3. La Parte prima della Costituzione è suddivisa in 4 categorie:
•Titolo I – Rapporti civili;
•Titolo II – Rapporti etico-sociali;
•Titolo III – Rapporti economici;
•Titolo IV – Rapporti politici.
LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE
LA LIBERTÀ PERSONALE
4. La prima delle libertà indicate nella Costituzione tra i diritti
civili è la libertà personale, disciplinata
dall’articolo 13, che consiste nel diritto
di non essere arrestati, perquisiti
o sottoposti a qualsiasi forma
di restrizione personale.
LA LIBERTÀ PERSONALE
LA LIBERTÀ PERSONALE
5. La perdita della libertà personale può essere disposta
solo se vi è una riserva di legge (legge che indica
che un determinato comportamento è pericoloso
per la collettività) e se c’è una riserva di giurisdizione
(provvedimento motivato da parte di un giudice, cioè
in presenza di un mandato di perquisizione, di ispezione
o di arresto).
LA LIBERTÀ PERSONALE
6. Una persona può essere privata della sua libertà
attraverso l’arresto e la detenzione in carcere.
Una persona può essere arrestata solo dopo aver subito
un processo e aver ottenuto una sentenza definitiva
di condanna emanata da un giudice.
LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ
LA LIBERTÀ PERSONALE
7. Una persona può essere privata
della libertà prima di una sentenza
definitiva quando vi è:
•pericolo di fuga;
•pericolo di inquinamento delle prove;
LA CARCERAZIONE PREVENTIVA
LA LIBERTÀ PERSONALE
8. •pericolo di ripetizione del reato;
•flagranza di reato.
In tutte queste ipotesi si parla
di carcerazione preventiva che ha
una durata che varia a seconda
della gravità del reato contestato.
LA LIBERTÀ PERSONALE
9. LA LIBERTÀ PERSONALE
mandato del giudice
riserva di giurisdizione
Libertà personale
Divieto di arresto, ispezione, perquisizione personale
sentenza definitiva
di condatta
• pericolo di fuga
• pericolo di inquinamento delle prove
• pericolo di ripetizione del reato
• flagranza di reato
casi previsti dalle legge
riserva di legge
si può limitare solo in presenza di
carcerazione
preventiva
11. Il domicilio è il luogo in cui una persona vive o lavora. Esso
è considerato inviolabile, salvo in alcuni casi previsti dalla
legge. La violazione del domicilio non autorizzata è invece
un reato previsto dal codice penale, sanzionabile con una
pena che va da uno a cinque anni di reclusione.
INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO (ART. 14)
I DIRITTI CIVILI
12. La Costituzione riconosce l’inviolabilità della corrispondenza
(sms, posta elettronica e qualsiasi forma di comunicazione),
nel senso che non si possono controllare le conversazioni
e la corrispondenza di una persona se non nei casi previsti
dalla legge e con atto motivato di un giudice.
LIBERTÀ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA (ART. 15)
I DIRITTI CIVILI
13. La segretezza della corrispondenza
comprende anche la tutela della
privacy (noto anche come GDPR).
Lo scopo di queste leggi è quello
di proteggere le persone da intrusioni
nella loro vita privata e dalla diffusione
di informazioni e dati riservati.
I DIRITTI CIVILI
14. Ogni cittadino può circolare liberamente all’interno
dello Stato italiano o uscirne per recarsi in altri Stati, e può
decidere di stabilirsi e vivere in qualsiasi parte del Paese,
sia per un periodo temporaneo sia definitivamente.
LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (ART. 16)
I DIRITTI CIVILI
15. Gli individui hanno il diritto di riunirsi in modo
pacifico in qualsiasi luogo, in qualsiasi forma
(assemblea, corteo, processione)
e per qualsiasi motivo. L’unico limite previsto
dalla Costituzione consiste nel divieto di portare armi.
LIBERTÀ DI RIUNIONE (ART. 17)
I DIRITTI CIVILI
16. I cittadini hanno il diritto di riunirsi oltre che in modo
occasionale (libertà di riunione), anche in forma stabile,
attraverso associazioni con le quali intendono raggiungere
un qualsiasi scopo che non sia vietato dalla legge penale
(sono vietate solo le associazioni segrete).
