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Contratto di programma tra Ministero dello sviluppo
economico e Poste italiane S.p.A. 2015-2019
Atto del Governo 195
Dossier n° 200 - Schede di lettura
29 luglio 2015
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto del Governo: 195
Titolo: Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A. 2015-
2019
Ministro competente: Ministro dello sviluppo economico
Norma di riferimento: Articolo 1, comma 275, legge 30 dicembre 2014, n. 190
Numero di articoli: 11
Date:
presentazione: 24 luglio 2015
assegnazione: 27 luglio 2015
termine per l'espressione del parere: 16 agosto 2015
Commissione competente : IX Trasporti
Il contratto di programma 2015-2019 tra il Ministro dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A.
disciplina le modalità di erogazione del servizio postale universale nonché gli obblighi della società
affidataria, i servizi resi agli utenti, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte
valori e le disposizioni in materia di rapporti internazionali.
Attualmente i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.a. concernenti il
servizio postale universale sono disciplinati dal contratto di programma 2009-2011, che risulta prorogato ex
lege (articolo 1, comma 274, della legge n. 190 del 2014) fino alla conclusione della procedura di
approvazione del nuovo contratto di programma.
L'articolo 1, comma 275, della legge citata prevede una nuova procedura per l'esame dello schema di
contratto di programma. In particolare si prevede che il citato schema sia inviato al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'acquisizione dei relativi pareri. Alla luce
dei pareri il Ministero può procedere al riesame dello schema medesimo, che viene successivamente inviato
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che possono esprimere il proprio parere entro 20
giorni dall'avvenuta ricezione.
Lo schema è pervenuto alla Camera dei deputati il 27 luglio 2015. Ad esso risultano allegati, la relazione
ministeriale ed i pareri resi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Presupposti normativi
I contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva
97/67/CE del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"), come successivamente
modificata dalle direttive 2002/39/CE del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e
2008/6/CE del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale").
In particolare la direttiva stabilisce che rientrano nel servizio universale:
lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;
i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato;
è ricompreso in tale ambito anche l'invio di posta massiva. Il servizio postale universale
deve essere assicurato per almeno cinque giorni a settimana e garantire almeno una
raccolta e una distribuzione al domicilio degli utenti degli invii postali.
L'Italia ha innalzato, come facoltativamente previsto dalla medesima direttiva, a 20 kg il limite
La normativa
europea
per i pacchi postali.
La direttiva prevede che il servizio debba assicurare il rispetto delle esigenze essenziali,
definite come "motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare
uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali" in
particolare:
la riservatezza della corrispondenza;
la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose;
il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla
legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi
negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale;
nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e dell'assetto
territoriale, nonché la tutela della vita privata;
Si prescrive, inoltre, che sia assicurato dagli Stati un servizio identico per situazioni
analoghe e senza discriminazioni, che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di
forza maggiore, e che sia in grado di evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e
sociale, nonché delle esigenze degli utenti.
Sempre ai sensi della citata direttiva, le tariffe del servizio postale devono essere
ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti, a prescindere
dalla situazione geografica.
Infine la direttiva impone che le funzioni di regolamentazione e vigilanza del settore
postale siano affidate ad una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore
postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. In
Italia la funzione di autorità di settore, svolta fino al 2011 dal Ministero delle Comunicazioni,
e poi, dello Sviluppo Economico, è stata attribuita, ai sensi del decreto-legge n. 201 del
2011 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
I contenuti della direttiva sono stati recepiti in Italia dal decreto legislativo n. 261 del 1999,
successivamente modificato, dal decreto legislativo n. 384 del 2003, che ha recepito la
"seconda direttiva postale", 2002/39/CE , e dal decreto legislativo n. 58 del 2011, che ha
recepito la "terza direttiva postale" 2008/6/CE del 20 febbraio 2008. A tutt'oggi, il decreto
legislativo n. 261 del 1999 rappresenta il testo di riferimento per la disciplina generale del
servizio postale, con specifico riferimento alla fornitura del servizio universale.
Da ultimo la legge n.190 del 2014, all'articolo 1, commi 274-280, ha introdotto
disposizioni di estremo rilievo, con riferimento al contratto di programma di cui si tratta. Tali
disposizioni infatti stabiliscono:
la proroga del contratto di programma 2009-2011, fino all'approvazione del nuovo
contratto di programma (art. 1 comma 274);
la durata quinquennale dei contratti di programma per il periodo regolatorio successivo
a quello 2012-2014 (per il quale si è continuato ad applicare il precedente contratto di
programma) (art. 1 comma 274);
la nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di programma (art. 1 comma 275,
v. supra);
l'estensione dei limiti per ottenere la possibilità di fornire le prestazioni di servizio
pubblico universale a giorni alterni, in presenza di particolari situazioni di natura
infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200
abitanti/kmq. Originariamente il fornitore del servizio universale poteva richiedere tale
deroga solo per un limite pari a un ottavo della popolazione nazionale. A seguito della
nuova disposizione è ora possibile formulare tale richiesta per un quarto della
popolazione nazionale (art. 1 comma 276);
la possibilità per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di introdurre misure di
razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza di raccolta e recapito
sull'intero territorio nazionale (art. 1 comma 277);
l'introduzione della distinzione, ai fini degli standard di qualità del servizio, in materia di
invii postali tra "invio di posta prioritaria", il cui tempo di recapito medio è fissato nel
giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, e "invio di
corrispondenza ordinaria", il cui tempo di recapito medio è invece pari a quattro giorni.
