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                                   CAUSA E FORMA




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CAUSA DEL CONTRATTO




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NOZIONE DI CAUSA

    TEORIA TRADIZIONALE                          NOZIONE RECENTE
 Funzione economico – sociale              Funzione economico – individuale
          Causa in astratto                        Causa in concreto
Critica: appiattimento della causa           Ragione concreta, sintesi degli
sul tipo legale, improbabile inoltre       interessi reali perseguiti dalle parti
 che i contratti tipici abbiano per
  definizione una causa illecita




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CAUSA ILLECITA                       CONTRATTO IN
                                         FRODE ALLA
                                           LEGGE
         Art. 1343 c.c.
                                           Art. 1344 c.c.
     Contraria all’ordine
     pubblico e al buon                Contratto utilizzato per
          costume                     eludere l’applicazione di
                                         norme imperative
  Rende nullo il negozio
       giuridico                          Contratto nullo


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MOTIVI

 • Scopo pratico, individuale che induce la
   parte a concludere il contratto
 • Principio dell’irrilevanza dei motivi
 • Tuttavia esistono ipotesi tassative di
   rilevanza dei motivi



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RILEVANZA DEI MOTIVI

            Art. 1345                   PRESUPPOSIZIONE
   Il contratto è illecito       Situazione di fatto comune alle parti
  quando le parti si sono            sulla base della quale è stato
       determinate a             edificato il regolamento contrattuale
        concluderlo
                                 La sua originaria mancanza o il suo
  esclusivamente per un
                                      venir meno precludono la
  motivo illecito comune
                                    realizzazione del programma
       ad entrambe
                                              negoziale




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La presupposizione, non attenendo all'oggetto, né
 alla causa , né ai motivi del contratto, consiste in
una circostanza ad esso "esterna", che pur se non
    specificamente dedotta come condizione ne
 costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di
   efficacia, assumendo per entrambe le parti, o
        anche per una sola di esse - ma con
     riconoscimento da parte dell'altra - valore
 determinante ai fini del mantenimento del vincolo
  contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima
               l'esercizio del recesso.
              Cassazione civile, sez. III,
              25 maggio 2007 n. 12235
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CONTRATTI MISTI
•  Contratti riconducibili a più schemi negoziali
   tipici
• Problema: capire quale disciplina applicare
1. Principio dell’assorbimento: si applica la
   disciplina del tipo negoziale prevalente
2. Principio della combinazione: si applica la
   disciplina di ogni tipo contrattuale presente nel
   contratto misto


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COLLEGAMENTO NEGOZIALE
•  Nozione: due o più contratti autonomi sono
   collegati teleologicamente in vista del
   perseguimento di un risultato unitario
• Conseguenze di tale nesso di interdipendenza
1. In sede interpretativa: necessario procedere
   ad una lettura combinata dei singoli contratti
   per cogliere il significato dell’operazione
   economica complessiva
2. Invalidità o inefficacia del singolo contratto
   colpisce anche il contratto immune da vizi se
   pregiudica la funzionalità complessiva
   dell’operazione economica
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FORMA DEL CONTRATTO




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FORMA

  Nozione: tecnica di comunicazione sociale
        con la quale le parti contraenti
          manifestano la loro volontà



               Il consenso contrattuale deve
                    essere esteriorizzato
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TIPOLOGIE DI FORMA


                        LEGALE                     VOLONTARIA
              Imposta dalla legge               Trova la propria fonte
                                                   nell’autonomia
                                                     negoziale


      Ad substantiam                          Ad probationem
Elemento essenziale del             Richiesta solo a fini probatori
       contratto



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FORMALISMO LEGALE




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FORMA AD SUBSTANTIAM

               Requisito essenziale del contratto ex
                        art. 1325 n. 4 c.c.




    Principio generale:                 Forma ad substantiam
                                        come eccezione a tale
    Libertà delle forme                       principio


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RATIO DELLA FORMA AD
                        SUBSTANTIAM

             Richiamare l’attenzione delle parti contraenti
                      sull’importanza dell’atto.

