1. FRAMAND CONSULTING
Insurance Broker & Consultancy Services
Estratti di alcune sentenze relative a
responsabilita’ professionale
responsabilita’
di dottori commercialisti
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2. norm.
Consiglio St. Atti norm. 19 febbraio 2009 n. 409
All'interno dello schema di decreto del ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
recante «Regolamento del tirocinio
professionale per l'ammissione all'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista e di esperto
contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
d.lg. 28 giugno 2005 n. 139», è necessario
eliminare o ricondurre entro lo schema della
procedura sanzionatoria la previsione, del
tutto atipica e discrezionale, di una forma di
censura «non sanzione» irrogabile al di fuori
di un vero procedimento disciplinare,
trattandosi della intestazione al Consiglio
dell'Ordine di un potere discrezionale
eccessivamente ampio e non coerente con i
principi della responsabilità disciplinare.
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3. Cassazione civile sez. III: 30 gennaio 2009 n. 2460
Qualora il curatore fallimentare, che abbia
qualifica di dottore commercialista, sia
dichiarato responsabile, ai sensi del
combinato disposto degli art. 38, comma 1,
legge fall. ed art. 2043 c.c., del danno
ingiustamente cagionato alla procedura
concorsuale nell'espletamento della sua
attività di ausiliario di giustizia, l'assicuratore
della responsabilità civile per la sua attività
professionale deve tenerlo indenne (salvo
che il rischio sia espressamente escluso dal
contratto), atteso che quella di curatore
fallimentare rientra tra le possibili attività
professionali specificamente previste per i
commercialisti dalla legge, in quanto il
professionista intellettuale non esaurisce
necessariamente la propria attività
professionale nell'ambito tratteggiato dalle
disposizioni codicistiche (art. 2227 - 2230
c.c.) relative al contratto di prestazione
d'opera intellettuale, ma continua a restare
un professionista privato anche quando,
nell'ambito di tale attività, espleta un incarico
giudiziario (curatore fallimentare, notaio
delegato allo scioglimento delle divisioni,
consulente tecnico d'ufficio), in relazione al
quale svolge pubblici poteri.
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4. Tribunale Roma sez. XIII 06 giugno 2007
In casi di contestato inadempimento da parte di
società-cliente ad un commercialista,
occorre la sola prova dell’esistenza del
contratto, mentre al presunto danneggiante
incombe l’onere di provare l’inadempimento.
Quest’ultimo si concreta in maggiori oneri di
cui il contribuente è tenuto verso l’erario,
precisamente: sanzioni ed interessi, per
evasione o ritardo nell’adempimento
dell’obbligazione tributaria; oppure maggiori
imposte, conseguenti all’avere dichiarato
all’erario costi inferiori a quelli effettivamente
sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli
effettivamente realizzati. Qualora con
l’adesione alla definizione di cui all’art. 15 l.
289/02, al contribuente è stato consentito il
pagamento di un’imposta inferiore a quella
che avrebbe pagato se avesse regolarmente
e correttamente presentato la propria
dichiarazione, alcuna responsabilità per
inadempimento incombe sul professionista.
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5. Tribunale Venezia, 23 aprile 2007
Il soggetto avvalsosi di commercialista che
risultato inadempiente ha determinato una
complessa e annosa vicenda tributaria,
aggiunta a condotta della p.a. non conforme
ai dettami di buon andamento e imparzialità,
ha diritto ad essere risarcito. Il soggetto
leso, preso atto della condotta dolosa del
professionista, rivoltosi ai competenti uffici
della p.a. per chiarimenti, è stato
destinatario di cartelle e contestazioni, di
fatto di uno stillicidio non rispondente
all’attivo comportamento dei debitore
“insolvente”. Dalla fattispecie in esame non
emerge un comportamento della p.a.
conforme ai principi di sana e buona
amministrazione.
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6. Tribunale Roma, sez. XIII, 20 marzo 2007 , n. 5628
In tema di responsabilità professionale, la domanda formulata dal cliente
diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza
del comportamento negligente del commercialista che investito di
mandato professionale abbia fatto decorrere inutilmente il termine di
impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria,
deve essere rigettata, non avendo la parte fornito prova che
l'impugnazione tempestivamente proposta sarebbe stata giudicata
fondata. Le obbligazioni inerenti all'esercizio professionale, infatti, si
inquadrano nelle obbligazioni di mezzi e non di risultato ed il loro
inadempimento non realizza di per sé il danno, il quale va comunque
provato da parte attrice. Ne consegue come l'accoglimento della
domanda di risarcimento del danno presuppone che, sulla base
degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, si possa
pervenire al convincimento - quand'anche basato su di un giudizio
probabilistico - che in assenza del comportamento omissivo
imputabile al professionista, il risultato sarebbe stato conseguito
(nella specie, che il gravame tempestivamente proposto, sarebbe
stato giudicato fondato).