Tale ultimo parametro rappresenta anche il riferimento per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi medi di recapito dei servizi postali universali (ad
eccezione della posta prioritaria) (art. 1 commi 278-279).
La normativa
nazionale
Le disposizioni
della legge n.
190 del 2014
2
la predisposizione, a seguito della proposta del fornitore, da parte dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni di nuovi obiettivi statistici di qualità e di una nuova
determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali,
individuando soluzioni che consentano maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in
relazione ai volumi di traffico (art. 1 comma 280).
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 396/15/CONS, ha definito, a seguito
della proposta di Poste italiane, i nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione
delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, ai sensi di dell'articolo 1,
comma 280 della legge n. 190 del 2014.
E' interessante notare che gli obiettivi di qualità nella consegna della posta, ivi compresa la
posta prioritaria, sono condizionati dal regime di erogazione del servizio universale, con specifico
riferimento alle deroghe che, ai sensi della legge di stabilità, possono coinvolgere fino ad un
quarto della popolazione italiana. Ai sensi dell'articolo 1 della citata delibera, che novella la
delibera 728/13/CONS introducendo un articolo 9-bis, sono infatti fissati i seguenti requisiti di
qualità:
Per il servizio di Posta Prioritaria:
a) un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80%
degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti per 5 giorni a settimana;
b) due giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80%
degli invii provenienti o destinati a Comuni serviti a giorni alterni;
c) tre giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80%
degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti a giorni alterni;
d) quattro giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno il 98%
degli invii, a prescindere dal fatto che l'invio provenga o sia destinato ad un Comune servito
a giorni alterni.
Per i servizi di Posta Ordinaria, Posta Massiva, Posta Assicurata e Posta Raccomandata:
a) quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel'90% dei casi;
b) sei giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel 98% dei casi.
Per il Pacco Ordinario: quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete
postale nel'90% dei casi.
Contenuto
Ai sensi dell'articolo 1, il contratto di programma disciplina i rapporti tra il Ministero
delle comunicazioni e Poste Italiane Spa, in veste di affidataria del servizio postale
universale. Il contratto disciplina altresì i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.A. per la
prestazione di servizi utili a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, non rientranti nel
servizio postale universale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo
contratto.
L'articolo 2 definisce le attività e le modalità di erogazione del servizio. In particolare
esso stabilisce che i contenuti del servizio postale universale definiti ai sensi dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 261 del 1999 e quelli relativi ai servizi in esclusiva, affidati al fornitore del servizio
universale per ragioni di ordine pubblico (art. 4 della medesima disposizione) siano forniti
nel rispetto delle disposizioni nazionali, europee ed internazionali nonché in conformità alle
prescrizioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E' inoltre compito della Società
assicurare il rispetto delle esigenze essenziali del servizio postale con particolare
riferimento alla segretezza della corrispondenza e alla sicurezza della rete.
Si ricorda che è in corso di esame il disegno di legge sulla concorrenza A. C. 3012, che
prevede, all'articolo 18, l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, a
decorrere dal 10 giugno 2016, e, pertanto, il definitivo superamento dell'attribuzione in
esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei
servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché le notificazioni delle
violazioni del codice della strada. Si ricorda altresì che l'articolo 7 della direttiva europea
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio (97/67/CE) prescrive il divieto di diritti esclusivi e speciali
in capo a fornitori di servizi postali.
La Società assicura altresì la fornitura del servizio universale in conformità:
alle condizioni per l'espletamento del servizio postale generale;
alle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva;
a quanto stabilito dalla carta della qualità dei servizi postali;
agli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con riferimento ai tempi di recapito (v. supra).
Il medesimo articolo disciplina la procedura da seguire con riferimento alle strutture
La delibera
396/15/CONS
dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni
Oggetto del
contratto
Modalità di
erogazione del
servizio postale
universale
3
postali e di recapito che non garantiscano l'equilibrio finanziario. Si prevede che ogni anno
la Società comunichi all'Autorità un elenco di queste strutture, con l'indicazione di un piano
di intervento e delle misure di razionalizzazione dell'attività delle medesime. La Società
fornisce all'ente locale in cui ha sede la struttura e al Ministero dello sviluppo economico
adeguate informazioni. Il Ministero, prima che si dia corso agli interventi di
razionalizzazione, può promuovere un confronto tra la Società e gli organi rappresentativi
degli enti territoriali.
La redazione del piano di intervento della Società deve essere conforme ai criteri fissati
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E' comunque prevista la possibilità per la
Società di ridefinire secondo parametri più economici la rete degli uffici postali valutando,
anche con le autorità locali, forme di presenza sul terrirorio più efficaci. Inoltre la Società
potrà progressivamente introdurre misure di razionalizzazione del servizio e rimodulazione
della raccolta settimanale, ferme restando le competenze dell'Autorità e nel rispetto della
normativa europea.
L'articolo 3 definisce i compiti e agli obblighi della Società.
