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News 45/SSL/2016
Lunedì,07 novembre 2016
Responsabilità 231, patteggiamento include sanzioni interdittive.
Gli accordi tra le parti in materia di patteggiamento della pena relativi al reato-
presupposto vincolano il Giudice anche con riguardo alle sanzioni interdittive per
l’Ente ex Dlgs. 231/2001.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 28 ottobre 2016, n.45472 che ha
annullato la sentenza di merito poiché il Giudice, in violazione dell’accordo
raggiunto dalle parti ai sensi dell’articolo 444, Codice di procedura penale
(“patteggiamento”) aveva applicato alla società tutte le sanzioni interdittive
previste dall’ articolo 9 del Dlgs. 231/2001, mentre l’accordo processuale raggiunto
tra le parti prevedeva l’applicazione di una sola di esse (divieto di pubblicità di beni
e servizi).
I Supremi Giudici affermano che se è vero che il patteggiamento non “vincola” il
Giudice quanto alla determinazione delle pene accessorie, misure di sicurezza o
confisca, non così sulle sanzioni principali, quali sono senz’altro le sanzioni interdittive
a carico dell’Ente per responsabilità amministrativa da reato del manager o
dipendente ex Dlgs. 231/2001 (vedi articolo 14). (Articolo di Francesco Petrucci).
Fonte: reteambiente.it
Sicurezza sul lavoro, nuove sanzioni per lo sfruttamento.
E’ in vigore dal 4/11/2016 la nuova disposizione del Codice penale che punisce lo
sfruttamento del lavoro, in presenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro.
E’ stata pubblicata in GU la legge 29 ottobre 2016, n.199 “Disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e
di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. La nuova legge introduce nel
Codice penale l’articolo 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
che punisce il reclutamento di manodopera da destinare a lavorare in condizioni di
sfruttamento; condizione che si verifica quando vi sono violazioni delle norme in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre, la nuova fattispecie di reato rientra tra i reati presupposto ex Dlgs. 231/2001
(responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), così come si evince
dall’articolo 25-quinquies. Si rileva che la sanzione pecuniaria è compresa tra
quattrocento a mille quote; mentre per il reato presupposto di cui all’articolo 25-
septies (omicidio colposo o lesioni in violazione di norme antinfortunistiche) si hanno
rispettivamente sanzioni da 250 a 500 quote ed una non superiore a 250 quote.
(Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Credito imposta imprese bonifica amianto, il decreto e il sito per partecipare.
ROMA – Bonifica amianto e credito imposta per le imprese. È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2016 il Decreto 15 giugno 2016 del Ministero
dell’Ambiente riguardante le Modalità attuative del credito d’imposta per interventi
di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto stabilito dall’art. 56 della Legge
28 dicembre 2015, n. 221, ovvero le modalità per ottenere credito d’imposta di cui
possono usufruire le imprese per le bonifiche sull’amianto effettuate dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2016.
Interventi
Prima di indicare il sito di riferimento e le modalità per la richiesta del beneficio,
ricordiamo l’entità del credito e a chi viene concesso.
Beneficiari sono titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato interventi di
bonifica amianto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Gli interventi ammissibili sono
“rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati,
dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati
nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di
sicurezza nei luoghi di lavoro”. Ammessi anche i costi di consulenza e perizie fino al
10% delle spese e non oltre 10.000 euro per ogni progetto di bonifica.
Il credito riguarderà fino al 50% delle spese sostenute, per una spesa che può variare
da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 400 mila. La somma messa a
disposizione per le richieste è pari a 17 milioni di euro.
Come partecipare e scadenze
Per inviare domanda di credito d’imposta il riferimento è il nuovo sito dedicato
rilasciato dal Ministero dell’Ambiente, chiamato appunto Credito d’imposta imprese
per interventi di bonifica dell’amianto. È su tale sito che le domande potranno
essere inviate a partire dal 16 novembre 2016 e al termine di una procedura di
registrazione alla quale si può accedere dal 27 ottobre.
