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Notiziario 02/SSL/2018
Lunedì, 08 gennaio 2018
Conto alla rovescia per le imprese che lavorano con le sostanze chimiche.
Un intervento alla conferenza nazionale sul Regolamento REACH si sofferma sulle
varie attività di comunicazione in vista della scadenza del 31 maggio 2018. Le
scadenze per la registrazione/ pre-registrazione e gli strumenti per imprese e
cittadini.
Roma, 8 Gen – Come abbiamo ricordato in precedenti articoli, con riferimento al
regolamento REACH ( Regolamento 1907/2006), entro il 31 maggio 2018 dovranno
essere registrate tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 1
e 100 tonnellate all’anno. In particolare la scadenza per il basso tonnellaggio
“impatterà in particolare sulle piccole e medie imprese, molte delle quali, ancora
oggi non sono consapevoli dell’ esistenza del REACH o, pur conoscendolo, ignorano
di essere tra i destinatari dell’obbligo di registrazione”. E poiché alla base del REACH
vige il principio “no data, no market”, “se le imprese non registreranno non potranno
più continuare a produrre, importare e utilizzare le sostanze né in quanto tali, né in
miscele né in quanto componenti di articoli”.
A ricordarlo e a raccontare le conseguenti campagne di comunicazione legate a
questa scadenza è un intervento alla “ 5a Conferenza nazionale sull’attuazione del
Regolamento REACH” organizzata dal Ministero della Salute, in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello
Sviluppo Economico con il supporto dell’Agenzia ENEA, l’Istituto Superiore di Sanità e
l’ISPRA. Incontro che si è tenuto a Roma il 16 novembre 2016 e che ha permesso di
condividere buone pratiche e esperienze utili alle imprese che si preparano alla
scadenza del 2018.
In “Attività di comunicazione in vista della scadenza del 2018”, a cura di Susanna
Lupi (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), vengono
riportate le varie azioni di comunicazione relative a questa importante scadenza.
Ad esempio si ricorda che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) e gli
Stati Membri stanno mettendo in atto una serie di azioni di informazione e
sensibilizzazione:
- per le imprese: “affinché si attivino immediatamente. Registrare una sostanza
comporta un processo di coordinamento con altre imprese e i tempi necessari
possono essere lunghi”;
- per i cittadini: sono elaborati “strumenti che facilitino l’accesso alle informazioni
sulle sostanze chimiche. La conoscenza delle sostanze favorisce una maggiore
consapevolezza sul loro uso e una maggiore attenzione alla tutela della salute e
dell’ambiente”.
Con riferimento anche alle linee guida, documenti di orientamento, guide pratiche
e altri documenti prodotti dall’ECHA – ad esempio la “ Guida pratica per manager
di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di
informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno” –
ricordiamo che per beneficiare della scadenza di registrazione del 31 maggio 2018
è necessario procedere con la pre-registrazione. Le aziende che producono o
importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per
la riproduzione in quantitativi tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie
sostanze entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/ importazione e comunque non
oltre il 31 maggio 2017.
Torniamo alla relazione di Susanna Lupi che si sofferma anche sull’azione continua
dell’ECHA di comunicazione e informazione rivolta ai cittadini individuando specifici
strumenti come l’infocard e gli strumenti del web per i consumatori.
Si ricorda che l’Infocard (scheda informativa) è “un primo livello di informazione e
contiene una breve descrizione di ogni sostanza chimica. Sulla scheda di ogni
sostanza sono indicate le relative proprietà pericolose, la classificazione ed
etichettatura oltre alle informazioni sulle modalità d’uso sicuro. Include anche la
descrizione delle misure di regolamentazione applicate.
Le informazioni si basano sui dati che le aziende hanno presentato all’ECHA”.
Mentre il nuovo sito per consumatori che l’ECHA sta realizzando ha l’obiettivo “di
facilitare scelte più sicure, migliorare l’informazione e la conoscenza sulle sostanze
chimiche pericolose che vengono identificate e gradualmente limitate e/o vietate
in Europa”. E tutto questo in relazione anche alla Relazione generale su REACH della
Commissione (2013) che “sollecitava una maggiore attenzione all'efficacia della
comunicazione di informazioni sulle sostanze e sul loro uso sicuro lungo l'intera
catena di approvvigionamento”.
Ci si sofferma poi sulle attività di comunicazione sul regolamento REACH realizzate in
Italia e si riportano alcune azioni di sensibilizzazione.
Ad esempio le azioni di sensibilizzazione per le imprese messe in atto dal Ministero
dello sviluppo economico ( Helpdesk nazionale REACH) nel corso del 2016 con
un’azione di informazione diretta a sensibilizzare e informare le aziende sulla
scadenza del 2018.
Si indica che sono state contattate 3.271 imprese (pre-registranti nel 2008), 10
associazioni imprenditoriali, 7 organizzazioni della rete Enterprise Europe Network, 10
associazioni di operatori aziendali della sicurezza. E per consentire e facilitare lo
scambio di informazioni è “stata trasmessa una scheda informativa sulla scadenza
del 2018”.
