1. MODELLO METODOLOGICO-PROCEDURALE AI SENSI DELL’ART. 46 DELLA L. R.
28 APRILE 2008 N. 10, COME MODIFICATO DALL’ART. 5 DELLA L. R. N. 20/2008
PREMESSA
La Valutazione Ambientale (VAS) deve essere effettuata durante la fase preparatoria di formazione dei Piani
e dei Programmi (PP) che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e
comunque anteriormente alla loro approvazione, così da garantire che essa ne diventi parte integrante e
costituisca valore aggiunto all’intero processo di formazione del PP. Affinché tale obiettivo possa essere
raggiunto è opportuno che le procedure di VAS siano avviate precedentemente all’adozione del PP ovvero
siano integrate nel processo di predisposizione del progetto preliminare di PP.
La VAS deve essere effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal
D.Lgs n. 4/2008).
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS (ART. 6 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.)
Nelle more dell’emanazione della legge regionale di recepimento ed attuazione della disciplina statale di cui
al D.Lgs n. 152/2006 e s.m., dal combinato disposto delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del ridetto
D. Lgs e della normativa vigente in materia di SIC e ZPS, si ricavano i seguenti regimi:
A. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs n.
152/2006 e s.m.:
1. Piani e Programmi individuati nell’art. 6, comma 2 lettera a) del citato DLgs n. 152/2006 ove gli stessi
prevedano opere od interventi elencati negli allegati II, III e IV del medesimo DLgs.
2. Piani e Programmi che contengano previsioni che ricadono all’interno di aree SIC e ZPS e come tali
siano assoggettati a valutazione di incidenza
B. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ di cui all’art. 12 del DLgs n. 152/2006 e s.m.:
1. a norma del sopramenzionato articolo 6, comma 3 del DLgs n. 152/2006 e s.m.:
• PP che determinano l’uso di piccole aree a livello locale se ed in quanto ricadenti nei casi di cui al
citato articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e cioè ove aventi ad oggetto opere od interventi elencati
negli allegati II, III e IV del medesimo DLgs oppure che interessino siti designati come SIC o ZPS e
come tali assoggettati a Valutazione di Incidenza;
• modifiche minori dei PP aventi ad oggetto opere od interventi elencati negli allegati II, III e IV del
medesimo D. Lgs oppure che interessino siti designati come SIC o ZPS e come tali assoggettati a
Valutazione di Incidenza;
2. a norma del sopramenzionato articolo 6, comma 3 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m:
• tutti i PP diversi da quelli assoggettati a VAS, e cioè i PP che definiscano il quadro di riferimento per
l’autorizzazione di progetti che possono avere effetti significativi sull’ambiente, nonché le loro
modifiche;
• tutti i PP che contengano previsioni che interessino indirettamente siti designati come SIC o ZPS, e
per i quali debba essere verificata la necessità di assoggettamento a Valutazione di Incidenza;
• tutti i Piani e programmi suscettibili di produrre impatti significativi sull’ambiente, nonché le
varianti sostanziali di seguito specificate :
- aventi ad oggetto opere od interventi di cui agli allegati alla l.r.38/98;
- comportanti un rilevante consumo o impermeabilizzazione di suolo;
2. - contenenti interventi che comportino un peggioramento negli standard di qualità ambientali (aria,
acqua, suolo), in termini sia quantitativi che qualitativi;
- contenenti interventi che aumentino la criticità in aree classificate dai vigenti Piani di Bacino
Pg3-4 o inondabili con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni e/o in presenza di falda.
Con riferimento ai progetti urbanistico operativi (PUO) disciplinati dagli articoli da 50 a 54 della l.r. n.
36/1997 e s.m., ed agli strumenti urbanistici attuativi (SUA) di cui alla l.r. n. 24/1987 e s.m., si evidenzia
che, in base alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, non è da
considerare sottoposto a procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità uno strumento urbanistico
attuativo, ovvero un progetto urbanistico operativo (PUO), che risulti adottato in conformità alle previsioni
del vigente strumento urbanistico generale (o del PUC) nonché dei Piani Territoriali di livello regionale
(PTCP, PTC della Costa, Piani dei Parchi) e provinciale (PTC Provinciale e Piani di Bacino). Ciò in quanto
si reputa che con l’espressione “piani” il legislatore statale abbia inteso riferirsi alle previsioni contenute nei
piani territoriali ed urbanistici che costituiscono la fonte ed il quadro di riferimento programmatico per la
successiva elaborazione e valutazione dei progetti di interventi urbanistico-edilizi (sia assoggettati a VIA, sia
non assoggettati), ma non anche riferirsi agli SUA in quanto detti strumenti, sebbene denominati “piani
particolareggiati” dalla L. n. 1150/1942 e s.m., sono costituiti, come noto, da “progetti planivolumetrici”
aventi ad oggetto l’assetto complessivo dell’area, le costruzioni in progetto e quelle esistenti nonché le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria (vedasi l’art. 3 della l.r n. 24/1987), e, quindi, hanno contenuti
progettuali corrispondenti a quelli previsti per i casi di opere assoggettate a procedimento di VIA o di
verifica di screening in base agli elenchi di cui agli allegati alla l.r. n. 38/1998 e s.m..
