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CAUSA E FORMA
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3. NOZIONE DI CAUSA
TEORIA TRADIZIONALE NOZIONE RECENTE
Funzione economico – sociale Funzione economico – individuale
Causa in astratto Causa in concreto
Critica: appiattimento della causa Ragione concreta, sintesi degli
sul tipo legale, improbabile inoltre interessi reali perseguiti dalle parti
che i contratti tipici abbiano per
definizione una causa illecita
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4. CAUSA ILLECITA CONTRATTO IN
FRODE ALLA
LEGGE
Art. 1343 c.c.
Art. 1344 c.c.
Contraria all’ordine
pubblico e al buon Contratto utilizzato per
costume eludere l’applicazione di
norme imperative
Rende nullo il negozio
giuridico Contratto nullo
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5. MOTIVI
• Scopo pratico, individuale che induce la
parte a concludere il contratto
• Principio dell’irrilevanza dei motivi
• Tuttavia esistono ipotesi tassative di
rilevanza dei motivi
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6. RILEVANZA DEI MOTIVI
Art. 1345 PRESUPPOSIZIONE
Il contratto è illecito Situazione di fatto comune alle parti
quando le parti si sono sulla base della quale è stato
determinate a edificato il regolamento contrattuale
concluderlo
La sua originaria mancanza o il suo
esclusivamente per un
venir meno precludono la
motivo illecito comune
realizzazione del programma
ad entrambe
negoziale
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7. La presupposizione, non attenendo all'oggetto, né
alla causa , né ai motivi del contratto, consiste in
una circostanza ad esso "esterna", che pur se non
specificamente dedotta come condizione ne
costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di
efficacia, assumendo per entrambe le parti, o
anche per una sola di esse - ma con
riconoscimento da parte dell'altra - valore
determinante ai fini del mantenimento del vincolo
contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima
l'esercizio del recesso.
Cassazione civile, sez. III,
25 maggio 2007 n. 12235
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8. CONTRATTI MISTI
• Contratti riconducibili a più schemi negoziali
tipici
• Problema: capire quale disciplina applicare
1. Principio dell’assorbimento: si applica la
disciplina del tipo negoziale prevalente
2. Principio della combinazione: si applica la
disciplina di ogni tipo contrattuale presente nel
contratto misto
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9. COLLEGAMENTO NEGOZIALE
• Nozione: due o più contratti autonomi sono
collegati teleologicamente in vista del
perseguimento di un risultato unitario
• Conseguenze di tale nesso di interdipendenza
1. In sede interpretativa: necessario procedere
ad una lettura combinata dei singoli contratti
per cogliere il significato dell’operazione
economica complessiva
2. Invalidità o inefficacia del singolo contratto
colpisce anche il contratto immune da vizi se
pregiudica la funzionalità complessiva
dell’operazione economica
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11. FORMA
Nozione: tecnica di comunicazione sociale
con la quale le parti contraenti
manifestano la loro volontà
Il consenso contrattuale deve
essere esteriorizzato
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12. TIPOLOGIE DI FORMA
LEGALE VOLONTARIA
Imposta dalla legge Trova la propria fonte
nell’autonomia
negoziale
Ad substantiam Ad probationem
Elemento essenziale del Richiesta solo a fini probatori
contratto
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14. FORMA AD SUBSTANTIAM
Requisito essenziale del contratto ex
art. 1325 n. 4 c.c.
Principio generale: Forma ad substantiam
come eccezione a tale
Libertà delle forme principio
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15. RATIO DELLA FORMA AD
SUBSTANTIAM
Richiamare l’attenzione delle parti contraenti
sull’importanza dell’atto.
