SPORT DILETTANTISTICO: L’AGENZIA FA IL PUNTO SULLA DISCIPLINA FISCALE
Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro: l'Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni
1. 1
Milano, 31 agosto 2018
SPORT DILETTANTISTICO: L’AGENZIA FA IL PUNTO SULLA DISCIPLINA FISCALE
Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro: l'Agenzia scioglie i dubbi emersi nel
corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni
In presenza di comportamento concludente da parte delle associazioni e società sportive
dilettantistiche senza fini di lucro, e di regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate
dell’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, la mancata presentazione della
comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo
la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso.
Tuttavia, la mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 11 del
D.Lgs. n. 471 del 1997.
Questo uno dei tanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 1° agosto 2018 n.
18, con la quale vengono approfondite alcune problematiche fiscali riguardanti le associazioni e le
società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 2891 emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In particolare, viene fornita risposta ad alcuni profili riguardanti l’applicazione del regime
fiscale recato dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le
società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente,
hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a
400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito
imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di
certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
In risposta ad ulteriori specifici quesiti, vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione
del beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR) relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.
Restano, in ogni caso, escluse, dal regime le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate
adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad esempio
avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri
strumenti propri degli operatori di mercato).
Viene, inoltre, fornita risposta in relazione alla previsione agevolativa in materia di imposta di bollo per
taluni Organismi sportivi.
L’OPZIONE PER IL REGIME FORFETTARIO EX L, 398/91 CON COMPORTAMENTO
CONCLUDENTE
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il carattere dichiarativo della comunicazione alla SIAE
Originariamente le associazioni e le società sportive dilettantistiche che volevano optare per il regime
forfettario previsto dalla L. 398/91 dovevano obbligatoriamente fare due comunicazioni differenti per
poter usufruire del regime agevolato:
una comunicazione preventiva alla SIAE
2. 2
una comunicazione rivolta all’ufficio Iva di competenza
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n°18/E del 1° agosto 2018 la
mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime
agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello
stesso.
Cerchiamo di capire il percorso fatto dalla normativa fino ad arrivare all’ultimo chiarimento.
Possono optare per il regime agevolato le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo
di lucro che, nel corso del periodo di imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da
attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. L’opzione deve essere comunicata
alla Siae prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con
effetto dall’inizio dell’anno, e all’Agenzia delle Entrate. L’opzione ha effetto fino a quando non è
revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
E’ stabilito che l’“opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si
desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture
contabili” e che la “validità” dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua
concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.
In presenza di comportamento concludente, la mancata presentazione della comunicazione non
comporta de cadenza dal regime agevolativo, non avendo la comunicazione natura “costitutiva”.
Lo stravolgimento generale in ambito di comunicazione dei regimi opzionali si è avuto con la
disciplina introdotta dal D.P.R. 442/97 il quale ha dissociato l’esercizio dell’opzione dalle ordinarie
apposite comunicazioni indirizzate agli uffici territorialmente competenti e lo ha legato alla tacita
manifestazione della volontà che si desume dal comportamento concludente.
In merito alla comunicazione che le società e le associazioni sportive dovevano originariamente fare
all’Amministrazione finanziaria, anche alla luce della circolare 209/E del 1998, la comunicazione
inerente alla scelta operata poteva essere fatta nella prima dichiarazione IVA utile.
Tuttavia, gli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro che hanno scelto di avvalersi del regime di
cui alla Legge n. 398 del 1991, essendo esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale IVA in base a quanto previsto da detto regime, devono effettuare la comunicazione all’Agenzia
delle Entrate con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei
redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Sostanzialmente
per questa tipologia di contribuenti l’opzione deve essere comunicata barrando l’apposita casella del
Quadro VO (della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi e, in particolare, al
modello Redditi ENC.
Per quanto riguarda invece la comunicazione alla SIAE, la circolare 247/E/99 ribadiva il fatto che la
comunicazione dovesse necessariamente essere fatta all’ufficio della SIAE competente in ragione del
domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione
medesima. Da qui ne derivò il continuo orientamento a considerare tale comunicazione a carattere
costitutivo per l’adesione al regime forfettario in esame e come momento di inizio per il computo del
quinquennio a cui l’opzione vincolava.
Nel 2003 la Circolare n° 21/E, prendeva in considerazione e ribadiva la valenza dei comportamenti
concludenti e delle modalità di comunicazione nel quadro VO dell’opzione, ma non menzionava in
alcun modo la comunicazione da fare nei confronti della SIAE.
Solo con la Circolare 18/E/18 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, facendo riferimento al
comma 3 dell’art. 2 del DPR n. 442 del 1997, resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi
di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni anche
per quanto riguarda la comunicazione indirizzata alla SIAE. L’Agenzia rende esplicito che la mancata
presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in
esame ma ciò non esclude l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D. Lgs. n. 471
del 1997, da 250 euro a 2.000 euro.
3. 3
E’ disposto che i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato
per il regime fiscale agevolato, e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o
superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati o secondo altre modalità
“tracciabili”. Al riguardo, dal 1° gennaio 2016, la violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti
e dei versamenti, se di importo pari o superiore a mille euro, non comporta più la decadenza dal regime
agevolativo, ma soltanto l’applicazione della sanzione da un minimo di 250 euro ad un massimo di
2.000 euro. La norma, in vigore dal 2016, vale anche per le violazioni commesse nel passato. Vale cioè
il principio del “favor rei”.
CONTRIBUTI PUBBLICI E ASD: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IL
TRATTAMENTO FISCALE
Contributi erogati da un ente pubblico ad una società o ad una associazione sportiva dilettantistica:
ecco come devono essere considerati ai fini fiscali
L’Amministrazione finanziaria, nella Circolare 18/E pubblicata il 1° agosto 2018, dopo avere
sintetizzato il quadro normativo fiscale di riferimento delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche, anche alla luce degli interventi normativi riguardanti tutti i soggetti operanti nel terzo
settore, ha risposto ad alcuni quesiti con l’obiettivo di chiarire situazioni che fino ad ora sembravano
essere avvolte da una nuvola di incertezza e su cui i contribuenti, in più occasioni, avevano chiesto di
intervenire.
In particolare, il quesito chiedeva delucidazioni sul trattamento fiscale dei contributi erogati da un ente
pubblico e finalizzati allo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali dell’associazione stessa, nonché se gli stessi dovessero essere presi in
considerazione per il raggiungimento del plafond che permette di usufruire o meno del regime di
vantaggio 398/1991.
L’articolo 143, comma 3, lettera b), del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del
reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali per lo
svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi. La disciplina non fa alcuna differenza sulla tipologia di contributi erogati, anche nel
caso in cui questi vengano a tutti gli effetti considerati al pari dei corrispettivi incassati.
Per quanto riguarda, invece, il superamento della soglia di 400.000 euro che fa decadere dalla
possibilità di usufruire del regime forfettario 398/1991, ricordiamo che la Legge statuisce che tale
soglia limite debba essere riferita esclusivamente ai proventi ricevuti per lo svolgimento dell’attività
commerciale. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che nel plafond previsto per la fruizione del
regime fiscale agevolato rivolto agli “enti” sportivi dilettantistici, trovano collocazione:
tutti i proventi costituenti ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR,
le eventuali sopravvenienze attive di cui all’ articolo 88, del medesimo testo unico, relative
alle attività commerciali esercitate.
La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato, invece, relativamente ad altre tipologie di proventi non
concorrenti alla determinazione del reddito imponibile assoggettato alla L.398/1991, che gli stessi
proventi non vanno computati nel calcolo del plafond ai fini dell’applicazione del regime agevolato;
è il caso questo dei contributi in oggetto.
Nella Circolare n° 18/E del 2018 è stato, infatti, ribadito che anche i contributi corrisposti dalle
amministrazioni pubbliche all’associazione sportiva dilettantistica, per i quali trovi applicazione il
beneficio di cui all’articolo 143, comma 3, lettera b), del TUIR, sia nell’ipotesi che si tratti
di contributi a fondo perduto, sia nell’ipotesi in cui abbiano natura di corrispettivi, non rientrano nel
calcolo del plafond di 400.000 euro.
4. 4
Va evidenziato, inoltre, che il regime agevolativo recato dall’articolo 143, comma 3, lettera b) del
TUIR opera solo agli effetti dell’IRES. Per quanto riguarda, invece, il trattamento ai fini IVA, gli stessi
contributi sono assoggettati ad imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di
servizi o cessioni di beni, secondo le modalità previste dal regime forfettario ex L. 398/1991.
SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E REGIME AGEVOLATO: ADEMPIMENTI
ED ESONERI
Gli adempimenti e gli esoneri previsti per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fini
di lucro che optano per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991
Con la recente pubblicazione della Circolare n. 18/2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte a
dubbi riguardanti l’applicazione del regime fiscale previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per
il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che,
nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività
commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e
dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei
corrispettivi e dichiarativi.