Effetti di semplificazione
Qualora un PP sia assoggettato a VAS, nel suo ambito possono essere anticipati i contenuti e le valutazioni
propri della verifica di assoggettabilità alla VIA sui progetti (verifica-screening ex l.r. n. 38/98), quando
prevista (art. 10 comma 4).
Allo scopo di evitare la duplicazione delle valutazioni, si ritiene di poter analogamente anticipare nell’ambito
della verifica di assoggettabilità i contenuti e le valutazioni propri della verifica-screening sui progetti,
quando prevista.
Ciò significa che in presenza di positiva pronuncia di VAS o di verifica ex citato articolo 12, i successivi
progetti definitivi aventi ad oggetto i medesimi interventi, a condizione che rispettino le prescrizioni apposte
in detta pronuncia, possono non essere più assoggettati a procedura di verifica-screening di cui alla l.r. n.
38/98.
Integrazione procedurale
Le procedure di cui al D. Lgs. n. 4/2008 (verifica di assoggettabilità, scoping, VAS) devono essere avviate
contestualmente al processo di formazione del PP e portare ad una decisione sulla sostenibilità ambientale
del progetto preliminare di PP. Nella fase di progettazione definitiva può essere assolta la verifica di
ottemperanza alle prescrizioni, nonché definite le modalità di dettaglio del monitoraggio e della eventuale
conseguente revisione del PP stesso. Nel caso il processo di formazione del PP non preveda la duplice fase
preliminare-definitivo (es. piccole aree, varianti, etc.), il processo deve comunque essere avviato
contestualmente e la decisione, nonché l’adeguamento alle eventuali prescrizioni, devono essere compiute
prime dell’approvazione finale del PP e/o variante con progetto connesso (es. sportello unico).
Gli esiti delle procedure di cui al D. Lgs. n. 4/2008 sono ricompresi negli atti di approvazione dei Piani e
Programmi previsti dalle vigenti norme regionali.
Per quanto concerne i Piani e Programmi adottati dopo il 31.7.07 ed entro il 12 febbraio 2008 e per i quali
alla data del 30 aprile 2008 non siano state ancora rese le determinazioni da parte della Regione e/o della
Provincia, a seconda dei casi competenti al riguardo a norma delle vigenti leggi regionali, la verifica di
assoggettabilità di cui al sopracitato articolo 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. è effettuata d’ufficio dalla
Regione sulla base degli elementi desumibili dai contenuti documentali previsti per norma a corredo del PP.
A fronte della carenza di contenuti essenziali per lo svolgimento dell’istruttoria e la formulazione della
valutazione di competenza, l’autorità competente regionale può richiederne l’integrazione al proponente, al
fine di escludere l'assoggettamento al procedimento di VAS.
3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART. 12 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.)
Preliminarmente all’adozione del PP/variante, il proponente deve redigere un Rapporto Preliminare, i cui
contenuti sono esemplificati nell’Allegato 1 al presente documento.
Laddove sulla base di tale Rapporto Preliminare (RP) il proponente ritenga non necessaria la procedura di
VAS, attiva la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 4/2008 trasmettendo il RP in copia
cartacea + copia digitale all’autorità competente regionale, nonché ai soggetti competenti in materia
ambientale ed agli enti territoriali qualora interessati, ed all’autorità procedente quando diversa dal
proponente. Il proponente ha facoltà di indicare eventuali ulteriori soggetti di cui ritenesse opportuna la
consultazione. Il deposito presso i soggetti competenti deve essere idoneamente attestato all’autorità
competente ai fini dell’attivazione del procedimento.
L’autorità competente regionale provvede a comunicare l’attivazione del procedimento e a richiedere
l’espressione del parere di competenza, entro 30 giorni, ai soggetti competenti in materia ambientale, agli
enti territoriali qualora interessati ed all’autorità procedente quando diversa dal proponente. L’autorità
competente regionale può acquisire nell’ambito dell’istruttoria il parere delle strutture interne.
L’autorità competente regionale entro 90 giorni dal ricevimento dello schema di PP e del relativo RP, emette
il provvedimento di verifica, che può disporre l’assoggettamento a VAS del PP ovvero la non necessità,
condizionata dall’osservanza di prescrizioni. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le
motivazioni, è reso pubblico mediante pubblicazione del relativo atto sul sito web della Regione.
L’approvazione del progetto preliminare di PP, ovvero l’approvazione della variante può avvenire solo a
valle della verifica di ottemperanza a tali prescrizioni, svolta in collaborazione fra autorità competente
regionale e autorità procedente.
SCOPING (ART. 13)
Nel caso in cui sia evidente la necessità di assoggettamento a VAS, ovvero in conseguenza di un esito in tal
senso della verifica di assoggettabilità, nel corso del processo di costruzione del progetto preliminare di PP,
ovvero preventivamente all’approvazione della variante, il proponente entra in consultazione, sulla base del
Rapporto Preliminare, con l’autorità competente regionale, l’autorità procedente quando diversa dal
proponente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
Può essere allo scopo convocata da parte dell’autorità competente una Conferenza di valutazione/scoping, a
cui partecipano tutti i soggetti competenti, e che articola le proprie attività nelle sedute che si ritenessero
necessarie, nei previsti 90 giorni di tempo. Tali attività sono volte alla definizione delle informazioni da
fornire nel RA, tenuto conto dei contenuti e del livello di dettaglio del PP, delle alternative che possono
ragionevolmente adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del PP stesso. La
Conferenza è occasione anche per la comunicazione e condivisione delle informazioni ambientali disponibili
presso i vari soggetti, acquisite in attuazione delle varie disposizioni normative ovvero ad approfondimento
di valutazioni effettuate ad altri livelli decisionali, anche allo scopo di evitare la duplicazione delle
valutazioni stesse.