L’importanza può derivare da:
Peso economico Tutela della Natura di atto e
dell’atto parte debole gravità delle sue
conseguenze
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16. FORMA AD PROBATIONEM
Forma prescritta affinché sussista un
documento probatorio
L’esistenza del contratto può essere
provata solo mediante un atto scritto
e non per presunzioni e testi
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17. CONSEGUENZE DEL
MANCATO RISPETTO
DELLE PRESCRIZIONI
FORMALI
Colui che non ha adottato la forma richiesta ad probationem
è tenuto, per dimostrare la conclusione del contratto, a
deferire alla controparte giuramento decisorio (rischio di
giuramento falso) o a provocare la confessione mediante
interrogatorio formale (scarsa probabilità di riuscita)
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19. FORMALISMO CONVENZIONALE
• Tematica attuale ma scarsamente considerata
in sede codicistica
• Unico referente normativo, art. 1352 c.c.:
Se le parti hanno convenuto per iscritto di
adottare una determinata forma per la futura
conclusione di un contratto, si presume che la
forma sia stata voluta per la validità di questo
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20. Il patto con cui le parti impongono un
vincolo di forma ad un futuro contratto
deve rivestire la forma scritta
Funzione del patto
Le parti tramite esso disciplinano il modo di
estrinsecazione della loro volontà
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21. DOCUMENTO INFORMATICO
Documento Documento
sottoscritto sottoscritto Atto pubblico
Documento con firma con firma in forma
sottoscritto elettronica digitale informatica
Documento con firma avanzata autenticata
privo di elettronica
sottoscrizione
soddisfano il requisito della
forma scritta a fini negoziali
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23. Art. 1372 comma I c.c.
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o
per cause ammesse dalla legge.
IRREVOCABILITÀ DEL VINCOLO NEGOZIALE
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24. PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
Art. 1376 c.c.
• Immediata efficacia traslativa del consenso
legittimamente manifestato
• Sufficienza del consenso per produrre l’effetto
reale (trasferimento della proprietà di una cosa,
costituzione o trasferimento di un diritto reale o
trasferimento di un altro diritto)
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25. PROBLEMI LEGATI ALL’ART.1376 C.C.
Cosa accade nell’ipotesi di trasferimento nei
confronti di un terzo di un bene già reso oggetto di
alienazione?
Temperamento al principio dell’immediata
efficacia traslativa del consenso
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26. CRITERI PER RISOLVERE CONFLITTO
TRA PIÙ AVENTI DIRITTO
BENI IMMOBILI DIRITTI BENI MOBILI
O MOBILI PERSONALI DI
Prevale chi ha
REGISTRATI GODIMENTO
conseguito per
Prevale chi ha Prevale chi ha primo il
trascritto per conseguito per possesso in
primo l’acquisto primo il godimento buona fede
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27. RECESSO
• Diritto potestativo il cui esercizio determina lo
scioglimento del vincolo contrattuale
• Art. 1373 c.c.: il recesso può essere esercitato
fino al momento in cui il contratto non abbia
avuto un principio di esecuzione
• Eccezione: nei contratti di durata, il recesso può
essere esercitato anche dopo l’inizio
dell’esecuzione ma non pregiudica le prestazioni
già eseguite
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29. Art. 1372 comma II c.c.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
nei casi previsti dalla legge
RELATIVITÀ DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI
Promessa del fatto del terzo: il terzo non è obbligato ad
adempiere, obbligo di indennizzo in capo al promittente
in caso di rifiuto del terzo
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30. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
Contratto con cui le parti si accordano affinché gli effetti del
contratto si producano nella sfera giuridica di un terzo
(art. 1411)
Requisito: interesse dello stipulante all’attribuzione del diritto al
terzo
• Rapporto di provvista • Il terzo acquista il diritto per
effetto della stipulazione in suo
Rapporto tra promittente e
favore.
stipulante
• Nel caso di rifiuto del terzo o
• Rapporto di valuta
revoca della stipulazione, gli
•Rapporto tra promittente e effetti si producono a favore dello
terzo stipulante
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31. CESSIONE DEL CONTRATTO
Contratto
Ceduto:
trilaterale Cedente:
contraente originario
con cui deve dare Contraente
il proprio consenso originario
una parte alla cessione del contratto
trasferisce
ad un terzo
la sua posizione Cessionario:
terzo che subentra
contrattuale nella posizione
del cedente
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32. RAPPORTI TRA LE PARTI
Ceduto-Cedente
Cedente liberato dalle sue obbligazioni non appena la
cessione diviene efficace nei confronti del ceduto
Ceduto però può decidere di non liberare il cedente nel caso
di inadempimento da parte del cessionario
Cedente-Cessionario Ceduto-Cessionario
Cedente deve garantire la validità Ceduto può opporre al
del contratto cessionario solo le
eccezioni derivanti dal
Se garantisce anche l’adempimento
contratto che è stato
del contratto, risponde come
ceduto
fideiussore
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33. SUBCONTRATTO
Contratto avente per oggetto il
trasferimento di una situazione giuridica
collegata ad un rapporto che scaturisce
da un precedente contratto
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35. RAPPRESENTANZA
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI
Istituto per mezzo del quale è possibile farsi
sostituire nel compimento di attività negoziali.