Sotto il profilo degli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, le
associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni
recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerate, agli effetti fiscali:
dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (v. articolo 2, comma 1, della stessa
legge n. 398 del 1991);
dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972 (v. articolo 2, comma 1, della stessa
legge n. 398 del 1991) e, in particolare, dall’obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione (v. articolo 74, sesto comma, del DPR
n. 633);
dall’obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali (v. articolo 2,
comma 1, lett. h) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);
dall’obbligo di dichiarazione ai fini IVA (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del
1972);
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le
disposizioni della legge n. 398 del 1991 sono previsti dall’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 i
seguenti adempimenti:
conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese
successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al Decreto del Ministro delle
Finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
effettuare il versamento trimestrale dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo
al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17 del Decreto Degislativo
9 luglio 1997, n. 241;
annotare distintamente nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo
25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze
patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. 5
Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, i pagamenti a favore di
associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui
alla Legge n. 398 del 1991 ed i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o
superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre
modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 25,
comma 5, della legge n. 133 del 1999 dall’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 24 settembre
2015, n. 158, la violazione dell’obbligo di tracciabilità in argomento non comporta più la decadenza dal
regime agevolativo di cui alla Legge n. 398 del 1991, ma unicamente l’irrogazione della sanzione
prevista dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (SSDL) CANCELLATE DAL
D.L. DIGNITA’
Il nuovo governo fa un passo indietro sulle agevolazioni previste sull’ attività sportiva dilettantistica
lucrativa
La Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) aveva introdotto, con i commi 353-361, la possibilità di
costituire un nuovo soggetto giuridico, ovvero le società sportive dilettantistiche lucrative, ma il
decreto Dignità ha abrogato l’intera disciplina delle SSDL.
In sostanza, era stata riconosciuta la possibilità, per le società sportive dilettantistiche, di svolgere
attività lucrativa e di essere assoggettate ad una tassazione di favore, in quanto avrebbero pagato
un’imposta IRES pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, solo il 12% a fronte del 24%.
Altro beneficio riconosciuto prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i servizi resi nei
confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali
società. Requisito indispensabile per usufruire di entrambi i benefici fiscali era, ovviamente, il
riconoscimento da parte del CONI delle società stesse. Tuttavia, è necessario chiarire che, nonostante le
previsioni normative poste in essere dalla Legge di Bilancio, questo nuovo soggetto giuridico non
aveva sicuramente ancora avuto un seguito effettivo, in quanto il Coni non aveva ancora approvato le
modalità di riconoscimento ed i requisiti che le società dovessero avere per potersi affiliare alle
Federazioni ed ai vari Enti di promozione sportiva e, di conseguenza, fruire delle agevolazioni
esaminate.
Altre disposizioni con carattere di novità, che erano state introdotte, riguardavano le collaborazioni
coordinate e continuative che si sarebbero instaurate con queste nuove società e l’innalzamento da
7.500 euro a 10.000 euro dei rimborsi spese ed indennità non soggette a tassazione.
Il motivo dell’abrogazione di quanto previsto in sede di Legge di Bilancio 2018, ad eccezione
dell’innalzamento a 10.000 euro dei rimborsi spese esenti da tassazione, risiede nel fatto che, secondo
il nuovo Governo, lo sport dilettantistico non debba avere fini di lucro.
Tuttavia, per chi lavora nel mondo dello sport, è noto il fatto che spesso manchino riferimenti
normativi, disposizioni chiare e ad hoc per un mondo che sia in ambito lavorativo, che in ambito
fiscale, fa fatica ad adattarsi alle leggi generali o che spesso viene utilizzato come strumento elusivo, e
probabilmente, quanto la Legge di Bilancio aveva introdotto poteva rappresentare il primo passo di un
intervento consapevole e mirato.
Infine, per completezza, è opportuno ricordare che tutti i fondi che erano stati stanziati per le
agevolazioni per le SSDL, saranno destinati ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche
non lucrative, per mezzo di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
che sarà gestito dall’Ufficio per lo Sport.
6. 6
DILETTANTI: STOP ALLE COLLABORAZIONI CON LA FINE DELLO SCOPO DI LUCRO
Il Decreto Dignità sopprime le società dilettantistiche di tipo lucrativo. Per gli sportivi i compensi sono
qualificati tra i redditi diversi.
Il Decreto Dignità cancella le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro.
L’articolo 13 prevede, infatti, la soppressione dei commi dal 353 al 361 dell’articolo unico della Legge
di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), che avevano introdotto nell’ordinamento la possibilità di utilizzare
una delle forme societarie di cui al titolo V del Libro quinto del Codice Civile (società di persone o di
capitali) per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.
Di fatto, quindi, un ritorno al passato, ovvero al regime previgente, caratterizzato dal divieto di lucro
soggettivo che continuerà così a contraddistinguere tanto le associazioni quanto le società sportive
dilettantistiche.
Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo, vengono
conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto (comma 354), il
regime fiscale agevolato (comma 355) la cui abrogazione viene ancora una volta disposta con effetto
retroattivo, in deroga all’articolo 3 comma 1 Legge 212/2000; i rapporti giuslavoristici (commi 357-
358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma
360).
Rimane, quindi, salda la distinzione tra sport professionistico e dilettantismo, fondata sulla non
lucratività del secondo, anche se vi sarebbe la necessità comunque di prevedere l’istituzione di una
disciplina giuridica ad hoc che possa in qualche modo incentivare/favorire tutte quelle
associazioni/società sportive che stanno nella “terra di mezzo” fra dilettantismo e professionismo.
La cancellazione della norma sulle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro trascina con sé
anche l’abrogazione (commi 358-359 Legge 205/2017) delle collaborazioni coordinate e continuative
che sarebbero state attuate da queste società. Si riaprirà, dunque, il problema dell’inquadramento dei
collaboratori e si ripresenterà la possibile presunzione da parte degli Enti verificatori di riqualificazione
di detti contratti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ma vi è di più, perché l’effetto collaterale di queste abrogazioni è che non sarà più strettamente
necessaria, a termine di legge, neppure la tanto attesa delibera del Coni che, sulla base della disciplina
introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, avrebbe dovuto individuare le co.co.co. rientranti fra le
mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, meritevoli da un
lato delle agevolazioni fiscali, ma dall’altro foriere di un aggravio di costi per i sodalizi sportivi che
avrebbero dovuto sobbarcarsi tutti gli adempimenti burocratici del caso (comunicazione preventiva al
Centro per l’Impiego, tenuta del Libro Unico del Lavoro e predisposizione del cedolino paga).
In buona sostanza, si tratta di un ritorno al passato, poiché la disciplina in questione di fatto non è mai
entrata in vigore; tant’è che ad oggi, legittimamente, la vasta platea di atleti e sportivi dilettanti potrà
continuare ad avvalersi delle agevolazioni fiscali e contributive attualmente previste.
Dall’abrogazione rimane salvo il nuovo limite ai compensi annui, previsto a partire dal 1° gennaio
2018, per le attività sportive dilettantistiche, che resta fermo a 10.000 euro, al di sotto del quale non vi
è ritenuta fiscale. L’inquadramento fra i redditi diversi non comporta nemmeno l’obbligo di
tracciabilità dei pagamenti introdotto dal 1° luglio scorso per i lavoratori dipendenti ed i collaboratori
dei datori di lavoro e committenti privati.
7. 7
I punti-chiave
1
Cancellazione SSD
con scopo di lucro
L’art. 13 del Decreto
Dignità prevede la
soppressione dei
commi da 353 a 361
dell’articolo unico
della Legge di Bilancio
2018 (L. 205/2017)
che avevano introdotto
nell’ordinamento la
possibilità di utilizzare
una delle forme
societarie di cui al
titolo V del Libro
quinto del Codice
Civile per l’esercizio
dell’attività sportiva
dilettantistica.
Si torna dunque al
passato, caratterizzato
dal divieto di lucro
soggettivo per le
dilettantistiche.
2
Distinzione tra
dilettanti e
professionisti
Resta, quindi, salda la
distinzione tra sport
professionistico e
dilettantismo fondata
sulla non lucratività del
secondo. Vi sarebbe, a
questo punto, la
necessità di istituire una
disciplina giuridica ad
hoc che possa in
qualche modo
incentivare/favorire
tutte quelle
associazioni/società
sportive che stanno
nella “terra di mezzo”
fra dilettantismo e
professionismo; il tutto
anche a tutela dei
numerosi iscritti che
questi soggetti
annoverano.
3
Non serve più la
delibera del Coni
La cancellazione della
norma sulle società
sportive
dilettantistiche a scopo
di lucro trascina con sé
anche l’abrogazione
(commi 358-359 L.
205/2017) delle
collaborazioni
coordinate
continuative che
sarebbero state attuate
dalle predette società.
L’effetto collaterale di
tali abrogazioni è che
non sarà più
strettamente
necessaria, a termine
di legge, neppure la
tanto attesa delibera
del Coni che sulla base
della disciplina
introdotta dalla Legge
di Bilancio 2018
avrebbe dovuto
necessariamente
individuare co.co.co.
sportive.
4
No obbligo
tracciabilità per gli
sportivi dilettanti
Gli sportivi dilettanti
delle
associazioni/società
senza scopo di lucro
potranno continuare a
beneficiare delle
agevolazioni fiscali
attualmente previste
senza alcun aggravio
ulteriore per i sodalizi
sportivi; per costoro
l’inquadramento tra i
redditi diversi (ex art.