Oltre a Faq e guide per la procedura, il sito raccoglie norme guide e manuali e
sintetizza in home page scadenze e requisiti richiesti per la partecipazione, le opere
sostenibili e la loro documentazione. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: GU 17 ottobre 2016 modalità credito d’imposta amianto
Fonte: quotidianosicurezza.it
Lotta al caporalato, in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 ottobre 2016.
ROMA – Caporalato. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2016 la
Legge 29 ottobre 2016, n. 199 Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo.
La legge, approvata dalla Camera lo scorso 18 ottobre, entra in vigore oggi 4
novembre.
Info: GU 257 del 3 novembre 2016 Legge 29 ottobre 2016 n.199
Fonte: quotidianosicurezza.it
Interpello: un chiarimento sulla nomina degli RLS.
La Commissione Interpelli risponde ad un quesito inerente la necessaria presenza
del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino
esclusivamente soci lavoratori.
Roma, 4 Nov – Alla Commissione interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e
istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, giungono spesso quesiti su
temi ricorrenti, segno che all’interno della nostra normativa, per quanto ricca e
articolata, rimangono ancora diversi aspetti non sufficientemente chiari. E uno di
questi temi ricorrenti è relativo alla nomina, all’individuazione, all’istituzione, secondo
quanto richiesto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
Questa è una breve rassegna degli interpelli a cui la Commissione ha fornito risposta
in questi ultimi anni in materia di RLS:
- Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica
degli RLS in alcune particolari situazioni (mandati scaduti, mancanza di
contrattazione collettiva, ...)?
- Interpello n. 17/2014: è possibile istituire un RLS anche a livello dell’insieme di
aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola
azienda?
- Interpello n. 20/2014: è possibile per le aziende con più di 15 lavoratori di poter
eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali
aziendali?
- ulteriori precisazioni sull’Interpello n. 20/2014;
- Interpello n. 11/2014: come individuare il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza?
Cosa accade invece, riguardo alla nomina degli RLS, quando in un’azienda operino
esclusivamente soci lavoratori?
Per rispondere a questa domanda è stato recentemente pubblicato l’Interpello n.
16/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito inerente la
necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società
all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori”.
Infatti la Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere
della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2
del D.Lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità
produttive, sia ‘eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”.
Riprendiamo integralmente l’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la
sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale
o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o
di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e
sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali58, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata
dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di
cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nell’interpello la Regione Marche evidenzia:
- “che in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n.
81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo
del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e delle PMI), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI
e CLAAI dall’altra;
- che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese
aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI,
CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano
i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del
medesimo Accordo;
- che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n.
81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà
imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si
affermi in maniera generalizzata;
- che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano
fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato
eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;
- che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né
elettori, come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli
associati in partecipazione e i collaboratori familiari”.
E dunque la Regione Marche chiede un formale parere ‘in merito alla correttezza
dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del
rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto
di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno
delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale
necessità’.
Veniamo a quanto indicato dalla Commissione.
Innanzitutto considerando che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che
‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva’, la
Commissione Interpelli “ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti
dell’Accordo citato”.
Fatte queste premesse la Commissione fornisce tuttavia alcune indicazioni a partire
da due ulteriori considerazioni:
- “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al ‘lavoratore’
il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, o
unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza’”.
Con riferimento particolare a questi due articoli, la Commissione Interpelli “ritiene
che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali
operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste
dai commi 3 e 4’ del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della
contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.
(Articolo di Tiziano Menduto)
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 16/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della
Regione Marche – Prot. n. 19846 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle
società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.
Fonte: www.puntosicuro.it
Requisiti e compiti del responsabile del rischio amianto.
I ruoli e le competenze del responsabile del rischio amianto nella gestione degli
immobili contenenti amianto: un aiuto concreto per gli RSPP e i datori di lavoro.