                        L’importanza può derivare da:



      Peso economico             Tutela della    Natura di atto e
         dell’atto               parte debole    gravità delle sue
                                                  conseguenze


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FORMA AD PROBATIONEM
                 Forma prescritta affinché sussista un
                       documento probatorio




                  L’esistenza del contratto può essere
                  provata solo mediante un atto scritto
                      e non per presunzioni e testi


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CONSEGUENZE DEL
                        MANCATO RISPETTO
                        DELLE PRESCRIZIONI
                             FORMALI




  Colui che non ha adottato la forma richiesta ad probationem
    è tenuto, per dimostrare la conclusione del contratto, a
   deferire alla controparte giuramento decisorio (rischio di
   giuramento falso) o a provocare la confessione mediante
      interrogatorio formale (scarsa probabilità di riuscita)

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FORMALISMO VOLONTARIO




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FORMALISMO CONVENZIONALE


  • Tematica attuale ma scarsamente considerata
  in sede codicistica
  • Unico referente normativo, art. 1352 c.c.:
       Se le parti hanno convenuto per iscritto di
      adottare una determinata forma per la futura
     conclusione di un contratto, si presume che la
     forma sia stata voluta per la validità di questo


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Il patto con cui le parti impongono un
                 vincolo di forma ad un futuro contratto
                      deve rivestire la forma scritta




                         Funzione del patto
        Le parti tramite esso disciplinano il modo di
            estrinsecazione della loro volontà


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DOCUMENTO INFORMATICO




                                       Documento           Documento
                                       sottoscritto        sottoscritto    Atto pubblico
                        Documento       con firma           con firma         in forma
                        sottoscritto   elettronica           digitale       informatica
 Documento               con firma      avanzata           autenticata
   privo di             elettronica
sottoscrizione
                                                  soddisfano il requisito della
                                                  forma scritta a fini negoziali



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EFFETTI DEL CONTRATTO




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Art. 1372 comma I c.c.
            Il contratto ha forza di legge tra le parti.
  Non può essere sciolto che per mutuo consenso o
          per cause ammesse dalla legge.




        IRREVOCABILITÀ DEL VINCOLO NEGOZIALE




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PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
                         Art. 1376 c.c.
       • Immediata efficacia traslativa del consenso
               legittimamente manifestato
    • Sufficienza del consenso per produrre l’effetto
    reale (trasferimento della proprietà di una cosa,
    costituzione o trasferimento di un diritto reale o
              trasferimento di un altro diritto)



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PROBLEMI LEGATI ALL’ART.1376 C.C.
      Cosa accade nell’ipotesi di trasferimento nei
   confronti di un terzo di un bene già reso oggetto di
                       alienazione?




         Temperamento al principio dell’immediata
             efficacia traslativa del consenso


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CRITERI PER RISOLVERE CONFLITTO
               TRA PIÙ AVENTI DIRITTO




   BENI IMMOBILI            DIRITTI          BENI MOBILI
     O MOBILI            PERSONALI DI
                                             Prevale chi ha
    REGISTRATI            GODIMENTO
                                             conseguito per
    Prevale chi ha        Prevale chi ha        primo il
     trascritto per       conseguito per      possesso in
   primo l’acquisto     primo il godimento    buona fede




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RECESSO

• Diritto potestativo il cui esercizio determina lo
  scioglimento del vincolo contrattuale
• Art. 1373 c.c.: il recesso può essere esercitato
  fino al momento in cui il contratto non abbia
  avuto un principio di esecuzione
• Eccezione: nei contratti di durata, il recesso può
  essere esercitato anche dopo l’inizio
  dell’esecuzione ma non pregiudica le prestazioni
  già eseguite

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CONTRATTO & TERZI




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Art. 1372 comma II c.c.
 Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
              nei casi previsti dalla legge



           RELATIVITÀ DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI




   Promessa del fatto del terzo: il terzo non è obbligato ad
   adempiere, obbligo di indennizzo in capo al promittente
                 in caso di rifiuto del terzo

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CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
         Contratto con cui le parti si accordano affinché gli effetti del
           contratto si producano nella sfera giuridica di un terzo
                                   (art. 1411)
       Requisito: interesse dello stipulante all’attribuzione del diritto al
                                      terzo

    • Rapporto di provvista                      • Il terzo acquista il diritto per
                                                effetto della stipulazione in suo
  Rapporto tra promittente e
                                                              favore.
         stipulante
                                                 • Nel caso di rifiuto del terzo o
       • Rapporto di valuta
                                                  revoca della stipulazione, gli
 •Rapporto tra promittente e                   effetti si producono a favore dello
            terzo                                            stipulante