69 TUIR) non prevede
nemmeno l’obbligo di
tracciabilità dei
pagamenti introdotto
dal 1° luglio 2018 per i
dipendenti ed i
collaboratori dei datori
di lavoro ed i
committenti privati.
DECRETO DIGNITÀ, PRIMO ATTO DI INDIRIZZO DEL NUOVO GOVERNO
È stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il D.L. 87/2018,
ribattezzato “Decreto Dignità”, primo atto di indirizzo del nuovo Governo e attualmente in corso di
conversione alla Camera.
Nella tavola sinottica che segue si sintetizzano le novità introdotte.
Argomento Articolo
Modifica alla disciplina del contratto a tempo determinato
Il contratto a termine vede riscritti importanti passaggi della propria disciplina, con
l’introduzione di nuove limitazioni nel suo utilizzo, sia nella fase genetica del rapporto
sia nelle successive fasi di proroga o rinnovo.
Innanzitutto, con l’articolo 1, D.L. 87/2018, modificando l’articolo 19, comma 1, D.
Articolo 1
8. 8
Lgs. 81/2015, viene ridotto a 12 mesi il limite di durata massima del contratto a tempo
determinato. Per poter stipulare contratti di durata superiore, comunque nel limite
massimo di 24 mesi, è necessario essere in presenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze
sostitutive di altri lavoratori;
2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria.
In base alla disciplina previgente, il limite di durata massima del contratto a termine era
pari a 36 mesi, senza mai la necessità di giustificare l’assunzione con causali.
In virtù poi di quanto previsto alla lettera b del comma 1 dell’articolo 1, D.L. 87/2018,
tali giustificazioni si rendono necessarie anche quando il contratto viene rinnovato, a
prescindere dalla sua durata iniziale (dal tenore della norma, non vi è alcuna
precisazione su quali rinnovi rientrino in tale obbligo). Viceversa, si prevede che la
proroga sia libera nei primi 12 mesi, mentre superato complessivamente tale limite, si
rendono necessarie le giustificazioni.
Contestualmente, intervenendo sul comma 2 dell’articolo 19, viene abbassato a 24 mesi
anche il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Rimangono esclusi da tale limite le attività stagionali e le disposizioni in deroga
previste dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché siglata da sindacati
comparativamente più rappresentativi (articolo 51, D. Lgs. 81/2015).
Per i contratti per attività stagionali, è inoltre specificato che le proroghe o i rinnovi non
necessitano della specificazione delle causali.
L’introduzione delle causali ha richiesto la revisione anche delle disposizioni relative
alla forma del contratto: con una modifica al comma 4 dell’articolo 29, D. Lgs.
81/2015, si richiede che l’atto scritto, in caso di rinnovo o di proroga superiore a 12
mesi, contenga la specificazione delle esigenze necessarie previste ora al comma 1
dell’articolo 19. Stranamente, nulla si dice se il contratto originariamente ha una durata
superiore a 12 mesi, ma si ritiene, soprattutto ai fini probatori, che anche in tale caso si
debbano formalizzare le condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 19.
In materia di proroga, la lettera b, comma 1, D.L. 87/2018 riduce a 4 – erano 5 – il
numero massimo di proroghe, nell’arco di 24 mesi – erano 36.
È rimasto in vigore il comma 3 dell’articolo 19, che legittima un ulteriore contratto a
termine, di durata massima di 12 mesi da stipularsi presso l’ITL.
Viene poi modificato il termine di decadenza di impugnazione, 180 giorni a decorrere
dalla scadenza del singolo contratto (120 il termine precedente). L’impugnazione deve
poi essere seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale o da tentativo di
conciliazione (con ulteriori 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, se non va a
buon fine la conciliazione).
Al fine di gestire il c.d. diritto intertemporale, il comma 2 dell’articolo 1, D.L. 87/2018
prevede che le novità introdotte siano applicabili ai contratti a tempo determinato
stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L., nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei
contratti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018.
Modifica della disciplina della somministrazione di lavoro
Mediante una modifica dell’articolo 34, D. Lgs. 81/2015, che si vede sostituito il primo
periodo del comma 2, i lavoratori assunti per lo svolgimento di prestazioni in
somministrazione ora sono soggetti all’intera disciplina prevista per i lavoratori a
termine (Capo III, D. Lgs. 81/2015), compresi i limiti di durata (24 mesi, con necessità
Articolo 2
9. 9
di causale oltre i 12 mesi), dei rinnovi (24 mesi) e delle proroghe (4), con l’esclusione
soltanto della disciplina sui limiti massimi di contingentamento (articolo 23) e diritto di
precedenza (articolo 24).
Indennità per licenziamento ingiustificato
Con un intervento mirato, sono state aumentate le indennità in un caso specifico di
licenziamento illegittimo per i lavoratori a tutele crescenti, assunti dopo il 7 aprile 2015
e soggetti a tale disciplina.
Mediante modifica del comma 1 dell’articolo 3, D. Lgs. 23/2015, la sanzione
risarcitoria prevista come regola generale, per le imprese con più di 15 dipendenti,
passa da 4 - 24 mensilità a 6 – 36 mensilità, con un aumento di 2 mensilità come
risarcimento minimo e un aumento del limite massimo a 36 mesi, così da incrementare
l’indennità per i lavoratori con elevate anzianità (l’indennità, oltre le 6 mensilità,
matura con 2 mensilità per ogni anno di servizio).
Per le imprese fino a 15 dipendenti, l’ammontare dell’indennità (articolo 9, D.Lgs.
23/2015) è dimezzato rispetto a quello definito dall’articolo 3, comma 1, della stessa
legge: tuttavia non è stato modificato l’ultimo periodo dell’articolo 9, che fissa come
limite di indennizzo 6 mensilità: pertanto, i lavoratori delle piccole imprese non
beneficeranno di alcun incremento.
Articolo 3,
comma 1
Aumento contributi contratto a termine
Viene aumentato il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, anche in
somministrazione, in occasione di ciascun rinnovo, dello 0,5%.
Essendo in via ordinaria il contributo pari all’1,4%, in occasione del rinnovo il
contributo addizionale passerà all’1,9%.
Articolo 3,
comma 2
Contratti stipulati dalla P.A.
In deroga a quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3, la riforma ivi contenuta non si applica
ai contratti stipulati dalla P.A..
Articolo 3,
comma 3
Differimento termine di esecutività dei provvedimenti verso i docenti con diploma
magistrale
Viene previsto, con il fine di garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2018-2019
e la salvaguardia della continuità didattica, che i termini per l’esecuzione delle decisioni
giurisdizionali comportanti la decadenza dei contratti a tempo determinato e
indeterminato, stipulati fino alla data di entrata in vigore del decreto, con docenti in
possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 20o1-2002, si
applica il termine di 120 giorni dalla notifica al Miur del provvedimento, come previsto
dall’articolo 14, comma 1, D.L. 669/1996.
Articolo 4
Lotta alla delocalizzazione dei siti incentivati
Al fine di disincentivare la delocalizzazione della produzione, viene introdotta una
norma con cui è prevista la restituzione degli eventuali aiuti di Stato percepiti per la
realizzazione di investimenti produttivi avviati a decorrere dal 14 luglio 2018.
Al comma 1 è prevista, fatti salvi eventuali vincoli derivanti da trattati internazionali, la
decadenza dall’agevolazione nel caso in cui le imprese, italiane ed estere, operanti in Italia, a
fronte del percepimento di aiuti di Stato che prevedono la realizzazione di investimenti
produttivi, procedono a delocalizzare l’attività economica interessata o parte di essa in Stati
extra UE, a eccezione di quelli aderenti allo SEE, entro 5 anni dalla conclusione
dell’iniziativa agevolata.
Il successivo comma 2 estende la decadenza alle ipotesi di aiuti di Stato erogati, sempre
nei confronti di imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, a fronte della
realizzazione di investimenti produttivi specificatamente localizzati. La decadenza
scatta nel caso in cui tale attività o parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato,
Articolo 5
10. 10
anche se rimane in territorio nazionale, comunitario o appartenente a Stati aderenti allo
SEE, nel termine di 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento
dell’investimento agevolato.
Il comma 6 si occupa di definire, ai fini del solo “Decreto Dignità”, il concetto di
delocalizzazione che deve intendersi come il trasferimento di attività economica o di
sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa
beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o
collegamento ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ.
In ragione dell’ampiezza del perimetro cui viene applicata la norma, viene demandata
alle singole Amministrazioni interessate, a mezzo di un regolamento, l’individuazione
dei termini e delle modalità ai fini del controllo del rispetto temporale, nonché
dell’eventuale restituzione dell’aiuto indebito.
Infatti, al verificarsi della delocalizzazione il contribuente dovrà restituire l’aiuto
percepito maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data dell’erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato del 5%.
Per tali somme, che confluiranno alle entrate del bilancio dello Stato ai fini di una loro
riassegnazione, si rende applicabile quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, D. Lgs.