Riprendiamo a questo proposito alcune indicazioni tratte dalla scheda “31 maggio
2018. Terza e ultima scadenza REACH. Conto alla rovescia per le imprese che
lavorano con le sostanze chimiche”:
- “il 31 maggio 2018 è l’ultimo termine utile per registrare le sostanze fabbricate e/o
importate in quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all’anno. E’ importante
sapere che, qualora la sostanza di interesse non venga registrata entro tale data,
l’impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o importarla”;
- “hanno obblighi di registrazione ai sensi del REACH i seguenti soggetti: imprese che
fabbricano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno;
imprese che importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1
tonn/anno; imprese che producono e/o importano articoli se contengono sostanze
chimiche destinate ad essere rilasciate in normali condizioni d’uso in quantitativi pari
o superiori ad 1 tonn/anno. Tutte le sostanze devono essere registrate, salvo alcune
esenzioni”.
- “se un’impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è quindi soggetta all’obbligo di
registrare, deve tenere conto che la preparazione di un fascicolo di registrazione
richiede una pianificazione, il coordinamento con altre imprese e un consistente
carico di lavoro. Pertanto, occorre immediatamente: 1. contattare l’ECHA per
accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese; 2.
se è già stata registrata, seguire le indicazioni dell’ECHA per condividere con le altre
imprese registranti la stessa sostanza quei dati che obbligatoriamente non devono
essere duplicati; 3. se invece non è stata registrata, avviare le attività necessarie per
predisporre il fascicolo di registrazione”.
La relazione ricorda poi altre forme di sensibilizzazione per imprese e cittadini.
Infatti il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre alle
attività consolidate di informazione, ha presentato una “proposta di campagna
nazionale di comunicazione sul regolamento REACH”.
Una campagna nazionale che viene promossa perché:
- “la scadenza per la registrazione del 2018 interesserà le imprese che producono,
importano e utilizzano sostanze chimiche soprattutto di medie e piccole dimensioni
che costituiscono la maggioranza delle imprese presenti sul territorio italiano;
- si calcola che quasi il 70% delle piccole, medie e micro imprese (PMI) italiane non
sia ancora a conoscenza dell’impatto diretto che il regolamento avrà sulla loro
attività e non essendo adeguatamente informate sugli specifici adempimenti da
assolvere, vi è il rischio concreto che si trovino impreparate ad affrontare la
scadenza ormai prossima;
- 2017 è l’anno ‘chiave’ per sensibilizzare le imprese e favorire il loro
coinvolgimento”.
Questi gli obiettivi della campagna:
- “sensibilizzare il maggior numero di piccole, medie e micro imprese;
- accrescere nel pubblico generale la consapevolezza sull’efficacia del sistema
europeo di controllo dei rischi associati all’uso delle sostanze chimiche e rafforzare la
fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni;
- informare i cittadini per favorire un comportamento orientato alla prevenzione e
alla salvaguardia della salute e dell’ambiente attraverso un utilizzo responsabile dei
prodotti di uso quotidiano contenenti sostanze chimiche;
- promuovere lo scambio di informazioni all’interno della catena di
approvvigionamento come previsto dal REACH (art. dal 31 al 36);
- promuovere la sostituzione delle sostanze maggiormente pericolose con la
conseguente riduzione dei rischi ambientali e della sperimentazione animale”.
Si ricorda infine che lo scambio di informazioni è un “elemento chiave per una
efficace attuazione del Regolamento REACH”. E la maggiore conoscenza degli
adempimenti REACH “favorisce un migliore scambio di informazioni lungo la catena
di approvvigionamento”.
“ Attività di comunicazione in vista della scadenza del 2018”, a cura di Susanna Lupi
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), intervento
alla quinta conferenza nazionale sull’attuazione del Regolamento REACH (formato
PDF, 2.34 MB).
Ministero dello Sviluppo economico, Helpdesk Reach “ 31 maggio 2018. Terza e
ultima scadenza REACH. Conto alla rovescia per le imprese che lavorano con le
sostanze chimiche” (formato PDF, 383 kB).
Tiziano Menduto
Fonte: puntosicuro.it
Proroga antincendio strutture ricettive 25 posti, Legge bilancio 2018.
ROMA – Legge di bilancio 2018. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del
29 dicembre 2017 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Legge approvata in via definitiva dal Senato il 23 dicembre 2017. È in vigore dal 1°
gennaio 2018.
Antincendio strutture ricettive
La legge posticipa al 30 giugno 2019 l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi delle strutture ricettive e alberghiere che abbiano più di 25 posti letto.
Il provvedimento è all’articolo 1 comma 1122, i. “i) le attività ricettive turistico-
alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26
aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano
l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019,
previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º
dicembre 2018 della SCIA parziale”.
La possibilità di procrastinare l’adeguamento è concessa previa presentazione entro
il 1° dicembre 2018 al Comando provincia dei VVF della Scia parziale che dimostri
da regola tecnica specifica il rispetto di quattro prescrizioni tra: “resistenza al fuoco
delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale;
ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo,
con esclusione dei punti ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie
d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”.
Edilizia e bonus
Tra le decine di novità introdotte dalla nuova legge segnaliamo per quanto
riguarda edilizia e sgravi fiscali: proroga al 31 dicembre 2018 e per ristrutturazioni
iniziate dal 1° gennaio 2017 del bonus 50% per mobili ed elettrodomestici; conferma
del 65% per il 2018 delle detrazioni per risparmio energetico, che viene ridotta al “al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A”.
“Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa
in opera di generatori d’aria calda a condensazione”. (Articolo 1 comma 3).
Confermata la possibilità dei casi di cessione delle detrazioni.
Detrazioni 50% impianti a biomassa, 65% micro-generatori. Parti condominiali:
riduzione rischio sismico ed energia: 80% per una classe di rischio inferiore; 85% due
classi di rischio.
Impianti calcistici Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti.
