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Studio Legale
Avv. Pietro Bilotta
Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz)
Cell. 3333081936
pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it
FRODI E FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
FRODI E FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2021
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021,
sostituendo il quadro normativo previgente della Direttiva (UE) 2019/713
(pubblicata nella Gazzetta ufficiale UE del 10 maggio 2019) relativo alla
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti, che sostituiva la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio
del 17 aprile 2019.
Il Decreto si prefigge da un lato di intensificare la lotta alle frodi ed alle
falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, quali mezzi di
finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose
e dall’altro, mira a favorire il mercato unico digitale facilitando lo scambio
di informazioni e la cooperazione tra le autorità giudiziarie.
L’immaterialità dei mezzi di pagamento digitali utilizzati dai fruitori di internet
ha spinto il legislatore europeo a traslare in ambito digitale forme di
condotta equivalenti a quelle “materiali”, quali la frode, la falsificazione, il
furto e l’illecita appropriazione.
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 184/2021
L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 184/2021 adotta definizioni eurounitarie
di “strumenti di pagamento diverso dai contanti”, “dispositivo, oggetto o
record protetto”, “mezzi di scambio digitale” e “valuta virtuale”, al fine di
predisporre misure di diritto penale efficaci ed efficienti contro chi
assume condotte preparatorie per l’effettivo utilizzo fraudolento dei
mezzi di pagamento diversi dai contanti.
DEFINIZIONI
L'art. 2 del Decreto interviene sul codice penale integrando le previsioni
degli artt. 493 ter c.p. e 640 ter c.p..
Viene modificata la rubrica dell’art 493 ter c.p. con la seguente: «Indebito
utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti» al
primo comma si estende l'ambito di applicazione della criminalizzazione
delle condotte illecite a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai
contanti.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
S’introduce una nuova figura di reato comune l’art. 493 c.p. quater
rubricato <<Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti
diversi dai contanti>>, punito a titolo di dolo specifico, in quanto le
condotte incriminatrici assumono rilevanza penale solo quando siano
poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di
consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di
pagamento diversi dai contanti.
NUOVE FIGURE DI REATO
Al secondo comma dell’art. 493 quater c.p. , (art. 2 <<Modifiche al codice
penale>> lett. b) del Decreto 184/2021 ultimo periodo) s’introduce <<la
confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle
apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per
commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti,
nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando
quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni,
somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un
valore corrispondente al profitto o prodotto>>.
ART. 493 quater c.p.
Il legislatore interviene sul secondo comma dell’art. 640 ter c.p. (Frode
informatica) prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena
per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio)
la circostanza che la condotta incriminata porti al secondo comma
dell’art. 640 c.p. (reato di truffa - commesso con l’abuso della qualità di
operatore del sistema), prevedendo quale condizione per
l’aggravamento di pena la circostanza che il fatto sia stato prodotto
mediante il trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta
virtuale.
ART. 640 ter c.p
L’art. 5 del Decreto impone di garantire: <<Il punto di contatto operativo
nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro
Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto è individuato nella
Sala operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale>>.
Al Ministero della Giustizia viene demandato il compito di inviare
annualmente alla Commissione Europea una relazione nella quale siano
esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei
procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad
oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché il numero
delle persone indagate e condannate per tali reati.
PUNTO DI CONTATTO OPERATIVO
NAZIONALE
Il Ministero della Giustizia deve fornire tutte le informazioni necessarie alla
Commissione Europea per la redazione delle redazioni da fornire al
Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano
per conformarsi alla direttiva, nonché sulla valutazione dell'impatto che la
predetta normativa ha apportato alla lotta contro le frodi e le falsificazioni
di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Inoltre il Ministero di Giustizia deve comunicare il report oltre al punto di
contatto operativo nazionale anche all’Europol e ad Eurojust.
Il Decreto n. 184/2021 modifica il Dlgs n. 231/2001 arricchendolo di un
nuovo articolo l’art. 25 octies .1 (Delitti in materia di strumenti di
pagamento diversi dai contanti) introducendo uno specifico regime
sanzionatorio.
Le società che adottano il Modello Organizzativo del D.Lgs. n. 231/2001,
dovranno procedere all’ulteriore aggiornamento dello stesso.
MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001 SULLA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE
PERSONE GIURIDICHE.
L’art. 25 octies .1 del Decreto individua le sanzioni pecuniarie e interdittive,
effettive proporzionate e dissuasive, affinché le persone giuridiche ritenute
responsabili dei reati di frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi
dai contanti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca
a titolo individuale o in quanto membro interno del loro ente o che occupi
una posizione apicale siano sottoposte a sanzioni.
NUOVO art. 25 octies .1
Al primo comma le sanzioni pecuniarie da applicare all'Ente in relazione
alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di
strumenti di pagamento diversi dai contanti sono:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800
quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo
640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di
denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino
a 500 quote.
COMMA 1 art. 25 octies .1
Al secondo comma <<salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo
sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro
delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque
offende il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto
strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni,
la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di
reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Inoltre, nei casi di
condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2>>.
COMMA 2 art. 25 octies .1
Il terzo comma recita <<Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai
commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2>>.
In quest’ottica di contrasto alle frodi informatiche il sistema di gestione
aziendale relativo al Modello 231 deve essere aggiornato includendo le
nuove tutele volte a ridurre e prevenire, con procedure operative più
sostanziose, il rischio che soggetti interni agli enti commettano reati a
vantaggio o interesse della società utilizzando strumenti di pagamento
diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), oppure commettano una frode
informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (art.