123/1998 e quindi sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e dei crediti ex articolo
2751-bis, cod. civ., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero prevede
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, D.P.R. 43/1988.
Inoltre, nella sola ipotesi di delocalizzazione in Paesi extra UE, è prevista la
comminazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra 2 e 4 volte
l’importo dell’aiuto fruito.
Resta inteso, quale norma di chiusura, che per gli aiuti di Stato già concessi si rende
applicabile la disciplina previgente, compresa la previsione, ove applicabile, di cui
all’articolo 1, comma 60, L. 147/2013 con cui è prevista la decadenza dall’agevolazione
consistente in contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro 3 anni dalla
concessione degli stessi, vi sia una delocalizzazione della produzione dal sito
incentivato ad uno Stato extra europeo, con conseguente riduzione del personale di
almeno il 50 %.
Mantenimento del livello occupazione nelle imprese incentivate
Per gli aiuti concessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Dignità, ad
imprese italiane ed estere, che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, è
prevista la decadenza nell’ipotesi in cui vi sia, nel quinquennio successivo alla data di
completamento dell’investimento, una riduzione del livello occupazionale superiore al
10%.
Non si ha decadenza nei casi che sono riconducibili a giustificato motivo oggettivo.
La decadenza si ha proporzionalmente alla riduzione del livello occupazionale; tuttavia,
nell’ipotesi di riduzione del livello superiore al 50% la decadenza dall’aiuto è integrale.
L’importo da restituire viene maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data dell’erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato del
5%.
Viene anche in questo caso viene demandata alle singole Amministrazioni interessate, a
mezzo di un regolamento, l’individuazione dei termini e delle modalità ai fini del
controllo del rispetto temporale, nonché dell’eventuale restituzione dell’aiuto indebito.
Inoltre, per le somme, che confluiranno alle entrate del bilancio dello Stato ai fini di
una loro riassegnazione, si rende applicabile quanto previsto dall’articolo 9, comma 5,
D. Lgs. 123/1998 e quindi sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi
Articolo 6
11. 11
causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e dei crediti ex
articolo 2751-bis, cod. civ., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero prevede
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, D.P.R. 43/1988.
Nuove limitazioni per l’iper ammortamento
Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Dignità
aventi le caratteristiche per poter fruire dell’agevolazione c.d. iper ammortamento come
prevista dall’articolo 1, comma 9, L. 232/2016, è prevista una limitazione territoriale in
quanto i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture
produttive situate nel territorio italiano.
Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione
della maggiorazione, essendo previsto il recupero dell’iper ammortamento nel caso in
cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive
situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.
Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del
periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione
degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza
applicazione di sanzioni e interessi.
Per espressa previsione normativa, sono esclusi da tale regime gli interventi sostitutivi
effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.
Articolo 7
Cambiano in corsa le regole per il credito R&S
Non si considerano ammissibili ai fini del calcolo del credito di imposta per R&S
di cui al D.L. 145/2013, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei
beni riconducibili a competenze tecniche e privative industriali relative ad
un'invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a
semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne
(articolo 3, comma 6, lettera d), L. 145/2013), nel caso in cui derivino da
operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Ai fini della presente norma si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese
controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo
2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Nel caso di persone
fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari
dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, Tuir.
Derogando a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, le regole di cui sopra si
rendono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del Decreto Dignità, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili
imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi
d’imposta precedenti resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della
parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni
oggetto di acquisto.
Da ultimo, il comma 3 prevede che agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i
costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali sopra
richiamati assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed
esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate
ammissibili al beneficio.
Articolo 8
Stop alla pubblicità dei giochi con eccezione
Viene introdotto il divieto, a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, di
Articolo 9
12. 12
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite
di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni
sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa
quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2019, il divieto viene esteso alle sponsorizzazioni di
eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di
comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e
la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità.
Il mancato rispetto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità ed in ogni caso
non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000,00 euro.
Sono espressamente escluse dal divieto di cui sopra le lotterie nazionali a estrazione
differita di cui all’articolo 21, comma 6, D.L. 78/2009.
Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
Decreto Dignità, fino alla loro scadenza e comunque per non più di 1 anno dalla data di
entrata in vigore, si rende applicabile la normativa previgente.
Redditometro
Viene prevista una rivisitazione del c.d. redditometro, ferma restando l’applicabilità
dell’attuale versione per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e, in ogni caso,
per tutti gli atti già notificati; infatti, l’attuale versione è abrogata con effetto a
decorrere dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
Per il futuro è previsto che l’individuazione degli indici di riferimento, sempre su
base biennale, venga effettuata sentiti l’Istat e le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di
ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla
propensione al risparmio dei contribuenti.
Articolo 10
Spesometro
Viene prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l’invio dei dati relativi al III
trimestre 2018.
Vengono, inoltre, individuati i termini per l’invio del nuovo spesometro semestrale,
rispettivamente nel 30 settembre per quello relativo al I semestre e nel 28 febbraio per il
II semestre.
Articolo 10
Split payment
Viene ridotto il perimetro applicativo dello split payment, escludendolo per i compensi
per prestazioni di servizi dei professionisti, riferiti ad operazioni per le quali viene
emessa la fattura a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Dignità. Nello specifico,
per effetto delle modifiche introdotte, lo split payment non si applica alle prestazioni
assoggettate a “ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a
titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”.
Articolo 12
Stop alle sportive dilettantistiche lucrative
Con il comma 1 vengono abrogati i commi della L. 205/2017 che istituivano la nuova
figura della società sportiva dilettantistica lucrativa (fattispecie che, di fatto, non era
mai partita in quanto il Coni non ne aveva ancora deliberato la disciplina applicativa del
riconoscimento ai fini sportivi) e la qualificazione quali collaborazione coordinata e
continuativa dei compensi sportivi sia se erogati da associazioni e società sportive non
lucrative sia lucrative. Viene fatto salvo l’incremento a 10.000 euro annui dei compensi
erogati a tale titolo non soggetti a ritenuta.
Conseguentemente il comma 2 procede alla soppressione dell’estensione alle lucrative
Articolo 13
13. 13
della deroga prevista per le non lucrative di obbligo della applicazione delle norme di
lavoro subordinato in presenza di collaborazioni organizzate dal committente per
quanto riguarda i tempi ed i luoghi di lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, Jobs act.
Il comma 3 procede alla soppressione della possibilità di applicare l’aliquota Iva del
10% da parte delle lucrative.
Con il comma 4 si procede al ripristino del testo originario dei commi 24, 25 e 26
dell’articolo 90, L. 289/2002 in merito all’affidamento nella gestione di impianti
sportivi pubblici a causa dell’abrogazione di ogni riferimento alla lucrativa.
Infine, il comma 5 procede all’istituzione di un fondo presso la Presidenza del CdM “da
destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche” con le risorse
reperite mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dai contenuti dei
commi 1–3.
GLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE POSSONO
ESSERE GESTITI TRAMITE IL CANALE TELEMATICO CIVIS
Con Comunicato stampa dello scorso 18 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la
gestione telematica delle irregolarità relative ai contratti di locazione può avvenire anche tramite il
canale CIVIS.
Tale nuovo servizio telematico messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate consente di
chiedere online il riesame di un avviso di liquidazione relativo ad un contratto di locazione.
Dopo un periodo di sperimentazione presso alcune direzioni provinciali, è attiva su tutto il territorio
nazionale la specifica funzionalità che consente ai contribuenti che hanno ricevuto un avviso di
liquidazione relativo ad un contratto di locazione di chiedere via web il riesame dell’atto da parte
dell’Ufficio che lo ha emesso.
Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito dell’Agenzia e seguire il seguente percorso:
www.agenziaentrate.gov.it > Servizi > Assistenza fiscale - CIVIS > Istanza autotutela locazioni
Istanze Autotutela Locazioni
Nel comunicato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate si legge che, a seguito dell’introduzione avvenuta
nel 2014 del modello RLI, concernente la registrazione e gli adempimenti successivi dei contratti di
locazione ed affitto di immobili, è stato avviato il percorso di informatizzazione dei processi dell’Area
registro che consente un utilizzo sempre maggiore del canale telematico CIVIS.
Cos’è CIVIS
CIVIS è un canale telematico di assistenza dell’Agenzia delle Entrate che fornisce ai cittadini ed agli intermediari
assistenza qualificata sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento.
Il canale CIVIS, come detto, è stato ulteriormente implementato con la nuova funzionalità denominata
“Istanze autotutela locazioni” che consente ai contribuenti ed agli intermediari abilitati di richiedere
online il riesame in autotutela degli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione.
La funzionalità connessa all’autotutela degli avvisi di liquidazione dei contratti di locazione consente di
selezionare il motivo per cui l’utente chiede il riesame dell’atto. A tal fine è prevista una procedura
guidata che indirizza l’utente a fornire gli elementi necessari per trattare l’istanza, riducendo così i casi di
rigetto per mancanza dei dati necessari per la trattazione.
A lavorazione ultimata, l’utente ottiene l’esito della trattazione, peraltro con la possibilità di chiedere di
essere avvertito della chiusura della pratica tramite sms o e-mail, ovvero tramite le specifiche applicazioni
per smartphone e tablet (APP) dell’Agenzia delle Entrate.