Articolo 1 comma 352: “Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di
proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla
Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato
della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella
misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli
impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l’impiego
delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d’imposta successivo alla loro
attribuzione”. Modalità dell’incentivo con decreto da adottare dal Ministero
dell’Economia entro 90 giorni. Limite spesa annuale 4 milioni di euro.
Imprese
Formazione nella tecnologia, comma 46. A tutte le imprese, indipendentemente
dalla forma giuridica,dal settore economico in cui operano nonché dal regime
contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e’ attribuito un credito
d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale
del personale dipendente per il periodo in cui e’ occupato in attività di formazione
negli ambiti di cui al comma 48.
47. Il credito d’imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo
massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di
formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti
collettivi aziendali o territoriali.
48. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per
acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security,
sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e
realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina,
manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale
dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A”.
30% per imprese creative per sviluppo e produzione servizi culturali e creativi (fondo
di 500.000 euro per 2018, 1 milioni sia per il 2019 che per il 2020). Credito di imposta
del 36% per le imprese su spese sostenute per acquisto plastiche miste riciclate, fino
a 20 mila euro.
Deduzione integrale Irap lavori stagionali. Comma 116. “Per l’anno 2018, per i
soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da
5 a 9 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena
deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni
per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso
datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione
del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo
decreto legislativo.
117. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e
agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, con eta’ inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove
iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre
2018, e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento
del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo
periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e’ riconosciuto per un periodo massimo di
dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici
mesi nel limite del 50 per cento”.
Enoturismo. Regime fiscale di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
“Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2,
della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli
295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006”.
“Con il termine enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino
espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la
commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad
alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.
Linee guida e indirizzi qualitativi di settore da approvare con decreto Mipaaf Mibact
e Conferenza Stato Regioni. Inizio attività con Scia.
Iper e super ammortamento per tutto il 2018. Istituita l’imposta del 3% sulle
transazioni digitali. Comma 1011. Dove “si considerano servizi prestati tramite mezzi
elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende
la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Istituito il Fondo per l’emergenza avicola: 15 milioni di euro 2018 e 5 milioni 2019.
Verifica mancanze in caso di pagamenti della Pubblica Amministrazione anche su
importi da 5.000 euro.
“A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta,
nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali
in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi
di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai
soggetti concessionari”.
Sistri rinviato al 31 dicembre 2018.
Famiglie
Bonus di 80 euro fino a 24.600 euro di reddito. Detrazione 19% sulle spese per
abbonamenti ai trasporti pubblici fino a 250 euro e rimborsi del datore di lavoro che
non concorrono a reddito. Proroga per il 2018 del bonus una tantum del 65% per
strumenti musicali nuovi, fino esaurimento fondo di 10 milioni di euro. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Info: Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 – Legge 27 dicembre 2017 n.205
Fonte: quotidianosicurezza.it
Contaminazione microbiologica: ci sono valori di riferimento?
Una pubblicazione Inail affronta il tema della contaminazione microbiologica delle
superfici. Focus sui valori di riferimento relativi alla contaminazione nel settore
sanitario-farmaceutico e nel settore alimentare.
Roma, 8 Gen – Attraverso il contenuto del documento “ La contaminazione
microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi”, realizzato da Contarp e dal
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell’ Inail,
il nostro giornale si è soffermato in precedenti articoli sul tema del controllo
microbiologico delle superfici negli ambienti di lavoro partendo dalla
considerazione che la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti
biologici costituisce un preciso adempimento di legge per il datore di lavoro. E
abbiamo ricordato come, da questo punto di vista, il monitoraggio della
contaminazione microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici
rappresenti un percorso obbligato per controllare lo stato igienico e verificare la
salubrità ambientale nei luoghi di lavoro.
Ci sono dati di letteratura e documenti tecnici con indicazioni operative, indici e/o
criteri per la valutazione dello stato igienico, applicabili trasversalmente nei diversi
contesti di lavoro? Ed esistono livelli di concentrazione cui eventualmente riferirsi per
la valutazione dei risultati delle misure?
Per rispondere a queste domande, torniamo a sfogliare il documento Inail in
relazione alla presenza di eventuali valori di riferimento relativi alla contaminazione
microbica delle superfici.
Il documento premette, innanzitutto, che “non esistono standard o riferimenti
normativi, né sono stati reperiti lavori in cui siano proposti valori indicativi o ‘indici’ di
riferimento come per la contaminazione aerodispersa”. E la maggior parte dei lavori
reperiti in letteratura, inoltre, “riporta valori finalizzati a valutare l’efficacia delle azioni
di sanificazione condotte. Altri, infine, pur riferendosi ai protocolli di pulizia adottati,
indicano termini di accettabilità delle condizioni esistenti”.
Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta diverse tabelle,
suddivise per settore lavorativo, in cui sono indicate le metodiche utilizzate per
l’analisi microbiologica delle superfici, i valori di riferimento proposti da vari autori e
l’eventuale riferimento a specifici indicatori di contaminazione.
Riguardo in particolare ai dati di letteratura presentati in tabella, con riferimento
specifico al settore sanitario-farmaceutico, si indica che la presenza di una carica
batterica < 2,5 UFC/cm2 (conta microbica in relazione alle unità formanti colonie) su
“superfici ospedaliere, quali letti, sedie, tavoli, arredi vari e l’assenza di S. aureus
(considerato come organismo indice della contaminazione da patogeni), sono stati
ritenuti da alcuni autori parametri utili ai fini della valutazione del rischio di infezione
(Amodio et al., 2014)”. Sono riportati, inoltre, altri valori di conta microbica totale
indicati come standard microbiologico per le superfici sottoposte a frequenti
contatti negli ospedali.
