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Milano, 19 dicembre 2017
DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2018 IN GAZZETTA
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla legge di bilancio 2108. Le novità nella
manovra
Il 30 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva il testo del DDL di conversione del decreto
fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 5.12.2017 con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.
Il decreto è stato approvato con il nuovo titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”.
-Rottamazione collegato fiscale 2018
Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale è la riapertura della cd. rottamazione delle
cartelle esattoriali. Infatti, l’articolo 1 del decreto 2018 estende la definizione agevolata dei carichi ai
soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione e introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In particolare, possono essere
estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
• dal 2000 al 2016:
1. che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno;
2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non
sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate
degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
• dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
- Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel collegato fiscale 2018
In merito allo spesometro, è previsto che:
• per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017
non si applicano sanzioni se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018
• è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Previste semplificazioni
sui dati da trasmettere
• è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle
fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente.
• sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, situati
nelle zone montane
-Contribuenti colpiti da calamità naturali: agevolazioni nel collegato fiscale 2018
Il decreto legge contiene anche norme di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da
calamità naturali.
-Estensione split payment nel collegato fiscale 2018
Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l’estensione del meccanismo
dell’inversione contabile (cd. split payment). Per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire
dal 1° gennaio 2018, il meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti degli
enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende
pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; delle società
controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; delle società
2
controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; delle società partecipate, per
una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti
e società di cui sopra; delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana
identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
-Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo: cosa cambia nel
collegato fiscale 2018
E' previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano fruire anche per gli
investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne
pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali anche online. Il credito di imposta è pari al
75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, al 90% nel caso di
microimprese, Pmi e start-up innovative.
-Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore: cosa cambia nel
collegato fiscale 2018
Nel collegato fiscale viene stabilito che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017
continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per
le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Dal prossimo anno
invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo
settore.
- Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali
In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stato introdotta la detraibilità dalle imposte sui
redditi al 19%, delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
- Voluntary disclosures nel collegato fiscale 2018
Prevista la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e
sui libretti di risparmio all'estero, nonché a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di
immobili detenuti all’estero. La disposizione riguarda soggetti fiscalmente residenti in Italia, in
precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via
continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero. La
regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31
dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
-Disposizioni in materia di 5 per mille
Dal 2018 il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti
gestori delle aree protette.
-Equo compenso
Introdotto in sede di conversione l'equo compenso. In base alla norma, si considera equo il compenso
quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione.
ROTTAMAZIONE 2018: LE NOVITA’ DOPO L’APPROVAZIONE DEL DECRETO
FISCALE
Definizione agevolata cartelle esattoriali: ufficiale la proroga versamenti al 7 dicembre 2017. Il termine
per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è slittato a luglio 2018
La legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 ha modificato le norme per la
rottamazione delle cartelle. In particolare:
• proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate riferite al
2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione
agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017
• proroga il termine per il pagamento della rata da aprile a luglio 2018;
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• permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di
pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018;
• permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd.
definizione agevolata 2017);
• riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi - compresi in
piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute;
• estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione
agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
ROTTAMAZIONE: I VANTAGGI DI PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE
Sospensione dal pagamento del debito oggetto di rottamazione, sospensione termini di prescrizione e
decadenza, impossibilità di avviare nuove azioni esecutive, blocco fermi e ipoteche
Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale collegato alla stabilità 2018 è la riapertura della
cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. L’articolo 1 del collegato fiscale:
• da un lato estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla
precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori
che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo,
• dall’altro introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Per poter accedere alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione
la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione. La
dichiarazione deve essere resa con il modello DA 2000/17, già pubblicato.
Il vantaggio è che, a seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente:
• per i debiti relativi ai carichi oggetto di rottamazione fino alla scadenza della prima o unica
rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in
data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
• sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono
oggetto della predetta dichiarazione.
• L'agente della riscossione, relativamente a tali carichi, non puo'
o avviare nuove azioni esecutive,
o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le
ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione,
o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. In questo
caso è necessario però che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata
presentata istanza di assegnazione o non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei
crediti pignorati.
Pertanto, per i contribuenti può essere interessante presentare la dichiarazione di adesione quanto
prima, così da poter godere subito dei benefici della rottamazione.
OBBLIGHI TRIBUTARI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA’: COSA CAMBIA DAL
2018
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da
calamità naturali: le modifiche nel DDL di conversione del decreto fiscale
Novità in sede di conversione in Legge del collegato fiscale alla Stabilità 2018. L'articolo 2 è stato
modificato ed integrato anche al fine di introdurre, per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del
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21 agosto 2017, più favorevoli misure per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi. In
particolare:
• E' stato inserito un comma 3-bis al fine di subordinare l'ottenimento della sospensione dei
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nonché dagli atti di accertamento esecutivi
prevista dai commi 1 e 2 alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione integrata dalla dichiarazione di
inagibilità della casa sede di abitazione, ovvero dello studio professionale o dell'azienda, in
conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
• Sono inseriti i commi 5-bis e 5-ter al fine di introdurre più favorevoli misure per
l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma
del 21 agosto 2017: Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Per tali comuni viene prorogata al 30
settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, già fissata al 19 dicembre 2017. L'ottenimento della sospensione è subordinato alla
trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente,
della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità - totale o parziale - della casa
sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Si prevede che, fino alla completa
ricostruzione e ripristino di agibilità, e comunque fino all'anno di imposta 2018
o i redditi dei predetti fabbricati non concorrano alla formazione del reddito imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società
o i predetti fabbricati - a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017 - siano
esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del
2013.
• Viene infine demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in
esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di definire i criteri е le modalità per il
rimborso ai comuni interessati del minor gettito determinato dall'esenzione dei fabbricati in questione
dall'imposta municipale propria e dalla TASI.
Dopo il comma 6 sono stati inseriti dieci commi, recanti disposizioni per la copertura finanziaria delle
misure introdotte dall'articolo in commento, nonché ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione e
la ripresa economica dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
TARI 2017: PUBBLICATA LA CIRCOLARE MEF CON I CHIARIMENTI. ESEMPI DI
CALCOLO
Pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare MEF con i chiarimenti
sull'applicazione della tassa sui rifiuti sulla parte variabile delle pertinenze
Il MEF con la Circolare 1/2017 del 20 novembre 2017 ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte
variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche. In particolare è stato chiesto al
MEF se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di
riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché i Comuni
talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze,
determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe
considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.
In ordine alla determinazione della TARI il D.P.R. 158/95 dispone che la stessa è composta
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• da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare,
• da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati
specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza,
è previsto che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando
un coefficiente di adattamento.
• ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Come chiarito nel
documento MEF la locuzione di "utenza domestica" deve intendersi comprensiva sia delle superfici
adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.
Pertanto
• la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie
dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero
degli occupanti dell’utenza stessa,
• la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al
numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come
tale alla parte fissa.
Un diverso modus operandi da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo.
La circolare MEF porta anche un esempio, di seguito riportato:
Si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali
possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che
costituisce la pertinenza dell’abitazione. Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa
determinata dal Comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato
procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.
Primo Nucleo familiare
Mq abitazione Parte fissa Parte variabile TARI Totale
100 mq 100 x 1.10= 110 euro 163.27 euro 110+163,27= € 273,27
Secondo Nucleo familiare
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80 mq 80 x 1.10= 88 euro 163.27 euro 88+163,27= € 251,27
Cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
20 mq 20 x € 1,10 = € 22 163.27 euro 22+163,27=€ 185,27
TARI Totale = € 436,54
Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione
sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più
elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.
Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logicogiuridico.
Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui
all’esempio che precede è la seguente:
Secondo Nucleo familiare
Abitazione e cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile TARI Totale
80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 163.27 euro 110+163,27= € 273,27
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Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal
Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo
importo.
COME VERIFICARE SE IL COMUNE HA GONFIATO IL CALCOLO DELLA TARI
In attesa dell’elenco dei Comuni che hanno erroneamente calcolato la TARI, vediamo come capire se
l’importo della tassa sui rifiuti sia gonfiato dal dettaglio immobili dell’avviso di pagamento
Fino a quando non verrà pubblicato l’elenco dei Comuni che erroneamente hanno calcolato l’importo
della TARI, il contribuente potrà verificare l’eventuale gonfiatura dell’importo visionando l’avviso di
pagamento (dal 2014), nella parte relativa al dettaglio immobili e degli importi da pagare, vediamo
come con un esempio di avviso di pagamento.
Si ricorda che, in caso di utenze domestiche, la tariffa variabile va calcolata una sola volta per
l'immobile principale (abitazione) e le sue pertinenze.
Pertanto, nel caso in cui sull'avviso di pagamento saldo TARI l'importo della tariffa variabile sia
indicato anche per immobili che sono pertinenze dell'abitazione (come nell'esempio sotto riportato di
un Avviso di pagamento del Comune di Lucera, relativo ad una abitazione di mq. 100 con box di
mq. 10), occorrerà procedere alla richiesta di rimborso.
Abitazione di 100 mq con garage di 10 mq con famiglia di due componenti.
quota fissa 1,28 x mq
quota variabile 121,58 euro
Immobili Quota fissa Quota variabile Totale
CALCOLO
CORRETTO
Abitazione
128,00 euro
(1,28 *100 mq)
121,58 euro
249,58
euro
Garage
12,80 euro
(1,28*10 mq)
12,80
euro
Alla tassa così calcolata si applica, inoltre, il 4% per il tributo provinciale
(il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1% né
superiore al 5% delle tariffe della tassa sui rifiuti)
10,49
euro
272,87
euro
CALCOLO
ERRATO
Immobili Quota fissa Quota variabile Totale
Abitazione
128,00 euro
(1,28 *100 mq)
121,58 euro
249,58
euro
Garage
12,80 euro
(1,28*10 mq)
121,58 euro
134,38
euro
Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale
(il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1% né
superiore al 5% delle tariffe della tassa sui rifiuti)
15,35
euro
399,31
euro
Quanto al rimborso richiedibile dal contribuente, ricordiamo che:
• potrà essere richiesto solo riguardo alle annualità a partire dal 2014;
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• non potrà essere richiesto per importi che il contribuente abbia versato prima del 2014 a titolo
di TARSU;
• non potrà essere richiesto se i Comuni abbiano adottato (al posto della TARI) la TARIP.
L'istanza di rimborso dovrà essere proposta entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.
MANOVRA 2018: AGEVOLAZIONI PER LE ZONE DELLA LOMBARDIA COLPITE DAL
SISMA
Legge di Stabilità 2018: le agevolazioni per le zone della Lombardia colpite dal sisma 2012 nella legge
di bilancio
Il DDL alla Stabilità 2018 proroga di anno le agevolazioni per le zone franche colpite dal sisma del
2012, già prevista nella scorsa legge di bilancio.
In particolare nei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è
istituita una zona franca che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga,
Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della
zona franca di cui sopra che soddisfano i seguenti requisiti:
• rispettare la definizione di micro imprese ,
• avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore
o uguale a cinque;
• appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e
96;
• essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza ,;
• svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria
o sottoposte a procedure concorsuali.
Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale
all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione
europea. Il rispetto di tali limiti va attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
I soggetti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
• esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo
d'imposta;
• esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo d'imposta;
• esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e
utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
LEGGE DI STABILITA’ 2018: FATTURA ELETTRONICA ESTESA A TUTTI I SOGGETTI
IVA
Legge di bilancio 2018: la manovra finanziaria contiene misure per il contrasto all'evasione. Prevista
l'estensione della fattura elettronica a tutti i soggetti IVA
Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nel DDL della legge di bilancio 2018
rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare
efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei forfettari, e
scatterà dal 1° gennaio 2019. In particolare, l’articolo 77 introduce un sistema generalizzato di
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fatturazione elettronica obbligatoria (la cd. e-fattura), prevedendo la fine dello spesometro quando il
sistema sarà pienamente operante.
Per le fatture elettroniche è necessario utilizzare la piattaforma SDL dell’Agenzia delle Entrate .
Saranno escluse solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti
che non sono stabili in Italia, che devono inviare i dati telematicamente all’Agenzia entro 5 giorni del
mese successivo.
Le modifiche apportate dal DDL al decreto legislativo 127/2015 prevedono inoltre
• che l’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non
emessa e come tale sarà sanzionata.
• l’utilizzo della fattura elettronica riduca di due anni i termini per l’accertamento per i soggetti
che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro.
Le imprese ed i professionisti in contabilità semplificata che opteranno per la fatturazione elettronica
per la comunicazione di acquisti e compensi, avranno diritto a semplificazioni come la predisposizione
dall’Agenzia della dichiarazione precompilata, della dichiarazione Iva e le bozze f24.