Quanto sopra deve risultare dal verbale della Conferenza di valutazione/scoping conclusiva, con particolare
riferimento a:
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali da consultare, eventualmente anche
categorie di pubblico interessato
- eventuali ulteriori modalità di informazione al pubblico
- modalità di raccordo delle forme di pubblicità con quelle previste dalla normativa di riferimento del PP
- modalità di partecipazione del pubblico e delle associazioni
- informazioni da fornire nel RA, tenuto conto dei contenuti e del livello di dettaglio del PP, fra cui:
4. - gli aspetti ambientali e territoriali chiave
- la scala spazio-temporale pertinente ad analisi, approfondimenti e simulazioni
- gli obiettivi ambientali pertinenti al PP
- le alternative ragionevoli in considerazione degli obiettivi e dell’analisi di contesto
- indicazione delle informazioni ambientali disponibili e primi indirizzi per l’impostazione del
monitoraggio
- valutazioni eventualmente svolte ad altri livelli decisionali che possono incidere sul PP, ed indicazione
degli accorgimenti atti ad evitare duplicazioni, ovvero incongruenze.
Il RA è redatto sulla base di tali indicazioni dal proponente, costituisce parte integrante del PP e ne
accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione. Il RA è accompagnato da una Sintesi non
tecnica dello stesso. Con specifico riferimento alla disciplina urbanistica, il RA deve costituire parte
integrante degli atti di adozione degli strumenti urbanistici, assorbendo il documento oggi definito “Studio di
sostenibilità ambientale”.
Le informazioni che il proponente deve fornire con il RA, che accompagna le proposte di PP sottoposte a
VAS, sono definite in allegato VI al D. Lgs. n. 4/2008. Nell’Allegato 2 al presente documento sono
evidenziati alcuni contenuti chiave.
VAS (ARTT. 13, 14, 15, 16, 17, 18)
La proposta di progetto preliminare di PP, ovvero di variante, il RA e la Sintesi non tecnica sono depositati
in copia cartacea e digitale presso l’autorità competente regionale, l’autorità procedente quando diversa dal
proponente, gli enti locali territoriali interessati e i soggetti competenti in materia ambientale, che esprimono
il parere di competenza. Una copia della documentazione è tenuta, presso l’autorità competente regionale e
gli enti locali territoriali, a disposizione del pubblico che ne volesse prendere visione e formulare le
pertinenti osservazioni. Copia informatica è pubblicata sempre a cura degli stessi enti sul proprio sito web.
Eventualmente si può valutare se opportuno di far avere la sola sintesi non tecnica anche ai Comuni
territorialmente interessati.
Avvenuto il deposito, l’autorità procedente cura la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – il proponente attua le forme di pubblicità che in fase di scoping
si ritenesse opportuno individuare (es. pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale, all’Albo Pretorio,
etc.), anche allo scopo di raccordarsi con le forme di pubblicità previste dalle norme di riferimento per la
redazione dei PP, evitando duplicazioni.
AVVISO
Titolo e contenuto sintetico della proposta di PP
Proponente
Autorità procedente
Autorità competente e riferimenti a cui presentare le proprie osservazioni, nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi
Sedi – e siti web - ove può essere presa visione della documentazione (eventualmente anche della sola
Sintesi non tecnica)
La durata della fase di consultazione è fissata in 60 giorni, durante i quali l’autorità competente regionale
acquisisce i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti locali territoriali interessati e le
osservazioni del pubblico.
Allo scopo di acquisire i pareri e coordinare e integrare la VAS con il processo di PP, l’autorità competente,
in accordo con la procedente, convoca una Conferenza di Valutazione, a cui partecipano i vari soggetti
individuati, che si articola nelle sedute che si ritengono necessarie allo scopo di realizzare le fasi del
processo. Nel caso il procedimento di adozione/approvazione del PP preveda il ricorso alla Conferenza, essa
è convocata dall’autorità procedente, che, sentita l’autorità competente, garantisce la partecipazione di tutti i
soggetti competenti per la VAS (come già indicato nelle definizioni in premessa).
Qualora i soggetti competenti in materia ambientale chiamati ad esprimersi siano comunque chiamati per
legge ad esprimersi nell’ambito dell’iter di adozione/approvazione del PP, per economia procedimentale,
5. efficacia del processo e per evitare duplicazioni e incongruenze è opportuno che gli Enti coinvolti,
soprattutto quelli con funzioni complesse quali le Province, provvedano ad organizzarsi al proprio interno
garantendo il coordinamento e l’integrazione dei pareri di competenza per i vari aspetti sia ambientali, sia di
difesa del suolo, sia pianificatori/urbanistici (vedere definizioni).
Nei successivi 90 giorni l’autorità competente regionale svolge l’attività tecnico-istruttoria, acquisendo i
contributi delle strutture regionali che risultassero necessari, il contributo dell’organo tecnico – consultivo
(CTVIA), valutando la documentazione presentata, le osservazioni e i pareri acquisiti con la fase di
consultazione nell’ambito della Conferenza, e coordinandosi con l’autorità procedente.