Si segnala poi che se sono stati considerati valori di riferimento di contaminazione
elaborati per gli ambienti sanitari in genere, in realtà i locali ospedalieri “sono
caratterizzati da diversi livelli di rischio di infezione a seconda del tipo di attività che
vi si svolge, della presenza e della tipologia dei pazienti (dall’ingresso alle sale
operatorie)”.
E a questo proposito alcune linee guida francesi distinguono l’ambito ospedaliero in
“zone” e “i limiti di accettabilità della contaminazione post sanificazione variano a
seconda delle zone stesse” con riferimento anche alla presenza di pazienti più o
meno deperiti/defedati:
- Zona 0: “assenza di rischio (le parti esterne);
- Zona 1: assenza di rischio (reparto amministrativo e logistico);
- Zona 2: a basso rischio (reparto di pazienti non defedati);
- Zona 3: rischio significativo (reparto di pazienti defedati);
- Zona 4: rischio elevato (reparto di pazienti molto defedati);
- Zona 5: rischio molto elevato (reparto di pazienti altamente defedati)”.
E nelle linee guida si indica che se la frequenza dei controlli microbiologici “per le
zone 2 e 3 è considerata facoltativa”, per la zona 4 “deve essere stabilita una
periodicità e per la zona 5 il controllo è sistematico (circa due volte l’anno)”. E non
vengono dati “valori di riferimento per organismi indicatori, ma si riporta che la
presenza di alcuni organismi, come Staphylococcus spp., Aspergillus spp.,
Acitenobacter spp., Enterobacteriace, Pseudomonas spp., altri batteri Gram-
negativi e lieviti, indica la necessità di effettuare ulteriori indagini (Assistence
Publique Hospital de Paris - 2004)”.
Il documento si sofferma poi su altre ricerche, sempre relative al settore ospedaliero,
che riportano valori di riferimento specifici per tipologia di ambiente, ad esempio
con riferimento a:
- ambulatori chirurgici Inail;
- autoambulanza;
- studi dentistici;
- clean room e ambienti controllati nel settore farmaceutico.
Il documento si sofferma, infine, sulle superfici nel settore alimentare che “possono
costituire un substrato di crescita per la flora microbica, essendo una riserva di
potenziali elementi nutritivi derivati dai residui alimentari. Tale flora microbica può
essere disseminata per mezzo dell’aria e dell’acqua, per veicolazione da parte del
personale di produzione e/o per contatto diretto con il prodotto. Per queste ragioni
deve essere verificata l’efficacia della pulizia e della disinfezione, attraverso
tecniche microbiologiche validate, che impiegano piastre a contatto o tamponi
(Dossier Igiene della Biolife Italiana, 2009)”.
Alcuni autori ritengono che, “rispetto alle 50 UFC/piastra suggerite come limite per
gli ospedali (APHA, 1970), per le superfici adibite alla preparazione del cibo sia
accettabile una conta < 150 UFC/piastra. Altri autori, per le superfici destinate alla
preparazione dei cibi, ritengono accettabili livelli di sanificazione che mantengano
la carica batterica mesofila al di sotto di 10 UFC/cm2, con una presenza di coliformi
totali ≤ 1 UFC/cm2 e l’assenza di Salmonella (legge 30/04/62 n. 283) e di Listeria
monocytogenes (regolamento CE n. 2073/2005).
Sempre in Francia nella “Guide du bionettoyage, Commission Centrale des
Marchés” (1990) gli ambienti in cui sono trattati gli alimenti cucinati “sono classificati
in ‘zone’, analogamente a quanto operato per il settore ospedaliero e
farmaceutico, a ognuna delle quali sono attribuiti limiti di concentrazione diversi,
compresi tra 0,2 e 5 UFC/cm2”.
In relazione ai dati presenti nelle tabelle del documento, appare chiaro – indicano
in conclusione gli autori - che se “non esiste omogeneità nell’interpretazione dei
risultati analitici sia tra i diversi settori lavorativi che all’interno dello stesso settore”, si
osservano tuttavia alcune “indicazioni ricorrenti”.
Ad esempio diverse norme tecniche “propongono l’individuazione di differenti
‘zone’ all’interno di una stessa tipologia di ambiente di lavoro, caratterizzate da livelli
diversi di rischio biologico e/o di possibilità di contaminazione, anche in funzione
della diversa suscettibilità delle persone ivi presenti (vedi ambiti ospedalieri)”. E
questo tipo di approccio “potrebbe essere utile per altri ambienti di lavoro e
l’individuazione delle zone effettuata:
a) per ambienti normati, in base alla norma (ambienti sanitari, farmaceutici, clean
room);
b) per ambienti non normati, in base agli esiti della valutazione del rischio biologico,
avvalendosi eventualmente delle indicazioni contenute nelle norme tecniche di altri
settori lavorativi.