640-ter c.p.) od ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede
pubblica o il patrimonio connesso a strumenti di pagamento diversi dai
contanti.
COMMA 3 art. 25 octies .1
L’aggiornamento del Modello 231 dovrà prevedere uno specifico risk
assessment concentrato su idonei strumenti di prevenzione sui rischi
connessi alla gestione, diretta o meno, degli strumenti di pagamento e dei
movimenti delle criptovalute, tenendo in seria considerazione il rischio di
commissione di illeciti attraverso strumenti di pagamento immateriali
(valute virtuali) diversi dai contanti.
Segue..
Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

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Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

  • 1. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it FRODI E FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
  • 2. FRODI E FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, sostituendo il quadro normativo previgente della Direttiva (UE) 2019/713 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale UE del 10 maggio 2019) relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che sostituiva la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio del 17 aprile 2019.
  • 3. Il Decreto si prefigge da un lato di intensificare la lotta alle frodi ed alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, quali mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose e dall’altro, mira a favorire il mercato unico digitale facilitando lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità giudiziarie. L’immaterialità dei mezzi di pagamento digitali utilizzati dai fruitori di internet ha spinto il legislatore europeo a traslare in ambito digitale forme di condotta equivalenti a quelle “materiali”, quali la frode, la falsificazione, il furto e l’illecita appropriazione. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 184/2021
  • 4. L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 184/2021 adotta definizioni eurounitarie di “strumenti di pagamento diverso dai contanti”, “dispositivo, oggetto o record protetto”, “mezzi di scambio digitale” e “valuta virtuale”, al fine di predisporre misure di diritto penale efficaci ed efficienti contro chi assume condotte preparatorie per l’effettivo utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. DEFINIZIONI
  • 5. L'art. 2 del Decreto interviene sul codice penale integrando le previsioni degli artt. 493 ter c.p. e 640 ter c.p.. Viene modificata la rubrica dell’art 493 ter c.p. con la seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti» al primo comma si estende l'ambito di applicazione della criminalizzazione delle condotte illecite a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. MODIFICHE AL CODICE PENALE
  • 6. S’introduce una nuova figura di reato comune l’art. 493 c.p. quater rubricato <<Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti>>, punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte incriminatrici assumono rilevanza penale solo quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. NUOVE FIGURE DI REATO
  • 7. Al secondo comma dell’art. 493 quater c.p. , (art. 2 <<Modifiche al codice penale>> lett. b) del Decreto 184/2021 ultimo periodo) s’introduce <<la confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto>>. ART. 493 quater c.p.
  • 8. Il legislatore interviene sul secondo comma dell’art. 640 ter c.p. (Frode informatica) prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata porti al secondo comma dell’art. 640 c.p. (reato di truffa - commesso con l’abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale condizione per l’aggravamento di pena la circostanza che il fatto sia stato prodotto mediante il trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale. ART. 640 ter c.p
  • 9. L’art. 5 del Decreto impone di garantire: <<Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto è individuato nella Sala operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale>>. Al Ministero della Giustizia viene demandato il compito di inviare annualmente alla Commissione Europea una relazione nella quale siano esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché il numero delle persone indagate e condannate per tali reati. PUNTO DI CONTATTO OPERATIVO NAZIONALE
  • 10. Il Ministero della Giustizia deve fornire tutte le informazioni necessarie alla Commissione Europea per la redazione delle redazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva, nonché sulla valutazione dell'impatto che la predetta normativa ha apportato alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Inoltre il Ministero di Giustizia deve comunicare il report oltre al punto di contatto operativo nazionale anche all’Europol e ad Eurojust.
  • 11. Il Decreto n. 184/2021 modifica il Dlgs n. 231/2001 arricchendolo di un nuovo articolo l’art. 25 octies .1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) introducendo uno specifico regime sanzionatorio. Le società che adottano il Modello Organizzativo del D.Lgs. n. 231/2001, dovranno procedere all’ulteriore aggiornamento dello stesso. MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.
  • 12. L’art. 25 octies .1 del Decreto individua le sanzioni pecuniarie e interdittive, effettive proporzionate e dissuasive, affinché le persone giuridiche ritenute responsabili dei reati di frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro interno del loro ente o che occupi una posizione apicale siano sottoposte a sanzioni. NUOVO art. 25 octies .1
  • 13. Al primo comma le sanzioni pecuniarie da applicare all'Ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. COMMA 1 art. 25 octies .1
  • 14. Al secondo comma <<salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2>>. COMMA 2 art. 25 octies .1
  • 15. Il terzo comma recita <<Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2>>. In quest’ottica di contrasto alle frodi informatiche il sistema di gestione aziendale relativo al Modello 231 deve essere aggiornato includendo le nuove tutele volte a ridurre e prevenire, con procedure operative più sostanziose, il rischio che soggetti interni agli enti commettano reati a vantaggio o interesse della società utilizzando strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), oppure commettano una frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (art. 640-ter c.p.) od ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica o il patrimonio connesso a strumenti di pagamento diversi dai contanti. COMMA 3 art. 25 octies .1
  • 16. L’aggiornamento del Modello 231 dovrà prevedere uno specifico risk assessment concentrato su idonei strumenti di prevenzione sui rischi connessi alla gestione, diretta o meno, degli strumenti di pagamento e dei movimenti delle criptovalute, tenendo in seria considerazione il rischio di commissione di illeciti attraverso strumenti di pagamento immateriali (valute virtuali) diversi dai contanti. Segue..