Sono disponibili sul sito di INAIL gli atti del 9° Seminario di aggiornamento dei
professionisti Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione di
INAIL) “Reti, sinergie, appropriatezza, innovazione: professioni tecniche verso il futuro
della salute e sicurezza sul lavoro”.
Pubblichiamo un estratto tratto dalla sessione “Nuovi cicli e rapporti lavorativi, nuove
tecnologie, nuovi rischi”.
I RUOLI E LE COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO NELLA GESTIONE
DEI PATRIMONI IMMOBILIARI
[…]
Salvo rari casi, una volta che in un edificio vengono individuati materiali contenenti
amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in capo al
proprietario/gestore.
Nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei
materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica,
totale o parziale, può essere solo una delle fasi.
Tra queste misure la prima è quella della nomina del cosiddetto RRA, il responsabile
per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del d.m. 6/9/94. Il
proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una volta
nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, per sua mano, a:
• redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che
potenzialmente potessero coinvolgere i MCA;
• informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata;
• etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche;
• verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali;
• procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali
contaminazioni.
In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
lo stesso RRA dovrà verificare l’aggiornamento dei documenti unici di valutazione
dei rischi da interferenze - DUVRI e il coordinamento con tutti i vari soggetti a vario
titolo coinvolti nelle attività dell’immobile in questione.
REQUISITI E ATTRIBUZIONI DEL RRA
[…]
Il RRA deve necessariamente avere un bagaglio di conoscenze e capacità
specifiche:
• deve saper coordinare e gestire al meglio le attività di manutenzione sui MCA;
• deve essere in grado di accertare la presenza di materiali contenenti amianto per
assistere il proprietario e/o il responsabile nelle attività di censimento;
• deve conoscere e saper applicare le metodiche specifiche sulla valutazione dei
rischi associati alla presenza dei materiali (indici versar, algoritmi, indici ecc.) in
modo da assistere il suo committente su questa attività;
• deve saper gestire le attività di custodia in modo codificato redigendo il piano di
controllo e manutenzione sui MCA;
• deve conoscere le tecniche di bonifica e i rischi, oltre che i costi, a queste
associate in modo da indirizzare al meglio il proprio committente;
• deve essere, caratteristica quest’ultima non specificata nel decreto ma di assoluta
importanza, in grado di gestire la comunicazione del rischio, non di rado anche in
condizioni critiche di contrapposizione tra le varie parti coinvolte nella gestione dei
MCA (imprese, utenti, occupanti ecc.).
Relativamente ai compiti che la normativa affida al RRA, il quadro è meno
complesso di quanto sembra. Il RRA ha l’unico compito di coordinare le attività
manutentive che possono riguardare i MCA. Le altre attività quali i censimenti, le
informative, la segnalazione dei materiali rimangono in capo al proprietario e/o al
responsabile delle attività svolte nell’immobile così come precedentemente
descritti.
Nella pratica comune il RRA è diventato il “responsabile del rischio amianto” ma in
verità lo spirito originario del decreto era differente. Nell’ottica del 1994, anno in cui
praticamente in ogni sito esistevano MCA, il RRA era una figura alla quale il
legislatore intendeva affidare il compito di evitare che i materiali venissero perturbati
per errato coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella loro custodia e
manutenzione. È evidente che, considerata la professionalità necessaria per rivestire
questo ruolo, il RRA diventa il referente a tutto tondo per il problema amianto in un
edificio, ma è bene ricordare che la maggior parte delle attività che svolge le
conduce in veste di figura che assiste il suo committente.
