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News 01/SSL/2017
Lunedì, 02 gennaio 2017
Cantieri e ponteggi in sicurezza: obblighi e redazione del PiMUS.
Un documento Inail sulla progettazione della sicurezza si sofferma sul piano di
montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. La normativa, quando redigerlo, i
compiti dei coordinatori e i contenuti minimi.
Roma, 22 Dic – Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al
comma 6 dell’articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 - il comma 6 indica che chiunque
intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della
autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1,
lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132 - e copia del Piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota.
È quanto richiesto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) all’articolo 134 (Documentazione) della Sezione
V (Ponteggi fissi) del Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota) del Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili.
E al comma 2 dell’articolo 134 si indica che “le eventuali modifiche al ponteggio,
che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello
schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo”.
Per riepilogare brevemente le indicazioni normative e le buone prassi relative al
Piano di montaggio uso e smontaggio (PI.M.U.S.) ci soffermiamo sul documento Inail
“ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento
Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti
Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro. Un documento che non
solo fornisce una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma
propone anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri
incentrata su un’attenta valutazione dei rischi.
La pubblicazione Inail indica che il PI.M.U.S. è un “documento operativo che
occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio”. Rappresenta
in particolare “il riferimento costante per il personale addetto al montaggio,
smontaggio e trasformazione del ponteggio, al fine di garantire:
- la loro sicurezza durante l’attività;
- la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto durante
le citate operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile
in corso di ristrutturazione”.
È bene precisare che il Piano di montaggio uso e smontaggio “non è un documento
di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori (tipo PSC o POS)”, ma “integra
il POS dell’impresa esecutrice del ponteggio, quale esito della specifica valutazione
dei rischi per lavori in quota degli addetti alla realizzazione del ponteggio. Il PI.M.U.S.
è quindi specifico per l’opera provvisionale alla quale si riferisce e riporta le
caratteristiche e le modalità per la gestione del ponteggio stesso”.
Quando redigere il PI.M.U.S.?
Il documento indica che occorre redigerlo per:
- “un ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e
necessità di progetto;
- un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi
metallici fissi;
- un ponteggio realizzato con elementi in legno. Non occorre redigere il PI.M.U.S.
per:
- per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote
(trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc..”.
E nel caso in cui:
- “a queste attività concorrano più imprese potrà realizzarsi un solo PI.M.U.S.
sottoscritto da tutti i datori di lavoro”;
- “alle attività partecipino un’impresa con dei lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. sarà
redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione”;
- “il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. sarà redatto dal
lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione”.
Si ricorda che il datore di lavoro “deve realizzare il documento in questione con la
massima perizia ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio lo
richiedano, alla professionalità del tecnico incaricato per la progettazione del
ponteggio”.
Si sottolinea tuttavia che la norma non specifica i requisiti che deve possedere il
soggetto persona competente (art. 136, comma 1) cui il datore di lavoro possa
affidare la redazione del PI.M.U.S.”.
Veniamo ai compiti dei coordinatori per la sicurezza.
Il Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell’opera
(CSP) deve, nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC):
- “prevedere la tipologia e le caratteristiche del ponteggio, che serviranno alla
persona competente per la redazione del PI.M.U.S.;
- valutare i rischi interferenziali inerenti allo stoccaggio ed alla movimentazione dei
materiali e all’utilizzo (ed eventuale trasformazione) del ponteggio;
- stimare i relativi costi della sicurezza”.
In seguito – continua il documento Inail - il Coordinatore in materia di Sicurezza e
salute durante la Esecuzione dell’opera (CSE) “dovrà, verificando l’idoneità del POS,
accertarsi che il PI.M.U.S. sia stato redatto e sia presente in cantiere e,
successivamente, dovrà verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione delle relative disposizioni del PSC (rischi interferenziali) e, se
occorre, dovrà adeguare il PSC nel caso di trasformazione del ponteggio (e
verificare il conseguente adeguamento del POS)”.
Si sottolinea poi che la redazione del PI.M.U.S. - con riferimento agli artt. 131 - 138 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – “è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e
smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le attività sul
ponteggio”.
