D lgs 21 novembre 2007 n.231 (aggiornato con D Lgs 90/2017 e D.Lgs. 125/2019)
Tabella riepilogativa del tracciamento delle modalita krogh rev01012016
1. 1
TABELLE RIEPILOGATIVE
DEL TRACCIAMENTO DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO IN BASE ALLE NORME
ANTIRICICLAGGIO ED AL D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (CONV. IN L. 4 agosto 2006, n. 248)
(notaio Marco Krogh)
TABELLA STORICA RIEPILOGATIVA DELLE LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DI DENARO
CONTANTE E APPOSIZIONE CLAUSOLA NON TRASFERIBILITA' ASSEGNI
• Dal 9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001, divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni (art. 1 d.l. 3
maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo stesso limite vale per
l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
• Dal 1° gennaio 2002 al 25 dicembre 2002 a seguito della conversione degli importi dalle lire in euro la soglia è
di euro 10.329,14;
2. 2
• Dal 26 dicembre 2002, in forza del D.M. 17 ottobre 2002 (G.U. dell’11 dicembre 2002) la soglia oltre la quale
non è consentito l’utilizzo di denaro contante è di euro 12.500, tale soglia è rimasta invariata sino al 29 aprile
2008 (entrata in vigore differita dell’art. 49 del d.lgs. 21/11/2007 n.231), lo stesso limite vale per l’emissione di
assegni senza la clausola di non trasferibilità (in forza del disposto dell’art. 1 comma 49 della L. 27 dicembre 2006
n. 296 -legge finanziaria 2007- l’obbligo di tracciamento previsto dal d.l. 223/2006 -decreto Bersani- non sussiste
per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006, pertanto per i pagamenti effettuati prima di tale data il notaio può non
avere evidenza di eventuali violazioni relative all’utilizzo di contante);
• Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 la soglia oltre la quale non è consentito l’utilizzo di denaro contante è
pari o superiore ad euro 5.000 (1° versione dell’art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), lo stesso limite
vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
• Dal 25 giugno 2008 al 3 novembre 2009 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore)
per gli importi pari o superiori ad euro 12.500 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 -
pubb. sul S.O. 196 della G. U. n. 195 del 21 agosto 2008). Il testo del 1° comma dell’art. 49 nella sua prima
versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati
quando l’operazione complessiva è pari o superiore ad euro 12.500, salvo interpretazioni di maggiore apertura che
3. 3
possono riscontrarsi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota
28107 dell’8 aprile 2009);
• Dal 4 novembre 2009 al 30 maggio 2010 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore)
per gli importi pari o superiori ad euro 12.500 e vige il nuovo testo dell’art. 49 (a seguito della modifica
introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l’utilizzo di denaro contante per i pagamenti
frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificiosamente frazionati;
• Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per
gli importi pari o superiori ad euro 5.000 (art. 20 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78), lo stesso limite vale per
l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità; ai sensi dell’art. 36 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78
costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in
violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari
finanziari di importo pari o superiore ad euro 15.000;
• Dal 13 agosto 2011 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o
superiori ad euro 2.500 (art. 2, comma 4° del d.l. 13 agosto 2011, n.138 conv. In l.14 settembre 2011, n.148),
lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
4. 4
• Dal 6 dicembre 2011 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o
superiori ad euro 1.000 (art. 12, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201), lo stesso limite vale per l’emissione di
assegni senza la clausola di non trasferibilità. In sede di conv. del d.l. 201/2011 con l. 211/2011, tuttavia, è stato
previsto che non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e
13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31
gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal citato art. 6 del d.l. 201/2011.
• Dal 1° gennaio 2016 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o
superiori ad euro 3.000 (comma 898 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 – GU Serie Generale n.302 del 30-
12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70). Resta il limite di euro 999,99 per l’emissione di assegni senza la clausola di non
trasferibilità. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di euro 1.000 (cd. money trasfer)
5. 5
QUADRO SINOTTICO
MOMENTO IN
CUI E’ STATO
EFFETTUATO IL
PAGAMENTO
OBBLIGO DI
INDICAZIONE
DELLE MODALITA’
DI PAGAMENTO
NEGLI ATTI DI
CESSIONE
IMMOBILIARE
OBBLIGO DI
INDICAZIONE
DELLE
MODALITA’ DI
PAGAMENTO
NEGLI ALTRI
ATTI
OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE E
DI
CONSERVAZIONE
NEL FASCICOLO DI
STUDIO DELLE
MODALITA’ DI
PAGAMENTO PER
GLI ATTI DIVERSI
DALLE CESSIONI
IMMOBILIARI
CUMULO DEI PAGAMENTI
FRAZIONATI NEL TEMPO
AI FINI DEL DIVIETO DI
UTILIZZO DEL CONTANTE E
DEI TITOLI AL PORTATORE
SOGLIA MASSIMA DI
UTILIZZO DEL DANARO
CONTANTE E DEI TITOLI AL
PORTATORE
OBBLIGO
APPOSIZIONE
CLAUSOLA NON
TRASFERIBILITA’ SU
SINGOLO ASSEGNO
6. 6
ANTERIORE AL
4 LUGLIO 2006
NON
OBBLIGATORIO
(comma 49 art.