Coerentemente con quanto elencato finora, non sono stabilite sanzioni o ammende
in capo al RRA per omissioni di natura prevenzionale. Chiaramente questa figura
potrebbe essere chiamata in causa per colpa professionale, in caso di errate
valutazioni o di negligenza nella messa in atto dei propri compiti. Non si può altresì
escludere che il RRA venga, prima o poi, chiamato in causa per lesioni nei confronti
di terzi; questo qualora delle patologie asbesto correlate venissero messe in
relazione a sue omissioni o errate valutazioni. In ogni caso, a conferma della ridotta
diffusione della figura del RRA e delle sue incerte attribuzioni normative, non si
rilevano, allo stato, sentenze od orientamenti giurisprudenziali definiti nei confronti di
questa figura. Va anche detto che è verosimile pensare che la tendenza alla
progressiva responsabilizzazione delle figure dei consulenti - servizio prevenzione e
protezione compreso - prima o poi investirà anche la figura del RRA.
ATTIVITÀ E CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI
Fatte salve le difficoltà interpretative del ruolo del RRA di cui ai paragrafi precedenti
(leggi documento integrale), questa figura ha assunto nel tempo sempre maggiore
visibilità e importanza. Questo lento processo di affermazione della figura del RRA,
comunque incompleto, si è sviluppato di pari passo con l’aumento della percezione
del rischio sul problema amianto dal 1994 a oggi.
La Contarp gestisce il rischio amianto in numerosi immobili con i propri professionisti e
con il proprio Laboratorio di Igiene Industriale qualificato su diverse tecniche
analitiche dal Ministero della sanità ai sensi del d.m. 14/5/1996.
Le attività messe in campo per questo tipo di prestazioni, sintetizzate nella figura 1,
sono quelle di seguito dettagliate:
• effettuazione di censimenti e mappatura dell’amianto anche con ricorso a sistemi
di localizzazione informatizzati;
• assistenza agli RSPP per le valutazioni del rischio;
• attività analitica per campioni massivi e analisi su membrana per varie centinaia di
campioni all’anno;
• redazione e divulgazione di informative per gli occupanti degli immobili e per le
imprese a vario titolo presenti;
• svolgimento di sedute di formazione e informazione;
• segnalazione ed etichettatura di MCA, in particolare dei materiali soggetti a
frequenti manutenzioni;
• segnalazione agli organi di controllo e gestione dei rapporti con gli stessi mediante
sopralluoghi congiunti e scambio di informazioni;
• assistenza alla redazione di capitolati di appalto per attività di bonifica e di
rimozione dei MCA;
• assistenza al direttore dei lavori di cantieri di bonifica;
• attività di campionamento e analisi per il controllo dei cantieri di bonifica con
ricorso a laboratori qualificati e personale adeguatamente formato;
• assistenza alla gestione dei rapporti con la stampa in occasione di casi particolari
che sono andati all’attenzione del mass media;
• assistenza ai committenti in occasione di contenziosi giudiziari.
[…]
CONCLUSIONI
Quello del RRA è un ruolo che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi
superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza
sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore
importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso,
l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale,
conflittualità esasperate e difficoltà di azione.
Nella disamina di questo articolo sono state passate in rassegna alcune delle
principali criticità sperimentate nella gestione del rischio amianto in patrimoni
immobiliari. Le stesse potranno fornire spunti di riflessione nell’ottica della stesura
dell’ormai improcrastinabile Testo Unico Amianto:
• definire a livello nazionale e condiviso quali sono i requisiti professionali e il percorso
formativo del RRA;
• ridisegnare i ruoli individuando nel RRA una figura di consulente analoga a quella
del RSPP con compiti e funzioni ben definiti sui censimenti e la gestione del rischio;
• continuare l’attività di professionalizzazione dei laboratori qualificati a svolgere
analisi sull’amianto individuando criteri coerenti con la delicatezza dei temi trattati;
• estendere le competenze del RRA in modo da coprire anche le situazioni
attualmente non comprese come le attrezzature e i terreni;
• individuare indici di valutazione coerenti a livello nazionale, abbandonando le
tentazioni localistiche che, evidentemente, non hanno riscontro in termini sanitari;
• supportare l’attività di questa delicata figura con un’informazione coerente con le
conoscenze in materia abbandonando le tentazioni sensazionalistiche che non
concorrono a un’adeguata gestione di questo tema delicato.