Concludiamo l’articolo segnalando che nel documento viene presentato un
ulteriore approfondimento sui dati relativi a:
- contaminazione batterica;
- contaminazione fungina.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail – Contarp - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e
Ambientale, “ La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti
lavorativi”, documento a cura di Raffaella Giovinazzo (Contarp centrale), autori:
Simona Barca, Luigi Caradonna, Genoveffa Giaquinta, Raffaella Giovinazzo, Elena
Guerrera, Marina Mameli, Gabriella Marena, Teresa Mastromartino e Daniela Sarto
(Contarp), Antonella Mansi e Paola Tomao (Dimeila), con la collaborazione di
Annalaura Carducci e Marco Verani (Laboratorio di Igiene e Virologia Ambientale
dell’Università di Pisa) e Anna Molinari e Eleonora Masala (Laboratorio di
Prevenzione dell’Agenzia della Tutela della Salute della Brianza), edizione 2017
(formato PDF, 1.34 MB).
Fonte: puntosicuro.it
Nuova disciplina etichettatura calzature e tessili.
ROMA – Calzature e tessili. È in vigore dal 4 gennaio 2018 la nuova disciplina per le
etichettature riguardanti la composizione dei prodotti tessili e i materiali utilizzati per
le calzature.
La disciplina è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 190 del 15 novembre 2017
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 il 20 dicembre 2017. Riguarda violazioni di
misure previste dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e
all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e
che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE e dalla Direttiva 94/11/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle
calzature destinate alla vendita al consumatore.
Info: Sviluppo Economico, nuova etichettatura calzature e tessili
Fonte: quotidianosicurezza.it

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  • 1. Notiziario 02/SSL/2018 Lunedì, 08 gennaio 2018 Conto alla rovescia per le imprese che lavorano con le sostanze chimiche. Un intervento alla conferenza nazionale sul Regolamento REACH si sofferma sulle varie attività di comunicazione in vista della scadenza del 31 maggio 2018. Le scadenze per la registrazione/ pre-registrazione e gli strumenti per imprese e cittadini. Roma, 8 Gen – Come abbiamo ricordato in precedenti articoli, con riferimento al regolamento REACH ( Regolamento 1907/2006), entro il 31 maggio 2018 dovranno essere registrate tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno. In particolare la scadenza per il basso tonnellaggio “impatterà in particolare sulle piccole e medie imprese, molte delle quali, ancora oggi non sono consapevoli dell’ esistenza del REACH o, pur conoscendolo, ignorano di essere tra i destinatari dell’obbligo di registrazione”. E poiché alla base del REACH vige il principio “no data, no market”, “se le imprese non registreranno non potranno più continuare a produrre, importare e utilizzare le sostanze né in quanto tali, né in miscele né in quanto componenti di articoli”. A ricordarlo e a raccontare le conseguenti campagne di comunicazione legate a questa scadenza è un intervento alla “ 5a Conferenza nazionale sull’attuazione del Regolamento REACH” organizzata dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto dell’Agenzia ENEA, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ISPRA. Incontro che si è tenuto a Roma il 16 novembre 2016 e che ha permesso di condividere buone pratiche e esperienze utili alle imprese che si preparano alla scadenza del 2018. In “Attività di comunicazione in vista della scadenza del 2018”, a cura di Susanna Lupi (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), vengono riportate le varie azioni di comunicazione relative a questa importante scadenza. Ad esempio si ricorda che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) e gli Stati Membri stanno mettendo in atto una serie di azioni di informazione e sensibilizzazione:
  • 2. - per le imprese: “affinché si attivino immediatamente. Registrare una sostanza comporta un processo di coordinamento con altre imprese e i tempi necessari possono essere lunghi”; - per i cittadini: sono elaborati “strumenti che facilitino l’accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche. La conoscenza delle sostanze favorisce una maggiore consapevolezza sul loro uso e una maggiore attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente”. Con riferimento anche alle linee guida, documenti di orientamento, guide pratiche e altri documenti prodotti dall’ECHA – ad esempio la “ Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno” – ricordiamo che per beneficiare della scadenza di registrazione del 31 maggio 2018 è necessario procedere con la pre-registrazione. Le aziende che producono o importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantitativi tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie sostanze entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/ importazione e comunque non oltre il 31 maggio 2017. Torniamo alla relazione di Susanna Lupi che si sofferma anche sull’azione continua dell’ECHA di comunicazione e informazione rivolta ai cittadini individuando specifici strumenti come l’infocard e gli strumenti del web per i consumatori. Si ricorda che l’Infocard (scheda informativa) è “un primo livello di informazione e contiene una breve descrizione di ogni sostanza chimica. Sulla scheda di ogni sostanza sono indicate le relative proprietà pericolose, la classificazione ed etichettatura oltre alle informazioni sulle modalità d’uso sicuro. Include anche la descrizione delle misure di regolamentazione applicate. Le informazioni si basano sui dati che le aziende hanno presentato all’ECHA”. Mentre il nuovo sito per consumatori che l’ECHA sta realizzando ha l’obiettivo “di facilitare scelte più sicure, migliorare l’informazione e la conoscenza sulle sostanze chimiche pericolose che vengono identificate e gradualmente limitate e/o vietate in Europa”. E tutto questo in relazione anche alla Relazione generale su REACH della Commissione (2013) che “sollecitava una maggiore attenzione all'efficacia della comunicazione di informazioni sulle sostanze e sul loro uso sicuro lungo l'intera catena di approvvigionamento”. Ci si sofferma poi sulle attività di comunicazione sul regolamento REACH realizzate in
  • 3. Italia e si riportano alcune azioni di sensibilizzazione. Ad esempio le azioni di sensibilizzazione per le imprese messe in atto dal Ministero dello sviluppo economico ( Helpdesk nazionale REACH) nel corso del 2016 con un’azione di informazione diretta a sensibilizzare e informare le aziende sulla scadenza del 2018. Si indica che sono state contattate 3.271 imprese (pre-registranti nel 2008), 10 associazioni imprenditoriali, 7 organizzazioni della rete Enterprise Europe Network, 10 associazioni di operatori aziendali della sicurezza. E per consentire e facilitare lo scambio di informazioni è “stata trasmessa una scheda informativa sulla scadenza del 2018”. Riprendiamo a questo proposito alcune indicazioni tratte dalla scheda “31 maggio 2018. Terza e ultima scadenza REACH. Conto alla rovescia per le imprese che lavorano con le sostanze chimiche”: - “il 31 maggio 2018 è l’ultimo termine utile per registrare le sostanze fabbricate e/o importate in quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all’anno. E’ importante sapere che, qualora la sostanza di interesse non venga registrata entro tale data, l’impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o