A conclusione dell’attività istruttoria l’autorità competente esprime il proprio parere motivato sul progetto
preliminare di PP, ovvero sulla variante, in conseguenza del quale, se necessario, il proponente provvede, in
collaborazione con l’autorità competente e procedente, alla revisione del PP nel corso della progettazione
definitiva quando prevista, ovvero all’adeguamento prima della sua approvazione (es. varianti), (comma 2
art. 15). Il parere motivato fa parte integrante del progetto preliminare adottato. È facoltà del proponente
provvedere all’adeguamento al parere motivato già del progetto preliminare ovvero rinviare alla fase
definitiva.
Nella fase di approvazione del PP, preventivamente all’atto conclusivo, l’autorità competente regionale, di
concerto con l’autorità procedente, verifica che il progetto definitivo di PP, ovvero la variante, sia completo
del programma di monitoraggio con individuazione delle responsabilità, delle risorse necessarie alla sua
attuazione, e delle modalità di adozione delle eventuali misure correttive, e verifica altresì che sia coerente
con quanto contenuto nel parere espresso, attraverso l’esame della Dichiarazione di sintesi, in cui l’autorità
procedente illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PP e come si è tenuto
conto del RA e degli esiti della consultazione, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il PP adottato, alla
luce delle alternative possibili che erano state individuate.
La decisione finale è pubblicata a cura dell’autorità procedente sul BURL e sui siti web della Regione,
dell’Autorità procedente e degli enti locali territoriali interessati, con indicazione della sede dell’Autorità
procedente presso la quale è possibile prendere visione del PP approvato e della documentazione istruttoria
completa.
Fanno parte della decisione finale, e come tale devono essere pubblicate sia sul BURL che sui siti web delle
autorità coinvolte:
a) il PP approvato ed il relativo atto
b) il parere motivato espresso dall’autorità competente
c) la Dichiarazione di sintesi
d) eventuali ulteriori considerazioni sviluppate dall’autorità competente regionale sulla dichiarazione di
sintesi e sui contenuti del PP, in relazione al parere espresso
e) le misure adottate per il monitoraggio, comprensive di quadro economico, responsabilità e modalità di
adozione delle misure correttive, nonché di comunicazione periodica degli esiti e reperibilità dei dati
acquisiti.
SPECIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI NELLE PROCEDURE DI VAS (ART. 5 D.
LGS. N. 152/2006 E S.M.)
Il Proponente (comma 1 lettera r): il soggetto pubblico (Comune, Provincia etc) o privato che elabora il PP o
progetto soggetto alle disposizioni di cui sopra.
Autorità competente (comma 1 lettera p): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA nel caso di progetti.
L’autorità competente per la VAS è individuata presso la Regione nel Dipartimento Ambiente, che può
avvalersi di un gruppo di lavoro interdisciplinare quale strumento operativo.
Analogamente l’autorità competente regionale si può avvalere del CTVIA quale organo consultivo a
supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento della VAS, e delle altre strutture regionali competenti sia in
materia ambientale che in materie connesse all’ambito di pertinenza del PP, di cui acquisisce i pareri qualora
ritenuti necessari.
6. L’attività del gruppo di lavoro è coordinata, tramite il rappresentante della struttura competente a esprimersi
sull’iter del PP, con l’istruttoria condotta per la parte di specifica competenza.
L’autorità competente, dietro istanza del proponente ed in accordo con l’autorità procedente, convoca la
Conferenza dei Servizi di Valutazione, nelle sue varie articolazioni.
Autorità procedente (comma 1 lettera q): si stabilisce di definirne prioritariamente la funzione di
recepimento, adozione o approvazione del PP. Nel seguito quindi, quando si richiama l’autorità procedente ci
si riferisce specificamente alla pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il PP. Nella realtà
spesso autorità procedente e proponente coincidono, quando, nel caso di un PP di iniziativa pubblica,
l’amministrazione che predispone il PP è la stessa che lo recepisce, adotta o approva. Scindendo le due
definizioni è tuttavia possibile indicare con maggior chiarezza la funzione che l’ente svolge nelle varie fasi
del processo (decisionale piuttosto che progettuale, o viceversa).
Soggetti competenti in materia ambientale (comma 1 lettera s): le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei PP o progetti.
Si ritiene opportuno individuare sia gli enti locali territoriali interessati che i soggetti competenti in materia
ambientale (art. 7 comma 7).
Per quanto attiene gli enti locali territoriali sono da coinvolgere:
• Province il cui territorio risulti anche parzialmente interessato (art. 13 comma 6)
• Regioni, Province e Comuni confinanti, nel caso di consultazioni interregionali (per interessamento
indiretto – altrimenti procedure d’intesa fra autorità competenti) (art. 30 comma 2)
• Région PACA/Département Alpes Maritimes nel caso di consultazioni transfrontaliere (competenza
statale) (art. 30 comma 2)
Sulla base delle caratteristiche del PP e dell’opportunità nel caso particolare, possono essere coinvolti quali
enti locali territoriali anche i Comuni limitrofi all’ambito di pertinenza del PP stesso.
Sono soggetti competenti in materia ambientale
• Province – settore Ambiente e Difesa Suolo
• Comuni – settore Ambiente
• ARPA
• ASL
• Soprintendenza Beni Architettonici e Paesistici
• Autorità di bacino interregionali
• Enti Parco
I soggetti sopra individuati devono essere consultati, anche mediante partecipazione alla Conferenza di
Valutazione, qualora anche solo parzialmente interessati per territorio, ovvero in condizione di risentire degli
effetti (impatti) del PP. Il coinvolgimento dei vari soggetti è valutato applicando sempre e comunque un
approccio conservativo.
L’autorità competente, in collaborazione con la procedente, può individuare all’occorrenza ulteriori soggetti
di cui è opportuno acquisire il parere/richiedere la partecipazione in Conferenza .
Consultazione (comma 1 lettera t): l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta,
delle amministrazioni, del pubblico, e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nelle valutazione dei
PP e progetti
Se la partecipazione diretta degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale può
essere garantita attraverso la partecipazione alla Conferenza e l’acquisizione dei pareri formali, è necessario
che sia analogamente garantita la partecipazione del pubblico, non solo attraverso l’acquisizione delle
osservazioni durante la fase pubblica, ma anche tramite l’evidenza documentale (nel rapporto preliminare e
nel rapporto ambientale) del processo partecipativo che deve essere la base su cui costruire lo schema di PP,
e articolare previsioni e scelte.
7. Nel caso della VAS, durante la fase di scoping può essere prevista l’acquisizione del parere anche del
pubblico interessato, individuando specificamente le forme associative pertinenti (associazioni ambientaliste,
rappresentanze sindacali, associazioni di categoria,…)
Conferenza di valutazione: il ricorso ad una o più conferenze dei servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti
della L. n. 241/90, al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche
interessate, è specificamente previsto al comma 2 dell’art. 9. La Conferenza di valutazione, nelle varie sedute
utili per il processo di VAS, è lo strumento con cui è possibile integrare la componente ambientale nei
percorsi di elaborazione, recepimento, adozione e/o approvazione dei PP ai sensi delle normative vigenti,
evitando duplicazioni. Nel caso il ricorso alla Conferenza sia già previsto negli iter specifici, la conferenza di
valutazione deve essere in essa integrata, tramite la partecipazione dei soggetti specificamente indicati dalla
presente circolare. Le scadenze per lo svolgimento dei lavori, con specifico riferimento alle fasi della VAS,
sono quelle individuate dal D. Lgs. n. 4/2008. La Conferenza di valutazione è convocata dall’Autorità
competente, in accordo con l’autorità procedente. Ad essa partecipano l’autorità competente, l’autorità
procedente, il proponente (qualora distinto dall’autorità procedente), i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti locali territoriali, altri ulteriori soggetti che si ritenesse specificamente opportuno
convocare (pubblico interessato, comuni limitrofi, etc.) in quanto titolati ad esprimere un parere.
Nel caso di integrazione con procedure concertative già stabilite, la conferenza può essere convocata
dall’autorità procedente, che, sentita l’autorità competente, garantisce la partecipazione di tutti i soggetti
competenti per la VAS.
8. ALLEGATO 1: CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE
1. descrizione sintetica degli obiettivi del piano e delle linee di sviluppo essenziali che il piano intende
perseguire
2. descrizione del processo partecipativo attivato allo scopo di definire obiettivi e linee di sviluppo, dei suoi
esiti e di come se ne è tenuto conto nella costruzione dello schema di piano
3. caratteristiche del PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
- in quale misura stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione
delle risorse
- in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati
- in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati (piani di bacino, PTCP,
indicazioni dei PTC provinciali, Piani dei parchi, ecc.) e da vincoli derivanti da normative vigenti
(fasce di rispetto infrastrutturali, aree percorse dal fuoco, etc.)
- l’interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali
sovraordinati, ad es. realizzazione di infrastrutture, etc.
- la sua pertinenza al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali
e/o sovraordinati
4. caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei
seguenti elementi:
- valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa:
• della presenza di situazioni di compromissione delle aree in relazione a attività pregresse (aree
inondabili, cave e discariche dismesse, aree da bonificare, aree produttive da dismettere,
insediamenti a rischio di incidente rilevante, etc.)
• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, in relazione alla presenza di aree
protette, SIC, ZPS, emergenze storico architettoniche e/o aree vincolate ai fini paesistici
• del superamento dei livelli di qualità ambientale (con specifico riferimento alla disponibilità di
risorsa idrica, all’efficienza della depurazione, al rispetto dei limiti di qualità dell’aria, alla
qualità acustica) o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo (con specifico riferimento ai
limiti all’impermeabilizzazione del terreno, al rischio di contaminazione del suolo e al
sovrasfruttamento del suolo agricolo e delle falde – vedi aree vulnerabili per i nitrati e cuneo
salino)
- probabilità, durata frequenza e reversibilità degli impatti
- carattere cumulativo degli impatti
- entità ed estensione nello spazio degli impatti, in termini di area geografica, di popolazione e di
elementi sensibili (SIC, ZPS, aree vincolate, etc.) potenzialmente interessati, anche eventualmente
allo scopo di escludere la necessità di una valutazione di incidenza e/o verificare la natura
trasfrontaliera/interregionale degli impatti e la conseguente necessità di coinvolgere soggetti
transfrontalieri/interregionali.
Nel caso di PP di livello comunale, i Comuni certificati utilizzano gli elementi conoscitivi acquisiti e le linee
programmatiche e gli obiettivi definiti con il SGA, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la
redazione del Rapporto preliminare.