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7. Tribunale Bari, sez. II, 20 marzo 2007 , n. 760
In tema di responsabilità professionale, la domanda formulata dal cliente
diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza
del comportamento negligente del commercialista che investito di
mandato professionale abbia fatto decorrere inutilmente il termine di
impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria,
deve essere rigettata, non avendo la parte fornito prova che
l'impugnazione tempestivamente proposta sarebbe stata giudicata
fondata. Le obbligazioni inerenti all'esercizio professionale, infatti, si
inquadrano nelle obbligazioni di mezzi e non di risultato ed il loro
inadempimento non realizza di per sé il danno, il quale va comunque
provato da parte attrice. Ne consegue come l'accoglimento della
domanda di risarcimento del danno presuppone che, sulla base
degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, si possa
pervenire al convincimento - quand'anche basato su di un giudizio
probabilistico - che in assenza del comportamento omissivo
imputabile al professionista, il risultato sarebbe stato conseguito.
(nella specie, che il gravame tempestivamente proposto, sarebbe
stato giudicato fondato).
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8. T.A.R. Sicilia, sez. I, 15 novembre 2006, n. 3020
Comporta la decadenza dalla carica di giudice
tributario l'incompatibilità che si evince
dall'espletamento dell'attività di
commercialista con la tenuta di numerose
scritture contabili, costituendo, quest'ultimo
valido indicatore dell'attività di consulenza
tributaria, priva del carattere della
sporadicità e della occasionalità.
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9. Cassazione civile , sez. III, 14 luglio 2006 , n. 16127
Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo
professionale il superamento dell'esame di
stato abilitativo, e la partecipazione a tale
esame richiede a sua volta il possesso di un
valido diploma di laurea (per i dottori
commercialisti, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 27
ottobre 1953 n. 1067), è
conseguenzialmente logico ritenere che col
venir meno del titolo di studio (nella specie,
per il sopravvenuto annullamento di alcuni
esami di profitto e dell'esame finale di laurea
del ricorrente dottore commercialista) viene
necessariamente a caducarsi il titolo
abilitativo e, con esso, la validità
dell'iscrizione (con la conseguente legittimità
della cancellazione da parte del competente
Consiglio dell'ordine professionale), e ciò
indipendentemente dal fatto che un'altra
disposizione del medesimo testo normativo
di riferimento - l'art. 34 - non includa
espressamente tale ipotesi tra quelle per le
quali è prevista la cancellazione dell'albo.
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10. Cassazione civile , sez. III, 15 luglio 2005 , n. 15030
Qualora il curatore fallimentare, commercialista,
sia responsabile, ai sensi del combinato
disposto degli art. 38, comma 1, l. fall. ed
art. 2043 c.c., del risarcimento di un danno
ingiusto cagionato nell'espletamento della
sua attività di ausiliare di giustizia,
l'assicuratore della responsabilità civile per
la sua attività professionale deve tenerlo
indenne (salvo che il rischio sia
espressamente escluso dal contratto),
atteso che l'attività di curatore fallimentare
rientra tra le possibili attività professionali
specificamente previste per i commercialisti
dalla legge, in quanto il professionista
intellettuale non esaurisce la sua attività
professionale nell'ambito tratteggiato dalle
disposizioni codicistiche (art 2227 - 2230
c.c.) relative al contratto di prestazione
d'opera intellettuale, ma continua a restare
un professionista privato anche quando
nell'ambito di tale attività espleta un incarico
giudiziario (curatore fallimentare, notaio
delegato allo scioglimento delle divisioni,
consulente tecnico d'ufficio), in relazione al
quale svolge pubblici poteri.
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11. Cassazione civile , sez. II, 13 dicembre 2001 , n. 15759
In tema di responsabilità professionale (nella
specie, di un dottore commercialista), la
negligenza del professionista che abbia
causato al cliente la perdita della chance di
intraprendere o di proseguire una lite in
sede giudiziaria determina un danno per il
quale non può, di regola, porsi alcun
problema di accertamento sotto il profilo
dell'an - una volta accertato l'inadempimento
contrattuale sotto il profilo della ragionevole
probabilità che la situazione lamentata
avrebbe subito, per il cliente, una diversa e
più favorevole evoluzione con l'uso
dell'ordinaria diligenza professionale - ma
solo, eventualmente, sotto quello del
quantum, dovendo tale danno liquidarsi in
ragione di un criterio prognostico basato
sulle concrete e ragionevoli possibilità di
risultati utili, ed assumendo, come
parametro di valutazione, il vantaggio
economico complessivamente realizzabile
dal danneggiato diminuito di un coefficiente
di riduzione proporzionato al grado di
possibilità di conseguirlo (deducibile,
quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi
costitutivi della situazione giuridica dedotta),
ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art.
