2. Che cos’è
L’art. 30, comma 4, del Decreto Legislativo n.
22/97 stabilisce che devono iscriversi all’Albo
le imprese che svolgono le seguenti attività
(suddivise per categorie dall’art. 8 del D.M.
406/98)
3. Categorie dell’Albo
CAT. 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
CAT. 2 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi
dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo
ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
CAT. 3 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi
dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo
ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
CAT. 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da
terzi
CAT. 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
4. Categorie dell’Albo
CAT. 6 Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei
quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n. 22/97
CAT. 6A gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti
urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in
modo differenziato
CAT. 6B gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti
speciali non pericolosi e pericolosi
CAT. 6C gestione di impianti di trattamento
chimico/fisico e/o biologico di rifiuti
CAT. 6D gestione di impianti di discarica per rifiuti
urbani tal quali o trattati
5. Categorie dell’Albo
CAT. 6E gestione di impianti di discarica per
inerti
CAT. 6F gestione di impianti di discarica per
rifiuti speciali CAT. 6G gestione di impianti di
discarica per rifiuti pericolosi
CAT. 6H gestione di impianti di
termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi
6. Categorie dell’Albo
CAT. 7 gestione di impianti mobili per
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs.
n.22/97
CAT. 8 intermediazione e commercio di rifiuti
CAT. 9 Bonifica di siti
CAT. 10 Bonifica di siti e beni contenenti
amianto
7. Classi di iscrizione
Tutte le categorie suindicate vengono suddivise in classi secondo il
seguente schema:
La categoria 1 è suddivisa nelle seguenti classi a seconda che la
popolazione complessivamente servita sia:
•superiore o uguale a 500.000 abitanti
•inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
•inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
•inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
•inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
•inferiore a 5.000 abitanti
8. Classi di iscrizioni
Le categorie da 2 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in
funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
200.000 T.
• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
60.000 T. e inferiore a 200.000 T.
• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
15.000 T. e inferiore a 60.000 T.
• quantità annua complessivamente trattate superiore o uguale a
6.000 T. e inferiore a 15.000 T.
• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
3.000 T. e inferiore a 6.000 T.
• quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.
9. Classi di iscrizione
Le categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti
classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica
cantierabili:
• oltre a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi);
• fino a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi);
• fino a euro 1.549.370,70 (lire tre miliardi);
• fino a euro 413.165,52 (lire ottocento milioni);
• fino a euro 51.645,69 (lire cento milioni).
10. Gestione centri di raccolta
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs.
152/2006 e s.m.i.: “area presidiata ed allestita, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attività di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero
e trattamento”. La disciplina dei centri di raccolta è
data con decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Requisiti dell’azienda
L'impresa di cui viene richiesta l'iscrizione deve:
essere iscritta al Registro delle Imprese, ad
eccezione delle imprese individuali che vi
provvederanno successivamente all'iscrizione
all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di
residenza
non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione straniera
12. Requisiti dell’azienda
essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese di residenza;
essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e
di capacità finanziaria
aver nominato, a pena di improcedibilità della
domanda di iscrizione, almeno un Responsabile
Tecnico in possesso dei requisiti professionali,
stabiliti dal Comitato nazionale, e dei requisiti
soggettivi 4, 5, 6 e 7.
13. Requisiti soggettivi
Le imprese che sono iscritte all'Albo:
nella persona del titolare, nel caso di impresa
individuale;
nelle persone dei soci amministratori delle società in
nome collettivo, degli accomandatari delle società in
accomandita semplice e degli amministratori muniti di
rappresentanza in tutti gli altri casi;
nelle persone degli amministratori di società
commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati
membri della UE ovvero a Stati che concedono
trattamento di reciprocità.
14. Requisiti soggettivi
Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti:
siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o
cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che
quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una
stabile organizzazione in Italia
non si trovino in stato di fallimento
non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese
15. Requisiti soggettivi
non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvo gli
effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo
non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art.3 della
legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni ed
integrazioni
non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni all'Albo.
16. Requisiti di capacità finanziaria
La capacità finanziaria é dimostrata mediante idoneo
affidamento bancario (in formato word 21 Kb) o da
documenti che comprovino le potenzialità
economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume
di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il
patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull'attività
svolta (art.11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998,
n. 406) .
Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e
classe gli importi relativi alla capacità finanziaria.
17. Requisiti di capacità finanziaria
Per le CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 sono state date le
seguenti indicazioni:
le imprese di trasporto dei rifiuti il cui requisito richiesto
di capacità finanziaria per l'iscrizione è pari a 50.000,00
Euro per il primo veicolo e a 2.500,00 Euro per ogni
veicolo aggiuntivo
le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra
fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a
3,5 tonnellate, il cui requisito di capacità finanziaria è
pari a 25.000,00 Euro per il primo veicolo e a 2.500,00
Euro per ogni altro veicolo aggiuntivo
le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori, e che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi
(L.298/1974 e successive modificazioni), presentano
l'attestazione di iscrizione a tale Albo.
18. Requisiti di capacità finanziaria
Per la CATEGORIA 6, la capacità finanziaria da
comprovare deve essere corrispondente al presunto
costo di gestione dichiarato.
Per la CATEGORIA 10, la capacità finanziaria puo'
essere comprovata mediante idoneo affidamento
bancario o da documenti che comprovino le
potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa,
quali la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il
patrimonio, i bilanci o mediante Autocertificazione
attestante la cifra di affari globale distinta per lavori
dell'impresa per gli ultimi 5 esercizi.
19. Elenco attrezzature minime cat.9
La deliberazione del Comitato nazionale
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in data
12 dicembre 2001 prevede un elenco di
attrezzature idonee per svolgere l’attività di
cui alla categoria 9. Tale elenco è
esemplificativo e non esaustivo.
20. Elenco attrezzature minime cat.9
Se l’impresa dimostra la disponibilità di
attrezzature minime non ricomprese in detto
elenco deve presentare una relazione a firma
congiunta del legale rappresentante e del
responsabile tecnico dalla quale risulti
l’effettivo utilizzo di tali attrezzature in
relazione agli specifici interventi di bonifica
che intende eseguire (deliberazione Comitato
nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali
11.5.2005, art.1, comma 2).
21. Elenco attrezzature minime cat. 9
Le attrezzature minime devono essere in piena
disponibilità all’impresa e, ai sensi della
deliberazione Comitato nazionale Albo
Nazionale Gestori Ambientali 11.5.2005,
art.1, comma 1, vengono considerate tali
quelle:
- di proprietà;
- tenute in usufrutto;
- acquistate con patto di riservato dominio;
- prese in leasing.
22. Elenco attrezzature minime cat. 9
Il valore delle attrezzature a disposizione
dell’impresa deve comunque essere almeno
pari a quello fissato per la classe di iscrizione
dall’apposita tabella (deliberazione Comitato
nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali
12.12.2001).
23. Elenco attrezzature minime cat. 9
La tipologia e il valore di acquisto delle
attrezzature minime, oltre alla disponibilità in
capo all’impresa e lo stato di conservazione
delle stesse devono essere attestati tramite
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa congiuntamente da legale
rappresentante e responsabile tecnico ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n.445,
utilizzando il modello di cui al foglio notizie
relativo alla categoria 9.
26. Note all'elenco attrezzature
1. Il presente elenco deve ritenersi esemplificativo e
non esaustivo delle attrezzature idonee.
2. Le imprese devono disporre di attrezzature per un
valore almeno pari a quello fissato per la classe di
iscrizione. Il valore delle attrezzature è dimostrato
mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante
perizia giurata che attesti il valore reale delle
attrezzature.
27. Note all'elenco attrezzature
3. Con la domanda di iscrizione le imprese
devono fornire una scheda tecnica, con
descrizione e valore, per ciascuna
attrezzatura. Devono, altresì, dimostrare la
disponibilità delle attrezzature mediante il
possesso di idoneo titolo giuridico che ne
garantisca la piena disponibilità.
28. Categoria 10
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero
dell'ambiente 5 febbraio 2004 e delle due
Delibere del Comitato Nazionale dell'Albo
gestori rifiuti n. 01 e 02 CN/Albo del 30 marzo
2004 è divenuto operativo, per le imprese che
svolgono attività di bonifica di beni contenenti
amianto, l'obbligo dell'iscrizione alla categoria
10 dell'Albo gestori rifiuti, previsto a suo
tempo dal Decreto del Ministero dell'ambiente
406/1998.