In definitiva, a oltre 20 anni dalla data di istituzione di questa figura, stiamo
assistendo all’affermazione e al riconoscimento dei compiti del RRA. Le attività
descritte risentono comunque di una serie di limitazioni e contraddizioni introdotte
dal progressivo legiferare in materia.
Conferma che è necessario supportare tutto il processo di gestione del rischio
amianto, con lo snellimento e l’armonizzazione delle norme e che renda il quadro
legislativo più coerente con le attuali conoscenze in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Leggi l’articolo completo: I ruoli e le competenze del responsabile del rischio
amianto nella gestione dei patrimoni immobiliari (formato PDF)
S. MASSERA, G. NOVEMBRE
Inail - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.
F. CAVARIANI
AUSL Viterbo - Centro Regionale Amianto del Lazio.
Fonte: www.puntosicuro.it

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  • 1. News 45/SSL/2016 Lunedì,07 novembre 2016 Responsabilità 231, patteggiamento include sanzioni interdittive. Gli accordi tra le parti in materia di patteggiamento della pena relativi al reato- presupposto vincolano il Giudice anche con riguardo alle sanzioni interdittive per l’Ente ex Dlgs. 231/2001. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 28 ottobre 2016, n.45472 che ha annullato la sentenza di merito poiché il Giudice, in violazione dell’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’articolo 444, Codice di procedura penale (“patteggiamento”) aveva applicato alla società tutte le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9 del Dlgs. 231/2001, mentre l’accordo processuale raggiunto tra le parti prevedeva l’applicazione di una sola di esse (divieto di pubblicità di beni e servizi). I Supremi Giudici affermano che se è vero che il patteggiamento non “vincola” il Giudice quanto alla determinazione delle pene accessorie, misure di sicurezza o confisca, non così sulle sanzioni principali, quali sono senz’altro le sanzioni interdittive a carico dell’Ente per responsabilità amministrativa da reato del manager o dipendente ex Dlgs. 231/2001 (vedi articolo 14). (Articolo di Francesco Petrucci). Fonte: reteambiente.it Sicurezza sul lavoro, nuove sanzioni per lo sfruttamento. E’ in vigore dal 4/11/2016 la nuova disposizione del Codice penale che punisce lo sfruttamento del lavoro, in presenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. E’ stata pubblicata in GU la legge 29 ottobre 2016, n.199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. La nuova legge introduce nel Codice penale l’articolo 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che punisce il reclutamento di manodopera da destinare a lavorare in condizioni di sfruttamento; condizione che si verifica quando vi sono violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • 2. Inoltre, la nuova fattispecie di reato rientra tra i reati presupposto ex Dlgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), così come si evince dall’articolo 25-quinquies. Si rileva che la sanzione pecuniaria è compresa tra quattrocento a mille quote; mentre per il reato presupposto di cui all’articolo 25- septies (omicidio colposo o lesioni in violazione di norme antinfortunistiche) si hanno rispettivamente sanzioni da 250 a 500 quote ed una non superiore a 250 quote. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Credito imposta imprese bonifica amianto, il decreto e il sito per partecipare. ROMA – Bonifica amianto e credito imposta per le imprese. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2016 il Decreto 15 giugno 2016 del Ministero dell’Ambiente riguardante le Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto stabilito dall’art. 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, ovvero le modalità per ottenere credito d’imposta di cui possono usufruire le imprese per le bonifiche sull’amianto effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Interventi Prima di indicare il sito di riferimento e le modalità per la richiesta del beneficio, ricordiamo l’entità del credito e a chi viene concesso. Beneficiari sono titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato interventi di bonifica amianto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Gli interventi ammissibili sono “rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Ammessi anche i costi di consulenza e perizie fino al 10% delle spese e non oltre 10.000 euro per ogni progetto di bonifica. Il credito riguarderà fino al 50% delle spese sostenute, per una spesa che può variare da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 400 mila. La somma messa a disposizione per le richieste è pari a 17 milioni di euro. Come partecipare e scadenze Per inviare domanda di credito d’imposta il riferimento è il nuovo sito dedicato rilasciato dal Ministero dell’Ambiente, chiamato appunto Credito d’imposta imprese per interventi di bonifica dell’amianto. È su tale sito che le domande potranno essere inviate a partire dal 16 novembre 2016 e al termine di una procedura di