Si prevedono nella specie:
l'obbligo di rendere chiare informazioni, sia sul proprio sito Internet che negli uffici
postali, in merito a documenti e circostanze di interesse per l'utenza (carta della qualità,
condizioni generali del servizio postale, dislocazione e orari degli uffici postali);
l'obbligo di aggiornare le condizioni generali di servizio e la carta della qualità;
l'obbligo di garantire il servizio alle persone disabili;
l'obbligo di trasmettere all'Autorità e al Ministero la quantificazione dell'onere di
servizio pubblico sostenuto nell'anno precedente;
l'obbligo di rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità;
l'obbligo di assicurare l'accesso alla rete postale nel rispetto dei parametri fissati
dalle disposizioni del Ministero e dell'Autorità;
l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorità i risultati di qualità conseguiti
con riferimento ai servizi inclusi nel servizio universale.
Con riferimento al rispetto di tali obblighi, e, nella specie, dell'obbligo di qualità del servizio, il
vigente contratto di programma 2009-2011 prevede che, qualora si accerti il mancato
conseguimento degli obiettivi indicati nel contratto di programma, si applichi una clausola penale
che, per ogni mezzo punto percentuale di mancato rispetto di un obiettivo, comporti il pagamento
di una penale di 500.000 euro. E' consentito in casi di speciale tenuità o nel caso in cui il
mancato rispetto dell'obiettivo sia inferiore al mezzo punto percentuale di non irrogare la sanzione.
Lo schema di contratto di programma non prevede tale meccanismo sanzionatorio. L'Autorità ha,
nel suo parere, invitato il Governo a reintrodurre tale disposizione, considerata anche l'inefficacia
di altri sistemi sanzionatori, in considerazione della possibilità di ottenere una significativa
riduzione della sanzione stessa attraverso l'istituto dell'oblazione. Il Governo ha rilevato che il
meccanismo citato si basava su un quadro normativo diverso nel quale l'autorità di regolazione
coincideva con la parte contraente. Spettando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il
compito di vigilare e sanzionare eventuali inadempimenti, il meccanismo della clausola penale
non è più applicabile alla fattispecie.
L'articolo disciplina anche gli obblighi relativi alle attività di controllo dell'Autorità, con
riferimento all'esecuzione del contratto di programma. Analogamente a quanto previsto dai
contratti precedenti, si prevede l'obbligo per la Società di consentire ed agevolare le
verifiche cui l'Autorità ritenga opportuno procedere e di rimborsare all'Autorità gli oneri
conseguenti l'attività di verifica, vigilanza e controllo.
lo schema di contratto di programma prevede che i risultati delle verifiche effettuate siano
trasmessi dall'Autorità anche alla medesima Società. Al riguardo l'Autorità, nel parere formulato
sullo schema, aveva richiesto di subordinare tale comunicazione all'accertamento della mancanza
di ragioni di segretezza o del rischio che possano essere pregiudicate le funzioni di vigilanza. Il
Governo non ha tuttavia ritenuto di accogliere il rilievo, argomentando, tra l'altro, che la
tempestiva comunicazione di eventuali rilievi possa essere utile alla Società per correggere la
propria condotta.
L'articolo 4 si riferisce alla definizione dei prezzi del servizio postale rinviando a quanto
previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che affida a deliberazioni
dell'Autorità il compito di definire le tariffe del servizio postale universale, e del comma 280
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che la stessa Autorità, nel
deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità, rimoduli le tariffe degli invii di posta prioritaria e
Obblighi di
Poste Italiane
Spa
Controllo
dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni
Prezzi del
servizio postale
4
degli altri servizi universali.
La delibera 728/13/CONS aveva autorizzato Poste italiane S.p.A. ad aggiornare le tariffe del
servizio di posta prioritaria (fino a 0,95 centesimi entro il 2016 per un peso fino a 0,20 g)
aumentando proporzionalmente, qualora Poste Italiane avesse proceduto a tale aumento, le tariffe
per le ulteriori categorie di peso, i prezzi della posta prioritaria internazionale nonché i prezzi degli
invii singoli di avviso di ricevimento. Poste italiane era stata inoltre autorizzata, con le stesse
modalità appena ricordate, ad aumentare il prezzo della posta raccomandata relativa alla prima
fascia di peso (0-20 grammi), fino a 5,40 euro/invio entro il 2016, prevedendosi l'incremento
proporzionale per le ulteriori categorie di peso, per i prezzi della posta raccomandata
internazionale nonché della posta raccomandata online.
La successiva delibera 396/15/CONS, recependo le disposizioni della legge di stabilità, in
materia di flessibilità tariffaria ha profondamente innovato tale disciplina stabilendo che dal 1°
ottobre 2015, Poste Italiane abbia la facoltà di stabilire il prezzo della Posta Ordinaria relativo alla
prima fascia di peso (0-20 grammi), entro il limite massimo di 0,95 euro/invio e,
contestualmente stabilendo che, dal 1° ottobre 2015, Poste Italiane pratichi "per il servizio di
posta prioritaria prezzi equi, ragionevoli, trasparenti, non discriminatori e accessibili
all'insieme degli utenti", senza però stabilire un limite ex ante o una correlazione con i prezzi di
posta ordinaria. Allo stesso modo l'Autorità ha stabilito che "dal 1° ottobre 2015, Poste Italiane ha
la facoltà di stabilire i prezzi di tutte le altre fasce di peso e di tutti gli altri formati della
posta ordinaria nazionale, nonché i prezzi dei servizi di posta ordinaria internazionale, invii
singoli di avviso di ricevimento e posta ordinaria online (in tutte le loro fasce di peso, formati e
zone di destinazione), in modo che siano accessibili all'insieme dell'utenza e nel rispetto dei
principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione". A tale maggiore libertà di Poste
Italiane fa da contrappunto la disposizione che impone a Poste Italiane il rispetto degli obiettivi
percentuali di qualità riferiti alla posta prioritaria (v. supra) e la possibilità per l'Autorità di
intervenire con prescrizioni puntuali ove gli obiettivi citati non siano rispettati, anche
imponendo a Poste Italiane di praticare prezzi differenti per diversi livelli di qualità e
introducendo sistemi di indennizzo automatico.