29. Categoria 10
Le categorie
Devono iscriversi le imprese che effettuano
attività di bonifica di beni contenenti amianto
su (art. 1, Delibera n. 1/2004):
- 10 a) materiali edili contenenti amianto
legato in matrici cementizie (es. eternit e
simili);
- 10 b) materiali di attrito, materiali isolanti,
contenitori a pressione, apparecchiature fuori
uso, altri materiali contenenti amianto.
30. Categoria 10
I soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione per la
categoria 10 b) possono eseguire anche le
bonifiche previste dalla categoria 10 a), ma
non viceversa.
31. Requisiti minimi
Occorre avere i seguenti requisiti minimi:
- attrezzatura tecnica
- responsabile tecnico
- capacità finanziaria
- fideiussione
Tutti i requisiti sono proporzionali alla classe
per cui si chiede l'iscrizione.
32. Attrezzatura minima
Categoria 10 a)
Le attrezzature minime richieste sono:
- aspiratori con filtri assoluti
- dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratorie (maschere)
- airless (pompe per spruzzare incapsulanti).
33. Attrezzatura minima
Il valore minimo varia in funzione della classe di
iscrizione a cui l'impresa intende iscriversi:
classe e): Euro 2.600,00
classe d): Euro 2.600,00
classe c): Euro 7.700,00
classe b): Euro 38.700,00
classe a): Euro 51.600,00
34. Attrezzatura minima
Categoria 10 b)
Le attrezzature minime richieste sono:
- impianti di estrazione ed estrattori d'aria
dotati di filtri assoluti
- unità decontaminazione anche
modulari/prefabbricate
- unità filtrazione acqua
- aspiratori con filtri assoluti
- dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratorie (maschere)
35. Attrezzatura minima
- airless (pompe per spruzzare incapsulanti)
- campionatori d'aria personali ed ambientali
- misuratori di depressione
- generatori di fumo
- unità di riscaldamento acque
36. Atrrezzatura minima
Il valore minimo varia in funzione della classe di
iscrizione a cui l'impresa intende iscriversi:
- classe e): Euro 12.900,00
- classe d): Euro 12.900,00
- classe c): Euro 31.000,00
- classe b): Euro 154.900,00
- classe a): Euro 180.800,00
37. Come si calcola il valore
Il valore si calcola secondo il valore dell'ultimo
acquisto risultante dalla contabililtà di
impresa ecc. (Allegato B, Delibera 01/2004).
39. Attrezzature minime
Dichiarazioni:Il titolare dell'impresa ed il responsabile
tecnico congiuntamente dovranno attestare con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B
Delibera 01/2004):
a) dati identificativi delle attrezzature in dotazione
b) titolo giuridico di disponibilità delle singole
attrezzature
c) valore d'acquisto
d) stato di conservazione
40. Iscrizione cat. 10
La dichiarazione deve essere stata fatta nei sei
mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione.
- All'atto della domanda di iscrizione va
presentata anche una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del legale
rappresentante relativamente alla conformità
dell'impresa alle norme del D.Lgs. n.
277/1991 e del D.Lgs. n. 626/94 (ora D.Lgs
81/08).
41. Capacità finanziaria cat. 10
Le imprese che si iscrivono alla categoria 10 a)
devono possedere le seguenti capacità
finanziarie:
- classe e): Euro 23.200,00
- classe d): Euro 43.900,00
- classe c): Euro 152.400,00
- classe b): Euro 803.100,00
- classe a): Euro 1.084.600,00
42. Capacità finanziaria
Le capacità finanziarie delle imprese che si
iscrivono alla categoria 10 b) sono le
seguenti:
- classe e): Euro 33.600,00
- classe d): Euro 54.200,00
- classe c): Euro 175.600,00
- classe b): Euro 919.300,00
- classe a): Euro 1.213.700,00
43. Garanzia finanziaria
L'iscrizione è subordinata altresì alla
presentazione di una garanzia finanziaria
(fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa), con validità quinquennale, a
favore dello Stato e stipulata secondo lo
schema dell'Allegato A del Decreto
Ministeriale.