14. 14
Il nuovo servizio è disponibile a tutti gli utenti abilitati alla trasmissione telematica dei contratti di
locazione, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), g-bis) del decreto del Ministero delle
finanze 31 luglio 1998, in particolare:
gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, e
successive modificazioni;
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie
delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell’articolo 4, comma1, L. 431/1998;
agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalla Cciaa;
soggetti, organizzati anche in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati
e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa;
agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso
Amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 773/1931;
iscritti all’albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa;
iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti laureati in possesso di
specializzazione edilizia, anche riuniti in forma associativa.
DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI:
ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE
ALLA DETRAZIONE
Dopo la recente pubblicazione della Circolare n.11 del 18 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito
nuovi chiarimenti con la Circolare n. 17 del 23 luglio 2018 sulla possibilità di cedere il credito
corrispondente alla detrazione Irpef/Ires anche per gli interventi realizzati su immobili situati nei Comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Viene, inoltre, ampliata la platea dei soggetti privati che possono essere cessionari della detrazione sia per
gli interventi di riqualificazione energetica, sia per gli interventi antisismici.
I recenti chiarimenti dell’Agenzia
I chiarimenti forniti dalla Circolare n. 17 del 23 luglio 2018 riguardano principalmente:
l’ampliamento anche agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti comuni degli edifici condominiali
della possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires a soggetti diversi dai
beneficiari originari;
le caratteristiche che devono avere i soggetti privati per essere cessionari del credito
corrispondente alla detrazione Irpef/Ires.
Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i Comuni italiani
sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi di messa in sicurezza antisismica
degli edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità 1, 2 o 3, le cui procedure autorizzative sono iniziate dopo il
1° gennaio 2017, spetta una detrazione di imposta variabile dal 50% all’85% a seconda della diminuzione della classe
di rischio dell’edificio.
Per tutti gli interventi antisismici su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi antisismici di demolizione
e ricostruzione di interi edifici effettuati nella zona 1 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedano entro 18 mesi alla successiva alienazione degli immobili, è concessa la possibilità di cedere il credito
corrispondente alla detrazione Irpef/Ires ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati.
15. 15
Per quanto riguarda i requisiti che i soggetti privati, diversi dai fornitori di beni e servizi che hanno
eseguito l’intervento agevolabile, devono avere per essere cessionari del credito, si riepilogano nella
tabella sottostante i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 17/2018 dell’Agenzia delle Entrate in merito
alla facoltà di cessione del credito ad altri soggetti privati.
Lavori effettuati
da impresa
appartenente ad
un consorzio o
ad una rete
Nel concetto di soggetto privato cessionario del credito collegato al rapporto che ha dato
origine alla detrazione rientrano anche gli altri consorziati o retisti, anche se non hanno
eseguito i lavori, la rete o il consorzio. Restano, in ogni caso, escluse le cessioni a favore
degli Istituti di credito, degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che
facciano eventualmente parte del consorzio o della rete
Lavoro eseguito
da fornitore che
si avvale di sub-
appaltatore
Nel concetto di soggetto privato cessionario del credito rientra anche il sub-appaltatore o
anche il soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi di
soggetti che presentano un collegamento con l’intervento
Unico contratto
di appalto con
più fornitori
In caso di presenza di più fornitori, alcuni dei quali realizzano lavori collegati
all’intervento agevolabile ma non rientranti nella detrazione energetica o antisismica, la
cessione del credito può essere effettuata anche a favore di tali soggetti, sempre che
rientrino nell’unico contratto di appalto dal quale derivi anche la parte di intervento
detraibile
Verifica del
collegamento in
caso di seconda
cessione del
credito
Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia
con riferimento alla prima cessione del credito, sia con riferimento all’ipotesi di seconda
cessione dello stesso credito.
L’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta
La risoluzione n. 58 del 25 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
6890 denominato “Ecobonus – utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai seni
dell’art.14, commi 2-ter e 2-sexies del D.L. 63/2013”;
6891 denominato “Sismabonus – utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi
dell’articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. 63/2013”.
I crediti ceduti sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate effettuate dagli
amministratori di condominio entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nel
periodo di imposta precedente.
Il modello F24 che presenta nella colonna “importi a credito” il codice tributo 6890 ovvero il codice
tributo 6891 deve essere presentato obbligatoriamente per il tramite dei servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In fase di elaborazione del modello F24 l’Agenzia delle
Entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’importo del credito utilizzato non
ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità.
Si ricorda che la detrazione spettante per il Sismabonus va utilizzata in 5 quote annuali di pari importo
mentre la detrazione spettante per l’Ecobonus va utilizzata in 10 quote annuali di pari importo.
Conseguentemente, anche il credito ceduto deve essere ripartito secondo le stesse cadenze annuali.
VENDITA DI BENI E SERVIZI ACCESSORI: L’IVA SEGUE L’ATTIVITA’ PRINCIPALE
Ai fini Iva, il trattamento fiscale previsto per la vendita di servizi accessori segue quello applicato
all'attività principale, questo il principio enunciato dalla Cassazione con Ordinanza 20234/2018
Se a fronte di un compenso determinato unitariamente, un soggetto italiano si impegna sia a vendere i
prodotti di una impresa Ue, sia a offrire servizi tecnici e amministrativi accessori costituenti il
16. 16
mezzo per la migliore fruizione dei prodotti commercializzati, ai fini Iva si configura un’unica
operazione economica, con la conseguente applicazione per tutti i servizi del trattamento fiscale
previsto per l’attività principale, nel caso di specie in regime di esenzione.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 31 luglio 2018
n. 20234: in tema di IVA, il contratto con il quale un soggetto italiano (nella specie, una società
operante nel ramo informatico) si impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente
determinato, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente alla UE offrendo,
altresì, una serie di altri servizi, tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore
fruizione dei prodotti commercializzati, va considerato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quale
un'unica operazione economica, sicché non è possibile scindere i servizi di intermediazione
propriamente detti dagli altri servizi offerti, da ritenersi accessori ai primi.
Ne consegue che, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di
altro Stato membro della UE trova applicazione l'esenzione da IVA di cui all'art. 40, comma 8, del
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
esentati dall'imposta anche i servizi accessori.
I cd. servizi amministrativi e i cd. servizi tecnici possono, dunque, rientrare nel concetto di servizi
accessori, essendo unico l'obiettivo economico che si sono prefissati i contraenti ed unico essendo
anche l'interesse dei destinatari della prestazione di hardware e software, che non provvederebbero
all'acquisto di tale tipologia di prodotti se non fossero stati corredati da tutta una serie di servizi
accessori.
CODICE DEL TERZO SETTORE: APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO
Terzo settore: adeguamento statuti entro 24 mesi. La proroga nel decreto correttivo approvato il 2
agosto 2018
Approvato nel Consiglio dei Ministri n. 13 del 2 agosto 2018, l'esame definitivo del D. Lgs.
"Disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice
del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". Il
decreto riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale.
In generale, il decreto
prevede la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del
Terzo settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine ad agosto 2019 (rispetto a
febbraio);
reintroduce l’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv) per
gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività,
chiarisce il sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività “diverse”
da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere secondario e
strumentale di queste attività dovrà essere documentato
o nella relazione di missione,
o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
bilancio.
Supera il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per la redazione dello specifico
rendiconto previsto ai fini fiscali per le raccolte fondi
rafforza la collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del
fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore);
fa chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al
registro unico nazionale;
17. 17
indica il numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di
promozione sociale o di una organizzazione di volontariato
prevede che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi speciali costituiti
nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016) beneficino del regime agevolato previsto per le
erogazioni alle Odv (detrazione al 35%). Inoltre, potranno continuare ad optare per la deduzione nel
limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per le Odv).
IL BENE ACCESSORIO SEGUE QUELLO PRINCIPALE SALVO PROVA CONTRARIA
In tema di imposta di registro, con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione prevista dalla
disposizione di cui all’art. 23, comma 1, DPR 634/1972 (riprodotta nell’art. 24, comma 1, DPR
131/1986), circa il trasferimento delle accessioni all’acquirente dell’immobile (salvo che siano state
escluse espressamente dalla vendita), coinvolge altresì il trasferimento del fabbricato costruito sul
suolo, qualora non si dimostri, con atto munito di data certa mediante la registrazione, che esso
appartiene ad un terzo o è stato ceduto, all’acquirente, da un terzo. La presunzione in questione può
essere altresì vinta attraverso la prova che il bene accessorio (il fabbricato) è stato realizzato dopo il
trasferimento del bene principale (il suolo), ma, in questo caso, occorre, per l’appunto, produrre la
prova di una tale circostanza; prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo (cfr. sentenze n.
5980/2001, n. 8595/2000, n. 8332/2000 e n. 8397/1997). Cassazione – ordinanza n. 19007 – 22 giugno
2018 – 17 luglio 2018.