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CESSIONE DEL CONTRATTO

Contratto
                      Ceduto:
trilaterale                                            Cedente:
              contraente originario
con cui               deve dare                        Contraente
                il proprio consenso                     originario
una parte alla cessione del contratto
trasferisce
ad un terzo
la sua posizione                    Cessionario:
                                  terzo che subentra
contrattuale                        nella posizione
                                         del cedente

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RAPPORTI TRA LE PARTI

                             Ceduto-Cedente
           Cedente liberato dalle sue obbligazioni non appena la
             cessione diviene efficace nei confronti del ceduto
       Ceduto però può decidere di non liberare il cedente nel caso
               di inadempimento da parte del cessionario

          Cedente-Cessionario                  Ceduto-Cessionario
  Cedente deve garantire la validità          Ceduto può opporre al
           del contratto                        cessionario solo le
                                              eccezioni derivanti dal
 Se garantisce anche l’adempimento
                                               contratto che è stato
    del contratto, risponde come
                                                      ceduto
             fideiussore


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SUBCONTRATTO


            Contratto avente per oggetto il
       trasferimento di una situazione giuridica
       collegata ad un rapporto che scaturisce
              da un precedente contratto




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RAPPRESENTANZA




pedrazzi@jus.unibs.it   v0.7/45    34
RAPPRESENTANZA
        DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI
            Istituto per mezzo del quale è possibile farsi
           sostituire nel compimento di attività negoziali.
                            Si distingue in

                                             VOLONTARIA
            LEGALE
                                               se i poteri del
      se i poteri del                      rappresentante sono
   rappresentante sono                      conferiti dalla parte
    conferiti dalla legge                     rappresentata

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RAPPRESENTANZA

          DIRETTA                     INDIRETTA
  Rappresentante               Rappresentante agisce
agisce in nome e per               per conto del
      conto del                 rappresentato ma in
   rappresentato                   nome proprio
 Spendita del nome                 Es: mandato senza
                                    rappresentanza


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CAPACITÀ

RAPPRESENTATO                        RAPPRESENTANTE




   Capacità d’agire                  Capacità di intendere
                                          e volere


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VIZI DELLA VOLONTÀ E STATI
      SOGGETTIVI RILEVANTI
 Si ha riguardo alla persona del rappresentante poiché è
 colui che pone in essere materialmente l’atto negoziale




        Caso particolare: se il contenuto del contratto è
        predeterminato, si ha riguardo alla persona del
                        rappresentato

pedrazzi@jus.unibs.it          v0.7/45                      38
PROCURA
• Negozio giuridico unilaterale recettizio con cui
  una parte conferisce il potere ad un’altra di
  rappresentarla
• Forma per relationem: deve rivestire la stessa
  forma prescritta per gli atti che il rappresentante
  dovrà compiere
• Le modificazioni e la revoca della procura
  devono essere rese note ai terzi pena la loro
  inopponibilità, a meno di dimostrare che i terzi
  erano comunque a conoscenza al momento
  della conclusione del contratto
pedrazzi@jus.unibs.it     v0.7/45                   39
CONFLITTO D’INTERESSI

• Il contratto concluso in conflitto di
  interessi con il rappresentato può essere
  annullato ad istanza del rappresentato se
  il conflitto era riconoscibile dal terzo
• L’annullamento del contratto non
  presuppone l’effettivo pregiudizio a carico
  del rappresentato


pedrazzi@jus.unibs.it   v0.7/45             40
CONTRATTO CON SE STESSO

•  Il contratto concluso dal rappresentante
   con se stesso o come rappresentante di
   terzi è annullabile su istanza del
   rappresentato
• Eccezioni
1. Previa autorizzazione del rappresentato
2. Contenuto predeterminato del contratto

pedrazzi@jus.unibs.it   v0.7/45               41
CARENZA O ECCESSO
                   DI POTERE
• Contratto concluso dal falsus procurator:
  soggetto che agisce pur in mancanza di
  potere rappresentativo o eccedendo i limiti dei
  poteri a lui conferiti è inefficace
• Affinché gli effetti si producano in capo allo
  pseudo-rappresentato è necessaria una
                      Ratifica
 Negozio unilaterale e recettizio con effetto
  retroattivo con cui lo pseudo-rappresentato fa
  propri gli effetti dell’atto