44. Garanzia finanziaria
- classe a): Euro 480.000 per lavori di bonifica
cantierabili oltre Euro 7.746.853,49
- classe b): Euro 240.000 per lavori di bonifica
cantierabili sino Euro 7.746.853,49
- classe c): Euro 120.000 per lavori di bonifica
cantierabili sino Euro 1.549.370,70
- classe d): Euro 60.000 per lavori di bonifica cantierabili
sino Euro 413.165,52
- classe e): Euro 30.500 per lavori di bonifica cantierabili
sino Euro 50.000 e Euro 15.000 per lavori cantierabili
sino a Euro 25.000.
50. Requisiti minimi del trasporto
DOTAZIONE MINIMA D
CATEG. 1 F CATEG. 1 E CATEG. 1 D
Popolazione Servita < a 5.000 abitanti < a 20.000 e > o = a 5.000 ab. < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.
Portata utile complessiva dei
veicoli (in tonnellate)**
4 10 30
* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere
aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.
** La portata utile complessiva minima è determinata, per ogni classe di iscrizione, secondo la
51. Requisiti minimi
La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile compl
per la classe di iscrizione, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:
K x (a + 2b + 3c)
K x (a + 2b + 3c) Dove:
K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia
a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore
b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno
c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno
52.
53. Requisiti minimi
L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE DALLA 2 ALLA 5
TAB. 1E:
DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata
< a 3.000 t/a
> o = a 3.000 e
< a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e
< a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e
< a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli
(in tonnellate)*
0,8 3 12 70
Personale addetto 1 1 1 3
TAB. 2E:
DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata
< a 3.000 t/a
> o = a 3.000 e
< a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e
< a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e
< a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli
(in tonnellate)*
3 6 24 120
Personale addetto 1 1 2 5
54. Requisiti minimi
TAB. 3E:
DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata
< a 3.000 t/a
> o = a 3.000 e
< a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e
< a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e
< a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli
(in tonnellate)*
3,5 9 32 170
Personale addetto 2 2 3 8
TAB. 4E:
DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata
< a 3.000 t/a
> o = a 3.000 e
< a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e
< a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e
< a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli
(in tonnellate)*
6 12 42 220
Personale addetto 2 2 4 10
* Dal computo dei veicoli sono esclusi i trattori isolati non atti al carico.
NOTE:
1 La massa massima complessiva è determinata dalla somma delle masse massime dei singoli veicoli (codice "F 2" di cui alle carte di circolazione attu
dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri).
2 Nel caso di iscrizione in pù categorie tutte con differenti classi devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciacuna categoria e relativ
55. Requisiti minimi
VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10
CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A
fino a euro 51.645,69 fino a euro 413.165,52 fino a euro 1.549.370,70 fino a euro 7.746.853,49 oltre euro 7.746.853,4
CAT. 10A € 2.600,00 € 2.600,00 € 7.700,00 € 38.700,00 € 51.600,00
CAT. 10B € 12.900,00 € 12.900,00 € 31.000,00 € 154.900,00 € 180.800,00
Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10A
1. Aspiratori con filtri assoluti;
2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti)
Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10B
1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti;
2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
3. Unità filtrazione acqua;
4. Aspiratori con filtri assoluti;
5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
7. Campionatori d'aria personali e ambientali;
8. Misuratori di depressione;
9. Generatori di fumo;
10. Unità di riscaldamento acque.
56. Responsabile tecnico
Deve essere nominato un responsabile
tecnico in possesso dei requisiti minimi
determinati in base:
1. al titolo di studio posseduto,
2. e/o all’ esperienza professionale maturata,
3. e/o alla partecipazione ad appositi corsi di
formazione.
57. Responsabile tecnico
1.IL TITOLO DI STUDIO
I titoli di studio che rilevano per ricoprire l’incarico di responsabile
tecnico sono:
- i diplomi di scuola media superiore;
- le lauree generiche o specifiche a seconda delle categorie di
iscrizione.
2. L’ESPERIENZA
L’art. 4, comma 1, lettera a) della delibera del Comitato Nazionale
16/7/1999 prevede che, ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori
di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere
maturata:
a) come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si
chiede l’iscrizione;
b) come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale
si chiede l’iscrizione;
c) come dirigente tecnico con responsabilità inerenti i settori di attività
per i quali si chiede l’iscrizione.
58. Responsabile tecnico
3. CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione validi ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti
minimi sono solo quelli riconosciuti dalla
Regione e specifici per le categorie richieste.