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18)
I DIRITTI CIVILI
17. La Costituzione garantisce a chiunque (cittadini, stranieri,
apolidi e rifugiati) il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa, sia in forma individuale che associata,
e di esercitarne il culto in qualsiasi modo, purché questo
avvenga con riti non contrari al buon costume (articolo 19).
LIBERTÀ RELIGIOSA (ARTT. 19 E 20)
I DIRITTI CIVILI
19. La libertà di manifestazione del pensiero è uno dei diritti
fondamentali dell’uomo, in quanto la possibilità di esprimere
le proprie idee consente alle persone di essere veramente
libere e di non dover subire abusi
o prepotenze da parte delle autorità.
IL CONTENUTO DEL DIRITTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE
DEL PENSIERO
LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
20. Titolari di questo diritto sono tutti gli essere umani, sia
in forma individuale che in forma collettiva. L’articolo 21
della Costituzione italiana prevede che tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, la stampa e ogni altro
mezzo di comunicazione.
LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
21. L’unico limite indicato
espressamente nella Costituzione
è che le pubblicazioni, gli spettacoli
e le manifestazioni non siano
contrari al buon costume.
I LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO
LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
22. Il riconoscimento della libertà di pensiero e quindi
della libertà di stampa, è strettamente collegato al diritto dei
cittadini di essere informati, secondo una comunicazione
che sia veritiera e pluralista, facendo in modo che si possa
garantire un ampio spazio a punti di vista e opinioni
differenti, in modo da formare la coscienza di ciascuno.
IL DIRITTO A UNA LIBERA INFORMAZIONE
LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
23. LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
fonti tutele
Libertà di manifestazione
del pensiero
Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo
valori morali
(buon costume)
limiti
Costituzione
(divieto di censura -
riserva di giurisdizione)
sicurezza pubblica
(segreto di stato)
rispetto della persona
(calunnia, ingiuria,
diffamazione)
difesa
della democrazia
divieto
di concentrazioni
comunicazioni
elettroniche
25. La Costituzione riconosce una serie
di diritti legati ai temi della giustizia,
come il diritto di agire in giudizio e
difendersi, il patrocinio gratuito per le persone più povere,
il diritto al risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario
(Art. 24).
I DIRITTI IN CAMPO GIURIDICO
I DIRITTI IN CAMPO GIURIDICO
26. L’articolo 25 disciplina il principio del giudice naturale,
in base al quale il giudice incaricato di un processo
non può essere scelto liberamente dalle parti coinvolte.
La possibilità di estradare un individuo (Art. 26).
La responsabilità penale, la presunzione di non
colpevolezza fino all’eventuale sentenza definitiva
di condanna, e la finalità della pena (Art. 27).
I DIRITTI IN CAMPO GIURIDICO
28. Nella Costituzione si fa riferimento alla famiglia come quella
fondata sul matrimonio, ma in realtà, vista la crescente
diffusione delle famiglie di fatto, a partire dal 2016 è stata
introdotta la possibilità di riconoscere le unioni civili tra
persone dello stesso sesso e le convivenze tra persone
che decidono di convivere senza sposarsi.
LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
LA FAMIGLIA
29. Il matrimonio può essere: civile,
cattolico e religioso non cattolico
e per potersi sposare bisogna essere
in possesso di determinati requisiti.
IL MATRIMONIO
LA FAMIGLIA
30. Se il matrimonio va in crisi è previsto il divorzio, non prima
però di aver trascorso un periodo di separazione, che può
essere consensuale, se deriva da un accordo tra i coniugi,
oppure giudiziale, se deriva da una sentenza di un giudice,
se i coniugi non riescono a trovare un accordo.
La Costituzione prevede una tutela particolare per i figli.
LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO
LA FAMIGLIA
32. La Costituzione riconosce il diritto
alla salute dei cittadini in modo
da garantire il benessere generale
della società.