IL CALCOLO DELL’AVVIAMENTO AI FINI DEL REGISTRO
Al fine dell’interpretazione della norma di cui all’art. 51, comma 4, DPR 131/1986, vigono i criteri
fissati dal DPR n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, secondo cui per le aziende il valore di avviamento è
determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o
dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi 3 periodi d’imposta anteriori al trasferimento,
moltiplicata per 3. Se tali criteri hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l’Amministrazione
finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione in
materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, a maggior ragione la
norma di cui all’art. 51, comma 4, DPR. 131/86 non può che essere interpretata nel senso che il
contribuente, nel dichiarare il valore dell’avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi
ritraibili dall’azienda ceduta al lordo delle imposte (cfr. sentenze n. 3505/2006, n. 16705/2007, n.
4931/2012 e n. 7324/2014). Cassazione – sentenza n. 18941 – 7 giugno 2018 – 17 luglio 2018.
VERSAMENTO IN CONTANTI MAGGIORE DI 1.000 EURO: OK PER ASSOCIAZIONI E
SOCIETA’ SPORTIVE
Versamenti oltre 1.000 euro: sufficiente il registro delle entrate e delle uscite per essere in regola. A
dirlo l’Agenzia delle Entrate
Nella vita quotidiana di un “ente” sportivo dilettantistico può facilmente accadere che quote, di importo
esiguo, raccolte per le iscrizioni a corsi o per l’affiliazione alle stesse, siano pagate in contanti dagli
affiliati e, raccolte nel loro insieme, costituiscano importi rilevanti da dover poi versare sul conto
corrente. È proprio questo il caso posto nella domanda a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta
con la circolare 18/E pubblicata il 1° agosto 2018.
Il problema è rappresentato dall’art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, secondo il quale i
pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi
effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o
18. 18
postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
In sostanza, è previsto un obbligo generale di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti che viene
rispettato nel momento in cui tutte le movimentazioni di denaro pari o superiori al suddetto limite siano
disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati mediante
carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento
di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati all’associazione o
società sportiva dilettantistica senza fini di lucro destinataria dei versamenti.
L'inosservanza della presente disposizione comporta:
la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L.398/1991 e
l’applicazione delle sanzioni dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Appare chiaro a chiunque abbia avuto un qualsiasi contatto con le associazioni e le società sportive
come sia facile che la situazione si verifichi e come sia, dall’altra parte, fortemente dannoso perdere la
possibilità di usufruire del regime forfettario 398/1991.
Tuttavia, alla domanda posta sulle modalità di documentazione e contabilizzazione che devono
essere seguite al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, l’Agenzia ha risposto che è necessario
per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, rilasciare un’apposita quietanza, (copia
della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso). Al fine di consentire ai soggetti verificatori di
acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei
versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l’associazione o società sportiva dilettantistica
dovrà dotarsi di un registro delle entrate e delle uscite dove annotare analiticamente i nominativi dei
soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.
Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario
obbligatorio consentiranno all’Organo di rappresentanza dell’associazione o società sportiva
dilettantistica senza fini di lucro di soddisfare anche le esigenze informative - sia degli associati/soci
che dei terzi - in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso
DECRETO MILLEPROROGHE: APPROVATO IL DL DI CONVERSIONE AL SENATO
Approvato al Senato il decreto di conversione del DL Milleproroghe. Il testo ora passa alla Camera
Dagli enti territoriali al bonus cultura, dallo sport alle banche, sono molti i settori coinvolti dalle
proroghe contenute nel DL Milleproroghe. Il DL è stato approvato nel Consiglio dei Ministri n.11 del
24 luglio 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il decreto legge Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative. Il D.L n. 91 è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 25 luglio 2018, mentre è partito l'iter per la sua conversione. Il 6 agosto 2018 il Senato ha
approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del DL Milleproroghe. Il testo passa
ora alla Camera.
Ecco le principali disposizioni:
Enti territoriali
Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità
di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province
e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal
Ministero dell’interno. Inoltre, si proroga al 31 ottobre 2018 il
mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in
scadenza entro quella data e si anticipa, allo stesso giorno, il mandato
dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza entro il 31
dicembre 2018. In tal modo, si potranno tenere il 31 ottobre 2018 tutte
le elezioni provinciali previste entro la fine dell’anno, semplificando le
procedure e contenendone i costi (election day provinciale).
19. 19
Giustizia
Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per
l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte
dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente
all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette
“sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e
all’adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici,
il termine di applicazione di dette disposizioni viene prorogato al 31
marzo 2019. Inoltre, in relazione alle nuove norme contenute nella
legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della
multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di
“41 bis”, constatata la necessità di una revisione organizzativa e
informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con
l’aumento dei livelli di sicurezza informatica, e di incrementare il
numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di
pena, si prevede il differimento dell’efficacia delle stesse norme
fino al 15 febbraio 2019.Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre
2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della
sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.
Infrastrutture
Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai
finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica.
Istruzione e
università
Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel
sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura
di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all’estero e 28
posti nelle scuole europee, in attesa della definizione delle nuove
procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, si
proroga, per quest’anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie
vigenti nell’anno scolastico 2017/2018.
Cultura
Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura
la necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del
cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge di
bilancio per il 2018
Salute
Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie,
a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose,
secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018
della Conferenza delle regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo
di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla
realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, si prevede
una estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in materia di
riduzione della spesa per prestazioni sanitarie.
Eventi sismici
Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti
destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati
relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo. Inoltre, si estende al 2019 la
percentuale, già prevista per l’anno 2018, di partecipazione alla
riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni rientranti
nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di quello
20. 20
de L’Aquila del 2009.
Sport
Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere
per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di
realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex
lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il
Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento.
Banche popolari e
gruppi bancari
cooperativi
Le disposizioni prorogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il
termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al
contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il
termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca
d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge
per la stipula del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31
dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a
quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.
IVA ORDINARIA AL 22% PER GLI ALIMENTI PER CANI E GATTI
Trattamento Iva delle cessioni di alimenti per animali domestici: l’Agenzia risponde ad un interpello
Con un’istanza di interpello un contribuente ha chiesto se fosse corretta la sua interpretazione circa
l’applicazione dell’aliquota IVA da applicare a due prodotti, che ha dichiarato di commercializzare
nell’ambito della propria attività di fabbricazione di prodotti parafarmaceutici, per la salute ed il
benessere degli animali d'affezione. I prodotti in oggetto integrano l'alimentazione per garantire una
dieta completa all’animale e sono classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti)
dietetici complementari per cani e gatti”. L’istante ha paragonato i propri prodotti con quelli di
società terze, cui viene applicata l’aliquota agevolata del 10% e chiesto, di conseguenza, se tale
agevolazione fosse estendibile anche ai propri prodotti, attualmente venduti applicando l’aliquota
ordinaria del 22%.
L’Agenzia delle Entrate, in data 7 agosto 2018 ha risposto all’interpello dichiarando non condivisibile
l’interpretazione del contribuente. In particolare, ha chiarito che il trattamento IVA da riservare ad un
qualsiasi bene, ivi compresi i prodotti in questione, è strettamente collegato alla classificazione
doganale degli stessi in uno dei Capitoli della TARIC (tariffa doganale d’uso integrativa).
L’Amministrazione finanziaria ha dovuto chiedere, quindi, il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli sul tema.
Dopo le analisi di laboratorio l’Agenzia delle Dogane ha definito i prodotti analizzati come
“Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali” ed in particolare alla sottovoce
230910 quali “Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”. Inoltre, è stata colta
l’opportunità di chiarire che anche prodotti analoghi a quelli in esame come le preparazioni per
l’alimentazione degli animali consistenti in un miscuglio di più elementi nutritivi, destinati a
completare gli alimenti prodotti nella fattoria con l’apporto di alcune sostanze organiche e inorganiche
(alimenti complementari)”, devono essere ricompresi nella stessa categoria.
Alla luce di quanto esposto dalle Dogane, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la non applicabilità
dell’aliquota agevolata al 10% poiché, sulla base della descrizione contenuta nel punto n. 91 della
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle “preparazioni del genere di quelle
utilizzate nell’alimentazione degli animali”, i prodotti classificati nella suddetta sottovoce e consistenti
in “alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”, risultano espressamente esclusi
dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.
21. 21
INTERPELLI AGENZIA DELLE ENTRATE: DA SETTEMBRE SARANNO PUBBLICI
Dal 1° settembre 2018 l’Agenzia pubblicherà gli interpelli per rendere nota l’interpretazione del fisco
Interpelli e consulenze giuridiche a disposizione dei contribuenti. Questo è il senso del comunicato
stampa dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2018 che, ai fini di
maggiore trasparenza, comunica l'intento e la volontà di pubblicare le risposte fornite ai vari
interpelli, ricevuti dalle strutture centrali dell’Agenzia. Ciò al fine di consentire al contribuente la
più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall’Amministrazione finanziaria.
La pubblicazione è prevista dal Provvedimento con riferimento alle sole risposte rese dalle strutture
centrali dell’Agenzia, poiché si tratta dei casi in cui vengono interpellate dagli uffici regionali qualora
il quesito verta su fattispecie per le quali non sussistano precedenti di prassi, nonché nei casi di
incertezza e complessità. La trattazione delle istanze di interpello a cura delle strutture regionali è,
infatti, limitata alle ipotesi in cui le Direzioni Centrali competenti si siano già pronunciate sulla
fattispecie oggetto del quesito.