importarla”; - “hanno obblighi di registrazione ai sensi del REACH i seguenti soggetti: imprese che fabbricano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno; imprese che importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno; imprese che producono e/o importano articoli se contengono sostanze chimiche destinate ad essere rilasciate in normali condizioni d’uso in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno. Tutte le sostanze devono essere registrate, salvo alcune esenzioni”. - “se un’impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è quindi soggetta all’obbligo di registrare, deve tenere conto che la preparazione di un fascicolo di registrazione richiede una pianificazione, il coordinamento con altre imprese e un consistente carico di lavoro. Pertanto, occorre immediatamente: 1. contattare l’ECHA per accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese; 2. se è già stata registrata, seguire le indicazioni dell’ECHA per condividere con le altre imprese registranti la stessa sostanza quei dati che obbligatoriamente non devono essere duplicati; 3. se invece non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione”. La relazione ricorda poi altre forme di sensibilizzazione per imprese e cittadini.
  • 4. Infatti il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre alle attività consolidate di informazione, ha presentato una “proposta di campagna nazionale di comunicazione sul regolamento REACH”. Una campagna nazionale che viene promossa perché: - “la scadenza per la registrazione del 2018 interesserà le imprese che producono, importano e utilizzano sostanze chimiche soprattutto di medie e piccole dimensioni che costituiscono la maggioranza delle imprese presenti sul territorio italiano; - si calcola che quasi il 70% delle piccole, medie e micro imprese (PMI) italiane non sia ancora a conoscenza dell’impatto diretto che il regolamento avrà sulla loro attività e non essendo adeguatamente informate sugli specifici adempimenti da assolvere, vi è il rischio concreto che si trovino impreparate ad affrontare la scadenza ormai prossima; - 2017 è l’anno ‘chiave’ per sensibilizzare le imprese e favorire il loro coinvolgimento”. Questi gli obiettivi della campagna: - “sensibilizzare il maggior numero di piccole, medie e micro imprese; - accrescere nel pubblico generale la consapevolezza sull’efficacia del sistema europeo di controllo dei rischi associati all’uso delle sostanze chimiche e rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni; - informare i cittadini per favorire un comportamento orientato alla prevenzione e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente attraverso un utilizzo responsabile dei prodotti di uso quotidiano contenenti sostanze chimiche; - promuovere lo scambio di informazioni all’interno della catena di approvvigionamento come previsto dal REACH (art. dal 31 al 36); - promuovere la sostituzione delle sostanze maggiormente pericolose con la conseguente riduzione dei rischi ambientali e della sperimentazione animale”. Si ricorda infine che lo scambio di informazioni è un “elemento chiave per una efficace attuazione del Regolamento REACH”. E la maggiore conoscenza degli adempimenti REACH “favorisce un migliore scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento”. “ Attività di comunicazione in vista della scadenza del 2018”, a cura di Susanna Lupi (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), intervento alla quinta conferenza nazionale sull’attuazione del Regolamento REACH (formato
  • 5. PDF, 2.34 MB). Ministero dello Sviluppo economico, Helpdesk Reach “ 31 maggio 2018. Terza e ultima scadenza REACH. Conto alla rovescia per le imprese che lavorano con le sostanze chimiche” (formato PDF, 383 kB). Tiziano Menduto Fonte: puntosicuro.it Proroga antincendio strutture ricettive 25 posti, Legge bilancio 2018. ROMA – Legge di bilancio 2018. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Legge approvata in via definitiva dal Senato il 23 dicembre 2017. È in vigore dal 1° gennaio 2018. Antincendio strutture ricettive La legge posticipa al 30 giugno 2019 l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive e alberghiere che abbiano più di 25 posti letto. Il provvedimento è all’articolo 1 comma 1122, i. “i) le attività ricettive turistico- alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale”. La possibilità di procrastinare l’adeguamento è concessa previa presentazione entro il 1° dicembre 2018 al Comando provincia dei VVF della Scia parziale che dimostri da regola tecnica specifica il rispetto di quattro prescrizioni tra: “resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
  • 6. fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”. Edilizia e bonus Tra le decine di novità introdotte dalla nuova legge segnaliamo per quanto riguarda edilizia e sgravi fiscali: proroga al 31 dicembre 2018 e per ristrutturazioni iniziate dal 1° gennaio 2017 del bonus 50% per mobili ed elettrodomestici; conferma del 65% per il 2018 delle detrazioni per risparmio energetico, che viene ridotta al “al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A”. “Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione”. (Articolo 1 comma 3). Confermata la possibilità dei casi di cessione delle detrazioni. Detrazioni 50% impianti a biomassa, 65% micro-generatori. Parti condominiali: riduzione rischio sismico ed energia: 80% per una classe di rischio inferiore; 85% due classi di rischio. Impianti calcistici Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti. Articolo 1 comma 352: “Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato
  • 7. della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l’impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d’imposta successivo alla loro attribuzione”. Modalità dell’incentivo con decreto da adottare dal Ministero dell’Economia entro 90 giorni. Limite spesa annuale 4 milioni di euro. Imprese Formazione nella tecnologia, comma 46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e’ occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48. 47. Il credito d’imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 48. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A”. 30% per imprese creative per sviluppo e produzione servizi culturali e creativi (fondo di 500.000 euro per 2018, 1 milioni sia per il 2019 che per il 2020). Credito di imposta del 36% per le imprese su spese sostenute per acquisto plastiche miste riciclate, fino a 20 mila euro. Deduzione integrale Irap lavori stagionali. Comma 116. “Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena
  • 8. deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo. 117. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta’ inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e’ riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento”. Enoturismo. Regime fiscale di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. “Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006”. “Con il termine enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”. Linee guida e indirizzi qualitativi di settore da approvare con decreto Mipaaf Mibact e Conferenza Stato Regioni. Inizio attività con Scia. Iper e super ammortamento per tutto il 2018. Istituita l’imposta del 3% sulle transazioni digitali. Comma 1011. Dove “si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Istituito il Fondo per l’emergenza avicola: 15 milioni di euro 2018 e 5 milioni 2019.