ENTRATA IN VIGORE NORME TERZO SETTORE: COSA PREVEDE IL COLLEGATO
FISCALE
Legge di stabilità 2018: nel collegato fiscale prevista l'entrata in vigore delle norme del terzo settore dal
2018
Nel DDL del collegato fiscale alla Legge di stabilità 2018 sono state introdotte molte novità. In
particolare, in sede di conversione è stato previsto che per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per le
liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale la normativa vigente
continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Infatti, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) all'articolo 99 prevede che fino
all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del DL 35/2005 sono soppressi i riferimenti alle ONLUS
ed alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10%
delle liberalità in denaro.
Con la modifica in esame si stabilisce che tale soppressione decorra dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro
annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.
Dal prossimo anno, ci sarà una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni per chi effettua
erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, così come previsto all'articolo
83 del Codice del Terzo settore. In particolare
• è istituita la detrazione dall’IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le
erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti di cui
sopra, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di
imposta.
• è istituita la detrazione al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato
iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
• è istituita una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da enti e
società.
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AL VIA I BONIFICI ISTANTANEI: DISPONIBILITA’ IMMEDIATA SUL CONTO DEL
BENEFICIARIO
Diventa operativo il bonifico istantaneo, il nuovo sistema di pagamento in tempo reale, che consente in
10 secondi di trasferire somme di denaro fino a 15.000 euro tra le banche aderenti
Dal 21 novembre 2017 è divenuto operativo il c.d. bonifico istantaneo in euro, che consentirà di
effettuare pagamenti istantanei, tramite bonifico, in 10 secondi, tutti i giorni della settimana, dal lunedì
alla domenica, 24 ore su 24, e con disponibilità immediata del denaro sul conto del beneficiario.
Vediamo come funziona e quanto costa
Per l'esecuzione dei bonifici istantanei, è sufficiente che l'ordinante e il beneficiario siano titolari di
un conto corrente presso una delle banche aderenti alla piattaforma europea RT1.
EasyWay la nuova piattaforma digitale firmata da Sia, dal 21 novembre consente di gestire a
livello europeo, sull'infrastruttura RT1 (di Eba Clearing, la prima piattaforma paneuropea per i
pagamenti in tempo reale in euro) i pagamenti istantanei, nonché tutti gli altri strumenti di pagamento
e incasso Sepa (l'Area unica dei pagamenti in euro), quindi di inviare e ricevere denaro fino a 15.000
euro ad operazione in meno di 10 secondi attraverso un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno,
in linea con lo schema Sepa Instant Credit Transfer (bonifico con accredito immediato e irrevocabile).
Al momento queste sono le banche aderenti alla piattaforma europea RT1 di otto Paesi:
1. ABN AMRO Bank
2. AS SEB Pank
3. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
4. Banca Patrimoni Sella
5. Banca Sella S.p.A.
6. Banca Sella Holding SpA
7. Banco de Sabadell
8. Bankia S.A.
9. CaixaBank
10. ERSTE Group Bank AG
11. Intesa Sanpaolo SpA
12. Latvijas Banka - Bank of Latvia
13. Lietuvos Bankas - Bank of Lithuania
14. Raiffeisen Bank International AG
15. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
16. UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank)
17. UniCredit S.p.A
18. Verso Bank
In Italia, il Gruppo Banca Sella, Intesa Sanpaolo e UniCredit sono le prime banche a mettere a
disposizione dei loro clienti il servizio di pagamento basato sul nuovo schema SEPA Instant Credit
Transfer ("SCT Inst") dello European Payment Council (EPC).
Come detto, la somma massima che si potrà trasferire sarà di 15 mila euro, mentre per quanto
riguarda i costi, ogni Istituto applicherà la sua commissione:
• Intesa Sanpaolo applicherà un costo fisso pari a 1,60 euro (0,60 euro oltre al costo ordinario
Sepa online ossia un euro) fin quando sarà in vigore il limite operativo di invio di 15 mila euro,
successivamente il costo scenderà allo 0,004% con un limite massimo di 20,00 euro per transazioni
fino a 500mila euro,
• UniCredit applicherà costi pari a 2,50 euro (un bonifico dal Conto Genius costa 2,2 euro),
• Banca Sella non applicherà nessun costo, per gli instant payments dal conto online Websella,
fino a marzo 2018 poi applicherà una commissione di 2,30 euro.
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Nel corso del 2018, l’allargamento dell’adesione allo schema SCT Inst da parte di altri istituti di credito
in Italia e nell’area Sepa porterà a una significativa diffusione dell’utilizzo di questo nuovo strumento
di pagamento, che già oggi consente di raggiungere circa 600 banche europee di 8 Paesi.
ACCERTAMENTO BANCARIO SENZA OBBLIGO DI PREVENTIVO
CONTRADDITTORIO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione del DPR 600/1973, ex articolo 32,
consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in
sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la
legittimità dell’utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata
alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto
che il citato articolo 32, DPR 600/1973 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di
obbligo, dell’Amministrazione tributaria (cfr. ordinanza n. 10249/2017).
SUPER AMMORTAMENTO BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A 516,46: NUOVI
CHIARIMENTI
Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, in merito al Super ammortamento dei beni dal costo unitario non
superiore ad euro 516,46 con alcuni esempi pratici
Ulteriori importanti chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 24
novembre 2017 n. 145, in merito alle modalità applicative del super ammortamento dei beni dal costo
unitario non superiore ad euro 516,46, nell’ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in
bilancio in più esercizi.
In sostanza, nel caso prospettato, si chiede se sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40%
in un’unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di cui al
decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della
percentuale di ammortamento ivi prevista.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di
ammortizzare i beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro in più esercizi, e
quindi di non avvalersi della deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono
state sostenute (articolo 102, comma 5, Tuir), la maggiore deduzione verrà riconosciuta solo attraverso
l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal ricordato DM 31 dicembre 1988.
In altri termini, la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento della
spesa impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione
del 40%.
Quindi, dal punto di vista fiscale il contribuente:
• dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del
TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall’articolo 109,
comma 4, del TUIR;
• dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i
coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente
di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare
n. 23/E del 2016, paragrafi 4 e 4.1).
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DETRAZIONE SISMA BONUS: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Detrazione massima entro 5 anni, limite dell'agevolazione confermato anche per interventi sismici tra i
chiarimenti pubblicati ieri dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 147/ 2017.
Con la risoluzione 147/E di ieri 29 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un
interpello, ha fornito chiarimenti utili per coloro che intendano effettuare ristrutturazioni anti-sismiche
sul proprio immobile. Il documento di prassi è allegato a questo articolo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, muove dai quesiti posti da un contribuente che, dovendo
procede con i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria di un immobile situato in zona sismica,
ha chiesto all'Ufficio:
• se la detrazione maggiorata del 70% ovvero 80% (cd. sisma bonus) possa essere utilizzato nel
termine di dieci anni, come già previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio,
ovvero se debba necessariamente essere ripartito in cinque annualità;
• se, anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico valga il principio secondo cui si
debba tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di
natura "inferiore".
• se anche per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, il limite massimo di
spesa previsto sia lo stesso già previsto nel 2017 per gli interventi di ristrutturazione.
Quanto al primo quesito l’Agenzia, partendo da quanto contenuto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i)
TUIR, ha chiarito che:
• per gli interventi effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive, siti nelle
zone sismiche ad alta è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 50%, fino ad un massimo di
spese sostenute non superiore a € 96.000 annui per unità immobiliare, da ripartirsi in cinque quote
annuali, di pari importo, considerando anche l’anno di sostenimento. Ma qualora dagli interventi
sull’immobile derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spettante al contribuente
ammonterà al 70% (in caso di diminuzione di una classe di rischio), 80% (in caso di diminuzione
di due classi di rischio). Riguardo a tale detrazione, e in risposta al quesito, l’Ufficio ritiene che “..il
contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o dell'80% dovrà
necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.”
Mentre in risposta al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante, confermando
anche per gli interventi anti sismici il principio per cui “…l'intervento di categoria superiore assorbe
quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati…”
Quanto al terzo quesito, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istante dovrà considerare che per gli
interventi ex art. 16-bis del TUIR, il limite di spesa agevolabile (pari a € 96.000 annui), è unico in
quanto riferito all'immobile. Nel suddetto limite di spesa, non saranno ricompresi gli interventi di
riqualificazione globale dell'edificio o gli interventi su strutture opache e infissi, la sostituzione
impianti termici, per i quali l’istante potrà beneficiare di una detrazione del 65% nei limiti
specificatamente previsti dalle norme di riferimento.
OGNI SPORT OLTRE: 2 MILIONI DI EURO PER LO SPORT ACCESSIBILE
C'è tempo fino alle ore 18 di venerdì 23 gennaio 2018 per inviare la propria candidatura al Bando OSO,
rivolto a organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio italiano.
Identificare, supportare, finanziare: sono questi gli obiettivi racchiusi all'interno del Bando OSO –
Ogni Sport Oltre, un bando che, mettendo a disposizione complessivamente 2 milioni di euro, mira a
favorire un cambiamento culturale e a dare un sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva
tra le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettivo-relazionali.
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Ogni Sport Oltre è un progetto di integrazione e inclusione sociale nato online e si propone di
raggiungere risultati consistenti sul territorio italiano, al fine di rendere lo sport un'opportunità
rivolta davvero a chiunque, offrendo a tutti la possibilità di praticare sport e di essere atleti.
Ogni Sport Oltre è rivolto in primis a organizzazioni senza scopo di lucro costituite da almeno due
anni, operanti sul territorio italiano, con esperienza in attività di inclusione e di diffusione della
pratica sportiva tra persone con disabilità, e in secondo luogo anche a organizzazioni analoghe che
abbiano la volontà di indirizzarsi verso questo obiettivo.
Chi desidera candidare il proprio progetto ha tempo fino alle ore 18 di venerdì 23 gennaio 2018 per
inviare la propria richiesta attraverso la piattaforma online ognisportoltre.it, sulla quale occorrerà
registrarsi e compilare i moduli dedicati al progetto.
DUE BIMBI SU TRE FANNO SPORT. E IL NUOTO E’ TRA I FAVORITI
In Italia quasi due bambini su tre tra i 5 e i 13 anni praticano almeno uno sport. Parola di Doxa, che
lo scorso 15 novembre ha lanciato KidSport, il primo osservatorio permanente sui ragazzi e lo sport
volto a fotografare un fenomeno in costante crescita. La pratica sportiva in Italia è in aumento per tutte
le fasce d’età, ma sul fronte bambini e ragazzi si registra l’incremento più significativo.
Quella dello sport è una passione condivisa nell’ambito familiare. Di più: più i genitori sono sportivi,
più i figli praticano uno o addirittura più sport. La corrispondenza è pressoché diretta nelle famiglie in
cui almeno un genitore pratica uno sport, l’incidenza dei bambini sportivi è pari al 69%. Con il 13%
che pratica due o più sport! Nei nuclei “sedentari” invece i 5-13enni che frequentano abitualmente un
corso sportivo scendono a quota 51%”. I papà sono i più attivi delle mamme nella pratica, e presenti
nell’esperienza sportiva dei figli.
Calcio e nuoto sono i due sport più praticati dai bambini tra i 5 e 13 anni d’età. Con una differenza: al
nuoto spetta la palma d’oro della disciplina più trasversale. Lo praticano quasi un terzo dei
bambini, maschi e femmine. Soprattutto tra i giovanissimi. E quasi sempre ad imporlo sono proprio i
genitori. Mentre con il crescere dell’età tendono a prevalere le passioni dei singoli, mentre per il 53%
dei maschi la risposta è una sola: calcio, calcio e ancora calcio, però, per le femmine c’è un tris di
discipline: danza (20%), ginnastica artistica/ritmica (19%) e pallavolo (12%).
FONDI EUROPEI PER LO SPORT
Fondi europei per lo sport 2018: in arrivo nuovi contributi dall’Europa previsti per lo sport. L’iniziativa
è stata decisa come misura di intervento per favorire la cultura dell’attività sportiva.
I contributi riguardano il ripristino o la creazione di strutture adeguate a tale scopo e, in generale, per
favorire lo sviluppo di una cultura legata allo sport, fatta di valori positivi e condotte di lealtà, nonché
come mezzo per unire le diverse anime culturali dell’Unione Europea.
Per saperne di più su ogni tipo di contributo (prestiti a fondo perduto, finanziamenti europei a fondo
perduto, impianti sportivi, finanziamenti, prestiti e finanziamenti, bandi europei), e per conoscere i
contributi in programma per ogni regione italiana, vi segnaliamo il sito web:
www.finanziamentieuropei.net
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EVASIONE E FRODE FISCALE. LA GUARDIA DI FINANZA PUBBLICA IL NUOVO
MANUALE
Pubblicata sul sito della GdF la circolare n. 1/2018 contenente il manuale operativo in materia di
contrasto all'evasione e alle frodi fiscali.