unico legge
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
NON
OBBLIGATORIO
NON E’ PREVISTO IL
CUMULO
Parere del Consiglio di
Stato n. 1504 del 12
dicembre 1995,
confermato dal
Dipartimento Provinciale
del Ministero dell’economia
e delle finanze – direzione
provinciale di Verona, con
nota prot. 0910/Segr. del 9
ottobre 2006
Fino a 12.500 EURO
Art. 1, comma 1, 1 bis, 1 ter
e e 2, legge 197 del 1991
(importo così determinato
con d.m. 17 ottobre 2002 -
g.u. n. 290 dell’11/12/2002
che ha sostituito la
precedente soglia di euro
10.329,14/lit. 20.000.000)
Superiore a 12.500
EURO
Art. 1, comma 1, 1 bis,
1 ter e e 2, legge 197
del 1991
(importo così
determinato con d.m.
17 ottobre 2002 - g.u.
n. 290 dell’11/12/2002
che ha sostituito la
precedente soglia di
euro 10.329,14/ lit.
20.000.000)
DAL 4 LUGLIO
2006 AL 28
DICEMBRE
2007
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006,
art. 38 comma 6,
d.lgs. 231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
NON
OBBLIGATORIO
NON E’ PREVISTO IL
CUMULO
Parere del Consiglio di
Stato n. 1504 del 12
dicembre 1995,
confermato dal
Dipartimento Provinciale
del Ministero dell’economia
e delle finanze – direzione
provinciale di Verona, con
nota prot. 0910/Segr. del 9
ottobre 2006
Fino a 12.500 EURO
Art. 1, comma 1, 1 bis, 1 ter
e e 2, legge 197/1991
(importo così determinato
con d.m. 17 ottobre 2002 -
g.u. n. 290 dell’11/12/2002
che ha sostituito la
precedente soglia di lit.
20.000.000)
Superiore a 12.500
EURO
Art. 1, comma 1, 1 bis,
1 ter e e 2, legge
197/1991
(importo così
determinato con d.m.
17 ottobre 2002 - g.u.
n. 290 dell’11/12/2002
che ha sostituito la
precedente soglia di lit.
20.000.000)
7. 7
DAL 29
DICEMBRE
2007 AL 29
APRILE 2008
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE OBBLIGO
DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
VEDI FAQ 48
NON E’ PREVISTO IL
CUMULO
Parere del Consiglio di
Stato n. 1504 del 12
dicembre 1995,
confermato dal
Dipartimento Provinciale
del Ministero dell’economia
e delle finanze – direzione
provinciale di Verona, con
nota prot. 0910/Segr. del 9
ottobre 2006
Fino a 12.500 EURO
Art. 1, comma 1, 1 bis, 1 ter
e e 2, legge 197/1991
(importo così determinato
con d.m. 17 ottobre 2002 -
g.u. n. 290 dell’11/12/2002
che ha sostituito la
precedente soglia di lit.
20.000.000)
Superiore a 12.500
EURO
Art. 1, comma 1, 1 bis,
1 ter e e 2, legge
197/1991
(importo così
determinato con d.m.
17 ottobre 2002 - g.u.
n. 290 dell’11/12/2002
che ha sostituito la
precedente soglia di lit.
20.000.000)
DAL 30 APRILE
2008 AL 24
GIUGNO 2008
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE OBBLIGO
DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
E’ PREVISTO IL CUMULO
Art. 49, 1° comma e art.1,
comma 2, lett. m) d.lgs.
231/2007
Salvo interpretazioni di
maggiore apertura che
possono riscontrarsi in
alcune note interpretative
del MEF (nota 65633 del 12
giugno 2008 al CNDCEDC e
nota 28107 dell’8 aprile
2009) ovvero retroattività
della disposizione
Inferiore a 5.000 EURO
Art. 49 d.lgs. 231/2007
Da 5.000 EURO
Art. 49 d.lgs. 231/2007
8. 8
296/2006)
VEDI FAQ 48
introdotta con il d.lgs.
151/2009
DAL 25 GIUGNO
2008 AL 3
NOVEMBRE
2009
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE
OBBLIGO DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
VEDI FAQ 48
E’ PREVISTO IL CUMULO
Art. 49, 1° comma e art.1,
comma 2, lett. m) d.lgs.