pedrazzi@jus.unibs.it   v0.7/45                     42
CONTRATTO PER PERSONA
         DA NOMINARE artt. 1401 ss.
• Contratto alla cui conclusione una parte si
  riserva la facoltà di nominare in seguito la
  persona che acquisterà i diritti e assumerà gli
  obblighi nascenti dal contratto
• Diritti e obblighi vengono acquistati dal nominato
  sin dal momento della stipula purché nei tre
  giorni successivi alla conclusione del contratto
  intervengano la dichiarazione di nomina e
  l’accettazione del nominato (salvo previa
  procura)

         Da non confondersi con contratto a favore di terzo art. 1411 c.c.
pedrazzi@jus.unibs.it                 v0.7/45                                43
Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105
 In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la
    clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad
    acquistare per sé o per persona da nominare comporta
    la configurabilità o di una cessione del contratto , ai
    sensi dell'art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso
    alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., o di un contratto
    per persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., e ciò
    sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento
    al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore
    del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., mediante la facoltà
    di designazione concessa all'uopo al promissario fino
    alla stipulazione del definitivo.


pedrazzi@jus.unibs.it        v0.7/45                         44
Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105
Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al
  regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie
  contrattuale preliminare o definitiva va, tuttavia,
  riferita necessariamente al contenuto effettivo della
  volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve
  ricercare in concreto, anche in correlazione alla
  funzione invalsa nella pratica quotidiana degli affari
  di impiegare il contratto preliminare per la disciplina
  intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al
  di fuori di una coincidenza, che non sia meramente
  nominale, con gli schemi tipici approntati dal
  legislatore.
pedrazzi@jus.unibs.it      v0.7/45                       45