L'articolo 5 disciplina le prestazioni, escluse dal servizio universale, che Poste Italiane
può offrire, avvalendosi della sua rete e delle sue infrastrutture tecnologiche. Si tratta di
servizi di particolare rilevanza per la coesione sociale, funzionali alla realizzazione dei piani
dell'Agenda digitale e tra i quali si segnalano, oltre alla fornitura di servizi di pagamento e
riscossione, la messa a disposizione di applicativi informatici per le pubbliche
amministrazioni, la predisposizione di soluzioni per l'abbattimento del digital divide e la
fornitura di strumenti a supporto dello sviluppo di servizi di e-government, e-commerce ed
e-procurement. Tali prestazioni ulteriori saranno disciplinate da specifiche convenzioni e
finanziate con risorse diverse da quelle necessarie a coprire gli oneri del servizio
universale.
L'articolo 6 indica le modalità di finanziamento del servizio universale. A differenza del
precedente contratto di programma, per il quale l'onere veniva calcolato sulla base del
criterio del cosiddetto subsidy cap (ossia sulla base di un calcolo economico che individua
le risorse da erogare sulla base di alcune variabili in modo da incentivare una maggiore
efficienza dell'impresa), nel nuovo schema di contratto di programma l'onere è definito ex
ante in somma fissa dalla legge di stabilità per il 2015, ed è pari a 262,4 milioni di euro.
L'onere eccedente tale quota (si presume infatti che il costo del servizio universale sarà
quasi certamente superiore rispetto alla cifra indicata) per il quadriennio 2015-2019 sarà
compensato, ove l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevi che ne ricorrano i
presupposti, con le risorse del Fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del decreto
legislativo n. 261 del 1999, ma entro il tetto massimo annuale di 89 milioni di euro.
L'incentivo di produttività per l'impresa risiede pertanto nel fatto che esiste un tetto massimo
alla compensazione insensibile sia alla variabile inflazionistica sia al costo, che si riconosce
crescente, dell'onere del servizio universale. La quantificazione effettiva dell'onere del
servizio universale è effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel caso in
cui le somme versate eccedano l'onere del servizio universale accertato, il Ministro
richiederà alla Società la restituzione dell'eccedenza.
il Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale è amministrato dal Ministero dello
sviluppo economico ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale. Esso è
alimentato, nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto
servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso,
dai titolari di licenze individuali, entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi
derivanti dall'attività autorizzata. La determinazione del contributo, secondo principi di
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'Autorità di regolamentazione
sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai
costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano
Prestazioni
ulteriori
Finanziamento
del servizio
postale
universale
5
compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati.
L'articolo 7 riserva all'esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, che
promuove anche l'aggiornamento normativo, i programmi di emissione delle carte valori
postali. La Società ne cura la distribuzione e la commercializzazione – i costi di
progettazione e stampa sono interamente a suo carico - e collabora alla formulazione dei
medesimi programmi attraverso proposte e richieste motivate.
L'articolo 8 vincola la società agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea e dagli accordi internazionali in vigore.
Ripartisce inoltre gli oneri di partecipazione all'UPU – Unione Postale Universale - tra
Ministero e Società, attribuendo al primo la spesa di contribuzione obbligatoria, alla
seconda ogni altra spesa.
Impegna infine la società, nei limiti della compatibilità economica, ad adottare le iniziative
necessarie a realizzare le decisioni dell'UPU concernenti l'offerta di servizi postali su
piattaforme tecnologiche innovative.
L'articolo 9 impone alla Società l'aggiornamento del sistema di gestione delle
informazioni in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dell'Autorità di settore. L'articolo
disciplina l'articolazione del sistema (informazioni generali; rete postale; distribuzione degli
uffici sul territorio, eventuali accordi e convenzioni pubbliche tra poste italiane e pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 5), garantendo la riservatezza delle informazioni previste
nell'area, oltre che l'accesso alle medesime per il Ministero.
E' inoltre previsto un contenuto minimo per il sito web di Poste Italiane; la Società
mantiene attivi sul proprio sito link verso il sito dell'Autorità, delle Associazioni dei
consumatori e, in generale, verso siti di interesse per gli utilizzatori del servizio.
L'articolo 10 definisce le sanzioni applicabili alla società per la violazione degli obblighi
di servizio su di essa incombenti rinviando alle previsioni dell'articolo 21 del decreto
legislativo n. 261 del 1999 e ai regolamenti dell'Autorità.