Le persone indigenti vengono aiutate
attraverso la somministrazione di cure gratuite.
LA TUTELA DELLA SALUTE (ART. 32)
LA SALUTE E L’ISTRUZIONE
33. La gestione dei servizi di cura, nel nostro
Paese, è affidata al Servizio sanitario
nazionale (SSN).
LA SALUTE E L’ISTRUZIONE
34. Nella Costituzione è riconosciuto inoltre il diritto
all’istruzione, prevedendo che la scuola sia aperta
a tutti con un’istruzione obbligatoria e gratuita, il sostegno
agli studenti più meritevoli, la libertà dell’arte e della scienza
e del loro insegnamento e infine la possibilità di istituire
scuole private, purché siano senza oneri per lo Stato.
IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE (ARTT. 33 E 34) E IL IL SOSTEGNO
ALL’ISTRUZIONE
LA SALUTE E L’ISTRUZIONE
36. La Costituzione contiene una serie di tutele a favore
dei lavoratori, come il diritto a una retribuzione equa,
la durata massima di lavoro settimanale, il diritto alle ferie
e al riposo settimanale, la tutela del lavoro dei minori
e della maternità, la parità di trattamento tra uomini
e donne e il diritto di sciopero.
LA TUTELA DEL LAVORO (ARTT. 35-40 E 46)
IL LAVORO
37. Nella Costituzione è garantita la libertà di iniziativa
economica privata, nel senso che ognuno può avviare
liberamente un’attività di impresa, purché tale attività
non sia in contrasto con l’utilità sociale o possa arrecare
danno alle persone.
LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (ART. 41)
IL LAVORO
39. La Costituzione riconosce a chiunque la possibilità di essere
proprietario di qualcosa, cioè di avere a disposizione beni
da utilizzare per la soddisfazione dei propri bisogni,
che può essere sia pubblica che privata, e può essere
esercitata entro i limiti stabiliti dalla legge per garantire
il rispetto degli altri.
LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ (ARTT. 42-44)
GLI ALTRI DIRITTI ECONOMICI
40. Nella Costituzione è prevista inoltre la tutela delle attività
economiche svolte in forma di società cooperative, senza
scopo di lucro e in forma di impresa artigiana. È tutelato,
infine, il risparmio, considerato elemento fondamentale
per lo sviluppo economico del Paese.
LA COOPERAZIONE E L’ARTIGIANATO (ART. 45)
E LA TUTELA DEL RISPARMIO
GLI ALTRI DIRITTI ECONOMICI
42. Il diritto di voto è uno dei diritti
fondamentali riconosciuti ai cittadini
dalla Costituzione, un diritto
che garantisce il mantenimento
della democrazia in uno Stato.
IL DIRITTO-DOVERE DI VOTARE (ART. 48)
I DIRITTI POLITICI
43. In Italia i cittadini votano per eleggere
i propri rappresentanti all’interno
del Parlamento, degli enti locali
e del Parlamento europeo, oltre
che in caso di referendum.
I DIRITTI POLITICI
44. La Costituzione riconosce ai cittadini la possibilità
di associarsi in partiti politici per concorrere a determinare
la politica nazionale. La Costituzione prevede due limiti
alla organizzazione dei partiti politici: il primo indica che essi
devono operare con metodo democratico, il secondo, vieta
la ricostituzione del partito fascista.
I PARTITI POLITICI (ART. 49)
I DIRITTI POLITICI
46. La Costituzione italiana riconosce ai cittadini
una serie di diritti civili, sociali, economici
e politici, ma impone anche dei doveri,
definiti inderogabili dall’articolo 2.
I DOVERI DEL CITTADINO
47. La Costituzione definisce “sacro” il dovere di ogni cittadino
di difendere la Patria (Art. 52), partecipare alle spese
pubbliche pagando i tributi (Art. 53), essere fedeli
alla Repubblica e rispettarne le leggi (Art. 54).
LA DIFESA DELLA PATRIA, LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PUBBLICHE,
LA FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA
I DOVERI DEL CITTADINO