  • 9. Verifica mancanze in caso di pagamenti della Pubblica Amministrazione anche su importi da 5.000 euro. “A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari”. Sistri rinviato al 31 dicembre 2018. Famiglie Bonus di 80 euro fino a 24.600 euro di reddito. Detrazione 19% sulle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici fino a 250 euro e rimborsi del datore di lavoro che non concorrono a reddito. Proroga per il 2018 del bonus una tantum del 65% per strumenti musicali nuovi, fino esaurimento fondo di 10 milioni di euro. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 – Legge 27 dicembre 2017 n.205 Fonte: quotidianosicurezza.it Contaminazione microbiologica: ci sono valori di riferimento? Una pubblicazione Inail affronta il tema della contaminazione microbiologica delle superfici. Focus sui valori di riferimento relativi alla contaminazione nel settore sanitario-farmaceutico e nel settore alimentare. Roma, 8 Gen – Attraverso il contenuto del documento “ La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi”, realizzato da Contarp e dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell’ Inail, il nostro giornale si è soffermato in precedenti articoli sul tema del controllo microbiologico delle superfici negli ambienti di lavoro partendo dalla considerazione che la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici costituisce un preciso adempimento di legge per il datore di lavoro. E abbiamo ricordato come, da questo punto di vista, il monitoraggio della contaminazione microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici rappresenti un percorso obbligato per controllare lo stato igienico e verificare la salubrità ambientale nei luoghi di lavoro.
  • 10. Ci sono dati di letteratura e documenti tecnici con indicazioni operative, indici e/o criteri per la valutazione dello stato igienico, applicabili trasversalmente nei diversi contesti di lavoro? Ed esistono livelli di concentrazione cui eventualmente riferirsi per la valutazione dei risultati delle misure? Per rispondere a queste domande, torniamo a sfogliare il documento Inail in relazione alla presenza di eventuali valori di riferimento relativi alla contaminazione microbica delle superfici. Il documento premette, innanzitutto, che “non esistono standard o riferimenti normativi, né sono stati reperiti lavori in cui siano proposti valori indicativi o ‘indici’ di riferimento come per la contaminazione aerodispersa”. E la maggior parte dei lavori reperiti in letteratura, inoltre, “riporta valori finalizzati a valutare l’efficacia delle azioni di sanificazione condotte. Altri, infine, pur riferendosi ai protocolli di pulizia adottati, indicano termini di accettabilità delle condizioni esistenti”. Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta diverse tabelle, suddivise per settore lavorativo, in cui sono indicate le metodiche utilizzate per l’analisi microbiologica delle superfici, i valori di riferimento proposti da vari autori e l’eventuale riferimento a specifici indicatori di contaminazione. Riguardo in particolare ai dati di letteratura presentati in tabella, con riferimento specifico al settore sanitario-farmaceutico, si indica che la presenza di una carica batterica < 2,5 UFC/cm2 (conta microbica in relazione alle unità formanti colonie) su “superfici ospedaliere, quali letti, sedie, tavoli, arredi vari e l’assenza di S. aureus (considerato come organismo indice della contaminazione da patogeni), sono stati ritenuti da alcuni autori parametri utili ai fini della valutazione del rischio di infezione (Amodio et al., 2014)”. Sono riportati, inoltre, altri valori di conta microbica totale indicati come standard microbiologico per le superfici sottoposte a frequenti contatti negli ospedali. Si segnala poi che se sono stati considerati valori di riferimento di contaminazione elaborati per gli ambienti sanitari in genere, in realtà i locali ospedalieri “sono caratterizzati da diversi livelli di rischio di infezione a seconda del tipo di attività che vi si svolge, della presenza e della tipologia dei pazienti (dall’ingresso alle sale operatorie)”.