La pubblicazione avverrà in una sezione dedicata del sito dell’Agenzia ed avrà ad oggetto qualsiasi tipo
di istanza prevista dallo Statuto del Contribuente:
interpelli ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativi
interpelli relativi ai nuovi investimenti
consulenze giuridiche rese nei confronti delle associazioni di categoria e di altri enti.
Nel caso in cui, invece, da tali risposte nasca un orientamento interpretativo completamente nuovo o
che vada a modificare l’orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, oppure
ne possa derivare la garanzia di maggiore uniformità di comportamento, la risposta verrà resa nota
sotto forma di Circolare o Risoluzione; queste ultime continueranno ad essere pubblicate sul sito delle
Entrate e anche nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.
Naturalmente, verranno resi noti solo i “principi di diritto espressi nella risposta, omettendo qualsiasi
riferimento anche alla fattispecie oggetto del quesito, quando la pubblicazione possa recare pregiudizio
concreto ad un interesse pubblico o privato”, tenendo in considerazione a tal proposito degli svariati
interessi che potrebbero essere sottostanti al quesito e la cui pubblicazione tout court potrebbe inficiare
ad esempio il mercato, la concorrenza, il diritto alla protezione dei dati personali, la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore ed il segreto commerciale.
La pubblicazione riguarderà le risposte che saranno fornite a decorrere dal 1° settembre 2018. Le
competenti strutture dell’Agenzia cureranno le pubblicazioni nel rispetto delle previsioni normative in
materia di protezione dei dati personali, attraverso l’oscuramento dei dati medesimi e l’eliminazione di
ogni riferimento che possa consentire l’identificazione del soggetto interessato.
Non saranno invece rese pubbliche le risposte fornite in merito all’imposta sostitutiva per i super
ricchi che trasferiscano la propria residenza in Italia per fruire del regime di vantaggio introdotto dalla
Legge di Stabilità 2017 con l’art. 24 bis del TUIR. La motivazione fornita dall’Agenzia nel
provvedimento dipende dal fatto che la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime,
basata sul riscontro di elementi di fatto che riguardano in primis la residenza di una persona fisica,
configurerebbe, in caso di pubblicazione della risposta, un’ipotesi di violazione del diritto alla
protezione dei dati personali.” La peculiare natura di tale interpello probatorio non consente, del resto,
di individuare, quanto meno in maniera diretta, un principio di diritto, la cui pubblicazione possa essere
di ausilio ai contribuenti”.
PRIVACY 2018: ADEGUAMENTO AL GDPR CON MODIFICHE AL CODICE PRIVACY
Regolamento privacy 2018: approvato il decreto che adegua la normativa nazionale al GDPR. Previsto
un periodo transitorio
Il Consiglio dei Ministri n. 14 dell’8 agosto 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei, Paolo
Savona, e dei Ministri competenti, ha approvato sette decreti legislativi di adeguamento
22. 22
dell’ordinamento interno alla normativa europea. Uno di questi riguarda il codice della privacy ed è
rubricato: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati).
Il Decreto Legislativo, in attuazione dell’art. 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017,
introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDRP,
il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, dopo l’esame di una commissione appositamente costituita si è deciso, al fine di
semplificare l’applicazione della norma, di agire novellando il codice della privacy esistente,
nonostante il regolamento abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy
rispetto al codice introducendo il principio dell’accountability. Si è scelto di garantire la continuità
facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che
saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti.
Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre
possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.
Infine, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è
previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento.
Il Decreto Legislativo approvato l’8 agosto 2018 introduce alcune novità rispetto all’impianto del
regolamento UE. Intanto, le sanzioni penali. Il regolamento ha operato una forte opera di
depenalizzazione, con conseguente sensibile inasprimento delle sanzioni amministrative. Il Decreto
Legislativo di coordinamento recupera, invece, alcune fattispecie penali – come il trattamento illecito
dei dati personali, la comunicazione e diffusione illecita, l’acquisizione fraudolenta, la falsità di
dichiarazioni rese al Garante, l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità – prevedendo la
reclusione anche fino a sei anni.
In tema di sanzioni, l’altra novità è rappresentata dalla possibilità della definizione agevolata del
contenzioso davanti al Garante. Lo spartiacque è il 25 maggio: i procedimenti pendenti a quella data
potranno essere chiusi pagando una somma pari a due quinti del minimo edittale. Si tratta di circa 1.200
fascicoli che, considerate le forze del Garante e le nuove incombenze arrivate con il regolamento, sono
a forte rischio prescrizione. La “sanatoria” consentirebbe, invece, di incassare circa 5 milioni di euro,
con una perdita per lo Stato di oltre 7 milioni (se venisse pagata la sanzione piena).
Previsti, inoltre, otto mesi di tregua nei confronti delle imprese. Le commissioni parlamentari, alle
quali il decreto è stato sottoposto per il parere, avevano chiesto di rinunciare per quel periodo alle
sanzioni, da sostituire con ammonimenti e prescrizioni. Si è ritenuto di non poter dar seguito
integralmente al suggerimento – anche per non creare situazioni di impunità – e si è optato per un
invito al Garante a tener conto in sede sanzionatoria, nei primi otto mesi, del fatto che gli operatori
sono alle prese con una nuova disciplina. Riguardo alle piccole e medie imprese, l’Autorità dovrà,
inoltre, studiare modalità semplificate di applicazione degli adempimenti previsti dal regolamento.
Il lavoro del Garante non finisce qui. Dovrà farsi carico, in tempi stretti, della revisione dei codici
deontologici e delle autorizzazioni generali. Nel frattempo, continueranno ad essere applicati i vecchi
atti.
Infine, rispetto al regolamento che fissa la soglia a 16 anni – il decreto abbassa a 14 anni l’età a partire
dalla quale il minore può fornire autonomamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali
da parte dei social o di altre attività della Rete.
23. 23
Le novità
1. GLI ILLECITI
Il decreto recupera le sanzioni penali
Reclusione fino a sei anni
A fianco di un sistema di sanzioni amministrative
potenziato dal regolamento Ue, il decreto
introduce alcune fattispecie – come il trattamento
illecito di dati o la loro acquisizione fraudolenta
– punite con il carcere.
.
2. LA SANATORIA
Definizione agevolata per le liti pendenti
Rischio prescrizione
Per evitare la prescrizione, le liti pendenti davanti
al Garante al 25 maggio potranno essere chiuse
pagando, entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del decreto, una somma pari a due quinti del
minimo edittale.
3. L’IMPATTO
Per le imprese otto mesi di tregua
Sanzioni soft
Nei primi otto mesi di applicazione della nuova
privacy il Garante dovrà tener conto, quando si
troverà a comminare una sanzione nei confronti
delle imprese, delle novità con cui si trovano ad
avere a che fare gli operatori.
4. IL GARANTE
Codici deontologici da revisionare
Super lavoro
L’Autorità, per la quale sono state previste nuove
regole di selezione (le candidature ed i curricula
dovranno essere pubblicati su internet), dovrà
mettere mano in tempi stretti ai codici
deontologici ed alle autorizzazioni generali.
SPORT BONUS 2018: PUBBLICATO L’ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO
FISCALE
Entro il 19 agosto le imprese dovevano effettuare l’erogazione liberale
In data 9 agosto 2018 l’Ufficio per lo Sport, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
pubblicato l’elenco delle imprese ammesse al beneficio del credito d’imposta, più comunemente
denominato “sport bonus” introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (commi 363-366, art. 1 L.205 del 27
dicembre 2017).
Ricordiamo che il beneficio è rivolto a tutte le imprese che vogliano, attraverso le proprie erogazioni
liberali, sostenere l’azione di restauro e ristrutturazioni degli impianti sportivi pubblici svolta dai
concessionari degli stessi. Non rappresenta un requisito discriminante il fatto che l’impresa erogante
eserciti la propria attività in forma individuale o collettiva; inoltre, nella disciplina attuativa, viene
chiarito che il beneficio può essere riconosciuto anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di imprese non residenti.
Lo Sport bonus è riconosciuto se rispetta:
Il limite del 3‰ dei ricavi annui
la misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad un massimo di 40.000€.
24. 24
L’elenco pubblicato riguarda le imprese che sono riuscite ad usufruire della prima finestra temporale
(aperta il 1° aprile) per accedere al beneficio. A partire dal 10 agosto 2018, i soggetti in elenco avevano
a disposizione 10 giorni di tempo per effettuare l’erogazione attraverso strumenti che ne garantiscano
la tracciabilità e, dall’altra parte, i soggetti percettori dovevano comunicare all’Ufficio dello Sport, via
Pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it e tramite un apposito modello presente sul sito internet,
l’importo delle somme ricevute e la data in cui è avvenuta la ricezione. Riassumiamo, quindi, le
scadenze da rispettare:
9 Agosto presentazione elenco soggetti ammessi al beneficio fiscale
19 Agosto data ultima per poter porre in essere l’erogazione
29 agosto data ultima per la comunicazione via Pec del ricevimento delle somme
18 settembre giorno entro il quale l’Ufficio per lo Sport dovrebbe pubblicare l’elenco
definitivo delle imprese a cui è riconosciuto il credito d’imposta.