9. ALLEGATO 2: CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi
Descrizione dello schema di PP, con indicazione della normativa e dell’iter approvativo di riferimento, con
particolare riferimento ai seguenti elementi:
- in quale misura stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda
l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse
- in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati
- in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati (piani di bacino, PTCP,
indicazioni dei PTC provinciali, Piani dei parchi, ecc.) e da vincoli derivanti da normative vigenti (fasce
di rispetto infrastrutturali, aree percorse dal fuoco, etc.)
- l’interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati,
ad es. realizzazione di infrastrutture, etc.
Descrizione dei principali obiettivi (obiettivi generali) che si pone e delle linee di sviluppo essenziali, e
verifica di coerenza con:
- obiettivi di sostenibilità individuati a livello comunitario, nazionale, regionale, locale
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma;
- obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati
- obiettivi del SGA, nel caso di enti certificati
Descrizione del processo partecipativo attivato allo scopo di definire obiettivi e linee di sviluppo, dei suoi
esiti e di come se ne è tenuto conto nella costruzione del PP
Devono essere esplicitate le modalità di consultazione alla base del processo di ascolto delle esigenze dei
cittadini, anche tramite il coinvolgimento di associazioni di categoria, comitati, forum (ad es. di Agenza 21,
quandi costituiti), etc..
Devono essere indicati:
- gli strumenti (questionari, interviste, incontri collettivi, assemblee pubbliche, audizioni mirate, etc.)
- le date del processo
- gli attori del processo.
Gli esiti devono essere comunicati, attraverso la presentazione, anche in forma aggregata, dei dati e delle
indicazioni raccolti, e degli atti e delle comunicazioni eventualmente formalizzate da parte dei portatori di
interesse.
Di tali dati, indicazioni, comunicazioni deve essere tenuto conto nell’individuazione degli obiettivi specifici
e delle linee di sviluppo del PP.
Devono inoltre essere evidenziate le conseguenze derivanti da tali istanze sul PP (in quali parti cioè il PP
tiene esplicitamente conto delle problematiche/aspirazioni dei cittadini e quali previsioni sono
specificamente inserite per rispondere in modo efficace). Nel caso il raggiungimento di determinati obiettivi
di gradimento delle previsioni da parte del pubblico sia programmato in modo graduale, ne devono essere
indicati i tempi (ad es. attuazione per fasi successive di ridisegni infrastrutturali, ovvero riorganizzazione
progressiva di funzioni quali il servizio di trasporto pubblico, i flussi di traffico, la gestione dei rifiuti, etc.).
Nel caso non se ne tenga conto nella costruzione del PP, deve essere motivato il perché. Se per impossibilità
ne devono essere spiegate le cause; eventualmente possono essere indicati accorgimenti
mitigativi/compensativi che, pur non risolvendo alla radice la criticità evidenziata, ne consentono un
miglioramento parziale (anche progressivo). Se per scelta politica, ad es. per attribuzione di scale di priorità
negli interventi, è opportuno che le motivazioni alla base delle scelte siano rese evidenti.
Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o
del programma
È necessario fornire l’inquadramento territoriale, socio economico e demografico, e definire il quadro di
analisi attraverso l’individuazione di informazioni territoriali di base e la definizione dello stato quali-
quantitativo dei vari comparti/risorse:
- aria e fattori climatici
10. - acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato
- suolo e sottosuolo
- aspetti agro-vegetazionali (con attenzione particolare per i territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228)
- biodiversità (con attenzione particolare alle zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE come ZPS e SIC)
- paesaggio e patrimonio culturale e architettonico
- inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- energia
- rifiuti
L’opzione “zero” deve essere descritta attraverso un’ipotesi di evoluzione dello stato quali-quantitativo delle
risorse alla luce delle dinamiche territoriali, socio-economiche e demografiche, come condizionate dagli
indirizzi pianificatori in essere, in assenza delle previsioni del nuovo PP e delle regie specifiche che esso può
mettere in campo.
La stessa opzione zero può essere utile per evidenziare i comparti maggiormente critici in rapporto a quelli
che sono sia gli adempimenti di norma e di piano di settore e/o sovraordinati, sia gli obiettivi generali come
sopra definiti.
Ne scaturiscono ulteriori obiettivi specifici, strettamente connessi alla realtà locale, da aggiungere a quelli
eventualmente derivati dal processo partecipativo.
Lo stato quali-quantitativo dei comparti/risorse può essere descritto mediante il ricorso ad idonei indicatori.
Definizione di obiettivi specifici e dei relativi target quali-quantitativi
La sintesi degli obiettivi specifici di miglioramento del contesto territoriale, sociale ed ambientale di partenza
deriva quindi:
- dalla constatazione di criticità esistenti nel quadro di analisi iniziale, in rapporto agli obiettivi di
sostenibilità ed ambientali generali
- dalla manifestazione di esigenze/istanze particolari da parte dei portatori di interesse (cittadini,
associazioni, categorie, etc.)
- dall’implementazione del SGA, nel caso di enti certificati.
L’obiettivo può anche coincidere con lo stato quali-quantitativo dei comparti/risorse; in ogni caso, entrambi
possono essere descritti tramite l’uso di indicatori opportunamente individuati. È utile per qualificare
l’obiettivo definire dei target (anche qualitativi), eventualmente scadenzati nel tempo.