Pubblicata il 4 dicembre 2017, sul sito della Guardia di finanza la circolare n. 1/2018 recante il
“Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”, ripartita in quattro
differenti parti, così come quattro sono i volumi che compongono la pubblicazione della GdF.
Il manuale pubblicato dalla Guardia di Finanza, in conformità a quanto previsto dalle direttive del
Comandante generale, si prefigge il compito di semplificare e snellire le procedure operative, che il
corpo della GdF è chiamato ad eseguire al fine di contrastare situazioni di evasione o frode fiscale,
anche stimolando il ricorso a moduli ispettivi più flessibili e speditivi.
Operativo a partire dal 1° gennaio 2018, il nuovo manuale rappresenta la concretizzazione di una
necessità comune sia agli Organi preposti al controllo, sia ai contribuenti; l’elaborato nasce, infatti, per
rendere più chiaro, certo, celere e puntuale l’attività dei corpi di controllo nei confronti del
contribuente. Una maggiore valorizzazione delle informazioni assunte dalla GdF in sede di controllo,
criteri di gestione delle notizie percepite mediante le segnalazioni di operazioni sospette e un’apposita
sezione dedicata ai reati tributari a rilevanza penale, tra i punti centrali della circolare n. 1/ 2018.
Come anticipato, il manuale si compone di quattro diversi volumi:
- il Volume 1, contenente la definizione, la classificazione e le linee d’azione della Guardia di Finanza
(competenza, responsabilità dei corpi di controllo suddivisa a seconda del grado di comando, etc.), le
diverse fasi del sistema penale tributario, etc. Il Volume 1 si compone di due parti:
• PARTE I: L’azione della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali.
Direttive generali e moduli operativi.
• PARTE II: L’attività di polizia giudiziaria a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali.
- il Volume 2, riportante istruzioni di carattere pratico riguardo all’attività che la GdF è chiamata a
svolgere (poteri esercitabili in sede di verifica, tutela del contribuente, utilizzo dei dati acquisiti a
seguito delle attività svolte dai corpi di controllo, etc..). Il Volume 2 si compone di due parti:
• PARTE III: Esecuzione delle verifiche e dei controlli.
• PARTE IV: Valorizzazione delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività
investigative, di vigilanza e di controllo dei flussi finanziari.
- il Volume 3, riportante indicazioni in merito all’utilizzo del materiale probatorio assunto dalla GdF e
della normativa utile all’attività del corpo stesso. Il Volume 3 si compone della:
• PARTE V: Principali metodologie di controllo
- il Volume 4, contenente la:
• Modulistica e documentazione di supporto
BLACK LIST 2017. I 17 PARADISI FISCALI INDICATI DALL'UE
Pubblicato sul sito del Consiglio Europeo, il documento contenente l'elenco di 17 paradisi fiscali. Nel
comunicato l'UE spiega i lavori alla base dell'attività svolta.
Il 5 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha pubblicato sul proprio sito, le conclusioni contenenti
l’elenco degli aventi giurisdizioni non cooperative in materia fiscale (cd. Paesi black list), secondo le
richieste presentate nelle conclusioni di novembre 2009. Sono, inoltre, stai fissati accordi per l’avvio di
misure difensive in relazione alle giurisdizioni in elenco.
L'obiettivo, come dichiarato dal Consiglio, è promuovere la buona governance a livello mondiale,
incentrando gli sforzi sulla lotta all'evasione e alla frode fiscale. L'iniziativa fa parte della strategia
esterna del Consiglio in materia di tassazione, realizzata secondo quanto previsto dalle conclusioni del
novembre 2016 in cui si chiedeva l'istituzione di un elenco entro la fine del 2017. Il lavoro del
Consiglio, condotto nel corso del 2017, si è realizzato in parallelo con il lavoro dell'OCSE.
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Nel 2017 il gruppo di lavoro, sostenuto dalla segreteria del Consiglio, ha supervisionato uno screening
degli Stati a giurisdizione non cooperative in materia fiscale, aprendo con questi un dialogo tecnico e
operando un'analisi dei loro sistemi fiscali. Questo ha fornito all’UE il mezzo per valutare i sistemi
fiscali delle giurisdizioni, sottoposte all’esame, rispetto ai criteri del sistema fiscale europeo.
L’elenco, inserito nel documento intitolato “December 2017 Council conclusions on the list of non-
cooperative jurisdictions in taxation matters”, è stato compilato tenendo conto di tre criteri, già
fissati nel 2016 dal Consiglio stesso, che non sono stati rispettati dai Paesi black list. Tali criteri, lo
ricordiamo, sono:
• la trasparenza fiscale;
• una tassazione equa;
• applicazione delle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e spostamento degli
utili) sul trasferimento dei profitti da uno stato all’altro.
Nell’ottobre 2017, conclusi i lavori di analisi, le giurisdizioni che non hanno rispettato i criteri di cui
sopra (fatta eccezione di quelle colpite da calamità naturali) hanno ricevuto una lettera con la quale,
l’UE ha comunicato loro l'esito del lavoro e richiesto il loro impegno politico per affrontare tutte le
carenze individuate. In risposta, la maggior parte delle giurisdizioni hanno presentato per iscritto,
all’UE, un fermo impegno politico con cui si per risolvere le incompatibilità del proprio Paese (legate
dovute alla legislazione fiscale, alle politiche e prassi amministrative), entro il 31 dicembre 2018; ma
tale impegno non è stato assunto da tutti i Paesi a cui l’UE si è rivolta. Sulla base delle risposte
ricevute entro il 4 dicembre 2017, è stato stilato il presente elenco degli stati aventi giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali ovvero, l’elenco degli Stati black list:
1. Samoa Americane
2. Bahrain
3. Barbados
4. Grenada
5. Guam
6. Korea
7. Macao SAR
8. Isole Marshall
9. Mongolia
10. Namibia
11. Repubblica di Palau
12. Panama
13. Santa Lucia
14. Samoa
15. Trinidad e Tobago
16. Tunisia
17. Emirati Arabi Uniti
L’UE invita tutte le giurisdizioni dei Paesi in elenco ad affrontare efficacemente le carenze rilevate. In
attesa di tali cambiamenti, però, si segnala che gli Stati membri dell’UE potrebbero applicare misure
difensive di natura fiscale e non, volte a prevenire l'erosione delle basi imponibili degli Stati membri
dell'UE.
Per le giurisdizioni colpite da calamità naturali, è stato invece deciso di sospendere temporaneamente il
processo e di procedere con l’invio delle comunicazioni di cui sopra entro febbraio 2018, in modo da
risolvere le incompatibilità entro la fine dell’anno 2018.
15
AGENZIA DELLE ENTRATE: ONLINE IL NUOVO SITO
Disponibile online il nuovo sito dell'Agenzia delle Entrate dopo il restyling. Ecco cosa cambia
Il sito dell'Agenzia delle Entrate si rinnova completamente.
I principali servizi offerti dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del proprio portale sono:
• procedura per la registrazione on line dei contratti di locazione (RLI), la cui facilità d’uso
ha consentito di passare dal 33% di contratti registrati telematicamente del 2013 al 63,5% del 2017. Il
maggior ricorso alle procedure da parte dei cittadini e degli intermediari in materia consente, non solo
di effettuare l’adempimento senza doversi recare presso gli uffici territoriali dell’Agenzia, ma anche di
disporre di una migliore qualità delle banche-dati gestite con positivi riflessi sull’efficacia e l’efficienza
delle attività dell’Amministrazione;
• servizio di assistenza on line (CIVIS), che consente una interazione a distanza tra l’Agenzia,
i cittadini e gli intermediari per chiedere direttamente in rete l’assistenza sulle comunicazioni di
irregolarità e sulle cartelle di pagamento che scaturiscono dal controllo automatizzato delle
dichiarazioni, nonché di inviare documenti richiesti a seguito di controllo formale e di rettificare le
deleghe di pagamento F24. Nel 2016 sono state trattate con questo canale quasi un milione di pratiche.
Il successo espresso dai numeri è anche il prodotto della rapidità del servizio, in quanto l’Agenzia è in
grado di garantire che per la quasi totalità delle richieste (oltre il 99%) sia fornita assistenza entro 3
giorni lavorativi grazie anche alla possibilità di assegnare in automatico la lavorazione della pratica agli
uffici dell’Agenzia che in quel momento risultano avere maggiore capacità operativa;
• dichiarazione di successione telematica, avviata nel 2017, ha consentito una notevole
riduzione degli adempimenti degli eredi, andando incontro ad una esigenza di molti cittadini.
Integrando i servizi fiscali e quelli specificamente catastali, non è più necessario presentare le domande
di voltura presso gli uffici, in quanto il nuovo processo esegue automaticamente l’aggiornamento delle
intestazioni catastali. Ciò ha determinato anche una rilevante razionalizzazione del lavoro
amministrativo ed un notevole risparmio di tempo per i contribuenti;
• altri servizi on line per la prenotazione degli appuntamenti presso gli Uffici, per i
reclami e le proposte di suggerimenti. L’Agenzia ha già realizzato, inoltre, una app mobile,
recentemente rinnovata con una nuova veste grafica ai fini di una maggiore fruibilità, attraverso la
quale gli utenti possono accedere ai principali contenuti informativi e servizi telematici anche da
smartphone e tablet.
E’ quindi prevista una completa reingegnerizzazione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
affinché siano offerti agli utenti, secondo le proprie caratteristiche (cittadini, imprese, professionisti,
intermediari, enti e PA), informazioni in materia fiscale e siano proposti in modo semplice ed evidente
i diversi servizi on line di più frequente utilizzo.
SPESOMETRO 2018 SEMESTRALE NEL COLLEGATO FISCALE ALLA STABILITA’ 2018
Legge di stabilità 2018: il Collegato fiscale modifica i termini dello spesometro 2018 prevedendo
cadenza semestrale. Niente sanzioni per errori nella comunicazione del primo semestre 2017
Novità sullo spesometro 2018 nel collegato fiscale alla stabilità 2018. In particolare, il DL 148/2017,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha visto l'introduzione dell'articolo Disposizioni relative alla
trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in base al quale
• le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano
relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti
siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018;
• con riferimento allo spesometro è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza
semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti
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che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero
della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia
dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
• in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro,
registrate cumulativamente, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento
riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per
il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il
documento riepilogativo delle fatture passive, la data ed il numero del documento riepilogativo, nonché
l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota
applicata.
Infine, le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse
nei confronti dei consumatori finali.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di approvazione
del presente articolo.
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI
Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e,
in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
• in modalità cartacea;
• in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini
delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari,
dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.
Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2016 è fissato al terzo
mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti
con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 31 gennaio 2018, stante la proroga di un mese
concessa per quest’anno).
La stampa “cartacea” dei registri contabili
Affinché i registri contabili dell’esercizio 2016 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati
regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei il 31 gennaio 2018 (nel caso di
ispezione precedente a tale scadenza i registri vanno stampati contestualmente alla richiesta degli
organi verificatori). Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve
risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del D.P.R. 600/1973, già dal termine di
presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2016, entro il 31 ottobre 2017. Nella stampa
dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima), è
possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.
Modalità di numerazione
Libro/registro
meccanografico
Tipo di numerazione
Esempio
Registrazioni periodo
01/01/2016 –31/12/2016
libro giornale
progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno
di riferimento della contabilità
2016/1, 2016/2, 2016/3 etc.
libro inventari
progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di
riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è
consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone
ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del
legale rappresentante
2016/1, 2016/2, 2016/3 etc.
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registri fiscali
(registri Iva acquisti, Iva
vendite, corrispettivi, beni
ammortizzabili etc.)
progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno
di riferimento della contabilità
2016/1, 2016/2, 2016/3 etc.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”
Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
libro giornale sì
16,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
32,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
libro inventari sì
16,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
32,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali no non dovuta
L’archiviazione sostitutiva dei registri contabili
Nella conservazione digitale è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente
documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata
attraverso la firma digitale e la marca temporale.
Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non
deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il
termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2016,
entro il 31 gennaio 2018).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “informatici”
Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
libro giornale sì
16,00 euro
ogni 2.500 registrazioni o
frazioni di esse
32,00 euro
ogni 2.500 registrazioni o
frazioni di esse
libro inventari sì
16,00 euro
ogni 2.500 registrazioni o
frazioni di esse
32,00 euro
ogni 2.500 registrazioni o
frazioni di esse
registri fiscali no non dovuta
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a
quelle previste per i libri cartacei: va versata in un’unica soluzione entro il 30 aprile mediante il
modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato
in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La
risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo
accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
REGISTRI IVA SENZA STAMPA: LE SEMPLIFICAZIONI DEL COLLEGATO FISCALE
Regolari i registri IVA vendite e acquisti, anche se tenuti solo in formato elettronico, purché risultino
aggiornati e possano essere stampati in sede di accertamento, ispezione o verifica
Formato elettronico valido per i registri IVA.
18
Sono considerati regolari i registri IVA relativi a fatture ed acquisti (di cui agli articoli 23 e 25 del
D.P.R. n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo,
nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati
sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi
procedenti ed in loro presenza.
Questo quanto previsto dall’art. 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione) comma 6 del
decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, dopo la sua conversione in legge, che così
dispone: All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. In deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare
in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o
verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della
richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ».
Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell’articolo 14, ai sensi del
quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in
difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale
i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,
allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti
magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in
loro presenza.
E' possibile, quindi, non procedere alla stampa dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, se il
contribuente li ha tenuti aggiornati ed è in grado di procedere alla loro stampa in presenza di un
controllo fiscale.
GLI OMAGGI NATALIZI
Come capita ogni anno al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale le aziende
provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena
natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori; tuttavia, dal punto di
vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva,
ed è pertanto necessario identificare:
• la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio,
• le caratteristiche del soggetto ricevente.
In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti,
consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa.
Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere
omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa.
Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio
non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:
• integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore
unitario non superiore a 50 euro;
• qualificati come spese di rappresentanza.
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Valore unitario inferiore a 50 euro integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro la spesa rientra tra quelle di rappresentanza
In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo
dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la
deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza,
come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse),
e di congruità.
L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
− sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
− ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
− coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:
− il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio
− con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute
(come risultanti da dichiarazione).
Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:
1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro
Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi
indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016
Fino a 10 milioni di euro 1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6%
Oltre 50 milioni di euro 0,4%
In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle
spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a
50 euro.
Da cui:
spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100%
Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa
In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda
erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione
relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a
omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile)
originariamente operate:
• dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e
successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà
cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la
deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di
impresa);
• dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al
cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla
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base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui
si effettua la cessione gratuita.
Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali
beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di
rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle
imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da
parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività
propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal
campo di applicazione dell’Iva.
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra
nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli
omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).
Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai
singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello
stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il
superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro, comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits
(compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.
Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni
I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono
distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a
dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta
certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno
parte dell’attività propria dell’impresa.
Omaggi a clienti/fornitori Omaggi a dipendenti
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di
rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene,
e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei
compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite
l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile).
Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore
imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione
dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono
caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva
Il costo di acquisto degli omaggi
va classificato nella voce “spese
per prestazioni di lavoro
dipendente” e non nelle spese per
omaggi; pertanto, tali costi sono
interamente deducibili dalla base
imponibile al fine delle imposte
dirette. L’Iva è indetraibile
BONUS PUBBLICITA’: ANCHE PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE SULLE TESTATE
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Il Collegato fiscale 2018 ha previsto modifiche agli incentivi fiscali relativi ad investimenti pubblicitari
sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive. Vediamo quali.
Sono numerose le novità introdotte nel decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. In
particolare, l'articolo 4 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari
incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
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Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il beneficio è esteso
• agli enti non commerciali
• agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.
La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti
della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state
definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione. Nella consapevolezza che
le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per
pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento dell'editoria e dell'informazione ha deciso di
pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.
Soggetti beneficiari: Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o
di lavoro autonomo che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di
almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di
informazione.
* Misura del beneficio: Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli
investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up
innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui
l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse
stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti
aventi diritto. Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti
sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi
stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in
presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due
diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su
ognuna delle due platee di beneficiari. Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del
credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali
incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.
* Investimenti ammissibili: Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto
di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali,
ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24
giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti
effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali
on-line.
Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno
dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti
pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
* Limiti e condizioni di ammissibilità: L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da
apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Il credito
d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
* Domanda di ammissione al beneficio: I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del
beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una
“finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). La
comunicazione dovrà contenere
o i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
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o il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel
corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi
andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
o il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno
precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive
dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
o l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in
percentuale ed in valore assoluto;
o l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito
consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai
fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
SEGRETO BANCARIO SVIZZERO: A RISCHIO LA TRASPARENZA FISCALE
Scambio di informazioni fiscali: le banche svizzere avviseranno i correntisti dei dati che eventualmente
saranno trasmessi al Fisco. I correntisti potranno chiedere la rettifica dei dati
Trasparenza fiscale tra i Paesi sempre più a rischio. L'Ocse, nell'Implementation report di novembre
aveva indicato come numerosi Paesi fossero indietro con i tempi nell'allineamento della normativa
interna alla trasparenza fiscale globale, anche in considerazione del fatto che il segreto bancario totale
vige ancora in molti Paesi. Per quanto riguarda l'Europa, in Svizzera è stata votata un’interpretazione
molto restrittiva del rilascio delle informazioni riguardanti cittadini stranieri con conti ed
investimenti nei suoi istituti finanziari. In particolare, le banche e gli altri intermediari dovranno
avvisare
• correntisti
• risparmiatori
• investitori stranieri
sui dati che intendono inviare automaticamente alle autorità fiscali.
Ttutte le banche svizzere dovranno comunicare ai propri clienti residenti all’estero se e quali dati
trasmetteranno al Fisco straniero. I contribuenti potranno chiedere la rettifica dei dati da comunicare al
Fisco straniero e, in caso di mancato accordo, il tutto potrà essere sottoposto al tribunale civile, con
facoltà di ricorso, differendo pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissione effettiva
all’estero delle informazioni finanziarie.
ACCERTAMENTO BANCARIO SUI CONTI DEI FAMILIARI
In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo
sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui
conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della Società sottoposta a verifica, sicché in
assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i
versamenti ed i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la
Società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento
dell’onere della prova contraria sul contribuente (cfr. sentenza n. 428/2015). Cassazione, ordinanza n.
28314, 09 novembre 2017 - 27 novembre 2017.
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DECRETO FISCALE 2018: ATTI SOCIETARI SENZA NOTAIO
Decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018: sufficiente la firma digitale per tutte le
operazioni straordinarie e le cessioni di azienda
In sede di conversione in legge del decreto fiscale 148/2017, collegato alla Legge di Stabilità 2018, è
stato inserito l’articolo 11-bis inerente la firma digitale. In particolare, in merito alla sottoscrizione dei
documenti informatici viene previsto che tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da
2498 a 2506 e 2556 del Codice Civile, possano essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Pertanto, dal 6
dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre
2017, n. 172, per la sottoscrizione degli atti fiscali inerenti le operazioni straordinarie e gli atti societari,
è sufficiente la firma digitale e l'intervento di un commercialista o altri professionisti iscritti all'albo
dei Dottori Commercialisti. In particolare, in base ai rimandi al Codice Civile, le operazioni coinvolte
da questa semplificazione sono:
• art 230-bis: impresa familiare
• art. 2498: trasformazione in società aventi personalità giuridica
• art. 2499: responsabilità dei soci
• art. 2500: assegnazione di azioni e quote
• art. 2500-bis: invalidità della trasformazione
• art. 2500-ter: trasformazione di società di persone
• art. 2500-quater: assegnazione di azioni o quote
• art. 2500-quinquies: responsabilità dei soci
• art. 2500-sexies: trasformazione di società di capitali
• art. 2500-septies: trasformazione eterogenea da società di capitali
• art. 2500-octies.: trasformazione eterogenea in società di capitali
• art 2500-novies: opposizione dei creditori
• art. 2501: forme di fusione
• art. 2501-bis: progetto di fusione
• art. 2501-ter: situazione patrimoniale
• art. 2501-quater: relazione degli amministratori
• art. 2501-quinquies: relazione degli esperti
• art. 2501-sexies: deposito di atti
• art. 2501-septies: deposito di atti
• art. 2502: deliberazione di fusione
• art. 2502-bis: deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
• art. 2503: opposizione dei creditori
• art. 2503-bis: obbligazioni
• art. 2504: atto di fusione
• art. 2504-bis: effetti della fusione
• art. 2504-ter: divieto di assegnazione di azioni o quote
• art. 2504-quater: invalidità della fusione
• art. 2504-quinquies: incorporazione di società interamente possedute
• art. 2504-sexies: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella
Gazzetta Ufficiale
• art. 2504-septies: forme di scissione
• art. 2504-octies: progetto di scissione
• art. 2504-novies: norme applicabili
• art. 2504-decies: effetti della scissione
• art. 2505: società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
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• art. 2505-bis: incorporazione di società possedute al novanta per cento
• art. 2505-ter: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro
delle imprese
• art. 2505-quater: fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni
• art. 2506: società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
• art. 2556: imprese soggette a registrazione
OBBLIGO DI DEFIBRILLATORI PER LE “DILETTANTISTICHE”
Una ASD che non svolge gare, ma si allena in una palestra di un Istituto scolastico, è obbligata a
dotarsi del defibrillatore.
Con decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017, di concerto con il Ministero dello Sport, è
stata data definitiva attuazione alla disposizione dello stesso Ministero della Salute del 24 aprile 2013,
che prevede – per le ASD e per le SSD – l’obbligo della dotazione e dell’impiego di defibrillatori.
In forza di tale norma, le ASD e le SSD devono, quindi, dotarsi, a partire dal 1° luglio 2017, di
defibrillatori e dispositivi salva-vita, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un’attività sportiva non agonistica o amatoriale. Tale obbligo prescinde dal possesso o dalla proprietà
dell’impianto sportivo, perché le ASD e le SSD hanno l’obbligo di accertare – prima dell’inizio
dell’attività – la presenza, la regolare manutenzione ed il funzionamento del defibrillatore.
La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, determina l’impossibilità di
svolgere le attività sportive.
CON IL SALDO NEGATIVO DI CASSA SCATTA L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Secondo la scienza ragionieristica il conto denaro in cassa negativo o “in rosso” rappresenta una
situazione contabile impossibile da realizzarsi, atteso che il conto cassa può essere positivo ovvero pari
allo zero, ma mai negativo. Pertanto, si tratta di una anomalia necessariamente indicativa di una
contabilità inattendibile, in quanto il saldo di cassa negativo può verificarsi solo se una parte dei denari
entrati in cassa non sia stata registrata nella contabilità, quindi sottratta all’imposizione, ovvero vi siano
stati errori di registrazione contabile nel conto cassa, che è onere del contribuente allegare e dimostrare.
In materia di rilevanza del saldo negativo di cassa, in tema di accertamento induttivo del reddito
d’impresa ai sensi del DPR 600/1973, articolo 39, la sussistenza di un saldo negativo di cassa,
implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a
costituire un’anomalia contabile, fa necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza di ricavi non
contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (confronta sentenza n. 27585/2008). Cassazione –
ordinanza n. 27045 – 6 luglio 2017-15 novembre 2017.
Si deve, conseguentemente, ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo, oltre a
rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa
contabilizzazione di un’attività almeno equivalente al disavanzo (confronta sentenza n. 24509/2009).
Quindi, riepilogando, il conto cassa non può contabilmente presentare un saldo negativo al termine
della giornata lavorativa.
Sembra un’ovvietà, ma così non è, se si considerano i continui interventi della Corte di Cassazione sul
tema, da ultimo con la sentenza n. 25289/2017, che ha ribadito la legittimità dell’azione di controllo
dell’Amministrazione finanziaria.
Peraltro, l’attenzione sul conto cassa è sempre massima, non soltanto per gli eventuali saldi negativi,
ma anche per le situazioni diametralmente opposte, ossia con saldi notevolmente elevati ed irreali,
nonché per il meccanismo solitamente utilizzato per equilibrare i relativi andamenti, ossia far
intervenire i soci mediante versamenti strumentali. Diventa, pertanto, fondamentale analizzare con cura
la problematica, onde evitare spiacevoli conseguenze accertative.
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LA PISCINA E’ “ATTIVITA’ PERICOLOSA”
L’esercizio di una piscina da un lato si inquadra giuridicamente nell’art. 2015 del Codice Civile e delle
normative regionali di riferimento e dall’altro può comportare la responsabilità penale dell’esercente,
secondo il principio generale di garanzia stabilito dall’art. 40, comma 2, del Codice Penale per gli
infortuni colposamente cagionati ai frequentatori. Per non parlare della responsabilità aggravata
prevista dall’art. 2050 del Codice Civile.