Ricordiamo il comma 1 dell’articolo 136 del Testo Unico:
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della
complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza
realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma
di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
(…)
Dunque il PI.M.U.S. “deve contenere sia le informazioni generiche, sia quelle
specifiche, corredandole anche con grafici e fotografie, affinché esso possa
divenire un vero manuale d’uso al servizio degli addetti del cantiere. In sintesi, il
documento dovrà essere così articolato:
- descrizione del contesto ambientale nel quale andrà montato il ponteggio;
- identificazione del cantiere;
- identificazione dell’impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio;
- identificazione del personale addetto al montaggio;
- tipo/i di ponteggio/i da montare;
- disegni esecutivi del ponteggio;
- analisi del progetto (ove previsto);
- indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio (‘piano di applicazione generalizzata’);
- analisi delle indicazioni contenute nel PSC (ove presente);
- schemi di montaggio del ponteggio;
- indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e
durante l’uso”.
In definitiva “il documento deve essere in grado di descrivere, mediante l’ausilio di
elaborati contenenti schemi, disegni e fotografie, le regole da applicare durante
l’uso del ponteggio, illustrando le necessarie sequenze passo dopo passo, nonché le
specifiche da applicare durante le operazioni di montaggio, smontaggio (o
trasformazione)”.
Concludiamo questa breve presentazione del Piano di montaggio uso e
smontaggio ricordando che l’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 ne riporta i contenuti
minimi del PI.M.U.S. (Articolo di Tiziano Menduto)
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti
Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino
(INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela
Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 48.38 MB).
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Fonte: puntosicuro.it
Interpelli lavoro, due nuovi quesiti del 30 dicembre 2016.
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Fonte: quotidianosicurezza.it
Milleproroghe, in Gazzetta Ufficiale il Decreto 30 dicembre 2016 n.244
ROMA – Milleproroghe. È stato approvato il 29 dicembre 2016 e pubblicato in
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Sistri infine: “viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo
concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli
obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del
nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il
dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del
pagamento del contributo per l’iscrizione stessa”. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Consiglio dei Ministeri 29 dicembre 2016 comunicato stampa
Fonte: quotidianosicurezza.it
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  • 1. News 01/SSL/2017 Lunedì, 02 gennaio 2017 Cantieri e ponteggi in sicurezza: obblighi e redazione del PiMUS. Un documento Inail sulla progettazione della sicurezza si sofferma sul piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. La normativa, quando redigerlo, i compiti dei coordinatori e i contenuti minimi. Roma, 22 Dic – Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 - il comma 6 indica che chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132 - e copia del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota. È quanto richiesto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) all’articolo 134 (Documentazione) della Sezione V (Ponteggi fissi) del Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili. E al comma 2 dell’articolo 134 si indica che “le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo”. Per riepilogare brevemente le indicazioni normative e le buone prassi relative al Piano di montaggio uso e smontaggio (PI.M.U.S.) ci soffermiamo sul documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro. Un documento che non solo fornisce una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma propone anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri incentrata su un’attenta valutazione dei rischi. La pubblicazione Inail indica che il PI.M.U.S. è un “documento operativo che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio”. Rappresenta
  • 2. in particolare “il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, al fine di garantire: - la loro sicurezza durante l’attività; - la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto durante le citate operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione”. È bene precisare che il Piano di montaggio uso e smontaggio “non è un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori (tipo PSC o POS)”, ma “integra il POS dell’impresa esecutrice del ponteggio, quale esito della specifica valutazione dei rischi per lavori in quota degli addetti alla realizzazione del ponteggio. Il PI.M.U.S. è quindi specifico per l’opera provvisionale alla quale si riferisce e riporta le caratteristiche e le modalità per la gestione del ponteggio stesso”. Quando redigere il PI.M.U.S.? Il documento indica che occorre redigerlo per: - “un ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto; - un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi; - un ponteggio realizzato con elementi in legno. Non occorre redigere il PI.M.U.S. per: - per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc..”. E nel caso in cui: - “a queste attività concorrano più imprese potrà realizzarsi un solo PI.M.U.S. sottoscritto da tutti i datori di lavoro”; - “alle attività partecipino un’impresa con dei lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. sarà redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione”; - “il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione”. Si ricorda che il datore di lavoro “deve realizzare il documento in questione con la massima perizia ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio lo richiedano, alla professionalità del tecnico incaricato per la progettazione del ponteggio”.