Si distingue in
VOLONTARIA
LEGALE
se i poteri del
se i poteri del rappresentante sono
rappresentante sono conferiti dalla parte
conferiti dalla legge rappresentata
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36. RAPPRESENTANZA
DIRETTA INDIRETTA
Rappresentante Rappresentante agisce
agisce in nome e per per conto del
conto del rappresentato ma in
rappresentato nome proprio
Spendita del nome Es: mandato senza
rappresentanza
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37. CAPACITÀ
RAPPRESENTATO RAPPRESENTANTE
Capacità d’agire Capacità di intendere
e volere
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38. VIZI DELLA VOLONTÀ E STATI
SOGGETTIVI RILEVANTI
Si ha riguardo alla persona del rappresentante poiché è
colui che pone in essere materialmente l’atto negoziale
Caso particolare: se il contenuto del contratto è
predeterminato, si ha riguardo alla persona del
rappresentato
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39. PROCURA
• Negozio giuridico unilaterale recettizio con cui
una parte conferisce il potere ad un’altra di
rappresentarla
• Forma per relationem: deve rivestire la stessa
forma prescritta per gli atti che il rappresentante
dovrà compiere
• Le modificazioni e la revoca della procura
devono essere rese note ai terzi pena la loro
inopponibilità, a meno di dimostrare che i terzi
erano comunque a conoscenza al momento
della conclusione del contratto
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40. CONFLITTO D’INTERESSI
• Il contratto concluso in conflitto di
interessi con il rappresentato può essere
annullato ad istanza del rappresentato se
il conflitto era riconoscibile dal terzo
• L’annullamento del contratto non
presuppone l’effettivo pregiudizio a carico
del rappresentato
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41. CONTRATTO CON SE STESSO
• Il contratto concluso dal rappresentante
con se stesso o come rappresentante di
terzi è annullabile su istanza del
rappresentato
• Eccezioni
1. Previa autorizzazione del rappresentato
2. Contenuto predeterminato del contratto
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42. CARENZA O ECCESSO
DI POTERE
• Contratto concluso dal falsus procurator:
soggetto che agisce pur in mancanza di
potere rappresentativo o eccedendo i limiti dei
poteri a lui conferiti è inefficace
• Affinché gli effetti si producano in capo allo
pseudo-rappresentato è necessaria una
Ratifica
Negozio unilaterale e recettizio con effetto
retroattivo con cui lo pseudo-rappresentato fa
propri gli effetti dell’atto
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43. CONTRATTO PER PERSONA
DA NOMINARE artt. 1401 ss.
• Contratto alla cui conclusione una parte si
riserva la facoltà di nominare in seguito la
persona che acquisterà i diritti e assumerà gli
obblighi nascenti dal contratto
• Diritti e obblighi vengono acquistati dal nominato
sin dal momento della stipula purché nei tre
giorni successivi alla conclusione del contratto
intervengano la dichiarazione di nomina e
l’accettazione del nominato (salvo previa
procura)
Da non confondersi con contratto a favore di terzo art. 1411 c.c.
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44. Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105
In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la
clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad
acquistare per sé o per persona da nominare comporta
la configurabilità o di una cessione del contratto , ai
sensi dell'art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso
alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., o di un contratto
per persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., e ciò
sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento
al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore
del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., mediante la facoltà
di designazione concessa all'uopo al promissario fino
alla stipulazione del definitivo.
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45. Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105
Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al
regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie
contrattuale preliminare o definitiva va, tuttavia,
riferita necessariamente al contenuto effettivo della
volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve
ricercare in concreto, anche in correlazione alla
funzione invalsa nella pratica quotidiana degli affari
di impiegare il contratto preliminare per la disciplina
intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al
di fuori di una coincidenza, che non sia meramente
nominale, con gli schemi tipici approntati dal
legislatore.
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