In tale contesto la Corte di Cassazione (sentenza 45797/2017) è intervenuta di recente, ma già con la
sentenza 18569/2013 aveva definito la pericolosità dell’esercizio di una piscina: “Il fatto decisivo è
che, con tutta evidenza, la piscina costituisce una struttura pericolosa, sia quando è in esercizio, sia
quando non lo è. Si tratta di rischi diversi che vanno diversamente cautelati.
Nel corso dell’esercizio va assicurata (…..) la presenza di personale di salvataggio che sorvegli le
attività (…) che vi si svolgono. Quando la struttura non è operativa, la vasca costituisce pur sempre
un’entità costituente fonte di pericolo, derivante soprattutto dalla presenza di acqua, in relazione alle
possibilità di caduta accidentale e di incongrue iniziative da parte degli utenti”.
Da tale indirizzo appare, dunque, confermato che pur quando la piscina non sia in esercizio, il garante
della sicurezza della struttura fonte di possibili rischi, non può fare a meno di adottare misure (barriere,
transenne, ecc.) che, pur implicando una qualche misura di affidamento sull’osservanza delle
prescrizioni, inibiscano l’accesso alla vasca e ne rendano chiaro il divieto di utilizzo.
La sentenza 45797/2017 ha respinto il ricorso contro una sentenza che aveva condannato il gestore di
una vasca di irrigazione per omicidio colposo di due bambine che vi erano annegate, riconoscendo la
sua responsabilità penale in quanto: ”Nel cortile (…) vi era una piscina da sempre utilizzata per
l’irrigazione dei campi di pertinenza dell’azienda agricola. I bordi della piscina non risultavano in alcun
modo protetti da parapetti (o strutture simili) volti ad impedire l’accidentale caduta di persone al suo
interno”.
Il proprietario dell’immobile e della vasca in esso ubicata era destinatario “di un dovere specifico di
attivarsi per realizzare le adeguate recinzioni e le protezioni”.
La sentenza ha escluso, pertanto, un concorso di colpa, ai fini civili, dei genitori delle due bambine che
non le avevano sorvegliate.
SCATTA L’INDUTTIVO IN PRESENZA DI CONTABILITA’ IN NERO
La contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un
valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal DPR
600/1973, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709, Cod. Civ.
e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero
rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta.
Ne consegue che detta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a
prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui
al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare
l’atto impositivo notificatogli. Di conseguenza, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità
contabili, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dai giudici, senza che a tale
conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la
comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità
ufficiale del contribuente (cfr. sentenze n. 19329/2006, n. 25610/2006, n. 14637/2011, n. 24051/2011 e
n. 20094/2014). Cassazione – ordinanza n. 28588 – 7 luglio 2017 - 29 novembre 2017
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IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO A FAVORE DELLE
ASD, LA REGOLA DELLA “DEMOCRAZIA INTERNA” DEVE ESSERE RISPETTATA
ANCHE IN CASO DI ASSOCIATI PREVALENTEMNTE MINORI E, QUINDI, INABILITATI
ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI PARTECIPATIVI
L’esclusione dall’esenzione fiscale consegue, in caso di disapplicazione delle norme statutarie sulla
democraticità, con particolare riguardo alla partecipazione alla vita associativa ed alle assemblee anche
da parte di associati prevalentemente minori.
Le agevolazioni tributarie a favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o
nello statuto e che in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole far valere una forma di esenzione o di
agevolazione qualsiasi, deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che
legittimano la richiesta dell’esenzione o dell’agevolazione.
GLI ALLENATORI E LE SOCIETA’ SPORTIVE SONO RESPONSABILI PER I DANNI DA
FATTO ILLECITO COMMESSO DALL’ALLIEVO DURANTE L’ATTIVITA’ DI
ALLENAMENTO
L’istruttore è responsabile dei danni cagionati dal fatto illecito dei propri allievi anche maggiorenni ai
sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, la responsabilità dell’istruttore si affianca a quella della società o
associazione sportiva da cui dipende o a cui favore presta attività.
Art. 2048 Cod. Civ. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.
1.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori
non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si
applica all’affiliante.
2.I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
3.Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.
Studio Cassinis
27
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano
Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72
Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma ((Italia)
Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104
Web:www.studiocassinis.com
e-mail:info@studiocassinis.com

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  • 1. 1 Milano, 19 dicembre 2017 DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2018 IN GAZZETTA Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla legge di bilancio 2108. Le novità nella manovra Il 30 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva il testo del DDL di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura. Il decreto è stato approvato con il nuovo titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”. -Rottamazione collegato fiscale 2018 Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. Infatti, l’articolo 1 del decreto 2018 estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione e introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In particolare, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione: • dal 2000 al 2016: 1. che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno; 2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; • dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. - Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel collegato fiscale 2018 In merito allo spesometro, è previsto che: • per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 non si applicano sanzioni se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018 • è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Previste semplificazioni sui dati da trasmettere • è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente. • sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, situati nelle zone montane -Contribuenti colpiti da calamità naturali: agevolazioni nel collegato fiscale 2018 Il decreto legge contiene anche norme di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali. -Estensione split payment nel collegato fiscale 2018 Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. split payment). Per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018, il meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; delle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; delle società
  • 2. 2 controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; delle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra; delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. -Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo: cosa cambia nel collegato fiscale 2018 E' previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali anche online. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative. -Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore: cosa cambia nel collegato fiscale 2018 Nel collegato fiscale viene stabilito che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore. - Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stato introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi al 19%, delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. - Voluntary disclosures nel collegato fiscale 2018 Prevista la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero. La disposizione riguarda soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. -Disposizioni in materia di 5 per mille Dal 2018 il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti gestori delle aree protette. -Equo compenso Introdotto in sede di conversione l'equo compenso. In base alla norma, si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. ROTTAMAZIONE 2018: LE NOVITA’ DOPO L’APPROVAZIONE DEL DECRETO FISCALE Definizione agevolata cartelle esattoriali: ufficiale la proroga versamenti al 7 dicembre 2017. Il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è slittato a luglio 2018 La legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 ha modificato le norme per la rottamazione delle cartelle. In particolare: • proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017 • proroga il termine per il pagamento della rata da aprile a luglio 2018;
  • 3. 3 • permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018; • permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. definizione agevolata 2017); • riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi - compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute; • estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale. ROTTAMAZIONE: I VANTAGGI DI PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE Sospensione dal pagamento del debito oggetto di rottamazione, sospensione termini di prescrizione e decadenza, impossibilità di avviare nuove azioni esecutive, blocco fermi e ipoteche Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale collegato alla stabilità 2018 è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. L’articolo 1 del collegato fiscale: • da un lato estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo, • dall’altro introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Per poter accedere alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere resa con il modello DA 2000/17, già pubblicato. Il vantaggio è che, a seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente: • per i debiti relativi ai carichi oggetto di rottamazione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data; • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione. • L'agente della riscossione, relativamente a tali carichi, non puo' o avviare nuove azioni esecutive, o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. In questo caso è necessario però che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, per i contribuenti può essere interessante presentare la dichiarazione di adesione quanto prima, così da poter godere subito dei benefici della rottamazione. OBBLIGHI TRIBUTARI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA’: COSA CAMBIA DAL 2018 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali: le modifiche nel DDL di conversione del decreto fiscale Novità in sede di conversione in Legge del collegato fiscale alla Stabilità 2018. L'articolo 2 è stato modificato ed integrato anche al fine di introdurre, per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del
  • 4. 4 21 agosto 2017, più favorevoli misure per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi. In particolare: • E' stato inserito un comma 3-bis al fine di subordinare l'ottenimento della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nonché dagli atti di accertamento esecutivi prevista dai commi 1 e 2 alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione integrata dalla dichiarazione di inagibilità della casa sede di abitazione, ovvero dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. • Sono inseriti i commi 5-bis e 5-ter al fine di introdurre più favorevoli misure per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017: Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Per tali comuni viene prorogata al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, già fissata al 19 dicembre 2017. L'ottenimento della sospensione è subordinato alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità - totale o parziale - della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Si prevede che, fino alla completa ricostruzione e ripristino di agibilità, e comunque fino all'anno di imposta 2018 o i redditi dei predetti fabbricati non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società o i predetti fabbricati - a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017 - siano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013. • Viene infine demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di definire i criteri е le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito determinato dall'esenzione dei fabbricati in questione dall'imposta municipale propria e dalla TASI. Dopo il comma 6 sono stati inseriti dieci commi, recanti disposizioni per la copertura finanziaria delle misure introdotte dall'articolo in commento, nonché ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. TARI 2017: PUBBLICATA LA CIRCOLARE MEF CON I CHIARIMENTI. ESEMPI DI CALCOLO Pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare MEF con i chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti sulla parte variabile delle pertinenze Il MEF con la Circolare 1/2017 del 20 novembre 2017 ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche. In particolare è stato chiesto al MEF se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché i Comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale. In ordine alla determinazione della TARI il D.P.R. 158/95 dispone che la stessa è composta
  • 5. 5 • da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, • da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, è previsto che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento. • ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Come chiarito nel documento MEF la locuzione di "utenza domestica" deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. Pertanto • la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, • la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Un diverso modus operandi da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo. La circolare MEF porta anche un esempio, di seguito riportato: Si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione. Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal Comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato. Primo Nucleo familiare Mq abitazione Parte fissa Parte variabile TARI Totale 100 mq 100 x 1.10= 110 euro 163.27 euro 110+163,27= € 273,27 Secondo Nucleo familiare Mq Parte fissa Parte variabile Totale 80 mq 80 x 1.10= 88 euro 163.27 euro 88+163,27= € 251,27 Cantina pertinenziale Mq Parte fissa Parte variabile Totale 20 mq 20 x € 1,10 = € 22 163.27 euro 22+163,27=€ 185,27 TARI Totale = € 436,54 Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza. Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logicogiuridico. Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente: Secondo Nucleo familiare Abitazione e cantina pertinenziale Mq Parte fissa Parte variabile TARI Totale 80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 163.27 euro 110+163,27= € 273,27
  • 6. 6 Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo. COME VERIFICARE SE IL COMUNE HA GONFIATO IL CALCOLO DELLA TARI In attesa dell’elenco dei Comuni che hanno erroneamente calcolato la TARI, vediamo come capire se l’importo della tassa sui rifiuti sia gonfiato dal dettaglio immobili dell’avviso di pagamento Fino a quando non verrà pubblicato l’elenco dei Comuni che erroneamente hanno calcolato l’importo della TARI, il contribuente potrà verificare l’eventuale gonfiatura dell’importo visionando l’avviso di pagamento (dal 2014), nella parte relativa al dettaglio immobili e degli importi da pagare, vediamo come con un esempio di avviso di pagamento. Si ricorda che, in caso di utenze domestiche, la tariffa variabile va calcolata una sola volta per l'immobile principale (abitazione) e le sue pertinenze. Pertanto, nel caso in cui sull'avviso di pagamento saldo TARI l'importo della tariffa variabile sia indicato anche per immobili che sono pertinenze dell'abitazione (come nell'esempio sotto riportato di un Avviso di pagamento del Comune di Lucera, relativo ad una abitazione di mq. 100 con box di mq. 10), occorrerà procedere alla richiesta di rimborso. Abitazione di 100 mq con garage di 10 mq con famiglia di due componenti. quota fissa 1,28 x mq quota variabile 121,58 euro Immobili Quota fissa Quota variabile Totale CALCOLO CORRETTO Abitazione 128,00 euro (1,28 *100 mq) 121,58 euro 249,58 euro Garage 12,80 euro (1,28*10 mq) 12,80 euro Alla tassa così calcolata si applica, inoltre, il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe della tassa sui rifiuti) 10,49 euro 272,87 euro CALCOLO ERRATO Immobili Quota fissa Quota variabile Totale Abitazione 128,00 euro (1,28 *100 mq) 121,58 euro 249,58 euro Garage 12,80 euro (1,28*10 mq) 121,58 euro 134,38 euro Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe della tassa sui rifiuti) 15,35 euro 399,31 euro Quanto al rimborso richiedibile dal contribuente, ricordiamo che: • potrà essere richiesto solo riguardo alle annualità a partire dal 2014;
  • 7. 7 • non potrà essere richiesto per importi che il contribuente abbia versato prima del 2014 a titolo di TARSU; • non potrà essere richiesto se i Comuni abbiano adottato (al posto della TARI) la TARIP. L'istanza di rimborso dovrà essere proposta entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. MANOVRA 2018: AGEVOLAZIONI PER LE ZONE DELLA LOMBARDIA COLPITE DAL SISMA Legge di Stabilità 2018: le agevolazioni per le zone della Lombardia colpite dal sisma 2012 nella legge di bilancio Il DDL alla Stabilità 2018 proroga di anno le agevolazioni per le zone franche colpite dal sisma del 2012, già prevista nella scorsa legge di bilancio. In particolare nei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è istituita una zona franca che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui sopra che soddisfano i seguenti requisiti: • rispettare la definizione di micro imprese , • avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; • appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; • essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza ,; • svolgere la propria attività all'interno della zona franca; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea. Il rispetto di tali limiti va attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. I soggetti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni: • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; • esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. LEGGE DI STABILITA’ 2018: FATTURA ELETTRONICA ESTESA A TUTTI I SOGGETTI IVA Legge di bilancio 2018: la manovra finanziaria contiene misure per il contrasto all'evasione. Prevista l'estensione della fattura elettronica a tutti i soggetti IVA Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nel DDL della legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei forfettari, e scatterà dal 1° gennaio 2019. In particolare, l’articolo 77 introduce un sistema generalizzato di
  • 8. 8 fatturazione elettronica obbligatoria (la cd. e-fattura), prevedendo la fine dello spesometro quando il sistema sarà pienamente operante. Per le fatture elettroniche è necessario utilizzare la piattaforma SDL dell’Agenzia delle Entrate . Saranno escluse solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabili in Italia, che devono inviare i dati telematicamente all’Agenzia entro 5 giorni del mese successivo. Le modifiche apportate dal DDL al decreto legislativo 127/2015 prevedono inoltre • che l’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata. • l’utilizzo della fattura elettronica riduca di due anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro. Le imprese ed i professionisti in contabilità semplificata che opteranno per la fatturazione elettronica per la comunicazione di acquisti e compensi, avranno diritto a semplificazioni come la predisposizione dall’Agenzia della dichiarazione precompilata, della dichiarazione Iva e le bozze f24. ENTRATA IN VIGORE NORME TERZO SETTORE: COSA PREVEDE IL COLLEGATO FISCALE Legge di stabilità 2018: nel collegato fiscale prevista l'entrata in vigore delle norme del terzo settore dal 2018 Nel DDL del collegato fiscale alla Legge di stabilità 2018 sono state introdotte molte novità. In particolare, in sede di conversione è stato previsto che per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale la normativa vigente continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017. Infatti, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) all'articolo 99 prevede che fino all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del DL 35/2005 sono soppressi i riferimenti alle ONLUS ed alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10% delle liberalità in denaro. Con la modifica in esame si stabilisce che tale soppressione decorra dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Dal prossimo anno, ci sarà una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, così come previsto all'articolo 83 del Codice del Terzo settore. In particolare • è istituita la detrazione dall’IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti di cui sopra, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. • è istituita la detrazione al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. • è istituita una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da enti e società.