1226 c.c.
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12. Tribunale Torino, 16 giugno 1998
La liquidazione del compenso al liquidatore
giudiziale dei beni ceduti nel concordato
preventivo con cessione di beni spetta al
tribunale, il quale provvede con decreto in
camera di consiglio ex art. 737 ss. c.p.c. La
quantificazione del compenso è fatta in
conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del
d.P.R 10 ottobre 1994 n. 645, relativo alla
disciplina degli onorari, delle indennità e dei
criteri per il rimborso delle spese per le
prestazioni professionali dei dottori
commercialisti, e legittima una diversità di
trattamento tra il curatore del fallimento ed il
liquidatore giudiziale, in quanto i compiti e le
responsabilità di quest'ultimo differiscono
sostanzialmente da quelle del primo.
Framand Consulting di Francesco Mandelli 12
13. Cassazione civile , sez. III, 05 giugno 1996 , n. 5264
L'affermazione della responsabilità professionale per condotta
omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal
cliente presuppongono l'accertamento del sicuro fondamento
dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e,
dunque, la certezza morale che gli effetti di quella sua diversa
attività ove svolta sarebbero stati, con ragionevole probabilità,
vantaggiosi per il cliente. (Nella specie, un dottore commercialista
lascia inutilmente decorrere il termine per l'opposizione avverso
l'ordinanza del 1983 che irroga la sanzione pecuniaria, per
mancata emissione di bolle di accompagnamento, nei confronti
del suo cliente. Il giudice del merito condanna il professionista al
risarcimento del danno nei confronti del cliente, ritenendo che il
primo, se avesse proposto opposizione, non solo avrebbe potuto
ottenere l'applicazione della continuazione fiscale, ma,
procrastinando il procedimento nei vari gradi, avrebbe potuto
avvalersi del condono intervenuto nel 1991. La S.C., sulla base
dell'enunciato principio di diritto, cassa l'impugnata sentenza,
affermando che costituisce un giudizio ragionevolmente
prognostico il prevedere che il cliente avrebbe potuto godere della
continuazione, ma non che il professionista avrebbe potuto
presagire, ben otto anni prima, l'avvento di una legislazione
premiale in quello specifico settore tributario; ritenendo, quindi,
corretta la liquidazione del danno in relazione alla differenza tra la
somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in
applicazione della continuazione fiscale, ma non in relazione alla
differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata
pagata in virtù del condono).
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14. Tribunale Piacenza, 12 agosto 1994
Ai soci di una società di persone, ancorché non
siano soci amministratori, è riconosciuto un
diritto d'informazione ben più ampio di quello
assicurato all'interno della società di capitali,
stante il carattere illimitato
della responsabilità assunto dai primi. Tale
diritto, che si concreta nella consultazione
dei documenti relativi all'amministrazione, va
configurato come diritto potestativo, che si
realizza esclusivamente attraverso le
modalità del suo esercizio, sicché si
determina un irreparabile pregiudizio del
socio, per il semplice fatto che venga
impedito o limitato il suo diritto alla
consultazione dei predetti documenti, ben
potendo il giudice istruttore, ai sensi dell'art.
669 duodecies c.p.c. riconoscere al socio il
diritto di farsi assistere da
un commercialista di propria fiducia.
Framand Consulting di Francesco Mandelli 14
15. Cassazione penale , sez. V, 15 dicembre 1993
In tema di bancarotta fraudolenta documentale
l'imprenditore e - nel caso di bancarotta c.d.
impropria - gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno
esenti da responsabilità per il fatto che la
contabilità sia stata affidata ad un soggetto
fornito di specifiche cognizioni tecniche (
commercialista ), dovendosi logicamente
presumere che la contabilità stessa sia stata
redatta secondo le indicazioni date dai
predetti soggetti, che restano, perciò,
sempre responsabili della tenuta di una
regolare e veritiera contabilità.
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16. Tribunale Udine, 22 novembre 1983
Non può essere omologato l'atto costitutivo di
una società a responsabilità limitata avente
ad oggetto l'esercizio di attività professionali
riservate dalla legge ai dottori
commercialisti, ai ragionieri e ai periti
commerciali abilitati.
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17. FRAMAND CONSULTING
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