L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Bruno francesco tribunale di palermo ufficio istruzione processi penali n (2)
Billeci salvatore ricorso tar 227 1993 sentenza 1466 2003 fanale siino via liberta passaggio mandorlo (1)
1. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II,
ha pronunziato la seguente
N. 1466 R.Sent.
N. 227 R.Gen.
ANNO 1993
SENTENZA
sul ricorso n. 227/1993 R.G., sezione II, proposto da BILLECI Salvatore,
rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Tortorici, presso il cui studio in
Palermo, Viale Scaduto n. 2/d è elettivamente domiciliato;
CONTRO
il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro - tempore non
costituitosi in giudizio;
E NEI CONFRONTI DI
Fanale Antonino e Siino Maria Rita, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare
Montante e Giovanni Bertuglia, presso il cui studio in Palermo, via G. Di
Giovanni n. 14, sono elettivamente domiciliati.
PER L’ANNULLAMENTO
della concessione edilizia n. 25 del 20.10.1992 rilasciata ai sig. ri Fanale
Antonino e Siino Maria Rita con cui viene autorizzata la costruzione di un
edificio a tre piani fuori terra, oltre al piano cantinato, per uso civile abitazione
sull’immobile sito in Isola delleFemmine, via Libertà, angolo Passaggio del
Mandorlo, in catasto f. 1 pp. Nn. 163 e 263.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati con i relativi
allegati;
Vista l’ordinanza n. 253/93 emessa alla camera di consiglio del 9 febbraio
1993 che ha respinto l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia del
provvedimento impugnato;
Viste la memoria prodotta dal ricorrente per l’udienza di discussione;
Designato relatore il referendario Luca MORBELLI;
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Udito alla pubblica udienza del 25 febbraio 2003 l’Avv. F. Calandra in
sostituzione dell’avv. T. Tortorici per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Billeci Salvatore
impugnava il provvedimento in epigrafe indicato con il quale
l’Amministrazione intimata ha assentito la costruzione di un edificio a tre
piano fuori terra per uso civile abitazione insistente sull’immobile ubicato
in Isola delle Femmine, via Libertà ang. Passaggio del Mandorlo al catasto
f.1. pp. Nn.163 e 263.
Il ricorso è affidato a seguente motivo: violazione dell’art. 4 l. n. 10/1977,
per avere il Comune rilasciato la concessione edilizia nonostante il terreno sul
quale dovrà insistere la futura costruzione appartenga indivisamente anche
all’odierno ricorrente, o violazione del diritto demaniale in quanto l’immobile
ricade in parte su regia trazzera appartenente al demanio regionale.
Si costituivano in giudizio i controinteressati depositando documenti e
memoria con la quale chiedevano il rigetto del ricorso siccome infondato con
ogni conseguente statuizione.
Con ordinanza n. 253 del 9.2.1993 è stata respinta l’istanza di
sospensione del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata per l’udienza di discussione il ricorrente
insisteva nel ricorso, producendo altresì sentenza n. 2759/2000 in data 24
maggio 2000 del Tribunale di Palermo con cui gli veniva riconosciuto il diritto
di proprietà su 1/18^ dell’immobile sul quale è stata assentita la realizzazione
dell’intervento edilizio.
All’udienza del 25 febbraio 2003, presente il difensore di parte ricorrente,
il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di irricevibilità de
ricorso per tardività dello stesso. Invero lo stesso è stato notificato
all’amministrazione ed ai controinteressati (il 23 dicembre 1992) nel termine
di 60 giorni dal momento in cui è stata rilasciata al ricorrente copia della
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concessione edilizia (v. copia in atti, recante l’attestazione di conformità in
data 29 ottobre 1992).
Neppure ha pregio l’argomento per cui, controvertendosi in materia di
diritti demaniali su regie trazzere, il ricorso avrebbe dovuto necessariamente
essere notificato a pena di decadenza all’amministrazione regionale. Invero,
anche ammessa la sussistenza di un ipotesi di litisconsorzio necessario con
l’amministrazione regionale, il ricorrente aveva l’onere al quale ha adempiuto
di notificare il ricorso almeno ad un controinteressato fermo restando il potere
del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ove ne ravvisi la
necessità.
La concessione impugnata è illegittima in quanto rilasciata in violazione
del disposto dell’art. 4 l. n. 10/1977 che prevede che la stessa sia richiesta da
chi è proprietario del terreno. Il ricorrente ha dimostrato di essere proprietario
di 1/18° del terreno (sentenza n.2759/2000 del Tribunale di Palermo); lo
stesso ha inoltre dimostrato di avere rappresentato tale sua qualità
all’amministrazione comunale.
Ciononostante l’amministrazione ha rilasciato egualmente la concessione
di cui è causa.
I controinteressati eccepiscono il difetto di giurisdizione, sostenendo che i
diritti dominicali lesi dalla concessione formerebbero oggetto di cognizione
del giudice ordinario.
L’eccezione non può essere condivisa. Invero facendo difetto il consenso
del comproprietario del fondo il rilascio della concessione edilizia si appalesa
illegittimo per violazione del citato art. 4 l. 10/1977. La cognizione di tale
illegittimità rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Invero il
rilascio della concessione in questo caso non si è limitata a ledere il diritto
dominicale del Billeci ma ha altresì leso l’interesse legittimo dello stesso
fondato sul disposto del più volte citato art. 4 l.1071977.
In definitiva, assorbito il resto, deve essere annullato l’impugnato
provvedimento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in
epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato .---------------------------------
Spese compensate.------------------------------------------------------
4. 4
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.----------------------------
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Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2003, con l’intervento dei
signori magistrati:----------------
Calogero Adamo, Presidente,
Filippo Giamportone, consigliere,
Luca Morbelli, referendario, estensore.
Presidente_______________________
Estensore________________________
Segretario________________________
Depositata in Segreteria addì 29.9.03
Il Segretario A. Nalbone
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amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2JFVC
D773V726TZ4F4PYMOZSY4&q=ISOLA%20or%20DELLE%20or%20FEMMINE&tipoFile=DOC
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://isolapulita.blogspot.it