  • 9. 9 AL VIA I BONIFICI ISTANTANEI: DISPONIBILITA’ IMMEDIATA SUL CONTO DEL BENEFICIARIO Diventa operativo il bonifico istantaneo, il nuovo sistema di pagamento in tempo reale, che consente in 10 secondi di trasferire somme di denaro fino a 15.000 euro tra le banche aderenti Dal 21 novembre 2017 è divenuto operativo il c.d. bonifico istantaneo in euro, che consentirà di effettuare pagamenti istantanei, tramite bonifico, in 10 secondi, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, e con disponibilità immediata del denaro sul conto del beneficiario. Vediamo come funziona e quanto costa Per l'esecuzione dei bonifici istantanei, è sufficiente che l'ordinante e il beneficiario siano titolari di un conto corrente presso una delle banche aderenti alla piattaforma europea RT1. EasyWay la nuova piattaforma digitale firmata da Sia, dal 21 novembre consente di gestire a livello europeo, sull'infrastruttura RT1 (di Eba Clearing, la prima piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale in euro) i pagamenti istantanei, nonché tutti gli altri strumenti di pagamento e incasso Sepa (l'Area unica dei pagamenti in euro), quindi di inviare e ricevere denaro fino a 15.000 euro ad operazione in meno di 10 secondi attraverso un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in linea con lo schema Sepa Instant Credit Transfer (bonifico con accredito immediato e irrevocabile). Al momento queste sono le banche aderenti alla piattaforma europea RT1 di otto Paesi: 1. ABN AMRO Bank 2. AS SEB Pank 3. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4. Banca Patrimoni Sella 5. Banca Sella S.p.A. 6. Banca Sella Holding SpA 7. Banco de Sabadell 8. Bankia S.A. 9. CaixaBank 10. ERSTE Group Bank AG 11. Intesa Sanpaolo SpA 12. Latvijas Banka - Bank of Latvia 13. Lietuvos Bankas - Bank of Lithuania 14. Raiffeisen Bank International AG 15. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 16. UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) 17. UniCredit S.p.A 18. Verso Bank In Italia, il Gruppo Banca Sella, Intesa Sanpaolo e UniCredit sono le prime banche a mettere a disposizione dei loro clienti il servizio di pagamento basato sul nuovo schema SEPA Instant Credit Transfer ("SCT Inst") dello European Payment Council (EPC). Come detto, la somma massima che si potrà trasferire sarà di 15 mila euro, mentre per quanto riguarda i costi, ogni Istituto applicherà la sua commissione: • Intesa Sanpaolo applicherà un costo fisso pari a 1,60 euro (0,60 euro oltre al costo ordinario Sepa online ossia un euro) fin quando sarà in vigore il limite operativo di invio di 15 mila euro, successivamente il costo scenderà allo 0,004% con un limite massimo di 20,00 euro per transazioni fino a 500mila euro, • UniCredit applicherà costi pari a 2,50 euro (un bonifico dal Conto Genius costa 2,2 euro), • Banca Sella non applicherà nessun costo, per gli instant payments dal conto online Websella, fino a marzo 2018 poi applicherà una commissione di 2,30 euro.
  • 10. 10 Nel corso del 2018, l’allargamento dell’adesione allo schema SCT Inst da parte di altri istituti di credito in Italia e nell’area Sepa porterà a una significativa diffusione dell’utilizzo di questo nuovo strumento di pagamento, che già oggi consente di raggiungere circa 600 banche europee di 8 Paesi. ACCERTAMENTO BANCARIO SENZA OBBLIGO DI PREVENTIVO CONTRADDITTORIO In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione del DPR 600/1973, ex articolo 32, consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità dell’utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto che il citato articolo 32, DPR 600/1973 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell’Amministrazione tributaria (cfr. ordinanza n. 10249/2017). SUPER AMMORTAMENTO BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A 516,46: NUOVI CHIARIMENTI Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, in merito al Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 con alcuni esempi pratici Ulteriori importanti chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 24 novembre 2017 n. 145, in merito alle modalità applicative del super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46, nell’ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi. In sostanza, nel caso prospettato, si chiede se sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un’unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro in più esercizi, e quindi di non avvalersi della deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute (articolo 102, comma 5, Tuir), la maggiore deduzione verrà riconosciuta solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal ricordato DM 31 dicembre 1988. In altri termini, la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento della spesa impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40%. Quindi, dal punto di vista fiscale il contribuente: • dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall’articolo 109, comma 4, del TUIR; • dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare n. 23/E del 2016, paragrafi 4 e 4.1).
  • 11. 11 DETRAZIONE SISMA BONUS: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA Detrazione massima entro 5 anni, limite dell'agevolazione confermato anche per interventi sismici tra i chiarimenti pubblicati ieri dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 147/ 2017. Con la risoluzione 147/E di ieri 29 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti utili per coloro che intendano effettuare ristrutturazioni anti-sismiche sul proprio immobile. Il documento di prassi è allegato a questo articolo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, muove dai quesiti posti da un contribuente che, dovendo procede con i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria di un immobile situato in zona sismica, ha chiesto all'Ufficio: • se la detrazione maggiorata del 70% ovvero 80% (cd. sisma bonus) possa essere utilizzato nel termine di dieci anni, come già previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, ovvero se debba necessariamente essere ripartito in cinque annualità; • se, anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico valga il principio secondo cui si debba tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore". • se anche per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, il limite massimo di spesa previsto sia lo stesso già previsto nel 2017 per gli interventi di ristrutturazione. Quanto al primo quesito l’Agenzia, partendo da quanto contenuto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR, ha chiarito che: • per gli interventi effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive, siti nelle zone sismiche ad alta è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 50%, fino ad un massimo di spese sostenute non superiore a € 96.000 annui per unità immobiliare, da ripartirsi in cinque quote annuali, di pari importo, considerando anche l’anno di sostenimento. Ma qualora dagli interventi sull’immobile derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spettante al contribuente ammonterà al 70% (in caso di diminuzione di una classe di rischio), 80% (in caso di diminuzione di due classi di rischio). Riguardo a tale detrazione, e in risposta al quesito, l’Ufficio ritiene che “..il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o dell'80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.” Mentre in risposta al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante, confermando anche per gli interventi anti sismici il principio per cui “…l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati…” Quanto al terzo quesito, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istante dovrà considerare che per gli interventi ex art. 16-bis del TUIR, il limite di spesa agevolabile (pari a € 96.000 annui), è unico in quanto riferito all'immobile. Nel suddetto limite di spesa, non saranno ricompresi gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio o gli interventi su strutture opache e infissi, la sostituzione impianti termici, per i quali l’istante potrà beneficiare di una detrazione del 65% nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento. OGNI SPORT OLTRE: 2 MILIONI DI EURO PER LO SPORT ACCESSIBILE C'è tempo fino alle ore 18 di venerdì 23 gennaio 2018 per inviare la propria candidatura al Bando OSO, rivolto a organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio italiano. Identificare, supportare, finanziare: sono questi gli obiettivi racchiusi all'interno del Bando OSO – Ogni Sport Oltre, un bando che, mettendo a disposizione complessivamente 2 milioni di euro, mira a favorire un cambiamento culturale e a dare un sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva tra le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettivo-relazionali.