231/2007
Salvo interpretazioni di
maggiore apertura che
possono riscontrarsi in
alcune note interpretative
del MEF (nota 65633 del 12
giugno 2008 al CNDCEDC e
nota 28107 dell’8 aprile
2009) ovvero retroattività
della disposizione
introdotta con il d.lgs.
151/2009
Inferiore a 12.500 EURO
Art. 49 d.lgs. 231/2007
D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
conv. in L. 6 agosto 2008, n.
133 - pubb. sul S.O. 196
della G. U. n. 195 del 21
agosto 2008
Da 12.5000 EURO
Art. 49 d.lgs. 231/2007
D.L. 25 giugno 2008, n.
112, conv. in L. 6
agosto 2008, n. 133 -
pubb. sul S.O. 196 della
G. U. n. 195 del 21
agosto 2008
DAL 4
NOVEMBRE
2009 AL 30
MAGGIO 2010
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE
OBBLIGO DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
VEDI FAQ 48
Non costituisce violazione
dell’art. 49 del d.lgs.
231/2007 l’utilizzo di
denaro contante per i
pagamenti frazionati
inferiori alla soglia
consentita salvo che i
pagamenti non appaiano
artificiosamente frazionati
(d.lgs. 25 settembre 2009
n. 151)
Inferiore a 12.500 EURO
Come sopra
Da 12.5000 EURO
Come sopra
9. 9
DAL 31
MAGGIO 2011
AL 12 AGOSTO
2011
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE
OBBLIGO DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
(VEDI FAQ 48
Non costituisce violazione
dell’art. 49 del d.lgs.
231/2007 l’utilizzo di
denaro contante per i
pagamenti frazionati
inferiori alla soglia
consentita salvo che i
pagamenti non appaiano
artificiosamente frazionati
(d.lgs. 25 settembre 2009
n. 151)
Inferiore a 5.000 EURO
(art.. 20 d.l. 31 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 30
luglio 2010 n. 122)
Da 5.000 EURO
(art.. 20 d.l. 31 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 30
luglio 2010 n. 122)
DAL 13 AGOSTO
2011
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE
OBBLIGO DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
vedi FAQ 48
Non costituisce violazione
dell’art. 49 del d.lgs.
231/2007 l’utilizzo di
denaro contante per i
pagamenti frazionati
inferiori alla soglia
consentita salvo che i
pagamenti non appaiano
artificiosamente frazionati
(d.lgs. 25 settembre 2009
n. 151)
Inferiore a 2.500 EURO
(art. 2, comma 4° del d.l. 13
agosto 2011, n.138 conv. In
l.14 settembre 2011, n.148)
Da 2.500 EURO
(art. 2, comma 4° del
d.l. 13 agosto 2011,
n.138 conv. In l.14
settembre 2011, n.148)
10. 10
Dal 6
dicembre
2011
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE
OBBLIGO DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
vedi FAQ 48
Non costituisce violazione
dell’art. 49 del d.lgs.
231/2007 l’utilizzo di
denaro contante per i
pagamenti frazionati
inferiori alla soglia
consentita salvo che i
pagamenti non appaiano
artificiosamente frazionati
(d.lgs. 25 settembre 2009
n. 151)
Inferiore a 1.000 EURO
(art. 12, del d.l. 6 dicembre
2011 n. 201)
Da 1.000 EURO
(art.12, del d.l. 6
dicembre 2011 n. 201)
Dal 1°
gennaio
2016
OBBLIGATORIO
Salvo per i
pagamenti
anteriori al 4
luglio 2006
(comma 22, art.
35 d.l. 223/2006
e art. 38 comma
6, d.lgs.
231/2007 e
comma 49 art.
unico l.
296/2006)
NON
OBBLIGATORIO
RIMESSO ALLA
VALUTAZIONE DEL
NOTAIO
NELL’ADEMPIMENT
O DEGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA
VERIFICA OVVERO
NEI CASI IN CUI
SUSSISTE
OBBLIGO DI LEGGE
(art. 18 e 36 d.lgs.
231/2007)
vedi FAQ 48
Non costituisce violazione
dell’art. 49 del d.lgs.
231/2007 l’utilizzo di
denaro contante per i
pagamenti frazionati
inferiori alla soglia
consentita salvo che i
pagamenti non appaiano
artificiosamente frazionati
(d.lgs. 25 settembre 2009
n. 151)
Inferiore a 3.000 EURO
(comma 898 della legge 28
dicembre 2015 n. 208 – GU
Serie Generale n.302 del
30-12-2015 - Suppl.
Ordinario n. 70)
Da 1.000 EURO
(art.12, del d.l. 6
dicembre 2011 n. 201)