59. Responsabile tecnico
il Comitato Nazionale ha individuato le
seguenti funzioni e responsabilità del
Responsabile Tecnico: “il responsabile
tecnico è responsabile delle scelte di natura
tecnica, progettuale e gestionale che
garantiscono il rispetto delle norme di tutela
ambientale e sanitaria, con particolare
riferimento alla qualità del prodotto e della
prestazione realizzata e del mantenimento
dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”
60. Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle
categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un
importo di Euro 50.000 per il primo veicolo e di Euro
2.500 per ogni veicolo aggiuntivo. Per le imprese che
utilizzano veicoli di massa massima fino a 6
tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5
tonnellate, il requisito di capacità finanziaria si intende
soddisfatto con un importo di Euro 25.000 per il primo
veicolo e di Euro 2.500 per ogni altro veicolo
aggiuntivo.
61. Capacità finanziaria
Tale capacità finanziaria è dimostrata con
documenti che comprovino le potenzialità
economiche e finanziarie dell’impresa, quali il
volume d’affari, la capacità contributiva ai fini
dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni
sull’attività svolta, ovvero mediante
l’attestazione di affidamento bancario.
62. Requisiti minimi
Per le categorie relative all’attività di raccolta
e trasporto di rifiuti (catt. 1-2-3-4-5) sono
stabiliti dei requisiti minimi in termini di
dotazione di mezzi e di personale
63. PROCEDURA ORDINARIA, ai sensi
dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n.
22/97
Con tale procedura si può ottenere l’iscrizione alle
seguenti categorie dell’Albo:
1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
L’iscrizione con procedura ordinaria è subordinata
alla presentazione di idonea garanzia finanziaria
prestata a favore dello Stato, per ciascuna delle
attività suindicate.
Tale iscrizione ha durata quinquennale, e decorre
dalla data di delibera di accettazione della garanzia
finanziaria da parte della Sezione Regionale.
Il rinnovo deve essere presentato con le stesse
formalità della domanda d’iscrizione, almeno 6 mesi
prima della scadenza dell’iscrizione medesima.
64. PROCEDURA SEMPLIFICATA, ai sensi
dell’art. 30, comma 16, del D. Lgs. n.
22/97.
Tale procedura è prevista per le imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti
effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero.
Con questo tipo di domanda le imprese non sono
tenute alla presentazione delle garanzie finanziarie, e
sono iscritte all’Albo con comunicazione di inizio
attività.
Alla comunicazione di inizio attività si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7/8/90, n.
241, e detta iscrizione ha durata biennale.
65. Rinnovo ordinaria
Le imprese devono presentare la domanda di rinnovo
ogni 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento
di iscrizione.
La documentazione per la domanda di rinnovo, da
presentare 6 mesi prima della scadenza
dell'iscrizione, è uguale a quella presentata per l'
Iscrizione Ordinaria, ad eccezione della perizia
tecnica dei mezzi. Infatti, quest'ultima può essere
sostituita da autocertificazione (in formato word - 32
Kb) che deve essere allegata alla copia della perizia
già depositata.
66. Rinnovo ordinaria
Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, la
Sezione regionale delibera se accettare o meno la
richiesta.
Se la domanda è accolta, il richiedente riceve una
notifica di accoglimento dell'istanza in cui viene
indicato il termine di 45 giorni per presentare le
garanzie finanziarie (polizze di assicurazione o
fidejussione bancaria).
Entro 22 giorni dal deposito delle garanzie finanziarie,
la Sezione regionale iscrive l'interessato in via
definita e gli invia la relativa autorizzazione di
iscrizione all'Albo.
67. Rinnovo semplificata
Le imprese devono presentare la domanda di
rinnovo ogni 2 anni.
La documentazione per la domanda di rinnovo,
da presentare entro 2 anni dalla data di
presentazione della precedente comunicazione,
è uguale a quella presentata per l' Iscrizione
Semplificata, ad eccezione della perizia tecnica
dei mezzi. Infatti, quest'ultima può essere
sostituita da autocertificazione (in formato word
- 32 Kb) che deve essere allagata alla copia
della perizia già depositata.
68. Rinnovo semplificata
Entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio attività,
la Sezione regionale e provinciale iscrivono gli Enti in
un apposito elenco e ne danno comunicazione al
Comitato Nazionale, alla Provincia competente e agli
interessati
Successivamente la Sezione regionale verifica i
requisiti per lo svolgimento delle attività. Se la Sezioni
regionale accerta la mancanza dei requisiti previsti,
chiedono all'impresa di regolarizzarsi entro 30 giorni.
In caso contrario, la Sezioni regionale emette un
provvedimento motivato di divieto di prosecuzione
dell'attività.
72. Trasporto conto proprio
Sul Supplemento Ordinario alla G.U. del
29/01/2008, n. 24, e' stato pubblicato il D.Lgs.
16/01/2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni
integrative e correttiveal D.Lgs. 152/2006,
recante norme in materia ambientale.
73. Trasporto conto proprio
Ai sensi del nuovo comma 8 dell’art. 212 del
d.lgs. 152/2006, cosi come modificato dal
D.lgs. 4/2008, i produttori iniziali di rifiuti che
raccolgono e trasporto i propri rifiuti non
pericolosi e pericolosi nel limite di 30 kg/l al
giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti
autoprodotti, rappresenti un’attività accessoria
e integrante a quella principalmente esercitata,
devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali,
mediante comunicazione scritta da inoltrare
alla competente Sezione regionale dell’Albo.
74. Ripetiamolo!
• “...a condizione che tali operazioni
costituiscano parte integrante ed
accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti.”
• (Non più“ordinaria e regolare”)
75. Trasporto conto proprio
La nuova procedura di iscrizione prevede, a
differenza della normativa previgente, che
l’impresa possa iniziare l’attività di trasporto
dei rifiuti autoprodotti solo al momento
dell’emissione del provvedimento di iscrizione.
76. Trasporto conto proprio
L’interessato deve dichiarare:
- sede dell’impresa, attività o le attività dai
quali sono prodotti i rifiuti;
- caratteristiche e natura dei rifiuti autoprodotti
attraverso l’indicazione dei corrispondenti
codici CER (elenco rifiuti pericolosi – elenco
rifiuti non pericolosi)
- estremi identificativi e idoneità tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti
77. Trasporto conto proprio
Tale iscrizione non richiede:
la nomina di un Responsabile Tecnico;
la prestazione delle garanzie finanziarie;
la dimostrazione della capacità finanziaria;
la redazione di una Perizia giurata per
dimostrare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati
per il trasporto dei rifiuti. Tale idoneità viene
dichiarata direttamente dal legale
rappresentante o dal titolare.
78. Spese di iscrizione
Diritto annuale di iscrizione:
L'attestazione originale dell'avvenuto
versamento del diritto annuale di iscrizione di €
50,00
Tassa di concessione governativa:
L’importo di € 168,00 deve essere versato nel
c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate
Marca da bollo del valore corrente
79. Conto proprio - Rinnovo dell'iscrizione
L’iscrizione ex art. 212 c. 8 non è
soggetta a rinnovo quinquennale:
l’efficacia dell’iscrizione è subordinata alla
corresponsione del diritto annuale di
iscrizione di € 50,00 di cui all’articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152.
80. Esempio di conto proprio
• Un caso di produzione di propri rifiuti
pericolosi e non con successiva raccolta e
trasporto degli stessi può essere quello
delle manutenzioni presso gli impianti, o
di sostituzione di piccoli apparecchi,
di piccoli artigiani, o di giardinieri …
81. Esempi di conto proprio
• Questi soggetti per effetto della loro attività di
manutenzione producono il rifiuto (produttori iniziali)
e nella maggior parte dei casi offrono anche un
servizio di raccolta e trasporto dello stesso
• Tale ultima attività costituisce “parte integrante ed
accessoria del servizio di manutenzione”?
• SI: devono iscriversi ai sensi dell’art. 212
c. 8
82. Conto proprio: ATTENZIONE
• Per i trasporti conto proprio rimane utilizzo
del FORMULARIO per il trasporto dei rifiuti,
poiché non si tratta di uno dei casi di
esclusione di cui all’art. 193, comma 4
(Rifiuti non pericolosi, svolgimento di
attività occasionale e saltuaria e che non
eccedano i 30 kg/L giorno)
83. Provvedimenti dell'Albo
In caso di inosservanza delle prescrizioni
l’autorità competente procede, secondo la
gravità dell’infrazione:
• a)Diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le
inosservanze;
• b)Diffida e contestuale sospensione per un
tempo determinato (non più12 mesi), se si
manifestano situazioni di pericolo per la
salute pubblica e per l’ambiente;
84. Provvedimenti dell'Albo
• c)Revoca, in caso di mancato
adeguamento delle prescrizioni imposte
con diffida e di reiterate violazioni che
determino pericolo per la salute pubblica e
per l’ambiente.