  • 12. 12 Ogni Sport Oltre è un progetto di integrazione e inclusione sociale nato online e si propone di raggiungere risultati consistenti sul territorio italiano, al fine di rendere lo sport un'opportunità rivolta davvero a chiunque, offrendo a tutti la possibilità di praticare sport e di essere atleti. Ogni Sport Oltre è rivolto in primis a organizzazioni senza scopo di lucro costituite da almeno due anni, operanti sul territorio italiano, con esperienza in attività di inclusione e di diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità, e in secondo luogo anche a organizzazioni analoghe che abbiano la volontà di indirizzarsi verso questo obiettivo. Chi desidera candidare il proprio progetto ha tempo fino alle ore 18 di venerdì 23 gennaio 2018 per inviare la propria richiesta attraverso la piattaforma online ognisportoltre.it, sulla quale occorrerà registrarsi e compilare i moduli dedicati al progetto. DUE BIMBI SU TRE FANNO SPORT. E IL NUOTO E’ TRA I FAVORITI In Italia quasi due bambini su tre tra i 5 e i 13 anni praticano almeno uno sport. Parola di Doxa, che lo scorso 15 novembre ha lanciato KidSport, il primo osservatorio permanente sui ragazzi e lo sport volto a fotografare un fenomeno in costante crescita. La pratica sportiva in Italia è in aumento per tutte le fasce d’età, ma sul fronte bambini e ragazzi si registra l’incremento più significativo. Quella dello sport è una passione condivisa nell’ambito familiare. Di più: più i genitori sono sportivi, più i figli praticano uno o addirittura più sport. La corrispondenza è pressoché diretta nelle famiglie in cui almeno un genitore pratica uno sport, l’incidenza dei bambini sportivi è pari al 69%. Con il 13% che pratica due o più sport! Nei nuclei “sedentari” invece i 5-13enni che frequentano abitualmente un corso sportivo scendono a quota 51%”. I papà sono i più attivi delle mamme nella pratica, e presenti nell’esperienza sportiva dei figli. Calcio e nuoto sono i due sport più praticati dai bambini tra i 5 e 13 anni d’età. Con una differenza: al nuoto spetta la palma d’oro della disciplina più trasversale. Lo praticano quasi un terzo dei bambini, maschi e femmine. Soprattutto tra i giovanissimi. E quasi sempre ad imporlo sono proprio i genitori. Mentre con il crescere dell’età tendono a prevalere le passioni dei singoli, mentre per il 53% dei maschi la risposta è una sola: calcio, calcio e ancora calcio, però, per le femmine c’è un tris di discipline: danza (20%), ginnastica artistica/ritmica (19%) e pallavolo (12%). FONDI EUROPEI PER LO SPORT Fondi europei per lo sport 2018: in arrivo nuovi contributi dall’Europa previsti per lo sport. L’iniziativa è stata decisa come misura di intervento per favorire la cultura dell’attività sportiva. I contributi riguardano il ripristino o la creazione di strutture adeguate a tale scopo e, in generale, per favorire lo sviluppo di una cultura legata allo sport, fatta di valori positivi e condotte di lealtà, nonché come mezzo per unire le diverse anime culturali dell’Unione Europea. Per saperne di più su ogni tipo di contributo (prestiti a fondo perduto, finanziamenti europei a fondo perduto, impianti sportivi, finanziamenti, prestiti e finanziamenti, bandi europei), e per conoscere i contributi in programma per ogni regione italiana, vi segnaliamo il sito web: www.finanziamentieuropei.net
  • 13. 13 EVASIONE E FRODE FISCALE. LA GUARDIA DI FINANZA PUBBLICA IL NUOVO MANUALE Pubblicata sul sito della GdF la circolare n. 1/2018 contenente il manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. Pubblicata il 4 dicembre 2017, sul sito della Guardia di finanza la circolare n. 1/2018 recante il “Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”, ripartita in quattro differenti parti, così come quattro sono i volumi che compongono la pubblicazione della GdF. Il manuale pubblicato dalla Guardia di Finanza, in conformità a quanto previsto dalle direttive del Comandante generale, si prefigge il compito di semplificare e snellire le procedure operative, che il corpo della GdF è chiamato ad eseguire al fine di contrastare situazioni di evasione o frode fiscale, anche stimolando il ricorso a moduli ispettivi più flessibili e speditivi. Operativo a partire dal 1° gennaio 2018, il nuovo manuale rappresenta la concretizzazione di una necessità comune sia agli Organi preposti al controllo, sia ai contribuenti; l’elaborato nasce, infatti, per rendere più chiaro, certo, celere e puntuale l’attività dei corpi di controllo nei confronti del contribuente. Una maggiore valorizzazione delle informazioni assunte dalla GdF in sede di controllo, criteri di gestione delle notizie percepite mediante le segnalazioni di operazioni sospette e un’apposita sezione dedicata ai reati tributari a rilevanza penale, tra i punti centrali della circolare n. 1/ 2018. Come anticipato, il manuale si compone di quattro diversi volumi: - il Volume 1, contenente la definizione, la classificazione e le linee d’azione della Guardia di Finanza (competenza, responsabilità dei corpi di controllo suddivisa a seconda del grado di comando, etc.), le diverse fasi del sistema penale tributario, etc. Il Volume 1 si compone di due parti: • PARTE I: L’azione della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali. Direttive generali e moduli operativi. • PARTE II: L’attività di polizia giudiziaria a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali. - il Volume 2, riportante istruzioni di carattere pratico riguardo all’attività che la GdF è chiamata a svolgere (poteri esercitabili in sede di verifica, tutela del contribuente, utilizzo dei dati acquisiti a seguito delle attività svolte dai corpi di controllo, etc..). Il Volume 2 si compone di due parti: • PARTE III: Esecuzione delle verifiche e dei controlli. • PARTE IV: Valorizzazione delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività investigative, di vigilanza e di controllo dei flussi finanziari. - il Volume 3, riportante indicazioni in merito all’utilizzo del materiale probatorio assunto dalla GdF e della normativa utile all’attività del corpo stesso. Il Volume 3 si compone della: • PARTE V: Principali metodologie di controllo - il Volume 4, contenente la: • Modulistica e documentazione di supporto BLACK LIST 2017. I 17 PARADISI FISCALI INDICATI DALL'UE Pubblicato sul sito del Consiglio Europeo, il documento contenente l'elenco di 17 paradisi fiscali. Nel comunicato l'UE spiega i lavori alla base dell'attività svolta. Il 5 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha pubblicato sul proprio sito, le conclusioni contenenti l’elenco degli aventi giurisdizioni non cooperative in materia fiscale (cd. Paesi black list), secondo le richieste presentate nelle conclusioni di novembre 2009. Sono, inoltre, stai fissati accordi per l’avvio di misure difensive in relazione alle giurisdizioni in elenco. L'obiettivo, come dichiarato dal Consiglio, è promuovere la buona governance a livello mondiale, incentrando gli sforzi sulla lotta all'evasione e alla frode fiscale. L'iniziativa fa parte della strategia esterna del Consiglio in materia di tassazione, realizzata secondo quanto previsto dalle conclusioni del novembre 2016 in cui si chiedeva l'istituzione di un elenco entro la fine del 2017. Il lavoro del Consiglio, condotto nel corso del 2017, si è realizzato in parallelo con il lavoro dell'OCSE.
  • 14. 14 Nel 2017 il gruppo di lavoro, sostenuto dalla segreteria del Consiglio, ha supervisionato uno screening degli Stati a giurisdizione non cooperative in materia fiscale, aprendo con questi un dialogo tecnico e operando un'analisi dei loro sistemi fiscali. Questo ha fornito all’UE il mezzo per valutare i sistemi fiscali delle giurisdizioni, sottoposte all’esame, rispetto ai criteri del sistema fiscale europeo. L’elenco, inserito nel documento intitolato “December 2017 Council conclusions on the list of non- cooperative jurisdictions in taxation matters”, è stato compilato tenendo conto di tre criteri, già fissati nel 2016 dal Consiglio stesso, che non sono stati rispettati dai Paesi black list. Tali criteri, lo ricordiamo, sono: • la trasparenza fiscale; • una tassazione equa; • applicazione delle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e spostamento degli utili) sul trasferimento dei profitti da uno stato all’altro. Nell’ottobre 2017, conclusi i lavori di analisi, le giurisdizioni che non hanno rispettato i criteri di cui sopra (fatta eccezione di quelle colpite da calamità naturali) hanno ricevuto una lettera con la quale, l’UE ha comunicato loro l'esito del lavoro e richiesto il loro impegno politico per affrontare tutte le carenze individuate. In risposta, la maggior parte delle giurisdizioni hanno presentato per iscritto, all’UE, un fermo impegno politico con cui si per risolvere le incompatibilità del proprio Paese (legate dovute alla legislazione fiscale, alle politiche e prassi amministrative), entro il 31 dicembre 2018; ma tale impegno non è stato assunto da tutti i Paesi a cui l’UE si è rivolta. Sulla base delle risposte ricevute entro il 4 dicembre 2017, è stato stilato il presente elenco degli stati aventi giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ovvero, l’elenco degli Stati black list: 1. Samoa Americane 2. Bahrain 3. Barbados 4. Grenada 5. Guam 6. Korea 7. Macao SAR 8. Isole Marshall 9. Mongolia 10. Namibia 11. Repubblica di Palau 12. Panama 13. Santa Lucia 14. Samoa 15. Trinidad e Tobago 16. Tunisia 17. Emirati Arabi Uniti L’UE invita tutte le giurisdizioni dei Paesi in elenco ad affrontare efficacemente le carenze rilevate. In attesa di tali cambiamenti, però, si segnala che gli Stati membri dell’UE potrebbero applicare misure difensive di natura fiscale e non, volte a prevenire l'erosione delle basi imponibili degli Stati membri dell'UE. Per le giurisdizioni colpite da calamità naturali, è stato invece deciso di sospendere temporaneamente il processo e di procedere con l’invio delle comunicazioni di cui sopra entro febbraio 2018, in modo da risolvere le incompatibilità entro la fine dell’anno 2018.
  • 15. 15 AGENZIA DELLE ENTRATE: ONLINE IL NUOVO SITO Disponibile online il nuovo sito dell'Agenzia delle Entrate dopo il restyling. Ecco cosa cambia Il sito dell'Agenzia delle Entrate si rinnova completamente. I principali servizi offerti dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del proprio portale sono: • procedura per la registrazione on line dei contratti di locazione (RLI), la cui facilità d’uso ha consentito di passare dal 33% di contratti registrati telematicamente del 2013 al 63,5% del 2017. Il maggior ricorso alle procedure da parte dei cittadini e degli intermediari in materia consente, non solo di effettuare l’adempimento senza doversi recare presso gli uffici territoriali dell’Agenzia, ma anche di disporre di una migliore qualità delle banche-dati gestite con positivi riflessi sull’efficacia e l’efficienza delle attività dell’Amministrazione; • servizio di assistenza on line (CIVIS), che consente una interazione a distanza tra l’Agenzia, i cittadini e gli intermediari per chiedere direttamente in rete l’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di pagamento che scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, nonché di inviare documenti richiesti a seguito di controllo formale e di rettificare le deleghe di pagamento F24. Nel 2016 sono state trattate con questo canale quasi un milione di pratiche. Il successo espresso dai numeri è anche il prodotto della rapidità del servizio, in quanto l’Agenzia è in grado di garantire che per la quasi totalità delle richieste (oltre il 99%) sia fornita assistenza entro 3 giorni lavorativi grazie anche alla possibilità di assegnare in automatico la lavorazione della pratica agli uffici dell’Agenzia che in quel momento risultano avere maggiore capacità operativa; • dichiarazione di successione telematica, avviata nel 2017, ha consentito una notevole riduzione degli adempimenti degli eredi, andando incontro ad una esigenza di molti cittadini. Integrando i servizi fiscali e quelli specificamente catastali, non è più necessario presentare le domande di voltura presso gli uffici, in quanto il nuovo processo esegue automaticamente l’aggiornamento delle intestazioni catastali. Ciò ha determinato anche una rilevante razionalizzazione del lavoro amministrativo ed un notevole risparmio di tempo per i contribuenti; • altri servizi on line per la prenotazione degli appuntamenti presso gli Uffici, per i reclami e le proposte di suggerimenti. L’Agenzia ha già realizzato, inoltre, una app mobile, recentemente rinnovata con una nuova veste grafica ai fini di una maggiore fruibilità, attraverso la quale gli utenti possono accedere ai principali contenuti informativi e servizi telematici anche da smartphone e tablet. E’ quindi prevista una completa reingegnerizzazione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, affinché siano offerti agli utenti, secondo le proprie caratteristiche (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e PA), informazioni in materia fiscale e siano proposti in modo semplice ed evidente i diversi servizi on line di più frequente utilizzo. SPESOMETRO 2018 SEMESTRALE NEL COLLEGATO FISCALE ALLA STABILITA’ 2018 Legge di stabilità 2018: il Collegato fiscale modifica i termini dello spesometro 2018 prevedendo cadenza semestrale. Niente sanzioni per errori nella comunicazione del primo semestre 2017 Novità sullo spesometro 2018 nel collegato fiscale alla stabilità 2018. In particolare, il DL 148/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha visto l'introduzione dell'articolo Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in base al quale • le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018; • con riferimento allo spesometro è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti
  • 16. 16 che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; • in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data ed il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata. Infine, le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo. STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente: • in modalità cartacea; • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea). I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2016 è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 31 gennaio 2018, stante la proroga di un mese concessa per quest’anno). La stampa “cartacea” dei registri contabili Affinché i registri contabili dell’esercizio 2016 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei il 31 gennaio 2018 (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vanno stampati contestualmente alla richiesta degli organi verificatori). Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2016, entro il 31 ottobre 2017. Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima), è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. Modalità di numerazione Libro/registro meccanografico Tipo di numerazione Esempio Registrazioni periodo 01/01/2016 –31/12/2016 libro giornale progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2016/1, 2016/2, 2016/3 etc. libro inventari progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante 2016/1, 2016/2, 2016/3 etc.
  • 17. 17 registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.) progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2016/1, 2016/2, 2016/3 etc. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei” Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti libro giornale sì 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione libro inventari sì 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione registri fiscali no non dovuta L’archiviazione sostitutiva dei registri contabili Nella conservazione digitale è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale. Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2016, entro il 31 gennaio 2018). Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “informatici” Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti libro giornale sì 16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse 32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse libro inventari sì 16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse 32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse registri fiscali no non dovuta Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: va versata in un’unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. REGISTRI IVA SENZA STAMPA: LE SEMPLIFICAZIONI DEL COLLEGATO FISCALE Regolari i registri IVA vendite e acquisti, anche se tenuti solo in formato elettronico, purché risultino aggiornati e possano essere stampati in sede di accertamento, ispezione o verifica Formato elettronico valido per i registri IVA.
  • 18. 18 Sono considerati regolari i registri IVA relativi a fatture ed acquisti (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Questo quanto previsto dall’art. 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione) comma 6 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, dopo la sua conversione in legge, che così dispone: All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ». Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell’articolo 14, ai sensi del quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. E' possibile, quindi, non procedere alla stampa dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, se il contribuente li ha tenuti aggiornati ed è in grado di procedere alla loro stampa in presenza di un controllo fiscale. GLI OMAGGI NATALIZI Come capita ogni anno al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale le aziende provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia. La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori; tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare: • la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, • le caratteristiche del soggetto ricevente. In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa. Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa. Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono: • integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro; • qualificati come spese di rappresentanza.