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato (telematicamente con modello F24) in tre quote annuali di
pari importo in ognuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno
lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell'elenco dei soggetti a cui viene riconosciuto.
BONUS PUBBLICITA’ 2018: ECCO CHI PUO’ CHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA
Investimenti pubblicitari incrementali: ecco i beneficiari del credito d'imposta cd. Bonus Pubblicità
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non
commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa
quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti
pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Pubblicato il 26 luglio sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2018 con le regole
attuative, ed il 1° agosto sono stati pubblicati i modelli per comunicare gli importi e gli adempimenti
necessari ai fini della loro fruizione.
Sono, infatti, disponibili sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri i modelli da presentare a decorrere dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, per poter
prenotare il bonus pubblicità relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie, come introdotto con
l’art. 57-bis, D.L. 50/2017.
Entrando nel merito delle singole disposizioni contenute nel DPCM 16.05.2018, per quanto riguarda i
soggetti beneficiari del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, indipendentemente
dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato
le imprese
lavoratori autonomi
gli enti non commerciali
possono beneficiare del credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie
sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati nel periodo 24.06.2017-
31.12.2017 e a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti
effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente;
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal
1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
mezzi di informazione nell'anno precedente.
Ovviamente, per “stessi mezzi di informazione” si intendono non le singole testate giornalistiche o
radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo:
stampa
emittenti radiofoniche e televisive.
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Sempre nell’ambito dei beneficiari è necessario distinguere dalla tipologia del richiedente. Infatti, come
anticipato prima, il credito d'imposta è pari al
75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
90% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel caso di
o microimprese
o PMI
o start-up innovative.
In realtà, in sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up
innovative, sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, in attesa che
la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggiore favore con le
normative europee sugli aiuti di Stato. In base a quanto stabilito, le risorse corrispondenti alle
concessioni nella misura del 90% saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente
destinate successivamente all’approvazione della Commissione.
GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI SEMPRE PIU’ FREQUENTI
GDF 2018: piano straordinario di controlli estivi (20 ogni ora). Dalla lotta all'evasione fiscale agli
affitti in nero. I numeri dell'operazione
Pubblicato dalla Guardia di Finanza 2018 il piano straordinario di controlli estivi 2018, a tutela dei
cittadini e delle imprese sane. Tra i settori operativi “rafforzati” vi sono quelli tipicamente estivi: la
lotta all’abusivismo commerciale, all’evasione fiscale legata alle case-vacanze, alle truffe del
carburante, al “caporalato” e alla contraffazione, ai prodotti non sicuri e ai traffici di droga, in parte
destinata a rifornire le località di villeggiatura. Come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul
sito della GdF, i risultati sono stati i seguenti:
2.187 venditori abusivi individuati: si tratta di persone che non hanno mai richiesto la licenza
e i permessi previsti dalla normativa commerciale e di pubblica sicurezza ovvero di quegli esercenti
che, seppur in regola con le autorizzazioni, non hanno mai comunicato al Fisco l’avvio delle attività o
non hanno mai installato gli apparecchi per l’emissione dello scontrino;
2.080 lavoratori senza contratto o pagati con somme “fuori busta”, di cui 22 minori.
Denunciati 51 datori di lavoro;
450 casi di affitti “in nero” scoperti: irregolare il 50% dei controlli. Anche quest’estate sotto
la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti i proprietari di seconde e terze case per gli
affitti nelle località di vacanza: degli 895 controlli complessivamente svolti, uno su due è risultato
irregolare. 539 le violazioni rilevate.
210 mila articoli contraffatti o non sicuri tolti dal mercato ogni giorno per un totale di 9
milioni e mezzo di prodotti sequestrati;
1.379 distributori stradali controllati: irregolare 1 ogni 5. Sequestrato mezzo milione di litri
di carburanti. Nel periodo estivo milioni di cittadini si mettono in viaggio per raggiungere le località di
villeggiatura, facendo la gioia di alcuni disonesti gestori di impianti di carburante o di organizzazioni
criminali strutturate, pronti ad approfittarne. Dei 1.379 distributori stradali di carburante controllati su
tutto il territorio nazionale, uno su cinque è risultato irregolare: 330 sono le violazioni constatate, delle
quali 176 riferite alla disciplina prezzi con sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti.
Tra i casi di frode scoperti, le classiche truffe nell’erogazione di carburante e miscelazioni abusive,
oltre ad immissioni in consumo in evasione d’accisa;
325 punti clandestini di raccolta scommesse scoperti e 114 “slot” sequestrate;
583 persone identificate nel corso di accertamenti sui flussi di denaro canalizzati tramite
“money transfer” Controlli mirati nei confronti dei trasferimenti di denaro da un Paese all’altro allo
scopo di prevenire l’utilizzo dei circuiti di pagamento alternativi ai canali bancari per finalità di
riciclaggio di proventi illeciti o di finanziamento del terrorismo;
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16 milioni di euro non dichiarati intercettati presso i valichi di frontiera, i porti e gli
aeroporti. 738 le violazioni rilevate. Sequestri per oltre 900mila euro;
4.700 operazioni contro i traffici di sostanze stupefacenti, armi, rifiuti e tabacchi;
1.426 interventi di polizia in mare: oltre 500 le irregolarità emerse;
136 missioni di ricerca e salvataggio del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.
CORRUZIONE PER IL NUOVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Per la Cassazione l’atto arrivava a conclusioni imperscrutabili
Va sanzionata a titolo di corruzione propria la condotta di chi riesce ad ottenere un nuovo
accertamento, con adesione, dai dirigenti dell’Amministrazione finanziaria, dopo avere concordato
l’annullamento di quello precedente. Lo mette in evidenza la Corte di Cassazione, con la sentenza
38500 della Sesta sezione penale depositata ieri. La Corte ha così confermato, sia pure abbassandola, la
condanna, accompagnata dalla confisca di quasi 7 milioni di euro, inflitta per la corruzione di un
direttore provinciale delle Entrate. La Cassazione chiarisce che la soluzione al centro del patto
corruttivo, la proposta cioè di un atto nuovo di accertamento con adesione, rappresentava un’anomalia,
L’atto, infatti, non avrebbe potuto assumere una natura genericamente transattiva, ma avrebbe dovuto
tenere conto delle obiezioni del contribuente e del loro margine di fondatezza, «derivandone in questo
caso che, se fosse stato riconosciuto un apprezzabile interesse allo svolgimento delle operazioni
societarie, non avrebbe potuto farsi luogo a recupero d’imposta, nel caso opposto non essendo dato
comprendere come sulla base di un percorso trasparente potesse giungersi alle conclusioni proposte».
Nella ricostruzione avvalorata dalla Cassazione, infatti, gli atti di accertamento con adesione si
giustificano alla luce della necessità di arrivare ad un compromesso almeno apparente, centrato sul
riconoscimento del carattere elusivo-abusivo delle operazioni contestate, salvo il fatto poi che, senza
una concreta spiegazione, il riconoscimento veniva disatteso in maniera da arrivare «a conclusioni
imperscrutabili nei singoli passaggi e sostanzialmente volte a vanificare il recupero di imposta e
azzerare di fatto la tassazione del reddito di impresa» della società X.
Il carattere strumentale e contraddittorio della soluzione messa a punto, che eccede nella lettura della
Corte i limiti del corretto esercizio della discrezionalità tecnica affidata alla Pubblica Amministrazione
per arrivare in contraddittorio alla determinazione delle ragioni del contribuente, è evidente alla luce di
alcuni elementi. In particolare, non viene mai preso in considerazione il fatto che fosse ormai
consolidato l’orientamento indirizzato a dare rilevanza al profilo di abuso del diritto per i casi
esaminati, non vengono indicate nel dettaglio le ragioni per cui alla complessa operazione poteva in
effetti corrispondere una concreta utilità. L’atto di accertamento, invece, aveva poi concluso che
l’intento elusivo non sarebbe stato del tutto certo e quantificabile, in maniera tale che le operazioni
avrebbero potuto avere una finalità diversa da quella fiscale.
RIMBORSO RAI: ATTENZIONE ALLE MAIL TRUFFA
Nuovi tentativi di phishing con oggetto “Re: Rimborso Rai – A8005W”. L’Agenzia raccomanda di
cestinare le false mail senza aprirle
Continuano anche nel periodo estivo, i tentativi di frodi informatiche contro i cittadini. In particolare,
con un comunicato stampa del 21 agosto 2018, le Entrate hanno informato i cittadini di prestare
attenzione alle e-mail inviate in nome dell’Agenzia che, dietro la comunicazione di un rimborso del
canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.
Infatti, negli ultimi giorni sono state segnalate delle false e-mail, apparentemente provenienti
dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia, ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non
riconducibile alle Entrate. L’oggetto della mail è “Re: Rimborso Rai – A8005W”; nel testo del
messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI