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NUOVE REGOLE
PER IL CONTRATTO D’APPALTO
VALEVOLI DAL 2015
NORMATIVA SVIZZERA
Le imprese con sede all’estero, che fino alla fine del 2014 erano
esentate dall’assoggettamento poiché avevano effettuato in Svizzera e
nel Principato del Liechtenstein unicamente forniture soggiacenti
all’imposta sull’acquisto, dal 1° gennaio 2015 saranno assoggettate
all’Iva in caso di conseguimento di una cifra d’affari annua di almeno
100.000 Franchi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Ciò
interessa soprattutto le imprese nei settori dell’edilizia e dell’ingegneria
civile nonché nei rami accessori dell’edilizia.
ESCLUSIONI
Imprese estere che forniscono esclusivamente energia elettrica e gas
naturale in condotte a imprese assoggettate in territorio svizzero.
Tali fornitori di energia elettrica e gas non devono necessariamente
iscriversi quali contribuenti in territorio svizzero (Rappresentanza
fiscale).
Imprese con sede all’estero che effettuano sul territorio svizzero
unicamente prestazioni di servizi che soggiacciono all’imposta
sull’acquisto.
SOGGETTI PASSIVI DELLA NUOVA NORMATIVA
Chi esercita un’impresa (attività indipendente, professionale o
commerciale) diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di
entrate aventi carattere di stabilità ed agisce in nome proprio rispetto
ai terzi. Ciò vale anche per le imprese con sede all’estero che svolgono
attività in territorio svizzero.
REQUISITO QUANTITATIVO
Deve essere superata la soglia di 100.000 franchi svizzeri quale risultato
della propria attività svolta in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein, ovvero per una cifra di affari inferiore laddove
l’operatore commerciale opti per l’assoggettamento e dunque si iscriva
nel registro dei contribuenti.
REQUISITO OGGETTIVO
Fornitura di un contratto d’appalto in territorio svizzero, a prescindere
dal fatto che si dia luogo o meno alla consegna del materiale, se il
valore complessivo (cifra d’affari) dell’opera supera 100.000 Franchi.
PRESTAZIONI CHE ASSOGGETTANO
Prestazioni imponibili che originano l'assoggettamento
• Per determinare il limite di cifra d'affari si considerano le controprestazioni conseguite mediante le seguenti
prestazioni:
• forniture e prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero;
• forniture e prestazioni di servizi esenti dall'imposta in territorio svizzero;
• forniture di beni provenienti dall'estero verso il territorio svizzero, nella misura in cui il fornitore al momento
dell'importazione dispone di una dichiarazione di adesione autorizzata.
Per la determinazione del limite di cifra d'affari non devono essere prese in considerazione le controprestazioni e
i flussi finanziari seguenti:
• controprestazioni per prestazioni escluse dall'imposta;
• controprestazioni per forniture e prestazioni di servizi all'estero;
• entrate, non realizzate mediante prestazioni eseguite (cosiddette non controprestazioni come ad es. doni o
sussidi);
• entrate da attività lucrativa dipendente;
• cifre d'affari che non sono di natura professionale o commerciale oppure cui manca il necessario carattere di
stabilità.
CONSEGUENZE
1) L’IMPRESA CHE SODDISFA LE SOPRA ESPOSTE CONDIZIONI DEVE
ANNUNCIARSI AUTONOMAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE
FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI (AFC), NOMINANDO UN
RAPPRESENTANTE FISCALE CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE (SE
SOCIETA’) IN SVIZZERA CON I CORRELATI COSTI PER SERVIZI.
2) A COPERTURA DEGLI IMPORTI A DEBITO NEI CONFRONTI DELL’AFC
L’IMPRESA DEVE PRESTARE UNA FIDEIUSSIONE IRREVOCABILE
EMESSA DA UNA BANCA DOMICILIATA IN SVIZZERA O UN DEPOSITO
CAUZIONALE IN CONTANTI A FAVORE DELL’AFC.
IL RAPPRESENTANTE FISCALE
SI TRATTA DI UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA CON DOMICILIO O
SEDE IN SVIZZERA, QUINDI SI PUO’ TRATTARE ANCHE DI UN SOGGETTO
PRIVATO, PERALTRO NELLA QUASI TOTALITA’ DEI CASI SI FARA’
RIFERIMENTO AD UN FIDUCIARIO, AVVOCATO O APPARTENENTE AD
UNA CATEGORIA PROFESSIONALE, CHE RESTERA’ INDIVIDUATO QUALE
REFERENTE PER L’IMPRESA ESTERA IN SVIZZERA PER CIO’ CHE
CONCERNE L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
N.B. IL RAPPRESENTANTE FISCALE ASSUME GLI OBBLIGHI (DICHIARATIVI
E AMMINISTRATIVI) DEL CONTRIBUENTE NON RESIDENTE, AD
ECCEZIONE DELLA RESPONSABILITA’ QUANTO AL DEBITO DI IMPOSTA.
INIZIO DELL’ASSOGGETTAMENTO
L'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività imprenditoriale. L'esenzione dall'assoggettamento
termina non appena è presumibile che il limite di cifra d'affari di 100.000 franchi venga raggiunto
entro 12 mesi dall'avvio o dall'ampliamento dell'attività imprenditoriale.
Per le imprese che cominciano l'attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l'apertura
di un nuovo settore d'attività, l'esenzione dall'assoggettamento termina con l'avvio o l'estensione
dell'attività, se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà
superato il limite di cifra d'affari di 100.000 franchi. Se a tale data non è ancora possibile stabilire se
il limite di cifra d'affari di 100.000 franchi sarà superato, entro tre mesi dall'avvio o dall'estensione
dell'attività occorre procedere a una nuova valutazione.
Se allo scadere di questi tre mesi è presumibile che il limite di cifra d'affari sarà superato, la vostra
esenzione dall'assoggettamento termina. Potete scegliere se assoggettavi all'imposta con effetto
retroattivo a decorrere dall'avvio o dall'estensione dell'attività oppure all'inizio del quarto mese. A
tal proposito occorre rilevare che, in caso d'iscrizione al quarto mese dell'esercizio commerciale,
bisogna procedere, nell'ambito dello sgravio fiscale successivo per questi tre mesi, a un
ammortamento per un anno intero. Se decidete per l'iscrizione retroattiva al momento dell'avvio o
dell'estensione dell'attività non dovete procedere, nell'ambito dello sgravio fiscale successivo, ad
alcun ammortamento (per questi tre mesi). L'imposta va conteggiata dall'avvio o dall'estensione
dell'attività.
Se al momento dell'avvio dell'attività o dell'estensione dell'attività è presumibile che nei 12 mesi
successivi sarà superato il limite di cifra d'affari, dovete annunciarvi spontaneamente per scritto
all'AFC entro 30 giorni.
FINE DELL’ASSOGGETTAMENTO
L'assoggettamento termina con la cessazione dell'attività commerciale o - in caso di
liquidazione patrimoniale - con la chiusura della procedura di liquidazione. In
entrambi i casi il contribuente deve annunciarlo all'AFC per scritto entro 30 giorni.
Se la cifra d'affari determinata del contribuente non raggiunge più il limite di cifra
d'affari di 100.000 franchi ed è presumibile che la cifra d'affari determinanta non
sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può
liberarsi dall'obbligo fiscale soggettivo e farsi radiare dal registro dei contribuenti
IVA. L'annuncio della fine dell'assoggettamento può essere effettuato al più presto
per la fine del periodo fiscale in cui per la prima volta non si raggiunge più il limite
di cifra d'affari. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione
dall'assoggettamento. L'annuncio della fine dell'assoggettamento avviene in tempo
debito se perviene all'AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale. Per quanto
riguarda l'annuncio della fine dell'assoggettamento vedi il collegamento qui di
seguito "Annuncio della fine dell'assoggettamento".

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  • 1.
  • 2. NUOVE REGOLE PER IL CONTRATTO D’APPALTO VALEVOLI DAL 2015
  • 3. NORMATIVA SVIZZERA Le imprese con sede all’estero, che fino alla fine del 2014 erano esentate dall’assoggettamento poiché avevano effettuato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein unicamente forniture soggiacenti all’imposta sull’acquisto, dal 1° gennaio 2015 saranno assoggettate all’Iva in caso di conseguimento di una cifra d’affari annua di almeno 100.000 Franchi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Ciò interessa soprattutto le imprese nei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché nei rami accessori dell’edilizia.
  • 4. ESCLUSIONI Imprese estere che forniscono esclusivamente energia elettrica e gas naturale in condotte a imprese assoggettate in territorio svizzero. Tali fornitori di energia elettrica e gas non devono necessariamente iscriversi quali contribuenti in territorio svizzero (Rappresentanza fiscale). Imprese con sede all’estero che effettuano sul territorio svizzero unicamente prestazioni di servizi che soggiacciono all’imposta sull’acquisto.
  • 5. SOGGETTI PASSIVI DELLA NUOVA NORMATIVA Chi esercita un’impresa (attività indipendente, professionale o commerciale) diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità ed agisce in nome proprio rispetto ai terzi. Ciò vale anche per le imprese con sede all’estero che svolgono attività in territorio svizzero.
  • 6. REQUISITO QUANTITATIVO Deve essere superata la soglia di 100.000 franchi svizzeri quale risultato della propria attività svolta in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, ovvero per una cifra di affari inferiore laddove l’operatore commerciale opti per l’assoggettamento e dunque si iscriva nel registro dei contribuenti.
  • 7. REQUISITO OGGETTIVO Fornitura di un contratto d’appalto in territorio svizzero, a prescindere dal fatto che si dia luogo o meno alla consegna del materiale, se il valore complessivo (cifra d’affari) dell’opera supera 100.000 Franchi.