  • 19. 19 Valore unitario inferiore a 50 euro integralmente deducibili Valore unitario superiore a 50 euro la spesa rientra tra quelle di rappresentanza In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità. L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano: − sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; − ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; − coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando: − il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio − con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione). Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti: 1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; 3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016 Fino a 10 milioni di euro 1,5% Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6% Oltre 50 milioni di euro 0,4% In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui: spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100% spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100% Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate: • dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa); • dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla
  • 20. 20 base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa. Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.). Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro, comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa. Omaggi a clienti/fornitori Omaggi a dipendenti Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile BONUS PUBBLICITA’: ANCHE PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE SULLE TESTATE ONLINE Il Collegato fiscale 2018 ha previsto modifiche agli incentivi fiscali relativi ad investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive. Vediamo quali. Sono numerose le novità introdotte nel decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. In particolare, l'articolo 4 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
  • 21. 21 Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il beneficio è esteso • agli enti non commerciali • agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line. La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione. Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento dell'editoria e dell'informazione ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono. Soggetti beneficiari: Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. * Misura del beneficio: Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo. * Investimenti ammissibili: Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line. Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. * Limiti e condizioni di ammissibilità: L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24. * Domanda di ammissione al beneficio: I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). La comunicazione dovrà contenere o i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • 22. 22 o il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media; o il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente); o l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto; o l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media; o dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici. SEGRETO BANCARIO SVIZZERO: A RISCHIO LA TRASPARENZA FISCALE Scambio di informazioni fiscali: le banche svizzere avviseranno i correntisti dei dati che eventualmente saranno trasmessi al Fisco. I correntisti potranno chiedere la rettifica dei dati Trasparenza fiscale tra i Paesi sempre più a rischio. L'Ocse, nell'Implementation report di novembre aveva indicato come numerosi Paesi fossero indietro con i tempi nell'allineamento della normativa interna alla trasparenza fiscale globale, anche in considerazione del fatto che il segreto bancario totale vige ancora in molti Paesi. Per quanto riguarda l'Europa, in Svizzera è stata votata un’interpretazione molto restrittiva del rilascio delle informazioni riguardanti cittadini stranieri con conti ed investimenti nei suoi istituti finanziari. In particolare, le banche e gli altri intermediari dovranno avvisare • correntisti • risparmiatori • investitori stranieri sui dati che intendono inviare automaticamente alle autorità fiscali. Ttutte le banche svizzere dovranno comunicare ai propri clienti residenti all’estero se e quali dati trasmetteranno al Fisco straniero. I contribuenti potranno chiedere la rettifica dei dati da comunicare al Fisco straniero e, in caso di mancato accordo, il tutto potrà essere sottoposto al tribunale civile, con facoltà di ricorso, differendo pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissione effettiva all’estero delle informazioni finanziarie. ACCERTAMENTO BANCARIO SUI CONTI DEI FAMILIARI In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della Società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti ed i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la Società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (cfr. sentenza n. 428/2015). Cassazione, ordinanza n. 28314, 09 novembre 2017 - 27 novembre 2017.
  • 23. 23 DECRETO FISCALE 2018: ATTI SOCIETARI SENZA NOTAIO Decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018: sufficiente la firma digitale per tutte le operazioni straordinarie e le cessioni di azienda In sede di conversione in legge del decreto fiscale 148/2017, collegato alla Legge di Stabilità 2018, è stato inserito l’articolo 11-bis inerente la firma digitale. In particolare, in merito alla sottoscrizione dei documenti informatici viene previsto che tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del Codice Civile, possano essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Pertanto, dal 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, per la sottoscrizione degli atti fiscali inerenti le operazioni straordinarie e gli atti societari, è sufficiente la firma digitale e l'intervento di un commercialista o altri professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti. In particolare, in base ai rimandi al Codice Civile, le operazioni coinvolte da questa semplificazione sono: • art 230-bis: impresa familiare • art. 2498: trasformazione in società aventi personalità giuridica • art. 2499: responsabilità dei soci • art. 2500: assegnazione di azioni e quote • art. 2500-bis: invalidità della trasformazione • art. 2500-ter: trasformazione di società di persone • art. 2500-quater: assegnazione di azioni o quote • art. 2500-quinquies: responsabilità dei soci • art. 2500-sexies: trasformazione di società di capitali • art. 2500-septies: trasformazione eterogenea da società di capitali • art. 2500-octies.: trasformazione eterogenea in società di capitali • art 2500-novies: opposizione dei creditori • art. 2501: forme di fusione • art. 2501-bis: progetto di fusione • art. 2501-ter: situazione patrimoniale • art. 2501-quater: relazione degli amministratori • art. 2501-quinquies: relazione degli esperti • art. 2501-sexies: deposito di atti • art. 2501-septies: deposito di atti • art. 2502: deliberazione di fusione • art. 2502-bis: deposito e iscrizione della deliberazione di fusione • art. 2503: opposizione dei creditori • art. 2503-bis: obbligazioni • art. 2504: atto di fusione • art. 2504-bis: effetti della fusione • art. 2504-ter: divieto di assegnazione di azioni o quote • art. 2504-quater: invalidità della fusione • art. 2504-quinquies: incorporazione di società interamente possedute • art. 2504-sexies: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale • art. 2504-septies: forme di scissione • art. 2504-octies: progetto di scissione • art. 2504-novies: norme applicabili • art. 2504-decies: effetti della scissione • art. 2505: società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
  • 24. 24 • art. 2505-bis: incorporazione di società possedute al novanta per cento • art. 2505-ter: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese • art. 2505-quater: fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni • art. 2506: società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato • art. 2556: imprese soggette a registrazione OBBLIGO DI DEFIBRILLATORI PER LE “DILETTANTISTICHE” Una ASD che non svolge gare, ma si allena in una palestra di un Istituto scolastico, è obbligata a dotarsi del defibrillatore. Con decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017, di concerto con il Ministero dello Sport, è stata data definitiva attuazione alla disposizione dello stesso Ministero della Salute del 24 aprile 2013, che prevede – per le ASD e per le SSD – l’obbligo della dotazione e dell’impiego di defibrillatori. In forza di tale norma, le ASD e le SSD devono, quindi, dotarsi, a partire dal 1° luglio 2017, di defibrillatori e dispositivi salva-vita, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale. Tale obbligo prescinde dal possesso o dalla proprietà dell’impianto sportivo, perché le ASD e le SSD hanno l’obbligo di accertare – prima dell’inizio dell’attività – la presenza, la regolare manutenzione ed il funzionamento del defibrillatore. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, determina l’impossibilità di svolgere le attività sportive. CON IL SALDO NEGATIVO DI CASSA SCATTA L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO Secondo la scienza ragionieristica il conto denaro in cassa negativo o “in rosso” rappresenta una situazione contabile impossibile da realizzarsi, atteso che il conto cassa può essere positivo ovvero pari allo zero, ma mai negativo. Pertanto, si tratta di una anomalia necessariamente indicativa di una contabilità inattendibile, in quanto il saldo di cassa negativo può verificarsi solo se una parte dei denari entrati in cassa non sia stata registrata nella contabilità, quindi sottratta all’imposizione, ovvero vi siano stati errori di registrazione contabile nel conto cassa, che è onere del contribuente allegare e dimostrare. In materia di rilevanza del saldo negativo di cassa, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai sensi del DPR 600/1973, articolo 39, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (confronta sentenza n. 27585/2008). Cassazione – ordinanza n. 27045 – 6 luglio 2017-15 novembre 2017. Si deve, conseguentemente, ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo, oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività almeno equivalente al disavanzo (confronta sentenza n. 24509/2009). Quindi, riepilogando, il conto cassa non può contabilmente presentare un saldo negativo al termine della giornata lavorativa. Sembra un’ovvietà, ma così non è, se si considerano i continui interventi della Corte di Cassazione sul tema, da ultimo con la sentenza n. 25289/2017, che ha ribadito la legittimità dell’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, l’attenzione sul conto cassa è sempre massima, non soltanto per gli eventuali saldi negativi, ma anche per le situazioni diametralmente opposte, ossia con saldi notevolmente elevati ed irreali, nonché per il meccanismo solitamente utilizzato per equilibrare i relativi andamenti, ossia far intervenire i soci mediante versamenti strumentali. Diventa, pertanto, fondamentale analizzare con cura la problematica, onde evitare spiacevoli conseguenze accertative.
  • 25. 25 LA PISCINA E’ “ATTIVITA’ PERICOLOSA” L’esercizio di una piscina da un lato si inquadra giuridicamente nell’art. 2015 del Codice Civile e delle normative regionali di riferimento e dall’altro può comportare la responsabilità penale dell’esercente, secondo il principio generale di garanzia stabilito dall’art. 40, comma 2, del Codice Penale per gli infortuni colposamente cagionati ai frequentatori. Per non parlare della responsabilità aggravata prevista dall’art. 2050 del Codice Civile. In tale contesto la Corte di Cassazione (sentenza 45797/2017) è intervenuta di recente, ma già con la sentenza 18569/2013 aveva definito la pericolosità dell’esercizio di una piscina: “Il fatto decisivo è che, con tutta evidenza, la piscina costituisce una struttura pericolosa, sia quando è in esercizio, sia quando non lo è. Si tratta di rischi diversi che vanno diversamente cautelati. Nel corso dell’esercizio va assicurata (…..) la presenza di personale di salvataggio che sorvegli le attività (…) che vi si svolgono. Quando la struttura non è operativa, la vasca costituisce pur sempre un’entità costituente fonte di pericolo, derivante soprattutto dalla presenza di acqua, in relazione alle possibilità di caduta accidentale e di incongrue iniziative da parte degli utenti”. Da tale indirizzo appare, dunque, confermato che pur quando la piscina non sia in esercizio, il garante della sicurezza della struttura fonte di possibili rischi, non può fare a meno di adottare misure (barriere, transenne, ecc.) che, pur implicando una qualche misura di affidamento sull’osservanza delle prescrizioni, inibiscano l’accesso alla vasca e ne rendano chiaro il divieto di utilizzo. La sentenza 45797/2017 ha respinto il ricorso contro una sentenza che aveva condannato il gestore di una vasca di irrigazione per omicidio colposo di due bambine che vi erano annegate, riconoscendo la sua responsabilità penale in quanto: ”Nel cortile (…) vi era una piscina da sempre utilizzata per l’irrigazione dei campi di pertinenza dell’azienda agricola. I bordi della piscina non risultavano in alcun modo protetti da parapetti (o strutture simili) volti ad impedire l’accidentale caduta di persone al suo interno”. Il proprietario dell’immobile e della vasca in esso ubicata era destinatario “di un dovere specifico di attivarsi per realizzare le adeguate recinzioni e le protezioni”. La sentenza ha escluso, pertanto, un concorso di colpa, ai fini civili, dei genitori delle due bambine che non le avevano sorvegliate. SCATTA L’INDUTTIVO IN PRESENZA DI CONTABILITA’ IN NERO La contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal DPR 600/1973, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709, Cod. Civ. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta. Ne consegue che detta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli. Di conseguenza, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dai giudici, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (cfr. sentenze n. 19329/2006, n. 25610/2006, n. 14637/2011, n. 24051/2011 e n. 20094/2014). Cassazione – ordinanza n. 28588 – 7 luglio 2017 - 29 novembre 2017
  • 26. 26 IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO A FAVORE DELLE ASD, LA REGOLA DELLA “DEMOCRAZIA INTERNA” DEVE ESSERE RISPETTATA ANCHE IN CASO DI ASSOCIATI PREVALENTEMNTE MINORI E, QUINDI, INABILITATI ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI PARTECIPATIVI L’esclusione dall’esenzione fiscale consegue, in caso di disapplicazione delle norme statutarie sulla democraticità, con particolare riguardo alla partecipazione alla vita associativa ed alle assemblee anche da parte di associati prevalentemente minori. Le agevolazioni tributarie a favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto e che in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole far valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi, deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell’esenzione o dell’agevolazione. GLI ALLENATORI E LE SOCIETA’ SPORTIVE SONO RESPONSABILI PER I DANNI DA FATTO ILLECITO COMMESSO DALL’ALLIEVO DURANTE L’ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO L’istruttore è responsabile dei danni cagionati dal fatto illecito dei propri allievi anche maggiorenni ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, la responsabilità dell’istruttore si affianca a quella della società o associazione sportiva da cui dipende o a cui favore presta attività. Art. 2048 Cod. Civ. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. 1.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. 2.I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 3.Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza. Studio Cassinis
  • 27. 27 STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma ((Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com