L'articolo 11 disciplina la durata del contratto, le procedure da seguire in caso di
sopravvenienze normative o imputabili ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché la
clausola arbitrale. In particolare è disposto che il contratto si applichi fino al 31 dicembre
2019, facendo comunque salva la previsione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261
del 1999, che prevede una verifica quinquennale da parte del Ministero, sulla base di
un'analisi effettuata dall'Autorità di regolamentazione, del rispetto degli obblighi in tema di
erogazione del servizio universale. Qualora la verifica dia esito negativo il Ministro dispone
la revoca dell'affidamento.
La disposizione introduce infine un procedimento di composizione amichevole tra le parti
per le controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto. Qualora
entro 90 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura citata non si giunga ad una
composizione è competente il Foro di Roma.
Carte valori
postali
Obblighi
internazionali
Sistemi
informativi
Sanzioni
Durata del
contratto,
sopravvenienze
e clausola
arbitrale
TR0305 Servizio Studi - Dipartimento Trasporti st_trasporti@camera.it - 066760-2614 CD_trasporti
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
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Tr0305

  • 1. Contratto di programma tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A. 2015-2019 Atto del Governo 195 Dossier n° 200 - Schede di lettura 29 luglio 2015 Informazioni sugli atti di riferimento Atto del Governo: 195 Titolo: Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A. 2015- 2019 Ministro competente: Ministro dello sviluppo economico Norma di riferimento: Articolo 1, comma 275, legge 30 dicembre 2014, n. 190 Numero di articoli: 11 Date: presentazione: 24 luglio 2015 assegnazione: 27 luglio 2015 termine per l'espressione del parere: 16 agosto 2015 Commissione competente : IX Trasporti Il contratto di programma 2015-2019 tra il Ministro dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. disciplina le modalità di erogazione del servizio postale universale nonché gli obblighi della società affidataria, i servizi resi agli utenti, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte valori e le disposizioni in materia di rapporti internazionali. Attualmente i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.a. concernenti il servizio postale universale sono disciplinati dal contratto di programma 2009-2011, che risulta prorogato ex lege (articolo 1, comma 274, della legge n. 190 del 2014) fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma. L'articolo 1, comma 275, della legge citata prevede una nuova procedura per l'esame dello schema di contratto di programma. In particolare si prevede che il citato schema sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'acquisizione dei relativi pareri. Alla luce dei pareri il Ministero può procedere al riesame dello schema medesimo, che viene successivamente inviato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che possono esprimere il proprio parere entro 20 giorni dall'avvenuta ricezione. Lo schema è pervenuto alla Camera dei deputati il 27 luglio 2015. Ad esso risultano allegati, la relazione ministeriale ed i pareri resi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Presupposti normativi I contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive 2002/39/CE del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale"). In particolare la direttiva stabilisce che rientrano nel servizio universale: lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg; i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato; è ricompreso in tale ambito anche l'invio di posta massiva. Il servizio postale universale deve essere assicurato per almeno cinque giorni a settimana e garantire almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio degli utenti degli invii postali. L'Italia ha innalzato, come facoltativamente previsto dalla medesima direttiva, a 20 kg il limite La normativa europea
  • 2. per i pacchi postali. La direttiva prevede che il servizio debba assicurare il rispetto delle esigenze essenziali, definite come "motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali" in particolare: la riservatezza della corrispondenza; la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose; il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale; nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale, nonché la tutela della vita privata; Si prescrive, inoltre, che sia assicurato dagli Stati un servizio identico per situazioni analoghe e senza discriminazioni, che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore, e che sia in grado di evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze degli utenti. Sempre ai sensi della citata direttiva, le tariffe del servizio postale devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica. Infine la direttiva impone che le funzioni di regolamentazione e vigilanza del settore postale siano affidate ad una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. In Italia la funzione di autorità di settore, svolta fino al 2011 dal Ministero delle Comunicazioni, e poi, dello Sviluppo Economico, è stata attribuita, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I contenuti della direttiva sono stati recepiti in Italia dal decreto legislativo n. 261 del 1999, successivamente modificato, dal decreto legislativo n. 384 del 2003, che ha recepito la "seconda direttiva postale", 2002/39/CE , e dal decreto legislativo n. 58 del 2011, che ha recepito la "terza direttiva postale" 2008/6/CE del 20 febbraio 2008. A tutt'oggi, il decreto legislativo n. 261 del 1999 rappresenta il testo di riferimento per la disciplina generale del servizio postale, con specifico riferimento alla fornitura del servizio universale. Da ultimo la legge n.190 del 2014, all'articolo 1, commi 274-280, ha introdotto disposizioni di estremo rilievo, con riferimento al contratto di programma di cui si tratta. Tali disposizioni infatti stabiliscono: la proroga del contratto di programma 2009-2011, fino all'approvazione del nuovo contratto di programma (art. 1 comma 274); la durata quinquennale dei contratti di programma per il periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014 (per il quale si è continuato ad applicare il precedente contratto di programma) (art. 1 comma 274); la nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di programma (art. 1 comma 275, v. supra); l'estensione dei limiti per ottenere la possibilità di fornire le prestazioni di servizio pubblico universale a giorni alterni, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq. Originariamente il fornitore del servizio universale poteva richiedere tale deroga solo per un limite pari a un ottavo della popolazione nazionale. A seguito della nuova disposizione è ora possibile formulare tale richiesta per un quarto della popolazione nazionale (art. 1 comma 276); la possibilità per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di introdurre misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale (art. 1 comma 277); l'introduzione della distinzione, ai fini degli standard di qualità del servizio, in materia di invii postali tra "invio di posta prioritaria", il cui tempo di recapito medio è fissato nel giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, e "invio di corrispondenza ordinaria", il cui tempo di recapito medio è invece pari a quattro giorni. Tale ultimo parametro rappresenta anche il riferimento per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi medi di recapito dei servizi postali universali (ad eccezione della posta prioritaria) (art. 1 commi 278-279). La normativa nazionale Le disposizioni della legge n. 190 del 2014 2
  • 3. la predisposizione, a seguito della proposta del fornitore, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di nuovi obiettivi statistici di qualità e di una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in relazione ai volumi di traffico (art. 1 comma 280). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 396/15/CONS, ha definito, a seguito della proposta di Poste italiane, i nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, ai sensi di dell'articolo 1, comma 280 della legge n. 190 del 2014. E' interessante notare che gli obiettivi di qualità nella consegna della posta, ivi compresa la posta prioritaria, sono condizionati dal regime di erogazione del servizio universale, con specifico riferimento alle deroghe che, ai sensi della legge di stabilità, possono coinvolgere fino ad un quarto della popolazione italiana. Ai sensi dell'articolo 1 della citata delibera, che novella la delibera 728/13/CONS introducendo un articolo 9-bis, sono infatti fissati i seguenti requisiti di qualità: Per il servizio di Posta Prioritaria: a) un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti per 5 giorni a settimana; b) due giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti o destinati a Comuni serviti a giorni alterni; c) tre giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti a giorni alterni; d) quattro giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno il 98% degli invii, a prescindere dal fatto che l'invio provenga o sia destinato ad un Comune servito a giorni alterni. Per i servizi di Posta Ordinaria, Posta Massiva, Posta Assicurata e Posta Raccomandata: a) quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel'90% dei casi; b) sei giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel 98% dei casi. Per il Pacco Ordinario: quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel'90% dei casi. Contenuto Ai sensi dell'articolo 1, il contratto di programma disciplina i rapporti tra il Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane Spa, in veste di affidataria del servizio postale universale. Il contratto disciplina altresì i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.A. per la prestazione di servizi utili a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, non rientranti nel servizio postale universale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo contratto. L'articolo 2 definisce le attività e le modalità di erogazione del servizio. In particolare esso stabilisce che i contenuti del servizio postale universale definiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 261 del 1999 e quelli relativi ai servizi in esclusiva, affidati al fornitore del servizio universale per ragioni di ordine pubblico (art. 4 della medesima disposizione) siano forniti nel rispetto delle disposizioni nazionali, europee ed internazionali nonché in conformità alle prescrizioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E' inoltre compito della Società assicurare il rispetto delle esigenze essenziali del servizio postale con particolare riferimento alla segretezza della corrispondenza e alla sicurezza della rete. Si ricorda che è in corso di esame il disegno di legge sulla concorrenza A. C. 3012, che prevede, all'articolo 18, l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, a decorrere dal 10 giugno 2016, e, pertanto, il definitivo superamento dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Si ricorda altresì che l'articolo 7 della direttiva europea concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (97/67/CE) prescrive il divieto di diritti esclusivi e speciali in capo a fornitori di servizi postali. La Società assicura altresì la fornitura del servizio universale in conformità: alle condizioni per l'espletamento del servizio postale generale; alle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva; a quanto stabilito dalla carta della qualità dei servizi postali; agli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con riferimento ai tempi di recapito (v. supra). Il medesimo articolo disciplina la procedura da seguire con riferimento alle strutture La delibera 396/15/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Oggetto del contratto Modalità di erogazione del servizio postale universale 3