  • 3. Si sottolinea tuttavia che la norma non specifica i requisiti che deve possedere il soggetto persona competente (art. 136, comma 1) cui il datore di lavoro possa affidare la redazione del PI.M.U.S.”. Veniamo ai compiti dei coordinatori per la sicurezza. Il Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell’opera (CSP) deve, nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): - “prevedere la tipologia e le caratteristiche del ponteggio, che serviranno alla persona competente per la redazione del PI.M.U.S.; - valutare i rischi interferenziali inerenti allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali e all’utilizzo (ed eventuale trasformazione) del ponteggio; - stimare i relativi costi della sicurezza”. In seguito – continua il documento Inail - il Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera (CSE) “dovrà, verificando l’idoneità del POS, accertarsi che il PI.M.U.S. sia stato redatto e sia presente in cantiere e, successivamente, dovrà verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle relative disposizioni del PSC (rischi interferenziali) e, se occorre, dovrà adeguare il PSC nel caso di trasformazione del ponteggio (e verificare il conseguente adeguamento del POS)”. Si sottolinea poi che la redazione del PI.M.U.S. - con riferimento agli artt. 131 - 138 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – “è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le attività sul ponteggio”. Ricordiamo il comma 1 dell’articolo 136 del Testo Unico: Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
  • 4. (…) Dunque il PI.M.U.S. “deve contenere sia le informazioni generiche, sia quelle specifiche, corredandole anche con grafici e fotografie, affinché esso possa divenire un vero manuale d’uso al servizio degli addetti del cantiere. In sintesi, il documento dovrà essere così articolato: - descrizione del contesto ambientale nel quale andrà montato il ponteggio; - identificazione del cantiere; - identificazione dell’impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio; - identificazione del personale addetto al montaggio; - tipo/i di ponteggio/i da montare; - disegni esecutivi del ponteggio; - analisi del progetto (ove previsto); - indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (‘piano di applicazione generalizzata’); - analisi delle indicazioni contenute nel PSC (ove presente); - schemi di montaggio del ponteggio; - indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso”. In definitiva “il documento deve essere in grado di descrivere, mediante l’ausilio di elaborati contenenti schemi, disegni e fotografie, le regole da applicare durante l’uso del ponteggio, illustrando le necessarie sequenze passo dopo passo, nonché le specifiche da applicare durante le operazioni di montaggio, smontaggio (o trasformazione)”. Concludiamo questa breve presentazione del Piano di montaggio uso e smontaggio ricordando che l’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 ne riporta i contenuti minimi del PI.M.U.S. (Articolo di Tiziano Menduto) INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 48.38 MB). Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB). Fonte: puntosicuro.it
  • 5. Interpelli lavoro, due nuovi quesiti del 30 dicembre 2016. Interpelli. Sono stati pubblicati dalla Direzione generale per l’attività ispettiva due quesiti datati 30 dicembre 2016. Sono: • somministrazione di lavoro e assunzione disabili – incremento occupazionale netto; • procedura di presentazione telematica delle dimissioni – soggetti abilitati. Info: Inl, interpelli 30 dicembre 2016 Fonte: quotidianosicurezza.it Milleproroghe, in Gazzetta Ufficiale il Decreto 30 dicembre 2016 n.244 ROMA – Milleproroghe. È stato approvato il 29 dicembre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre il Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244 Proroga e definizione di termini. Le proroghe più rilevanti sono state riassunte nella nota stampa del Governo pubblicata il 29 dicembre. Lavoro. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato e di collaborazione e quelli dei centri per l’impiego per province e città metropolitane. Proroga per il 2017 dell’integrazione straordinaria destinata alle imprese in aree di crisi industriale complessa; al 31 dicembre 2017 i contratti dei ricercatori universitarie contratto tempo determinato tipo b; prolungate le collaborazioni di supporto al Grande progetto Pompei; 10 milioni di euro alle fondazioni lirico sinfoniche. Aree colpite dal sisma, altre calamità: sospesi fino al 31 dicembre 2017 pagamenti mutui e finanziamenti per nei Comuni del sisma 2016; sospesi pagamenti bollette per altri sei mesi per chi ha dichiarato inagibilità; assegnati 32 milioni per la ricostruzione per il 2017 per i Comuni colpiti dai terremoti dal 24 agosto in poi; ampliata per i Comuni la possibilità di spesa nel pareggio di bilancio; rifinanziato il contributo per l’Aquila.
  • 6. Sistri infine: “viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa”. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Consiglio dei Ministeri 29 dicembre 2016 comunicato stampa Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 7. Sistri infine: “viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa”. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Consiglio dei Ministeri 29 dicembre 2016 comunicato stampa Fonte: quotidianosicurezza.it