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  • 1. Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported CAUSA E FORMA pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 1
  • 3. NOZIONE DI CAUSA TEORIA TRADIZIONALE NOZIONE RECENTE Funzione economico – sociale Funzione economico – individuale Causa in astratto Causa in concreto Critica: appiattimento della causa Ragione concreta, sintesi degli sul tipo legale, improbabile inoltre interessi reali perseguiti dalle parti che i contratti tipici abbiano per definizione una causa illecita pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 3
  • 4. CAUSA ILLECITA CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE Art. 1343 c.c. Art. 1344 c.c. Contraria all’ordine pubblico e al buon Contratto utilizzato per costume eludere l’applicazione di norme imperative Rende nullo il negozio giuridico Contratto nullo pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 4
  • 5. MOTIVI • Scopo pratico, individuale che induce la parte a concludere il contratto • Principio dell’irrilevanza dei motivi • Tuttavia esistono ipotesi tassative di rilevanza dei motivi pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 5
  • 6. RILEVANZA DEI MOTIVI Art. 1345 PRESUPPOSIZIONE Il contratto è illecito Situazione di fatto comune alle parti quando le parti si sono sulla base della quale è stato determinate a edificato il regolamento contrattuale concluderlo La sua originaria mancanza o il suo esclusivamente per un venir meno precludono la motivo illecito comune realizzazione del programma ad entrambe negoziale pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 6
  • 7. La presupposizione, non attenendo all'oggetto, né alla causa , né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l'esercizio del recesso. Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2007 n. 12235 pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 7
  • 8. CONTRATTI MISTI • Contratti riconducibili a più schemi negoziali tipici • Problema: capire quale disciplina applicare 1. Principio dell’assorbimento: si applica la disciplina del tipo negoziale prevalente 2. Principio della combinazione: si applica la disciplina di ogni tipo contrattuale presente nel contratto misto pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 8
  • 9. COLLEGAMENTO NEGOZIALE • Nozione: due o più contratti autonomi sono collegati teleologicamente in vista del perseguimento di un risultato unitario • Conseguenze di tale nesso di interdipendenza 1. In sede interpretativa: necessario procedere ad una lettura combinata dei singoli contratti per cogliere il significato dell’operazione economica complessiva 2. Invalidità o inefficacia del singolo contratto colpisce anche il contratto immune da vizi se pregiudica la funzionalità complessiva dell’operazione economica pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 9
  • 11. FORMA Nozione: tecnica di comunicazione sociale con la quale le parti contraenti manifestano la loro volontà Il consenso contrattuale deve essere esteriorizzato pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 11
  • 12. TIPOLOGIE DI FORMA LEGALE VOLONTARIA Imposta dalla legge Trova la propria fonte nell’autonomia negoziale Ad substantiam Ad probationem Elemento essenziale del Richiesta solo a fini probatori contratto pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 12
  • 14. FORMA AD SUBSTANTIAM Requisito essenziale del contratto ex art. 1325 n. 4 c.c. Principio generale: Forma ad substantiam come eccezione a tale Libertà delle forme principio pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 14
  • 15. RATIO DELLA FORMA AD SUBSTANTIAM Richiamare l’attenzione delle parti contraenti sull’importanza dell’atto. L’importanza può derivare da: Peso economico Tutela della Natura di atto e dell’atto parte debole gravità delle sue conseguenze pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 15
  • 16. FORMA AD PROBATIONEM Forma prescritta affinché sussista un documento probatorio L’esistenza del contratto può essere provata solo mediante un atto scritto e non per presunzioni e testi pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 16
  • 17. CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI FORMALI Colui che non ha adottato la forma richiesta ad probationem è tenuto, per dimostrare la conclusione del contratto, a deferire alla controparte giuramento decisorio (rischio di giuramento falso) o a provocare la confessione mediante interrogatorio formale (scarsa probabilità di riuscita) pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 17
  • 19. FORMALISMO CONVENZIONALE • Tematica attuale ma scarsamente considerata in sede codicistica • Unico referente normativo, art. 1352 c.c.: Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 19
  • 20. Il patto con cui le parti impongono un vincolo di forma ad un futuro contratto deve rivestire la forma scritta Funzione del patto Le parti tramite esso disciplinano il modo di estrinsecazione della loro volontà pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 20
  • 21. DOCUMENTO INFORMATICO Documento Documento sottoscritto sottoscritto Atto pubblico Documento con firma con firma in forma sottoscritto elettronica digitale informatica Documento con firma avanzata autenticata privo di elettronica sottoscrizione soddisfano il requisito della forma scritta a fini negoziali pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 21
  • 23. Art. 1372 comma I c.c. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. IRREVOCABILITÀ DEL VINCOLO NEGOZIALE pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 23
  • 24. PRINCIPIO CONSENSUALISTICO Art. 1376 c.c. • Immediata efficacia traslativa del consenso legittimamente manifestato • Sufficienza del consenso per produrre l’effetto reale (trasferimento della proprietà di una cosa, costituzione o trasferimento di un diritto reale o trasferimento di un altro diritto) pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 24
  • 25. PROBLEMI LEGATI ALL’ART.1376 C.C. Cosa accade nell’ipotesi di trasferimento nei confronti di un terzo di un bene già reso oggetto di alienazione? Temperamento al principio dell’immediata efficacia traslativa del consenso pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 25
  • 26. CRITERI PER RISOLVERE CONFLITTO TRA PIÙ AVENTI DIRITTO BENI IMMOBILI DIRITTI BENI MOBILI O MOBILI PERSONALI DI Prevale chi ha REGISTRATI GODIMENTO conseguito per Prevale chi ha Prevale chi ha primo il trascritto per conseguito per possesso in primo l’acquisto primo il godimento buona fede pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 26