  • 3. registrazione alla quale si può accedere dal 27 ottobre. Oltre a Faq e guide per la procedura, il sito raccoglie norme guide e manuali e sintetizza in home page scadenze e requisiti richiesti per la partecipazione, le opere sostenibili e la loro documentazione. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: GU 17 ottobre 2016 modalità credito d’imposta amianto Fonte: quotidianosicurezza.it Lotta al caporalato, in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 ottobre 2016. ROMA – Caporalato. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2016 la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. La legge, approvata dalla Camera lo scorso 18 ottobre, entra in vigore oggi 4 novembre. Info: GU 257 del 3 novembre 2016 Legge 29 ottobre 2016 n.199 Fonte: quotidianosicurezza.it Interpello: un chiarimento sulla nomina degli RLS. La Commissione Interpelli risponde ad un quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori. Roma, 4 Nov – Alla Commissione interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, giungono spesso quesiti su temi ricorrenti, segno che all’interno della nostra normativa, per quanto ricca e articolata, rimangono ancora diversi aspetti non sufficientemente chiari. E uno di questi temi ricorrenti è relativo alla nomina, all’individuazione, all’istituzione, secondo quanto richiesto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questa è una breve rassegna degli interpelli a cui la Commissione ha fornito risposta in questi ultimi anni in materia di RLS: - Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari situazioni (mandati scaduti, mancanza di contrattazione collettiva, ...)?
  • 4. - Interpello n. 17/2014: è possibile istituire un RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda? - Interpello n. 20/2014: è possibile per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali? - ulteriori precisazioni sull’Interpello n. 20/2014; - Interpello n. 11/2014: come individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza? Cosa accade invece, riguardo alla nomina degli RLS, quando in un’azienda operino esclusivamente soci lavoratori? Per rispondere a questa domanda è stato recentemente pubblicato l’Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori”. Infatti la Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia ‘eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”. Riprendiamo integralmente l’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008: Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
  • 5. 6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali58, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nell’interpello la Regione Marche evidenzia: - “che in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra; - che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo; - che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; - che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; - che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari”.
  • 6. E dunque la Regione Marche chiede un formale parere ‘in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità’. Veniamo a quanto indicato dalla Commissione. Innanzitutto considerando che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che ‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva’, la Commissione Interpelli “ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell’Accordo citato”. Fatte queste premesse la Commissione fornisce tuttavia alcune indicazioni a partire da due ulteriori considerazioni: - “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al ‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; - l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, o unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”. Con riferimento particolare a questi due articoli, la Commissione Interpelli “ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4’ del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”. (Articolo di Tiziano Menduto) Commissione per gli interpelli - Interpello n. 16/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della Regione Marche – Prot. n. 19846 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori. Fonte: www.puntosicuro.it
  • 7. Requisiti e compiti del responsabile del rischio amianto. I ruoli e le competenze del responsabile del rischio amianto nella gestione degli immobili contenenti amianto: un aiuto concreto per gli RSPP e i datori di lavoro. Sono disponibili sul sito di INAIL gli atti del 9° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione di INAIL) “Reti, sinergie, appropriatezza, innovazione: professioni tecniche verso il futuro della salute e sicurezza sul lavoro”. Pubblichiamo un estratto tratto dalla sessione “Nuovi cicli e rapporti lavorativi, nuove tecnologie, nuovi rischi”. I RUOLI E LE COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI […] Salvo rari casi, una volta che in un edificio vengono individuati materiali contenenti amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in capo al proprietario/gestore. Nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica, totale o parziale, può essere solo una delle fasi. Tra queste misure la prima è quella della nomina del cosiddetto RRA, il responsabile per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del d.m. 6/9/94. Il proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, per sua mano, a: • redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che potenzialmente potessero coinvolgere i MCA; • informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata; • etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche; • verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali; • procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni. In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) lo stesso RRA dovrà verificare l’aggiornamento dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI e il coordinamento con tutti i vari soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività dell’immobile in questione.