  • 11. E a questo proposito alcune linee guida francesi distinguono l’ambito ospedaliero in “zone” e “i limiti di accettabilità della contaminazione post sanificazione variano a seconda delle zone stesse” con riferimento anche alla presenza di pazienti più o meno deperiti/defedati: - Zona 0: “assenza di rischio (le parti esterne); - Zona 1: assenza di rischio (reparto amministrativo e logistico); - Zona 2: a basso rischio (reparto di pazienti non defedati); - Zona 3: rischio significativo (reparto di pazienti defedati); - Zona 4: rischio elevato (reparto di pazienti molto defedati); - Zona 5: rischio molto elevato (reparto di pazienti altamente defedati)”. E nelle linee guida si indica che se la frequenza dei controlli microbiologici “per le zone 2 e 3 è considerata facoltativa”, per la zona 4 “deve essere stabilita una periodicità e per la zona 5 il controllo è sistematico (circa due volte l’anno)”. E non vengono dati “valori di riferimento per organismi indicatori, ma si riporta che la presenza di alcuni organismi, come Staphylococcus spp., Aspergillus spp., Acitenobacter spp., Enterobacteriace, Pseudomonas spp., altri batteri Gram- negativi e lieviti, indica la necessità di effettuare ulteriori indagini (Assistence Publique Hospital de Paris - 2004)”. Il documento si sofferma poi su altre ricerche, sempre relative al settore ospedaliero, che riportano valori di riferimento specifici per tipologia di ambiente, ad esempio con riferimento a: - ambulatori chirurgici Inail; - autoambulanza; - studi dentistici; - clean room e ambienti controllati nel settore farmaceutico. Il documento si sofferma, infine, sulle superfici nel settore alimentare che “possono costituire un substrato di crescita per la flora microbica, essendo una riserva di potenziali elementi nutritivi derivati dai residui alimentari. Tale flora microbica può essere disseminata per mezzo dell’aria e dell’acqua, per veicolazione da parte del personale di produzione e/o per contatto diretto con il prodotto. Per queste ragioni deve essere verificata l’efficacia della pulizia e della disinfezione, attraverso tecniche microbiologiche validate, che impiegano piastre a contatto o tamponi (Dossier Igiene della Biolife Italiana, 2009)”. Alcuni autori ritengono che, “rispetto alle 50 UFC/piastra suggerite come limite per
  • 12. gli ospedali (APHA, 1970), per le superfici adibite alla preparazione del cibo sia accettabile una conta < 150 UFC/piastra. Altri autori, per le superfici destinate alla preparazione dei cibi, ritengono accettabili livelli di sanificazione che mantengano la carica batterica mesofila al di sotto di 10 UFC/cm2, con una presenza di coliformi totali ≤ 1 UFC/cm2 e l’assenza di Salmonella (legge 30/04/62 n. 283) e di Listeria monocytogenes (regolamento CE n. 2073/2005). Sempre in Francia nella “Guide du bionettoyage, Commission Centrale des Marchés” (1990) gli ambienti in cui sono trattati gli alimenti cucinati “sono classificati in ‘zone’, analogamente a quanto operato per il settore ospedaliero e farmaceutico, a ognuna delle quali sono attribuiti limiti di concentrazione diversi, compresi tra 0,2 e 5 UFC/cm2”. In relazione ai dati presenti nelle tabelle del documento, appare chiaro – indicano in conclusione gli autori - che se “non esiste omogeneità nell’interpretazione dei risultati analitici sia tra i diversi settori lavorativi che all’interno dello stesso settore”, si osservano tuttavia alcune “indicazioni ricorrenti”. Ad esempio diverse norme tecniche “propongono l’individuazione di differenti ‘zone’ all’interno di una stessa tipologia di ambiente di lavoro, caratterizzate da livelli diversi di rischio biologico e/o di possibilità di contaminazione, anche in funzione della diversa suscettibilità delle persone ivi presenti (vedi ambiti ospedalieri)”. E questo tipo di approccio “potrebbe essere utile per altri ambienti di lavoro e l’individuazione delle zone effettuata: a) per ambienti normati, in base alla norma (ambienti sanitari, farmaceutici, clean room); b) per ambienti non normati, in base agli esiti della valutazione del rischio biologico, avvalendosi eventualmente delle indicazioni contenute nelle norme tecniche di altri settori lavorativi. Concludiamo l’articolo segnalando che nel documento viene presentato un ulteriore approfondimento sui dati relativi a: - contaminazione batterica; - contaminazione fungina. RTM Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
  • 13. Inail – Contarp - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, “ La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi”, documento a cura di Raffaella Giovinazzo (Contarp centrale), autori: Simona Barca, Luigi Caradonna, Genoveffa Giaquinta, Raffaella Giovinazzo, Elena Guerrera, Marina Mameli, Gabriella Marena, Teresa Mastromartino e Daniela Sarto (Contarp), Antonella Mansi e Paola Tomao (Dimeila), con la collaborazione di Annalaura Carducci e Marco Verani (Laboratorio di Igiene e Virologia Ambientale dell’Università di Pisa) e Anna Molinari e Eleonora Masala (Laboratorio di Prevenzione dell’Agenzia della Tutela della Salute della Brianza), edizione 2017 (formato PDF, 1.34 MB). Fonte: puntosicuro.it Nuova disciplina etichettatura calzature e tessili. ROMA – Calzature e tessili. È in vigore dal 4 gennaio 2018 la nuova disciplina per le etichettature riguardanti la composizione dei prodotti tessili e i materiali utilizzati per le calzature. La disciplina è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 190 del 15 novembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 il 20 dicembre 2017. Riguarda violazioni di misure previste dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE e dalla Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore. Info: Sviluppo Economico, nuova etichettatura calzature e tessili Fonte: quotidianosicurezza.it