  • 27. RECESSO • Diritto potestativo il cui esercizio determina lo scioglimento del vincolo contrattuale • Art. 1373 c.c.: il recesso può essere esercitato fino al momento in cui il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione • Eccezione: nei contratti di durata, il recesso può essere esercitato anche dopo l’inizio dell’esecuzione ma non pregiudica le prestazioni già eseguite pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 27
  • 29. Art. 1372 comma II c.c. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge RELATIVITÀ DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI Promessa del fatto del terzo: il terzo non è obbligato ad adempiere, obbligo di indennizzo in capo al promittente in caso di rifiuto del terzo pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 29
  • 30. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI Contratto con cui le parti si accordano affinché gli effetti del contratto si producano nella sfera giuridica di un terzo (art. 1411) Requisito: interesse dello stipulante all’attribuzione del diritto al terzo • Rapporto di provvista • Il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione in suo Rapporto tra promittente e favore. stipulante • Nel caso di rifiuto del terzo o • Rapporto di valuta revoca della stipulazione, gli •Rapporto tra promittente e effetti si producono a favore dello terzo stipulante pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 30
  • 31. CESSIONE DEL CONTRATTO Contratto Ceduto: trilaterale Cedente: contraente originario con cui deve dare Contraente il proprio consenso originario una parte alla cessione del contratto trasferisce ad un terzo la sua posizione Cessionario: terzo che subentra contrattuale nella posizione del cedente pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 31
  • 32. RAPPORTI TRA LE PARTI Ceduto-Cedente Cedente liberato dalle sue obbligazioni non appena la cessione diviene efficace nei confronti del ceduto Ceduto però può decidere di non liberare il cedente nel caso di inadempimento da parte del cessionario Cedente-Cessionario Ceduto-Cessionario Cedente deve garantire la validità Ceduto può opporre al del contratto cessionario solo le eccezioni derivanti dal Se garantisce anche l’adempimento contratto che è stato del contratto, risponde come ceduto fideiussore pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 32
  • 33. SUBCONTRATTO Contratto avente per oggetto il trasferimento di una situazione giuridica collegata ad un rapporto che scaturisce da un precedente contratto pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 33
  • 35. RAPPRESENTANZA DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI Istituto per mezzo del quale è possibile farsi sostituire nel compimento di attività negoziali. Si distingue in VOLONTARIA LEGALE se i poteri del se i poteri del rappresentante sono rappresentante sono conferiti dalla parte conferiti dalla legge rappresentata pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 35
  • 36. RAPPRESENTANZA DIRETTA INDIRETTA Rappresentante Rappresentante agisce agisce in nome e per per conto del conto del rappresentato ma in rappresentato nome proprio Spendita del nome Es: mandato senza rappresentanza pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 36
  • 37. CAPACITÀ RAPPRESENTATO RAPPRESENTANTE Capacità d’agire Capacità di intendere e volere pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 37
  • 38. VIZI DELLA VOLONTÀ E STATI SOGGETTIVI RILEVANTI Si ha riguardo alla persona del rappresentante poiché è colui che pone in essere materialmente l’atto negoziale Caso particolare: se il contenuto del contratto è predeterminato, si ha riguardo alla persona del rappresentato pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 38
  • 39. PROCURA • Negozio giuridico unilaterale recettizio con cui una parte conferisce il potere ad un’altra di rappresentarla • Forma per relationem: deve rivestire la stessa forma prescritta per gli atti che il rappresentante dovrà compiere • Le modificazioni e la revoca della procura devono essere rese note ai terzi pena la loro inopponibilità, a meno di dimostrare che i terzi erano comunque a conoscenza al momento della conclusione del contratto pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 39
  • 40. CONFLITTO D’INTERESSI • Il contratto concluso in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato ad istanza del rappresentato se il conflitto era riconoscibile dal terzo • L’annullamento del contratto non presuppone l’effettivo pregiudizio a carico del rappresentato pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 40
  • 41. CONTRATTO CON SE STESSO • Il contratto concluso dal rappresentante con se stesso o come rappresentante di terzi è annullabile su istanza del rappresentato • Eccezioni 1. Previa autorizzazione del rappresentato 2. Contenuto predeterminato del contratto pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 41
  • 42. CARENZA O ECCESSO DI POTERE • Contratto concluso dal falsus procurator: soggetto che agisce pur in mancanza di potere rappresentativo o eccedendo i limiti dei poteri a lui conferiti è inefficace • Affinché gli effetti si producano in capo allo pseudo-rappresentato è necessaria una Ratifica  Negozio unilaterale e recettizio con effetto retroattivo con cui lo pseudo-rappresentato fa propri gli effetti dell’atto pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 42
  • 43. CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE artt. 1401 ss. • Contratto alla cui conclusione una parte si riserva la facoltà di nominare in seguito la persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto • Diritti e obblighi vengono acquistati dal nominato sin dal momento della stipula purché nei tre giorni successivi alla conclusione del contratto intervengano la dichiarazione di nomina e l’accettazione del nominato (salvo previa procura) Da non confondersi con contratto a favore di terzo art. 1411 c.c. pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 43
  • 44. Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105 In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto , ai sensi dell'art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 44
  • 45. Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105 Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale preliminare o definitiva va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione invalsa nella pratica quotidiana degli affari di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. pedrazzi@jus.unibs.it v0.7/45 45