  • 4. postali e di recapito che non garantiscano l'equilibrio finanziario. Si prevede che ogni anno la Società comunichi all'Autorità un elenco di queste strutture, con l'indicazione di un piano di intervento e delle misure di razionalizzazione dell'attività delle medesime. La Società fornisce all'ente locale in cui ha sede la struttura e al Ministero dello sviluppo economico adeguate informazioni. Il Ministero, prima che si dia corso agli interventi di razionalizzazione, può promuovere un confronto tra la Società e gli organi rappresentativi degli enti territoriali. La redazione del piano di intervento della Società deve essere conforme ai criteri fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E' comunque prevista la possibilità per la Società di ridefinire secondo parametri più economici la rete degli uffici postali valutando, anche con le autorità locali, forme di presenza sul terrirorio più efficaci. Inoltre la Società potrà progressivamente introdurre misure di razionalizzazione del servizio e rimodulazione della raccolta settimanale, ferme restando le competenze dell'Autorità e nel rispetto della normativa europea. L'articolo 3 definisce i compiti e agli obblighi della Società. Si prevedono nella specie: l'obbligo di rendere chiare informazioni, sia sul proprio sito Internet che negli uffici postali, in merito a documenti e circostanze di interesse per l'utenza (carta della qualità, condizioni generali del servizio postale, dislocazione e orari degli uffici postali); l'obbligo di aggiornare le condizioni generali di servizio e la carta della qualità; l'obbligo di garantire il servizio alle persone disabili; l'obbligo di trasmettere all'Autorità e al Ministero la quantificazione dell'onere di servizio pubblico sostenuto nell'anno precedente; l'obbligo di rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità; l'obbligo di assicurare l'accesso alla rete postale nel rispetto dei parametri fissati dalle disposizioni del Ministero e dell'Autorità; l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorità i risultati di qualità conseguiti con riferimento ai servizi inclusi nel servizio universale. Con riferimento al rispetto di tali obblighi, e, nella specie, dell'obbligo di qualità del servizio, il vigente contratto di programma 2009-2011 prevede che, qualora si accerti il mancato conseguimento degli obiettivi indicati nel contratto di programma, si applichi una clausola penale che, per ogni mezzo punto percentuale di mancato rispetto di un obiettivo, comporti il pagamento di una penale di 500.000 euro. E' consentito in casi di speciale tenuità o nel caso in cui il mancato rispetto dell'obiettivo sia inferiore al mezzo punto percentuale di non irrogare la sanzione. Lo schema di contratto di programma non prevede tale meccanismo sanzionatorio. L'Autorità ha, nel suo parere, invitato il Governo a reintrodurre tale disposizione, considerata anche l'inefficacia di altri sistemi sanzionatori, in considerazione della possibilità di ottenere una significativa riduzione della sanzione stessa attraverso l'istituto dell'oblazione. Il Governo ha rilevato che il meccanismo citato si basava su un quadro normativo diverso nel quale l'autorità di regolazione coincideva con la parte contraente. Spettando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare e sanzionare eventuali inadempimenti, il meccanismo della clausola penale non è più applicabile alla fattispecie. L'articolo disciplina anche gli obblighi relativi alle attività di controllo dell'Autorità, con riferimento all'esecuzione del contratto di programma. Analogamente a quanto previsto dai contratti precedenti, si prevede l'obbligo per la Società di consentire ed agevolare le verifiche cui l'Autorità ritenga opportuno procedere e di rimborsare all'Autorità gli oneri conseguenti l'attività di verifica, vigilanza e controllo. lo schema di contratto di programma prevede che i risultati delle verifiche effettuate siano trasmessi dall'Autorità anche alla medesima Società. Al riguardo l'Autorità, nel parere formulato sullo schema, aveva richiesto di subordinare tale comunicazione all'accertamento della mancanza di ragioni di segretezza o del rischio che possano essere pregiudicate le funzioni di vigilanza. Il Governo non ha tuttavia ritenuto di accogliere il rilievo, argomentando, tra l'altro, che la tempestiva comunicazione di eventuali rilievi possa essere utile alla Società per correggere la propria condotta. L'articolo 4 si riferisce alla definizione dei prezzi del servizio postale rinviando a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che affida a deliberazioni dell'Autorità il compito di definire le tariffe del servizio postale universale, e del comma 280 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che la stessa Autorità, nel deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità, rimoduli le tariffe degli invii di posta prioritaria e Obblighi di Poste Italiane Spa Controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Prezzi del servizio postale 4
  • 5. degli altri servizi universali. La delibera 728/13/CONS aveva autorizzato Poste italiane S.p.A. ad aggiornare le tariffe del servizio di posta prioritaria (fino a 0,95 centesimi entro il 2016 per un peso fino a 0,20 g) aumentando proporzionalmente, qualora Poste Italiane avesse proceduto a tale aumento, le tariffe per le ulteriori categorie di peso, i prezzi della posta prioritaria internazionale nonché i prezzi degli invii singoli di avviso di ricevimento. Poste italiane era stata inoltre autorizzata, con le stesse modalità appena ricordate, ad aumentare il prezzo della posta raccomandata relativa alla prima fascia di peso (0-20 grammi), fino a 5,40 euro/invio entro il 2016, prevedendosi l'incremento proporzionale per le ulteriori categorie di peso, per i prezzi della posta raccomandata internazionale nonché della posta raccomandata online. La successiva delibera 396/15/CONS, recependo le disposizioni della legge di stabilità, in materia di flessibilità tariffaria ha profondamente innovato tale disciplina stabilendo che dal 1° ottobre 2015, Poste Italiane abbia la facoltà di stabilire il prezzo della Posta Ordinaria relativo alla prima fascia di peso (0-20 grammi), entro il limite massimo di 0,95 euro/invio e, contestualmente stabilendo che, dal 1° ottobre 2015, Poste Italiane pratichi "per il servizio di posta prioritaria prezzi equi, ragionevoli, trasparenti, non discriminatori e accessibili all'insieme degli utenti", senza però stabilire un limite ex ante o una correlazione con i prezzi di posta ordinaria. Allo stesso modo l'Autorità ha stabilito che "dal 1° ottobre 2015, Poste Italiane ha la facoltà di stabilire i prezzi di tutte le altre fasce di peso e di tutti gli altri formati della posta ordinaria nazionale, nonché i prezzi dei servizi di posta ordinaria internazionale, invii singoli di avviso di ricevimento e posta ordinaria online (in tutte le loro fasce di peso, formati e zone di destinazione), in modo che siano accessibili all'insieme dell'utenza e nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione". A tale maggiore libertà di Poste Italiane fa da contrappunto la disposizione che impone a Poste Italiane il rispetto degli obiettivi percentuali di