  • 8. REQUISITI E ATTRIBUZIONI DEL RRA […] Il RRA deve necessariamente avere un bagaglio di conoscenze e capacità specifiche: • deve saper coordinare e gestire al meglio le attività di manutenzione sui MCA; • deve essere in grado di accertare la presenza di materiali contenenti amianto per assistere il proprietario e/o il responsabile nelle attività di censimento; • deve conoscere e saper applicare le metodiche specifiche sulla valutazione dei rischi associati alla presenza dei materiali (indici versar, algoritmi, indici ecc.) in modo da assistere il suo committente su questa attività; • deve saper gestire le attività di custodia in modo codificato redigendo il piano di controllo e manutenzione sui MCA; • deve conoscere le tecniche di bonifica e i rischi, oltre che i costi, a queste associate in modo da indirizzare al meglio il proprio committente; • deve essere, caratteristica quest’ultima non specificata nel decreto ma di assoluta importanza, in grado di gestire la comunicazione del rischio, non di rado anche in condizioni critiche di contrapposizione tra le varie parti coinvolte nella gestione dei MCA (imprese, utenti, occupanti ecc.). Relativamente ai compiti che la normativa affida al RRA, il quadro è meno complesso di quanto sembra. Il RRA ha l’unico compito di coordinare le attività manutentive che possono riguardare i MCA. Le altre attività quali i censimenti, le informative, la segnalazione dei materiali rimangono in capo al proprietario e/o al responsabile delle attività svolte nell’immobile così come precedentemente descritti. Nella pratica comune il RRA è diventato il “responsabile del rischio amianto” ma in verità lo spirito originario del decreto era differente. Nell’ottica del 1994, anno in cui praticamente in ogni sito esistevano MCA, il RRA era una figura alla quale il legislatore intendeva affidare il compito di evitare che i materiali venissero perturbati per errato coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella loro custodia e manutenzione. È evidente che, considerata la professionalità necessaria per rivestire questo ruolo, il RRA diventa il referente a tutto tondo per il problema amianto in un edificio, ma è bene ricordare che la maggior parte delle attività che svolge le conduce in veste di figura che assiste il suo committente. Coerentemente con quanto elencato finora, non sono stabilite sanzioni o ammende in capo al RRA per omissioni di natura prevenzionale. Chiaramente questa figura
  • 9. potrebbe essere chiamata in causa per colpa professionale, in caso di errate valutazioni o di negligenza nella messa in atto dei propri compiti. Non si può altresì escludere che il RRA venga, prima o poi, chiamato in causa per lesioni nei confronti di terzi; questo qualora delle patologie asbesto correlate venissero messe in relazione a sue omissioni o errate valutazioni. In ogni caso, a conferma della ridotta diffusione della figura del RRA e delle sue incerte attribuzioni normative, non si rilevano, allo stato, sentenze od orientamenti giurisprudenziali definiti nei confronti di questa figura. Va anche detto che è verosimile pensare che la tendenza alla progressiva responsabilizzazione delle figure dei consulenti - servizio prevenzione e protezione compreso - prima o poi investirà anche la figura del RRA. ATTIVITÀ E CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI Fatte salve le difficoltà interpretative del ruolo del RRA di cui ai paragrafi precedenti (leggi documento integrale), questa figura ha assunto nel tempo sempre maggiore visibilità e importanza. Questo lento processo di affermazione della figura del RRA, comunque incompleto, si è sviluppato di pari passo con l’aumento della percezione del rischio sul problema amianto dal 1994 a oggi. La Contarp gestisce il rischio amianto in numerosi immobili con i propri professionisti e con il