  • 8. PRESTAZIONI CHE ASSOGGETTANO Prestazioni imponibili che originano l'assoggettamento • Per determinare il limite di cifra d'affari si considerano le controprestazioni conseguite mediante le seguenti prestazioni: • forniture e prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero; • forniture e prestazioni di servizi esenti dall'imposta in territorio svizzero; • forniture di beni provenienti dall'estero verso il territorio svizzero, nella misura in cui il fornitore al momento dell'importazione dispone di una dichiarazione di adesione autorizzata. Per la determinazione del limite di cifra d'affari non devono essere prese in considerazione le controprestazioni e i flussi finanziari seguenti: • controprestazioni per prestazioni escluse dall'imposta; • controprestazioni per forniture e prestazioni di servizi all'estero; • entrate, non realizzate mediante prestazioni eseguite (cosiddette non controprestazioni come ad es. doni o sussidi); • entrate da attività lucrativa dipendente; • cifre d'affari che non sono di natura professionale o commerciale oppure cui manca il necessario carattere di stabilità.
  • 9. CONSEGUENZE 1) L’IMPRESA CHE SODDISFA LE SOPRA ESPOSTE CONDIZIONI DEVE ANNUNCIARSI AUTONOMAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI (AFC), NOMINANDO UN RAPPRESENTANTE FISCALE CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE (SE SOCIETA’) IN SVIZZERA CON I CORRELATI COSTI PER SERVIZI. 2) A COPERTURA DEGLI IMPORTI A DEBITO NEI CONFRONTI DELL’AFC L’IMPRESA DEVE PRESTARE UNA FIDEIUSSIONE IRREVOCABILE EMESSA DA UNA BANCA DOMICILIATA IN SVIZZERA O UN DEPOSITO CAUZIONALE IN CONTANTI A FAVORE DELL’AFC.
  • 10. IL RAPPRESENTANTE FISCALE SI TRATTA DI UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA CON DOMICILIO O SEDE IN SVIZZERA, QUINDI SI PUO’ TRATTARE ANCHE DI UN SOGGETTO PRIVATO, PERALTRO NELLA QUASI TOTALITA’ DEI CASI SI FARA’ RIFERIMENTO AD UN FIDUCIARIO, AVVOCATO O APPARTENENTE AD UNA CATEGORIA PROFESSIONALE, CHE RESTERA’ INDIVIDUATO QUALE REFERENTE PER L’IMPRESA ESTERA IN SVIZZERA PER CIO’ CHE CONCERNE L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. N.B. IL RAPPRESENTANTE FISCALE ASSUME GLI OBBLIGHI (DICHIARATIVI E AMMINISTRATIVI) DEL CONTRIBUENTE NON RESIDENTE, AD ECCEZIONE DELLA RESPONSABILITA’ QUANTO AL DEBITO DI IMPOSTA.
  • 11. INIZIO DELL’ASSOGGETTAMENTO L'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività imprenditoriale. L'esenzione dall'assoggettamento termina non appena è presumibile che il limite di cifra d'affari di 100.000 franchi venga raggiunto entro 12 mesi dall'avvio o dall'ampliamento dell'attività imprenditoriale. Per le imprese che cominciano l'attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d'attività, l'esenzione dall'assoggettamento termina con l'avvio o l'estensione dell'attività, se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà superato il limite di cifra d'affari di 100.000 franchi. Se a tale data non è ancora possibile stabilire se il limite di cifra d'affari di 100.000 franchi sarà superato, entro tre mesi dall'avvio o dall'estensione dell'attività occorre procedere a una nuova valutazione. Se allo scadere di questi tre mesi è presumibile che il limite di cifra d'affari sarà superato, la vostra esenzione dall'assoggettamento termina. Potete scegliere se assoggettavi all'imposta con effetto retroattivo a decorrere dall'avvio o dall'estensione dell'attività oppure all'inizio del quarto mese. A tal proposito occorre rilevare che, in caso d'iscrizione al quarto mese dell'esercizio commerciale, bisogna procedere, nell'ambito dello sgravio fiscale successivo per questi tre mesi, a un ammortamento per un anno intero. Se decidete per l'iscrizione retroattiva al momento dell'avvio o dell'estensione dell'attività non dovete procedere, nell'ambito dello sgravio fiscale successivo, ad alcun ammortamento (per questi tre mesi). L'imposta va conteggiata dall'avvio o dall'estensione dell'attività. Se al momento dell'avvio dell'attività o dell'estensione dell'attività è presumibile che nei 12 mesi successivi sarà superato il limite di cifra d'affari, dovete annunciarvi spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni.
  • 12. FINE DELL’ASSOGGETTAMENTO L'assoggettamento termina con la cessazione dell'attività commerciale o - in caso di liquidazione patrimoniale - con la chiusura della procedura di liquidazione. In entrambi i casi il contribuente deve annunciarlo all'AFC per scritto entro 30 giorni. Se la cifra d'affari determinata del contribuente non raggiunge più il limite di cifra d'affari di 100.000 franchi ed è presumibile che la cifra d'affari determinanta non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può liberarsi dall'obbligo fiscale soggettivo e farsi radiare dal registro dei contribuenti IVA. L'annuncio della fine dell'assoggettamento può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui per la prima volta non si raggiunge più il limite di cifra d'affari. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento. L'annuncio della fine dell'assoggettamento avviene in tempo debito se perviene all'AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale. Per quanto riguarda l'annuncio della fine dell'assoggettamento vedi il collegamento qui di seguito "Annuncio della fine dell'assoggettamento".