qualità riferiti alla posta prioritaria (v. supra) e la possibilità per l'Autorità di intervenire con prescrizioni puntuali ove gli obiettivi citati non siano rispettati, anche imponendo a Poste Italiane di praticare prezzi differenti per diversi livelli di qualità e introducendo sistemi di indennizzo automatico. L'articolo 5 disciplina le prestazioni, escluse dal servizio universale, che Poste Italiane può offrire, avvalendosi della sua rete e delle sue infrastrutture tecnologiche. Si tratta di servizi di particolare rilevanza per la coesione sociale, funzionali alla realizzazione dei piani dell'Agenda digitale e tra i quali si segnalano, oltre alla fornitura di servizi di pagamento e riscossione, la messa a disposizione di applicativi informatici per le pubbliche amministrazioni, la predisposizione di soluzioni per l'abbattimento del digital divide e la fornitura di strumenti a supporto dello sviluppo di servizi di e-government, e-commerce ed e-procurement. Tali prestazioni ulteriori saranno disciplinate da specifiche convenzioni e finanziate con risorse diverse da quelle necessarie a coprire gli oneri del servizio universale. L'articolo 6 indica le modalità di finanziamento del servizio universale. A differenza del precedente contratto di programma, per il quale l'onere veniva calcolato sulla base del criterio del cosiddetto subsidy cap (ossia sulla base di un calcolo economico che individua le risorse da erogare sulla base di alcune variabili in modo da incentivare una maggiore efficienza dell'impresa), nel nuovo schema di contratto di programma l'onere è definito ex ante in somma fissa dalla legge di stabilità per il 2015, ed è pari a 262,4 milioni di euro. L'onere eccedente tale quota (si presume infatti che il costo del servizio universale sarà quasi certamente superiore rispetto alla cifra indicata) per il quadriennio 2015-2019 sarà compensato, ove l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevi che ne ricorrano i presupposti, con le risorse del Fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, ma entro il tetto massimo annuale di 89 milioni di euro. L'incentivo di produttività per l'impresa risiede pertanto nel fatto che esiste un tetto massimo alla compensazione insensibile sia alla variabile inflazionistica sia al costo, che si riconosce crescente, dell'onere del servizio universale. La quantificazione effettiva dell'onere del servizio universale è effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel caso in cui le somme versate eccedano l'onere del servizio universale accertato, il Ministro richiederà alla Società la restituzione dell'eccedenza. il Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale è amministrato dal Ministero dello sviluppo economico ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale. Esso è alimentato, nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso, dai titolari di licenze individuali, entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'Autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano Prestazioni ulteriori Finanziamento del servizio postale universale 5
  • 6. compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati. L'articolo 7 riserva all'esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, che promuove anche l'aggiornamento normativo, i programmi di emissione delle carte valori postali. La Società ne cura la distribuzione e la commercializzazione – i costi di progettazione e stampa sono interamente a suo carico - e collabora alla formulazione dei medesimi programmi attraverso proposte e richieste motivate. L'articolo 8 vincola la società agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dagli accordi internazionali in vigore. Ripartisce inoltre gli oneri di partecipazione all'UPU – Unione Postale Universale - tra Ministero e Società, attribuendo al primo la spesa di contribuzione obbligatoria, alla seconda ogni altra spesa. Impegna infine la società, nei limiti della compatibilità economica, ad adottare le iniziative necessarie a realizzare le decisioni dell'UPU concernenti l'offerta di servizi postali su piattaforme tecnologiche innovative. L'articolo 9 impone alla Società l'aggiornamento del sistema di gestione delle informazioni in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dell'Autorità di settore. L'articolo disciplina l'articolazione del sistema (informazioni generali; rete postale; distribuzione degli uffici sul territorio, eventuali accordi e convenzioni pubbliche tra poste italiane e pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5), garantendo la riservatezza delle informazioni previste nell'area, oltre che l'accesso alle medesime per il Ministero. E' inoltre previsto un contenuto minimo per il sito web di Poste Italiane; la Società mantiene attivi sul proprio sito link verso il sito dell'Autorità, delle Associazioni dei consumatori e, in generale, verso siti di interesse per gli utilizzatori del servizio. L'articolo 10 definisce le sanzioni applicabili alla società per la violazione degli obblighi di servizio su di essa incombenti rinviando alle previsioni dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e ai regolamenti dell'Autorità. L'articolo 11 disciplina la durata del contratto, le procedure da seguire in caso di sopravvenienze normative o imputabili ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché la clausola arbitrale. In particolare è disposto che il contratto si applichi fino al 31 dicembre 2019, facendo comunque salva la previsione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che prevede una verifica quinquennale da parte del Ministero, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità di regolamentazione, del rispetto degli obblighi in tema di erogazione del servizio universale. Qualora la verifica dia esito negativo il Ministro dispone la revoca dell'affidamento. La disposizione introduce infine un procedimento di composizione amichevole tra le parti per le controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto. Qualora entro 90 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura citata non si giunga ad una composizione è competente il Foro di Roma. Carte valori postali Obblighi internazionali Sistemi informativi Sanzioni Durata del contratto, sopravvenienze e clausola arbitrale TR0305 Servizio Studi - Dipartimento Trasporti st_trasporti@camera.it - 066760-2614 CD_trasporti La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.