proprio Laboratorio di Igiene Industriale qualificato su diverse tecniche analitiche dal Ministero della sanità ai sensi del d.m. 14/5/1996. Le attività messe in campo per questo tipo di prestazioni, sintetizzate nella figura 1, sono quelle di seguito dettagliate: • effettuazione di censimenti e mappatura dell’amianto anche con ricorso a sistemi di localizzazione informatizzati; • assistenza agli RSPP per le valutazioni del rischio; • attività analitica per campioni massivi e analisi su membrana per varie centinaia di campioni all’anno; • redazione e divulgazione di informative per gli occupanti degli immobili e per le imprese a vario titolo presenti; • svolgimento di sedute di formazione e informazione; • segnalazione ed etichettatura di MCA, in particolare dei materiali soggetti a frequenti manutenzioni; • segnalazione agli organi di controllo e gestione dei rapporti con gli stessi mediante sopralluoghi congiunti e scambio di informazioni; • assistenza alla redazione di capitolati di appalto per attività di bonifica e di rimozione dei MCA; • assistenza al direttore dei lavori di cantieri di bonifica;
  • 10. • attività di campionamento e analisi per il controllo dei cantieri di bonifica con ricorso a laboratori qualificati e personale adeguatamente formato; • assistenza alla gestione dei rapporti con la stampa in occasione di casi particolari che sono andati all’attenzione del mass media; • assistenza ai committenti in occasione di contenziosi giudiziari. […] CONCLUSIONI Quello del RRA è un ruolo che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso, l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale, conflittualità esasperate e difficoltà di azione. Nella disamina di questo articolo sono state passate in rassegna alcune delle principali criticità sperimentate nella gestione del rischio amianto in patrimoni immobiliari. Le stesse potranno fornire spunti di riflessione nell’ottica della stesura dell’ormai improcrastinabile Testo Unico Amianto: • definire a livello nazionale e condiviso quali sono i requisiti professionali e il percorso formativo del RRA; • ridisegnare i ruoli individuando nel RRA una figura di consulente analoga a quella del RSPP con compiti e funzioni ben definiti sui censimenti e la gestione del rischio; • continuare l’attività di professionalizzazione dei laboratori qualificati a svolgere analisi sull’amianto individuando criteri coerenti con la delicatezza dei temi trattati; • estendere le competenze del RRA in modo da coprire anche le situazioni attualmente non comprese come le attrezzature e i terreni; • individuare indici di valutazione coerenti a livello nazionale, abbandonando le tentazioni localistiche che, evidentemente, non hanno riscontro in termini sanitari; • supportare l’attività di questa delicata figura con un’informazione coerente con le conoscenze in materia abbandonando le tentazioni sensazionalistiche che non concorrono a un’adeguata gestione di questo tema delicato. In definitiva, a oltre 20 anni dalla data di istituzione di questa figura, stiamo assistendo all’affermazione e al riconoscimento dei compiti del RRA. Le attività descritte risentono comunque di una serie di limitazioni e contraddizioni introdotte dal progressivo legiferare in materia. Conferma che è necessario supportare tutto il processo di gestione del rischio amianto, con lo snellimento e l’armonizzazione delle norme e che renda il quadro
  • 11. legislativo più coerente con le attuali conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Leggi l’articolo completo: I ruoli e le competenze del responsabile del rischio amianto nella gestione dei patrimoni immobiliari (formato PDF) S. MASSERA, G. NOVEMBRE Inail - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. F. CAVARIANI AUSL Viterbo - Centro Regionale Amianto del Lazio. Fonte: www.puntosicuro.it