
FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/
COMMA 4 ART 37 INTERVENTI PREVISTI
Svolgimento di mansioni Svolgimento di mansioni • Sia Formazione generale
diverse all’interno della riconducibili ad un settore • Sia Formazione specifica
stessa azienda a rischio maggiore , in • Completamento
base all’Allegato 2 Formazione specifica
con modulo integrativo
sia nella durata che nei
contenuti, attinente ai
rischi della nuova
mansione
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
(in base a comma 4, art. 37)
FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/
COMMA 4 ART 37 INTERVENTI PREVISTI
Trasferimento o Con passaggio ad azienda • Solo Formazione
cambiamento di mansioni di diverso settore generale
produttivo
Introduzione di nuove • Ripetizione Formazione
tecnologie, nuove specifica limitata alle
attrezzature, nuove modifiche o ai contenuti
sostanze o preparati di nuova introduzione
pericolosi
Formazione precedente Se prevista nella • Formazione generale
all’assunzione contrattazione collettiva
nazionale o di settore
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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19. 15/02/2012
RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/
INTERVENTI PREVISTI
Formazione particolare Nell’ambito della stessa • Credito formativo
aggiuntiva per i preposti azienda o di altra permanente
azienda:
• Il datore di lavoro deve
qualora non si sia comunque valutare la
determinato alcun formazione pregressa
cambiamento nel ed eventualmente
rapporto di proposizione integrarla, sulla base
della propria VdR
Formazione precedente Se prevista nella • Formazione generale
all’assunzione contrattazione collettiva
nazionale o di settore
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI
• I crediti formativi per la formazione specifica
hanno validità fino a quando non intervengono
cambiamenti, secondo quanto indicato nei
commi 4 e 6 dell’art. 37
• Il datore di lavoro è tenuto a valutare la
formazione pregressa e ad integrarla sulla base
del proprio documento di VdR e in funzione della
mansione ricoperta dal neoassunto
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza
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20. 15/02/2012
AGGIORNAMENTO
• Per lavoratori, dirigenti e preposti è previsto un aggiornamento
quinquennale di 6 ore minime.
• L’aggiornamento non deve riguardare la mera riproposizione di
argomenti già proposti nei corsi base.
• L’aggiornamento non può riguardare la formazione in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
• Per garantire un monitoraggio di effettività sul processo di
acquisizione delle competenze, possono essere previste verifiche
annuali sul mantenimento delle competenze acquisite, , anche
mediante piattaforme e-learning.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE
• I corsi per i dirigenti devono essere conclusi
entro l’11 giugno 2013
• I neoassunti devono frequentare i corsi
anteriormente o contestualmente
all’assunzione.
• Ove ciò non sia possibile il processo di
formazione deve essere completato entro 60
giorni dall’assunzione.
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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21. 15/02/2012
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
• Non sono tenuti a frequentare i corsi previsti
per loro, i lavoratori, i dirigenti ed i preposti
che entro il 26 gennaio 2013 hanno
frequentato corsi formalmente e
documentalmente approvati, rispettosi delle
previsioni normative per durata, contenuti e
modalità di svolgimento dei corsi.
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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RICONOSCIMENTO DELLA
FORMAZIONE PREGRESSA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI
• Non è richiesta per coloro che alla data del 11 gennaio 2012
hanno ricevuto una formazione che rispetti le previsioni
normative per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei
corsi.
• Se la formazione è stata effettuata da più di 5 anni dal 11
gennaio 2012 l’obbligo di aggiornamento deve essere
ottemperato entro il 11 gennaio 2013
• La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti deve
essere conclusa entro il 11 gennaio 2013
Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza
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22. 15/02/2012
RICONOSCIMENTO DELLA
FORMAZIONE PREGRESSA
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Non è richiesta per i dirigenti che
• dimostrino di avere svolto entro l’11 gennaio 2012 una
formazione conforme all’art. 3 del DM 16/01/1997, effettuata
dopo il 14 agosto 2003;
• Dimostrino di avere frequentato i corsi del Modulo A per ASPP
e RSPP di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006
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LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING
ALLEGATO 1
• Si intende un modello formativo interattivo
non limitato alla semplice fruizione di
materiali didattici via internet.
• Utilizza una piattaforma informatica come
strumento di realizzazione di un percorso di
apprendimento dinamico che contribuisca alla
nascita di una comunità di pratica on-line.
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23. 15/02/2012
ALLEGATO 1
CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING
a) Sede e strumentazione
b) Programma e materiale didattico
formalizzato
c) Tutor
d) Valutazione
e) Durata
f) Materiali
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CRITERI PER L’ADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGO FORMATIVO
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24. 15/02/2012
DERIVAZIONE DELL’OBBLIGO E CRITERI
• Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, Art.
37
• Criterio di adeguatezza e sufficiente
• Criterio della gerarchia normativa
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LUCI ED OMBRE
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25. 15/02/2012
LUCI ED OMBRE
Le luci
• Viene definito un percorso iniziale per i diversi
soggetti
• Viene definita la formazione di base per dirigenti e
preposti
• Viene inquadrato il percorso formativo in funzione
della VdR
• Vengono indicati i criteri dell’aggiornamento
periodico
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LUCI ED OMBRE
Le ombre
• L’articolazione dei livelli di rischio per settore Ateco non
rispecchia la effettività dei rischi nelle diverse categorie
• Non è del tutto chiaro il trattamento da riservare alla
formazione pregressa
• La figura del docente non è definita in base alle qualità
formative, ma sulla base di un’esperienza professionale
• Vi sono diverse incongruenze, come quella di privilegiare
l’interattività come metodo ma di fissare un numero massimo
di partecipanti che la renderebbe inattuabile
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26. 15/02/2012
LUCI ED OMBRE
Le ombre
• Vi è una centratura quasi esclusivamente sulle
“materie” di insegnamento, anziché sui processi di
apprendimento
• Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la
sua impostazione sembra orientata a farne una
specie di RSPP di basso livello, anziché puntare a fare
acquisire competenze gestionali finalizzate a
garantire processi lavorativi sicuri.
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Dott. Piergiorgio Frasca
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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