85. Gestione non autorizzata di rifiuti: art. 256
comma 1
• Chiunque effettua un'attivitàdi raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti, in
mancanza della prescritta
autorizzazione,iscrizione o comunicazione
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 é punito:
86. Gestione non autorizzata di rifiuti: art. 256
comma 1
• a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad
un anno o con l'ammenda da €2.600 a
€26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
• b) con la pena dell'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da €2.600 a
€26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.
87. Disciplina dei centri di raccolta
La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, come
previsto dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del
d.lgs.152/2006 e s.m.i., è contenuta nel D.M.
8/4/2008, così come modificato dal D.M.
13/05/2009 pubblicato in G.U. n.165 del
18/07/2009
88. Elementi essenziali
Elementi essenziali dei centri di raccolta sono:
“La realizzazione o l'adeguamento dei centri di
raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in
conformità con la normativa vigente in
materia urbanistica ed edilizia e il Comune
territorialmente competente ne da
comunicazione alla Regione e alla Provincia”
89. Elementi essenziali
Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è
iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modifiche,
nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto
del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n.
406 (art. 2 comma 4) per lo svolgimento
dell’attività di gestione dei Centri di Raccolta
Le aree devono essere “presidiate ed allestite”.
90. Elementi essenziali
Sono costituiti da aree dove si svolge
unicamente attività di raccolta, mediante
raggruppamento per frazioni omogenee.
I rifiuti devono essere “conferiti in maniera
differenziata” rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche anche
attraverso il gestore del servizio pubblico,
nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle
vigenti normative settoriali al ritiro di
specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze
domestiche.
92. Formazione addetti
La formazione e l’addestramento del personale
addetto ai centri di raccolta sono garantiti e
attestati dal responsabile tecnico.
Il requisito della avvenuta formazione deve
sussistere al momento della presentazione
della domanda d’iscrizione e della domanda
di integrazione dell’iscrizione nella categoria
1 per la gestione dei centri di raccolta e deve
essere aggiornato nei novanta giorni
precedenti la data di presentazione della
domanda di revisione dell’iscrizione.
93. Formazione addetti
i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da
docenti in possesso della qualificazione di cui all’articolo 2 della
deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 16 luglio 1999,
prot. n. 003/CN/ALBO.
- i corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a
seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75%
delle ore previste.
- ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di
almeno 45 minuti.
- nell’arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8
ore di insegnamento.
- ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e
informativo.
95. GESTIONE DEI RIFIUTI DA
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE)
Sul Supplemento Ordinario alla G.U. del
04/05/2010 n. 102, e' stato pubblicato il D.M.
08/03/2010, n. 65 contenente il “Regolamento
recante modalità semplificate di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) da parte dei distributori e
degli installatori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature”.
96. Ai sensi del predetto decreto i distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), i
trasportatori di RAEE in nome dei distributori e gli
installatori/gestori di centri di assistenza di AEE,
devono iscriversi in una apposita sezione
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali: è
previsto l'obbligo, per i distributori di AEE, di
assicurare, al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad
un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di
uno contro uno, della apparecchiatura usata
97. Iscrizione RAEE
La nuova procedura di iscrizione prevede, in fase di
prima applicazione, ai sensi dell'art.11 comma 2 del
D.M. n. 65 del 08/03/2010, che l'impresa abbia
assolto all'obbligo d'iscrizione con la semplice
presentazione alla Sezione regionale o provinciale
dell'Albo della comunicazione prevista dal decreto.
Il Comitato Nazionale del Ministero dell'Ambiente con
deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010, ha
approvato la nuova modulistica ai sensi del D.M.
del 08/03/2010 n.65
98. Iscrizione RAEE
L'iscrizione ha durata quinquennale e non
presuppone:
la nomina di un Responsabile Tecnico;
la prestazione delle garanzie finanziarie;
la dimostrazione della capacità finanziaria;
la redazione di una Perizia giurata per
dimostrare l'idoneità tecnica dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Tale
idoneità viene dichiarata direttamente dal
legale rappresentante o dal titolare.