Es.: con riferimento al ciclo integrato delle acque, l’analisi del contesto iniziale di un Comune evidenzia una
carenza depurativa, descrivibile come % di AE (abitanti equivalenti) con trattamento depurativo a norma
(indicatore). L’obiettivo può essere individuato nel raggiungimento del trattamento della totalità degli
scarichi (100 % degli abitanti equivalenti ascrivibili al territorio comunale – target), attraverso uno o più
steps di adeguamento progressivo degli impianti di collettamento e depurazione. Una situazione di questo
tipo inevitabilmente condiziona eventuali prospettive di incremento di carico insediativo sia annuale
(residenziale, produttivo) che stagionale (turistico), in quanto l’obiettivo di garantire il trattamento del 100 %
degli scarichi implica o il contenimento del numero complessivo di utenti, o l’adeguamento alla dimensione
di espansione insediativa totale delle infrastrutture depurative.
Il controllo sull’effettiva potenzialità di incremento del carico insediativo è svolta anche tramite l’analisi
degli altri comparti (ad es. disponibilità della risorsa idrica di qualità acquedottistica).
Sintesi delle alternative di PP individuate e descrizione di come è stata effettuata la valutazione e si è giunti
alla scelta dell’assetto finale
Stabiliti gli obiettivi, possono essere varie le strade per raggiungerli, ovvero per raggiungerne
prioritariamente alcuni rispetto ad altri (riferendosi qui ad obiettivi non solo ambientali). L’assetto di PP
conseguentemente cambia, sia in termini di scelte strategiche che di previsioni tipologiche e/o localizzative,
che di modalità di attuazione nel tempo.
Essendo finalità della VAS giungere alla scelta dell’opzione maggiormente sostenibile dal punto di vista
ambientale, gli schemi di PP elaborati nel corso del processo di pianificazione devono essere confrontati e
valutati nella misura in cui realizzano gli obiettivi ambientali sia generali che specifici individuati.
11. Può in tal senso essere utile il ricorso ad uno strumento semplice quale l’analisi SWOT, con la quale
“incrociare” le previsioni dell’alternativa di PP misurandone la “forza” o la “debolezza” nei confronti dei
target ambientali, ovvero l’analisi multicriteri, etc..
La scelta dovrebbe convergere verso l’alternativa che consente le migliori prestazioni sia nel raggiungimento
degli obiettivi specifici ambientali che nell’efficacia complessiva del PP.
Possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione del PP
In relazione all’assetto di PP scelto, devono essere stimate le conseguenze derivanti dalle previsioni sullo
stato quali-quantitativo dei comparti/risorse definito nel quadro di analisi iniziale.
Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.
Nel caso di interessamento diretto e/o comprovato di SIC e/o ZPS deve essere redatta Relazione di incidenza.
La coerenza fra le azioni/previsioni costituenti il PP ed il quadro di analisi iniziale (coerenza interna)
dovrebbe essere leggibile attraverso un contributo positivo al raggiungimento dei vari target posti per il
maggior numero possibile di comparti/risorse interessati. Ciò dovrebbe consentire anche di individuare le
opportune misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi residui sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del PP o di sue parti.
Gli impatti possono essere letti anche in modo sintetico attraverso l’utilizzo degli stessi indicatori descrittivi
individuati nelle fasi precedenti, ovvero di una loro selezione rappresentativa. Normalmente gli stessi
indicatori sono inseriti nel programma di monitoraggio.
Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall’attuazione del piano o programma proposto, definendo, in particolare, la modalità di raccolta
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti;
Devono essere individuate le responsabilità per l’attuazione del monitoraggio, avvalendosi di ARPAL, e
garantita la sussistenza nell’ambito del quadro economico del PP delle risorse necessarie per la sua
realizzazione e gestione.
Devono essere inoltre indicate le modalità con cui si prevede di adottare le misure correttive sul PP che
risultassero necessarie, e delle forme di comunicazione al pubblico sia degli esiti del monitoraggio che delle
misure correttive assunte, attraverso i siti web del proponente/autorità procedente, dell’ARPAL e
dell’autorità competente, che allo scopo deve essere idoneamente aggiornata. Ciò è opportuno anche in
previsione di rendere i dati acquisiti disponibili per successivi PP.
Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti, che contenga in forma sintetica e
comprensibile per lettori anche non specialisti il percorso di formazione del PP, della sua valutazione, e la
previsione di monitoraggio.
12. ALLEGATO 3: INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUTTORIA DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E DEI PIANI TERRITORIALI E LORO
VARIANTI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS.
152/2006 E S.M. (VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI) IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 46 DELLA L.R. 10/2008
A) PUC soggetti a procedimento di VAS (artt. 13 e seguenti)
Lo strumento urbanistico è assoggettato all'obbligo di VAS nei casi in cui costituisca il quadro di riferimento
per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti quali indicati
negli allegati al D.Lgs. 152/2006 e s.m., o contenga previsioni che ricadono all’interno di aree SIC e ZPS e
come tali siano assoggettati a valutazione di incidenza. In tale ipotesi si applicano le regole di seguito
indicate.
Prima della adozione del PUC il Comune è tenuto ad elaborare e trasmettere alla Regione il Rapporto
Preliminare di cui all'art. 12 avente i contenuti di cui all’Allegato 1; al riguardo si precisa che tale rapporto
assorbe e sostituisce lo studio di sostenibilità ambientale di cui all’art. 27, comma 2, lettera d) della l.r. n.
36/97.
Tale rapporto pur essendo prodromico all’adozione del PUC, in quanto anticipatore delle linee guida del
piano urbanistico, deve essere "formalizzato" quantomeno mediante atto della Giunta Comunale.
Il rapporto viene trasmesso al Dipartimento Ambiente regionale cui compete l'avvio e la definizione della
fase di consultazione prevista dall'art. 13 al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel successivo "Rapporto Ambientale". La definizione di tale consultazione, da
effettuarsi entro 90 giorni, si conclude con una comunicazione al Comune in cui vengono riportati i risultati
di tale consultazione (o comunicazione del verbale della seduta conclusiva della consultazione).
Il successivo "Rapporto Ambientale", redatto dal Comune sulla base dell'esito della ridetta consultazione, è
depositato presso gli uffici del Dipartimento Ambiente della Regione e presso gli uffici della Provincia
interessata, costituisce parte integrante degli atti di adozione del PUC e, conseguentemente, viene pubblicato
unitamente al progetto preliminare del PUC, nei modi previsti dall'art. 38 della L.R. 36/1997 cui va aggiunta
la pubblicazione sul sito Web dell'autorità procedente. Entro il termine di cui al citato art. 38 (che assorbe
quello indicato nell'art. 13 comma 3 del D. Lgs 152/2006) possono, conseguentemente, essere presentate
osservazioni anche avverso il Rapporto Ambientale. Nei casi previsti, il Rapporto Ambientale contiene la
Relazione di incidenza.
La Regione si esprime sul Rapporto Ambientale anche alla luce delle osservazioni pervenute nonché tenuto
conto dei pareri al riguardo trasmessi dalle Autorità competenti in materia ambientale nel contesto del parere
sul progetto preliminare di PUC.
Nell'ipotesi in cui l'esito della valutazione richieda integrazioni o modifiche al piano, in sede di adozione del
progetto definitivo dovranno essere forniti gli elementi o inseriti gli adeguamenti volti a consentire alla
Regione, prima della approvazione del progetto definitivo, di esprimere la conclusiva favorevole valutazione
ai fini della VAS.
Tale conclusiva valutazione verrà quindi resa congiuntamente al nulla-osta a variare il PTCP oppure, laddove
non sia necessario tale atto, con separato provvedimento della Giunta Regionale.
In entrambe le fattispecie la decisione finale è pubblicata sul BURL nei termini indicati dall'art. 17 del D.Lgs
152/2006 e s.m..
13. B) PUC soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità (art. 12)
Tale procedimento deve essere effettuato per quegli strumenti urbanistici che non sono soggetti a VAS nei
termini precisati.
Al fine di effettuare la "verifica di assoggettabilità", il progetto preliminare di PUC adottato dal Comune ai
sensi dell'art. 38 della l.r. n. 36/1997 deve contenere il "rapporto preliminare" di cui all'art. 12 del ridetto D.
Lgs, precisando che tale rapporto assorbe e sostituisce lo "Studio di sostenibilità ambientale" di cui all'art. 27
della ridetta l.r. n. 36/1997. Affinché lo "studio di sostenibilità ambientale" assuma gli effetti del "rapporto
preliminare" lo stesso dovrà avere i contenuti di cui all'allegato 1 del presente documento.
Nei casi previsti, il Rapporto preliminare deve contenere anche gli elementi utili a definire l’eventuale
necessità di una Valutazione di incidenza, ai sensi della normativa vigente.
La "verifica di assoggettabilità" viene effettuata dalla Regione nel contesto del parere sul progetto
preliminare del PUC, nei tempi e con le modalità previste dall'art. 39 della L.R. 36/1997, secondo modalità
che assicurino la debita integrazione delle valutazioni sulla sostenibilità ambientale con le valutazioni di
natura urbanistico-territoriale.
Nel caso in cui in esito alla verifica di assoggettabilità, e, quindi, al parere reso dalla Regione sul progetto
preliminare di PUC, emerga la necessità di assoggettare il piano a procedura di VAS, l'adozione del progetto
definitivo dovrà essere preceduta dalla positiva conclusione del procedimento di VAS da esperire ai sensi
degli artt. 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs 4/2008 nei termini precisati.
Il parere reso dalla Regione sul progetto preliminare di PUC ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997,
comprensivo della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 4/2008 nei termini indicati è
pubblicato per estratto sul BURL nonché sul sito internet della Regione Liguria.
Nel caso in cui la verifica di assoggettabilità escluda la procedura di VAS ma richieda integrazioni o
approfondimenti da effettuare nella successiva fase di formazione del PUC, il Comune è tenuto a trasmettere,
prima della approvazione, il progetto definitivo alla Regione ai fini di una conclusiva pronuncia in merito
all'ottemperanza, da rendersi contestualmente al rilascio del nulla-osta regionale a variare il PTCP, se e in
quanto richiesto. E' da precisare che tale "ulteriore" fase regionale, pur se non espressamente prevista dalla
L.R. 36/1997 e s.m., trova già oggi applicazione nella prassi seguita per il rilascio del nulla-osta a variare il
PTCP nonché per la valutazione di incidenza sulle aree SIC, in quanto gli elementi di cui si dispone nel
progetto preliminare non consentono, di norma, di esprimere le conclusive valutazioni al riguardo.